EuroDejalex N. 06 - De Berti Jacchia Franchini Forlani
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EuroDejalex N. 06 - De Berti Jacchia Franchini Forlani
EuroDejalex n. 06/2010 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles EuroDejalex - Newsletter comunitaria – GGiiuuggnnoo 22001100 Consiglio Europeo: Conclusioni della Presidenza In data 17 giugno 2010, si è tenuta a Bruxelles la riunione del Consiglio europeo, nel corso della quale i Capi di stato e di Governo dei diversi Stati membri hanno convenuto di adottare le misure necessarie a riportare l’economia europea sui binari di una crescita sostenibile e creatrice di posti di lavoro. L’UE ha affrontato la crisi finanziaria mondiale guidata da una determinazione comune e ha fatto il necessario per salvaguardare la stabilità dell'Unione economica e monetaria, occorre ora proseguire nel rafforzamento della governance economica. Per questo il Consiglio ha deciso di • OSSERVATORIO adottare la strategia «Europa 2020», i cui principali obiettivi sono l’aumento del livello di occupazione e una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva. L’Europa punta a incentivare la competitività, la produttività, il potenziale di crescita, la coesione sociale e la convergenza economica PAG. 2 nell’ottica di riorientare le politiche per passare da misure di gestione della crisi all'introduzione di riforme a medio-lungo termine volte a promuovere la crescita e l'occupazione e ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche, attraverso ad esempio la riforma dei sistemi pensionistici. Gli Stati • OSSERVATORIO membri, per parte loro, sono determinati ad assicurare la sostenibilità dei bilanci, attraverso il rafforzamento dei conti pubblici ed il contenimento della spesa per obiettivi di risanamento di lungo termine. Il Consiglio Europeo ha quindi confermato i cinque principali obiettivi dell’Unione, che sono: i) il TRASPORTI miglioramento del livello occupazionale, ii) la promozione di innovazione ricerca e sviluppo, iii) il raggiungimento degli obiettivi in materia di PAG. 4 cambiamenti climatici ed energetici e iv) il miglioramento dei livelli di istruzione e v) la promozione dell’inclusione sociale attraverso la riduzione del livello di povertà. In tale ottica, le politiche comuni e le azioni degli Stati membri dovranno essere sinergici. Da un lato gli Stati membri dovranno agire • FINESTRA per attuare tali priorità strategiche, mettendo a punto i propri obiettivi nazionali, in stretto dialogo con la Commissione, dall’altro tutte le politiche comuni ivi incluse la politica agricola comune e la politica di coesione, dovranno sostenere la strategia. Gli sforzi degli Stati membri dovranno avere FISCALITÀ come principale scopo l’individuazione e il superamento degli ostacoli che rallentano la crescita comunitaria, ponendo particolare attenzione alle PAG. 5 difficoltà connesse al funzionamento del mercato interno e delle infrastrutture, per consentire l’inaugurazione di una migliore politica energetica comune e di una più proficua politica industriale. Alla luce della necessità che il mercato si avvii verso una nuova fase, il Consiglio ha accolto con • CASELAW favore la relazione presentata da Mario Monti su una nuova strategia per il mercato unico e l'intenzione della Commissione di portarla avanti presentando proposte concrete. Si è, quindi, soffermato sull’importanza di rafforzare il coordinamento delle politiche economiche, una priorità PAG. 6 fondamentale e urgente dopo che la crisi ha fatto emergere le lacune e i limiti del sistema di governance vigente. Ha così convenuto taluni orientamenti in materia di rafforzamento delle regole sulla disciplina di bilancio, ovvero: migliorare le azioni di prevenzione e le manovre correttive del • GAZZETTA E patto di stabilità e di crescita al fine di giungere alla creazione di un sistema coerente e dinamico che garantisca l’eliminazione di disparità negli Stati membri, attribuire maggiore rilievo all’andamento dei livelli d’indebitamento e alla sostenibilità globale, presentare alla Commissione, nell’ambito del CALENDARIO semestre europeo, programmi di stabilità e convergenza tenendo in considerazione le procedure di bilancio nazionali, assicurare che le politiche di PAG. 8 bilancio nazionali di medio termine siano in linea con il patto di stabilità e di crescita e assicurare la qualità dei dati statistici essenziali per sorvegliare e garantire trasparenza alle politiche di bilancio. In materia di sorveglianza macroeconomica, il Consiglio ha poi convenuto di sviluppare un quadro di controllo per valutare meglio le dinamiche della competitività e per consentire la pronta individuazione di tendenze insostenibili o rischiose, nonché di pervenire alla creazione di un adeguato sistema di sorveglianza che rifletta la particolare situazione degli Stati appartenenti alla zona euro. In materia di regolamentazione finanziaria, è stata quindi sottolineata la necessità di completare le riforme necessarie a ripristinare la solidità e la stabilità del sistema finanziario europeo e di garantire la resilienza e la trasparenza del settore bancario. Per questo, il Consiglio ha invitato gli organi legislativi dell’Unione a adottare le proposte sulla vigilanza finanziaria affinché il comitato europeo per il rischio sistemico e le tre autorità europee di vigilanza possano essere operativi sin dall’inizio del 2011, in particolare ha chiesto di giungere in tempi brevi ad un accordo sulla proposta legislativa relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi e di esaminare in tempi brevi le proposte della Commissione sul tema della vigilanza dell’Unione sulle agenzie di rating del credito, mentre la Commissione è stata esortata a presentare proposte sui mercati dei derivati, in materia di vendite allo scoperto e di credit default swaps. Quanto agli Stati membri, spetterà loro introdurre sistemi di prelievi e tasse a carico degli istituti finanziari che contengano il rischio sistemico e assicurino un’equa ripartizione degli oneri. In previsione, poi, del