Viaggio nella nautica: la guida per NauticSud 2006 - pdf

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Viaggio nella nautica: la guida per NauticSud 2006 - pdf
Premessa
In occasione della trentasettesima edizione del Nauticsud,
siamo presenti, presso la Fiera internazionale della nautica da
diporto, con un nostro stand per incontrare i cittadini e fornire ai
visitatori i servizi dell’Agenzia delle Entrate.
Un appuntamento importante che trova nel “mare” e nelle attività ad esso connesse una risorsa che da sempre caratterizza la vita
sociale ed economica della regione Campania.
L‘interesse dell’Agenzia delle Entrate per questo settore nasce
dal fatto che l’Italia si conferma Paese Leader nel mondo con una
quota di mercato del 38% che trova la sua forza nel settore delle
unità tra gli 80 e i 90 piedi.
È per questo che al mare ed alla nautica abbiamo voluto dedicare il nostro opuscolo, “Viaggio nella nautica fra storia e normativa”, un viaggio nella storia della navigazione e nelle tradizioni
marinare che si conclude con i riferimenti al regime fiscale che
disciplina la materia.
Il testo, pur non esaurendo l’argomento, contiene utili informazioni per gli amanti della nautica e vuole essere un esplicito contributo a questo settore che costituisce un punto di forza dell’economia partenopea.
Il Direttore Regionale
Filippo Orlandi
La Direzione Regionale della Campania è presente alla
37a edizione della
Fiera internazionale
della nautica da diporto “Nauticsud”
dall’11 al 19 marzo
2006.
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NAVIGANDO NELLA STORIA
Il termine “navigazione” , nella sua accezione generica,
indica l’atto del navigare, ossia il percorrere, con apposito veicolo, il tramite acqueo o aereo, mentre, nella sua
accezione specifica, denota la scienza dell’orientamento, ovvero il complesso degli insegnamenti necessari per
condurre appropriati veicoli attraverso vie non tracciate.
Sestante giroscopico
per aeroplano
Con tale espressione vengono definiti il mare e l’aria.
L’attività dell’uomo diretta a trasportare se stesso e le
sue cose attraverso il tramite acqueo, lacuale, fluviale o
marittimo, e successivamente aereo, è nata prima della
scienza del navigare.
Bussola per aeroplano
Fare, sia pure brevemente, la storia della
navigazione, significa andare indietro nel
tempo ed iniziare a parlare dell’Arca con
L’Arca
cui Noè salvò la vita umana ed animale
Le Caravelle
dal Diluvio universale, per passare alle varie epoche storiche,
fino ai nostri giorni ove è possibile ammirare imbarcazioni a
motore, a vela, gommoni ed altre.
Imbarcazione
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Nel mondo antico la navigazione era senza ombra
di dubbio il mezzo attraverso il quale, oltre agli uomini ed
alle merci, viaggiavano anche le informazioni e le idee e
si diffondeva la cultura di un popolo. Per ogni civiltà
Cartografia generale
allargare i propri confini ha sempre significato continuare a vivere.
Le barche si sono sviluppate secondo le caratteristiche legate alle condizioni locali. Si utilizzavano materiali, attrezzi,
mezzi stilistici del proprio ambiente e tecniche particolari per
costruire piroghe, gondole e barche fatte di canne. Probabilmente la navigazione e l’architettura navale nacquero ed
ebbero rapido sviluppo in Egitto, nella fascia di terra attraversata dal fiume Nilo.
Egitto - Il fiume Nilo
I disegni rinvenuti sulle rocce dell’attuale deserto orientale egiziano mostrano le prime barche del periodo preistorico-predinastico (5000-3500 a.C.). Le barche erano costruite con
fasci di canne di papiro, pianta che cresceva in abbondanza sulle sponde del grande
fiume, strettamente legate assieme con cavi.
Le zattere di canne, o di altre erbe lacustri, sono state
sempre utilizzate, e lo sono ancora oggi, in paesi dove
vi sono regioni ricche di laghi e fiumi o paludi piene di
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Rappresentazione di barca di papiro
canneti o di altra vegetazione simile. Le barche di
papiro affondano le radici anche in luoghi interni
dell’Africa, quali Uganda, Ciad, Etiopia, Kenya, Sudan.
Esse erano sospinte da pagaie e governate
da remi. Avevano una struttura solida, capace di navi-
Barca di papiro
gare in acque fluviali o lacustri ed in mare aperto.
Poi ci fu l’invenzione della vela, formata , inizialmente, da grandi foglie di palma o di cocco.
La vela figura documentata, per la prima volta, in un disegno raffigurato sopra un vaso egiziano predinastico risalente a circa 5000 anni fa.
Gli egiziani, poi, sostituirono le imbarcazioni fatte con
canne di papiro con altre costruite utilizzando i legni
d’acacia e del fico sicomoro.
Rappresentazione di barca a vela
Abili navigatori furono i Fenici. Questo popolo abitava
lungo la costa dell’attuale Libano. Essi perfezionarono l’arte nautica utilizzando, per primi,
l’ancora e con l’aiuto della Stella Polare, detta dai Greci Stella Fenicia, diedero l’avvio alla
navigazione notturna.
I Fenici, navigando, trasportarono nei paesi vicini, quali la Mesopotamia e l’Egitto oltre alle
merci, anche le loro idee e la loro civiltà.
Anche gli Etruschi sono famosi per la loro attività marittima: gli scambi ed i contatti legati
alla navigazione furono uno dei fattori fondamentali del rapido sviluppo e della potenza
della loro “nazione”.
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Continuando il nostro viaggio nella storia, incontriamo un
altro popolo che è famoso per le grandi imprese rese
possibili dalle imbarcazioni con le quali giunsero fino ai
territori del Canada, dando prova di straordinarie capacità marinare: i Vichinghi, la cui origine è da ricercare nelle
tribù nomadi di diversi popoli nordeuropei. Essi imposta-
Vichinghi - Imbarcazione
rono la loro vita sul mare per la necessità di trovare alimenti e altre terre, specializzandosi nella tecnica della
costruzione navale.
Le loro prime imbarcazioni , come testimoniano alcuni rinvenimenti, erano costruite con tavole ricavate da pezzi
unici lunghi come la barca, ed erano mosse unicamente
dai remi. Solo verso il VII-VIII secolo d.C. fu adottata la
vela e furono costruite imbarcazioni aventi maggiori
Vichinghi - Imbarcazione
dimensioni e robustezza.
