Semplice - Demografici Associati
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Semplice - Demografici Associati
S e m p lice Numero 0 Dicembre 1998 Editrice: Società Tipografica BARBIERI, NOCCIOLI & C. - Empoli L'Editoriale Il Commento Quo Vadis? La semplificazione travolgerà un mare di carta di Patrizia Lupino E' ormai certo che i Servizi Demografici siano oggetto di una rivoluzione a tutto campo. L'introduzione delle normative sulla Semplificazione amministrativa, la firma digitale, i protocolli informatici, il nuovo ordinamento di Stato Civile, le nuove norme sulla leva e sull'obiezione di coscienza, la riforma della carta di identità, costituiscono parti importanti di un cantiere, ancora in costruzione, per la realizzazione di una Pubblica Il futuro è già presente: ci attende una rivoluzione Amministrazione che, all'alba del terzo millennio, non sappiamo ancora esattamente come sarà, ma è indiscutibile che dovrà essere diversa. Una Pubblica Amministrazione moderna, efficace, efficiente, trasparente e, soprattutto, non più ostile al cittadino - utente. I dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno misurarsi con questa nuova realtà e dovranno, in primo luogo, esser pronti al cambiamento. Un cambiamento che non dovrà esser subito, quasi fosse una sciagura, bensì aiutato a svilupparsi nel migliore dei modi. In tale contesto gli operatori dei Servizi demografici dovranno, come del resto hanno già fatto in altre occasioni, essere protagonisti e spingere, in prima persona, perchè si cco un'ulteriore accelerazione al processo di semplificazione: sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24/11/98 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403. Si tratta del Regolamento per l'attuazione degli artt. 1-2-3 della Legge 127/97, che E affermi una nuova cultura della Pubblica Amministrazione. Una cultura del servizio che vada a sostituire quella cultura del sospetto che per molti anni ha governato tanta parte della Pubblica Amministrazione. Se qualcuno ha pensato che l'introduzione delle "Leggi Bassanini" avrebbe ridotto il lavoro degli operatori dei Servizi Demografici ha fatto male i calcoli. Indubbiamente l'attività di rilascio delle certificazioni e di autentica delle firme e delle copie di atti sta calando fortemente ed è destinata (ce lo auguriamo vivamente) a diminuire ulteriormente. Ma questa attività Un taglio netto al passato: ormai non ci si ferma più entrerà in vigore il 22 febbraio 1999 (90 giorni dopo la pubblicazione in G.U.). Il D.P.R. attuativo della "Bassanini Bis" introduce un'estensione dell'uso della autocertificazione, mettendo a disposizione del cittadino un'ampia casistica in cui è possibile avvalersi di una semplice autodichiarazione. Il Regolamento trasforma le autocertificazioni "temporanee" in autocertificazioni "a titolo definitivo" e questo intervento continua a pag. 3 continua a pag. 2 All'interno di questo numero 1 Gli operatori ci scrivono: intervento di M. Lazzeri 6 La modulistica: il certificato di esistenza in vita 2 Appalti: Dichiarazioni di Atto Notorio senza autentica! 7 Le risposte ai quesiti 3 Il D.P.R. 20.10.1998 n. 403 8 La dispensa dal Servizio di Leva 4 L'Irreperibilità: come fare 5 L'ANUSCA scrive alle Banche Nel prossimo numero: Speciale - Obiezione Coscienza Privacy e Certificazione Stato Civile la riforma annunciata 2 Semplice L'Editoriale continua da pag. 1 Quo Vadis? allora potremmo compiere un passo importante per l'affermazione di una moderna Pubblica Amministrazione. E se gli operatori dei Servizi Demografici rilasceranno meno Torniamo a fare il nostro vero mestiere: gli Ufficiali d'Anagrafe e di Stato Civile certificativa era rivolta quasi esclusivamente agli utenti. Oggi essi sono stati affrancati dal dover produrre milioni di certificazioni. La Pubblica Amministrazione continuerà ad aver bisogno delle notizie attestate nei certificati. Infatti non è la certificazione in quanto tale che dovrà scomparire. La Pubblica Amministrazione dovrà evitare di richiedere al cittadino - utente di presentare i certificati! Ed allora dovranno esser fatte le verifiche sulle autocertificazioni ma, soprattutto, dovranno essere attivati i collegamenti informatici e telematici tra gli uffici delle varie Pubbliche Amministrazioni e gli Uffici Anagrafici e di Stato Civile. Solo Semplice è.... semplice Abbonarsi a certificati agli utenti, potranno riprendere a svolgere il loro vero mestiere: gli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe. Infatti per troppo tempo si è dovuto privilegiare la così detta attività di sportello a scapito dell'attività istituzionale. Quante volte abbiamo dovuto rinviare a tempi migliori, solo per citare alcuni esempi, la trascrizione di un atto di Stato Civile proveniente dall'estero, le iscrizioni all'AIRE, le verifiche e gli accertamenti sulle persone iscritte in Anagrafe che non abitano da tempo nel Comune. Consentire ad altre Pubbliche Amministrazioni di colloquiare con i nostri archivi informatici significa dare garanzia di una corretta gestione degli stessi. Queste sono le sfide che ci aspettano nei prossimi anni. Essere all'altezza del compito significa, ancora una volta, esser pronti a mettere in gioco la nostra professionalità: l'aggiornamento e la formazione professionale dovranno essere il punto fermo della nostra azione. E' con questo intento che nasce questo nuovo strumento di informazione per gli operatori dei Servizi Demografici. Nel nostro settore già abbiamo due ANNO LIII - supplemento n. 1 al fascicolo n. 12 - Dicembre 1998 de “L’Amministrazione Italiana” Proprietaria Editrice: Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli Responsabile: Dott. Giovanni La Torre Autorizzazione Tribunale di Firenze n. 1514 del Reg. Periodici (Spedizione in abb. postale 45% art. 2 c. 20/b, L. 662 - Filiale di Firenze Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: Patrizia Lupino, Maurizio Buzzani, Marcello Lazzeri. CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1999 L. 140.000 I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo c.c.p. n. 333500 intestato a Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli formidabili strumenti di informazione. Le riviste: "I Servizi Demografici e "Lo Stato Civile Italiano". Non vogliamo far nascere una rivista che faccia concorrenza a chi si è meritato sul campo la stima e la fiducia di migliaia di operatori dei Servizi Demografici. Vogliamo piuttosto mettere a disposizione un nuovo strumento di informazione, molto pratico, che aiuti a comprendere meglio le mille facce della nostra professione. Una rivista snella, costruita sui casi pratici che quotidianamente dobbiamo affrontare. Sarà dato ampio spazio agli interventi degli operatori, soprattutto dei Comuni medio piccoli che, troppo spesso, oltre a fare gli Ufficiali di Anagrafe e di Stato Civile, si devono occupare del Protocollo, o del Centralino.... e, in molti casi, non hanno neppure il tempo di leggere la Circolare, la Legge ecc. Insieme possiamo guidare e governare il cambiamento Largo spazio sarà dato alla soluzione dei quesiti, anche quelli che sembrano più semplici, perchè convinti che là dove c'è una domanda si nasconde un problema. Abbonarsi a Semplice è.... semplice solo £ 140.000! Corro Vo rre m dall'Economo.... mo Semplice Semplice segue da pag. 1 3 La semplificazione travolgerà un mare di carta di Patrizia Lupino legislativo libera definitivamente il cittadino dal compito di presentare successivamente, alla Pubblica Amministrazione, la documentazione. L'autocertificazione procura sicuri vantaggi agli utenti: evita che venga disperso tempo, dedicato alle lunghe code presso gli sportelli pubblici, e soprattutto, quello perduto nel richiedere e nel consegnare quei certificati che la pubblica amministrazione avrebbe l'onere di procurarsi d'ufficio. Il cittadino risparmia anche denaro perché con l'autocertificazione, egli non paga né l'imposta di bollo né i diritti di segreteria, applicati dai Comuni per il rilascio dei certificati. La parola d'ordine è: dare maggiore fiducia ai cittadini. Si è verificato che alcune Pubbliche Amministrazioni, nell'accettare le autocertificazioni, ad esempio quelle inviate per posta, pretendano inspiegabilmente l'invio della fotocopia di un documento di identità aggiungendo carta su carta e riuscendo a complicare le cose più semplici. Il ricorso all'autocertificazione era già previsto, in molti casi, dalla Legge 15/68: madre regina delle leggi sulla semplificazione amministrativa che doveva rivoluzionare il rapporto fra cittadino e Pubblica Amministrazione. Purtroppo morì sul nascere probabilmente di un male oscuro. La Legge 127/97 (Bassanini Bis) ha apportato sicuramente una ventata di novità tra cui l'abolizione dell'autenticazione in calce alle autocertificazioni, sostituendo la certificazione medesima con una semplice dichiarazione dell'interessato. Questa possibilità data al cittadino, di autodichiarare, sotto la propria responsabilità personale, costituisce sicuramente un atto di fiducia, ma anche un modo per farlo partecipe della attività amministrativa, rendendolo così, non più suddito della macchina burocratica, ma utente attivo, consapevole e responsabile. Il Regolamento attuativo organizza le dichiarazioni sostitutive in due grandi categorie: 1) quelle che sostituiscono una certificazione 2) quelle che sostituiscono il tradizionale "atto notorio". Le prime sono quelle in cui il cittadino attesta informazioni in proprio possesso, sulla propria persona o status ma che già risultano da registri, elenchi o albi di una pubblica amministrazione. Le seconde comprovano stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza di chi sottoscrive, anche se relativi a terze persone. Si ricorre alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, quando questo contenuto non è astrattamente certificabile da una pubblica amministrazione. Non possono però, essere sostituiti con autodichiarazioni i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità Ce, di marchi e brevetti. Non possono altresì, essere dichiarate situazioni che riguardino fatti che debbano ancora accadere, l'assunzione di impegni, una rinuncia, un'intenzione o un rapporto privato. In caso di pubblici concorsi, ove è prevista la presentazione di titoli, è ammessa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la conoscenza del fatto che la copia allegata è conforme all'originale. Tale dichiarazione può anche riguardare la conoscenza della conformità all'originale nel caso della copia di una pubblicazione. Ciò vuol dire che una semplice dichiarazione del cittadino, a tutti gli effetti, sostituisce l'autentica di copia. L'autocertificazione può essere presentata oltre che alla pubblica amministrazione anche ai gestori e/o esercenti pubblici servizi (Poste, Telecom, Enel, Gas, ecc..) che hanno l'obbligo di accettare queste dichiarazioni se non vogliono incorrere nella violazione ai doveri d'ufficio. Il cittadino può utilizzare per la sua dichiarazione i moduli predisposti e forniti dai pubblici uffici o, più semplicemente, può scrivere tale Il Commento dichiarazione a casa propria, su un foglio bianco da cui risultino le complete generalità del cittadino, il contenuto della dichiarazione che deve presentare, luogo, data e firma per esteso, con l'indicazione che il sottoscrittore è a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace. E' sempre meglio fare riferimento alla domanda a cui va allegata questa autocertificazione, perché in questo modo si evita di sentirsi richiedere dal funzionario pubblico la firma autenticata sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la Legge 191/98 (Bassanini Ter) ha eliminato. L'autocertificazione può essere fatta pervenire agli uffici pubblici tramite il servizio postale, il fax, la posta elettronica, o per mezzo di terze persone o incaricati di agenzie. Per i cittadini della Comunità europea che devono presentare l'autocertificazione si applicano le medesime modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini stranieri extracomunitari residenti in Italia, possono invece utilizzare l'autocertificazione limitatamente ai casi in cui debbano comprovare stati, fatti e qualità personali che possano essere certificati o attestati da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Sempre agli extracomunitari non è posto alcun limite per la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Certamente il percorso da compiere, sulla strada della semplificazione, è lungo e pieno di ostacoli, soprattutto se si pensa che il maggior cambiamento avverrà nella mentalità delle due categorie di persone, direttamente coinvolte in questo passaggio: da una parte i cittadini, che crescendo attraverso una più solerte opera informativa, riusciranno a modificare il loro atteggiamento di diffidenza e di sudditanza nei confronti degli apparati burocratici dello Stato, avendo più fiducia nei loro diritti e soprattutto nelle istituzioni; dall'altra gli impiegati, gli operatori di settore, i funzionari, i dirigenti che molto spesso, arroccandosi in posizione di difesa rispetto al cambiamento lo ostruiscono, non pensando che, ormai alle soglie del terzo millennio, il migliore funzionamento della Pubblica Amministrazione, passa attraverso la ricerca di una collaborazione responsabile, della cooperazione fattiva e soprattutto della partecipazione consapevole alla vita burocratica delle figure che in questo gioco entrano a far parte. P.L. 4 Semplice L'Intervento Semplificare ... chi comanda. di Marcello Lazzeri H - Responsabile servizi Demografici del Comune di Altopascio (LU) o letto con attenzione il D.P.R. 20.10.1998, n. 403 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della Legge 15.5.1997, n. 127, in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi" e sono stato preso da mille pensieri. Buona sorte che mio padre mi ha trasmesso una certa dose di ironia e umorismo; infatti raccomandava: "se ti prendi troppo sul serio, se vivi le cose e le esperienze con preoccupazione e drammaticità, ti renderai la vita impossibile e te l'accorcerai!!!" E, in effetti, l'arma migliore da usare è "quel sano TIT dell'art. TUT, come modificato ed integrato dall'art. TET della Legge TAT" E' grandioso, sublime, veramente innovativo che all'art. 8 del D.P.R. 403/1998 si dica: "È fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 70 del regio decreto legge 9 luglio 1939, n. l238, come sostituito dall'articolo 2 della legge l5 maggio l997, n. l27, di accompagnare la stessa con il certificato di assistenza al parto previsto dall'articolo 18, comma 2, del regio decreto legge 15 ottobre 1936, n. 2128......." Mi torna in mente un certo personaggio politico, umorismo" che garantisce una più concreta serenità interiore ed una superiore obiettività nell'esaminare le cose. E' certo che il "senso dell'humor", immunizzandoci contro ideologie e credenze, dogmi o pregiudizi, ci permette di essere veramente liberi da stress e frustrazioni. Stress e frustrazioni che mi avrebbero sopraffatto durante il tortuoso percorso di quello che potremmo definire "L'Affaire Bassanini" (per dirla con Emile Zola). L'Affaire Bassanini ha inizio il 15 maggio 1997 (si badi bene: alla base di tutto c'è una normativa -la Legge 15 del 1968- disapplicata per quasi trent'anni) e sembra che terminerà il 22 febbraio 1999 (data in cui entrerà in vigore il D.P.R. 403). Ma siamo sicuri che terminerà? E' sintomatico, e perfino ironico, il fatto che per combattere la famigerata BUROCRAZIA il LEGISLATORE continui ad usare gli stessi vecchi sistemi e metodi contorti, lenti, farraginosi e contraddittori........ che si dovrebbero combattere! Volete un esempio? Leggete questa: "VISTO l'art. TOT della Legge ...... RIVISTO l'art. TAL dei TALI ....." VISTO l'art. TALALTRO che modifica il comma della così detta Prima Repubblica, che, rispondendo alla domanda di un giornalista si espresse così: "Per chiarire con parole semplici il concetto enucleato, dirò che l'interferenza negativa della congiuntura scissionistica delle formazioni politiche autonomiste, giunta ad una fase unitaria .."?!?!?! Va bene che la Bassanini, nella sua intierezza rappresenta una "tappa ulteriore verso la sburocratizzazione della pubblica amministrazione ........." Passi pure che "si prospetta una nuova occasione per snellire le procedure in seno alla pubblica amministrazione ....." (sull'occasione da non perdere siamo tutti d'accordo). Eppur mi domando: "Non avrebbero potuto usare sistemi e metodi più semplici, più in linea con la finalità da raggiungere: la semplificazione?" E che dire degli organi di informazione che sparano a raffica sulla pubblica amministrazione, a mo' di un redivivo Maramaldo su un derelitto Ferruccio, rea di una molteplicità di misfatti primo fra tutti l'aver applicato le contorte Leggi dello Stato? E perché, sempre i mass media, se la prendono in particolar modo con i Comuni, rei essi stessi di rappresentare la BUROCRAZIA nella sua accezione più abietta? Per dimostrare quanto detto sarà sufficiente vedere alcuni titoli di giornali o riviste specializzate di questi ultimi 12 mesi: "FIRME DA AUTENTICARE - STOP ALLE CODE SUPPLIZIO" Ma a proposito di code agli sportelli, non è forse vero che per moltissime pubbliche amministarzioni autenticare direttamente le firme o accettare l'autocertificazione costituiva un reato? Perché non si è applicata la Legge 15/68 o l'art. 18 della Legge 241/90? Allora sì che le code sarebbero scomparse come per incantesimo! "L'AUTOCERTIFICAZIONE INGRANA LA QUARTA" Al massimo la seconda, perché la terza sarà ingranata dal prossimo 23 Febbraio e ..... la quarta chissà quando.... "L'AUTOCERTIFICAZIONE E' SEMPRE PIÙ' FACILE" Ma quando mai è stata complicata? "VIA LIBERA AL CERTIFICATO FAI DA TE" Via libera da quando? e fai da te dove? "SEMPLIFICAZIONE AMPIA - DISCO ROSSO ALLE AUTENTICAZIONI INUTILI" Ma non è inutile lo stesso concetto di autenticazione? Quindi eliminiamolo del tutto. "IN RECUPERO IL PIANO ANTIBUROCRAZIA" In recupero da chi? e anti chi? "CERTIFICATI: CURA DIMAGRANTE" Siamo giunti perfino alle antropomorfizzazioni. ma chi li aveva fatti ingrassare i certificati? Non certamente gli Ufficiali d'Anagrafe... "PRATICHE SPRINT: UNA RIVOLUZIONE A TAPPE" Questo titolo è addirittura curioso, se non contraddittorio. In tutto questo campionario avrebbero potuto aggiungere un po' di "spiritualità e misticismo" del tipo: "COMUNE, IO TI SBUROCRATIZZO, IN NOME DEL PADRE ........" Intanto noi tutti siamo rimasti sommersi da tonnellate di carta stampata, leggi, leggine, DPR, circolari esplicative (??!!??), tutto in barba al concetto di "semplificazione" (A proposito: le dichiarazioni sostitutive di atto notorio si autenticano ancora oppure no. A chi la risposta?). L'effetto immediato è stato che il cittadino, bombardato da tante scempiaggini, si è ancor più convinto (e non ve ne era proprio alcun bisogno), che i VERI COLPEVOLI di tutte le loro angherie SIAMO NOI: gli Ufficiali d'Anagrafe. Io sono contrario, per formazione mentale, ad ogni tipo di burocratizzazione (tra l'altro provengo da un'esperienza lavorativa di tipo privatistico durata ben 4 anni e 4 mesi), ma non credo nelle riforme basate unicamente su (troppi) strumenti tecnici: troppe leggi, DPR, circolari e chi più ne ha più ne metta. La Legge 15/68, per quel tempo, rappresentava uno strumento quasi perfetto: eppure è naufragata. La vera riforma sta nel RIFORMARE LE TESTE DI CHI CI COMANDA (come dice il popolo). ......."e intanto meco egli si strugge