commercio su aree pubbliche
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IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Ufficio SUAP Definizione Per commercio su aree pubbliche si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Il commercio su aree pubbliche si può esercitare su posteggio assegnato nelle fiere o nei mercati o in forma itinerante. Per fiera si intende quella manifestazione caratterizzata dall'afflusso, in giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. Per mercato si intende l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune. Requisiti L'esercizio dell'attività di commercio su posteggio (tipo A) è subordinato: - al possesso da parte del richiedente dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1 del D.Lgs. 59/2010 e, nel caso di commercio nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, al possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6, del medesimo decreto; - alla disponibilità del posteggio richiesto. A tal fine il Comune trasmette alla Regione, entro sessanta giorni dalla disponibilità del posteggio, l'elenco dei posteggi da assegnare nel mercato resisi vacanti. La Regione a sua volta pubblica sul Bollettino Ufficiale un bando. Le domande di partecipazione al bando vengono inviate direttamente al Comune, il quale provvede a formare una graduatoria sulla base delle priorità stabilite dalla Legge. L'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante (tipo B) è invece subordinato al possesso dei soli requisiti morali, e professionali se l’attività si svolge nel settore alimentare o della somministrazione. Note L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante, nelle aree dove tale tipologia di vendita non è espressamente vietata. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività, ed abilita il titolare anche alla vendita al domicilio del consumatore e alla partecipazione ai mercati e alle fiere. Ad un soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione per il commercio in forma itinerante. Cosa occorre Requisiti morali – requisiti professionali settore alimentare – permesso di soggiorno Modulistica Per intraprendere l’attività di commercio su area pubblica in forma itinerante (tipo B) è necessario inviare la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) e gli allegati richiesti, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) mediante posta elettronica certificata, con firma digitale. Nel caso di attività nel settore alimentare sarà necessario allegare la SCIA sanitaria per la registrazione ai sensi del Art. 6 Regolamento CE n. 852/04 e D.G.R. n. 298 del 24.06.2011. Diritti di istruttoria Versamento di € 100,00 sul c.c.p. n. 52278041 intestato a: Comune di Artena Causale: diritti istruttoria attività produttive. La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla SCIA. Riferimenti di Legge Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 L.R. N. 33/1999 PEC [email protected]