Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito di

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Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito di
"Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito di richieste di chiarimenti da parte di imprese, si estendono
a tutti i partecipanti le seguenti precisazioni:
Domanda n. 1:
Chiedo se la categoria OG12 è subappaltabile al 100%
Risposta n. 1:
Come indicato al punto 6) del bando di gara e al punto 1) del disciplinare, le lavorazioni rientranti nella
categoria OG12 sono subappaltabili in misura NON SUPERIORE al 30%.
Domanda n. 2:
Si chiede un chiarimento relativamente alla qualificazione nella categoria scorporabile OG12.
Lo scrivente possiede la qualificazione nella categoria OG12 classifica II;
Ai fini del raggiungimento del 70% necessario per partecipare con qualificazione in misura parziale (vedi pag.
2 del disciplinare di gara) si può sfruttare l’incremento convenzionale premiante del 20%?
Con la qualificazione in nostro possesso raggiungiamo il 70% dell’importo della categoria OG12 solo ed
esclusivamente sfruttando tale “premiante”.
Si chiede pertanto se possiamo partecipare alla procedura in oggetto in maniera autonoma subappaltando il
restante 30% della categoria OG12 oppure se siamo costretti a costituire ATI oppure a farci fare avvalimento.
Risposta n. 2:
Sì, il cd. “aumento del quinto” di cui all’art. 3, comma 2, d.P.R. 34/2000 può essere utilizzato ai fini del
raggiungimento della qualificazione parziale nella categoria OG12 di cui all’art. 92, comma 7, d.P.R. 207/2010.
Domanda n. 3:
Con la presente siamo a porre il seguente quesito:
Nel disciplinare di gara le lavorazioni della categoria OG11 a qualificazione obbligatoria sono definite
scorporabili e subappaltabili al 100%, esse hanno un importo superiore a € 150.000,00 e sono pari al 17,73%
dell’importo a base d’asta.
Si chiede se le lavorazioni della categoria OG12 a qualificazione obbligatoria definita scorporabile con importo
superiore a € 150.000,00 e con incidenza percentuale sull’importo a base d’asta del 17.38%, inferiore a quello
della OG11, possono essere trattate come quest’ultima ossia subappaltabili al 100%.
Risposta n. 3:
Come indicato al punto 6) del bando di gara e al punto 1) del disciplinare di gara le opere rientranti nella
categoria OG11 sono subappaltabili al 100%, mentre quelle rientranti nella categoria OG12 sono subappaltabili
nella misura massima del 30%, in quanto costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 37,
comma 11, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. di importo superiore al 15% dell’importo totale dell’appalto.
Per quanto riguarda le opere rientranti nella categoria scorporabile OG11 esse, pur essendo complessivamente
di importo superiore al 15% dell’importo totale dell’appalto, non costituiscono strutture, impianti e opere
speciali di cui all’art. 37, comma 11, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in applicazione delle vigenti disposizioni
legislative.
Infatti l’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/06 statuisce che: “Qualora nell’oggetto dell’appalto o della
concessione dei lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e
opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei
lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il
subappalto con i limiti dettati dall’art 118, comma 2, terzo periodo (max 30%); il regolamento definisce
l’elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti che possono essere periodicamente revisionati
con il regolamento stesso (……)”.
La norma regolamentare che individua le categorie di opere generali e specializzate che costituiscono strutture,
impianti e opere speciali, cd. SIOS, per le quali il subappalto è ammesso nella misura massima del 30%, è l’art
107, comma 2, del d.P.R. 207/2010, che ricomprende nelle cd. SIOS la categoria OG11. Tuttavia l’applicazione
di tale norma è sospesa per il periodo transitorio. Si applica infatti la disposizione di cui al medesimo d.P.R.