quello spirto guerrier ch'entro mi rugge ........" (per dirla con il Giusti). Semplice 5 Le Circolari Dichiarazioni sostitutive di atto notorio senza autentica! Riportiamo il testo della Circolare ANCE del 21.10.1998 Associazione nazionale costruttori edili CIRCOLARE n. 269 DEL 19 OTTOBRE 1998 Direzione Centrale Opere Pubbliche Oggetto: Bassanini Ter - Legge 16 giugno 1998 n.191 - Semplificazione amministrativa Autentica delle sottoscrizioni - Chiarimenti ministeriali Ci viene segnalato da numerose Associazioni territoriali che talune amministrazioni committenti prospettano dubbi interpretativi, in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nella legge 15 maggio 1997 n.127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998 n. 191, in documento di identità di colui che sottoscrive. Detta previsione si ricollega, peraltro, a quelle contenute nell'art.3, commi 3 e 10, della legge n.127/97, in virtù delle quali, le sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (cfr.art.2 legge n.15/68) e delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive (art.3 legge n.15/68) non devono essere più autenticate. Orbene, appare evidente che le prescrizioni contenute nel citato art.3 della legge n.127/97 e succ. mod. comportano, dunque, una deroga anche relativamente alla disciplina delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, prevista specificamente nell'art. 4 della legge n.15/68 e succ. mod.. In altri termini, qualora le dichiarazioni sostitutive di atto notorio siano contenute nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione, esse non sono soggette ad Si invitano, pertanto, i destinatari della presente circolare ad informare adeguatamente gli enti e le amministrazioni locali, in merito alla suddetta indicazione ministeriale. IL DIRETTORE GENERALE F.to Carlo Ferroni In effetti la Funzione Pubblica aveva così interpretato... Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA UFFICIO LEGISLATIVO Al Ministero dei Trasporti Oggetto: Art. 2 comma 11, Legge 16 giugno 1998, n. 191 . - Quesito. IL MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA CONFERMA CHE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 4 LEGGE 15/68) NON DEVONO ESSERE AUTENTICATE QUANDO Con la nota prot. n. 174/04 del 20 luglio 1998 è stato chiesto il parere di questo SIANO COLLEGABILI O RICONDICIBILI AD UN'ISTANZA. DI ATTO NOTORIO (ART. materia di sottoscrizioni di istanze, di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ecc. In particolare, le perplessità riguardano le modalità operative della disciplina contenuta, specificamente, nell'art. 3, comma 11, della legge n.127/97, come modificato dall'art.2, comma 10 della legge n.191/98 (cfr. Circ. ANCE n.192 del 26 giugno 1998), in relazione alla autenticazione delle sottoscrizioni di istanze e/o di dichiarazioni sostitutive da produrre agli organi della pubblica amministrazione ai fini della partecipazione alle procedure d'appalto. E' noto, infatti che il nuovo testo dell'art.3, comma 11, della legge n.127/97 stabilisce, tra l'altro, che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto (cioè in presenza del soggetto cui è diretta l'istanza, che procede ai sensi dell'art.6 della legge n. 15/68), ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. A tal fine, la copia fotostatica del documento va inserita nel fascicolo. L'art.2, comma 11, della legge n.191/98 fornisce, inoltre, una interpretazione autentica della prescrizione sopra evidenziata, affermando che la sottoscrizione delle istanze anzidette non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contenga dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt.3 e 4 della legge n.15/1968 e succ.mod.. Dal complesso della normativa sopra illustrata emerge in sostanza l'intento del legislatore volto ad affermare che le sottoscrizioni di istanze rivolte alle pubbliche amministrazioni, siano esse semplici, ovvero contenenti dichiarazioni temporaneamente sostitutive (art.3 legge n.15/68) o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art.4 legge n.15/68), non sono comunque soggette ad autenticazione , se rilasciate in presenza del funzionario competente ovvero accompagnate da copia fotostatica (anche non autenticata) del autenticazione delle relative sottoscrizioni (come richiesto, in genere, dal citato articolo 4 della legge n.15/68). Conseguentemente, dette dichiarazioni non soggiacciono, in tal caso, neanche agli obblighi imposti dalla normativa fiscale (cfr. anche Circ. Min. Interno 2 settembre 1998 n.14 in G.U. 11 settembre 1998 n.212). Tale indicazione è stata, di recente, confermata anche dall'Ufficio Legislativo del Dipartimento per la Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prot. n. 495/98/UL del 6 agosto 1998), in risposta ad un quesito specifico formulato dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile. Il Dipartimento ha avuto modo infatti di osservare innanzitutto che "il significato e la portata delle disposizioni contenute nell'art.2, comma 11, della legge n.191/98 non vanno comprese soltanto attraverso il procedimento di interpretazione letterale, ma anche e soprattutto, risalendo allo scopo delle stesse, che è quello di semplificare al massimo il rapporto tra amministrazione e privati cittadini". In questi termini, l'Organo ministeriale ha chiarito che "detto articolo non riguarda soltanto il caso in cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sia contenuta in un'istanza, ma estensivamente, anche tutte le ipotesi in cui tale dichiarazione risulti da un atto separato, ma comunque funzionalmente collegato al testo dell'istanza". Trasferendo tale principio nel campo delle procedure per l'ammissione alla gare d'appalto, consegue che tutte le dichiarazioni sostitutive, anche quelle di atto notorio, rilasciate a corredo di istanze di partecipazione alle gare medesime, non necessitano più della autenticazione delle relative sottoscrizioni. Il chiarimento ministeriale dovrebbe, quindi, fugare definitivamente i dubbi interpretativi sollevati dalle amministrazioni committenti, ai fini della documentazione da produrre per l'ammissione alle gare d'appalto. Dipartimento in ordine allinterpretazione dell'articolo 2, comma 11, della legge n. 191/98 ed in particolare se tale disposizione abbia implicitamente abrogato l'autentica della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non solo nell'ipotesi in cui tale dichiarazione sia contenuta in un'istanza da produrre agli organi dell'Amministrazione pubblica ed ai gestori ed esercenti pubblici servizi, ma anche nei casi in cui la stessa sia resa separatamente rispetto al testo dell'istanza. A questo proposito, lo scrivente ritiene che il significato e la portata della disposizione in esame non vadano compresi soltanto attraverso il procedimento di interpretazione letterale, ma anche e soprattutto risalendo allo scopo della stessa, che è quello di semplificare al massimo il rapporto tra amministrazione e privati cittadini. Ciò posto, si fa presente che l'articolo 2, comma 11, della legge n. 191/98 non riguarda soltanto il caso in cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sia contenuta in un'istanza, ma estensivamente, anche, tutte le ipotesi in cui tale dichiarazione risulti da atto separato ma comunque funzionalmente collegato al testo dell'istanza. Nei sensi esposti in motivazione è il parere di questo Dipartimento. Roma 6 agosto 1998 F.to Il capo dell'Ufficio Legislativo (Cons. Filippo Patroni Griffi) 6 Semplice Legislazione DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. 403. Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. ( Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 -11-1998) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente regolamento: Capo I Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive Art. 1. Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni 1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali: a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato; c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga; d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958; g) di non aver riportato condanne penali; h) qualità di vivenza a carico; i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile. 2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento. Art. 2. Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1, comma l, del presente regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 2. . La dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri Entra in vigore il 23/02/1999 soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia. 3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso. 4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi l e 2 i certificati di cui all'articolo 10. Art. 3. Presentazione delle dichiarazioni sostitutive 1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma l dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto. 2. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque competente a ricevere la documentazione. 3. Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà. 4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. Art. 4. Impedimento alla sottoscrizione 1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. 2. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere. Art. 5. Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri 1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. 2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Art. 6. Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 2. Le singole amministrazioni predispongono i Semplice 7 Legislazione segue da pag. 6 - D.P.R. 403/1998 moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo può contenere anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. Le singole amministrazioni inseriscono nei moduli delle istanze ad esse rivolte la formula per le relative dichiarazioni sostitutive se ammesse ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente regolamento. Capo II Acquisizione diretta di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni ed esibizione di documenti di riconoscimento da parte degli interessati. Art. 7. Acquisizione diretta dei documenti ed esibizione di documenti di riconoscimento 1. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli l e 2, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, anche con la procedura di cui al comma 2, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro. 2. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il certificato può essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza. 3. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale. 4. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica del documento stesso, ancorché non autenticata, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191. 5. Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 6. Ai fini del presente regolamento per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione comprendono quelle indicate all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Art. 8. Riservatezza dei dati contenuti nei documenti acquisiti dalla pubblica amministrazione 1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite. 2. È fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 70 del regio decreto legge 9 luglio 1939, n. l238, come sostituito dall'articolo 2 della legge l5 maggio l997, n. l27, di accompagnare la stessa con il certificato di assistenza al parto previsto dall'articolo 18, comma 2, del regio decreto legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto divieto agli ufficiali di stato civile di richiedere detto certificato, che è sostituito, ai fini della formazione dell'atto di nascita, da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero della sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675. Art. 9. Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile 1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti da amministrazioni pubbliche o da altre autorità dello Stato, vengono acquisiti d'ufficio. 2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono comunque provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti qualora lo ritengano necessario per particolari motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali. Capo III Attestazioni di soggetti privati e certificati non sostituibili con altri strumenti di certezza Art. 10. Certificati non sostituibili 1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico. Capo IV Disposizioni finali Art. 11. Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive 1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 2. Quando i controlli di cui al comma l riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al comma l emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Art. 12. Certificati di abilitazione 1. Quando è utilizzata ad indicare i titoli di abilitazione previsti dalla normativa vigente, la parola "certificato" viene sempre sostituita, qualora si riferisca ad atti rilasciati al termine di corsi di formazione o ad atti di assenso all'esercizio di determinate attività, rispettivamente con le parole "diploma" o "patentino". Art. 13. Abrogazione di norme 1. In riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, sono abrogati l'articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n. l5, l'articolo 77, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e il primo comma dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. 2. In riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, è abrogato l'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. In riferimento all'articolo 4 è abrogato l'articolo 20-bis della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. In riferimento alla disposizione dell'articolo 6, comma 2, del presente regolamento è abrogato il penultimo comma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 5. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130. 6. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 8 Pratica L' Semplice La cancellazione per irreperibilità: i nostri suggerimenti. art.11 lett. c) del Regolamento anagrafico il D. P. R. 30 maggio 1989, n. 223 prevede la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del Censimento Generale della popolazione, che avviene ogni 10 anni, oppure quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile. La cancellazione per irreperibilità accertata è una procedura che sempre più spesso coinvolge gli ufficiali d'anagrafe e può essere attivata ogni qual volta si renda necessaria, soprattutto nel caso in cui l'Ufficiale d'Anagrafe venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, che il soggetto si è trasferito in altro luogo, senza lasciare indirizzo o traccia alcuna di sé. Ci troviamo così di fronte al caso di un soggetto cui la posizione anagrafica non corrisponde alla realtà e manca dell'elemento oggettivo necessario per poter continuare ad esssere iscritto nell'Anagrafe del Comune. Quando l'Ufficiale d'Anagrafe sia venuto a conoscenza che un soggetto o una famiglia hanno trasferito la dimora abituale dal luogo di iscrizione anagrafica (ad esempio su segnalazione proveniente da un'autorità di Polizia, dai messi notificatori, dai Vigili urbani, da un singolo cittadino ecc. oppure per sua diretta conoscenza), deve dare avvio ad un procedimento di cancellazione anagrafica per sanare la posizione del cittadino inadempiente e soprattutto per tenere correttamente aggiornata l'Anagrafe. Questo compito di rinnovo delle notizie e delle posizioni anagrafiche dei cittadini deve essere svolto con cura e serietà perché ha una importanza fondamentale nel permettere di conoscere le caratteristiche e la consistenza della popolazione presente sul territorio comunale, soprattutto nella sua continuità, rispondendo così allo scopo istitutivo e alla funzione principale delle anagrafi comunali. Il Regolamento anagrafico prevede ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, senza riferirsi ad un tempo massimo entro il quale debbano essere svolti. La Circolare n.21/1990 dell'ISTAT ha dato alcune indicazioni al riguardo, precisando che le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale dimora abituale. Questa disposizione ha indicato un periodo di tempo entro il quale svolgere i controlli anagrafici ma, allo stesso tempo, ha creato agli operatori tanti dubbi su come affrontare il problema del termine entro il quale cancellare la persona dall'A.P.R.. Dovranno essere valutate le molteplici e variegate casistiche che si possono presentare. Quello che è certo è che l'Ufficiale di Anagrafe potrà cancellare per irreperibilità un soggetto anche quando il procedimento sia iniziato da meno di un anno a condizione che abbia prove documentate della mancanza di dimora abituale dello stesso da un lungo periodo di tempo. L'avvio del procedimento: L'Ufficiale d'anagrafe dopo le segnalazioni e/o Regolamento (per mezzo degli agenti di polizia municipale o anche direttamente). Occorre ricordare che "L'Ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici. ... Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità..." così recita l'art. 4, comma 1 e 2, della Legge 1228/54. Tale norma investe l'ufficiale d'anagrafe della facoltà di effettuare direttamente dei sopralluoghi e controlli per stabilire la sussistenza del requisito della dimora abituale e stabile, non solo nel caso di iscri zioni e varia zioni anag rafic h e , m a anch e tutte le volte che si sospetta che detto requisito possa non sussistere più. Questo modo di procedere, tramite accertamenti anagrafici, è finalizzato ad ottenere il più possibile notizie dettagliate e precise per stabilire quando sia possibile,il luogo di trasferimento ( altro indirizzo nel Comune, altro Comune, trasferimento all'estero) della persona o della famiglia. Una misura che l'ufficiale d'Anagrafe potrà adottare sarà la sospensione del rilascio dei certificati anagrafici riguardanti l'interessato: si darà corso al cosiddetto blocco della certificazione anagrafica. Ciò eviterà di rilasciare certificati attestanti situazioni non più corrispondenti alla realtà e permetterà all'Ufficiale d'Anagrafe, qualora si presenti direttamente l'interessato, di conoscere il motivo del trasferimento non dichiarato e l'eventuale luogo del trasferimento. Il blocco della certificazione si esplicita, al momento della richiesta di un certificato, con un atto formale di rifiuto contro il quale l'interessato potrà ricorrere al Prefetto secondo quanto disposto dall'art. E se non lo trovo?..... e se i Vigili mi dicono che non c'è?... informazioni assunte darà avvio ad un procedimento che si aprirà con l'assegnazione del numero e della data nel registro protocollo delle p r a t i c h e anagrafiche, e con la trasmissione ai sensi dell' art. 7 della Legge 241/90, da parte del responsabile del procedimento, d e l l a comunicazione, con le modalità previste dall'art.8 della citata legge, dell'avvio di un procedimento anagrafico ai destinatari dell'eventuale provvedimento finale. Questo atto verrà notificato all'interessato, tramite i messi comunali che non trovando il soggetto nel luogo di residenza procederanno a notificare l'atto ai sensi dell'art.143 c. p.c. tramite l'affissione della comunicazione all'albo pretorio del Comune per 20 giorni consecutivi. L'Ufficiale d'Anagrafe deve quindi verificare la situazione disponendo gli accertamenti a norma dell'art.4 della Legge Anagrafica (richieste ad uffici pubblici e privati) e dell'art. 19 del Semplice segue da pag. 8 9 Pratica La cancellazione per irreperibilità: i nostri suggerimenti. 