61 mi vendo la barca

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61 mi vendo la barca
La voce del diportista
MI VENDO LA BARCA
I
passaggi di proprietà delle unità
da diporto hanno subito dal
2006 una notevole semplificazione.
Il c.d. decreto Bersani, meglio
noto come decreto sulla liberalizzazione delle professioni (decreto legge 4/7/06, n. 223 convertito in legge 4/8/06, n. 248), ha modificato la
forma degli atti di trasferimento
della proprietà dei beni mobili registrati (cioè, beni mobili iscritti in
pubblici registri), tra cui rientrano
le imbarcazioni e le navi da diporto.
Fino al 2006, per trasferire la
proprietà di un’imbarcazione o di
una nave da diporto era necessario
uno dei seguenti atti:
• atto pubblico (documento redatto con particolari formalità da
un notaio);
• scrittura privata con firme autenticate da un notaio (documento
redatto dai privati, nel quale il notaio interviene solo per autenticare
le firme);
• nel solo caso di imbarcazioni
da diporto, dichiarazione unilaterale di vendita con firma del venditore autenticata da un notaio (documento redatto dal solo venditore,
nel quale il notaio interviene solo
per autenticare la firma).
Quindi, nei passaggi di proprietà
delle imbarcazioni e delle navi da
diporto la figura del notaio era irrinunciabile. Il decreto Bersani ha,
invece, previsto che l’autenticazione della firma possa avvenire anche
a cura degli Uffici comunali e dei titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista (cosiddetti S.T.A.).
Gli S.T.A. sono attivati presso:
• gli uffici provinciali e le delegazioni dell’ACI e
• gli studi di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto
(ex agenzie per disbrigo pratiche
auto e nautiche), che ne facciano
richiesta.
Una volta autenticate le firme,
l’atto di proprietà dovrà essere presentato agli uffici dell’Agenzia delle
entrate per la c.d. registrazione, che
richiede il pagamento dell’imposta
di registro.
L’atto, così registrato, deve essere
trascritto (cioè, reso pubblico) nei
registri navali detenuti dall’ufficio di
iscrizione dell’unità, entro 60 giorni
dalla data della sua autentica. Se
non viene rispettato tale termine, si
va incontro ad una sanzione amministrativa (che ammonta a 344 euro)
e, se il ritardo perdura, si rischia il ritiro della licenza di navigazione.
Per la trascrizione sono necessari, oltre all’atto di proprietà:
• la nota di trascrizione (cioè,
domanda di trascrizione) in due
esemplari in bollo;
• la dichiarazione sostitutiva di cittadinanza e residenza dell’acquirente;
• il pagamento di due tributi:
61,97 € e 35,00 €;
• la licenza di navigazione in
originale (sulla quale verrà annotato il passaggio di proprietà), che sarà sostituita per un massimo di 20
giorni da una ricevuta, rilasciata
dall’ufficio, con la quale si potrà
continuare a navigare in attesa della trascrizione nei registri navali del
passaggio di proprietà.
Per i natanti da diporto (unità
di lunghezza fino a 10 metri e tutte
le unità a remi), tutto questo non
serve. Non è obbligatorio un atto
scritto, poiché i natanti, non essendo immatricolati, non sono beni
mobili registrati, bensì solo beni
mobili. Stessa regola vale per i motori marini. Nel nostro ordinamen-
to la circolazione dei beni mobili è
molto semplice: gli atti che trasferiscono la loro proprietà non sono
soggetti ad alcuna forma particolare imposta dalla legge. Quindi, posso trasferire la proprietà della mia
bicicletta con una semplice stretta
di mano, mentre non potrei nello
stesso modo vendere la mia casa o
la mia nave da diporto. Per trasferire la proprietà di un bene mobile è
sufficiente la consegna del bene,
con cui si acquista il suo possesso,
accoppiata con la buona fede di chi
acquista il bene stesso, anche se,
per ipotesi, chi vende non sia il legittimo proprietario del bene (cosiddetta regola del “possesso di
buona fede vale titolo”).
Quindi, quando si vende un natante o un motore, non è richiesto alcun atto, poiché sono sufficienti l’accordo verbale e la consegna del bene.
Al nuovo possessore/proprietario devono essere consegnati anche i documenti tecnici relativi al natante e al
motore installato a bordo, cioè dichiarazione di potenza del motore/i o
eventuale certificato d’uso del motore/i, nonché dichiarazione di conformità CE e manuale del proprietario
(se si tratta di natante marcato CE).
Se, però, si intende in futuro
immatricolare il natante, è comunque opportuno preparare in occasione della vendita un atto scritto e
farne autenticare le firme (almeno
quella del venditore). In mancanza
di un atto scritto di vendita con firma/e autenticate, il natante da diporto non può essere immatricolato nei registri delle imbarcazioni da
diporto (si ricordi che non c’è obbligo di immatricolare un natante,
ma semplice facoltà di farlo).
Aniello Raiola
marzo-aprile 2011
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