61 mi vendo la barca
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61 mi vendo la barca
La voce del diportista MI VENDO LA BARCA I passaggi di proprietà delle unità da diporto hanno subito dal 2006 una notevole semplificazione. Il c.d. decreto Bersani, meglio noto come decreto sulla liberalizzazione delle professioni (decreto legge 4/7/06, n. 223 convertito in legge 4/8/06, n. 248), ha modificato la forma degli atti di trasferimento della proprietà dei beni mobili registrati (cioè, beni mobili iscritti in pubblici registri), tra cui rientrano le imbarcazioni e le navi da diporto. Fino al 2006, per trasferire la proprietà di un’imbarcazione o di una nave da diporto era necessario uno dei seguenti atti: • atto pubblico (documento redatto con particolari formalità da un notaio); • scrittura privata con firme autenticate da un notaio (documento redatto dai privati, nel quale il notaio interviene solo per autenticare le firme); • nel solo caso di imbarcazioni da diporto, dichiarazione unilaterale di vendita con firma del venditore autenticata da un notaio (documento redatto dal solo venditore, nel quale il notaio interviene solo per autenticare la firma). Quindi, nei passaggi di proprietà delle imbarcazioni e delle navi da diporto la figura del notaio era irrinunciabile. Il decreto Bersani ha, invece, previsto che l’autenticazione della firma possa avvenire anche a cura degli Uffici comunali e dei titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista (cosiddetti S.T.A.). Gli S.T.A. sono attivati presso: • gli uffici provinciali e le delegazioni dell’ACI e • gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (ex agenzie per disbrigo pratiche auto e nautiche), che ne facciano richiesta. Una volta autenticate le firme, l’atto di proprietà dovrà essere presentato agli uffici dell’Agenzia delle entrate per la c.d. registrazione, che richiede il pagamento dell’imposta di registro. L’atto, così registrato, deve essere trascritto (cioè, reso pubblico) nei registri navali detenuti dall’ufficio di iscrizione dell’unità, entro 60 giorni dalla data della sua autentica. Se non viene rispettato tale termine, si va incontro ad una sanzione amministrativa (che ammonta a 344 euro) e, se il ritardo perdura, si rischia il ritiro della licenza di navigazione. Per la trascrizione sono necessari, oltre all’atto di proprietà: • la nota di trascrizione (cioè, domanda di trascrizione) in due esemplari in bollo; • la dichiarazione sostitutiva di cittadinanza e residenza dell’acquirente; • il pagamento di due tributi: 61,97 € e 35,00 €; • la licenza di navigazione in originale (sulla quale verrà annotato il passaggio di proprietà), che sarà sostituita per un massimo di 20 giorni da una ricevuta, rilasciata dall’ufficio, con la quale si potrà continuare a navigare in attesa della trascrizione nei registri navali del passaggio di proprietà. Per i natanti da diporto (unità di lunghezza fino a 10 metri e tutte le unità a remi), tutto questo non serve. Non è obbligatorio un atto scritto, poiché i natanti, non essendo immatricolati, non sono beni mobili registrati, bensì solo beni mobili. Stessa regola vale per i motori marini. Nel nostro ordinamen- to la circolazione dei beni mobili è molto semplice: gli atti che trasferiscono la loro proprietà non sono soggetti ad alcuna forma particolare imposta dalla legge. Quindi, posso trasferire la proprietà della mia bicicletta con una semplice stretta di mano, mentre non potrei nello stesso modo vendere la mia casa o la mia nave da diporto. Per trasferire la proprietà di un bene mobile è sufficiente la consegna del bene, con cui si acquista il suo possesso, accoppiata con la buona fede di chi acquista il bene stesso, anche se, per ipotesi, chi vende non sia il legittimo proprietario del bene (cosiddetta regola del “possesso di buona fede vale titolo”). Quindi, quando si vende un natante o un motore, non è richiesto alcun atto, poiché sono sufficienti l’accordo verbale e la consegna del bene. Al nuovo possessore/proprietario devono essere consegnati anche i documenti tecnici relativi al natante e al motore installato a bordo, cioè dichiarazione di potenza del motore/i o eventuale certificato d’uso del motore/i, nonché dichiarazione di conformità CE e manuale del proprietario (se si tratta di natante marcato CE). Se, però, si intende in futuro immatricolare il natante, è comunque opportuno preparare in occasione della vendita un atto scritto e farne autenticare le firme (almeno quella del venditore). In mancanza di un atto scritto di vendita con firma/e autenticate, il natante da diporto non può essere immatricolato nei registri delle imbarcazioni da diporto (si ricordi che non c’è obbligo di immatricolare un natante, ma semplice facoltà di farlo). Aniello Raiola marzo-aprile 2011 61