207/2010, art. 357, comma 22, che statuisce: “le disposizioni di cui (……) all’art. 107, comma 2, si applicano
ai bandi i cui avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere dal trecentosessantacinquesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5
dicembre 2012, dall’art. 1, comma 1, legge n. 119/2012) (……). In relazione all’articolo 107, comma 2, nel
suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 72, comma 4, del decreto
del Presidente della repubblica 21 dicembre 1999, n. 554”.
In base alle sopra riportate disposizioni legislative il limite del subappalto posto per le cd. SIOS dall’art. 37,
comma 11, del D.Lgs. 163/06 si applica, sino al 5 dicembre 2012, alle sole categorie elencate nell’art. 72,
comma 4, del d.P.R. 554/1999. Il citato articolo 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999 non ricomprende tra le SIOS
la categoria OG11 che, pertanto, sino alla scadenza del periodo transitorio, può essere subappaltata al 100%. Si
evidenzia, per completezza, che secondo la prevalente giurisprudenza sull’art. 72, comma 4, del d.P.R. 554/99
il limite del subappalto al 30% per la categoria OG11, in quanto opera generale composta dalle categorie
specializzate tutte esplicitamente elencate nell’art. 72, comma 4, del d.P.R. 554/99, si applica solo alle singole
categorie specializzate elencate nel citato art. 72, comma 4, d.P.R. 554/99 e solo quando queste singolarmente
considerate rilevino per un importo superiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto. Tale ipotesi non si
verifica nell’appalto in esame e pertanto la categoria OG11 è subappaltabile al 100%.
Domanda n. 4:
La scrivente ditta è in possesso di ATTESTAZIONE ISO che scade il giorno 23/11/2012; è possibile
partecipare alla gara allegando una dichiarazione rilasciata dall’ENTE CERTIFICATORE che dichiara che
l’attestazione è in corso di rinnovo e che verrà rilasciata a seguito di esito positivo delle verifiche? Oppure
rischieremmo di essere esclusi?
Risposta n. 4:
Il possesso dell’attestazione ISO (certificazione di qualità), in quanto requisito speciale richiesto a pena
esclusione per la partecipazione alla gara, nei limiti precisati dal disciplinare, deve sussistere dal momento della
presentazione dell’offerta ininterrottamente sino al termine della procedura di gara. Qualora il certificato
cartaceo in possesso dell’impresa risulti scaduto, l’impresa potrà comunque partecipare alla gara, solamente nel
caso in cui abbia già sostenuto la visita per il rinnovo della certificazione con esito positivo, allegando
dichiarazione dell’Ente certificatore che specifichi la data della verifica e l’esito della stessa, e che il certificato
cartaceo è in corso di emissione. Se l’impresa, dopo la scadenza di validità della certificazione, non si è ancora
sottoposta a verifica, con esito positivo, per il rinnovo della certificazione, non potrà partecipare validamente
alla gara, in quanto non in possesso di un requisito richiesto a pena di esclusione.
Domanda n. 5:
Quesito 1: E' possibile avere o sapere a quanto ammontano le bollette dell'elettricità e del gas dell'edificio
esistente nel corso dell'ultimo anno per poter calibrare bene l'offerta tecnica e le migliorie da
proporre.
Quesito 2: Al punto 8.1.b dell'offerta tecnica chiedete l'installazione di camini di luce, potreste spiegare meglio
dove andrebbero installati e specificare quali sono i locali da illuminare.
Risposta n. 5:
Quesito 1: In merito alla richiesta formulata, i dati che è possibile comunicare sono i seguenti:
Energia Elettrica: Contatore di potenza 20Kw a servizio della centrale termica e autoclave con un
consumo
medio
annuo
di
66.522,86
Kwh
(1/10/201130/09/2012).
Energia Termica: per la produzione di riscaldamento e acqua calda sanitaria pari a 1.730,7 MWh
(1/10/2011- 30/09/2012).
