Progetto generale di ridefinizione del demanio sciabile

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Progetto generale di ridefinizione del demanio sciabile
Progetto strategico di potenziamento
e collegamento dei demani sciabili della alta
Valle Seriana e Val di Scalve
10-2008
SOMMARIO
1
Premessa ............................................................................................................................2
1.1 La montagna bergamasca .....................................................................................................2
1.2 Il turismo oggi .........................................................................................................................3
1.3 Le cause del declino...............................................................................................................4
1.4 Le risorse a disposizione........................................................................................................5
1.5 Strategie in essere e future ....................................................................................................6
2
Il progetto strategico .........................................................................................................7
2.1 Finalità e percorso progettuale...............................................................................................7
2.2 Ridefinizione del demanio sciabile .........................................................................................9
3
Correlazione con il P.T.C.P .............................................................................................12
4
Correlazione con i P.R.G. Comunali...............................................................................21
4.1 Comune di Ardesio...............................................................................................................21
4.2 Comune di Gromo ................................................................................................................30
4.3 Comune di Valbondione .......................................................................................................34
4.4 Comune di Vilminore ............................................................................................................40
4.5 Comune di Colere ................................................................................................................45
Allegati:
-
Proposta di ampliamento demanio sciabile TAV 1/A (tavola grafica scala 1:10.000)
-
Proposta di ampliamento demanio sciabile TAV 1/B (tavola grafica scala 1:10.000)
Relazione generale
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Progetto strategico di potenziamento
e collegamento dei demani sciabili della alta
Valle Seriana e Val di Scalve
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Premessa
Le Prealpi Orobie Bergamasche conservano da sempre un fascino unico per le bellezze e la naturalità dei luoghi che le circondano e rappresentano da sempre una meta
ideale per quei turisti ed appassionati che rifuggono località turistiche alla moda ed affollate.
Le montagne della Alta Valle Seriana e della Valle di Scalve in particolare conservano
un fascino naturale magico, e lungo gli itinerari turistici è ancora possibile godere di
una felice sintesi fra ambiente, paesaggio e presenza dell'uomo. Sentieri escursionistici
e rifugi alpini in estate, decine di piste per la discesa e per il fondo, innevamento naturale o programmato e garantito fino a primavera avanzata, impianti e attrezzature alberghiere, itinerari di sci alpinismo tra i più interessanti corredano le montagne di infrastrutture che accolgono il turista e lo accompagnano in suggestivi ambiti naturali.
Per molti anni le località turistiche bergamasche hanno rappresentato una delle mete
più frequentate e ambite della alta montagna lombarda, grazie soprattutto alla vicinanza con grossi centri abitati, alla Valle Camonica, alla Conca della Presolana ed alla
particolare collocazione ambientale.
Da alcuni anni, tuttavia, la situazione si è modificata e si registrano inequivocabili e
preoccupanti segnali di declino. Le località turistiche, dopo il forte sviluppo degli anni
70 e 80, sembrano infatti aver raggiunto l’apice della loro crescita per poi imboccare,
dopo una fase di stasi, una tendenza al ripiegamento verso posizioni di mercato decisamente meno interessanti ed in prospettiva, in considerazione anche dell’inarrestabile
sviluppo di altre realtà turistiche dell’arco alpino, destinate a declinare ulteriormente.
Segnali inequivocabili di ripiego sono testimoniati dalla chiusura di stazioni invernali
come Valcanale o dell’Arera, dalla difficoltà che hanno le società di gestione dei comprensori sciistici a far quadrare i bilanci o dalla difficoltà degli albergatori a riempire le
proprie strutture per tutto il periodo di apertura, dei ristoratori a mantenere aperti i propri esercizi commerciali.
1.1
La montagna bergamasca
La politica economico-sociale sostenuta negli ultimi decenni nella provincia ed in particolare nelle valli bergamasche, è stata improntata principalmente allo sviluppo industriale, come peraltro ben testimoniano ad esempio dalle numerose realtà di livello internazionale legate al settore tessile in Valle Seriana e a quello meccanico e terziario
della Valle Brembana, ed ha contribuito in modo determinante allo sviluppo sociale ed
al miglioramento della qualità della vita dei cittadini bergamaschi.