Le navi e le tecniche di navigazione della marineria della Grecia arcaica, soprattutto, di
quella micenea, della seconda metà del II millennio avanti Cristo sono quelle descritte da
Omero nei suoi poemi, in particolare nell’Odissea.
La sagoma delle navi di quel tempo, è descritta da Omero come “ricurve corna da toro”.
L’intera struttura dello scafo poggia su un’unica trave di chiglia, a cui erano collegate coste
e tavole. Il tutto giuntato con il sistema della cucitura, rinforzato forse con corde che inanellavano strettamente l’intero scafo. Questo era impermeabilizzato utilizzando la pece e
sostanze cerose e resinose. L’interno dello scafo era tutto catramato.
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La propulsione della nave è principalmente affidata alla forza dei rematori che usufruiscono anche dell’ausilio di una vela.
Anche nel periodo dell’Antica Roma la navigazione fluviale e marittima aveva grande
importanza. Essa si sviluppò sia per esigenze commerciali sia per esigenze difensive.
L’espansione dell’Impero Romano avvenne proprio utilizzando la flotta costituita da navi
mercantili e da navi da guerra.
Nave da guerra romana
Celebre è la frase pronunciata dal generale Pompeo Magno: navigare necesse est, vivere non est necesse!
Conosciamo molte cose sulle navi romane grazie alle fonti letterarie ma, in particolar
modo, per le raffigurazioni su affreschi, mosaici, bassorilievi e monete.
Gli imperatori coniavano monete raffiguranti navi o scene di navi in porto, per celebrare vascelli che avevano reso florido il commercio o fatto vincere le battaglie navali.
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Amerigo Vespucci
Nave scuola della Marina Militare italiana, fu varata nel 1931 nei cantieri navali di
Castellammare di Stabia (Napoli).
Lo scafo, in acciaio inchiodato, è lungo 83 metri e largo 16. La sua struttura massiccia trae
ispirazione dai vascelli del XIX secolo; di qui la caratteristica pitturazione a strisce bianche
e nere e, soprattutto la sua alberatura, armata a nave con tre alberi, ciascuno con cinque
vele quadre.
L’albero di maestra raggiunge i 54,5 metri.
L’equipaggio è formato da 330 persone, per la maggior parte impiegate nella manovra
delle vele e delle attrezzature. Viene utilizzata per le campagne di addestramento degli
allievi della 1ª classe dell’Accademia Navale di Livorno.
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LA BUSSOLA E LA CARTA NAUTICA
Solo successivamente all’introduzione della bussola e della carta nautica la navigazione
ebbe un alto grado di sviluppo.
Le origini di questi due preziosi strumenti sono incerte:
l’adozione della bussola dovette, però, precedere quella
della carta nautica.
Secondo le indagini di Padre Guglielmotti, dopo il Mille i
navigatori del mediterraneo usavano, per orientarsi, anco-
Carta nautica
ra il “pinace”, tavoletta circolare su cui era dipinta la rosa dei venti e che, tenuta girevole nel mezzo del naviglio, veniva orientata a mano sul punto ortivo del sole e degli astri.
Il cardine più importante della rosa dei venti era l’oriente, facilissimo da individuare e che
permetteva di riconoscere subito tutti gli altri punti dell’orizzonte. Da questo rilevamento
ha tratto origine il termine “ orientarsi”.
La bussola dovette apparire nella sua forma
primordiale nella seconda metà del secolo XII.
Pare sia stata introdotta dagli arabi i quali
avrebbero appreso la conoscenza della pro-
prietà indicativa dell’ago calamitato nei contatti avuti nell’oceano indiano con i navigatori
Bussola
cinesi.
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Presso i cinesi l’ago calamitato con il nome “ Icinan” o di “Chi-nan” (indicatore del sud) veniva
usato sospeso ad un filo per le comunicazioni
terrestri, e infitto in una cannuccia o in un sugherino galleggiante sull’acqua contenuta in un reci-
piente, per le comunicazioni marittime. Agli
Bussola
amalfitani si deve il perfezionamento della bus-
sola, per cui il primitivo ago magnetico, poi congegnato in bussola chiusa, divenne lo strumento idoneo alla navigazione.
Incerta è anche l’origine della carta nautica.
Fermiamo il nostro peregrinare nella storia, alla nostra bella Italia, terra di santi, poeti e
navigatori.
Innumerevoli generazioni di marinari provenienti dai porti
e dalle coste d’Italia si susseguirono lungo l’intero arco
della storia di Roma. I loro cantieri misero a punto tecniche basilari dell’architettura navale moderna.
Schema di architettura
navale
E’ storia recente il ritrovamento a Napoli, verso la
fine del 2003, durante gli scavi per la costruzione
della stazione della metropolitana di Piazza
Napoli - 2003
ritrovamento barca capovolta
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Municipio, di una barca, lunga 10 metri, rinvenuta
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capovolta e straordinariamente simile a quella
ritrovata nel 1982 ad Ercolano. Lo scavo ha permesso di individuare una antica insenatura e di
ricostruire la linea di costa di questa zona, ove
Ercolano - 1982
ritrovamento barca
sorgeva uno degli impianti portuali dell’ antica
Neapolis.
Sempre nel 2003 è stata ritrovata , nella stessa area di Piazza Municipio, una seconda
barca di dieci metri di lunghezza per due di larghezza . In data 30 gennaio 2004 sono
emerse le tracce di un’altra barca romana.
La sintesi delle nostre ricche tradizioni marinare è
l’emblema araldico della Marina Militare, che campeggia nella bandiera nazionale navale: lo stemma delle
quattro Repubbliche Marinare sovrastato dalla “corona
navale” romana.
Emblema della Marina
Militare
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Cutty Sark
Cutty Sark è nome di origine scozzese e significa “camicia corta”, dall’abito indossato dalla
statua di donna posta sulla prua.
E’ nota per le sue grandi vele e per lo scafo di pregiata fattura, con il planking di teck su
strutture di ferro. Fu costruita nel 1869 e destinata al commercio del tè. Nel 1878 fu adibita al trasporto del carbone nel Galles e successivamente a quello della lana in Australia. Il
suo ultimo viaggio risale al 1895.
Dal 1954 è stata adibita a museo a Greenwech.