Quesito 2: Si precisa che al punto 8.1.b dell’offerta tecnica del disciplinare di gara , finalizzato alla riduzione
dei consumi elettrici delle utenze comuni, è riportato un elenco esemplificativo di proposte che
l’impresa partecipante può offrire, tra le quali eventuali camini di luce, che possono essere
eventualmente installati per tutti quei locali (sottotetto/locali interrati/ecc.) che non godono di luce
diretta.
Domanda n. 6:
avete predisposto un modello per la formulazione dell’offerta o se dobbiamo produrlo noi;
premettendo che parteciperemo in ati verticale per la categoria OG12, a pagina 9 del disciplinare scrivete
“le dichiarazioni di subappalto sono richieste per la sola Capogruppo”, volete dire che la mandante dovrà
scrivere nella propria istanza (punto r.2) “vedi istanza della Capogruppo” o può specificare ancora “OG12
nei limiti del 30%”?
E’ ammessa la presentazione della polizza fideiussoria cartacea sottoscritta dal soggetto fideiussore
mediante firma digitale, accompagnata da un supporto informatico (cd) contenente la polizza emessa in
P7M?
Nell’istanza viene richiesto di inserire la quota di partecipazione per ogni categoria di lavoro:
-
-
categoria OG1
raggruppamento
Denominazione impresa
Quota percentuale di partecipazione al
e di esecuzione della categoria OG1 (il totale deve
essere 100)
sotto “categoria OG1” dobbiamo scrivere qualcosa o non c’è nulla da indicare?
Risposta n. 6:
-
No, non è stato predisposto un modello di offerta economica, pertanto la stessa va predisposta dal
concorrente rispettando quanto previsto al punto 7) del disciplinare di gara;
-
Vanno bene ambedue le ipotesi;
-
Sì, è ammessa;
-
Non c’è nulla da indicare.
Domanda n. 7:
A pag. 2 del disciplinare di gara, viene citato quanto segue:
-
Non è ammesso, a pena esclusione, per il concorrente, sia singolo che in raggruppamento, sommare, ai
fini della qualificazione nella/e categoria/e OS6 e/o OS7, la qualificazione posseduta ella/e medesima/e
categoria/e con la qualificazione posseduta nella categoria OG1.
Poiché la società scrivente possiede la categoria OG1 illimitata, la OS6 ed OS7 vengono considerate ricomprese
nella prevalente?
Dato che sono categorie scorporabili e subappaltabili al 100%, è sufficiente dichiarare il subappalto di tali
categorie?
Risposta n. 7:
Si, in quanto l’art. 92, comma 1, del DPR 207/2010 dispone che:
Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei
requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi
alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla
categoria prevalente.
Pertanto l’impresa che non possiede la qualificazione nelle categorie OS6 e OS7 per classifica adeguata
all’importo dei lavori di tali categorie, dovrà, ai fini dell’ammissione alla gara, qualificarsi con la Categoria
prevalente OG1 per classifica non inferiore alla V (ossia per classifica sufficiente a “coprire” la somma degli
importi delle categorie OG1, OS6 e OS7 pari a € 3.198.871,85) e potrà, a sua scelta, eseguire direttamente le
lavorazioni delle citate categorie OS6 e OS7 oppure subappaltarle al 100% qualora siano state indicate come
oggetto di subappalto nell’istanza di ammissione alla gara di cui al punto 4.7) del disciplinare di gara.
Si richiamano per completezza le disposizioni relative alla qualificazione nelle categorie OG12 e OG11
contenute nel bando e nel disciplinare di gara.
Domanda n. 8:
Si richiese se in caso di ati la documentazione tecnica deve essere sottoscritta anche dalla mandante.
Si richiede se la polizza provvisoria intestata all’ati debba essere sottoscritta anche dalla mandante.
Si richiede se la documentazione tecnica deve essere sottoscritta da un progettista.
Risposta n. 8:
-
L’offerta tecnica, come previsto al punto 8 del disciplinare di gara, “ dovrà essere sottoscritta, a pena
esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE di cui all'art. 34 c. 1 lett. d), e) ed f) D.Lgs. 163/2006, con le modalità indicate
al precedente punto 7” .