Da realtà principalmente rurali, che avevano nella pastorizia, nella agricoltura e nella
cura del bosco le proprie fonti di sostentamento, le popolazioni delle valli si sono sempre più convertite a lavori meno incerti e che potessero garantire un sicuro reddito alle
famiglie.
Di contro la bellezza della natura e la ricerca di spazi incontaminati ha spinto soprattutto negli anni ’60 e ’70 un notevole sviluppo edilizio nei comuni delle montagne bergamasche per lo più incentrato sulla realizzazione di seconde case e sull’edilizia privata
portando i nostri paesi ad assumere dimensioni sproporzionate rispetto al numero di
residenti.
Questo tipo di espansione turistica ha dato respiro all’economia valliva solo per i primi
anni mentre a lungo termine si è potuto verificare che le così dette seconde case non
portano ricchezza ai residenti in quanto rimangono per lo più chiuse nell’arco dell’anno
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e le famiglie non si appoggiano alle attività commerciali locali ma tendono ad essere
autosufficienti portando quanto necessario per le vacanze dalle città di provenienza.
Dal punto di vista locale, a meno delle poche persone direttamente interessate alle attività commerciali e impiegate nelle infrastrutture ricettive, il turismo non è mai stato
percepito come vera alternativa di lavoro rispetto ad una occupazione nelle ditte artigiane o nelle fabbriche della valle od al pendolarismo verso località lontane o estere
per lavori di manovalanza.
Con il passare degli anni l’attenzione verso il territorio montano è pertanto calato e la
montagna ha sofferto, e soffre tutt’ora, per l’abbandono dei suoi abitanti: in molti comuni montani è difficile, se non impossibile, trovare ancora contadini in attività. Questo
ha comportato la perdita delle tradizioni legate alla loro attività ed il deterioramento dei
boschi, dei pascoli e dei prati non più soggetti alla loro opera di manutenzione.
1.2
Il turismo oggi
Nonostante gli sforzi di rinnovamento e rilancio in vari settori operati negli ultimi anni
dai Comuni e dalle società operanti nel turismo invernale, la presenza di turisti, e la
conseguente ricchezza che ricade sull’economia delle comunità locali, dà segnali di calo e contrazione.
Vale la pena sottolineare i fattori che causano tale tendenza:
1. una progressiva e consistente riduzione delle presenze turistiche negli alberghi, che
rappresentano l'unica forma di ricettività organizzata;
2. una generalizzata riduzione di una offerta alberghiera valida, che si riscontra con un
declassamento progressivo delle strutture alberghiere e la successiva fuoriuscita dal
mercato;
3. una crescente riduzione delle presenze che tendono a concentrarsi nei periodi di alta stagione, ovvero nel periodo centrale dell’estate e nei periodi natalizi e pasquali
per la stagione invernale;
4. una progressiva marginalizzazione della clientela prevalente, oggi rappresentata,
negli alberghi, da anziani e, negli appartamenti, da famiglie (spesso solo i nonni)
con bambini. Va subito detto che questa tipologia di clientela non rappresenta di
per sé un aspetto negativo, essendo il segmento degli anziani un mercato interessante: ciò che è negativo è la sensazione che questo mercato scelga le località bergamasche prevalentemente per la tradizione e i ricordi piuttosto che per le attrattive
della località stessa, configurandola pertanto come una destinazione “di ripiego".
I fenomeni sopra elencati sono comuni a molte località della media e alta montagna, in
particolare di quella lombarda che, da sempre, hanno avuto nella vicinanza alle grandi
aree urbane un fondamentale vantaggio, favorevole sia ad un trasferimento per lunghi
periodi di villeggiatura nelle località climatiche, sia a brevi uscite fuoriporta.
