EuroDejalex N. 06 - De Berti Jacchia Franchini Forlani

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EuroDejalex N. 06 - De Berti Jacchia Franchini Forlani
EuroDejalex n. 06/2010
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
EuroDejalex
- Newsletter comunitaria –
GGiiuuggnnoo
22001100
Consiglio Europeo: Conclusioni della Presidenza
In data 17 giugno 2010, si è tenuta a Bruxelles la riunione del Consiglio europeo, nel corso della quale i Capi di stato e di Governo dei diversi Stati
membri hanno convenuto di adottare le misure necessarie a riportare l’economia europea sui binari di una crescita sostenibile e creatrice di posti di
lavoro. L’UE ha affrontato la crisi finanziaria mondiale guidata da una determinazione comune e ha fatto il necessario per salvaguardare la stabilità
dell'Unione economica e monetaria, occorre ora proseguire nel rafforzamento della governance economica. Per questo il Consiglio ha deciso di
• OSSERVATORIO adottare la strategia «Europa 2020», i cui principali obiettivi sono l’aumento del livello di occupazione e una crescita sostenibile, intelligente e
inclusiva. L’Europa punta a incentivare la competitività, la produttività, il potenziale di crescita, la coesione sociale e la convergenza economica
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nell’ottica di riorientare le politiche per passare da misure di gestione della crisi all'introduzione di riforme a medio-lungo termine volte a promuovere la
crescita e l'occupazione e ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche, attraverso ad esempio la riforma dei sistemi pensionistici. Gli Stati
•
OSSERVATORIO
membri, per parte loro, sono determinati ad assicurare la sostenibilità dei bilanci, attraverso il rafforzamento dei conti pubblici ed il contenimento della
spesa per obiettivi di risanamento di lungo termine. Il Consiglio Europeo ha quindi confermato i cinque principali obiettivi dell’Unione, che sono: i) il
TRASPORTI
miglioramento del livello occupazionale, ii) la promozione di innovazione ricerca e sviluppo, iii) il raggiungimento degli obiettivi in materia di
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cambiamenti climatici ed energetici e iv) il miglioramento dei livelli di istruzione e v) la promozione dell’inclusione sociale attraverso la riduzione del
livello di povertà. In tale ottica, le politiche comuni e le azioni degli Stati membri dovranno essere sinergici. Da un lato gli Stati membri dovranno agire
• FINESTRA
per attuare tali priorità strategiche, mettendo a punto i propri obiettivi nazionali, in stretto dialogo con la Commissione, dall’altro tutte le politiche
comuni ivi incluse la politica agricola comune e la politica di coesione, dovranno sostenere la strategia. Gli sforzi degli Stati membri dovranno avere
FISCALITÀ
come principale scopo l’individuazione e il superamento degli ostacoli che rallentano la crescita comunitaria, ponendo particolare attenzione alle
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difficoltà connesse al funzionamento del mercato interno e delle infrastrutture, per consentire l’inaugurazione di una migliore politica energetica
comune e di una più proficua politica industriale. Alla luce della necessità che il mercato si avvii verso una nuova fase, il Consiglio ha accolto con
• CASELAW
favore la relazione presentata da Mario Monti su una nuova strategia per il mercato unico e l'intenzione della Commissione di portarla avanti
presentando proposte concrete. Si è, quindi, soffermato sull’importanza di rafforzare il coordinamento delle politiche economiche, una priorità
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fondamentale e urgente dopo che la crisi ha fatto emergere le lacune e i limiti del sistema di governance vigente. Ha così convenuto taluni
orientamenti in materia di rafforzamento delle regole sulla disciplina di bilancio, ovvero: migliorare le azioni di prevenzione e le manovre correttive del
• GAZZETTA E
patto di stabilità e di crescita al fine di giungere alla creazione di un sistema coerente e dinamico che garantisca l’eliminazione di disparità negli Stati
membri, attribuire maggiore rilievo all’andamento dei livelli d’indebitamento e alla sostenibilità globale, presentare alla Commissione, nell’ambito del
CALENDARIO
semestre europeo, programmi di stabilità e convergenza tenendo in considerazione le procedure di bilancio nazionali, assicurare che le politiche di
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bilancio nazionali di medio termine siano in linea con il patto di stabilità e di crescita e assicurare la qualità dei dati statistici essenziali per sorvegliare
e garantire trasparenza alle politiche di bilancio. In materia di sorveglianza macroeconomica, il Consiglio ha poi convenuto di sviluppare un quadro di
controllo per valutare meglio le dinamiche della competitività e per consentire la pronta individuazione di tendenze insostenibili o rischiose, nonché di
pervenire alla creazione di un adeguato sistema di sorveglianza che rifletta la particolare situazione degli Stati appartenenti alla zona euro. In materia
di regolamentazione finanziaria, è stata quindi sottolineata la necessità di completare le riforme necessarie a ripristinare la solidità e la stabilità del
sistema finanziario europeo e di garantire la resilienza e la trasparenza del settore bancario. Per questo, il Consiglio ha invitato gli organi legislativi
dell’Unione a adottare le proposte sulla vigilanza finanziaria affinché il comitato europeo per il rischio sistemico e le tre autorità europee di vigilanza
possano essere operativi sin dall’inizio del 2011, in particolare ha chiesto di giungere in tempi brevi ad un accordo sulla proposta legislativa relativa ai
gestori di fondi di investimento alternativi e di esaminare in tempi brevi le proposte della Commissione sul tema della vigilanza dell’Unione sulle
agenzie di rating del credito, mentre la Commissione è stata esortata a presentare proposte sui mercati dei derivati, in materia di vendite allo scoperto
e di credit default swaps. Quanto agli Stati membri, spetterà loro introdurre sistemi di prelievi e tasse a carico degli istituti finanziari che contengano il