- Il punto 7, N.B. (2) del disciplinare precisa che l’offerta dovrà “……..a pena esclusione, essere sottoscritte
dal legale rappresentante dell’impresa ovvero in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario o GEIE di cui all'art. 34 c. 1 lett. d), e) ed f) D.Lgs. 163/2006 non ancora costituiti nelle forme
di legge dal legale rappresentante di ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo o il
consorzio ordinario o il GEIE.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE di cui all'art. 34 c. 1 lett.
d), e) e f) D.Lgs 163/06 e s.m.i. già costituito nelle forme di legge, l’offerta ………..omissis …possono essere
sottoscritte dal solo legale rappresentante o dal procuratore della capogruppo, o del consorzio ordinario o
del GEIE; in tal caso deve essere allegato all’istanza di ammissione alla gara di cui al punto 4.7) del
presente disciplinare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, ovvero l’atto costitutivo del consorzio o GEIE.
- Il disciplinare di gara al punto 4.3 prescrive che “In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la
cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il raggruppamento” Fermo
quanto sopra richiamato è sufficiente la sottoscrizione della sola capogruppo.
- I soggetti che, a pena esclusione, devono sottoscrivere l’offerta tecnica sono quelli indicati al soprariportato
primo punto
Domanda n. 9:
Con riferimento alla gara in oggetto siamo a rilevare che nel documento scaricato dal Vs sito denominato
“Progetto Architettonico Elenco prezzi - cod. C0137001-3” manca interamente il capitolo riferito alla cat. 8 –
OS 30 – IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI
Con la presente siamo a richiedere il suddetto capitolo completo in ogni sua parte.
Risposta n. 9:
Il documento è stato integrato.
Si rileva comunque che i medesimi dati sono contenuti nell’elaborato Computo Metrico Estimativo C01340013, regolarmente pubblicato.
Domanda n. 10:
All'art.8 il disciplinare recita: Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 163/2006, non saranno ammesse offerte che
comportino varianti al Progetto posto a base di gara che possano generare la perdita dei requisiti minimi
necessari per l’acquisizione di finanziamenti regionali indicati nel progetto (es: punteggio Protocollo ITACA).
domanda: è possibile consultare la documentazione predisposta per la valutazione protocollo Itaca?
Risposta n. 10:
L’intervento posto a base di gara non prevede la redazione del documento relativo al Protocollo Itaca. Lo stesso
è stato citato nel disciplinare solo a titolo esemplificativo.
Domanda n. 11:
Quesito 1) La valutazione verrà fatta relativamente al solo fabbisogno del costruendo edificio o relativamente
al fabbisogno dell'intero complesso, comprendendo anche i due edifici già esistenti, cioè verrà
valutato il miglioramento del sistema di riscaldamento del solo edificio da costriure, visto che
l'oggetto della gara d'appalto riguarda solo il nuovo edificio?
Quesito 2) E’possibile, pur utilizzando lo stesso locale tecnico, inserire una caldaia a parte per le sole esigenze
di riscaldamento e a.c.s. del nuovo edifico da costruire, in modo da creare un circuito termico
completamente differente, anche ai fini della manutenzione, senza così confondere apparecchiature
nuove con quelle vecchie?
Risposta n. 11:
Quesito 1) Si precisa innanzitutto, che il progetto posto a base di gara considera la Centrale Termica esistente
già in grado di supportare i fabbisogni derivanti dal nuovo edificio con l’integrazione del impianto
solare termico per la produzione di ACS solo per il nuovo edificio.
La miglioria richiesta, al punto 8.1.a) del disciplinare di gara, riguarda solo ed esclusivamente la
prestazione energetica della Centrale Termica e non la rete di distribuzione né per gli edifici
esistenti né per quello posto a base di gara (se per “sistema di riscaldamento” si intende anche la
rete).