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NAUTICA ED ECONOMIA
La nautica è particolarmente rilevante per l’economia
italiana in quanto intorno ad essa si sviluppa una
intensa attività che comprende numerosi e diversi
settori economici, con ricadute significative sull’ occupazione in genere.
Si parte dai cantieri navali. La maggioranza delle
Veduta di un cantiere
navale.
imbarcazioni fino a 10 metri sono costruite in plastica
cioè in materiali a base di tessuto e fibre di vetro e
resine poliestere che esigono pochissima manutenzione. Per dimensioni maggiori è ancora molto usato
il legno soprattutto sotto forma di lamellari corazzati
cioè strati di legno diversi incollati e pressati. I grossi
Cantiere Navale
particolare di costruzione
cruisers da 15, 20 metri e oltre sono in legno pregiato, mogano e teak ed infine gli yachts sono spesso in
acciaio. I cantieri italiani sono tra i migliori nel mondo
nella costruzione di queste imbarcazioni e la loro produzione è molto richiesta all’estero. Il diporto nautico
Cantiere Navale
può essere fatto anche con imbarcazioni a vela.
Protagonista della nautica è, altresì, il gommone da diporto. Esso nasce dall’evoluzione dei
mezzi militari e dalla tecnologia della tela impermeabilizzata.
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Segue, quindi, la costruzione, installazione e
riparazione dei motori , di impianti e strumenti
vari, con l’arredamento e gli accessori ,la manutenzione ed il restauro delle imbarcazioni.
Ma non va dimenticata l’attività relativa all’ormeggio delle barche, al loro rimessaggio, alle
scuole per conseguire la patente nautica, alle scuole nautiche, ai corsi di vela, al commercio delle imbarcazioni nuove e usate.
Intorno alla nautica si sviluppano eventi sportivi,
fieristici, e pubblicazioni editoriali specifiche del
settore.
Manifestazione nauticsud
Poiché il fascino della nautica da diporto è
anche la ricerca di nuovi approdi da visitare,
molti diportisti trasportano la barca su un carrello o “TATS” che costituisce quindi un accessorio
indispensabile per trasportare la barca.
Ma i diportisti, quando si muovono, hanno biso-
gno di tante altre cose: alberghi, ristoranti, bar, pizzerie, discoteche, abbigliamento specifico ecc, per cui tutti i settori rilevanti dell’economia sono interessati dalla nautica.
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NAUTICA: LEGGI & DECRETI
• Legge 11 febbraio 1971, n. 50.
Norme sulla navigazione da diporto.
• Legge 6 marzo 1976, n. 51.
Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 recante norme sulla
navigazione da diporto.
• Legge 26 aprile 1986, n. 193.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51 sul
diporto.
• Legge 5 maggio 1989, n. 171.
Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50; 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986,
n. 193.
• Legge 8 agosto 1994, n. 498.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378,
recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modi ficazioni,
sulla nautica da diporto.
• Direttiva 94/25/CE.
Riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
• Legge 23 dicembre 1996, n. 647.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,
recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed amatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.
• Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 436.
Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione e immissione in commercio di unità da diporto.
• Decreto Legislativo 11 giugno 1997, n. 205.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di
attuazione della direttiva 94/25/CE.
• Legge 30 novembre 1998, n. 413 ( artt.12 e 14).
Rifinanziamento degli interventi per l’industria cantieristica ed amatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore.
• Legge 8 luglio 2003, n. 172.
Norme sulla navigazione da diporto.
• Direttiva 94/25/CE.
Testo aggiornato con le modifiche apportate dalla Direttiva 2003/44/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003.
• Decreto Ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232.
Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.
• Decreto Ministeriale 18 aprile 1994, n. 1994.
Disposizioni transitorie concernenti le caratteristiche ed i requisiti delle cinture di salvataggio per la nautica da diporto.
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• Decreto Ministeriale 21 settembre 1994, n. 731.
Regolamento recante norme per l’esercizio della locazione e del noleggio delle unità
da diporto.
• Decreto Ministeriale 1 giugno 1995, n. 366.
Regolamento recante modalità e termini tecnici delle operazioni di collaudo per il
riaccertamento della potenza effettiva dei motori – imbarcazioni da diporto.
• Decreto Ministeriale 16 novembre 1995, n. 577.
Regolamento recante norme per disciplinare l’impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie.
• Decreto Ministeriale 10 maggio 1996.
Cinture di salvataggio marcate CE.
• D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431.
Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche.
• Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 386.
Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche ed i
requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
• Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 387.
Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche, i
requisiti e la durata di validità dei segnali di soccorso, da utilizzare esclusivamente
sulle unità da diporto.
• Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 388.
Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche,i
requisiti, le modalità per l’installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
• Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 412.
Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti
degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
• Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478.
Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto.
• Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Codice della nautica da diporto.
Il 15 settembre 2005 è entrato in vigore il nuovo codice della navigazione da diporto,
Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005.
Il decreto, per disciplinare vari settori, rimanda ad uno o più regolamenti che il Ministero
delle infrastrutture dovrà emanare.
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Il testo del Codice della Nautica da diporto contiene disposizioni:
– generali, norme per la progettazione, la costruzione e l’immissione in commercio di
unità da diporto (art. da 1 a 14);
– relative alla iscrizione, abilitazione alla navigazione delle unità da diporto, persone trasportabili, patente nautiche, responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da
diporto (art. da 15 a 41)
– sulla utilizzazione delle unità da diporto e sull’attività di mediazione (art. da 42 a 51)
– sulla cultura nautica (art. 52)
– norme sanzionatorie – illeciti amministrativi (art. da 53 a 57)
– disposizioni complementari, transitorie e finali (art. da 58 a 67)
Il testo prevede, inoltre, 16 allegati.
Di seguito si riportano alcuni articoli del decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, rilevanti anche ai fini fiscali:
Uso commerciale delle unità da diporto.
art. 2
1. L’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:
a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
b) è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
2. L’utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da
diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l’indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle
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unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli
estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell’annotazione sono riportati
sulla licenza di navigazione.
3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera
di uno dei Paesi dell’Unione europea, l’esercente presenta all’autorità marittima o della
navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l’unità abitualmente staziona una
dichiarazione contenente le caratteristiche dell’unità, il titolo che attribuisce la disponi-
bilità della stessa, nonchè gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in
possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve
essere mantenuta a bordo.