rischio sistemico e assicurino un’equa ripartizione degli oneri. In previsione, poi, del vertice G20 di Toronto, è stata evidenziata l’opportunità di definire
una strategia di uscita, da obiettivi di bilancio straordinari, coordinata e differenziata che garantisca la sostenibilità delle finanze pubbliche nonché la
necessità di garantire coerenza e consistenza alle azioni interne all’Unione, in modo tale da consentire a quest’ultima di sostenere con forza posizioni
analoghe nell’ambito del G20. Sempre in tema di impegni globali, il Consiglio ha ribadito l’importanza dell’imminente riunione plenaria delle Nazioni
Unite sugli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), quale occasione per rafforzare e promuovere l’impegno collettivo, in particolare coinvolgendo i
paesi in via di sviluppo, per eliminare povertà, fame e le ineguaglianze a livello mondiale. In materia di cambiamenti climatici, sulla base della
comunicazione della Commissione relativa alla riduzione delle emissioni di gas serra e in vista della conferenza di Cancun, si è poi riproposto di
tenere in considerazione le ipotesi di intervento miranti alla riduzione delle emissioni dei gas serra e di valutare i rischi di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio, considerando debitamente le conseguenze per ogni Stato membro. L’obiettivo è di proseguire il percorso di crescita sino ad ora
intrapreso e creare coordinazione e sinergia in vista delle attività che interesseranno la summenzionata conferenza. Tra le altre questioni di rilevo
trattate, figura l’apprezzamento del Consiglio europeo per la domanda di adesione all’UE presentata dall’Islanda e per i successi raggiunti in campo
economico e finanziario dall’Estonia, che le hanno consentito di raggiungere gli obiettivi di convergenza stabiliti nel trattato. In tale ottica è stata
accolta con favore la proposta della Commissione a che suddetto stato adotti l’euro a partire dal primo gennaio 2011. In ultimo, il Consiglio europeo
ha adottato una dichiarazione concernente le sempre maggiori preoccupazioni che desta il programma nucleare dell’Iran ed ha espresso rammarico
• ENERGIA
per la mancata volontà, da parte di quest’ultimo, di lenire le preoccupazioni della comunità internazionale. Alla luce di cio’, nuove misure restrittive
appaiono doverose. Il Consiglio Europeo, pur ribadendo la volontà di operare a favore di una risoluzione diplomatica della suddetta questione, ha
Il Parlamento europeo avvia
il dibattito
Comunità
europea
l’energia
(09.06.2010)
infatti invitato
il Consigliosulla
Affari esteri
ad adottare
misure cheper
attuino
quelle contenute
nella risoluzione 1929 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite.
Per
maggiori
informazioni
si
veda
il
seguente
link:
In data 9 giugno 2010,http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/10/2&format=HTML&aged=0&language=IT
più di 250 deputati europei e nazionali hanno preso parte all’incontro interparlamentare sulla
Osservatorio
proposta di creazione di una Comunità europea per l’energia, concludendo che l’Unione europea dovrebbe accelerare il
processo di realizzazione di regole comuni in materia di politica energetica. I deputati partecipanti all’incontro hanno, inoltre,
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Bruxelles
sottolineato l’esigenza che tale politica sia basata su competitività, sicurezza degli approvvigionamenti e sostenibilità
ambientale. Nello specifico, nel corso della riunione, i rappresentanti dei tre gruppi di lavoro su sicurezza energetica,
mercato unico dell’energia e fonti rinnovabili hanno presentato le rispettive relazioni. In materia di sicurezza energetica sono
state individuate tre priorità: una maggiore volontà politica a livello nazionale a sostegno di una politica energetica comune,
la creazione di un meccanismo finanziario di compensazione a livello europeo per incoraggiare maggiori investimenti in
infrastrutture e la sicurezza energetica quale elemento essenziale per garantire l’efficienza di un mercato unico per l’energia.
Con riferimento a quest’ultimo, è stata sottolineata la necessità di creare un sistema di reti distributive integrato con
l’obiettivo di ridurre i prezzi energetici, di migliorare la competitività del settore e di permettere ai fornitori di energia di
investire in fonti alternative. In materia di fonti rinnovabili, infine, il relativo gruppo di lavoro ha indicato che queste ultime
dovrebbero costituire una priorità per la futura politica energetica europea, che dovrebbe garantire, al contempo, la
competitività delle industrie europee. Per maggiori informazioni si veda il seguente link:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/051-75542-155-06-23-909-20100604IPR75541-04-06-20102010-false/default_it.htm
•
AIUTI DI STATO
Avviata una consultazione pubblica sull’applicazione del pacchetto SIEG (10.06.2010)
In data 15 giugno 2010, la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica allo scopo di raccogliere il parere di
fornitori di servizi pubblici e loro associazioni, utenti di servizi pubblici e loro associazioni, cittadini ed altre parti interessate
sull’applicazione del c.d. pacchetto 2005 sui servizi d’interesse economico generale (SIEG). Tale pacchetto, volto a definire
le condizioni alle quali gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico possono essere
considerati compatibili, è costituito da: i) la Decisione della Commissione, del 28 novembre 2005, 2005/842/CE, riguardante
l’applicazione dell’art. 86, par. 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio
pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale, nella quale le
condizioni alle quali la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese è ritenuta
compatibile con le norme sugli aiuti di Stato e non deve essere notificata alla Commissione; ii) la disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, che specifica le condizioni alle quali
la Commissione può dichiarare compatibili le compensazioni non contemplate dalla decisione; iii) la direttiva 2006/111/CE
relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza
finanziaria all’interno di talune imprese, quale versione consolidata della direttiva 2005/81/CE della Commissione, del 28
novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE attraverso la separazione contabile per le imprese beneficiarie di
compensazioni di obblighi di servizio pubblico, a prescindere dalla loro natura di aiuti di Stato. La consultazione chiuderà il
10 settembre 2010. Per maggiori informazioni si veda il seguente link:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/index_it.html
•
MARCHIO
La Commissione lancia una campagna di sensibilizzazione sul marchio CE (15.06.2010)
La Direzione Generale responsabile dell’Industria e dell’imprenditoria ha avviato una campagna di informazione, rivolta
principalmente agli operatori economici, per sensibilizzarli sull’importanza del marchio CE, dare maggiore visibilità allo
stesso e accrescerne la fiducia da parte del pubblico promuovendo una maggiore consapevolezza delle sue implicazioni e
delle sue finalità. Il marchio CE indica che un prodotto è conforme alla pertinente legislazione UE e che può essere,
pertanto, commercializzato e venduto in tutto il territorio dell’Unione. Applicando tale marchio, un fabbricante dichiara che
esso risulta conforme a tutte le prescrizioni di legge applicabili, in particolare a quelle in materia di salute, sicurezza del
prodotto e protezione ambientale. Per tutti gli articoli prodotti nell’UE il fabbricante è, quindi, tenuto ad eseguire la
valutazione di conformità, redigere la scheda tecnica, rilasciare la dichiarazione CE di conformità e applicare il relativo
marchio. I distributori devono, poi, verificare che il prodotto rechi il marchio CE e sia dotato della necessaria
documentazione di supporto. La campagna di informazione mette, altresì, in evidenza i benefici del marchio per le imprese e
per le autorità nazionali; esso permette, infatti, alle imprese dell’UE un accesso all’intero mercato unico senza la necessità di
acquisire le singole approvazioni da parte delle autorità nazionali riducendo costi e oneri legati alle certificazioni di
conformità ed agevola anche le autorità nazionali, nello specifico i controlli che devono essere effettuati dalle singole
agenzie nel momento in cui la gamma dei beni disponibili sul mercato UE aumenta, senza comprometterne gli standard. Per
maggiori informazioni si veda il seguente link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/733&format=HTML&aged=0&language=IT
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PROTEZIONE DEI DATI
Il GEPD chiede ulteriori modifiche in materia di protezione dei dati nell’ambito dell’accordo UE - USA (22.06.2010)
In data 22 giugno 2010, il Garante europeo per la protezione dei dati (GEPD) ha pubblicato un parere relativo al progetto di
accordo della Commissione europea con gli Stati Uniti sul programma di sorveglianza del finanziamento del terrorismo, che
permetterà alle autorità americane di avere accesso ai dati finanziari europei, gestiti dalla società di diritto belga SWIFT,
nell’ambito di indagini antiterrorismo. Il nuovo progetto di accordo è stato modificato sulla base delle osservazioni in materia
di privacy e protezione dei dati presentate dallo stesso GEPD lo scorso marzo 2010. Il GEPD accoglie ora positivamente
alcuni miglioramenti, quali: l’esclusione dei dati relativi allo spazio unico di pagamento europeo, la definizione più ristretta di
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terrorismo e le maggiori garanzie per quanto riguarda i diritti dei cittadini in materia di protezione dei dati. Tuttavia esso
esprime preoccupazioni relativamente alle disposizioni contenute nel progetto che permetterebbero di trasferire alle autorità
americane numerosi dati bancari (i cosiddetti trasferimenti «in massa»). Nello specifico, il GEPD sottolinea gli aspetti relativi
alla protezione dei dati che andrebbero modificati, ovvero quelli concernenti la conservazione dei dati, la forza esecutiva dei
diritti dei cittadini in materia di protezione dei dati, il controllo giudiziario e la supervisione indipendente.
Per maggiori informazioni si veda il seguente link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=EDPS/10/10&format=HTML&aged=0&language=EN
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TUTELA DEI CONSUMATORI
Presentata la relazione sul progetto di direttiva sui diritti dei consumatori (23.06.2010)
In data 23 giugno 2010, nell’ambito della Commissione parlamentare Mercato Interno (IMCO) è stato presentato il progetto di
relazione dell'eurodeputato Andreas Schwab, membro della Commissione parlamentare IMCO, sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori. Nello specifico, la relazione propone alcuni emendamenti ai
capitoli IV, V, VI e VII, della proposta di direttiva, dedicati rispettivamente agli «Altri diritti del consumatore specifici ai contratti di
vendita», ai «Diritti dei consumatori in materia di clausole contrattuali», alle «Disposizioni generali» ed alle «Disposizioni finali».
Il relatore Andreas Schwab, nel condividere la proposta della Commissione per un'armonizzazione totale e mirata in materia di
diritti dei consumatori, presenta nondimeno alcune eccezioni alla stessa. La relazione rivela, così, una certa flessibilità in
materia di rimedi relativi ai difetti di conformità. In proposito, essa stabilisce che gli Stati membri possono adottare o mantenere
disposizioni nazionali che consentono al consumatore, in caso di difetto di conformità, di scegliere liberamente tra il ripristino
della conformità, una ragionevole riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, al fine di garantire al consumatore un livello
di protezione più elevato. Tali misure devono, tuttavia, essere assolutamente necessarie, ragionevoli ed efficaci. É stata poi
introdotta la possibilità per gli Stati membri di scegliere di adottare o mantenere disposizioni nazionali concernenti termini di
garanzia maggiori di due anni dalla data in cui il rischio è passato al consumatore, una maggiore durata dell'inversione
dell'onere della prova a favore dei consumatori o norme specifiche per difetti di conformità che si manifestano una volta scaduto
il periodo di garanzia.