Ovviamente essendo, la Centrale Termica, anche a servizio degli edifici limitrofi di Via Banfo n. 3
e Corso Vigevano n. 12-14-16-18-20 e Corso Vigevano n.22 A /B e n.24 con produzione di calore
e di ACS, il beneficio che si andrà ad apportare sarà anche a vantaggio degli edifici esistenti, dato
che i generatori sono unici per l’intero complesso che si verrà così a creare.
Quesito 2) La proposta offerta deve considerare solo ed esclusivamente il miglioramento della Centrale
Termica esistente.
Domanda n. 12:
In riferimento ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto, la scrivente (che parteciperà in
A.T.I. di tipo mista) possiede attestazione SOA nella categoria OG11 classe IV:
data di rilascio dell’attestazione originaria 22/7/2010
data di emissione dell’attestazione in corso 06/09/2012
data di scadenza dell’attestazione in corso 21/07/2015 ma che, in virtu’ del D.P.R. 207/2010, sarà sottoposta
a verifica entro il 05/12/2012.
Sussistono problemi per la partecipazione alla gara in oggetto per quanto sopra esposto?
Risposta n. 12:
Ai sensi dell’art. 357, comma16, del DPR 207/2010 e s.m.i. per le gare bandite prima del 5 dicembre p.v. la
qualificazione nelle categorie variate, tra le quali rientra anche la categoria OG11, può avvenire esclusivamente
mediante il possesso di attestazione SOA ex DPR 34/2000 purchè in corso di validità alla data di entrata in
vigore del medesimo DPR 207/2010 e s.m.i. anche per effetto della disposizione di cui al comma 13 del citato
art 357. Pertanto codesta impresa in possesso di attestazione SOA ex DPR 34/2000 nella categoria variata
OG11 per classifica IV in corso di validità (data rilascio attestazione 22/07/2010, scadenza validità triennale
21/07/2013) può, per quanto attiene la qualificazione nella categoria OG11, validamente partecipare alla gara.
Domanda n. 13:
Quesito n. 1: Dimensioni e tipologia della canna fumaria della caldaia e se è esterna o interna.
Quesito n. 2: E’ possibile avere fotocopia del libretto della centrale dove si evincono i rendimenti effettivi
della caldaia?
Quesito n. 3: Nella relazione della legge 10 il valore dell’indice di prestazione energetica risulta 25, vorremo
capire con quale metodo è stato calcolato il raggiungimento di questo valore e sapere come è
stato sviluppato il calcolo.
Quesito n. 4: Entità dei consumi esclusivamente delle parti comuni.
Quesito n. 5: Motivo per cui il solare termico non è integrato e per quale motivo è stato predisposto a ovest.
Risposta n. 13:
Quesito n. 1: Le canne fumarie della Centrale Termica sono esterne in corrispondenza dei locali della Centrale
ubicati nel cortile al 1° piano interrato ai quali si accede mediante una scala esterna e indipendente
dal cortile.
Il raccordo fumario ( una canna per ogni caldaia) si sviluppa esternamente per complessivi circa
3,5 mt di altezza con una base di cls di circa 1,2 mt.
Da come si può evincere da sopralluogo e dai documenti di progetto, la Centrale Termica è dotata
di due caldaie .
La prima di tipo tradizionale ha una canna fumaria singola in acciaio di Ø 350 mm.
La seconda (sostituita nel 2011) è di tipo a condensazione con canna fumaria in acciaio a doppia
parete, di Ø esterno di 350 mm, di Ø interno di 300 mm
Quesito n. 2: Per una migliore comprensione dei rendimenti effettivi si allegano le prove dei fumi eseguite sulle
due caldaie a gennaio 2011.
Quesito n. 3: Le verifiche di Legge 10/91 sono state eseguite in accordo con la normativa vigente nell’anno
2006, UNI EN 832, UNI 10348 e Raccom. CTI R03/3, in assenza di UNI11300 e DGR 46/2009;
ponti termici valutati con incidenza percentuale.