4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.
Unità da diporto
art. 3
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata
alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro
metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei
natanti e delle imbarcazioni da diporto;
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c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lun-
ghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di
cui alla lettera b).
Registri di iscrizione
art. 15
1. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle
Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono
iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli
uffici circondariali marittimi, nonchè dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Il modello dei registri è
approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il proprietario di un’imbarcazione da diporto può
chiedere l’iscrizione provvisoria dell’unità, presentando apposita domanda.
3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza
l’ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, purchè munite di attestazione di ido-
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neità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell’articolo 10 o autorizzato ai sensi
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
4. Il proprietario dell’unità da diporto può richiedere all’ufficio d’iscrizione l’annotazione
della perdita di possesso dell’unità medesima a seguito di furto, presentando l’originale o la copia conforme della denuncia di furto e restituendo la licenza di navigazione.
Ove il possesso dell’unità sia stato riacquistato, il proprietario richiede annotazione
all’ufficio di iscrizione, che rilascia una nuova licenza di navigazione.
Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria
1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanzia-
art. 16
ria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e
sulla licenza di navigazione del nominativo del-
l’utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.
Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto
1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi,
traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su
unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta
avanzata dall’interessato, entro sessanta giorni dalla
data dell’atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri
di iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione.
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art. 17
2. La ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dall’ufficio di iscrizione, sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti
giorni.
3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all’ufficio di iscrizione dell’unità che, previa presentazione da parte dell’inte-
ressato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell’accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l’interes-
sato non vi provveda nel termine indicato l’ufficio di iscrizione dispone il ritiro della licenza di navigazione.
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al
comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell’interessato avanzata entro novanta giorni dall’entrata
in vigore del presente decreto legislativo e senza l’applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
Locazione e forma del contratto
1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale
una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il
godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo
determinato.
art. 42
2. Con l’unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la
responsabilità ed i rischi.
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3.
4.
Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da
diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a
bordo in originale o copia conforme.
La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.
Contratto
Scadenza del contratto
1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non
art. 43
s’intende rinnovato ancorchè, spirato il termine stabilito,
il conduttore conservi la detenzione dell’unità da diporto.
2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo
nella riconsegna per fatto del conduttore per un perio-
do non eccedente la decima parte della durata del con-
tratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di
tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono
col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza
del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell’articolo 43,
dalla riconsegna dell’unità.
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art. 44
Obblighi del locatore
art. 45
1. Il locatore è tenuto a consegnare l’unità da diporto, con
le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa
di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti
necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
Obblighi del conduttore
1. Il conduttore è tenuto ad usare l’unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di
navigazione e in conformità alle finalità di diporto.
art. 46
Noleggio di unità da diporto
art. 48
1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una
delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a
mettere a disposizione dell’altra l’unità da diporto per
un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da
fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto.
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L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta
anche l’equipaggio.
2. l contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è
redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia
conforme.
Obblighi del noleggiante
art. 49
1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l’unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di
sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dal-
l’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni,
estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occa-
sione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.
Porto turistico
A
24
Locazione finanziaria
Il contratto di leasing e il contratto di locazione, pur avendo alcuni elementi in comune, si
differenziano nettamente.
Nel caso della locazione, il locatore si obbli-
ga, in cambio di un corrispettivo, a concede-
Charter
re l’unità da diporto al locatario per un determinato periodo di tempo. L’unità passa, per il
periodo stabilito, in godimento del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e
ne assume la responsabilità ed i rischi.
Al termine del periodo stabilito l’imbarcazione viene restituita al locatore.
Il contratto di locazione finanziaria è un’operazione di finanziamento. Nel leasing finanziario i soggetti sono tre: fornitore, utilizzatore, società di leasing.
La società di leasing acquista dal fornitore l’unità da diporto prescelta dall’utilizzatore e la
concede, a fronte del pagamento di un canone periodico, in locazione allo stesso per un
determinato periodo di tempo.
La proprietà del bene è della società di leasing, che acquista dal fornitore il bene. Alla sca-
denza del contratto, con il versamento dell’ultimo canone, l’utilizzatore può esercitare l’opzione di riscatto del bene, acquisendone quindi la proprietà, contro il versamento di un
prezzo predefinito (riscatto). In caso di mancato esercizio dell’opzione il bene resta di proprietà della società di leasing.
L’operazione di leasing presenta quindi sia i vantaggi del finanziamento che quelli della
locazione in quanto consente di poter disporre dei beni senza bisogno di immobilizzare la
somma di denaro necessaria per acquistarli.
25
A
I corrispettivi delle prestazioni di locazione, compresa quella finanziaria, noleggio e simili,
delle unità da diporto sono da assoggettare all’I.V.A. con l’aliquota del 20%. L’art. 7 comma
4, lett. f), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce, però, che le operazioni derivanti da
contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto sono assog-
gettati ad IVA quando i predetti mezzi sono utilizzati in Italia o in altro Stato membro della
Comunità Europea. Le citate prestazioni non si considerano più territorialmente rilevanti,
e, come tali, non sono assoggettate all’IVA, se i mezzi di cui trattasi sono utilizzati fuori
dell’Unione Europea, a prescindere dal domicilio o dalla residenza del committente.
Conseguentemente, le operazioni in esame rientrano nel campo di applicazione dell’impo-
sta solo se utilizzate in ambito comunitario, per cui in caso di impiego del mezzo di trasporto in parte in territorio comunitario ed in parte fuori di esso, dovrà considerarsi rilevante per
l’IVA solo la parte di canone di locazione riferibile all’utilizzo che ne è stato fatto in ambito
comunitario.