Al pari di molte altre località, dunque, il rilancio turistico è inesorabilmente connesso ad
una nuova valorizzazione delle risorse che devono considerare ugualmente importanti
sia la stagione estiva sia quella invernale creando i presupposti per un rilancio immediato di un turismo legato non solo ad una breve presenza stagionale ma vissuto lungo
tutto il periodo dell’anno, sfruttando la vicinanza e la facilità di accesso a strutture sportive e ricreative ora poste in luoghi scarsamente accessibili soprattutto in considerazione del poco tempo a disposizione.
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1.3
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Le cause del declino
Individuare le cause possibili della tendenza al declino non è un mero esercizio accademico: significa individuare le condizioni che oggi frenano lo sviluppo turistico delle
località e quindi porre le condizioni per un loro superamento.
Per buona parte, esse sono connesse alla rapida e incisiva evoluzione che la domanda
turistica ha fatto registrare negli ultimi decenni. Cogliere questi mutamenti è indispensabile per riposizionare l'offerta sulla scia delle nuove esigenze che la domanda esprime; non coglierli significa continuare ad offrire al mercato un prodotto che la domanda
non chiede più o quantomeno chiede con sempre minore interesse.
Segnaliamo, in sintesi, alcune delle caratteristiche che hanno determinato di recente i
più significativi mutamenti nel comportamento della domanda turistica, con riferimento,
ovviamente, ad una stazione turistica come quelle bergamasche:
o
il mercato turistico è sempre meno disponibile a considerare la vacanza come villeggiatura, intesa come generico periodo di cambiamento delle condizioni di vita
abituali, mentre sempre più tende a chiedere che questa diventi un momento di
soddisfazione di ben circoscritte (anche se non sempre autonomamente identificate) esigenze personali, per lo più di natura ricreativa. La vacanza diventa dunque
l'occasione per 'fare qualche cosa", non semplicemente per stare in un posto diverso da quello abituale. Il qualche cosa sarà diverso da una tipologia all'altra di
turista e addirittura da una persona ad un altra: fare dello sport sarà probabilmente
un esigenza prevalentemente giovanile (trekking, parapendio, sci, mountain bike
passeggiate culturali e percorsi attrezzati, ecc.), curarsi o ricrearsi nel corpo e nello spirito un'esigenza di persone in età matura. Tutto ciò impone all'offerta turistica
un rapido adeguamento di strutture e di servizi;
o
nel mercato turistico si riscontra una crescente riduzione del periodo di vacanza.
Ciò avviene a favore di una maggiore ripetitività della stessa, dal momento che il
tempo libero nel suo complesso aumenta. Ciò comporta che in quel periodo (più
breve) che il turista dedica alla vacanza, egli si attende una sempre maggiore intensità di soddisfazione delle proprie esigenze;
o
il turista richiede indubbiamente una sempre maggiore qualità e una gamma di
servizi a cui accedere sempre più ricca, ma ciò si esprime in uno stringente
rapporto con il prezzo. La competitività dunque è strettamente definita dal rapporto
qualità/prezzo ed è su questo binomio che l'offerta delle stazioni bergamasche evidenziano i maggiori problemi;
o
la domanda sciistica in particolare mostra radicali segni di mutamento. In generale, e con riferimento alle stazioni più evolute, si registrano dei cambiamenti nelle
esigenze degli sciatori che tendono sempre più ad apprezzare percorsi facili, ben
preparati posti in ambienti gradevoli e soleggiati in cui venga garantito un servizio
di ristorazione comodo e qualificato ove potersi fermare. La ricerca di piste mozzafiato, pendii non preparati ove dimostrare le proprie capacità tecniche ha lasciato il
posto alla ricerca della qualità di servizio e della godibilità dell’offerta intesa nel
suo complesso (accessibilità viaria, parcheggi, impianti funiviari, piste, ristorazione).
