Semplice - Demografici Associati

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Semplice - Demografici Associati
S e m p lice
Numero 0
Dicembre 1998
Editrice: Società Tipografica BARBIERI, NOCCIOLI & C. - Empoli
L'Editoriale
Il Commento
Quo Vadis?
La semplificazione
travolgerà un mare
di carta
di Patrizia Lupino
E'
ormai certo che i Servizi
Demografici siano oggetto di
una rivoluzione a tutto
campo. L'introduzione delle normative
sulla Semplificazione amministrativa,
la firma digitale, i protocolli
informatici, il nuovo ordinamento di
Stato Civile, le nuove norme sulla leva
e sull'obiezione di coscienza, la
riforma della carta di identità,
costituiscono parti importanti di un
cantiere, ancora in costruzione, per la
realizzazione di una Pubblica
Il futuro è già presente: ci
attende una rivoluzione
Amministrazione che, all'alba del
terzo millennio, non sappiamo ancora
esattamente come sarà, ma è
indiscutibile che dovrà essere diversa.
Una
Pubblica
Amministrazione
moderna,
efficace,
efficiente,
trasparente e, soprattutto, non più
ostile al cittadino - utente.
I
dipendenti
della
Pubblica
Amministrazione dovranno misurarsi
con questa nuova realtà e dovranno, in
primo luogo, esser pronti al
cambiamento.
Un cambiamento che non dovrà esser
subito, quasi fosse una sciagura, bensì
aiutato a svilupparsi nel migliore dei
modi.
In tale contesto gli operatori dei
Servizi demografici dovranno, come
del resto hanno già fatto in altre
occasioni, essere protagonisti e
spingere, in prima persona, perchè si
cco un'ulteriore accelerazione al
processo di semplificazione: sulla
Gazzetta Ufficiale n. 275 del
24/11/98 è stato pubblicato il
Decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998 n. 403.
Si tratta del Regolamento per l'attuazione
degli artt. 1-2-3 della Legge 127/97, che
E
affermi una nuova cultura della
Pubblica Amministrazione.
Una cultura del servizio che vada a
sostituire quella cultura del sospetto
che per molti anni ha governato tanta
parte della Pubblica Amministrazione.
Se qualcuno ha pensato che
l'introduzione delle "Leggi Bassanini"
avrebbe ridotto il lavoro degli
operatori dei Servizi Demografici ha
fatto male i calcoli.
Indubbiamente l'attività di rilascio
delle certificazioni e di autentica delle
firme e delle copie di atti sta calando
fortemente ed è destinata (ce lo
auguriamo vivamente) a diminuire
ulteriormente. Ma questa attività
Un taglio netto al passato:
ormai non ci si ferma più
entrerà in vigore il 22 febbraio 1999 (90
giorni dopo la pubblicazione in G.U.).
Il D.P.R. attuativo della "Bassanini Bis"
introduce un'estensione dell'uso della
autocertificazione,
mettendo
a
disposizione del cittadino un'ampia
casistica in cui è possibile avvalersi di una
semplice autodichiarazione.
Il
Regolamento
trasforma
le
autocertificazioni
"temporanee"
in
autocertificazioni "a titolo definitivo" e
questo
intervento
continua a pag. 3
continua a pag. 2
All'interno di questo numero
1
Gli operatori ci scrivono:
intervento di M. Lazzeri
6
La modulistica: il certificato
di esistenza in vita
2
Appalti: Dichiarazioni di
Atto Notorio senza autentica!
7
Le risposte ai quesiti
3
Il D.P.R. 20.10.1998 n. 403
8
La dispensa dal Servizio di
Leva
4
L'Irreperibilità: come fare
5
L'ANUSCA scrive alle
Banche
Nel prossimo numero:
Speciale - Obiezione Coscienza
Privacy e Certificazione
Stato Civile la riforma annunciata
2
Semplice
L'Editoriale
continua da pag. 1
Quo Vadis?
allora potremmo compiere un passo
importante per l'affermazione di una
moderna Pubblica Amministrazione.
E se gli operatori dei Servizi
Demografici rilasceranno meno
Torniamo a fare il nostro
vero mestiere: gli Ufficiali
d'Anagrafe e di Stato
Civile
certificativa
era
rivolta
quasi
esclusivamente agli utenti. Oggi essi
sono stati affrancati dal dover produrre
milioni di certificazioni. La Pubblica
Amministrazione continuerà ad aver
bisogno delle notizie attestate nei
certificati.
Infatti
non
è
la
certificazione in quanto tale che dovrà
scomparire.
La
Pubblica
Amministrazione dovrà evitare di
richiedere al cittadino - utente di
presentare i certificati!
Ed allora dovranno esser fatte le
verifiche sulle autocertificazioni ma,
soprattutto, dovranno essere attivati i
collegamenti informatici e telematici
tra gli uffici delle varie Pubbliche
Amministrazioni
e
gli
Uffici
Anagrafici e di Stato Civile. Solo
Semplice è.... semplice
Abbonarsi a
certificati agli utenti, potranno
riprendere a svolgere il loro vero
mestiere: gli Ufficiali di Stato
Civile e d'Anagrafe. Infatti per
troppo tempo si è dovuto
privilegiare la così detta attività
di sportello a scapito dell'attività
istituzionale. Quante volte
abbiamo dovuto rinviare a tempi
migliori, solo per citare alcuni
esempi, la trascrizione di un atto
di Stato Civile proveniente
dall'estero, le iscrizioni all'AIRE,
le verifiche e gli accertamenti
sulle persone iscritte in Anagrafe
che non abitano da tempo nel
Comune.
Consentire ad altre Pubbliche
Amministrazioni di colloquiare con i
nostri archivi informatici significa
dare garanzia di una corretta gestione
degli stessi.
Queste sono le sfide che ci aspettano
nei prossimi anni.
Essere all'altezza del compito
significa, ancora una volta, esser
pronti a mettere in gioco la nostra
professionalità: l'aggiornamento e la
formazione professionale dovranno
essere il punto fermo della nostra
azione.
E' con questo intento che nasce questo
nuovo strumento di informazione per
gli operatori dei Servizi Demografici.
Nel nostro settore già abbiamo due
ANNO LIII - supplemento n. 1 al fascicolo n. 12 - Dicembre 1998 de
“L’Amministrazione Italiana”
Proprietaria Editrice: Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli
Responsabile: Dott. Giovanni La Torre
Autorizzazione Tribunale di Firenze n. 1514 del Reg. Periodici
(Spedizione in abb. postale 45% art. 2 c. 20/b, L. 662 - Filiale di Firenze
Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero:
Patrizia Lupino, Maurizio Buzzani, Marcello Lazzeri.
CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1999 L. 140.000
I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo c.c.p. n. 333500 intestato a
Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli
formidabili strumenti di informazione.
Le riviste: "I Servizi Demografici e
"Lo Stato Civile Italiano".
Non vogliamo far nascere una rivista
che faccia concorrenza a chi si è
meritato sul campo la stima e la
fiducia di migliaia di operatori dei
Servizi Demografici.
Vogliamo piuttosto mettere a
disposizione un nuovo strumento di
informazione, molto pratico, che aiuti
a comprendere meglio le mille facce
della nostra professione. Una rivista
snella, costruita sui casi pratici che
quotidianamente dobbiamo affrontare.
Sarà dato ampio spazio agli interventi
degli operatori, soprattutto dei Comuni
medio piccoli che, troppo spesso, oltre
a fare gli Ufficiali di Anagrafe e di
Stato Civile, si devono occupare del
Protocollo, o del Centralino.... e, in
molti casi, non hanno neppure il
tempo di leggere la Circolare, la Legge
ecc.
Insieme possiamo guidare e
governare il cambiamento
Largo spazio sarà dato alla soluzione
dei quesiti, anche quelli che sembrano
più semplici, perchè convinti che là
dove c'è una domanda si nasconde un
problema.
Abbonarsi a Semplice
è.... semplice
solo £ 140.000! Corro
Vo
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dall'Economo....
mo
Semplice
Semplice
segue da pag. 1
3
La semplificazione travolgerà un
mare di carta
di Patrizia Lupino
legislativo
libera
definitivamente
il
cittadino dal compito di presentare
successivamente,
alla
Pubblica
Amministrazione, la documentazione.
L'autocertificazione procura sicuri vantaggi
agli utenti: evita che venga disperso
tempo, dedicato alle lunghe code presso gli
sportelli pubblici, e soprattutto, quello
perduto nel richiedere e nel consegnare
quei certificati che la pubblica
amministrazione avrebbe l'onere di
procurarsi d'ufficio.
Il cittadino risparmia anche denaro
perché con l'autocertificazione, egli
non paga né l'imposta di bollo né i
diritti di segreteria, applicati dai
Comuni per il rilascio dei certificati.
La parola d'ordine è: dare maggiore
fiducia ai cittadini. Si è verificato
che
alcune
Pubbliche
Amministrazioni, nell'accettare le
autocertificazioni, ad esempio
quelle inviate per posta, pretendano
inspiegabilmente l'invio della
fotocopia di un documento di
identità aggiungendo carta su carta e
riuscendo a complicare le cose più
semplici.
Il
ricorso
all'autocertificazione
era
già
previsto, in molti casi, dalla Legge
15/68: madre regina delle leggi
sulla
semplificazione
amministrativa
che
doveva
rivoluzionare il rapporto fra cittadino e
Pubblica Amministrazione. Purtroppo
morì sul nascere probabilmente di un male
oscuro.
La Legge 127/97 (Bassanini Bis) ha
apportato sicuramente una ventata di
novità
tra
cui
l'abolizione
dell'autenticazione
in
calce
alle
autocertificazioni,
sostituendo
la
certificazione medesima con una semplice
dichiarazione dell'interessato.
Questa possibilità data al cittadino, di
autodichiarare,
sotto
la
propria
responsabilità personale, costituisce
sicuramente un atto di fiducia, ma anche
un modo per farlo partecipe della attività
amministrativa, rendendolo così, non più
suddito della macchina burocratica, ma
utente attivo, consapevole e responsabile.
Il Regolamento attuativo organizza le
dichiarazioni sostitutive in due grandi
categorie:
1) quelle che sostituiscono una
certificazione
2) quelle che sostituiscono il tradizionale
"atto notorio".
Le prime sono quelle in cui il cittadino
attesta informazioni in proprio possesso,
sulla propria persona o status ma che già
risultano da registri, elenchi o albi di una
pubblica amministrazione.
Le seconde comprovano stati, fatti e
qualità personali a diretta conoscenza di
chi sottoscrive, anche se relativi a terze
persone.
Si ricorre alle dichiarazioni sostitutive di
atto notorio, quando questo contenuto non
è astrattamente certificabile da una
pubblica amministrazione. Non possono
però,
essere
sostituiti
con
autodichiarazioni i certificati medici,
sanitari, veterinari, di origine, di
conformità Ce, di marchi e brevetti.