Poiché risulta difficoltoso seguire gli spostamenti delle unità da diporto e, quindi, stabilire
il periodo da esse trascorso all’interno o all’esterno delle acque territoriali comunitarie,
l’Agenzia delle Entrate,con circolari del 02 agosto 2001 n. 76, e del 07 giugno 2002 n. 49,
ha consentito, allo scopo di rendere più semplice l’applicazione della normativa, la deter-
minazione in via forfetaria dell’utilizzo extracomunitario del natante, sulla base delle caratteristiche tipologiche del mezzo stesso fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
I contribuenti ( società di leasing o locatori) potranno determinare forfetariamente il tempo
di utilizzo fuori delle acque territoriali comunitarie, attenendosi, ai fini della individuazione
della base imponibile, alle sottoindicate percentuali, distinte secondo la categoria di appar-
A
26
tenenza dell’unità da diporto, fermo restando la possibilità di un eventuale controllo da
parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Tipologia dell’unità da diporto
Unità a motore o a vela di lunghezza superiore
a 24 metri
Unità a vela di lunghezza tra i 20,01 -24,00 metri
ed unità a motore di lunghezza tra 16,01-24,00 metri
Unità a vela di lunghezza tra i 10,01 -20,00 metri
ed unità a motore di lunghezza tra 12,01-16,00 metri
Unità a vela di lunghezza fino a 10 metri ed unità
a motore di lunghezza tra 7,51,01-12,00 metri
(se iscritte nel registro imbarcazioni)
Unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri
Unità appartenenti alla categoria D (imbarcazioni
da diporto abilitate alla navigazione solo in
acque protette)
Circolare n.
49/2002
% del
corrispettivo
da
assoggetare
ad Iva
Carico
fiscale
effettivo
30%
6%
40%
8%
50%
10%
60%
90%
12%
18%
100%
20%
In pratica, l’aliquota IVA applicabile è sempre quella normale del 20%, ma viene operata
una riduzione della base imponibile per cui si verifica una riduzione del carico effettivo
dell’IVA.
Da notare, però, che nell’ipotesi in cui il conduttore, al termine del contratto di locazione,
eserciti l’opzione di riscatto, sul prezzo pagato si applica l’IVA nella misura del 20%.
Anche nella ipotesi di acquisto, per contanti, di una unità da diporto, l’aliquota IVA da applicare al prezzo è quella normale del 20%, senza alcuna riduzione.
27
A
NORMATIVA FISCALE
Passiamo in rassegna, brevemente, alcune
disposizioni fiscali relative alla nautica da diporto.
Tassa di stazionamento
L’art. 15, comma 2, della legge 8 luglio 2003, n. 172, ha
abolito la tassa di stazionamento, prevista dall’art. 17
della legge 6 maggio 1976 n. 51, a decorrere dal 29
luglio 2003.
Articolo sulla tassa
La tassa di stazionamento andava pagata, entro il 31
maggio di ciascun anno, per le imbarcazioni e le navi
da diporto, in relazione alla lunghezza f.t. (fuori tutto),
riportata nella licenza di navigazione, quando l’unità
stazionava, navigava, od era ancorata in acque pubbliche (marine o interne) anche se assentite in concessione a privati (porti turistici,darsene private,
ecc.).
A
28
Per l’anno 2003 il termine originario di scadenza per il pagamento della tassa è stato pro-
rogato al 31 ottobre 2003, ma tale proroga non ha evitato il versamento del tributo da parte
di molti diportisti prima che il provvedimento di proroga diventasse operativo (16 giugno
2003). Per ottenere il rimborso di quanto corrisposto, occorre presentare una istanza al:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Navigazione e
Trasporto Marittimo e Interno, Divisione Nav. 3,Via dell’Arte n. 16 – 00144 Roma.
Abbonamento Radio-TV
Non è più obbligatorio sottoscrivere l’abbonamento
per gli apparati radio televisivi tenuti a bordo delle
unità da diporto. Diventa ,invece, obbligatorio quando
le medesime unità vengono impiegate per fini commerciali (locazione e noleggio)
Acquisto e vendita
Il regime civilistico e fiscale relativo al passaggio
della proprietà dei beni in questione varia in relazione alle diverse tipologie di costruzioni destinate
alla navigazione da diporto Il regime amministrati-
vo delle unità da diporto è disciplinato nel Titolo II
capo I del D.Lgs 171/2005.
29
A
Natanti
I natanti, compresi i motori installati a bordo, sono
beni mobili non registrati e quindi il loro trasferimento
di proprietà può avvenire senza alcun “atto scritto di
compravendita” in quanto si applica la regola che “il
possesso vale titolo”.
Imbarcazione a vela e motore
Imbarcazioni e navi da diporto
Le imbarcazioni e le navi da diporto sono beni mobili
registrati e per il trasferimento della proprietà è necessario trascrivere il “titolo di proprietà“ presso l’Ufficio ove
l’unità risulta iscritta.
Imbarcazione
Occorre quindi un regolare atto di compravendita ed un
formale atto di iscrizione nei pubblici registri.
Il titolo di proprietà può essere costituito: da scrittura privata autenticata e registrata; da
dichiarazione dell’alienante con sottoscrizione autenticata e registrata; da atto pubblico; da
sentenza passata in giudicato; dal c.d. “Bill of Sale” o dal “Memorandum of Agreement”
legalizzato dall’Autorità Consolare ( per i Paesi dell’Unione Europea la legalizzazione è
stata soppressa) e registrato presso uno qualsiasi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate,
per le unità acquistate all’estero.
A
30
Acquisti e vendite fra soggetti
residenti in Italia
Il venditore che agisce nell’esercizio di una impresa
(Cantiere nautico, commerciante di unità da diporto)
essendo soggetto d’imposta ai fini IVA,è obbligato
all’applicazione di tutte le disposizioni contenute nel
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Deve, quindi, emettere, all’atto della vendita ,una fattura con applicazione
dell’IVA nella misura del 20%.
Per quanto riguarda l’acquirente occorre, invece distinguere se lo stesso è o meno un soggetto IVA.
Se l’acquirente è persona fisica che agisce nell’esercizio di impresa, oppure società ed
ente commerciale, ha la possibilità, in quanto soggetto d’imposta, di portare in detrazione
dall’IVA dovuta sulle vendite, l’IVA pagata al fornitore della imbarcazione, salvo quanto
disposto dall’art. 19 bis comma 1, del decreto n. 633 del 1972.
Se l’acquirente, invece, è un privato od un ente non commerciale, l’IVA pagata all’atto dell’acquisto dell’unità da diporto rimane interamente a suo carico, costituendo un costo a tutti
gli effetti.
Se il venditore è un privato, od un ente non commerciale, per le cessioni di imbarcazioni e
navi da diporto si applica l’imposta di registro in misura variabile in funzione della lunghezza dello scafo.