vertice G20 di Toronto, è stata evidenziata l’opportunità di definire una strategia di uscita, da obiettivi di bilancio straordinari, coordinata e differenziata che garantisca la sostenibilità delle finanze pubbliche nonché la necessità di garantire coerenza e consistenza alle azioni interne all’Unione, in modo tale da consentire a quest’ultima di sostenere con forza posizioni analoghe nell’ambito del G20. Sempre in tema di impegni globali, il Consiglio ha ribadito l’importanza dell’imminente riunione plenaria delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), quale occasione per rafforzare e promuovere l’impegno collettivo, in particolare coinvolgendo i paesi in via di sviluppo, per eliminare povertà, fame e le ineguaglianze a livello mondiale. In materia di cambiamenti climatici, sulla base della comunicazione della Commissione relativa alla riduzione delle emissioni di gas serra e in vista della conferenza di Cancun, si è poi riproposto di tenere in considerazione le ipotesi di intervento miranti alla riduzione delle emissioni dei gas serra e di valutare i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, considerando debitamente le conseguenze per ogni Stato membro. L’obiettivo è di proseguire il percorso di crescita sino ad ora intrapreso e creare coordinazione e sinergia in vista delle attività che interesseranno la summenzionata conferenza. Tra le altre questioni di rilevo trattate, figura l’apprezzamento del Consiglio europeo per la domanda di adesione all’UE presentata dall’Islanda e per i successi raggiunti in campo economico e finanziario dall’Estonia, che le hanno consentito di raggiungere gli obiettivi di convergenza stabiliti nel trattato. In tale ottica è stata accolta con favore la proposta della Commissione a che suddetto stato adotti l’euro a partire dal primo gennaio 2011. In ultimo, il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione concernente le sempre maggiori preoccupazioni che desta il programma nucleare dell’Iran ed ha espresso rammarico • ENERGIA per la mancata volontà, da parte di quest’ultimo, di lenire le preoccupazioni della comunità internazionale. Alla luce di cio’, nuove misure restrittive appaiono doverose. Il Consiglio Europeo, pur ribadendo la volontà di operare a favore di una risoluzione diplomatica della suddetta questione, ha Il Parlamento europeo avvia il dibattito Comunità europea l’energia (09.06.2010) infatti invitato il Consigliosulla Affari esteri ad adottare misure cheper attuino quelle contenute nella risoluzione 1929 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: In data 9 giugno 2010,http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/10/2&format=HTML&aged=0&language=IT più di 250 deputati europei e nazionali hanno preso parte all’incontro interparlamentare sulla Osservatorio proposta di creazione di una Comunità europea per l’energia, concludendo che l’Unione europea dovrebbe accelerare il processo di realizzazione di regole comuni in materia di politica energetica. I deputati partecipanti all’incontro hanno, inoltre, -1- EuroDejalex n. 06/2010 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles sottolineato l’esigenza che tale politica sia basata su competitività, sicurezza degli approvvigionamenti e sostenibilità ambientale. Nello specifico, nel corso della riunione, i rappresentanti dei tre gruppi di lavoro su sicurezza energetica, mercato unico dell’energia e fonti rinnovabili hanno presentato le rispettive relazioni. In materia di sicurezza energetica sono state individuate tre priorità: una maggiore volontà politica a livello nazionale a sostegno di una politica energetica comune, la creazione di un meccanismo finanziario di compensazione a livello europeo per incoraggiare maggiori investimenti in infrastrutture e la sicurezza energetica quale elemento essenziale per garantire l’efficienza di un mercato unico per l’energia. Con riferimento a quest’ultimo, è stata sottolineata la necessità di creare un sistema di reti distributive integrato con l’obiettivo di ridurre i prezzi energetici, di migliorare la competitività del settore e di permettere ai fornitori di energia di investire in fonti alternative. In materia di fonti rinnovabili, infine, il relativo gruppo di lavoro ha indicato che queste ultime dovrebbero costituire una priorità per la futura politica energetica europea, che dovrebbe garantire, al contempo, la competitività delle industrie europee. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/051-75542-155-06-23-909-20100604IPR75541-04-06-20102010-false/default_it.htm • AIUTI DI STATO Avviata una consultazione pubblica sull’applicazione del pacchetto SIEG (10.06.2010) In data 15 giugno 2010, la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica allo scopo di raccogliere il parere di fornitori di servizi pubblici e loro associazioni, utenti di servizi pubblici e loro associazioni, cittadini ed altre parti interessate sull’applicazione del c.d. pacchetto 2005 sui servizi d’interesse economico generale (SIEG). Tale pacchetto, volto a definire le condizioni alle quali gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico possono essere considerati compatibili, è costituito da: i) la Decisione della Commissione, del 28 novembre 2005, 2005/842/CE, riguardante l’applicazione dell’art. 86, par. 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale, nella quale le condizioni alle quali la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese è ritenuta compatibile con le norme sugli aiuti di Stato e non deve essere notificata alla Commissione; ii) la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, che specifica le condizioni alle quali la Commissione può dichiarare compatibili le compensazioni non contemplate dalla decisione; iii) la direttiva 2006/111/CE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese, quale versione consolidata della direttiva 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE attraverso la separazione contabile per le imprese beneficiarie di compensazioni di obblighi di servizio pubblico, a prescindere dalla loro natura di aiuti di Stato. La consultazione chiuderà il 10 settembre 2010. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/index_it.html • MARCHIO La Commissione lancia una campagna di sensibilizzazione sul marchio CE (15.06.2010) La Direzione Generale responsabile dell’Industria e dell’imprenditoria ha avviato una campagna di informazione, rivolta principalmente agli operatori economici, per sensibilizzarli sull’importanza del marchio CE, dare maggiore visibilità allo stesso e accrescerne la fiducia da parte del pubblico promuovendo una maggiore consapevolezza delle sue implicazioni e delle sue finalità. Il marchio CE indica che un prodotto è conforme alla pertinente legislazione UE e che può essere, pertanto, commercializzato e venduto in tutto il territorio dell’Unione. Applicando tale marchio, un fabbricante dichiara che esso risulta conforme a tutte le prescrizioni di legge applicabili, in particolare a quelle in materia di salute, sicurezza del prodotto e protezione ambientale. Per tutti gli articoli prodotti nell’UE il fabbricante è, quindi, tenuto ad eseguire la valutazione di conformità, redigere la scheda tecnica, rilasciare la dichiarazione CE di conformità e applicare il relativo marchio. I distributori devono, poi, verificare che il prodotto rechi il marchio CE e sia dotato della necessaria documentazione di supporto. La campagna di informazione mette, altresì, in evidenza i benefici del marchio per le imprese e per le autorità nazionali; esso permette, infatti, alle imprese dell’UE un accesso all’intero mercato unico senza la necessità di acquisire le singole approvazioni da parte delle autorità nazionali riducendo costi e oneri legati alle certificazioni di conformità ed agevola anche le autorità nazionali, nello specifico i controlli che devono essere effettuati dalle singole agenzie nel momento in cui la gamma dei beni disponibili sul mercato UE aumenta, senza comprometterne gli standard. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/733&format=HTML&aged=0&language=IT • PROTEZIONE DEI DATI Il GEPD chiede ulteriori modifiche in materia di protezione dei dati nell’ambito dell’accordo UE - USA (22.06.2010) In data 22 giugno 2010, il Garante europeo per la protezione dei dati (GEPD) ha pubblicato un parere relativo al progetto di accordo della Commissione europea con gli Stati Uniti sul programma di sorveglianza del finanziamento del terrorismo, che permetterà alle autorità americane di avere accesso ai dati finanziari europei, gestiti dalla società di diritto belga SWIFT, nell’ambito di indagini antiterrorismo. Il nuovo progetto di accordo è stato modificato sulla base delle osservazioni in materia di privacy e protezione dei dati presentate dallo stesso GEPD lo scorso marzo 2010. Il GEPD accoglie ora positivamente alcuni miglioramenti, quali: l’esclusione dei dati relativi allo spazio unico di pagamento europeo, la definizione più ristretta di -2- EuroDejalex n. 06/2010 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles terrorismo e le maggiori garanzie per quanto riguarda i diritti dei cittadini in materia di protezione dei dati. Tuttavia esso esprime preoccupazioni relativamente alle disposizioni contenute nel progetto che permetterebbero di trasferire alle autorità americane numerosi dati bancari (i cosiddetti trasferimenti «in massa»). Nello specifico, il GEPD sottolinea gli aspetti relativi alla protezione dei dati che andrebbero modificati, ovvero quelli concernenti la conservazione dei dati, la forza esecutiva dei diritti dei cittadini in materia di protezione dei dati, il controllo giudiziario e la supervisione indipendente. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=EDPS/10/10&format=HTML&aged=0&language=EN • TUTELA DEI CONSUMATORI Presentata la relazione sul progetto di direttiva sui diritti dei consumatori (23.06.2010) In data 23 giugno 2010, nell’ambito della Commissione parlamentare Mercato Interno (IMCO) è stato presentato il progetto di relazione dell'eurodeputato Andreas Schwab, membro della Commissione parlamentare IMCO, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori. Nello specifico, la relazione propone alcuni emendamenti ai capitoli IV, V, VI e VII, della proposta di direttiva, dedicati rispettivamente agli «Altri diritti del consumatore specifici ai contratti di vendita», ai «Diritti dei consumatori in materia di clausole contrattuali», alle «Disposizioni generali» ed alle «Disposizioni finali». Il relatore Andreas Schwab, nel condividere la proposta della Commissione per un'armonizzazione totale e mirata in materia di diritti dei consumatori, presenta nondimeno alcune eccezioni alla stessa. La relazione rivela, così, una certa flessibilità in materia di rimedi relativi ai difetti di conformità. In proposito, essa stabilisce che gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali che consentono al consumatore, in caso di difetto di conformità, di scegliere liberamente tra il ripristino della conformità, una ragionevole riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, al fine di garantire al consumatore un livello di protezione più elevato. Tali misure devono, tuttavia, essere assolutamente necessarie, ragionevoli ed efficaci. É stata poi introdotta la possibilità per gli Stati membri di scegliere di adottare o mantenere disposizioni nazionali concernenti termini di garanzia maggiori di due anni dalla data in cui il rischio è passato al consumatore, una maggiore durata dell'inversione dell'onere della prova a favore dei consumatori o norme specifiche per difetti di conformità che si manifestano una volta scaduto il periodo di garanzia. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5699432 • REACH Il Parlamento discute sulla proposta di regolamento relativa all’immissione e all’uso di biocidi (21.06.2010) In data 22 giugno 2010 la Commissione parlamentare Ambiente e sanità (ENVI) ha approvato la relazione presentata dall'eurodeputato Christa Klass (EPP, Germania) sulla proposta di regolamento relativo all'immissione sul mercato e all'uso di biocidi. É stata, innanzitutto, sottolineata la necessità di ridurre la durata ed i costi delle procedure di valutazione, con l'obiettivo di garantire un trattamento equo tanto per i prodotti fabbricati e trattati nell'UE che per quelli di importazione, e di allineare le disposizioni del regolamento al REACH. La proposta di regolamento sostituirà, pertanto, la direttiva 98/8/CE, che specifica le regole e le procedure per l'immissione sul mercato dei biocidi, consentendo di abbreviare i tempi previsti per le procedure alla luce del fatto che le disposizioni in esso contenute saranno direttamente applicabili e non necessiteranno di trasposizione nazionale. I membri della Commissione ENVI propongono che le nuove norme siano in linea con il sistema utilizzato per le sostanze chimiche (REACH) e definiscono il ruolo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) quale responsabile dell'approvazione delle autorizzazioni e delle informazioni fornite dai candidati. Come previsto dalla direttiva esistente, l'autorizzazione di un prodotto dovrà risultare da una lista presente all'allegato I del regolamento per un periodo iniziale di almeno dieci anni. Gli eurodeputati hanno, invece, espresso disaccordo sull'esclusione preventiva di alcuni prodotti da tale lista, sostenendo che alcune sostanze forniscono immensi servizi ad alcune regioni in termini di controllo della peste e derattizzazione. Per quanto riguarda la convalida delle domande, essi ritengono che l'ECHA debba rispettare gli stessi termini introdotti col REACH. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/pr/805/805468/805468it.pdf Osservatorio trasporti • TRASPORTO MARITTIMO Progetto di direttiva per semplificare le formalità amministrative delle navi in arrivo o partenza dai porti degli Stati membri dell'UE (21.06.2010) In data 23 giugno 2010, il Consiglio dei Ministri dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul progetto di direttiva diretto alla semplificazione delle formalità amministrative per le navi in arrivo o in partenza dai porti degli Stati membri dell’UE. Tale proposta è stata successivamente approvata nell’ambito della sessione plenaria del Parlamento -3- EuroDejalex n. 06/2010 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles europeo dello scorso 6 luglio 2010 e la sua attuazione è prevista tra il 2012 e il 2015. L’obiettivo della stessa è di facilitare il trasporto marittimo e ridurre gli oneri amministrativi delle compagnie di navigazione attraverso una semplificazione e armonizzazione delle formalità di dichiarazione imposte dal diritto dell'Unione e dagli Stati membri ed una riduzione del numero di informazioni da fornire alle diverse autorità portuali. La direttiva consentirà, inoltre, di semplificare e armonizzare una serie di procedure, in particolare di ridurre la ripetizione della trasmissione di dati alle varie autorità amministrative nei porti. Il provvedimento lascia agli Stati membri, alle istituzioni del settore e alle autorità portuali cinque anni per predisporre sportelli amministrativi unici in tutti i porti. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5739052 • TRASPORTO AEREO Conclusa con successo la seconda fase dell’accordo UE-USA «Cieli aperti» (24.06.2010) In data 24 giugno 2010, il Vicepresidente della Commissione Kallas, il Ministro per i trasporti spagnolo José Blanco, il Segretario americano per il trasporto Ray LaHood ed i Ministri del trasporto degli Stati Membri, hanno firmato in Lussemburgo la seconda fase dell’accordo «Cieli aperti» tra UE e Stati Uniti in materia di aviazione. I negoziati di tale fase erano stati avviati nel maggio 2008, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione in ambito normativo ed aprire ulteriori opportunità commerciali e nuovi posti di lavoro. L’accordo siglato intensifica, infatti, il quadro della cooperazione in ambiti quali l’ambiente, la protezione sociale, la concorrenza e la sicurezza, creando, di conseguenza, nuove possibilità di investimenti. Esso prevede chiari vantaggi commerciali, tra cui un ampio accesso delle compagnie aeree europee al programma «Fly America». UE e Stati Uniti si sono impegnati a rimuove le barriere all’accesso ancora esistenti e valuteranno su base annuale i progressi compiuti verso tale obiettivo. In futuro saranno, inoltre, scambiati ulteriori diritti commerciali, a condizione, tuttavia, che vengano attuate alcune modifiche normative relative alla reciproca liberalizzazione della proprietà e del controllo delle compagnie aeree e alle restrizioni aeroportuali in materia di rumore. I negoziati hanno portato anche notevoli miglioramenti dal punto di vista della cooperazione normativa. L’accordo, che estende il ruolo del comitato misto UE-USA, l’organismo che vigila sull’applicazione dell’accordo stesso, rafforzerà infatti la cooperazione sulle questioni ambientali e permetterà di migliorare anche il livello di cooperazione in materia di sicurezza. Lo stesso include, poi, per la prima volta, un articolo relativo alla dimensione sociale delle relazioni fra le aviazioni civili dell’UE e degli USA. L’eliminazione delle barriere nel mercato UE-USA porterà, infine, a notevoli vantaggi economici in termini di creazione di posti di lavoro, incremento del traffico dei passeggeri e riduzione del costo dei biglietti aerei. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/818&format=HTML&aged=0&language=IT • TRASPORTO FERROVIARIO La Commissione sanziona alcuni Stati Membri per non aver attuato il primo pacchetto ferroviario (19.05.2010) In data 24 giugno 2010, la Commissione europea ha deciso di rinviare 13 Stati membri alla Corte di giustizia dell'UE per non aver correttamente attuato varie parti della legislazione di base relativa all'apertura del mercato ferroviario europeo alla concorrenza, noto come «Primo pacchetto ferroviario» che comprende le direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE che gli Stati membri erano tenuti ad implementare entro il 15 marzo 2003. La mancata attuazione di queste misure, che perseguono lo scopo principale di liberalizzare il mercato ferroviario, priva infatti gli operatori ferroviari della possibilità di offrire servizi in altri Stati membri e crea evidenti svantaggi anche agli utenti dei servizi ferroviari, che possono contare su una ridotta scelta di servizi a prezzi concorrenziali. All’esito di indagini approfondite in merito all'attuazione della suddetta normativa, nel giugno 2008 la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di 24 Stati membri, cui veniva quindi inviata una lettera di messa in mora. In considerazione delle modifiche legislative conseguentemente introdotte da alcuni di essi, allo scopo di conformarsi a determinati aspetti della normativa comunitaria, nell'ottobre 2009 la Commissione inviava 21 pareri motivati in relazione alle infrazioni non ancora corrette. Dopo aver analizzato le risposte fornite dai diversi Stati membri, la Commissione ha deciso di rinviare alla Corte di giustizia 13 di essi. A giudizio della Commissione, a causa di un'inadeguata attuazione delle norme relative ai diritti di accesso ferroviario e/o della non istituzione di un organismo di regolamentazione indipendente, tali Stati violano infatti sotto vari aspetti la normativa comunitaria in materia di trasporto ferroviario in quanto non garantiscono in misura sufficiente l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/807&format=HTML&aged=0&language=IT Finestra europea sulla fiscalità • La Corte di giustizia si pronuncia sulla nozione di ritenuta alla fonte Corte di Giustizia, sentenza del 24 giugno 2010, cause riunite C-338/08 e C-339/08, P. Ferrero e C. SpA e General Beverage Europe BV/Agenzia delle Entrate – Ufficio di Alba In data 24 giugno 2010, la Corte di Giustizia si è pronunciata sull’interpretazione degli artt. 5, n. 1, e 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Le domande di rinvio pregiudiziale sono state presentate nell’ambito di due controversie che contrappongono, da un lato, la P. Ferrero e C. SpA e, dall’altro, la General Beverage Europe BV all’Amministrazione fiscale italiana in merito a ritenute effettuate da detta amministrazione al momento di trasferimenti finanziari considerati come -4- EuroDejalex n. 06/2010 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles versamento di dividendi. Il giudice del rinvio, investito della controversia, decideva di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte di Giustizia di precisare se costituisca una ritenuta alla fonte vietata dall’art. 5, n. 1, della direttiva, la ritenuta del 5% effettuata dall’Amministrazione fiscale italiana, ai sensi dell’art. 10, n. 2, lett. a), sub i), della convenzione bilaterale stipulata tra l’Italia ed i Paesi Bassi nel 1990, al rimborso della maggiorazione di conguaglio effettuato dalle società italiane nei confronti delle loro società madri olandesi, in forza dell’art. 10, n. 3, di tale convenzione. Il giudice chiedeva inoltre se, nel caso di risposta affermativa a tale quesito, trovi applicazione la clausola di salvaguardia di cui all’art. 7, n. 2 della direttiva, che lascia impregiudicata l’applicazione di disposizioni nazionali convenzionali intese a sopprimere o ad attuare la doppia imposizione di dividendi. Con riferimento al primo quesito posto, la Corte dichiara che, con riserva della verifica ad opera del giudice del rinvio della natura del «rimborso» della «maggiorazione dell’imposta a titolo di conguaglio» oggetto delle cause principali, effettuato da una società italiana nei confronti di una società olandese, in forza dell’art. 10, n. 3, della suddetta convenzione bilaterale tra Italia e Paesi Bassi, una ritenuta fiscale come quella di cui alle cause principali non costituisce una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti, in linea di principio vietata dall’art. 5, n. 1, della direttiva. Quanto alla seconda questione pregiudiziale, il giudice comunitario spiega che qualora il giudice a quo dovesse ritenere che la ritenuta controversa costituisce una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti del tipo proibito dall’art. 5, n. 1, della direttiva, si dovrebbe verificare se essa rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 2, della stessa. Dopo aver ricordato che tale articolo, costituendo una deroga al principio generale di divieto di ritenute alla fonte sugli utili distribuiti, deve essere interpretato restrittivamente, la Corte afferma che qualora il giudice del rinvio dovesse concludere che la summenzionata ritenuta fiscale è una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti ex art. 5, n. 1, della direttiva, tale ritenuta potrebbe essere considerata rientrante nel campo di applicazione dell’art. 7, n. 2, della direttiva solo se le disposizioni della suddetta convenzione bilaterale fossero dirette ad eliminare o ad attenuare il doppio vincolo del versamento di dividendi e, l’applicazione di tale ritenuta non annullasse gli effetti di tali prescrizioni, circostanza quest’ultima che spetterebbe al giudice del rinvio valutare. Il testo integrale della sentenza è rinvenibile al seguente link: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0338:IT:HTML • La Corte si pronuncia in relazione all’esenzione dall’IVA di scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo Corte di Giustizia, sentenza del 10 giugno 2010, C-58/09, Leo-Libera GmbH/Finanzamt Buchholz in der Nordheide In data 10 giugno 2010 la Corte di Giustizia si è pronunciata, dietro rinvio pregiudiziale, sull’interpretazione dell’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’IVA. La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra la società Leo-Libera GmbH e il Finanzamt Buchholz in der Nordheide (Amministrazione fiscale tedesca), in merito all’assoggettamento all’IVA di introiti derivanti dall’organizzazione di giochi d’azzardo mediante slot machines. Nello specifico, il giudice nazionale chiedeva alla Corte di Giustizia se l’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2006/112/CE, ai sensi del quale gli Stati membri esentano dall’IVA le scommesse, le lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro, salvo limitazioni e vincoli stabiliti da ciascuno Stato membro, debba essere interpretato nel senso che la discrezionalità di cui gli Stati membri godono nel fissare i summenzionati vincoli e condizioni all’esenzione dall’IVA consenta loro di esentare soltanto alcuni giochi d’azzardo o con posta in denaro e non altri. Nel rispondere al quesito posto, la Corte ricorda innanzitutto che i termini con i quali le esenzioni di cui all’art. 135 sono state designate sono da interpretarsi restrittivamente, in quanto costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Osserva, quindi, che la formulazione dell’art. 135 ha lasciato un ampio margine di valutazione discrezionale agli Stati membri circa l’esenzione o la tassazione delle operazioni di cui trattasi e che la stessa non contiene elementi da cui sia possibile desumere la volontà del legislatore comunitario di porre in essere una restrizione di ordine quantitativo in modo tale che almeno il 50% dei giochi d’azzardo e con poste in denaro possa rientrare nell’esenzione. La Corte riconosce, quindi, che uno Stato membro può essere indotto a restringere, nel suo territorio, l’offerta di giochi d’azzardo o con poste in denaro a forme di gioco che si prestano all’applicazione dell’IVA. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Leo-Libera, la circostanza che i giochi d’azzardo esentati dall’IVA costituiscano solo una quota minoritaria dei giochi autorizzati sul territorio nazionale o che realizzino solo una quota minore del fatturato relativo al settore dei giochi su quello stesso territorio non è peraltro pertinente al principio di neutralità fiscale, secondo cui prestazioni di servizio simili, tra loro concorrenti non possono essere trattate in modo differente per ciò che concerne l’applicazione dell’imposta in questione. Alla luce di queste ed altre considerazioni la Corte ha risolto la questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2006/112 deve essere inteso nel senso che l’esercizio della possibilità di cui gli Stati membri dispongono nel fissare condizioni e limiti all’esenzione dall’IVA prevista da tale disposizione, consente loro di esentare da tale imposta soltanto taluni giochi di azzardo o con poste in denaro. Il testo della sentenza è rinvenibile al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0058:IT:HTML CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI trasparenza, derivanti dall’art. 49 CE, si applichino anche al procedimento per il rilascio di un’autorizzazione a favore di un unico operatore per l’offerta di servizi relativi ai giochi d’azzardo, nonché a chiarire se un sistema che prevede il rilascio di un’autorizzazione unica e il suo rinnovo senza l’opportunità per altri operatori di concorrervi costituisca un modo idoneo e proporzionato per la realizzazione dei motivi imperativi di interesse generale che giustificano la restrizione della libera circolazione in materia. In proposito, la Corte ha ricordato che un regime di previa autorizzazione amministrativa che deroga ad una libertà fondamentale è giustificato Corte di Giustizia, 3 giugno 2010, causa C-203/08, Sporting Exchange Ltd/Stichting de Nazionale Sporttotalisator N.B.: Le domande pregiudiziali sono state presentate nell’ambito di una controversia sorta tra la Sporting Exchange Ltd, una società privata con sede nel Regno Unito, ed il Ministero della Giustizia dei Paesi Bassi. La Corte di Giustizia è stata così chiamata a pronunciarsi sulla necessità che il principio di uguaglianza e l’obbligo di -5- EuroDejalex n. 04/2010 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles segnali televisivi digitali terrestri, che imponeva all’Italia di procedere al recupero di detti aiuti e dei relativi interessi. Con la pronuncia in esame, il TPG ha confermato che la misura contestata non rispondeva al requisito della neutralità tecnologica, attribuendo alla ricorrente, la società Mediaset Spa, un vantaggio rispetto alle emittenti satellitari. Detta misura, i cui beneficiari diretti erano i consumatori finali, attribuiva, inoltre, un vantaggio indiretto a operatori del mercato della televisione digitale quali la ricorrente. Il TPG ritiene, poi, che il carattere selettivo della misura abbia prodotto una distorsione della concorrenza tra emittenti digitali terrestri ed emittenti satellitari; sebbene tutte le emittenti satellitari avrebbero potuto beneficiare della misura offrendo decoder «ibridi», ciò avrebbe implicato per tali emittenti costi supplementari con chiare ripercussioni sul prezzo di vendita al consumatore. Il TPG ha, inoltre, osservato che anche ammesso che la misura fosse proporzionata e necessaria per rimediare a disfunzioni del mercato causate da un problema di coordinamento, tale circostanza non avrebbe potuto giustificare l’esclusione delle emittenti satellitari dal beneficio. Quanto alla violazione del principio della certezza del diritto derivante dalla difficoltà di determinare il numero di telespettatori attirati dall’offerta e la quantificazione dell’aiuto e degli interessi, il TPG ha ricordato che nessuna norma impone alla Commissione di determinare l’importo esatto da restituire, le modalità del recupero sono quelle previste dal diritto nazionale e sull’importo sarà il giudice nazionale a pronunciarsi. *** PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI se fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo. Ha, quindi, statuito che il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne deriva sono applicabili alle procedure per il rilascio e il rinnovo di un’autorizzazione a favore di un operatore unico nel settore dei giochi d’azzardo purché non si tratti di un operatore pubblico la cui gestione è soggetta al controllo diretto dello Stato oppure di un operatore privato sulle cui attività i pubblici poteri sono in grado di esercitare uno stretto controllo. *** LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI Corte di Giustizia, 3 giugno 2010, causa C-258/08, Ladbrokes Betting & Gaming Ltd e Ladbrokes International