commercio su aree pubbliche

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commercio su aree pubbliche
IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Ufficio
SUAP
Definizione
Per commercio su aree pubbliche si intendono le attività di vendita di merci al
dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, o
su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte
o scoperte.
Il commercio su aree pubbliche si può esercitare su posteggio assegnato nelle fiere o
nei mercati o in forma itinerante.
Per fiera si intende quella manifestazione caratterizzata dall'afflusso, in giorni stabiliti,
sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori
autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari
ricorrenze, eventi o festività.
Per mercato si intende l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità,
composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività
commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune.
Requisiti
L'esercizio dell'attività di commercio su posteggio (tipo A) è subordinato:
- al possesso da parte del richiedente dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma
1 del D.Lgs. 59/2010 e, nel caso di commercio nel settore alimentare o della
somministrazione di alimenti e bevande, al possesso dei requisiti professionali previsti
dall’art. 71, comma 6, del medesimo decreto;
- alla disponibilità del posteggio richiesto. A tal fine il Comune trasmette alla Regione,
entro sessanta giorni dalla disponibilità del posteggio, l'elenco dei posteggi da
assegnare nel mercato resisi vacanti. La Regione a sua volta pubblica sul Bollettino
Ufficiale un bando.
Le domande di partecipazione al bando vengono inviate direttamente al Comune, il
quale provvede a formare una graduatoria sulla base delle priorità stabilite dalla
Legge.
L'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante (tipo B) è invece subordinato
al possesso dei soli requisiti morali, e professionali se l’attività si svolge nel settore
alimentare o della somministrazione.
Note
L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio abilita
anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante, nelle aree dove tale tipologia di
vendita non è espressamente vietata.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma
itinerante è rilasciata dal Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività, ed
abilita il titolare anche alla vendita al domicilio del consumatore e alla partecipazione
ai mercati e alle fiere. Ad un soggetto non può essere rilasciata più di
un'autorizzazione per il commercio in forma itinerante.
Cosa occorre
Requisiti morali – requisiti professionali settore alimentare – permesso di soggiorno
Modulistica
Per intraprendere l’attività di commercio su area pubblica in forma itinerante (tipo B)
è necessario inviare la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) e gli allegati
richiesti, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) mediante posta elettronica
certificata, con firma digitale.
Nel caso di attività nel settore alimentare sarà necessario allegare la SCIA sanitaria
per la registrazione ai sensi del Art. 6 Regolamento CE n. 852/04 e D.G.R. n. 298 del
24.06.2011.
Diritti di istruttoria
Versamento di € 100,00 sul c.c.p. n. 52278041 intestato a: Comune di Artena
Causale: diritti istruttoria attività produttive.
La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla SCIA.
Riferimenti di Legge
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114
L.R. N. 33/1999
PEC
[email protected]