31
A
Si riportano le tariffe per la registrazione del titolo di proprietà:
Dal 1° febbraio 2005
Fino al 31 gennaio 2005
(decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7
Natanti
Natanti
Fino a 6 metri di lunghezza,
Fino a 6 metri di lunghezza,
Oltre i 6 metri di lunghezza,
Oltre i 6 metri di lunghezza,
Imbarcazioni
Imbarcazioni
fuori tutto……..Euro 54,23
fuori tutto….…Euro 71,00
fuori tutto………Euro 108,46
fuori tutto…….Euro 142,00
Fino a 8 metri di lunghezza,
Fino a 8 metri di lunghezza,
Fino a 12 metri di lunghezza,
Fino a 12 metri di lunghezza,
Fino a 18 metri di lunghezza,
Fino a 18 metri di lunghezza,
Oltre i 18 metri di lunghezza,
Oltre i 18 metri di lunghezza,
Navi da diporto
Navi da diporto
fuori tutto……Euro 309,87
fuori tutto……Euro 404,00
fuori tutto…...Euro 464,81
fuori tutto……..Euro 607,00
fuori tutto……Euro 619,75
fuori tutto……..Euro 809,00
fuori tutto……..Euro 774,69
fuori tutto…….Euro 1011,00
Oltre i 24 metri di lunghezza,
Oltre i 24 metri di lunghezza,
fuori tutto…….Euro 3.873,43
A
fuori tutto……Euro 5.055,00
32
Acquisti e vendite intracomunitarie
In applicazione della VI Direttiva 17 maggio 1977, n.
77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore
aggiunto e delle disposizioni recate dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427 è soppressa ogni frontiera fiscale tra i
Emblema della Comunità
Europea
Paesi aderenti all’Unione Europea.
Conseguentemente, gli scambi di merce tra i Paesi membri sono definiti cessioni intracomunitarie o acquisti intracomunitari e non più esportazioni ed importazioni, termini il cui
impiego permane per le operazioni con i Paesi terzi ovvero con i territori esclusi.
L’imposizione sorge con il trasferimento materiale delle merci tra i Paesi Comunitari. Le
cessioni operate da un soggetto UE verso Stati UE, con tassazione presso l’impresa
acquirente, sono considerate, per il soggetto cedente, operazioni non imponibili. Le ces-
sioni di beni nei confronti di privati consumatori, nell’ambito della Comunità, in considerazione che trattasi di un unico territorio di consumo finale, sono soggette ad imposta nel
Paese in cui avviene la vendita ossia nel Paese di provenienza del bene.
Per quanto concerne i mezzi di trasporto nuovi esiste per le cessioni intracomunitarie, una
regolamentazione specifica.
Premesso che sono considerati mezzi di trasporto le
imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, le
disposizioni concernenti gli scambi intracomunitari si
> 7,5 mt
applicano anche se la compravendita si realizza tra
soggetti entrambi privati.
33
A
Nelle transazioni dei Paesi membri della Comunità Europea, le unità da diporto sono considerate nuove se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
•
•
navigazione fino a 100 ore;
cessione entro il termine di tre mesi dalla data di prima immatricolazione
o iscrizione in pubblici registri o altri atti equivalenti.
Le unità da diporto si considerano usate nel caso in cui non si verifichi almeno una delle
condizioni sopra indicate.
Sulla base di quanto innanzi detto, con riferimento alla cessione di unità da diporto nuove,
si possono verificare le seguenti situazioni:
•
•
cessione da un soggetto comunitario che agisce nell’esercizio di impresa ad un
soggetto d’imposta italiano: quest’ultimo deve ottemperare a tutte le formalità previste per gli acquisti intracomunitari;
cessione da un soggetto comunitario operatore economico o non, ad un soggetto
privato italiano di una unità da diporto nuova, con il trasferimento dello stesso
mezzo in Italia: l’acquirente italiano pone in essere un acquisto intracomunitario,
con obbligo di assolvere l’IVA italiana con l’aliquota del 20%. Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato con il Modello F 24, utilizzando il codice tributo 6099.
La prova dell’assolvimento dell’IVA è necessaria per poter procedere all’immatricolazione nei pubblici registri o per ottenere l’emanazione di provvedimenti equivalenti da parte degli Uffici competenti, ai quali è da consegnare copia della fattura
di acquisto (o di documento equipollente) sulla quale l’Ufficio dell’Agen-zia delle
Entrate dovrà aver apposto il visto di conformità all’originale.
Le unità da diporto di lunghezza inferiore a 7,5 metri,
non essendo considerate mezzi di trasporto, restano
escluse dall’applicazione delle disposizioni speciali
innanzi indicate, per cui:
A
34
•
se la cessione avviene tra due operatori economici (residenti in Stati UE diversi)
•
se la cessione avviene tra un operatore economico ed un privato (residenti in Stati
•
l’operazione rientra nel regime intracomunitario ordinario;
UE diversi), l’operazione è soggetta ad imposta nel paese del cedente e quindi per
l’acquirente non sussistono obblighi fiscali;
se la cessione avviene da un privato all’altro (residenti in Stati UE diversi), l’operazione non è soggetta ad IVA.
Se, invece, l’operazione di compra-vendita riguarda una unità da diporto usata, si prescinde dalle dimensioni del mezzo e:
•
se la cessione avviene tra un operatore commerciale ed un privato ( residenti in Stati
•
se la cessione avviene tra due privati (residenti in Stati UE diversi), nessuna impo-
UE diversi),l’acquirente dovrà pagare l’imposta nel paese del cedente;
sta sul valore aggiunta è dovuta.
Cessioni in ambito extracomunitario
Se un soggetto italiano acquista una unità da diporto
da un soggetto extracomunitario, essa potrà essere
importata in Italia pagando sia l’IVA all’importazione
che gli eventuali dazi doganali. In tal caso il documento IVA è costituito dalla bolletta doganale.
Cartografia
Viceversa, se l’unità da diporto è inviata dall’operatore economico italiano in uno Stato non
appartenente alla Comunità Europea, dovrà essere emessa fattura senza IVA (operazione
non imponibile).
35
A
LE AGEVOLAZIONI
Accenniamo, ora, brevemente, alle agevolazioni di carattere fiscale di cui possono avvalersi le unità da diporto.