E’ ragionevole pensare che l'offerta sciistica delle valli Seriana e di Scalve avrà sempre
più appetibilità per lo sciatore se si sarà capaci di creare quella funzionalità strutturale
e quell’assistenza che consente ad un turismo provvisorio o episodico o di passaggio,
di cogliere l’opportunità del momento e ad un turismo settimanale di poter disporre di
più possibilità di svago e ricreazione sinergiche allo sci.
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1.4
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Le risorse a disposizione
A fronte di tante componenti che con il tempo hanno generato effetti negativi, va d'altro
canto riconosciuto che l’Alta Valle Seriana e la Valle di Scalve dispongono di risorse
significative, ancora pienamente valorizzabili per il mercato turistico attuale.
In sintesi potrebbero essere ricondotte alle seguenti categorie:
o
la vicinanza con le aree urbane intensamente urbanizzate di Bergamo e della pianura, che, se da un lato è stata all'origine dello sviluppo urbanistico dei comuni
montani, con le conseguenze negative sottolineate precedentemente, dall’altro costituisce comunque una risorsa preziosa per una località turistica, potendo godere
di un ampio bacino di utenza;
o
i forti richiami internazionali: basti pensare all’Aeroporto di Orio al Serio o alla multinazionale San Pellegrino che potrebbero rilanciare Bergamo in un turismo in termini globali;
o
la migliorata viabilità stradale che ha oggettivamente migliorato l’accessibilità dei
luoghi evitando lunghe e noiose code per il rientro e accorciato i tempi di percorrenza per il raggiungimento delle località turistiche;
o
il contesto ambientale, che continua a conservarsi appetibile e interessante, grazie
anche alla posizione geografica in cui le valli si trovano ed alla unicità dei valori
ambientali e naturalistici del territorio: basti ricordare tra tutti il massiccio della Presolana, le cascate del fiume Serio, i ghiacciai del Pizzo Redorta e del Pizzo Coca e
i numerosi laghetti montani;
o
l’alta valle, oltre a fornire atmosfere e paesaggi di rara bellezza sulle Alpi Orobie
Bergamasche, mette a disposizione impianti ed attrezzature alberghiere di buon livello e itinerari escursionistici sia estivi sia invernali tra i più interessanti in ambienti riconosciuti di interesse comunitario (S.I.C.) e aree definite come zone di protezione speciale (Z.P.S.) dai protocolli europei di Natura 2000 per la difesa
dell’ambiente come patrimonio di tutti;
o
alcune strutture ricreative (Piste di fondo, palazzetti dello sport e del ghiaccio, parchi giochi, scuole di educazione alla montagna, parchi sospesi, piste di bob estivo,
rifugi alpini), e la rivitalizzazione di un sistema integrato estivo – invernale che
consenta di trasferire facilmente il turista in quota e di metterlo in condizioni di godere e sfruttare meglio, sia la risorsa neve, sia la risorsa paesaggio e natura che
per molti è ancora tutta da conoscere e da godere.
Tra le risorse del territorio sono sicuramente da ricordare le società esercenti gli attuali
impianti funiviari, motori di un turismo che fatica a competere con la sempre più agguerrita concorrenza, ma che mantengono fede alla loro volontà di difendere e far conoscere il proprio territorio. Numerose sono infatti le iniziative promosse in collaborazione con i Comuni per garantire, al di là del funzionamento invernale dei comprensori
sciistici, numerose manifestazioni lungo tutto l’arco dell’anno.
I comprensori sciistici direttamente interessati dal presente progetto sono quelli di Colere con Vilminore, di Gromo con Ardesio e di Valbondione; a queste si affiancano altre
note stazioni e gravitanti nei Comuni di Castione della Presolana e Schilpario.
In tutte queste località, negli ultimi anni, si sono fatti forti investimenti per il rilancio del
turismo invernale che hanno portato nuovo ossigeno all’economie delle valli senza pe-
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rò riuscire a creare nella mentalità degli operatori e delle comunità un vero polo turistico coeso e sinergico.