Non possono altresì, essere dichiarate
situazioni che riguardino fatti che debbano
ancora accadere, l'assunzione di impegni,
una rinuncia, un'intenzione o un rapporto
privato. In caso di pubblici concorsi, ove è
prevista la presentazione di titoli, è
ammessa la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà dalla quale risulti la
conoscenza del fatto che la copia allegata
è
conforme
all'originale.
Tale
dichiarazione può anche riguardare la
conoscenza della conformità all'originale
nel caso della copia di una pubblicazione.
Ciò vuol dire che una semplice
dichiarazione del cittadino, a tutti gli
effetti, sostituisce l'autentica di copia.
L'autocertificazione può essere presentata
oltre che alla pubblica amministrazione
anche ai gestori e/o esercenti pubblici
servizi (Poste, Telecom, Enel, Gas, ecc..)
che hanno l'obbligo di accettare queste
dichiarazioni se non vogliono incorrere
nella violazione ai doveri d'ufficio.
Il cittadino può utilizzare per la sua
dichiarazione i moduli predisposti e
forniti
dai pubblici uffici o, più
semplicemente,
può
scrivere
tale
Il Commento
dichiarazione a casa propria,
su un foglio bianco da cui risultino le
complete generalità del cittadino, il
contenuto della dichiarazione che deve
presentare, luogo, data e firma per esteso,
con l'indicazione che il sottoscrittore è a
conoscenza delle sanzioni penali in caso di
dichiarazione mendace. E' sempre meglio
fare riferimento alla domanda a cui va
allegata questa autocertificazione, perché
in questo modo si evita di sentirsi
richiedere dal funzionario pubblico la
firma autenticata sulla dichiarazione
sostitutiva di atto notorio che la
Legge 191/98 (Bassanini Ter) ha
eliminato.
L'autocertificazione può essere fatta
pervenire agli uffici pubblici tramite
il servizio postale, il fax, la posta
elettronica, o per mezzo di terze
persone o incaricati di agenzie.
Per i cittadini della Comunità
europea che devono presentare
l'autocertificazione si applicano le
medesime modalità previste per i
cittadini italiani.
I cittadini stranieri extracomunitari
residenti in Italia, possono invece
utilizzare
l'autocertificazione
limitatamente ai casi in cui debbano
comprovare stati, fatti e qualità
personali che possano essere
certificati o attestati da parte di
soggetti pubblici o privati italiani.
Sempre agli extracomunitari non è posto
alcun limite per la presentazione di
dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
Certamente il percorso da compiere, sulla
strada della semplificazione, è lungo e
pieno di ostacoli, soprattutto se si pensa
che il maggior cambiamento avverrà nella
mentalità delle due categorie di persone,
direttamente
coinvolte in questo
passaggio: da una parte i cittadini, che
crescendo attraverso una più solerte opera
informativa, riusciranno a modificare il
loro atteggiamento di diffidenza e di
sudditanza nei confronti degli apparati
burocratici dello Stato, avendo più fiducia
nei loro diritti e soprattutto nelle
istituzioni; dall'altra gli impiegati, gli
operatori di settore, i funzionari, i dirigenti
che molto spesso,
arroccandosi in
posizione
di
difesa
rispetto
al
cambiamento lo ostruiscono, non pensando
che, ormai alle soglie del terzo millennio,
il migliore funzionamento della Pubblica
Amministrazione, passa attraverso la
ricerca di una collaborazione responsabile,
della cooperazione fattiva e soprattutto
della partecipazione consapevole alla vita
burocratica delle figure che in questo gioco
entrano a far parte.
P.L.
4
Semplice
L'Intervento
Semplificare ... chi comanda.
di Marcello Lazzeri
H
- Responsabile servizi Demografici del Comune di Altopascio (LU)
o letto con attenzione il D.P.R.
20.10.1998, n. 403 "Regolamento di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
Legge 15.5.1997, n. 127, in materia di
semplificazione dei procedimenti amministrativi"
e sono stato preso da mille pensieri.
Buona sorte che mio padre mi ha trasmesso una
certa dose di ironia e umorismo; infatti
raccomandava: "se ti prendi troppo sul serio, se
vivi le cose e le esperienze con preoccupazione e
drammaticità, ti renderai la vita impossibile e te
l'accorcerai!!!"
E, in effetti, l'arma migliore da usare è "quel sano
TIT dell'art. TUT, come modificato ed integrato
dall'art. TET della Legge TAT"
E' grandioso, sublime, veramente innovativo che
all'art. 8 del D.P.R. 403/1998 si dica: "È fatto
divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione
di cui al comma 2 dell'articolo 70 del regio decreto
legge 9 luglio 1939, n. l238, come sostituito
dall'articolo 2 della legge l5 maggio l997, n. l27,
di accompagnare la stessa con il certificato di
assistenza al parto previsto dall'articolo 18,
comma 2, del regio decreto legge 15 ottobre 1936,
n. 2128......."
Mi torna in mente un certo personaggio politico,
umorismo" che garantisce una più concreta
serenità interiore ed una superiore obiettività
nell'esaminare le cose.
E' certo che il "senso dell'humor", immunizzandoci
contro ideologie e credenze, dogmi o pregiudizi, ci
permette di essere veramente liberi da stress e
frustrazioni. Stress e frustrazioni che mi avrebbero
sopraffatto durante il tortuoso percorso di quello
che potremmo definire "L'Affaire Bassanini" (per
dirla con Emile Zola).
L'Affaire Bassanini ha inizio il 15 maggio 1997
(si badi bene: alla base di tutto c'è una normativa
-la Legge 15 del 1968- disapplicata per quasi
trent'anni) e sembra che terminerà il 22 febbraio
1999 (data in cui entrerà in vigore il D.P.R. 403).
Ma siamo sicuri che terminerà?
E' sintomatico, e perfino ironico, il fatto che per
combattere la famigerata BUROCRAZIA il
LEGISLATORE continui ad usare gli stessi
vecchi sistemi e metodi contorti, lenti, farraginosi
e contraddittori........ che si dovrebbero
combattere! Volete un esempio? Leggete questa:
"VISTO l'art. TOT della Legge ...... RIVISTO
l'art. TAL dei TALI ....."
VISTO l'art. TALALTRO che modifica il comma
della così detta Prima Repubblica, che,
rispondendo alla domanda di un giornalista si
espresse così:
"Per chiarire con parole semplici il concetto
enucleato, dirò che l'interferenza negativa della
congiuntura scissionistica delle formazioni
politiche autonomiste, giunta ad una fase unitaria
.."?!?!?!
Va bene che la Bassanini, nella sua intierezza
rappresenta una "tappa ulteriore verso la
sburocratizzazione
della
pubblica
amministrazione ........."
Passi pure che "si prospetta una nuova occasione
per snellire le procedure in seno alla pubblica
amministrazione ....." (sull'occasione da non
perdere siamo tutti d'accordo).
Eppur mi domando: "Non avrebbero potuto usare
sistemi e metodi più semplici, più in linea con la
finalità da raggiungere: la semplificazione?"
E che dire degli organi di informazione che
sparano a raffica sulla pubblica amministrazione,
a mo' di un redivivo Maramaldo su un derelitto
Ferruccio, rea di una molteplicità di misfatti primo fra tutti l'aver applicato le contorte Leggi
dello Stato? E perché, sempre i mass media, se la
prendono in particolar modo con i Comuni, rei essi
stessi di rappresentare la BUROCRAZIA nella sua
accezione più abietta?
Per dimostrare quanto detto sarà sufficiente vedere
alcuni titoli di giornali o riviste specializzate di
questi ultimi 12 mesi:
"FIRME DA AUTENTICARE - STOP ALLE
CODE SUPPLIZIO"
Ma a proposito di code agli sportelli, non è forse
vero
che
per
moltissime
pubbliche
amministarzioni autenticare direttamente le firme
o accettare l'autocertificazione costituiva un reato?
Perché non si è applicata la Legge 15/68 o l'art. 18
della Legge 241/90? Allora sì che le code
sarebbero scomparse come per incantesimo!
"L'AUTOCERTIFICAZIONE INGRANA LA
QUARTA"
Al massimo la seconda, perché la terza sarà
ingranata dal prossimo 23 Febbraio e ..... la quarta
chissà quando....
"L'AUTOCERTIFICAZIONE E' SEMPRE PIÙ'
FACILE"
Ma quando mai è stata complicata?
"VIA LIBERA AL CERTIFICATO FAI DA TE"
Via libera da quando? e fai da te dove?
"SEMPLIFICAZIONE AMPIA - DISCO ROSSO
ALLE AUTENTICAZIONI INUTILI"
Ma non è inutile lo stesso concetto di
autenticazione? Quindi eliminiamolo del tutto.
"IN
RECUPERO
IL
PIANO
ANTIBUROCRAZIA"
In recupero da chi? e anti chi?
"CERTIFICATI: CURA DIMAGRANTE"
Siamo giunti perfino alle antropomorfizzazioni.
ma chi li aveva fatti ingrassare i certificati? Non
certamente gli Ufficiali d'Anagrafe...
"PRATICHE SPRINT: UNA RIVOLUZIONE A
TAPPE"
Questo titolo è addirittura curioso, se non
contraddittorio.
In tutto questo campionario avrebbero potuto
aggiungere un po' di "spiritualità e misticismo" del
tipo:
"COMUNE, IO TI SBUROCRATIZZO, IN
NOME DEL PADRE ........"
Intanto noi tutti siamo rimasti sommersi da
tonnellate di carta stampata, leggi, leggine, DPR,
circolari esplicative (??!!??), tutto in barba al
concetto di "semplificazione" (A proposito: le
dichiarazioni sostitutive di atto notorio si
autenticano ancora oppure no. A chi la risposta?).
L'effetto immediato è stato che il cittadino,
bombardato da tante scempiaggini, si è ancor più
convinto (e non ve ne era proprio alcun bisogno),
che i VERI COLPEVOLI di tutte le loro angherie
SIAMO NOI: gli Ufficiali d'Anagrafe.
Io sono contrario, per formazione mentale, ad ogni
tipo di burocratizzazione (tra l'altro provengo da
un'esperienza lavorativa di tipo privatistico durata
ben 4 anni e 4 mesi), ma non credo nelle riforme
basate unicamente su (troppi) strumenti tecnici:
troppe leggi, DPR, circolari e chi più ne ha più ne
metta.
La Legge 15/68, per quel tempo, rappresentava
uno strumento quasi perfetto: eppure è naufragata.
La vera riforma sta nel RIFORMARE LE TESTE
DI CHI CI COMANDA (come dice il popolo).
......."e intanto meco egli si strugge quello spirto
guerrier ch'entro mi rugge ........" (per dirla con il
Giusti).
Semplice
5
Le Circolari
Dichiarazioni sostitutive di atto notorio
senza autentica!