Iva
Il riferimento normativo di base è il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche
ed integrazioni, che all’art. 8-bis prevede la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni
destinati a dotazione e fornitura di bordo, nonché alcune prestazioni di servizio, come l’uso
di bacini di carenaggio, le costruzioni, la manutenzione, la riparazione, la trasformazione,
l’arredamento ed il noleggio di navi ,destinate a “navi commerciali”.
Tale norma escludeva le unità da diporto dal trattamento di non imponibilità, in considerazione del fatto che la navigazione da diporto ha scopi sportivi, ricreativi e non già finalità di
carattere commerciale.
La disciplina delle unità da diporto ha subìto, però, una evoluzione normativa, ed allo stato,
l’art. 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, così come novellato dall’art. 10, comma 11, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n 647,
consente l’utilizzo delle unità da diporto mediante contratti di locazione e di noleggio, in
deroga alle disposizioni di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.
L’Agenzia delle Entrate, tenuto conto delle intervenute modifiche normative in materia di
unità da diporto, con la Risoluzione n. 94 del 21 marzo 2002 ha chiarito che le agevolazio-
ni di cui all’art. 8-bis del DPR n. 633 del 1972 riguardano anche le unità (natanti, imbarcazioni, e navi) che sono oggetto di un contratto di noleggio e, quindi, utilizzate per un’attività commerciale.
A
36
Restano, invece, escluse dalla predetta agevolazione, le unità da diporto oggetto di un
contratto di locazione. La ratio di tale esclusione risiede nel fatto che nel contratto di locazione si trasferisce l’unità da diporto a favore del locatario il quale si assume ogni rischio
ed onere connesso con la navigazione. Il locatore consegue un corrispettivo, ma rimane
estraneo all’utilizzo dell’unità di navigazione.
Con il contratto di noleggio, anche se l’impegno dell’unità da diporto fatto dal noleggiatore
è un impegno a fini turistici, sportivi o ricreativi, per il proprietario del bene lo scopo perseguito con il contratto di noleggio, e la relativa prestazione di servizi a titolo oneroso, ha una
natura prettamente commerciale.
Per le navi e le imbarcazioni da diporto, secondo la distinzione effettuata dall’art. 1 terzo
comma della legge n. 50 del 1971, sarà necessaria, per usufruire delle agevolazioni fiscali, l’annotazione nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione dell’utilizzo del bene
per finalità di noleggio.
Per quanto riguarda, invece, i natanti da diporto ( ovvero unità di lunghezza inferiore), che
l’art. 13 della legge n. 50 del 1971 non assoggetta all’obbligo della iscrizione nei registri
marittimi, gli esercenti attività di noleggio, oltre ad assolvere all’obbligo della iscrizione nel
registro delle imprese,devono comprovare di essere stati autorizzati dalla locale autorità
marittima all’impiego dei natanti mediante contratti di noleggio.
Oltre ad assolvere agli adempimenti innanzi indicati, i proprietari delle unità da diporto in
questione, per usufruire del regime di non imponibilità IVA di cui al citato art. 8-bis del DPR
n. 633 del 1972 per le forniture di prodotti petroliferi, devono assolvere agli specifici adempimenti amministrativi e contabili previsti per l’imbarco dei prodotti petroliferi agevolati, fra
cui la dotazione del libretto di controllo di cui all’art. 4, comma 3, del Decreto del Ministero
dei Trasporti n. 577 del 1995.
37
A
Inoltre, gli stessi soggetti devono effettivamente utilizzare le unità in argomento per l’esercizio di un’attività di noleggio, attività che si caratterizza con una diretta correlazione fra i
contratti di noleggio stipulati,le relative fatture registrate e gli acquisti di prodotti petroliferi
agevolati, distintamente annotati sul libretto di controllo suddetto.
Imposta di fabbricazione
L’Agenzia delle Dogane è intervenuta con la nota n.
7206 dell’8 febbraio 2001 in merito all’impiego agevolato di prodotti petroliferi destinati al rifornimento delle
unità da diporto.
Nella nota sopraindicata, l’Agenzia delle Dogane prende atto che con l’emanazione della legge n. 647 del
Distributore di carburante
1996 il legislatore, prevedendo che le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate
mediante contratti di locazione o di noleggio, ha inteso
operare per tali fattispecie un riconoscimento dell’impiego delle unità da diporto in attività commerciali.
Afferma, quindi, che nel caso dell’unità da diporto utilizzata per effetto di un contratto di
locazione, la relativa fornitura di carburante rimane assoggettata all’accisa, e ritiene, invece, che i carburanti impiegati da unità da diporto ( natanti,imbarcazioni e navi) adibite ad
attività di noleggio hanno titolo all’esenzione da accisa di cui al punto 3 della Tabella A allegata al testo unico approvato con D.Lgs. n. 504 del 1995.
Le modalità da osservare per l’impiego di prodotti petroliferi in assenza da accisa sono fissate dal Decreto ministeriale 16 novembre 1995, n. 577.
A
38
Provviste di bordo
Il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle
Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari, con la circolare n. 62 del 3 novembre 1973, ha affermato che la
non imponibilità all’IVA delle cessioni di provviste e
dotazioni di bordo previste dall’art 8, quarto comma
( ora art. 8-bis primo comma, lett.d) del DPR 26 otto-
bre 1972 n. 633, era subordinata alla prova dell’av-
Piatto con frutta
venuto imbarco dei suddetti beni, costituita dal
“visto” opposto dalla Dogana o dalla Guardia di
Finanza sul foglio della Fattura emessa nei confronti delle imprese di navigazione marittima o aerea.
Con la risoluzione del 10 marzo 1986 n. 357147, la stessa Direzione Generale ha ritenuto,
sempre per le stesse cessioni di beni, di poter operare una distinzione a seconda che si tratti di beni che, per la loro intrinseca natura, sono normalmente destinati a fungere da provviste o dotazioni di bordo, oppure di beni per i quali è anche configurabile un uso diverso. Per
i primi, afferma che si può prescindere dal visto doganale, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale di cui trattasi. Viceversa, per i beni suscettibili di uso promiscuo (prodotti per l’alimentazione, biancheria, suppellettili, stoviglie, ecc.) dovrebbe in ogni caso rimanere ferma la necessità del visto sul duplo della fattura, stante il carattere cautelativo che
esso assume per l’Amministrazione finanziaria. Un eventuale esonero dalla suddetta formalità (sostituita dal sistema di prova alternativo di cui alla richiamata circolare n. 30819 del
1973) potrebbe solo essere consentito per cessioni di irrilevante valore commerciale, che
non si ritiene opportuno quantificare.