Per maggiori informazioni si veda il seguente link:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5699432
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REACH
Il Parlamento discute sulla proposta di regolamento relativa all’immissione e all’uso di biocidi (21.06.2010)
In data 22 giugno 2010 la Commissione parlamentare Ambiente e sanità (ENVI) ha approvato la relazione presentata
dall'eurodeputato Christa Klass (EPP, Germania) sulla proposta di regolamento relativo all'immissione sul mercato e all'uso di
biocidi. É stata, innanzitutto, sottolineata la necessità di ridurre la durata ed i costi delle procedure di valutazione, con l'obiettivo
di garantire un trattamento equo tanto per i prodotti fabbricati e trattati nell'UE che per quelli di importazione, e di allineare le
disposizioni del regolamento al REACH. La proposta di regolamento sostituirà, pertanto, la direttiva 98/8/CE, che specifica le
regole e le procedure per l'immissione sul mercato dei biocidi, consentendo di abbreviare i tempi previsti per le procedure alla
luce del fatto che le disposizioni in esso contenute saranno direttamente applicabili e non necessiteranno di trasposizione
nazionale. I membri della Commissione ENVI propongono che le nuove norme siano in linea con il sistema utilizzato per le
sostanze chimiche (REACH) e definiscono il ruolo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) quale responsabile
dell'approvazione delle autorizzazioni e delle informazioni fornite dai candidati. Come previsto dalla direttiva esistente,
l'autorizzazione di un prodotto dovrà risultare da una lista presente all'allegato I del regolamento per un periodo iniziale di
almeno dieci anni. Gli eurodeputati hanno, invece, espresso disaccordo sull'esclusione preventiva di alcuni prodotti da tale lista,
sostenendo che alcune sostanze forniscono immensi servizi ad alcune regioni in termini di controllo della peste e
derattizzazione. Per quanto riguarda la convalida delle domande, essi ritengono che l'ECHA debba rispettare gli stessi termini
introdotti col REACH.
Per maggiori informazioni si veda il seguente link:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/pr/805/805468/805468it.pdf
Osservatorio trasporti
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TRASPORTO MARITTIMO
Progetto di direttiva per semplificare le formalità amministrative delle navi in arrivo o partenza dai porti degli Stati
membri dell'UE (21.06.2010)
In data 23 giugno 2010, il Consiglio dei Ministri dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul
progetto di direttiva diretto alla semplificazione delle formalità amministrative per le navi in arrivo o in partenza dai porti degli
Stati membri dell’UE. Tale proposta è stata successivamente approvata nell’ambito della sessione plenaria del Parlamento
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europeo dello scorso 6 luglio 2010 e la sua attuazione è prevista tra il 2012 e il 2015. L’obiettivo della stessa è di facilitare il
trasporto marittimo e ridurre gli oneri amministrativi delle compagnie di navigazione attraverso una semplificazione e
armonizzazione delle formalità di dichiarazione imposte dal diritto dell'Unione e dagli Stati membri ed una riduzione del
numero di informazioni da fornire alle diverse autorità portuali. La direttiva consentirà, inoltre, di semplificare e armonizzare
una serie di procedure, in particolare di ridurre la ripetizione della trasmissione di dati alle varie autorità amministrative nei
porti. Il provvedimento lascia agli Stati membri, alle istituzioni del settore e alle autorità portuali cinque anni per predisporre
sportelli amministrativi unici in tutti i porti. Per maggiori informazioni si veda il seguente link:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5739052
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TRASPORTO AEREO
Conclusa con successo la seconda fase dell’accordo UE-USA «Cieli aperti» (24.06.2010)
In data 24 giugno 2010, il Vicepresidente della Commissione Kallas, il Ministro per i trasporti spagnolo José Blanco, il
Segretario americano per il trasporto Ray LaHood ed i Ministri del trasporto degli Stati Membri, hanno firmato in
Lussemburgo la seconda fase dell’accordo «Cieli aperti» tra UE e Stati Uniti in materia di aviazione. I negoziati di tale fase
erano stati avviati nel maggio 2008, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione in ambito normativo ed aprire ulteriori
opportunità commerciali e nuovi posti di lavoro. L’accordo siglato intensifica, infatti, il quadro della cooperazione in ambiti
quali l’ambiente, la protezione sociale, la concorrenza e la sicurezza, creando, di conseguenza, nuove possibilità di
investimenti. Esso prevede chiari vantaggi commerciali, tra cui un ampio accesso delle compagnie aeree europee al
programma «Fly America». UE e Stati Uniti si sono impegnati a rimuove le barriere all’accesso ancora esistenti e
valuteranno su base annuale i progressi compiuti verso tale obiettivo. In futuro saranno, inoltre, scambiati ulteriori diritti
commerciali, a condizione, tuttavia, che vengano attuate alcune modifiche normative relative alla reciproca liberalizzazione
della proprietà e del controllo delle compagnie aeree e alle restrizioni aeroportuali in materia di rumore. I negoziati hanno
portato anche notevoli miglioramenti dal punto di vista della cooperazione normativa. L’accordo, che estende il ruolo del
comitato misto UE-USA, l’organismo che vigila sull’applicazione dell’accordo stesso, rafforzerà infatti la cooperazione sulle
questioni ambientali e permetterà di migliorare anche il livello di cooperazione in materia di sicurezza. Lo stesso include, poi,
per la prima volta, un articolo relativo alla dimensione sociale delle relazioni fra le aviazioni civili dell’UE e degli USA.
L’eliminazione delle barriere nel mercato UE-USA porterà, infine, a notevoli vantaggi economici in termini di creazione di
posti di lavoro, incremento del traffico dei passeggeri e riduzione del costo dei biglietti aerei.
Per maggiori informazioni si veda il seguente link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/818&format=HTML&aged=0&language=IT
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TRASPORTO FERROVIARIO
La Commissione sanziona alcuni Stati Membri per non aver attuato il primo pacchetto ferroviario (19.05.2010)
In data 24 giugno 2010, la Commissione europea ha deciso di rinviare 13 Stati membri alla Corte di giustizia dell'UE per non
aver correttamente attuato varie parti della legislazione di base relativa all'apertura del mercato ferroviario europeo alla
concorrenza, noto come «Primo pacchetto ferroviario» che comprende le direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE che gli Stati
membri erano tenuti ad implementare entro il 15 marzo 2003. La mancata attuazione di queste misure, che perseguono lo
scopo principale di liberalizzare il mercato ferroviario, priva infatti gli operatori ferroviari della possibilità di offrire servizi in
altri Stati membri e crea evidenti svantaggi anche agli utenti dei servizi ferroviari, che possono contare su una ridotta scelta
di servizi a prezzi concorrenziali. All’esito di indagini approfondite in merito all'attuazione della suddetta normativa, nel
giugno 2008 la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di 24 Stati membri, cui veniva quindi inviata
una lettera di messa in mora. In considerazione delle modifiche legislative conseguentemente introdotte da alcuni di essi,
allo scopo di conformarsi a determinati aspetti della normativa comunitaria, nell'ottobre 2009 la Commissione inviava 21
pareri motivati in relazione alle infrazioni non ancora corrette. Dopo aver analizzato le risposte fornite dai diversi Stati
membri, la Commissione ha deciso di rinviare alla Corte di giustizia 13 di essi. A giudizio della Commissione, a causa di
un'inadeguata attuazione delle norme relative ai diritti di accesso ferroviario e/o della non istituzione di un organismo di
regolamentazione indipendente, tali Stati violano infatti sotto vari aspetti la normativa comunitaria in materia di trasporto
ferroviario in quanto non garantiscono in misura sufficiente l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura.