36 del Regolamento anagrafico. Il dall'anagrafe della popolazione residente giurisdizionale, entro 90 giorni dalla data provvedimento di cancellazione per per irreperibilità accertata. di conoscenza del provvedimento stesso. irreperibilità accertata è adottato A questo punto il responsabile del Infine l'Ufficiale d'Anagrafe, entro il dall'Ufficiale d'Anagrafe ed ha una certa procedimento, ufficiale d'Anagrafe emette termine di 30 giorni, a norma dell'art.11, gravità in quanto comporta al cittadino: un provvedimento con il quale dispone la comma 2, del Regolamento dovrà dare *la perdita del diritto di voto; cancellazione della persona risultata notizia al Prefetto dell'avvenuta cancellazione: i trenta giorni, in questo *l'impossibilità ad ottenere la irreperibile. certificazione anagrafica e i documenti di Questo atto deve essere affisso all'albo caso decorrono dalla data di definizione pretorio del Comune per 20 giorni della pratica: cioè dalla data della effettiva riconoscimento; cancellazione del nominativo dallo *la mancanza di rapporto con il territorio consecutivi a norma dell'art.143 c.p.c. s c h e d a r i o comunale (essendo il elettronico e territorio e la Il Modello cartaceo. popolazione elementi Comune di _______________ L'Ufficiale costitutivi dello L’Ufficiale di Anagrafe d ' A n a g r a f e Stato, il cittadino Vista l’istanza del Sig. TIZIO CAIO tesa ad ottenere il rilascio di un certificato di nell'eliminare la irreperibile non fa più residenza. scheda individuale parte dello stesso Considerato che dagli accertamenti, disposti ai sensi dell’articolo 4 della Legge 24 AP5 del soggetto ordinamento, ne è al Dicembre 1954, n. 1228, il richiedente non risulta attualmente dimorare con abitualità c a n c e l l a t o di fuori.) in questo Comune all’indirizzo risultante nello schedario anagrafico. Vista la legge 24/12/1954 n. 1228 ed il D.P.R. 30/5/1989 n. 223. dall'A.P.R. dovrà Quindi l'Ufficiale RESPINGE aver cura di d'Anagrafe dovrà La richiesta del Sig. TIZIO CAIO in quanto lo stesso, dagli accertamenti acquisiti agli sistemarla nello tentare tutte le strade atti, non risulta avere attualmente la dimora abituale in questo Comune e, pertanto, la schedario degli possibili per riuscire circostanza da certificare non corrisponde più alla realtà. eliminati ordinata a sapere dove il Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della secondo l'ordine cittadino o la famiglia Provincia, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 30 Maggio 1989 n. 223, entro 30 giorni. LUOGO _____________, Data _____________ alfabetico di si siano stabiliti e cognome e nome dovrà evitare di Ufficiale di Anagrafe dell'intestatario. adottare decisioni Anche la scheda di affrettate nel valutare famiglia dovrà la situazione. essere eliminata se L ' U f f i c i a l e il soggetto era solo d'Anagrafe richiederà ed andrà archiviata agli agenti di Polizia ordinandola Municipale, più secondo il numero accertamenti, d'ordine progressivo distanziati nel tempo, per avere la garanzia di una decisione La decorrenza del provvedimento (quella di eliminazione. che compare nella Sezione 2 del modello Diversamente se il cittadino irreperibile corretta. famiglia Sarebbe buona regola segnarsi su uno APR4) sarà la data in cui l'Ufficiale era componente di una scadenzario il numero della pratica da d'Anagrafe ha emesso il provvedimento di anagrafica, l'ufficiale d'anagrafe dovrà riprendere e da rimandare ai vigili per cancellazione; nel modello deve essere depennare il nominativo dalla scheda di barrata la casella d'ufficio e la voce famiglia AP6 o AP6a, se apparteneva ad ulteriori controlli. alla cancellazione per una convivenza anagrafica, annotando gli L'intervallo di tempo tra un accertamento "Provvedo e l'altro deve essere stabilito dall'ufficiale irreperibilità in base agli accertamenti estremi della data del provvedimento ed il motivo della cancellazione. dell'ufficio anagrafe". d'Anagrafe. Si consiglia, di norma, di far trascorrere un La pratica dovrà essere definita soltanto Occorre ricordare che la cancellazione per anno di tempo dall'inizio del procedimento dopo che i messi avranno notificato l'atto irreperibilità, così come le iscrizioni, le alla sua conclusione: ma ciò non è sempre mediante l'affissione all'Albo pretorio del mutazioni, le cancellazioni anagrafiche valido. Se giungono segnalazioni dalle Comune: questo perché nella fase di sono provvedimenti che rispondono ad un autorità di Polizia, Carabinieri ed altre pubblicità dell'adozione del provvedimento procedimento amministrativo regolato forze dell'Ordine attestanti che l'interessato qualcuno potrebbe conoscere la situazione dalla Legge 241/90: come tali, devono non vive più nel luogo di residenza da e comunicarla all'ufficio che, in tal caso, essere comunicati all'interessato l'avvio del il nominativo del qualche anno e l'Ufficiale d'Anagrafe ha dovrebbe adottare i provvedimenti che si procedimento, responsabile del procedimento, il modo di acquisire atti che lo comprovino, rendessero necessari. adottato con la oppure dagli accertamenti esperiti e dalla Avverso il provvedimento dell'Ufficiale provvedimento diretta conoscenza della situazione risulti d'Anagrafe è ammesso ricorso gerarchico motivazione, l'ufficio presso il quale gli che la persona non sia reperibile al Prefetto della Provincia entro 30 giorni atti sono disponibili ai fini dell'accesso e all'indirizzo registrato in anagrafe da molto dalla data di pubblicazione all'Albo l'autorità cui eventualmente si può ricorrere. tempo, non dovranno esservi dubbi sulla Pretorio. necessità di procedere alla cancellazione E' ammesso il ricorso al TAR, in via Patrizia Lupino 10 Semplice A.N.U.S.C.A. Intervento del Comitato A.N.U.S.C.A. di PISA presso gli Istituti di Credito della Provincia e, p.c. Agli Istituti di Credito della Provincia di Pisa Agli Operatori dei Servizi Demografici dei Comuni della Provincia di PISA Oggetto: Richiesta di certificazioni e autentica di firma su dichiarazioni sostitutive di atti notori. Diversi operatori dei servizi demografici dei Comuni della Provincia di Pisa si sono rivolti a questa associazione rappresentando il fatto che, spesso, si presentano cittadini per richiedere vari tipi di certificazioni anagrafiche (stato di famiglia, certificato di residenza, ecc.) o per autenticare la firma in calce a dichiarazioni sostitutive di atto notorio (dichiarazione sui legittimi eredi di un defunto, dichiarazioni contenenti stati fatti e qualità personali, ecc.) richieste dag li Istituti Bancari, a corredo di varie pratiche, e richiedendo le certificazioni o le autentiche di cui sopra in carta semplice. Quando l'operatore del servizio demografico domanda al richiedente l'uso per il quale è richiesta la certificazione o l'autentica, si apre un vero e proprio contenzioso. Infatti quando il cittadino stesso spiega che, solo per fare un esempio, il certificato richiesto serve alla Banca per una pratica relativa ad un finanziamento, piccolo prestito o cose similari l'Ufficiale di Anagrafe si trova costretto a richiedere l'applicazione dell'imposta di bollo (L. 20.000) mentre lo stesso cittadino afferma che l'Istituto Bancario richiede lo stesso certificato "in carta semplice". Quando l'Ufficiale di Anagrafe Le Banche non possono richiedere dichiarazioni ricorda al cittadino in oggetto che per poter sostitutive di atto notorio applicare l'esenzione dall'imposta di bollo è necessario citare sullo stesso certificato la norma legislativa che possa permettere tale esenzione, si apre, quasi sempre, un fastidioso quanto inutile contenzioso tra i due soggetti in questione. Pare opportuno, a questo punto, ricordare che le certificazioni di norma, ai sensi dell'art. 2 Tab A allegata al DPR 642/72, devono essere rilasciate in bollo. Le esenzioni dal Bollo sono previste esclusivamente nei casi previsti da apposite leggi. Quando gli utenti richiedono un certificato dovranno sempre indicare, sotto la loro diretta responsabilità, l'uso e/o la norma esentativa dal Bollo: in caso contrario il funzionario sarà costretto ad applicare la marca da Bollo. Con spirito di fattiva collaborazione questa associazione chiede, qualora i funzionari di banca chiedessero ai loro clienti certificazioni anagrafiche o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, di evitare, per il futuro, qualora non fossero in grado di stabilire direttamente se esse siano o meno soggette all'imposta di bollo, di non dare indicazioni specifiche rimettendosi alla responsabilità di chi emette il certificato. Questo avvantaggerebbe, senza ombra di dubbio, il lavoro degli Ufficiali di Anagrafe evitando inoltre di porre il cittadino in una condizione psicologica di disagio quando gli venisse richiesta l'applicazione dell'imposta di bollo. Per quanto attiene l'autentica della firma sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà si fa presente che queste possono essere autenticate, dal funzionario incaricato dal Sindaco, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, solo quando gli atti di che trattasi sono rivolti ad una Pubblica Amministrazione. Diversamente possono autenticare dette firme solo i Pubblici Ufficiali abilitati dalla legge: il Notaio o il Cancelliere del Tribunale o della Pretura. Data la natura privatistica degli Istituti Bancari non si ritiene quindi possibile procedere all'autentica della firma su dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà oppure all'autentica di copia quando questi documenti sono rivolti o richiesti dalle Banche. Si consideri peraltro il fatto che dal 6 Luglio u.s., con l'entrata in vigore della Legge 16 giugno 1998, n. 191, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentarsi alle Pubbliche Amministrazioni non debbono essere più autenticate: il dichiarante dovrà firmarle ed allegavi la copia non autenticata di un documento di identità. Tali dichiarazioni possono essere presentate alle Pubbliche Amministrazioni oltre che direttamente dall'interessato anche per il tramite di terze persone, per posta, via fax, posta elettronica. Risulta evidente, a questo punto, la chiara inammissibilità delle richieste di alcuni Istituti Bancari. Certo che la presente sarà tenuta nella giusta considerazione, dichiarandomi disponibile per qualsiasi tipo di chiarimento in merito, porgo distinti saluti. Cascina, 30 ottobre 1998 Il Presidente Semplice 11 La Modulistica Comune di _____________ Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA Il Sindaco Visti gli atti giacenti in Ufficio, Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 Visto l'art. 33 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 CERTIFICA Che alla data odierna non risulta essere pervenuta alcuna comunicazione di decesso relativa a ROSSI ANDREA Nato a PISA (PI) il 10.1.1950 Atto n. 125 Parte I Serie A del Comune di PISA Iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente di questo Comune Luogo _____________, Data ___________________ D'Ordine del Sindaco L'Ufficiale d'Anagrafe ___________________ Rilasciato in esenzione dall'imposta di bollo per uso pensione - art. 9 Tab. B - DPR 642/1972. Diritti di segreteria L. 500 Questo particolare tipo di certificazione è richiesto da molte pubbliche amministrazioni, soprattutto Enti Pensionistici (INPS, Ministero del Tesoro, Prefettura, ecc.), per consentire l'erogazione di determinati benefici quali pensioni di anzianità, vecchiaia, invalidità, ecc. Ci sia consentito ricordare che le Pubbliche Amministrazioni richiedenti detto certificato hanno sempre l'obbligo di accettare l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 2 della Legge 15/68, così come modificato dalla Legge 127/1997. In questo caso l'interessato non dovrà assolutamente presentarsi all'Ufficio Anagrafe del Comune, dovendo auto-dichiarare, su un semplice foglio di carta bianca, la propria esistenza in vita. L'autocertificazione potrà essere consegnata direttamente o attraverso il servizio postale, o per il tramite di terze persone, incaricati di agenzie, patronati, ecc, all'ufficio richiedente senza alcuna formalità. Nel caso l'interessato ritenga di voler presentare il certificato di esistenza in vita dovrà richiederlo all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza. In detta ipotesi l'Ufficiale di Anagrafe dovrà aver cura di rilasciare la certificazione richiesta facendo attenzione ad alcuni particolari. L'Ufficiale di Anagrafe non può emettere una certificazione attestando che il soggetto "è in vita": tale formula rispecchierebbe un'attestazione di notorietà pubblica che, oltretutto, in alcuni casi potrebbe risultare non veritiera. Comunque sia né il Sindaco, né tantomeno l'Ufficiale di Anagrafe, possono rilasciare attestazione di notorietà pubblica (tale facoltà era una volta consentita al Sindaco ed è venuta meno con l'entrata in vigore della legge 142/1990). Si noti che l'Ufficiale di Anagrafe prende ufficialmente conoscenza del decesso di un soggetto solo nel momento in cui riceve la comunicazione ISTAT P3 inviatagli dall'Ufficiale di Stato civile che ha registrato (iscritto o trascritto) l'atto di morte: tale conoscenza avviene sempre in un momento diverso e successivo (qualche volta anche di mesi o anni) da quello in cui si è verificato l'evento. D'altra parte l'art. 33 del D.P.R. 223/1989 consente all'Ufficiale di Anagrafe di rilasciare, oltre ai certificati di residenza e famiglia, tutte le notizie desumibili dagli atti anagrafici: ed è indubbio che sugli atti anagrafici, in particolare sulla scheda individuale AP5, non si trova alcuna notizia dell'esistenza in vita di una persona! Ed allora in base a quali notizie, sempre desunte dall'AP5, possiamo certificare l'esistenza in vita di un soggetto? Si tratta evidentemente di stabilire che non sia pervenuta alcuna comunicazione di decesso in base alla quale lo stesso Ufficiale d'Anagrafe non stia per eliminare o non abbia già eliminato la scheda AP5 del soggetto. Ecco che il problema sembra risolto: sarà sufficiente, nel rilasciare un certificato di esistenza in vita, usare una formula con la quale si evidenzi che alla data del rilascio del certificato non risulta essere pervenuta alcuna comunicazione di decesso relativamente ad una certa persona. Appare indubbio che in questo modo l'Ufficiale di Anagrafe avrà sempre e comunque la certezza di certificare una cosa esatta. 12 Semplice I Quesiti Ai Lettori Tutti gli abbonati avranno diritto alla soluzione di n. 3 quesiti per ogni anno. Il quesito dovrà essere trasmesso al seguente numero di FAX. 0571920859 oppure, in posta elettronica alla email: [email protected]. La redazione risolverà il quesito entro i tre giorni lavorativi successivi e la risposta verrà inviata direttamente al mittente. I quesiti di maggior interesse verranno pubblicati sulla rivista. QUESITO ANAGRAFE - Residenza Anagrafica D. Può essere concessa la residenza anagrafica presso un albergo? R. SI Con riferimento al quesito in oggetto posto dall'ufficiale di Anagrafe del Comune di .... inerente la possibilità di concedere la residenza anagrafica in un albergo, si precisa che nessuna norma o istruzione ministeriale dettano condizioni contrarie alla concessione della residenza in un albergo, locanda, pensione, ecc. L'art. 5 del D.P.R. 223/1989 (Regolamento Anagrafico) inibisce solamente la possibilità di istituire la convivenza anagrafica in detti luoghi. Pertanto è possibile, anzi doveroso, qualora ricorrano le condizioni di stabile dimora, iscrivere in anagrafe il soggetto che abiti in un albergo, locanda, pensione o simili. QUESITO ANAGRAFE - Variazione di residenza anagrafica. D. Premesso che in questo Comune alla Via XXXX n. 99, è iscriita in anagrafe una famiglia costituita da marito, moglie, 4 figli (di cui 3 sposati) ed una nuora. In occasione della richiesta di iscrizione in anagrafe di un'altra nuora, dal Comune di ZZZ a questo Comune, Via XXXX n. 99, i Vigili Urbani accertano che la persona che richiede la residenza non abita, come dichiarato in Via XXXX n. 99, bensì con i suoceri in Via YYYY n. 88 dove dimora stabilmente tutta la famiglia iscritta nella indicata Via XXXX. Conseguentemente si invitano le persone interessate perché provvedano ad effettuare il cambio di abitazione da Via XXXX n. 99 a Via YYYY n. 88. Gli interessati si presentano all'ufficio Anagrafe e dichiarano che l'intera famiglia ha la stabile dimora nella Via XXXX n. 99 essendo l'abitazione di Via YYYY n. 88 usata come domicilio e luogo in cui trascorrono i weekend e le vacanze estive. Da nuovi e ripetuti accertamenti effettuati, per il tramite dei Vigili Urbani, risulta, ancora una volta, che la famiglia in oggetto abita effettivamente nella Via YYYY n. 88. Conseguentemente si notifica agli interessati una comunicazione con invito a voler regolarizzare la posizione anagrafica della famiglia. Questi, ancora una volta, rispondono affermando che la presenza degli stessi in Via YYYY n. 88 è occasionale, transitoria, determinata unicamente dalla scelta di un luogo dove si è posta la sede principale dei propri affari ed interessi. Sin qui i fatti. Chiedo: In presenza di due abiatazioni, poste nello stesso territorio comunale, può l'interessato decidere di conservare la dimora stabile in Via XXXX n. 99, nonostante sia stata accertata una situazione di fatto per la quale l'effettiva dimora della famiglia è in Via YYYY n. 88? R. NO L'Ufficiale di Anagrafe che abbia accertato, in qualsiasi modo, che una famiglia residente nel Comune dimora abitualmente in abitazione diversa da quella per la quale risulta l'iscrizione in anagrafe, ha l'obbligo di avviare il procedimento d'ufficio per le variazioni del caso. L'avvio del procedimento deve essere comunicato e notificato agli interessati fissando un termine (10 giorni) entro il quale questi si debbano presentare all'Ufficiale di Anagrafe per rendere le prescritte dichiarazioni. Se entro tale termine gli interessati non si presentano, o anche se trasmettono memorie, lettere, ecc., attraverso le quali dichiarano di non voler regolarizzare la posizione anagrafica, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà procedere comunque alla variazione d'ufficio. D'altra parte, per il caso in esame, risulta evidente che la famiglia abbia fissato la dimora abituale nella Via YYYY n. 88 e confonda il concetto di domicilio con quello di residenza. Al termine del procedimento avrà cura di notificare agli interessati l'avvenuto cambiamento di residenza facendo loro presente che avverso tale provvedimento essi potranno ricorrere, entro 30 giorni, al Prefetto. Semplice 13 I Quesiti QUESITO ANAGRAFE Aggiornamento Patente di Guida D. A questo Ufficio Anagrafe è stato richiesto dalla Motorizzazione Civile la variazione di indirizzo su una patente di guida rilasciata ad un cittadino successivamente alla iscrizione nell'Anagrafe di questo Comune. Ciò è avvenuto perchè l'interessato ha chiesto l'iscrizione in Anagrafe, con provenienza da altro Comune, mentre il procedimento per il rilascio della patente di guida era ancora in corso. Poichè l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile sostiene di non essere competente all'aggiornamento della residenza sulla stessa patente di guida si chiede di conoscere, onde evitare inutili disagi al cittadino, se sia competente l'Ufficio Anagrafe del Comune anche se al momento di definizione della pratica di iscrizione il cittadino non era ancora in possesso di alcuna patente di guida. R. NO In merito al quesito proposto si deve rilevare che in riferimento a quanto disposto dall'art. 116, comma 11, del D.L. 