Riportiamo il testo della Circolare
ANCE del 21.10.1998
Associazione nazionale costruttori edili
CIRCOLARE n. 269 DEL 19 OTTOBRE 1998
Direzione Centrale Opere Pubbliche
Oggetto: Bassanini Ter - Legge 16 giugno 1998
n.191 - Semplificazione amministrativa Autentica delle sottoscrizioni - Chiarimenti
ministeriali
Ci viene segnalato da numerose Associazioni
territoriali che talune amministrazioni committenti
prospettano dubbi interpretativi, in ordine alla
corretta applicazione delle disposizioni contenute
nella legge 15 maggio 1997 n.127, come
modificata dalla legge 16 giugno 1998 n. 191, in
documento di identità di colui che sottoscrive.
Detta previsione si ricollega, peraltro, a quelle
contenute nell'art.3, commi 3 e 10, della legge
n.127/97, in virtù delle quali, le sottoscrizioni
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(cfr.art.2 legge n.15/68) e delle dichiarazioni
temporaneamente sostitutive (art.3 legge
n.15/68) non devono essere più autenticate.
Orbene, appare evidente che le prescrizioni
contenute nel citato art.3 della legge n.127/97 e
succ. mod. comportano, dunque, una deroga
anche relativamente alla disciplina delle
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà,
prevista specificamente nell'art. 4 della legge
n.15/68 e succ. mod..
In altri termini, qualora le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio siano contenute nelle
istanze da produrre agli organi della pubblica
amministrazione, esse non sono soggette ad
Si invitano, pertanto, i destinatari della presente
circolare ad informare adeguatamente gli enti e le
amministrazioni locali, in merito alla suddetta
indicazione ministeriale.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carlo Ferroni
In effetti la Funzione Pubblica
aveva così interpretato...
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO LEGISLATIVO
Al Ministero dei Trasporti
Oggetto: Art. 2 comma 11, Legge 16 giugno 1998,
n. 191 . - Quesito.
IL MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA CONFERMA CHE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
4 LEGGE 15/68) NON DEVONO ESSERE AUTENTICATE QUANDO Con la nota prot. n. 174/04 del 20 luglio
1998 è stato chiesto il parere di questo
SIANO COLLEGABILI O RICONDICIBILI AD UN'ISTANZA.
DI ATTO NOTORIO (ART.
materia di sottoscrizioni di istanze, di
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ecc.
In particolare, le perplessità riguardano le
modalità operative della disciplina contenuta,
specificamente, nell'art. 3, comma 11, della legge
n.127/97, come modificato dall'art.2, comma 10
della legge n.191/98 (cfr. Circ. ANCE n.192 del
26 giugno 1998), in relazione alla autenticazione
delle sottoscrizioni di istanze e/o di dichiarazioni
sostitutive da produrre agli organi della pubblica
amministrazione ai fini della partecipazione alle
procedure d'appalto.
E' noto, infatti che il nuovo testo dell'art.3, comma
11, della legge n.127/97 stabilisce, tra l'altro, che
la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi
dell'amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto (cioè in presenza del soggetto
cui è diretta l'istanza, che procede ai sensi dell'art.6
della legge n. 15/68), ovvero l'istanza sia
presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorché non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore. A tal fine, la copia
fotostatica del documento va inserita nel fascicolo.
L'art.2, comma 11, della legge n.191/98 fornisce,
inoltre, una interpretazione autentica della
prescrizione sopra evidenziata, affermando che la
sottoscrizione delle istanze anzidette non è
soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui
contenga dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi
degli artt.3 e 4 della legge n.15/1968 e succ.mod..
Dal complesso della normativa sopra illustrata
emerge in sostanza l'intento del legislatore volto ad
affermare che le sottoscrizioni di istanze rivolte
alle pubbliche amministrazioni, siano esse
semplici, ovvero contenenti dichiarazioni
temporaneamente sostitutive (art.3 legge n.15/68)
o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
(art.4 legge n.15/68), non sono comunque soggette
ad autenticazione , se rilasciate in presenza del
funzionario competente ovvero accompagnate da
copia fotostatica (anche non autenticata) del
autenticazione delle relative sottoscrizioni (come
richiesto, in genere, dal citato articolo 4 della
legge n.15/68). Conseguentemente, dette
dichiarazioni non soggiacciono, in tal caso,
neanche agli obblighi imposti dalla normativa
fiscale (cfr. anche Circ. Min. Interno 2 settembre
1998 n.14 in G.U. 11 settembre 1998 n.212).
Tale indicazione è stata, di recente, confermata
anche dall'Ufficio Legislativo del Dipartimento
per la Funzione Pubblica, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri (Prot. n. 495/98/UL
del 6 agosto 1998), in risposta ad un quesito
specifico formulato dal Ministero dei Trasporti,
Direzione Generale della Motorizzazione Civile.
Il Dipartimento ha avuto modo infatti di
osservare innanzitutto che "il significato e la
portata delle disposizioni contenute nell'art.2,
comma 11, della legge n.191/98 non vanno
comprese soltanto attraverso il procedimento di
interpretazione letterale, ma anche e soprattutto,
risalendo allo scopo delle stesse, che è quello di
semplificare al massimo il rapporto tra
amministrazione e privati cittadini".
In questi termini, l'Organo ministeriale ha
chiarito che "detto articolo non riguarda soltanto
il caso in cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà sia contenuta in un'istanza, ma
estensivamente, anche tutte le ipotesi in cui tale
dichiarazione risulti da un atto separato, ma
comunque funzionalmente collegato al testo
dell'istanza".
Trasferendo tale principio nel campo delle
procedure per l'ammissione alla gare d'appalto,
consegue che tutte le dichiarazioni sostitutive,
anche quelle di atto notorio, rilasciate a corredo
di istanze di partecipazione alle gare medesime,
non necessitano più della autenticazione delle
relative sottoscrizioni.
Il chiarimento ministeriale dovrebbe, quindi,
fugare definitivamente i dubbi interpretativi
sollevati dalle amministrazioni committenti, ai
fini della documentazione da produrre per
l'ammissione alle gare d'appalto.
Dipartimento in ordine allinterpretazione
dell'articolo 2, comma 11, della legge n.
191/98 ed in particolare se tale disposizione
abbia implicitamente abrogato l'autentica
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà non solo nell'ipotesi in cui tale
dichiarazione sia contenuta in un'istanza da
produrre agli organi dell'Amministrazione
pubblica ed ai gestori ed esercenti pubblici
servizi, ma anche nei casi in cui la stessa sia
resa separatamente rispetto al testo
dell'istanza.
A questo proposito, lo scrivente ritiene che il
significato e la portata della disposizione in
esame non vadano compresi soltanto
attraverso il procedimento di interpretazione
letterale, ma anche e soprattutto risalendo
allo scopo della stessa, che è quello di
semplificare al massimo il rapporto tra
amministrazione e privati cittadini.
Ciò posto, si fa presente che l'articolo 2,
comma 11, della legge n. 191/98 non
riguarda soltanto il caso in cui la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
sia
contenuta
in
un'istanza,
ma
estensivamente, anche, tutte le ipotesi in cui
tale dichiarazione risulti da atto separato ma
comunque funzionalmente collegato al testo
dell'istanza.
Nei sensi esposti in motivazione è il parere di
questo Dipartimento.
Roma 6 agosto 1998
F.to Il capo dell'Ufficio Legislativo
(Cons. Filippo Patroni Griffi)
6
Semplice
Legislazione
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. 403.
Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative. ( Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 -11-1998)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in
particolare gli articoli 1, 2 e 3;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio
1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 14 settembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
Art. 1.
Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni
1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle
leggi,
nei
rapporti
con
la
pubblica
amministrazione e con i concessionari e i gestori di
pubblici servizi sono comprovati con
dichiarazioni, anche contestuali all'istanza,
sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni
anche i seguenti stati, fatti e qualità
personali:
a) titolo di studio o qualifica professionale
posseduta; esami sostenuti; titolo di
specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
b) situazione reddituale o economica, anche ai fini
della concessione di benefici e vantaggi di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso
e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria e inerente all'interessato;
c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e
categoria di pensione; qualità di studente o di
casalinga;
d) qualità di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
e) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, comprese quelle di cui
all'articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come
modificato dall'articolo 22 della legge 24
dicembre 1986, n. 958;
g) di non aver riportato condanne penali;
h) qualità di vivenza a carico;
i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile.
2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari
per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado
ed all'università, quelli che a qualsiasi titolo
devono essere presentati agli uffici della
motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai
registri dello stato civile e dai registri demografici
richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di
loro competenza, sono sostituiti dalla
dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni
che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano
ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro
contenuto, sono tenute ad effettuare idonei
controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del
presente regolamento.
Art. 2.
Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà
1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici
servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi negli elenchi di cui all'articolo 1, comma
l, del presente regolamento e all'articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. . La dichiarazione di cui all'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante
rende nel proprio interesse può riguardare anche
stati, fatti e qualità personali relativi ad altri
Entra in vigore il 23/02/1999
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la
conoscenza del fatto che la copia di una
pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di
pubblici concorsi in cui sia prevista la
presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto
tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.
3. Qualora risulti necessario controllare la
veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1,
nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali
dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di
un altro soggetto pubblico, l'amministrazione
procedente entro quindici giorni richiede
direttamente la necessaria documentazione al
soggetto competente. In questo caso, per
accelerare il procedimento, l'interessato può
trasmettere, anche attraverso
strumenti informatici o telematici, una copia
fotostatica, ancorché non autenticata, dei
certificati di cui sia gia' in possesso.
4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi l e
2 i certificati di cui all'articolo 10.
Art. 3.
Presentazione delle dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma l
dell'articolo 2 possono essere presentate anche
contestualmente all'istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto.
2. Il responsabile del procedimento, identificato ai
sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, è comunque competente a ricevere la
documentazione.
3. Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma
4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, costituisce
violazione dei doveri d'ufficio la mancata
accettazione della dichiarazione sostitutiva nei
casi in cui le norme di legge o di regolamento ne
consentono la presentazione in luogo della
produzione di atti di notorietà.
4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare
all'amministrazione copia autentica di un
documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia
può essere fatta dal responsabile del procedimento
o da qualsiasi altro dipendente competente a
ricevere la documentazione, su semplice esibizione
dell'originale e senza obbligo di deposito dello
stesso presso l'amministrazione procedente. In tal
caso la copia autentica può essere utilizzata solo
nel procedimento in corso.
Art. 4.
Impedimento alla sottoscrizione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare
è raccolta dal pubblico ufficiale previo
accertamento dell'identità del dichiarante.
2. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione
è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione,
di seguito alla medesima, della causa
dell'impedimento a sottoscrivere.
Art. 5.
Dichiarazioni sostitutive presentate da
cittadini stranieri
1. Nel caso in cui le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano presentate da
cittadini della Comunità europea, si applicano le
stesse modalità previste per i cittadini italiani.
2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia
secondo le disposizioni del regolamento
anagrafico della popolazione residente approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
Art. 6.
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni
sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2
e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la
stessa validità temporale degli atti che
sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i
Semplice
7
Legislazione
segue da pag. 6 - D.P.R. 403/1998
moduli necessari per la redazione delle
dichiarazioni indicate al comma 1, che gli
interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli
per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
le amministrazioni inseriscono il richiamo alle
sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo
può contenere anche l'informativa di cui
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.
