vendita diretta imprenditori agricoli
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vendita diretta imprenditori agricoli
Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 228 del 2001, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Alla vendita diretta non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (comma 7). Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 114/1998 (comma 8). Si precisa che l'iscrizione alla Camera di Commercio è richiesta solo per coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione. Non è necessaria qualora la vendita avvenga all'interno del fondo dell'azienda di produzione o nelle zone limitrofe (nota n. 8425 del 27-09-2006 dell’Ufficio Legislativo del Ministero delle Risorse Agricole). ADEMPIMENTI - Per la vendita diretta in forma itinerante: comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'impresa – l’attività può essere iniziata contestualmente al deposito della comunicazione. - Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio: comunicazione al comune sede del posteggio che deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo - l’attività può essere iniziata solo dopo aver ottenuto la concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. - Per la vendita in appositi locali: comunicazione al comune - l’attività può essere iniziata contestualmente al deposito della comunicazione. - Per la vendita al dettaglio su superficie all'aperto nell'ambito di azienda agricola o di altre aree private di cui l'imprenditore agricolo abbia la disponibilità: nessun adempimento. ATTIVITA’ CONSENTITE - vendita dei prodotti provenienti dall’azienda agricola (art. 4 comma 1 D. Lgs. 228/2001); - vendita dei prodotti non provenienti dall’azienda agricola purché l'ammontare dei ricavi derivanti dalla loro vendita non sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società. Il superamento di detti limiti comporta il passaggio dell’attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio con la conseguente applicabilità delle disposizioni del D. Lgs. 114/1998 (art. 4 commi 1 e 8 D. Lgs. 228/2001); - vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione, trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa (art. 4 comma 5 D. Lgs. 228/2001); - vendita di prodotti trasformati presso altre aziende agricole, nonché di quelli che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione, fermo restando l’obbligo di rispettare il criterio della prevalenza (risoluzione n. 73834 del 13-8-2009 del Ministero dello Sviluppo Economico).