Ltd/Stichting de Nazionale Sporttotalisator N.B.: Le domande pregiudiziali sono state presentate nell’ambito di una controversia pendente tra una fondazione di diritto olandese e due società aventi sede nel Regno Unito. La Corte è stata chiamata a chiarire i) se una normativa nazionale che persegue lo scopo di contenere la dipendenza dal gioco d’azzardo e contrastare le frodi, e che contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi, limita le attività di scommessa in modo coerente e sistematico, sebbene il titolare di un’autorizzazione esclusiva sia autorizzato a rendere attraente la loro offerta sul mercato, ii) se ai fini dell’applicazione di una normativa nazionale sui giochi d’azzardo compatibile con l’art. 49 CE, il giudice nazionale sia tenuto a verificare, in ogni fattispecie, se il provvedimento d’esecuzione diretto a salvaguardare l’osservanza di tale normativa sia idoneo a garantire la realizzazione dello scopo da essa perseguito e sia conforme al principio di proporzionalità e iii) se l’art. 49 CE sia contrario ad una normativa che preveda l’organizzazione e la promozione dei giochi d’azzardo in regime di esclusività con conseguente divieto per qualsiasi altro operatore di proporre mediante internet detti servizi. La Corte ha quindi stabilito che il titolare di un’autorizzazione esclusiva può legittimamente promuovere la propria offerta facendo ricorso alla pubblicità, se l’aumento dell’offerta desiderato è coerente con l’obiettivo di contrastare frodi o limitare la dipendenza dal gioco. Il giudice nazionale non ha, inoltre, l’obbligo di verificare in ogni fattispecie l’idoneità di un provvedimento esecutivo di sortire gli effetti implicati in una normativa compatibile con l’art. 49 CE, purché tale provvedimento sia necessario affinché la normativa produca detti effetti. Infine, poiché il settore del gioco d’azzardo tramite Internet non costituisce oggetto di armonizzazione, la restrizione alla libera prestazione di servizi può essere giustificata da obiettivi quali la lotta alla frode e alla criminalità e quindi legittimare tale restrizione. CONCORRENZA Corte di Giustizia, 29 giugno 2010, causa C-28/08, Commissione europea/The Bavarian Lager Co. Ltd N.B.: In data 29 giugno 2010 il Tribunale di Primo Grado («TPG») si è pronunciato sulla domanda di annullamento della decisione relativa all’applicazione del Reg. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione dei dati. Bavarian Lager, esportatore di birra nel Regno Unito, chiedeva di avere accesso a documenti della Commissione relativi ad una procedura d’infrazione avviata nei confronti di tale Stato e successivamente archiviata, a seguito di emendamenti apportati alle norme nazionali di cui era stata rilevata la contrarietà con il diritto comunitario. Nello specifico, la società chiedeva di ottenere i nomi dei partecipanti e le informazioni relative ad una riunione tenutasi tra la Commissione ed alcune parti interessate. La Commissione respingeva, tuttavia, tale richiesta sul presupposto che il suddetto regolamento vieta l’accesso a un documento che arrechi pregiudizio alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali. A seguito dell’annullamento di tale decisione da parte del TPG, la Commissione ricorreva innanzi alla Corte di giustizia. Quest’ultima ha così avuto modo di chiarire che se i documenti richiesti contengono dati personali, le disposizioni del Reg. 45/2001 si applicano nella loro interezza. Ha quindi affermato che la Commissione ha legittimamente respinto la domanda di accesso presentata dalla Bavarian Lager e annullato la sentenza del TPG. Tribunale di Prima Istanza, 15 giugno 2010, causa T-177/07, Mediaset SpA/Commissione europea N.B.: In data 15 giugno 2010 il Tribunale di Primo Grado («TPG») si è pronunciato sulla domanda di annullamento di una decisione della Commissione, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 87 CE (ora art. 107 TFUE) concernente aiuti di stato corrisposti ad utenti che avessero acquistato o locato un apparecchio per la ricezione di CASELAW: Commissione Europea oggetto potrebbe creare alcuni problemi di concorrenza, ostacolando l’ingresso nel mercato di operatori concorrenti e rafforzando la posizione dominante della società Eurostar, attualmente l’unico operatore di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri sulle tratte Londra-Parigi e Londra-Bruxelles. L’autorizzazione all’operazione concessa dalla Commissione è stata pertanto subordinata all’impegno assunto dai due operatori di assicurare un accesso effettivo ai servizi offerti nelle stazioni internazionali e l’accesso ai servizi di manutenzione leggera nei depositi di Francia, Regno Unito e Belgio, attualmente controllati dai rispettivi operatori ferroviari nazionali. Le parti interessate dall’operazione si impegnano, inoltre, a cedere un certo numero MERGERS & ACQUISITION La Commissione autorizza la creazione dell’impresa comune «Nouvel Eurostar» (17.06.2010) Ai sensi del regolamento UE in materia di concentrazioni, la Commissione europea ha approvato il progetto di creazione dell’impresa comune «Nouvel Eurostar» tra l’operatore ferroviario francese SNCF e quello britannico London Continental Railways. L’approfondita indagine condotta dalla Commissione ha tuttavia messo in evidenza che l’operazione in -6- EuroDejalex n. 05/2010 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles di corsie Eurostar a beneficio di nuovi operatori nel caso in cui essi non siano in grado di ottenerle attraverso le normali procedure di assegnazione delle autorità che gestiscono le infrastrutture. AG, avendo queste ultime dimostrato che gli elementi di prova a loro carico non erano sufficienti per dimostrare la loro partecipazione al cartello. *** *** AIUTI DI STATO MERGERS & ACQUISITION La Commissione approva un aiuto in Polonia destinato ad accrescere la capacità di stoccaggio del gas (23.06.2010) Avviata un’indagine approfondita sul progetto di acquisizione di Monsanto da parte di Syngenta (21.06.2010) In data 23 giugno 2010, ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione ha autorizzato la concessione di sovvenzioni pubbliche per un totale di 390 milioni di euro a favore della costruzione e dell’ampliamento di quattro luoghi destinati allo stoccaggio di gas in sotterraneo in Polonia. Lo stoccaggio del gas permette di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e, al contempo, di far fronte ad eventuali interruzioni di approvvigionamento o a variazioni stagionali dei consumi. Il progetto, notificato alla Commissione nel novembre 2009, ed ora approvato, verrà terminato nel 2015 e porterà la capacità di stoccaggio della Polonia dall’attuale miliardo a 2,6 miliardi di metri cubi, raggiungendo in tal modo la media europea in termini di capacità di riserva. Tale progetto consentirà, inoltre, a tutti gli attori del mercato di rispondere meglio agli obblighi in materia di riserve obbligatorie. La Commissione ha deciso di avviare un’indagine approfondita sul progetto di acquisizione delle attività mondiali della società americana Monsanto nel settore dei semi di girasole da parte della svizzera Syngenta, notificato alla Commissione lo scorso 28 aprile 2010. L’indagine sino ad ora condotta ha evidenziato possibili problemi di concorrenza in relazione alla selezione e alla commercializzazione di semi di girasoli e dei prodotti per il loro trattamento sul mercato europeo. L’operazione notificata porterebbe, infatti, alla fusione delle attività di due grandi fornitori di semi di girasoli che dispongono di solide basi nelle attività di selezione delle nuove varietà di tale pianta e di commercializzazione dei relativi semi. Il venir meno di un concorrente importante potrebbe, pertanto, avere ricadute negative sull’innovazione e determinare, di conseguenza, una riduzione della scelta per i consumatori ed un aumento dei prezzi dei semi di girasole. Sono stati, inoltre, individuati possibili problemi di esclusione in relazione ai prodotti per il trattamento dei semi di girasole. La Commissione renderà nota la sua decisione entro 90 giorni lavorativi. Occorre ricordare che l'apertura dell'inchiesta non pregiudica il risultato dell'istruttoria. *** MERCATO INTERNO La Commissione chiede formalmente a 20 Stati membri di conformarsi alla normativa comunitaria in materia di energia (24.06.2010) *** ANTITRUST La Commissione ha invitato a 20 Stati membri 35 diversi avvisi motivati affinché applichino in maniera completa alcuni aspetti della normativa comunitaria destinata alla creazione di un mercato unico del gas e dell’elettricità, rafforzandone la capacità e la trasparenza. Nello specifico, le principali infrazioni rilevate dalla Commissione consistono nella: mancanza di informazioni da parte dei gestori dei sistemi di trasporto di gas ed elettricità, che ostacola l’ingresso alla rete da parte di nuovi fornitori di energia, inadeguatezza dei sistemi di attribuzione della capacità di rete, che impedisce un uso ottimale delle reti per il trasporto di gas e di elettricità negli Stati membri, assenza di coordinamento e di cooperazione transfrontaliera tra gestori di rete e autorità nazionali, necessaria per distribuire efficacemente la capacità di rete nelle interconnessioni transfrontaliere, inefficienza dell’impegno da parte dei gestori di offrire agli utenti della rete la possibilità di entrare sul mercato del gas a monte, tramite l'offerta di servizi di flusso inverso con possibilità di interruzione e mancanza di procedure adeguate di risoluzione delle controversie a disposizione dei consumatori. Gli Stati membri interessati hanno ora due mesi di tempo per ottemperare a quanto richiesto dalla Commissione, al termine dei quali, in assenza di risposte soddisfacenti, la Commissione potrà adire la Corte di Giustizia. La Commissione infligge ammende a 17 produttori di attrezzature per sale da bagno (23.06.2010) La Commissione ha inflitto ammende per un totale di 622.250.783 euro a 17 produttori di attrezzature per sale da bagno che hanno preso parte ad un cartello per la fissazione dei prezzi in Germania, Austria, Italia, Belgio, Francia e Paesi. Dalle indagini condotte dalla Commissione è emerso che tra il 1992 ed il 2004 le suddette imprese hanno concordato il prezzo di vendita di attrezzature ed accessori per sale da bagno nel corso delle riunioni di 13 associazioni nazionali di categoria e nel quadro di contatti bilaterali. Tali attività si sono, poi, concretizzate nella fissazione degli aumenti di prezzo, dei prezzi minimi e degli sconti e nello scambio di informazioni commerciali sensibili. Nel fissare l’importo delle ammende la Commissione ha tenuto conto dell’incidenza del cartello sulle vendite, della natura molto grave dell’infrazione e della durata del cartello. Le società Grohe e Ideal standard hanno beneficiato di una riduzione dell’ammenda del 30%, per la collaborazione prestata nel corso dell’indagine. In via eccezionale le ammende di tre imprese sono state ridotte del 50% e quelle di altre due imprese del 25% a causa dalla loro difficile situazione finanziaria. Sono stati, invece, ritirati gli addebiti mossi a Fratelli Frattini e Geberit GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di giugno 2010 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si segnalano: Energia -7- EuroDejalex n. 06/2010 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Direttiva concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, GUUE L 153 del 18.06.2010) Efficienza energetica Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, GUUE L 153 del 18.06.2010) Trasporto marittimo Direttiva relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1 giugno 2010, GUUE L 162 del 29.06.2010) Tra gli eventi comunitari del mese di luglio e agosto 2010, si segnalano in particolare: LUNEDÌ 26 LUGLIO BRUXELLES CONSIGLIO AFFARI GENERALI GIOVEDÌ 29 LUGLIO LUSSEMBURGO SENTENZA CAUSA C-40/09 ASTRA ZENECA FISCALITÀ NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l’utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare: E-mail: [email protected] Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138 -8-