39
A
Tonnage tax
Dopo il via libera della Commissione Europea, anche in
Italia è stata introdotta la Tonnage Tax. La materia è
disciplinata dagli articoli 155 e seguenti del TUIR, introdotti dal D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344.
Rimorchiatore
La Tonnage Tax è una metodologia di determinazione forfetaria basata sul tonnellaggio
delle imprese armatoriali. Si tratta, in pratica, di un regime agevolativo alternativo all’attua-
le sistema di imposizione. Le forme di tassazione possono essere di due tipi. La prima, che
fa riferimento all’imponibile, è il modello adottato in Germania, Olanda, Regno Unito e
Spagna. La caratteristica principale di questo sistema è che le società di navigazione sono
tassate in base ai proventi che ogni singola nave è in grado di produrre e non ai profitti con-
seguiti dalla flotta. La seconda, che invece fa riferimento all’imposta, è stata adottata da
Grecia e Norvegia.
In Italia la struttura della Tonnage Tax s’ispira al modello olandese. Le imprese di navigazione (trasporto merci, passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di
impianti ed altre attività di assistenza marina da svolgersi in alto mare) possono scegliere
di determinare il reddito imponibile in via forfetaria e unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con determinati requisiti.
L’opzione per la Tonnage Tax effettuata dall’armatore è irrevocabile per dieci anni sociali e
può essere rinnovata.
L’introduzione della Tonnage Tax allinea l’Italia alla legislazione europea in termini di fiscalità e contribuisce a rendere più competitive le imprese di navigazione che negli ultimi anni
hanno subito i contraccolpi dell’agguerrita concorrenza dei Paesi terzi.
A
40
Con il decreto del 23 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio
2005, sono state adottate le disposizioni applicative del particolare regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime (tonnage tax), di cui agli articoli da 155 a
161 del Tuir.
I soggetti ammessi a beneficiare del nuovo regime di determinazione forfetaria del reddito
sono quelli indicati all’articolo 73, comma 1, lettera a), dello stesso Testo unico, ossia le socie-
tà di capitali residenti, comprese le cooperative nonché, ai sensi dell’art. 2 del suddetto decreto, i soggetti di cui alla lettera d) del medesimo articolo 73 (società ed enti di ogni tipo non residenti), purché esercitino in Italia un’attività di impresa mediante stabile organizzazione.
I requisiti richiesti , per l’ammissione alla tonnage tax, possono così sintetizzarsi:
Le navi, detenute in proprietà o in locazione a scafo nudo, ancorché date a noleggio, devono avere una stazza netta superiore alle 100 tonnellate.
Le attività alle quali devono essere destinate sono quelle individuate dall’art. 6 del decre-
to attuativo, ossia: trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione, trasporto e posa in opera di impianti offshore e altre attività di assistenza marittima da
svolgersi in alto mare.
Le navi devono essere iscritte nel Registro internazionale di cui al decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457.
Per aderire al regime della tonnage tax deve essere esercitata apposita opzione che deve
essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dall’inizio del periodo d’imposta
a partire dal quale si vuole fruire del regime agevolato. L’opzione ha durata decennale e
deve essere esercitata per tutte le navi aventi i requisiti previsti dall’art. 155 TUIR.
L’art. 7 del decreto attuativo stabilisce che l’opzione per la tonnage tax non può essere
esercitata ovvero perde di efficacia qualora si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
41
A
oltre il 50 per cento delle navi utilizzate è data in locazione a scafo nudo;
per più della metà delle navi locate, il rapporto tra giorni di locazione a scafo nudo e i giorni di effettiva navigazione è superiore al 50 per cento.
Il decreto attuativo fissa specifiche regole per quanto attiene alla determinazione dei valori fiscali dell’attivo e del passivo del patrimonio dell’impresa in regime di tonnage tax (art.
8) e alla imputazione delle plusvalenze e minusvalenze conseguenti alla cessione di navi
già detenute in proprietà in periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione del
regime agevolato(art.9), individua le operazioni straordinarie che non comportano la perdita di efficacia dell’opzione esercitata (art.11) e stabilisce che le spese e gli atri componenti negativi riferiti ad attività o beni da cui derivano ricavi od altri proventi non compresi
nella determinazione forfetaria, devono risultare dalle scritture contabili mediante distinta
annotazione (art. 12).
A
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Le foto che seguono sono la testimonianza delle bellezze naturali delle coste e del mare
della nostra Regione che da sempre affascinano gli appasionati della navigazione.
Napoli - vista del porto con sfondo del Vesuvio
43
A
Napoli - vista del golfo
Le bellezze naturali della
costa campana
44
A
Amalfi - panorama
Procida - Vivara e golfo di Genito
A
45
Capri - Faraglioni
46
A
BIBLIOGRAFIA
NORMATIVA E PRASSI FISCALE
• D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 , n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto.
• D.P.R. 22 DICEMBRE 1996, n. 917 – Testo unico dell’imposta sui redditi.
• MINISTERO DELLE FINANZE – TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI –
Risoluzione del 10/03/1986 prot. n. 357147.
• AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO – Circolare del 02/08/2001 n. 76.
• AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO – Risoluzione del 21/03/2002 n. 94.
• AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO – Circolare del 07/06/2002 n. 49.
• AGENZIA DELLE DOGANE – Nota del 08/02/2001 n. 7206.
SITI CONSULTATI :
• www archemail .it
• www ucina.it
• www comune di amalfi .it
• www nautica.it
• www romaeterna.org
• www.fiscoggi.it
• www.unionepetrolifera.it
• www.mclink.it
• www.biggame.it
• www.infrastrutturetrasporti.it
• www.velaemotore.it
ARTICOLI VARI :
Giusi Grimaudo, Le figlie del Nilo, dal sito Internet www.nautica.it
Giusi Grimaudo, Le lunghe navi del dragone, dal sito Internet www.nautica.it
Adriano Penco, Mille steli per un oceano, dal sito Internet www.nautica.it
Orazio Ferrara, Le navi di Omero,dal sito Internet www.cosedimare.com;
Domenico Carro, Nascita e affermazione del potere marittimo di Roma, dal sito Internet
www. Romaeterna.org, febbraio 2005.
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