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada) come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 19.4.1994, n. 575 la competenza alla variazione di residenza sulla patente di guida è di competenza del Comune - Ufficio Anagrafe - con le modalità ed indicazioni stabilite dalla stessa norma, limitatamente al caso e nel solo periodo in cui il procedimento di variazione anagrafica sia in corso. Una volta definito il procedimento di iscrizione o variazione anagrafica la competenza alle variazione ed all'aggiornamento della patente di guida spetta, senza ombra di dubbio, alla Motorizzazione Civile così come stabilito dallo stesso D.P.R. 575, art. 2, che ha trasferito le competenze per il rilascio della patente di guida dalle Prefetture al Ministero dei Trasporti. Anche la Circolare MI.A.C.E.L. n. 11/95 conferma l'interpretazione sopra riportata. Pertanto, nel caso posto dal Comune di XXXXX si ritiene che lo stesso Comune, una volta definita la pratica migratoria non abbia alcuna competenza in merito ad eventuali e/o successivi aggiornamenti della patente di guida: tale competenza ricade sugli Uffici della Motorizzazione Civile. QUESITO ANAGRAFE - Rilascio elenchi anagrafici. D. E' possibile rilasciare l'elenco delle famiglie anagrafiche ad una Comunità Montana e l'elenco nominativo dei residenti all'Istituto di Medicina del Lavoro di ZZZZ?. R. SI Con riferimento al quesito proposto dal Comune di VVVVVVV circa la possibilità di rilasciare elenchi anagrafici ad altre pubbliche Amministrazioni, si ritiene che sia posiibile, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 34 D.P.R. 223/89 sempre che l'amministrazione richiedente motivi la richiesta dichiarando il fine di utilità pubblica. L'Ufficiale di Anagrafe richiesto rilascerà pertanto gli elenchi con i soli dati, relativi ai cittadini iscritti in Anagrafe, che siano indispensabili per i fini di istituto ( esempio: COGNOME, NOME, CODICE FISCALE, INDIRIZZO, COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA) con tassativa esclusione dei dati che non siano compatibili con i fini istituzionali dell'ufficio ricevente (esempio: PATERNITA', MATERNITA', CITTADINANZA, STATO CIVILE, TITOLO DI STUDIO, PROFESSIONE, ISCRIZIONE O MENO ALLE LISTE ELETTORALI, POSSESSO DELLA CARTA DI IDENTITA') QUESITO CARTE di IDENTITA' - Rilascio duplicato. D. Un cittadino italiano che possiede già una carta di identità in corso di validità non valida per l'espatrio, può richiederne un'altra, in sostituzione, valida per l'estero? Ed in caso affermativo si deve far pagare il doppio diritto come nel caso di rilascio a seguito di furto, smarrimento o deterioramento? R. SI Il rilascio di una carta di identità valida per l'espatrio in sostituzione di altra non valida per l'estero, anche se ancora in corso di validità, è perfettamente legittimo a condizione che, contestualmente, si ritiri la carta ancora in corso di validità. Per quanto attiene il pagamento del diritto fisso si debbono distinguere due casi. Se la carta di identità viene richiesta nei 180 giorni precedenti la scadenza, si procederà come nel caso di rilascio di una nuova carta applicando il diritto fisso pari a L. 10.000 oltre L. 500 per diritti di segreteria. Nel caso la richiesta avvenga in periodo precedente ai 180 giorni dalla scadenza il rilascio della carta comporterà il pagamento del doppio diritto pari a L. 20.000 oltre L. 500 per diritti di segreteria. 14 Semplice I Quesiti QUESITO STATO CIVILE - Trascrizione di sentenza straniera. D. E' possibile trascrivere una sentenza straniera di divorzio passata in giudicato in data precedente all'entrata in vigore della Legge 31.5.1995 n. 218? R. SI Con riferimento al quesito posto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di XXXXX in merito alla possibilità di trascrivere una sentenza straniera di divorzio passata in giudicato precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 218/95, si esprime il seguente parere: Le sentenze ed i provvedimenti stranieri che abbiano i requisiti, richiesti dagli articoli 64 e seguenti della Legge 218, per il riconoscimento automatico in Italia, possono essere presentati direttamente all'Ufficiale di Stato Civile per essere trascritti, iscritti o annotati. Il tutto a prescindere dal momento temporale in cui detti atti o sentenze straniere siano stati adottati e divenuti esecutivi. Con l'entrata in vigore del Titolo IV della Legge 218/95 (31.12.1996) viene riconosciuta in Italia l'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali dei giudici stranieri senza che debba essere instaurato alcun procedimento. L'Ufficiale di Stato Civile dovrà accertare che la sentenza straniera sia conforme ai criteri individuati nell'art. 64 della Legge 218. Da precisare che detti provvedimenti stranieri vengono presi in considerazione unicamente per gli effetti loro attribuiti dal nostro ordinamento giuridico e gli effetti, da essi prodotti, sono automatici ed immediati. Pertanto si ritiene che a detti provvedimenti non debba applicarsi la disciplina ex art. 72 della Legge 218/95. Diverse Procure della Repubblica si sono espresse nel senso sopra illustrato. Tra gli altri si segnalano gli interventi del Procuratore della Repubblica di Torino (Circolare prot. N. 31/97/st.civ. del 27/3/1997) e di Bari (Nota prot. 1796/97 del 4/3/1997). In particolare si riporta parte della Circolare della Procura della Repubblica di Torino là dove afferma: "Resta aperta la questione della eventuale immediata riferibilità dei nuovi criteri di giurisdizione, introdotti dalla legge 218/95, anche alle sentenze pronunciate (passate in giudicato) prima della relativa entrata in vigore, secondo una tesi che potrebbe essere adottata in estensione analogica del principio di cui all'art. 72, c. 1, della legge stessa, nei suoi termini espliciti limitato alla disciplina della questione intertemporale nell'ambito delle controversie giudiziali, tenendo conto che per le sentenze non ancora riconosciute (vale a dire, stante la pregressa disciplina, non ancora delibate) potrebbe ritenersi che non si tratti di situazioni esaurite. Questa opzione interpretativa avrebbe il pregio di favorire il riconoscimento delle sentenze già passate in giudicato, in accordo con l'indubbia linea di tendenza della evoluzione legislativa che ci si trova a dover applicare." QUESITO AUTENTICA FOTO Gite scolastiche. D. I genitori degli alunni della locale scuola media richiedono al Funzionario Comunale il rilascio di un documento con fotografia per la partecipazione ad una gita scolastica da effettuarsi in territorio nazionale. Il Preside della scuola media ha infatti informato i genitori che il Comune deve rilasciare un documento di identità degli alunni comprendente una foto e riportante la dizione: " foto di _____" completa degli estremi di identificazione del soggetto (nome, cognome, luogo, data di nascita e residenza). Ciò posto si chiede di conoscere se le indicazioni fornite dal Preside ai genitori degli alunni sono corrette. R. NO Il Ministero dell'Interno, con propria Circolare n. 3 del 14.3.1995, ha dettato precise disposizioni circa il rilascio di documenti di identità personale e autentica di fotografie. Nella richiamata circolare si specifica che il responsabile di ciascuna istituzione scolastica, in quanto organo dello Stato, dovrà rilasciare un documento che riporti le generalità del soggetto ed una foto dello stesso legata con il timbro a secco per le gite scolastiche da effettuarsi su territorio nazionale. QUESITO AUTENTICA FOTO - Libretti di pensione INPS. D. Il Funzionario dell'Ufficio Postale di questo Comune, che fino a ieri, alla luce delle nuove disposizioni inerenti la semplificazione amministrativa, ha provveduto regolarmente a legalizzare la fotografia sui libretti dei pensionati INPS, ha comunicato a questo Comune di aver ricevuto, da parte della Direzione Provinciale dell'Ente Poste, disposizione di non procedere più alla legalizzazione delle foto su detti libretti in quanto essi devono esser considerati atti dell'INPS e quindi estranei all'attività dell'Ufficio Postale. Ciò premesso si chiede di conoscere se il comportamento dell'Ente Poste sia da ritenersi corretto. R. NO Con riferimento al quesito proposto dal Comune di YYYYYYYYY circa la possibilità, da parte del funzionario dell'Ufficio Postale di legalizzare la fotografia sul libretto di pensione INPS, si ritiene che sia posiibile, secondo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 2 della Legge 127/1997 Semplice 15 I Quesiti (Bassanini Bis). Infatti il libretto di pensione INPS deve essere considerato documento personale con il quale il soggetto dimostra all'Ente preposto al pagamento della pensione (l'Ufficio Postale) l'identità dello stesso ed il titolo a percepire gli emolumenti. In tal senso si è pronunciato anche il Ministero dell'Interno che, nel Luglio 1997, con Circolare MI.A.C.E.L. n. 11, dettando istruzioni in merito all'articolo 2 della Legge 127/1997 ha, tra l'altro, stabilito che : "Il comma 7 riguarda la legalizzazione delle fotografie necessarie per il rilascio di documenti personali, operazione cui deve provvedere, a richiesta dell'interessato, l'ufficio ricevente. La disposizione è estremamente importante, in quanto pone fine all'annosa problematica costituita dall'autentica di fotografie, operazione che non è confortata da alcuna norma. Sulle modalità della legalizzazione, che non deve essere confusa con l'attività indicata dall'art. 15 della legge 15 del 4.1.1968, si richiamano le disposizioni impartite da questo Ministero con circolare MI.A.C.E.L. n. 3 del 14 marzo 1995. A tale operazione sono chiamati a procedere, in primo