675.
3. Le singole amministrazioni inseriscono nei
moduli delle istanze ad esse rivolte la formula per
le relative dichiarazioni sostitutive se ammesse ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni ed integrazioni, e del
presente regolamento.
Capo II
Acquisizione diretta di documenti da parte delle
pubbliche amministrazioni ed esibizione di
documenti di riconoscimento da parte degli
interessati.
Art. 7.
Acquisizione diretta dei documenti ed esibizione
di documenti di riconoscimento
1. Qualora l'interessato non intenda o non sia in
grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli
l e 2, i certificati relativi a stati, fatti o qualità
personali risultanti da albi o da pubblici registri
tenuti o conservati da una pubblica
amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio
dall'amministrazione procedente, anche con la
procedura di cui al comma 2, su semplice
indicazione da parte dell'interessato della specifica
amministrazione che conserva l'albo o il registro.
2. In tutti i casi in cui l'amministrazione
procedente acquisisce direttamente certificazioni
relative a stati, fatti e qualità personali presso
l'amministrazione competente per la loro
certificazione, il certificato può essere sostituito da
qualsiasi documento idoneo ad assicurare la
certezza della sua fonte di provenienza.
3. I documenti trasmessi ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo
telematico o informatico idoneo ad accertare la
fonte di provenienza del documento, soddisfano il
requisito della forma scritta e la loro trasmissione
non deve essere seguita da quella del documento
originale attraverso il sistema postale.
4. Nei casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce informazioni relative a stati, fatti e
qualità personali attraverso l'esibizione da parte
dell'interessato di un documento di riconoscimento
in corso di validità, la registrazione dei dati
avviene attraverso l'acquisizione della copia
fotostatica del documento stesso, ancorché non
autenticata, secondo le modalità previste
dall'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dalla legge 16
giugno 1998, n. 191.
5. Il rifiuto da parte del dipendente addetto di
accettare l'indicazione di stati, fatti e qualità
personali mediante l'esibizione di un documento di
riconoscimento in corso di validità costituisce
violazione dei doveri d'ufficio.
6. Ai fini del presente regolamento per documento
amministrativo si intende ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o,
comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa. Le relative modalità di
trasmissione comprendono quelle indicate
all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59, ed al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Art. 8.
Riservatezza dei dati contenuti nei documenti
acquisiti dalla pubblica amministrazione
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui
all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre
pubbliche amministrazioni possono contenere
soltanto le informazioni relative a stati, fatti e
qualità personali previste da legge o da
regolamento e strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per le quali vengono
acquisite.
2. È fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla
dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 70
del regio decreto legge 9 luglio 1939, n. l238,
come sostituito dall'articolo 2 della legge l5
maggio l997, n. l27, di accompagnare la stessa
con il certificato di assistenza al parto previsto
dall'articolo 18, comma 2, del regio decreto legge
15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto divieto agli
ufficiali di stato civile di richiedere detto
certificato, che è sostituito, ai fini della formazione
dell'atto di nascita, da una semplice attestazione
contenente i soli dati richiesti nei registri di
nascita. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano
copia del certificato di assistenza al parto, privo di
elementi identificativi diretti delle persone
interessate ai competenti enti ed uffici del Sistema
statistico
nazionale,
secondo
modalità
preventivamente concordate. L'Istituto nazionale
di statistica, sentito il Ministero della sanità,
determina nuove modalità tecniche e procedure
per la rilevazione dei dati statistici di base relativi
agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati
relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati
morti nel rispetto dei principi contenuti nella legge
31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 9.
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano
il cambiamento di stato civile e, ove formati o
tenuti da amministrazioni pubbliche o da altre
autorità dello Stato, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le
amministrazioni possono comunque provvedere
all'acquisizione d'ufficio degli estratti qualora lo
ritengano necessario per particolari motivi inerenti
alle proprie finalità istituzionali.
Capo III
Attestazioni di soggetti privati e certificati non
sostituibili con altri strumenti di certezza
Art. 10.
Certificati non sostituibili
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di
origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non
possono essere sostituiti da altro documento, salvo
diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle
istituzioni scolastiche ai fini della pratica non
agonistica di attività sportive da parte dei propri
alunni sono sostituiti con un unico certificato di
idoneità alla pratica non agonistica di attività
sportive rilasciato dal medico di base con validità
per l'intero anno scolastico.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 11.
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive
1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a
procedere ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Quando i controlli di cui al comma l riguardano
dichiarazioni sostitutive di certificazione,
l'amministrazione
procedente
richiede
direttamente all'amministrazione competente per il
rilascio della relativa certificazione conferma
scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di
quanto dichiarato con le risultanze dei registri da
essa custoditi. In tal caso non è necessaria la
successiva acquisizione del certificato.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al comma l emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Art. 12.
Certificati di abilitazione
1. Quando è utilizzata ad indicare i titoli di
abilitazione previsti dalla normativa vigente, la
parola "certificato" viene sempre sostituita,
qualora si riferisca ad atti rilasciati al termine di
corsi di formazione o ad atti di assenso all'esercizio
di determinate attività, rispettivamente con le
parole "diploma" o "patentino".
Art. 13.
Abrogazione di norme
1. In riferimento alle disposizioni dell'articolo 1
del presente regolamento, sono abrogati l'articolo
27 della legge 4 gennaio 1968, n. l5, l'articolo 77,
ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come
modificato dall'articolo 22 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, e il primo comma
dell'articolo
24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
2. In riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e
2 del presente regolamento, è abrogato l'articolo 3
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. In riferimento all'articolo 4 è abrogato l'articolo
20-bis della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. In riferimento alla disposizione dell'articolo 6,
comma 2, del presente regolamento è abrogato il
penultimo comma dell'articolo 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
5. È abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
6.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
8
Pratica
L'
Semplice
La cancellazione per irreperibilità: i nostri suggerimenti.
art.11 lett. c) del Regolamento
anagrafico il D. P. R. 30 maggio
1989, n. 223 prevede la
cancellazione dall'anagrafe della
popolazione residente per irreperibilità
accertata a seguito delle risultanze delle
operazioni del Censimento Generale della
popolazione, che avviene ogni 10 anni,
oppure quando, a seguito di ripetuti
accertamenti, opportunamente intervallati,
la persona sia risultata irreperibile.
La cancellazione per irreperibilità
accertata è una procedura che sempre più
spesso coinvolge gli ufficiali d'anagrafe e
può essere attivata ogni qual volta si renda
necessaria, soprattutto nel caso in cui
l'Ufficiale d'Anagrafe venga a conoscenza,
direttamente o indirettamente, che il
soggetto si è trasferito in altro luogo, senza
lasciare indirizzo o traccia alcuna di sé. Ci
troviamo così di fronte al caso di un
soggetto cui la posizione anagrafica non
corrisponde alla realtà e manca
dell'elemento oggettivo necessario per
poter continuare ad esssere iscritto
nell'Anagrafe del Comune.
Quando l'Ufficiale d'Anagrafe sia venuto a
conoscenza che un soggetto o una famiglia
hanno trasferito la dimora abituale dal
luogo di iscrizione anagrafica (ad esempio
su segnalazione proveniente da un'autorità
di Polizia, dai messi notificatori, dai Vigili
urbani, da un singolo cittadino ecc. oppure
per sua diretta conoscenza), deve dare
avvio ad un procedimento di cancellazione
anagrafica per sanare la posizione del
cittadino inadempiente e soprattutto per
tenere
correttamente
aggiornata
l'Anagrafe. Questo compito di rinnovo
delle notizie e delle posizioni anagrafiche
dei cittadini deve essere svolto con cura e
serietà perché ha
una importanza
fondamentale nel permettere di conoscere
le caratteristiche e la consistenza della
popolazione presente sul territorio
comunale, soprattutto nella sua continuità,
rispondendo così allo scopo istitutivo e alla
funzione principale delle anagrafi
comunali. Il Regolamento anagrafico
prevede
ripetuti
accertamenti,
opportunamente intervallati, senza riferirsi
ad un tempo massimo entro il quale
debbano essere svolti.
La Circolare
n.21/1990 dell'ISTAT ha dato alcune
indicazioni al riguardo, precisando che le
cancellazioni per irreperibilità dei cittadini
italiani o stranieri devono essere effettuate
quando sia stata accertata la irreperibilità
al loro indirizzo da almeno un anno e non
si conosca l'attuale dimora abituale.
Questa disposizione
ha indicato un
periodo di tempo entro il quale svolgere i
controlli anagrafici ma, allo stesso tempo,
ha creato agli operatori tanti dubbi su
come affrontare il problema del termine
entro il quale cancellare la persona
dall'A.P.R..
Dovranno essere valutate le molteplici e
variegate casistiche che si possono
presentare.
Quello che è certo è che l'Ufficiale di
Anagrafe potrà cancellare per irreperibilità
un soggetto anche quando il procedimento
sia iniziato da meno di un anno a
condizione che abbia prove documentate
della mancanza di dimora abituale dello
stesso da un lungo periodo di tempo.
L'avvio del procedimento: L'Ufficiale
d'anagrafe dopo le segnalazioni e/o
Regolamento (per mezzo degli agenti di
polizia municipale o anche direttamente).
Occorre ricordare che "L'Ufficiale
d'anagrafe provvede alla regolare tenuta
dell'anagrafe della popolazione residente
ed è responsabile della esecuzione degli
adempimenti prescritti per la formazione e
la tenuta degli atti anagrafici. ... Egli
ordina gli accertamenti necessari ad
appurare la verità..." così recita l'art. 4,
comma 1 e 2, della Legge 1228/54. Tale
norma investe l'ufficiale d'anagrafe della
facoltà di effettuare direttamente dei
sopralluoghi e controlli per stabilire la
sussistenza del requisito della dimora
abituale e stabile, non solo nel caso di
iscri
zioni
e
varia
zioni
anag
rafic
h e ,
m a
anch
e
tutte
le volte che si sospetta che
detto requisito possa non
sussistere più.
Questo
modo
di
procedere,
tramite
accertamenti anagrafici, è
finalizzato ad ottenere il
più possibile notizie
dettagliate e precise per
stabilire quando sia
possibile,il luogo di
trasferimento ( altro
indirizzo nel Comune,
altro
Comune,
trasferimento all'estero)
della persona o della
famiglia. Una misura che
l'ufficiale d'Anagrafe potrà
adottare
sarà
la
sospensione del rilascio
dei certificati anagrafici riguardanti
l'interessato: si darà corso al cosiddetto
blocco della certificazione anagrafica.
Ciò eviterà di rilasciare certificati
attestanti situazioni non più corrispondenti
alla realtà e permetterà all'Ufficiale
d'Anagrafe,
qualora
si
presenti
direttamente l'interessato, di conoscere il
motivo del trasferimento non dichiarato e
l'eventuale luogo del trasferimento.
