ricorso al giudice di pace in materia di sospensione della patente

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ricorso al giudice di pace in materia di sospensione della patente
RICORSO AL GIUDICE DI PACE IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE
PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI O PER IL RIFIUTO OPPOSTO ALL'ACCERTAMENTO (ARTT. 186
E 187 C.D.S.)
Se viene ritirata la patente per essere incorsi nei reati di guida in stato di ebbrezza
(sopra la soglia di 0,8 g/l), sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o per il rifiuto opposto
all'accertamento, la locale Prefettura sospenderà la patente di guida in via cautelare
(provvisoria) fintantoché in materia non si pronunci il Giudice penale. E' importante
sottolineare che non è possibile impugnare autonomamente il verbale redatto
dall'organo accertatore (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) in quanto è necessario
attendere la notifica da parte del Prefetto dell'Ordinanza di sospensione della patente.
Questa Ordinanza, al contrario di quanto si pensa, non è nulla se non viene notificata
in 15 giorni dal ritiro della patente. Infatti, l'art. 218 C.d.s. prevede che il Prefetto
ricevuti gli atti da parte dell'organo accertatore, emani entro i successivi 15 giorni
l'Ordinanza di sospensione della patente (la norma dice “emana” e non “notifica”) con
la conseguenza che essa ben possa esser notificata anche a distanza di mesi. Sul punto
però, stante la natura cautelare di detta sospensione, la Cassazione ha statuito che
detta notifica debba intervenire in un tempo “ragionevole”.
E' il caso di sottolineare che in dette ipotesi non si possa ottenere il permesso di guida
per determinate fasce orarie di cui all'art. 218 C.d.s. in quanto trattasi di reati e la
stessa norma lo esclude.
Contro l'Ordinanza Prefettizia è possibile proporre opposizione mediante ricorso al
Giudice di Pace al fine di riottenere la patente, e trattandosi di controversia di valore
indeterminabile, non ci si può difendere da soli ma servirà l'ausilio di un avvocato.
Il Giudice di Pace, in presenza di fondati motivi e di pericolo nel ritardo può sospendere
l'Ordinanza della Prefettura già al momento del deposito del ricorso (e far restituire la
patente) fissando poi per la trattazione della causa un'apposita udienza. Molto spesso,
in ogni caso, la sospensione concessa dal Giudice di Pace viene comunque subordinata
alla presentazione del certificato di idoneità psicofisica della Commissione medica
patenti, con la conseguenza che fintantoché non si viene dichiarati idonei, comunque
non si potrà riottenere il permesso di guida. Ciò avviene per ragioni di tutela della
pubblica incolumità (si vuole scongiurare che si ponga ulteriormente alla guida un
soggetto alcol/tossico dipendente).
Ulteriore considerazione riguarda la opportunità o meno di presentare tale ricorso a
fronte del fatto che, comunque, successivamente il Giudice penale oltre alla pena
detentiva e/o pecuniaria comminerà la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida in via definitiva.
Quindi, avrà un senso proporre ricorso al Giudice di Pace per riavere la patente al più
presto, in due casi:
1se vi è speranza/possibilità di essere poi assolti in sede penale (nel qual caso la
sospensione cautelare della patente sarebbe un'ingiusta misura);
2se si rischia di scontare in via cautelare una sospensione patente superiore rispetto a
quella che poi il Giudice penale andrà a determinare in via definitiva. Ciò avviene, ad
esempio, per il caso in cui l'indagato voglia effettuare i lavori di pubblica utilità previsti
dall'art. 186 nonies C.d.s. e vedersi dimezzare il periodo di sospensione della patente
di guida.
Il periodo di sospensione della patente disposto dalla Prefettura in via cautelare,
comunque, verrà decurtato dal periodo della pari sanzione disposta in via definitiva dal
Tribunale penale.
Per valutare la più adeguata strategia difensiva consiglio comunque di
rivolgervi ad un avvocato penalista che tratti questa materia.
Avv. Marco Furlan - Treviso