Per
maggiori
informazioni
si
veda
il
seguente
link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/807&format=HTML&aged=0&language=IT
Finestra europea sulla fiscalità
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La Corte di giustizia si pronuncia sulla nozione di ritenuta alla fonte
Corte di Giustizia, sentenza del 24 giugno 2010, cause riunite C-338/08 e C-339/08, P. Ferrero e C. SpA e General
Beverage Europe BV/Agenzia delle Entrate – Ufficio di Alba
In data 24 giugno 2010, la Corte di Giustizia si è pronunciata sull’interpretazione degli artt. 5, n. 1, e 7, n. 2, della direttiva del
Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati
membri diversi. Le domande di rinvio pregiudiziale sono state presentate nell’ambito di due controversie che
contrappongono, da un lato, la P. Ferrero e C. SpA e, dall’altro, la General Beverage Europe BV all’Amministrazione fiscale
italiana in merito a ritenute effettuate da detta amministrazione al momento di trasferimenti finanziari considerati come
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versamento di dividendi. Il giudice del rinvio, investito della controversia, decideva di sospendere il procedimento per
chiedere alla Corte di Giustizia di precisare se costituisca una ritenuta alla fonte vietata dall’art. 5, n. 1, della direttiva, la
ritenuta del 5% effettuata dall’Amministrazione fiscale italiana, ai sensi dell’art. 10, n. 2, lett. a), sub i), della convenzione
bilaterale stipulata tra l’Italia ed i Paesi Bassi nel 1990, al rimborso della maggiorazione di conguaglio effettuato dalle società
italiane nei confronti delle loro società madri olandesi, in forza dell’art. 10, n. 3, di tale convenzione. Il giudice chiedeva
inoltre se, nel caso di risposta affermativa a tale quesito, trovi applicazione la clausola di salvaguardia di cui all’art. 7, n. 2
della direttiva, che lascia impregiudicata l’applicazione di disposizioni nazionali convenzionali intese a sopprimere o ad
attuare la doppia imposizione di dividendi. Con riferimento al primo quesito posto, la Corte dichiara che, con riserva della
verifica ad opera del giudice del rinvio della natura del «rimborso» della «maggiorazione dell’imposta a titolo di conguaglio»
oggetto delle cause principali, effettuato da una società italiana nei confronti di una società olandese, in forza dell’art. 10, n.
3, della suddetta convenzione bilaterale tra Italia e Paesi Bassi, una ritenuta fiscale come quella di cui alle cause principali
non costituisce una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti, in linea di principio vietata dall’art. 5, n. 1, della direttiva. Quanto
alla seconda questione pregiudiziale, il giudice comunitario spiega che qualora il giudice a quo dovesse ritenere che la
ritenuta controversa costituisce una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti del tipo proibito dall’art. 5, n. 1, della direttiva, si
dovrebbe verificare se essa rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 2, della stessa. Dopo aver ricordato che tale
articolo, costituendo una deroga al principio generale di divieto di ritenute alla fonte sugli utili distribuiti, deve essere
interpretato restrittivamente, la Corte afferma che qualora il giudice del rinvio dovesse concludere che la summenzionata
ritenuta fiscale è una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti ex art. 5, n. 1, della direttiva, tale ritenuta potrebbe essere
considerata rientrante nel campo di applicazione dell’art. 7, n. 2, della direttiva solo se le disposizioni della suddetta
convenzione bilaterale fossero dirette ad eliminare o ad attenuare il doppio vincolo del versamento di dividendi e,
l’applicazione di tale ritenuta non annullasse gli effetti di tali prescrizioni, circostanza quest’ultima che spetterebbe al giudice
del rinvio valutare. Il testo integrale della sentenza è rinvenibile al seguente link: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0338:IT:HTML
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La Corte si pronuncia in relazione all’esenzione dall’IVA di scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo
Corte di Giustizia, sentenza del 10 giugno 2010, C-58/09, Leo-Libera GmbH/Finanzamt Buchholz in der Nordheide
In data 10 giugno 2010 la Corte di Giustizia si è pronunciata, dietro rinvio pregiudiziale, sull’interpretazione dell’art. 135, n. 1,
lett. i), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’IVA. La domanda è stata
presentata nell’ambito di una controversia sorta tra la società Leo-Libera GmbH e il Finanzamt Buchholz in der Nordheide
(Amministrazione fiscale tedesca), in merito all’assoggettamento all’IVA di introiti derivanti dall’organizzazione di giochi
d’azzardo mediante slot machines. Nello specifico, il giudice nazionale chiedeva alla Corte di Giustizia se l’art. 135, n. 1, lett.