Il blocco della certificazione si esplicita, al
momento della richiesta di un certificato,
con un atto formale di rifiuto contro il
quale l'interessato potrà ricorrere al
Prefetto secondo quanto disposto dall'art.
E se non lo trovo?..... e se i
Vigili mi dicono che non c'è?...
informazioni
assunte darà avvio
ad
un
procedimento che
si aprirà con
l'assegnazione del
numero e della
data nel registro
protocollo delle
p r a t i c h e
anagrafiche, e con
la trasmissione ai
sensi dell' art. 7
della
Legge
241/90, da parte
del responsabile
del procedimento,
d e l l a
comunicazione,
con le modalità
previste dall'art.8 della citata legge,
dell'avvio di un procedimento anagrafico ai
destinatari dell'eventuale provvedimento
finale. Questo atto verrà notificato
all'interessato, tramite i messi comunali
che non trovando il soggetto nel luogo di
residenza procederanno a notificare l'atto
ai sensi dell'art.143 c. p.c. tramite
l'affissione della comunicazione all'albo
pretorio del Comune per 20 giorni
consecutivi. L'Ufficiale d'Anagrafe deve
quindi verificare la situazione disponendo
gli accertamenti a norma dell'art.4 della
Legge Anagrafica (richieste ad uffici
pubblici e privati) e dell'art. 19 del
Semplice
segue da pag. 8
9
Pratica
La cancellazione per irreperibilità: i nostri suggerimenti.
36 del Regolamento anagrafico. Il dall'anagrafe della popolazione residente giurisdizionale, entro 90 giorni dalla data
provvedimento di cancellazione per per irreperibilità accertata.
di conoscenza del provvedimento stesso.
irreperibilità
accertata è adottato A questo punto il responsabile del Infine l'Ufficiale d'Anagrafe, entro il
dall'Ufficiale d'Anagrafe ed ha una certa procedimento, ufficiale d'Anagrafe emette termine di 30 giorni, a norma dell'art.11,
gravità in quanto comporta al cittadino:
un provvedimento con il quale dispone la comma 2, del Regolamento dovrà dare
*la perdita del diritto di voto;
cancellazione della persona risultata notizia
al
Prefetto
dell'avvenuta
cancellazione: i trenta giorni, in questo
*l'impossibilità
ad
ottenere
la irreperibile.
certificazione anagrafica e i documenti di Questo atto deve essere affisso all'albo caso decorrono dalla data di definizione
pretorio del Comune per 20 giorni della pratica: cioè dalla data della effettiva
riconoscimento;
cancellazione del nominativo dallo
*la mancanza di rapporto con il territorio consecutivi a norma dell'art.143 c.p.c.
s c h e d a r i o
comunale (essendo il
elettronico
e
territorio
e
la
Il Modello
cartaceo.
popolazione elementi
Comune di _______________
L'Ufficiale
costitutivi
dello
L’Ufficiale di Anagrafe
d ' A n a g r a f e
Stato, il cittadino
Vista l’istanza del Sig. TIZIO CAIO tesa ad ottenere il rilascio di un certificato di
nell'eliminare
la
irreperibile non fa più
residenza.
scheda individuale
parte dello stesso
Considerato che dagli accertamenti, disposti ai sensi dell’articolo 4 della Legge 24
AP5 del soggetto
ordinamento, ne è al
Dicembre 1954, n. 1228, il richiedente non risulta attualmente dimorare con abitualità
c a n c e l l a t o
di fuori.)
in questo Comune all’indirizzo risultante nello schedario anagrafico.
Vista la legge 24/12/1954 n. 1228 ed il D.P.R. 30/5/1989 n. 223.
dall'A.P.R. dovrà
Quindi
l'Ufficiale
RESPINGE
aver
cura
di
d'Anagrafe
dovrà
La richiesta del Sig. TIZIO CAIO in quanto lo stesso, dagli accertamenti acquisiti agli
sistemarla
nello
tentare tutte le strade
atti, non risulta avere attualmente la dimora abituale in questo Comune e, pertanto, la
schedario
degli
possibili per riuscire
circostanza da certificare non corrisponde più alla realtà.
eliminati ordinata
a sapere dove il
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della
secondo
l'ordine
cittadino o la famiglia
Provincia, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 30 Maggio 1989 n. 223, entro 30 giorni.
LUOGO _____________, Data _____________
alfabetico
di
si siano stabiliti e
cognome e nome
dovrà evitare di
Ufficiale di Anagrafe
dell'intestatario.
adottare decisioni
Anche la scheda di
affrettate nel valutare
famiglia
dovrà
la situazione.
essere eliminata se
L ' U f f i c i a l e
il soggetto era solo
d'Anagrafe richiederà
ed andrà archiviata
agli agenti di Polizia
ordinandola
Municipale,
più
secondo il numero
accertamenti,
d'ordine progressivo
distanziati nel tempo,
per avere la garanzia di una decisione La decorrenza del provvedimento (quella di eliminazione.
che compare nella Sezione 2 del modello Diversamente se il cittadino irreperibile
corretta.
famiglia
Sarebbe buona regola segnarsi su uno APR4) sarà la data in cui l'Ufficiale era componente di una
scadenzario il numero della pratica da d'Anagrafe ha emesso il provvedimento di anagrafica, l'ufficiale d'anagrafe dovrà
riprendere e da rimandare ai vigili per cancellazione; nel modello deve essere depennare il nominativo dalla scheda di
barrata la casella d'ufficio e la voce famiglia AP6 o AP6a, se apparteneva ad
ulteriori controlli.
alla
cancellazione
per una convivenza anagrafica, annotando gli
L'intervallo di tempo tra un accertamento "Provvedo
e l'altro deve essere stabilito dall'ufficiale irreperibilità in base agli accertamenti estremi della data del provvedimento ed il
motivo della cancellazione.
dell'ufficio anagrafe".
d'Anagrafe.
Si consiglia, di norma, di far trascorrere un La pratica dovrà essere definita soltanto Occorre ricordare che la cancellazione per
anno di tempo dall'inizio del procedimento dopo che i messi avranno notificato l'atto irreperibilità, così come le iscrizioni, le
alla sua conclusione: ma ciò non è sempre mediante l'affissione all'Albo pretorio del mutazioni, le cancellazioni anagrafiche
valido. Se giungono segnalazioni dalle Comune: questo perché nella fase di sono provvedimenti che rispondono ad un
autorità di Polizia, Carabinieri ed altre pubblicità dell'adozione del provvedimento procedimento amministrativo regolato
forze dell'Ordine attestanti che l'interessato qualcuno potrebbe conoscere la situazione dalla Legge 241/90: come tali, devono
non vive più nel luogo di residenza da e comunicarla all'ufficio che, in tal caso, essere comunicati all'interessato l'avvio del
il
nominativo
del
qualche anno e l'Ufficiale d'Anagrafe ha dovrebbe adottare i provvedimenti che si procedimento,
responsabile del procedimento, il
modo di acquisire atti che lo comprovino, rendessero necessari.
adottato
con
la
oppure dagli accertamenti esperiti e dalla Avverso il provvedimento dell'Ufficiale provvedimento
diretta conoscenza della situazione risulti d'Anagrafe è ammesso ricorso gerarchico motivazione, l'ufficio presso il quale gli
che la persona non sia reperibile al Prefetto della Provincia entro 30 giorni atti sono disponibili ai fini dell'accesso e
all'indirizzo registrato in anagrafe da molto dalla data di pubblicazione all'Albo l'autorità cui eventualmente si può
ricorrere.
tempo, non dovranno esservi dubbi sulla Pretorio.
necessità di procedere alla cancellazione E' ammesso il ricorso al TAR, in via
Patrizia Lupino
10
Semplice
A.N.U.S.C.A.
Intervento del Comitato A.N.U.S.C.A. di PISA presso gli Istituti di
Credito della Provincia
e, p.c.
Agli Istituti di Credito
della Provincia di
Pisa
Agli Operatori dei Servizi Demografici
dei Comuni della Provincia di PISA
Oggetto: Richiesta di certificazioni e autentica di firma su dichiarazioni sostitutive di atti notori.
Diversi operatori dei servizi demografici dei Comuni della Provincia di Pisa si sono rivolti a questa associazione
rappresentando il fatto che, spesso, si presentano cittadini per richiedere vari tipi di certificazioni anagrafiche (stato di
famiglia, certificato di residenza, ecc.) o per autenticare la firma in calce a dichiarazioni sostitutive di atto notorio
(dichiarazione sui legittimi eredi di un defunto, dichiarazioni contenenti stati fatti e qualità personali, ecc.) richieste dag li
Istituti Bancari, a corredo di varie pratiche, e richiedendo le certificazioni o le autentiche di cui sopra in carta semplice.
Quando l'operatore del servizio demografico domanda al richiedente l'uso per il quale è richiesta la certificazione o
l'autentica, si apre un vero e proprio contenzioso. Infatti quando il cittadino stesso spiega che, solo per fare un esempio, il
certificato richiesto serve alla Banca per una pratica relativa ad un finanziamento, piccolo prestito o cose similari
l'Ufficiale di Anagrafe si trova costretto a
richiedere l'applicazione dell'imposta di bollo (L.
20.000) mentre lo stesso cittadino afferma che
l'Istituto Bancario richiede lo stesso certificato "in
carta semplice". Quando l'Ufficiale di Anagrafe
Le Banche non possono richiedere dichiarazioni
ricorda al cittadino in oggetto che per poter
sostitutive di atto notorio
applicare l'esenzione dall'imposta di bollo è
necessario citare sullo stesso certificato la norma
legislativa che possa permettere tale esenzione, si
apre, quasi sempre, un fastidioso quanto inutile
contenzioso tra i due soggetti in questione.
Pare opportuno, a questo punto, ricordare che le certificazioni di norma, ai sensi dell'art. 2 Tab A allegata al DPR 642/72,
devono essere rilasciate in bollo. Le esenzioni dal Bollo sono previste esclusivamente nei casi previsti da apposite leggi.
Quando gli utenti richiedono un certificato dovranno sempre indicare, sotto la loro diretta responsabilità, l'uso e/o la
norma esentativa dal Bollo: in caso contrario il funzionario sarà costretto ad applicare la marca da Bollo.