1.5
Strategie in essere e future
I Comuni, le Comunità Montane e gli operatori privati sono concordi nel riconoscere al
turismo un ruolo fondamentale per offrire alle popolazioni locali una reale possibilità di
lavoro e di sostentamento evitando da un lato lo spopolamento dei paesi montani e
dall’altro l’abbandono del territorio.
Alla luce delle crisi registrate nel settore industriale manifatturiero, e forti del riconoscimento nel proprio territorio di valenze ambientali di interesse assoluto, le amministrazioni sono concordi nel voler valorizzare il proprio territorio adeguando l’offerta turistica
sia invernale che estiva agli standard attuali.
Questo sviluppo viene per la prima volta affrontato in modo sinergico, libero da
quell’atteggiamento concorrenziale che ha sempre contraddistinto sinora gli attori sia
pubblici che privati e che ha impedito una vera crescita di tutto il comparto turistico e la
tutela in termini globali del territorio montano bergamasco.
La volontà pertanto di creare un polo turistico unico superando antiche rivalità, sfruttando ed integrando le peculiarità delle singole stazioni, promuovendo l’integrazione
delle strutture sia ricettive che infrastrutturali nonché degli sforzi per lo sviluppo, dimostra la maturità delle amministrazioni e degli operatori che vogliono dare una concreta
risposta al calo demografico ed all’abbandono di un territorio così unico e ricco di peculiarità eccellenti.
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2
Il progetto strategico
2.1
Finalità e percorso progettuale
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Le istituzioni, preso atto della presenza di stazioni invernali dedicate alla pratica dello
sci e della importanza che queste attività imprenditoriali ricoprono per le valli bergamasche con ricadute importanti dal punto di vista sia economico che sociale, hanno ritenuto necessario promuovere un progetto strategico per garantire una continuità ed un
rilancio del comparto turistico della alta Valle Seriana e della Valle di Scalve oggi in difficoltà.
Con delibera di Giunta della Provincia di Bergamo, in data 31 maggio 2007, viene ufficializzato un protocollo di intesa tra Comuni, Comunità Montane e Provincia stessa in
cui viene ratificata la volontà di fornire agli imprenditori privati l’opportunità di investire
in un progetto di sviluppo turistico complessivo e di lunga durata che possa costituire il
punto di partenza di un più generale processo di ripresa e sviluppo delle valli interessate.
Il fatto che le stazioni di Colere, Gromo con Ardesio e Valbondione nonché il Comune
di Vilminore gravitino tutte intorno all’area di Vigna Vaga, Pizzo di Petto, Foppane ed il
fatto che gli sforzi delle stazioni invernali degli ultimi anni siano stati indirizzati verso il
collegamento tra le stazioni indica chiaramente che la volontà degli operatori sia quella
di uscire dalla gestione di una piccola stazione invernale non solo geograficamente ma
anche economicamente isolata sfruttando un comprensorio intervallivo di sicuro interesse non solo sciistico ma anche paesaggistico e naturalistico.
L’importanza dell’intervento sia a livello di investimenti che di ricaduta economica sulle
comunità della Alta Valle Seriana e Valle di Scalve, ha imposto una corretta ed attenta
valutazione sia della fattibilità che della sostenibilità da parte del territorio esigendo sin
dalle prime fasi la collaborazione degli Enti preposti alla gestione del territorio stesso.
Come previsto dal protocollo di intesa sopra menzionato, le tre società attualmente esercenti gli impianti si sono fatti carico dello studio preliminare della fattibilità di collegare sci ai piedi le stazioni. Alla base del progetto preliminare è stato posto una corposa
ed attenta analisi della sensibilità del territorio e degli aspetti ambientali prodotto in collaborazione dal Centro Studi sul territorio “Lelio Pagani” dell’Università degli Studi di
Bergamo e dall’Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali del Consiglio Nazionale
di Ricerca.