i), della direttiva 2006/112/CE, ai sensi del quale gli Stati membri esentano dall’IVA le scommesse, le lotterie e altri giochi
d’azzardo con poste di denaro, salvo limitazioni e vincoli stabiliti da ciascuno Stato membro, debba essere interpretato nel
senso che la discrezionalità di cui gli Stati membri godono nel fissare i summenzionati vincoli e condizioni all’esenzione
dall’IVA consenta loro di esentare soltanto alcuni giochi d’azzardo o con posta in denaro e non altri. Nel rispondere al
quesito posto, la Corte ricorda innanzitutto che i termini con i quali le esenzioni di cui all’art. 135 sono state designate sono
da interpretarsi restrittivamente, in quanto costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni
prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Osserva, quindi, che la formulazione dell’art. 135 ha
lasciato un ampio margine di valutazione discrezionale agli Stati membri circa l’esenzione o la tassazione delle operazioni di
cui trattasi e che la stessa non contiene elementi da cui sia possibile desumere la volontà del legislatore comunitario di porre
in essere una restrizione di ordine quantitativo in modo tale che almeno il 50% dei giochi d’azzardo e con poste in denaro
possa rientrare nell’esenzione. La Corte riconosce, quindi, che uno Stato membro può essere indotto a restringere, nel suo
territorio, l’offerta di giochi d’azzardo o con poste in denaro a forme di gioco che si prestano all’applicazione dell’IVA.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Leo-Libera, la circostanza che i giochi d’azzardo esentati dall’IVA costituiscano
solo una quota minoritaria dei giochi autorizzati sul territorio nazionale o che realizzino solo una quota minore del fatturato
relativo al settore dei giochi su quello stesso territorio non è peraltro pertinente al principio di neutralità fiscale, secondo cui
prestazioni di servizio simili, tra loro concorrenti non possono essere trattate in modo differente per ciò che concerne
l’applicazione dell’imposta in questione. Alla luce di queste ed altre considerazioni la Corte ha risolto la questione
pregiudiziale dichiarando che l’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2006/112 deve essere inteso nel senso che l’esercizio
della possibilità di cui gli Stati membri dispongono nel fissare condizioni e limiti all’esenzione dall’IVA prevista da tale
disposizione, consente loro di esentare da tale imposta soltanto taluni giochi di azzardo o con poste in denaro. Il testo della
sentenza è rinvenibile al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0058:IT:HTML
CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
trasparenza, derivanti dall’art. 49 CE, si applichino anche al
procedimento per il rilascio di un’autorizzazione a favore di un unico
operatore per l’offerta di servizi relativi ai giochi d’azzardo, nonché a
chiarire se un sistema che prevede il rilascio di un’autorizzazione
unica e il suo rinnovo senza l’opportunità per altri operatori di
concorrervi costituisca un modo idoneo e proporzionato per la
realizzazione dei motivi imperativi di interesse generale che
giustificano la restrizione della libera circolazione in materia. In
proposito, la Corte ha ricordato che un regime di previa autorizzazione
amministrativa che deroga ad una libertà fondamentale è giustificato
Corte di Giustizia, 3 giugno 2010, causa C-203/08, Sporting
Exchange Ltd/Stichting de Nazionale Sporttotalisator
N.B.: Le domande pregiudiziali sono state presentate nell’ambito di
una controversia sorta tra la Sporting Exchange Ltd, una società
privata con sede nel Regno Unito, ed il Ministero della Giustizia dei
Paesi Bassi. La Corte di Giustizia è stata così chiamata a pronunciarsi
sulla necessità che il principio di uguaglianza e l’obbligo di
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EuroDejalex n. 04/2010
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
segnali televisivi digitali terrestri, che imponeva all’Italia di procedere
al recupero di detti aiuti e dei relativi interessi. Con la pronuncia in
esame, il TPG ha confermato che la misura contestata non
rispondeva al requisito della neutralità tecnologica, attribuendo alla
ricorrente, la società Mediaset Spa, un vantaggio rispetto alle emittenti
satellitari. Detta misura, i cui beneficiari diretti erano i consumatori
finali, attribuiva, inoltre, un vantaggio indiretto a operatori del mercato
della televisione digitale quali la ricorrente. Il TPG ritiene, poi, che il
carattere selettivo della misura abbia prodotto una distorsione della
concorrenza tra emittenti digitali terrestri ed emittenti satellitari;
sebbene tutte le emittenti satellitari avrebbero potuto beneficiare della
misura offrendo decoder «ibridi», ciò avrebbe implicato per tali
emittenti costi supplementari con chiare ripercussioni sul prezzo di
vendita al consumatore. Il TPG ha, inoltre, osservato che anche
ammesso che la misura fosse proporzionata e necessaria per
rimediare a disfunzioni del mercato causate da un problema di
coordinamento, tale circostanza non avrebbe potuto giustificare
l’esclusione delle emittenti satellitari dal beneficio. Quanto alla
violazione del principio della certezza del diritto derivante dalla
difficoltà di determinare il numero di telespettatori attirati dall’offerta e
la quantificazione dell’aiuto e degli interessi, il TPG ha ricordato che
nessuna norma impone alla Commissione di determinare l’importo
esatto da restituire, le modalità del recupero sono quelle previste dal
diritto nazionale e sull’importo sarà il giudice nazionale a pronunciarsi.
***
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
se fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo. Ha,
quindi, statuito che il principio della parità di trattamento e l’obbligo di
trasparenza che ne deriva sono applicabili alle procedure per il rilascio
e il rinnovo di un’autorizzazione a favore di un operatore unico nel
settore dei giochi d’azzardo purché non si tratti di un operatore
pubblico la cui gestione è soggetta al controllo diretto dello Stato
oppure di un operatore privato sulle cui attività i pubblici poteri sono in
grado di esercitare uno stretto controllo.