Con spirito di fattiva collaborazione questa associazione chiede, qualora i funzionari di banca chiedessero ai loro clienti
certificazioni anagrafiche o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, di evitare, per il futuro, qualora non fossero in grado
di stabilire direttamente se esse siano o meno soggette all'imposta di bollo, di non dare indicazioni specifiche rimettendosi
alla responsabilità di chi emette il certificato. Questo avvantaggerebbe, senza ombra di dubbio, il lavoro degli Ufficiali di
Anagrafe evitando inoltre di porre il cittadino in una condizione psicologica di disagio quando gli venisse richiesta
l'applicazione dell'imposta di bollo. Per quanto attiene l'autentica della firma sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà si fa presente che queste possono essere autenticate, dal funzionario incaricato dal Sindaco, ai sensi della Legge
4 gennaio 1968 n. 15, solo quando gli atti di che trattasi sono rivolti ad una Pubblica Amministrazione. Diversamente
possono autenticare dette firme solo i Pubblici Ufficiali abilitati dalla legge: il Notaio o il Cancelliere del Tribunale o della
Pretura. Data la natura privatistica degli Istituti Bancari non si ritiene quindi possibile procedere all'autentica della firma
su dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà oppure all'autentica di copia quando questi documenti sono rivolti o
richiesti dalle Banche. Si consideri peraltro il fatto che dal 6 Luglio u.s., con l'entrata in vigore della Legge 16 giugno
1998, n. 191, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentarsi alle Pubbliche Amministrazioni non debbono essere
più autenticate: il dichiarante dovrà firmarle ed allegavi la copia non autenticata di un documento di identità. Tali
dichiarazioni possono essere presentate alle Pubbliche Amministrazioni oltre che direttamente dall'interessato anche per il
tramite di terze persone, per posta, via fax, posta elettronica. Risulta evidente, a questo punto, la chiara inammissibilità
delle richieste di alcuni Istituti Bancari.
Certo che la presente sarà tenuta nella giusta considerazione, dichiarandomi disponibile per qualsiasi tipo di chiarimento
in merito, porgo distinti saluti.
Cascina, 30 ottobre 1998
Il Presidente
Semplice
11
La Modulistica
Comune di _____________
Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe
CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA
Il Sindaco
Visti gli atti giacenti in Ufficio,
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Visto l'art. 33 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
CERTIFICA
Che alla data odierna non risulta essere pervenuta alcuna comunicazione di decesso relativa a
ROSSI ANDREA
Nato a PISA (PI) il 10.1.1950
Atto n. 125 Parte I Serie A del Comune di PISA
Iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente di questo Comune
Luogo _____________, Data ___________________
D'Ordine del Sindaco
L'Ufficiale d'Anagrafe
___________________
Rilasciato in esenzione dall'imposta di bollo per uso pensione - art. 9 Tab. B - DPR 642/1972. Diritti di segreteria L. 500
Questo particolare tipo di certificazione è richiesto da molte pubbliche amministrazioni, soprattutto Enti Pensionistici (INPS,
Ministero del Tesoro, Prefettura, ecc.), per consentire l'erogazione di determinati benefici quali pensioni di anzianità, vecchiaia,
invalidità, ecc.
Ci sia consentito ricordare che le Pubbliche Amministrazioni richiedenti detto certificato hanno sempre l'obbligo di accettare
l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 2 della Legge 15/68, così come modificato dalla Legge 127/1997. In questo caso
l'interessato non dovrà assolutamente presentarsi all'Ufficio Anagrafe del Comune, dovendo auto-dichiarare, su un semplice foglio
di carta bianca, la propria esistenza in vita. L'autocertificazione potrà essere consegnata direttamente o attraverso il servizio
postale, o per il tramite di terze persone, incaricati di agenzie, patronati, ecc, all'ufficio richiedente senza alcuna formalità.
Nel caso l'interessato ritenga di voler presentare il certificato di esistenza in vita dovrà richiederlo all'Ufficio Anagrafe del Comune
di residenza.
In detta ipotesi l'Ufficiale di Anagrafe dovrà aver cura di rilasciare la certificazione richiesta facendo attenzione ad alcuni
particolari.
L'Ufficiale di Anagrafe non può emettere una certificazione attestando che il soggetto "è in vita": tale formula rispecchierebbe
un'attestazione di notorietà pubblica che, oltretutto, in alcuni casi potrebbe risultare non veritiera. Comunque sia né il Sindaco, né
tantomeno l'Ufficiale di Anagrafe, possono rilasciare attestazione di notorietà pubblica (tale facoltà era una volta consentita al
Sindaco ed è venuta meno con l'entrata in vigore della legge 142/1990).
Si noti che l'Ufficiale di Anagrafe prende ufficialmente conoscenza del decesso di un soggetto solo nel momento in cui riceve la
comunicazione ISTAT P3 inviatagli dall'Ufficiale di Stato civile che ha registrato (iscritto o trascritto) l'atto di morte: tale
conoscenza avviene sempre in un momento diverso e successivo (qualche volta anche di mesi o anni) da quello in cui si è verificato
l'evento.
D'altra parte l'art. 33 del D.P.R. 223/1989 consente all'Ufficiale di Anagrafe di rilasciare, oltre ai certificati di residenza e famiglia,
tutte le notizie desumibili dagli atti anagrafici: ed è indubbio che sugli atti anagrafici, in particolare sulla scheda individuale AP5,
non si trova alcuna notizia dell'esistenza in vita di una persona!
Ed allora in base a quali notizie, sempre desunte dall'AP5, possiamo certificare l'esistenza in vita di un soggetto?
Si tratta evidentemente di stabilire che non sia pervenuta alcuna comunicazione di decesso in base alla quale lo stesso Ufficiale
d'Anagrafe non stia per eliminare o non abbia già eliminato la scheda AP5 del soggetto. Ecco che il problema sembra risolto: sarà
sufficiente, nel rilasciare un certificato di esistenza in vita, usare una formula con la quale si evidenzi che alla data del rilascio del
certificato non risulta essere pervenuta alcuna comunicazione di decesso relativamente ad una certa persona. Appare indubbio che
in questo modo l'Ufficiale di Anagrafe avrà sempre e comunque la certezza di certificare una cosa esatta.
12
Semplice
I Quesiti
Ai Lettori
Tutti gli abbonati avranno diritto alla soluzione di n. 3 quesiti per ogni anno. Il
quesito dovrà essere trasmesso al seguente numero di FAX. 0571920859
oppure, in posta elettronica alla email: [email protected]. La
redazione risolverà il quesito entro i tre giorni lavorativi successivi e la
risposta verrà inviata direttamente al mittente. I quesiti di maggior interesse
verranno pubblicati sulla rivista.
QUESITO
ANAGRAFE - Residenza Anagrafica
D. Può essere concessa la residenza
anagrafica presso un albergo?
R.
SI
Con riferimento al quesito in oggetto
posto dall'ufficiale di Anagrafe del
Comune di .... inerente la possibilità di
concedere la residenza anagrafica in
un albergo, si precisa che nessuna
norma o istruzione ministeriale
dettano condizioni contrarie alla
concessione della residenza in un
albergo, locanda, pensione, ecc.
L'art. 5 del D.P.R. 223/1989
(Regolamento Anagrafico) inibisce
solamente la possibilità di istituire la
convivenza anagrafica in detti luoghi.
Pertanto è possibile, anzi doveroso,
qualora ricorrano le condizioni di
stabile dimora, iscrivere in anagrafe il
soggetto che abiti in un albergo,
locanda, pensione o simili.
QUESITO
ANAGRAFE - Variazione di
residenza anagrafica.
D. Premesso che in questo Comune
alla Via XXXX n. 99, è iscriita in
anagrafe una famiglia costituita da
marito, moglie, 4 figli (di cui 3
sposati) ed una nuora. In occasione
della richiesta di iscrizione in
anagrafe di un'altra nuora, dal
Comune di ZZZ a questo Comune, Via
XXXX n. 99, i Vigili Urbani accertano
che la persona che richiede la
residenza non abita, come dichiarato
in Via XXXX n. 99, bensì con i suoceri
in Via YYYY n. 88 dove dimora
stabilmente tutta la famiglia iscritta
nella
indicata
Via
XXXX.
Conseguentemente si invitano le
persone
interessate
perché
provvedano ad effettuare il cambio di
abitazione da Via XXXX n. 99 a Via
YYYY n. 88.
Gli interessati si presentano all'ufficio
Anagrafe e dichiarano che l'intera
famiglia ha la stabile dimora nella Via
XXXX n. 99 essendo l'abitazione di
Via YYYY n. 88 usata come domicilio
e luogo in cui trascorrono i weekend e
le vacanze estive.
Da nuovi e ripetuti accertamenti
effettuati, per il tramite dei Vigili
Urbani, risulta, ancora una volta, che
la famiglia in oggetto abita
effettivamente nella Via YYYY n. 88.
Conseguentemente si notifica agli
interessati una comunicazione con
invito a voler regolarizzare la
posizione anagrafica della famiglia.
Questi, ancora una volta, rispondono
affermando che la presenza degli
stessi in Via YYYY n. 88 è occasionale,
transitoria, determinata unicamente
dalla scelta di un luogo dove si è posta
la sede principale dei propri affari ed
interessi.
Sin qui i fatti.
Chiedo:
In presenza di due abiatazioni, poste
nello stesso territorio comunale, può
l'interessato decidere di conservare la
dimora stabile in Via XXXX n. 99,
nonostante sia stata accertata una
situazione di fatto per la quale
l'effettiva dimora della famiglia è in
Via YYYY n. 88?
R.
NO
L'Ufficiale di Anagrafe che abbia
accertato, in qualsiasi modo, che una
famiglia residente nel Comune dimora
abitualmente in abitazione diversa da
quella per la quale risulta l'iscrizione
in anagrafe, ha l'obbligo di avviare il
procedimento
d'ufficio
per
le
variazioni del caso.
L'avvio del procedimento deve essere
comunicato e notificato agli interessati
fissando un termine (10 giorni) entro il
quale questi si debbano presentare
all'Ufficiale di Anagrafe per rendere le
prescritte dichiarazioni. Se entro tale
termine gli interessati non si
presentano, o anche se trasmettono
memorie, lettere, ecc., attraverso le
quali dichiarano di non voler
regolarizzare la posizione anagrafica,
l'Ufficiale
di
Anagrafe
dovrà
procedere comunque alla variazione
d'ufficio.
D'altra parte, per il caso in esame,
risulta evidente che la famiglia abbia
fissato la dimora abituale nella Via
YYYY n. 88 e confonda il concetto di
domicilio con quello di residenza.
Al termine del procedimento avrà cura
di notificare agli interessati l'avvenuto
cambiamento di residenza facendo
loro presente che avverso tale
provvedimento essi potranno ricorrere,
entro 30 giorni, al Prefetto.
Semplice
13
I Quesiti
QUESITO
ANAGRAFE
Aggiornamento
Patente di Guida
D. A questo Ufficio Anagrafe è stato
richiesto dalla Motorizzazione Civile
la variazione di indirizzo su una
patente di guida rilasciata ad un
cittadino
successivamente
alla
iscrizione nell'Anagrafe di questo
Comune.
Ciò è avvenuto perchè l'interessato ha
chiesto l'iscrizione in Anagrafe, con
provenienza da altro Comune, mentre
il procedimento per il rilascio della
patente di guida era ancora in corso.
Poichè l'Ufficio Provinciale della
Motorizzazione Civile sostiene di non
essere competente all'aggiornamento
della residenza sulla stessa patente di
guida si chiede di conoscere, onde
evitare inutili disagi al cittadino, se
sia competente l'Ufficio Anagrafe del
Comune anche se al momento di
definizione della pratica di iscrizione
il cittadino non era ancora in possesso
di alcuna patente di guida.
R.