I limiti di legge sono riferiti all’anno di competenza. Il calcolo è stato effettuato con il software
Edilclima.
Quesito n. 4: Si precisa che per l’offerta migliorativa finalizzato alla riduzione dei consumi elettrici si deve
considerare solo l’edificio di cui al progetto posto a base di gara.
La quantificazione dei consumi elettrici delle utenze comuni può essere eseguita, ipotizzando dei
consumi medi, sulla base degli impianti previsti e come descritti nei documenti di progetto posto
a base di gara .
Quesito n. 5: Si precisa che il Solare Termico, previsto nel progetto posto a base di gara non è del tipo
integrato, in quanto al momento della presentazione dell’istanza del permesso a costruire
(31/10/2007), il Regolamento della Città di Torino vigente, non lo indicava come obbligo.
Inoltre lo stesso è stato posizionato in modo da poter lasciare spazio per l’eventuale installazione
dei pannelli fotovoltaici.
Domanda n. 14:
Si chiede di conoscere:
Quesito n. 1: Le sigle dei bruciatori delle caldaie esistenti a servizio dei due edifici adiacenti al nuovo
intervento, al fine di una corretta progettazione della centrale termica.
Quesito n. 2: In merito al criterio 8.l.a (pagina 14 del disciplinare di gara), si chiede se la relazione da produrre
debba essere composta da 6 pagine fronte/retro inclusa la relazione dì calcolo per la
quantificazione dell’energia prodotta o se quest’ultima debba essere considerata come allegato
alla relazione di 6 pagine.
Quesito n. 3: Come debba essere previsto il capping del settore centrale, che da “progetto operativo di
bonifica”, dovrebbe essere costituito da uno strato di ghiaia di 15-30 cm ed un getto di
calcestruzzo rinforzato da 15 cm, mentre, da “capitolato specifiche tecniche opere
architettoniche” e dalle tavole di progetto, dovrebbe essere costituito da uno strato di ghiaia di 90
cm ed un getto di calcestruzzo rinforzato da 15 cm. Non mi risulta che il capping sia stato
computato in nessuna delle due soluzioni.
Risposta n. 14:
Quesito n. 1: Si comunica che i bruciatori sono i seguenti
caldaia tradizionale originaria:
Riello GTA 400 (potenza al focolare: 511 kW, potenza nominale: 465 kW)
Bruciatore: Riello RBL RS50 (290-581 kW)
caldaia a condensazione sostituita nel 2011:
Riello TAU 600 N (potenza al focolare: 600 kW, potenza nominale: 593.6 kW)
Bruciatore: Riello 846T RS68/M BLU TC (150-860 kW)
Quesito n. 2: Si precisa che il documento relativo alla Relazione di Calcolo è da intendersi come allegato alla
Relazione Tecnica Illustrativa, quest’ultima composta da max 6 cartelle fronte/retro formato A4
come indicato nel disciplinare di gara.
Quesito n. 3: Vedasi stratigrafia riportata nell’elaborati grafici C0128018-1 Sezione A-A’, C0128021-1 Abaco
Solai e documento Elenco Prezzi alla voce Pavimenti Interni, APA-4.c.002.1.
La maggiore altezza ( cm 90+15) del “capping” previsto nel Progetto delle Opere
Architettoniche è migliorativo rispetto all’altezza prevista nel Progetto Operativo di Bonifica
(cm 15-30+15).
Domanda n. 15:
Per presentare elaborati grafici da allegare all'offerta tecnica per la gara di appalto n. 1712, è possibile avere i
DWF o DWG almeno della pianta della copertura e di una sezione principale?
Risposta n. 15:
Negli elaborati grafici del progetto architettonico sono state inserite le tavole C0128012-1 e C0128018-1 in
formato DWF