***
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Corte di Giustizia, 3 giugno 2010, causa C-258/08, Ladbrokes
Betting & Gaming Ltd e Ladbrokes International Ltd/Stichting de
Nazionale Sporttotalisator
N.B.: Le domande pregiudiziali sono state presentate nell’ambito di
una controversia pendente tra una fondazione di diritto olandese e
due società aventi sede nel Regno Unito. La Corte è stata chiamata a
chiarire i) se una normativa nazionale che persegue lo scopo di
contenere la dipendenza dal gioco d’azzardo e contrastare le frodi, e
che contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi, limita le attività di
scommessa in modo coerente e sistematico, sebbene il titolare di
un’autorizzazione esclusiva sia autorizzato a rendere attraente la loro
offerta sul mercato, ii) se ai fini dell’applicazione di una normativa
nazionale sui giochi d’azzardo compatibile con l’art. 49 CE, il giudice
nazionale sia tenuto a verificare, in ogni fattispecie, se il
provvedimento d’esecuzione diretto a salvaguardare l’osservanza di
tale normativa sia idoneo a garantire la realizzazione dello scopo da
essa perseguito e sia conforme al principio di proporzionalità e iii) se
l’art. 49 CE sia contrario ad una normativa che preveda
l’organizzazione e la promozione dei giochi d’azzardo in regime di
esclusività con conseguente divieto per qualsiasi altro operatore di
proporre mediante internet detti servizi. La Corte ha quindi stabilito
che il titolare di un’autorizzazione esclusiva può legittimamente
promuovere la propria offerta facendo ricorso alla pubblicità, se
l’aumento dell’offerta desiderato è coerente con l’obiettivo di
contrastare frodi o limitare la dipendenza dal gioco. Il giudice
nazionale non ha, inoltre, l’obbligo di verificare in ogni fattispecie
l’idoneità di un provvedimento esecutivo di sortire gli effetti implicati in
una normativa compatibile con l’art. 49 CE, purché tale provvedimento
sia necessario affinché la normativa produca detti effetti. Infine, poiché
il settore del gioco d’azzardo tramite Internet non costituisce oggetto
di armonizzazione, la restrizione alla libera prestazione di servizi può
essere giustificata da obiettivi quali la lotta alla frode e alla criminalità
e quindi legittimare tale restrizione.
CONCORRENZA
Corte di Giustizia, 29 giugno 2010, causa C-28/08, Commissione
europea/The Bavarian Lager Co. Ltd
N.B.: In data 29 giugno 2010 il Tribunale di Primo Grado («TPG») si è
pronunciato sulla domanda di annullamento della decisione relativa
all’applicazione del Reg. 45/2001 concernente la tutela delle persone
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione
dei dati. Bavarian Lager, esportatore di birra nel Regno Unito,
chiedeva di avere accesso a documenti della Commissione relativi ad
una procedura d’infrazione avviata nei confronti di tale Stato e
successivamente archiviata, a seguito di emendamenti apportati alle
norme nazionali di cui era stata rilevata la contrarietà con il diritto
comunitario. Nello specifico, la società chiedeva di ottenere i nomi dei
partecipanti e le informazioni relative ad una riunione tenutasi tra la
Commissione ed alcune parti interessate. La Commissione
respingeva, tuttavia, tale richiesta sul presupposto che il suddetto
regolamento vieta l’accesso a un documento che arrechi pregiudizio
alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, in particolare
in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati
personali. A seguito dell’annullamento di tale decisione da parte del
TPG, la Commissione ricorreva innanzi alla Corte di giustizia.
Quest’ultima ha così avuto modo di chiarire che se i documenti
richiesti contengono dati personali, le disposizioni del Reg. 45/2001 si
applicano nella loro interezza. Ha quindi affermato che la
Commissione ha legittimamente respinto la domanda di accesso
presentata dalla Bavarian Lager e annullato la sentenza del TPG.
Tribunale di Prima Istanza, 15 giugno 2010, causa T-177/07,
Mediaset SpA/Commissione europea
N.B.: In data 15 giugno 2010 il Tribunale di Primo Grado («TPG») si è
pronunciato sulla domanda di annullamento di una decisione della
Commissione, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 87 CE
(ora art. 107 TFUE) concernente aiuti di stato corrisposti ad utenti che
avessero acquistato o locato un apparecchio per la ricezione di
CASELAW: Commissione Europea
oggetto potrebbe creare alcuni problemi di concorrenza,
ostacolando l’ingresso nel mercato di operatori concorrenti e
rafforzando la posizione dominante della società Eurostar,
attualmente l’unico operatore di servizi di trasporto ferroviario di
passeggeri sulle tratte Londra-Parigi e Londra-Bruxelles.
L’autorizzazione all’operazione concessa dalla Commissione è
stata pertanto subordinata all’impegno assunto dai due operatori
di assicurare un accesso effettivo ai servizi offerti nelle stazioni
internazionali e l’accesso ai servizi di manutenzione leggera nei
depositi di Francia, Regno Unito e Belgio, attualmente controllati
dai rispettivi operatori ferroviari nazionali. Le parti interessate
dall’operazione si impegnano, inoltre, a cedere un certo numero
MERGERS & ACQUISITION
La Commissione autorizza la creazione dell’impresa
comune «Nouvel Eurostar» (17.06.2010)
Ai sensi del regolamento UE in materia di concentrazioni, la
Commissione europea ha approvato il progetto di creazione
dell’impresa comune «Nouvel Eurostar» tra l’operatore
ferroviario francese SNCF e quello britannico London
Continental Railways. L’approfondita indagine condotta dalla
Commissione ha tuttavia messo in evidenza che l’operazione in
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EuroDejalex n. 05/2010
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
di corsie Eurostar a beneficio di nuovi operatori nel caso in cui
essi non siano in grado di ottenerle attraverso le normali
procedure di assegnazione delle autorità che gestiscono le
infrastrutture.
AG, avendo queste ultime dimostrato che gli elementi di prova a
loro carico non erano sufficienti per dimostrare la loro
partecipazione al cartello.