NO
In merito al quesito proposto si deve
rilevare che in riferimento a quanto
disposto dall'art. 116, comma 11, del
D.L. 30.4.1992 (Nuovo Codice della
Strada) come sostituito dall'art. 3 del
D.P.R. 19.4.1994, n. 575 la
competenza alla variazione di
residenza sulla patente di guida è di
competenza del Comune - Ufficio
Anagrafe - con le modalità ed
indicazioni stabilite dalla stessa
norma, limitatamente al caso e nel
solo periodo in cui il procedimento di
variazione anagrafica sia in corso. Una
volta definito il procedimento di
iscrizione o variazione anagrafica la
competenza alle variazione ed
all'aggiornamento della patente di
guida spetta, senza ombra di dubbio,
alla Motorizzazione Civile così come
stabilito dallo stesso D.P.R. 575, art. 2,
che ha trasferito le competenze per il
rilascio della patente di guida dalle
Prefetture al Ministero dei Trasporti.
Anche la Circolare MI.A.C.E.L. n.
11/95 conferma l'interpretazione sopra
riportata.
Pertanto, nel caso posto dal Comune di
XXXXX si ritiene che lo stesso
Comune, una volta definita la pratica
migratoria
non
abbia
alcuna
competenza in merito ad eventuali e/o
successivi aggiornamenti della patente
di guida: tale competenza ricade sugli
Uffici della Motorizzazione Civile.
QUESITO
ANAGRAFE - Rilascio elenchi
anagrafici.
D. E' possibile rilasciare l'elenco
delle famiglie anagrafiche ad una
Comunità Montana e l'elenco
nominativo dei residenti all'Istituto di
Medicina del Lavoro di ZZZZ?.
R.
SI
Con riferimento al quesito proposto
dal Comune di VVVVVVV circa la
possibilità di rilasciare elenchi
anagrafici
ad
altre
pubbliche
Amministrazioni, si ritiene che sia
posiibile, secondo quanto disposto dal
comma 1 dell'art. 34 D.P.R. 223/89
sempre
che
l'amministrazione
richiedente motivi la richiesta
dichiarando il fine di utilità pubblica.
L'Ufficiale di Anagrafe richiesto
rilascerà pertanto gli elenchi con i soli
dati, relativi ai cittadini iscritti in
Anagrafe, che siano indispensabili per
i fini di istituto ( esempio: COGNOME,
NOME, CODICE FISCALE, INDIRIZZO,
COMPOSIZIONE
DELLA
FAMIGLIA
ANAGRAFICA) con tassativa esclusione
dei dati che non siano compatibili con
i fini istituzionali dell'ufficio ricevente
(esempio: PATERNITA', MATERNITA',
CITTADINANZA, STATO CIVILE, TITOLO
DI STUDIO, PROFESSIONE, ISCRIZIONE O
MENO
ALLE
LISTE
ELETTORALI,
POSSESSO DELLA CARTA DI IDENTITA')
QUESITO
CARTE di IDENTITA' - Rilascio
duplicato.
D. Un cittadino italiano che possiede
già una carta di identità in corso di
validità non valida per l'espatrio, può
richiederne un'altra, in sostituzione,
valida per l'estero? Ed in caso
affermativo si deve far pagare il
doppio diritto come nel caso di
rilascio a seguito di furto,
smarrimento o deterioramento?
R.
SI
Il rilascio di una carta di identità
valida per l'espatrio in sostituzione di
altra non valida per l'estero, anche se
ancora in corso di validità, è
perfettamente legittimo a condizione
che, contestualmente, si ritiri la carta
ancora in corso di validità. Per quanto
attiene il pagamento del diritto fisso si
debbono distinguere due casi.
Se la carta di identità viene richiesta
nei 180 giorni precedenti la scadenza,
si procederà come nel caso di rilascio
di una nuova carta applicando il diritto
fisso pari a L. 10.000 oltre L. 500 per
diritti di segreteria.
Nel caso la richiesta avvenga in
periodo precedente ai 180 giorni dalla
scadenza il rilascio della carta
comporterà il pagamento del doppio
diritto pari a L. 20.000 oltre L. 500 per
diritti di segreteria.
14
Semplice
I Quesiti
QUESITO
STATO CIVILE - Trascrizione di
sentenza straniera.
D.
E' possibile trascrivere una
sentenza straniera di divorzio passata
in giudicato in data precedente
all'entrata in vigore della Legge
31.5.1995 n. 218?
R.
SI
Con riferimento al quesito posto
dall'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di XXXXX in merito alla
possibilità di trascrivere una sentenza
straniera di divorzio passata in
giudicato precedentemente alla data di
entrata in vigore della Legge 218/95,
si esprime il seguente parere:
Le sentenze ed i provvedimenti
stranieri che abbiano i requisiti,
richiesti dagli articoli 64 e seguenti
della Legge 218, per il riconoscimento
automatico in Italia, possono essere
presentati direttamente all'Ufficiale di
Stato Civile per essere trascritti,
iscritti o annotati. Il tutto a prescindere
dal momento temporale in cui detti atti
o sentenze straniere siano stati adottati
e divenuti esecutivi.
Con l'entrata in vigore del Titolo IV
della Legge 218/95 (31.12.1996) viene
riconosciuta in Italia l'efficacia dei
provvedimenti giurisdizionali dei
giudici stranieri senza che debba
essere instaurato alcun procedimento.
L'Ufficiale di Stato Civile dovrà
accertare che la sentenza straniera sia
conforme ai criteri individuati nell'art.
64 della Legge 218.
Da precisare che detti provvedimenti
stranieri
vengono
presi
in
considerazione unicamente per gli
effetti loro attribuiti dal nostro
ordinamento giuridico e gli effetti, da
essi prodotti, sono automatici ed
immediati.
Pertanto si ritiene che a detti
provvedimenti non debba applicarsi la
disciplina ex art. 72 della Legge
218/95.
Diverse Procure della Repubblica si
sono espresse nel senso sopra
illustrato. Tra gli altri si segnalano gli
interventi del Procuratore della
Repubblica di Torino (Circolare prot.
N. 31/97/st.civ. del 27/3/1997) e di
Bari (Nota prot. 1796/97 del
4/3/1997).
In particolare si riporta parte della
Circolare
della
Procura
della
Repubblica di Torino là dove afferma:
"Resta aperta la questione della
eventuale immediata riferibilità dei
nuovi criteri di giurisdizione,
introdotti dalla legge 218/95, anche
alle sentenze pronunciate (passate in
giudicato) prima della relativa entrata
in vigore, secondo una tesi che
potrebbe essere adottata in estensione
analogica del principio di cui all'art.
72, c. 1, della legge stessa, nei suoi
termini
espliciti
limitato
alla
disciplina
della
questione
intertemporale nell'ambito delle
controversie giudiziali, tenendo conto
che per le sentenze non ancora
riconosciute (vale a dire, stante la
pregressa disciplina, non ancora
delibate) potrebbe ritenersi che non si
tratti di situazioni esaurite. Questa
opzione interpretativa avrebbe il
pregio di favorire il riconoscimento
delle sentenze già passate in giudicato,
in accordo con l'indubbia linea di
tendenza della evoluzione legislativa
che ci si trova a dover applicare."
QUESITO
AUTENTICA
FOTO
Gite
scolastiche.
D. I genitori degli alunni della locale
scuola
media
richiedono
al
Funzionario Comunale il rilascio di
un documento con fotografia per la
partecipazione ad una gita scolastica
da effettuarsi in territorio nazionale. Il
Preside della scuola media ha infatti
informato i genitori che il Comune
deve rilasciare un documento di
identità degli alunni comprendente
una foto e riportante la dizione: " foto
di _____" completa degli estremi di
identificazione del soggetto (nome,
cognome, luogo, data di nascita e
residenza). Ciò posto si chiede di
conoscere se le indicazioni fornite dal
Preside ai genitori degli alunni sono
corrette.
R.
NO
Il Ministero dell'Interno, con propria
Circolare n. 3 del 14.3.1995, ha
dettato precise disposizioni circa il
rilascio di documenti di identità
personale e autentica di fotografie.
Nella richiamata circolare si specifica
che il responsabile di ciascuna
istituzione scolastica, in quanto
organo dello Stato, dovrà rilasciare un
documento che riporti le generalità del
soggetto ed una foto dello stesso legata
con il timbro a secco per le gite
scolastiche da effettuarsi su territorio
nazionale.
QUESITO
AUTENTICA FOTO - Libretti di
pensione INPS.
D. Il Funzionario dell'Ufficio Postale
di questo Comune, che fino a ieri, alla
luce delle nuove disposizioni inerenti
la semplificazione amministrativa, ha
provveduto regolarmente a legalizzare
la fotografia sui libretti dei pensionati
INPS, ha comunicato a questo
Comune di aver ricevuto, da parte
della Direzione Provinciale dell'Ente
Poste, disposizione di non procedere
più alla legalizzazione delle foto su
detti libretti in quanto essi devono
esser considerati atti dell'INPS e
quindi estranei all'attività dell'Ufficio
Postale.
Ciò premesso si chiede di conoscere
se il comportamento dell'Ente Poste
sia da ritenersi corretto.
R.
NO
Con riferimento al quesito proposto
dal Comune di YYYYYYYYY circa
la possibilità, da parte del funzionario
dell'Ufficio Postale di legalizzare la
fotografia sul libretto di pensione
INPS, si ritiene che sia posiibile,
secondo quanto disposto dal comma 7
dell'art. 2 della Legge 127/1997
Semplice
15
I Quesiti
(Bassanini Bis).
Infatti il libretto di pensione INPS
deve essere considerato documento
personale con il quale il soggetto
dimostra
all'Ente
preposto
al
pagamento della pensione (l'Ufficio
Postale) l'identità dello stesso ed il
titolo a percepire gli emolumenti.
In tal senso si è pronunciato anche il
Ministero dell'Interno che, nel Luglio
1997, con Circolare MI.A.C.E.L. n.
11, dettando istruzioni in merito
all'articolo 2 della Legge 127/1997 ha,
tra l'altro, stabilito che :
"Il comma 7 riguarda la legalizzazione
delle fotografie necessarie per il
rilascio di documenti personali,
operazione cui deve provvedere, a
richiesta dell'interessato, l'ufficio
ricevente.
La disposizione è estremamente
importante, in quanto pone fine
all'annosa problematica costituita
dall'autentica di fotografie, operazione
che non è confortata da alcuna norma.
Sulle modalità della legalizzazione,
che non deve essere confusa con
l'attività indicata dall'art. 15 della
legge 15 del 4.1.1968, si richiamano le
disposizioni impartite da questo
Ministero con circolare MI.A.C.E.L.
n. 3 del 14 marzo 1995. A tale
operazione sono chiamati a procedere,
in primo luogo, gli operatori degli
uffici destinatari delle foto. Ciò non
esclude che l'utente possa avvalersi
degli uffici comunali - sempre per
finalità connesse a procedimenti con la
Pubblica Amministrazione."