luogo, gli operatori degli uffici destinatari delle foto. Ciò non esclude che l'utente possa avvalersi degli uffici comunali - sempre per finalità connesse a procedimenti con la Pubblica Amministrazione." Da quanto sopra esposto risulta evidente, per la legalizzazione della fotografia sul libretto di Pensione INPS, la competenza, in primis, dell'Ufficio Postale in quanto destinatario del libretto stesso. Resta inteso che lo stesso Ufficio INPS ha piena competenza alla legalizzazione e, in via residuale, anche l'Ufficio comunale. Nessuno dei tre soggetti indicati può rifiutare la legalizzazione (pena la violazione dei doveri d'ufficio): sarà l'utente che potrà scegliere l'ufficio a cui rivolgersi. QUESITO IMPOSTA DI BOLLO - Certificati anagrafici richiesti dalle Banche. D. Si rileva che all'interno della stessa Provincia diversi Comuni tengano comportamenti difformi nel rilasciare certificati anagrafici per mutui prima casa e per finanziamenti bancari. Alcuni di essi rilasciano la certificazione anagrafica richiesta in bollo, altri in esenzione richiamando l'art. 15 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601 nella parte in cui prevede che le operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine (durata oltre i diciotto mesi) sono esenti dall'imposta di bollo. Si chiede di conoscere se l'art. 15 del D.P.R. citato sia applicabile alla documentazione relativa a tutti i mutui o finanziamenti superiori ai 18 mesi e, conseguentemente, se la certificazione anagrafica richiesta per dette operazioni sia esente dall'imposta di bollo: R. NO In merito al quesito inerente l'applicazione dell'imposta di bollo nel rilasciare certificati anagrafici che i cittadini richiedono da presentare agli Istituti di credito, ai fini della concessione di finanziamenti o mutui per la prima casa, si evidenzia quanto segue: Ai certificati richiesti dalle banche al fine di istruire pratiche per concedere mutui a medio e lungo termine non è assolutamente applicabile l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dagli artt. 15 e 16 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, in quanto atti prodromici rispetto alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine. Per quanto attiene la richiesta di mutui per la prima casa nessuna norma ha mai previsto una possibile esenzione. Pertanto nei casi prospettati le certificazioni anagrafiche debbono scontare l'imposta di bollo fin dall'origine, come previsto dall'art. 4 della Tariffa All. A annessa al D.P.R. 26.10.1972, n. 642. In tal senso si è ripetutamente espresso il Ministero delle Finanze (R.M. 29.11.1989, n. 450223; R.M. 10.11.1990, n. 311191). QUESITO LEVA MILITARE - Formazione delle liste di leva. Iscrizione di stranieri. D. Nella formazione delle liste di leva devono essere inclusi tutti i cittadini stranieri fino al 45° anno di età? R. NO Ai sensi dell'art. 53 del R.D. 1481/1940 e dell'art. 34 del DPR 234/1964 i Sindaci, al 1° Gennaio di ogni anno, devono render noto ai giovani che nell'anno compiono il 17° anno il dovere di farsi inserire nelle liste di leva del Comune di residenza. Pertanto solo i giovani che compiono 17 anni saranno inseriti nelle liste: tra questi anche gli stranieri (art. 35 punto 6 DPR 237/1964). Possono essere aggiunti alle liste di leva in corso esclusivamente i cittadini italiani che, per vari motivi, non siano stati iscritti nella lista della loro classe di nascita: tra questi anche coloro che abbiano acquistato la cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita. Saranno esclusi i cittadini stranieri che abbiano fissato la loro residenza in Italia dopo il compimento del 17° anno di età. In tal senso si è espresso anche il Ministero dell'Interno con Circolare n. 16 del 3 Novembre 1998. 16 Abbonarsi a Semplice è.... semplice Attualità Semplice LEVA - la Dispensa ISTRUZIONI PER L'USO La dispensa dal compiere la ferma di leva, è concessa, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n° 504 del 30.12.1997 in un numero di casi inferiore rispetto a quanto previsto precedentemente dall'articolo 22 della Legge 191/1975. Infatti scompaiono i casi seguenti: figlio o fratello deceduto in guerra o di pensionato di guerra. - figlio, sostegno di famiglia, di genitori che abbiano altri 5 figli a carico - appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare - primo o altro figlio maschio di genitore deceduto o invalido per servizio o del lavoro. Dispensa dalla ferma di leva di competenza dei Consigli di Leva L'articolo 7 del Decreto Legislativo 504 prevede, al comma 1, sette casi di dispensa: a) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia, con fratelli minori a carico. b) arruolato con prole. La dispensa è estesa anche all 'iscritto nella lista di Leva che non sia ancora stato arruolato. La domanda non è soggetta a decadenza di termini. La dispensa è concessa anche se altri fratelli abbiano già fruito della riduzione o dispensa dalla ferma di leva. c) figlio, unico maggiorenne e convivente, di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnamento ai sensi del D.P.R. 30.12.1981, n° 834. Anche i non vedenti sono da considerarsi non autosufficienti. d) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente e insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza L'arruolato può dimostrare di essere produttore di reddito anche se titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto di formazione ex Legge 863/1984. Non costituiscono titolo, per considerare l'arruolato produttore di reddito, dichiarazioni di disponibilità ad assumere rilasciate da ditte oppure dichiarazioni di impegno del datore di lavoro a trasformare, alla scadenza, il rapporto a tempo determinato in assunzione definitiva. In ogni caso l'Ufficio Leva verificherà se la partenza alle armi dell'arruolato possa determinare per la famiglia la perdita dei necessari mezzi di sussistenza. e) unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente. La dispensa viene comunque concessa anche se nel nucleo familiare vi siano altri fratelli o sorelle minorenni conviventi oppure fratelli o sorelle maggiorenni non conviventi ed anche in presenza di genitori in grado di assistere il minorato. Anche in questo caso i non vedenti sono da considerarsi non autosufficienti. f) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni. g) fratello di militare deceduto durante la prestazione di servizio militare. L'ammissione alla dispensa per i titoli sopra menzionati è consentita quando nessun fratello vivente dell'arruolato, minore di 40 anni, abbia fruito di riduzione o dispensa dalla ferma di leva. Unica eccezione il titolo relativo alla lettera b): arruolato con prole. Qualora la domanda di dispensa sia respinta dal Consiglio di Leva per decadenza di termini, pur sussistendo il titolo, l'arruolato può presentare al Distretto Militare altra domanda di dispensa ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 24.12.1986, n° 958. In tal caso la domanda sarà sottoposta alle decisioni del Ministro della Difesa seguendo una corsia preferenziale; rimangono validi tutti i documenti presentati in occasione della prima domanda. Dispensa di competenza del Ministro della Difesa E' regolata dall'artico 7, comma 3, del Decreto Legislativo 504/1997. Questo tipo di dispensa sarà concessa qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione. Potranno essere dispensati gli arruolati che si trovino, in una delle seguenti condizioni: a. difficoltà economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative. b. responsabile diretto e determinante della conduzione di imprese o attività economica da almeno due anni ovvero di impresa o attività economica avviata con il sostegno di Leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditorialità giovanile e al lavoro autonomo, sempreché con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico-amministrativa dell'azienda o dell'attività. c. minore indice di idoneità somaticofunzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva. d. cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali. Inoltre il Ministro della Difesa invia in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (LISAAC) i giovani alle armi per situazioni dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto riconducibile a quelle previste dal comma 3 dell'articolo 7. Termini per la presentazione della domanda Il cittadino potrà presentare la domanda di dispensa sia all'Ufficio Leva del Comune di residenza che all'Ufficio di Leva del Distretto Militare entro l'ultimo giorno del trimestre in cui è sottoposto a visita di leva o, per situazioni sopravvenute, indipendenti dalla volontà dell'interessato, fino al giorno precedente l'incorporazione. In ogni caso se i termini scadono in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno seguente non festivo. Mezzi di sussistenza La lettera d) del comma 1 e la condizione a. del comma 3 comportano la valutazione della perdita dei necessari mezzi di sussistenza della famiglia . A questo scopo La Direzione generale della leva predisporrà, ogni anno, delle tabelle dei redditi massimi della famiglia per ottenere la dispensa. I redditi da considerare sono quelli netti e non dovranno essere computati redditi di natura risarcitoria. Documentazione Possono essere presentate, unitamente alla domanda, dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà in sostituzione dei certificati e documenti richiesti ad esclusione dei certificati medici e dell'attestazione dei carabinieri o della polizia per il caso di sequestro di persona. La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive possono essere contenute in un unico modello: in ogni caso non dovrà essere autenticata la firma e non dovrà essere corrisposta l'imposta di bollo. M-P.