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AIUTI DI STATO
MERGERS & ACQUISITION
La Commissione approva un aiuto in Polonia destinato
ad accrescere la capacità di stoccaggio del gas
(23.06.2010)
Avviata un’indagine approfondita sul progetto di
acquisizione di Monsanto da parte di Syngenta
(21.06.2010)
In data 23 giugno 2010, ai sensi delle norme in materia di aiuti di
Stato, la Commissione ha autorizzato la concessione di
sovvenzioni pubbliche per un totale di 390 milioni di euro a
favore della costruzione e dell’ampliamento di quattro luoghi
destinati allo stoccaggio di gas in sotterraneo in Polonia. Lo
stoccaggio del gas permette di rafforzare la sicurezza degli
approvvigionamenti e, al contempo, di far fronte ad eventuali
interruzioni di approvvigionamento o a variazioni stagionali dei
consumi. Il progetto, notificato alla Commissione nel novembre
2009, ed ora approvato, verrà terminato nel 2015 e porterà la
capacità di stoccaggio della Polonia dall’attuale miliardo a 2,6
miliardi di metri cubi, raggiungendo in tal modo la media europea
in termini di capacità di riserva. Tale progetto consentirà, inoltre,
a tutti gli attori del mercato di rispondere meglio agli obblighi in
materia di riserve obbligatorie.
La Commissione ha deciso di avviare un’indagine approfondita
sul progetto di acquisizione delle attività mondiali della società
americana Monsanto nel settore dei semi di girasole da parte
della svizzera Syngenta, notificato alla Commissione lo scorso
28 aprile 2010. L’indagine sino ad ora condotta ha evidenziato
possibili problemi di concorrenza in relazione alla selezione e
alla commercializzazione di semi di girasoli e dei prodotti per il
loro trattamento sul mercato europeo. L’operazione notificata
porterebbe, infatti, alla fusione delle attività di due grandi fornitori
di semi di girasoli che dispongono di solide basi nelle attività di
selezione delle nuove varietà di tale pianta e di
commercializzazione dei relativi semi. Il venir meno di un
concorrente importante potrebbe, pertanto, avere ricadute
negative sull’innovazione e determinare, di conseguenza, una
riduzione della scelta per i consumatori ed un aumento dei
prezzi dei semi di girasole. Sono stati, inoltre, individuati possibili
problemi di esclusione in relazione ai prodotti per il trattamento
dei semi di girasole. La Commissione renderà nota la sua
decisione entro 90 giorni lavorativi. Occorre ricordare che
l'apertura dell'inchiesta non pregiudica il risultato dell'istruttoria.
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MERCATO INTERNO
La Commissione chiede formalmente a 20 Stati membri
di conformarsi alla normativa comunitaria in materia di
energia (24.06.2010)
***
ANTITRUST
La Commissione ha invitato a 20 Stati membri 35 diversi avvisi
motivati affinché applichino in maniera completa alcuni aspetti
della normativa comunitaria destinata alla creazione di un
mercato unico del gas e dell’elettricità, rafforzandone la capacità
e la trasparenza. Nello specifico, le principali infrazioni rilevate
dalla Commissione consistono nella: mancanza di informazioni
da parte dei gestori dei sistemi di trasporto di gas ed elettricità,
che ostacola l’ingresso alla rete da parte di nuovi fornitori di
energia, inadeguatezza dei sistemi di attribuzione della capacità
di rete, che impedisce un uso ottimale delle reti per il trasporto di
gas e di elettricità negli Stati membri, assenza di coordinamento
e di cooperazione transfrontaliera tra gestori di rete e autorità
nazionali, necessaria per distribuire efficacemente la capacità di
rete nelle interconnessioni transfrontaliere, inefficienza
dell’impegno da parte dei gestori di offrire agli utenti della rete la
possibilità di entrare sul mercato del gas a monte, tramite
l'offerta di servizi di flusso inverso con possibilità di interruzione
e mancanza di procedure adeguate di risoluzione delle
controversie a disposizione dei consumatori. Gli Stati membri
interessati hanno ora due mesi di tempo per ottemperare a
quanto richiesto dalla Commissione, al termine dei quali, in
assenza di risposte soddisfacenti, la Commissione potrà adire la
Corte di Giustizia.
La Commissione infligge ammende a 17 produttori di
attrezzature per sale da bagno (23.06.2010)
La Commissione ha inflitto ammende per un totale di
622.250.783 euro a 17 produttori di attrezzature per sale da
bagno che hanno preso parte ad un cartello per la fissazione dei
prezzi in Germania, Austria, Italia, Belgio, Francia e Paesi. Dalle
indagini condotte dalla Commissione è emerso che tra il 1992 ed
il 2004 le suddette imprese hanno concordato il prezzo di
vendita di attrezzature ed accessori per sale da bagno nel corso
delle riunioni di 13 associazioni nazionali di categoria e nel
quadro di contatti bilaterali. Tali attività si sono, poi,
concretizzate nella fissazione degli aumenti di prezzo, dei prezzi
minimi e degli sconti e nello scambio di informazioni commerciali
sensibili. Nel fissare l’importo delle ammende la Commissione
ha tenuto conto dell’incidenza del cartello sulle vendite, della
natura molto grave dell’infrazione e della durata del cartello. Le
società Grohe e Ideal standard hanno beneficiato di una
riduzione dell’ammenda del 30%, per la collaborazione prestata
nel corso dell’indagine. In via eccezionale le ammende di tre
imprese sono state ridotte del 50% e quelle di altre due imprese
del 25% a causa dalla loro difficile situazione finanziaria. Sono
stati, invece, ritirati gli addebiti mossi a Fratelli Frattini e Geberit
GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO
Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di giugno 2010 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,
si segnalano:
Energia
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EuroDejalex n. 06/2010
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
Direttiva concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia,
mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti
(Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, GUUE L 153 del
18.06.2010)
Efficienza energetica
Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia
(Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, GUUE L 153 del
18.06.2010)
Trasporto marittimo
Direttiva relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
(Direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1 giugno 2010, GUUE L 162 del 29.06.2010)
Tra gli eventi comunitari del mese di luglio e agosto 2010, si segnalano in particolare:
LUNEDÌ 26 LUGLIO
BRUXELLES
CONSIGLIO AFFARI GENERALI
GIOVEDÌ 29 LUGLIO
LUSSEMBURGO
SENTENZA CAUSA C-40/09 ASTRA ZENECA FISCALITÀ
NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le
persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l’utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli
eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate
o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare:
E-mail: [email protected]
Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138
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