Da quanto sopra esposto risulta
evidente, per la legalizzazione della
fotografia sul libretto di Pensione
INPS, la competenza, in primis,
dell'Ufficio Postale in quanto
destinatario del libretto stesso. Resta
inteso che lo stesso Ufficio INPS ha
piena competenza alla legalizzazione
e, in via residuale, anche l'Ufficio
comunale. Nessuno dei tre soggetti
indicati può rifiutare la legalizzazione
(pena la violazione dei doveri
d'ufficio): sarà l'utente che potrà
scegliere l'ufficio a cui rivolgersi.
QUESITO
IMPOSTA DI BOLLO - Certificati
anagrafici richiesti dalle Banche.
D. Si rileva che all'interno della
stessa Provincia diversi Comuni
tengano comportamenti difformi nel
rilasciare certificati anagrafici per
mutui prima casa e per finanziamenti
bancari. Alcuni di essi rilasciano la
certificazione anagrafica richiesta in
bollo, altri in esenzione richiamando
l'art. 15 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601
nella parte in cui prevede che le
operazioni relative a finanziamenti a
medio e lungo termine (durata oltre i
diciotto mesi) sono esenti dall'imposta
di bollo.
Si chiede di conoscere se l'art. 15 del
D.P.R. citato sia applicabile alla
documentazione relativa a tutti i mutui
o finanziamenti superiori ai 18 mesi e,
conseguentemente, se la certificazione
anagrafica richiesta per dette
operazioni sia esente dall'imposta di
bollo:
R.
NO
In merito al quesito inerente
l'applicazione dell'imposta di bollo nel
rilasciare certificati anagrafici che i
cittadini richiedono da presentare agli
Istituti di credito, ai fini della
concessione di finanziamenti o mutui
per la prima casa, si evidenzia quanto
segue:
Ai certificati richiesti dalle banche al
fine di istruire pratiche per concedere
mutui a medio e lungo termine non è
assolutamente applicabile l'esenzione
dall'imposta di bollo prevista dagli
artt. 15 e 16 del D.P.R. 29.9.1973, n.
601, in quanto atti prodromici rispetto
alle
operazioni
relative
ai
finanziamenti a medio e lungo
termine.
Per quanto attiene la richiesta di mutui
per la prima casa nessuna norma ha
mai previsto una possibile esenzione.
Pertanto nei casi prospettati le
certificazioni anagrafiche debbono
scontare l'imposta di bollo fin
dall'origine, come previsto dall'art. 4
della Tariffa All. A annessa al D.P.R.
26.10.1972, n. 642.
In tal senso si è ripetutamente espresso
il Ministero delle Finanze (R.M.
29.11.1989, n. 450223; R.M.
10.11.1990, n. 311191).
QUESITO
LEVA MILITARE - Formazione
delle liste di leva. Iscrizione di
stranieri.
D. Nella formazione delle liste di
leva devono essere inclusi tutti i
cittadini stranieri fino al 45° anno di
età?
R.
NO
Ai sensi dell'art. 53 del R.D.
1481/1940 e dell'art. 34 del DPR
234/1964 i Sindaci, al 1° Gennaio di
ogni anno, devono render noto ai
giovani che nell'anno compiono il 17°
anno il dovere di farsi inserire nelle
liste di leva del Comune di residenza.
Pertanto solo i giovani che compiono
17 anni saranno inseriti nelle liste: tra
questi anche gli stranieri (art. 35 punto
6 DPR 237/1964). Possono essere
aggiunti alle liste di leva in corso
esclusivamente i cittadini italiani che,
per vari motivi, non siano stati iscritti
nella lista della loro classe di nascita:
tra questi anche coloro che abbiano
acquistato la cittadinanza italiana
dopo la chiamata alla leva della loro
classe di nascita. Saranno esclusi i
cittadini stranieri che abbiano fissato
la loro residenza in Italia dopo il
compimento del 17° anno di età. In tal
senso si è espresso anche il Ministero
dell'Interno con Circolare n. 16 del 3
Novembre 1998.
16
Abbonarsi a
Semplice è.... semplice
Attualità
Semplice
LEVA - la Dispensa
ISTRUZIONI PER L'USO
La dispensa dal compiere la ferma di leva,
è concessa, secondo le disposizioni del
Decreto Legislativo n° 504 del 30.12.1997
in un numero di casi inferiore rispetto a
quanto
previsto
precedentemente
dall'articolo 22 della Legge 191/1975.
Infatti scompaiono i casi seguenti:
figlio o fratello deceduto in guerra o di
pensionato di guerra. - figlio, sostegno di
famiglia, di genitori che abbiano altri 5
figli a carico - appartenente a famiglia di
cui altri due figli abbiano prestato o
prestino servizio militare - primo o altro
figlio maschio di genitore deceduto o
invalido per servizio o del lavoro.
Dispensa dalla ferma di leva di
competenza dei Consigli di Leva
L'articolo 7 del Decreto Legislativo 504
prevede, al comma 1, sette casi di
dispensa:
a) orfano di entrambi i genitori, con
funzioni di capofamiglia, con fratelli
minori a carico.
b) arruolato con prole.
La dispensa è estesa anche all 'iscritto
nella lista di Leva che non sia ancora stato
arruolato. La domanda non è soggetta a
decadenza di termini. La dispensa è
concessa anche se altri fratelli abbiano già
fruito della riduzione o dispensa dalla
ferma di leva.
c) figlio, unico maggiorenne e convivente,
di genitore portatore di handicap che lo
renda non autosufficiente o invalido civile
affetto da mutilazione o invalidità
analoghe a quelle per le quali è previsto
l'accompagnamento ai sensi del D.P.R.
30.12.1981, n° 834.
Anche i non vedenti sono da considerarsi
non autosufficienti.
d) primogenito o unico figlio di genitori
viventi, dei quali uno affetto da infermità
permanente e insanabile che lo renda
inabile ad esplicare la sua abituale
attività lavorativa, ovvero di padre vedovo
o celibe o di madre vedova o nubile,
purché in tutti i casi, a causa della
partenza alle armi dell'arruolato, la
famiglia venga a perdere i necessari mezzi
di sussistenza
L'arruolato può dimostrare di essere
produttore di reddito anche se titolare di
un rapporto di lavoro a tempo determinato
con contratto di formazione ex Legge
863/1984. Non costituiscono titolo, per
considerare l'arruolato produttore di
reddito, dichiarazioni di disponibilità ad
assumere rilasciate da ditte oppure
dichiarazioni di impegno del datore di
lavoro a trasformare, alla scadenza, il
rapporto a tempo determinato in
assunzione definitiva. In ogni caso l'Ufficio
Leva verificherà se la partenza alle armi
dell'arruolato possa determinare per la
famiglia la perdita dei necessari mezzi di
sussistenza.
e) unico fratello convivente di portatore di
handicap o affetto da grave patologia, non
autosufficiente.
La dispensa viene comunque concessa
anche se nel nucleo familiare vi siano altri
fratelli o sorelle minorenni conviventi
oppure fratelli o sorelle maggiorenni non
conviventi ed anche in presenza di genitori
in grado di assistere il minorato. Anche in
questo caso i non vedenti sono da
considerarsi non autosufficienti.
f) vittima del reato di sequestro di persona
che, a causa di tale reato o come diretta
conseguenza di esso, sia stato privato
della libertà personale o delle condizioni
di normale salute fisica o psichica per un
periodo di almeno sessanta giorni.
g) fratello di militare deceduto durante la
prestazione di servizio militare.
L'ammissione alla dispensa per i titoli
sopra menzionati è consentita quando
nessun fratello vivente dell'arruolato,
minore di 40 anni, abbia fruito di
riduzione o dispensa dalla ferma di leva.
Unica eccezione il titolo relativo alla
lettera b): arruolato con prole.
Qualora la domanda di dispensa sia
respinta dal Consiglio di Leva per
decadenza di termini, pur sussistendo il
titolo, l'arruolato può presentare al
Distretto Militare altra domanda di
dispensa ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
della legge 24.12.1986, n° 958. In tal caso
la domanda sarà sottoposta alle decisioni
del Ministro della Difesa seguendo una
corsia preferenziale; rimangono validi tutti
i documenti presentati in occasione della
prima domanda.
Dispensa di competenza del Ministro
della Difesa
E' regolata dall'artico 7, comma 3, del
Decreto Legislativo 504/1997. Questo tipo
di dispensa sarà concessa qualora si
prevedano eccedenze rispetto alle esigenze
di incorporazione. Potranno essere
dispensati gli arruolati che si trovino, in
una delle seguenti condizioni:
a. difficoltà economiche o familiari ovvero
particolari responsabilità lavorative.
b. responsabile diretto e determinante
della conduzione di imprese o attività
economica da almeno due anni ovvero di
impresa o attività economica avviata con il
sostegno di Leggi nazionali o regionali di
incentivazione
all'imprenditorialità
giovanile e al lavoro autonomo, sempreché
con la partenza dell'interessato vengano a
mancare i presupposti fondamentali per la
funzionalità
tecnico-amministrativa
dell'azienda o dell'attività.
c. minore indice di idoneità somaticofunzionale o psico-attitudinale attribuito in
sede di visita di leva.
d. cittadino impegnato, con meriti
particolari, sul piano nazionale o
internazionale, in carriere scientifiche,
artistiche, culturali.
Inoltre il Ministro della Difesa invia in
licenza illimitata senza assegni in attesa di
congedo (LISAAC) i giovani alle armi per
situazioni dimostrate successivamente alla
loro incorporazione o non fatte valere in
tempo utile, di fatto riconducibile a quelle
previste dal comma 3 dell'articolo 7.
Termini per la presentazione della
domanda
Il cittadino potrà presentare la domanda di
dispensa sia all'Ufficio Leva del Comune
di residenza che all'Ufficio di Leva del
Distretto Militare entro l'ultimo giorno
del trimestre in cui è sottoposto a visita
di leva o, per situazioni sopravvenute,
indipendenti dalla volontà dell'interessato,
fino al giorno precedente l'incorporazione.
In ogni caso se i termini scadono in un
giorno festivo sono prorogati al primo
giorno seguente non festivo.
Mezzi di sussistenza
La lettera d) del comma 1 e la condizione
a. del comma 3 comportano la valutazione
della perdita dei necessari mezzi di
sussistenza della famiglia . A questo scopo
La Direzione generale della leva
predisporrà, ogni anno, delle tabelle dei
redditi massimi della famiglia per ottenere
la dispensa.
I redditi da considerare sono quelli netti e
non dovranno essere computati redditi di
natura risarcitoria.
Documentazione
Possono essere presentate, unitamente alla
domanda, dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorietà in
sostituzione dei certificati e documenti
richiesti ad esclusione dei certificati
medici e dell'attestazione dei carabinieri o
della polizia per il caso di sequestro di
persona.
La domanda e le relative dichiarazioni
sostitutive possono essere contenute in un
unico modello: in ogni caso non dovrà
essere autenticata la firma e non dovrà
essere corrisposta l'imposta di bollo.
M-P.