Sulla base delle risultanze dell’analisi ambientale, dei vincoli posti dalla normativa vigente relativamente alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), dei vincoli posti dalla fattibilità tecnica, geologica e nivologica nella realizzazione di impianti funiviari, lo studio
di fattibilità ha prodotto un progetto preliminare presentato in vari incontri di concertazione alla presenza oltre che delle Istituzioni (Provincia, Comuni e Comunità Montane)
anche delle associazioni ambientaliste riconosciute, della popolazione dei Comuni interessati e di quanti volessero liberamente partecipare.
Il progetto strategico al termine del processo di condivisione e divulgazione di cui sopra
è stato quindi depositato presso il Parco delle Orobie Bergamasche che, con deliberazione 31 MV, prot. N. 135 del 10.06.2008, ha prodotto una valutazione tecnica preliminare in cui veniva confermata la sensibilità e l’importanza a livello comunitario dei luoghi oggetto dello studio, si rimandava ogni considerazione e valutazione alla presentazione dei successivi stadi di progettazione definitiva ed esecutiva e in cui sono stati formulati osservazioni e rilievi preliminari.
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Il progetto preliminare di potenziamento e collegamento dei demani sciabili della alta
Valle Seriana e Valle di Scalve veniva quindi trasmesso ai Comuni ed alle Comunità
Montane di riferimento.
Con note del 21 e 23.07.2008 il progetto preliminare veniva ufficialmente trasmesso a
cura delle Comunità Montane alla Provincia di Bergamo.
E’ importante in questa sede ricordare quali fossero le finalità del lavoro fin qui eseguito. Il progetto preliminare si proponeva di :
a) verificare la fattibilità tecnica del collegamento sci ai piedi dei tre comprensori sciistici gravitanti nei Comuni di Ardesio, Colere, Gromo, Valbondione, Vilminore;
b) collaborare con gli Enti preposti alla gestione del territorio stesso per verificare la
sostenibilità da un punto di vista ambientale delle opere mettendo in luce le peculiarità dei luoghi e fornendo una valida base conoscitiva del territorio;
c) permettere l’adeguamento ove necessario degli strumenti urbanistici provinciali e
comunali per garantirne la compatibilità e fattibilità;
d) permettere la condivisione del progetto degli Enti preposti alla gestione del territorio
stesso per fornire agli investitori privati una valida piattaforma su cui fondare le
progettazioni di tipo definitivo ed esecutivo per il rilancio del comparto turistico.
Vale la pena sottolineare ancora una volta, che il progetto preliminare presentato non
voleva in alcun modo definire la disposizione e la tipologia definitiva delle opere (impianti e piste), bensì verificare la reale possibilità e fattibilità di collegamento tra le stazioni invernali senza la quale sarebbe stato inutile procedere nel percorso individuato,
identificare in modo sufficientemente preciso le aree di territorio interessate per verificarne la compatibilità urbanistica e soprattutto procedere ad una attenta valutazione
dal punto di vista ambientale e naturalistico di tutto il territorio interessato sulla base di
una prima indicazione di massima sulla tipologia dell’intervento previsto.
Il risultato di tutto lo studio pertanto, una volta precisato che le singole opere sono utili
solo a testimoniare la fattibilità del collegamento e ad aiutare a delimitare gli ambiti di
intervento, può essere identificato , oltre che nel presente documento e relativi allegati,
anche nella documentazione del progetto preliminare del quale si richiama in particolare il documento “Analisi degli aspetti ambientali”
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2.2
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Ridefinizione del demanio sciabile
A seguito delle risultanze degli incontri avuti con gli Enti locali, le associazione e i privati cittadini come sopra ricordato e facendo proprie le indicazioni contenute nella valutazione tecnica preliminare del Parco delle Orobie sopra citata, i proponenti hanno voluto apportare delle modifiche alla definizione del demanio sciabile proposto nelle tavole di progetto riducendo in modo sensibile l’ampliamento previsto.
Dalla cartografia presentata in allegato alla presente relazione sono state volutamente
eliminate le singole opere in quanto non più funzionali alla domanda ma ci si è concentrati solo ed esclusivamente sulla definizione della nuova perimetrazione dell’area da
destinare a demanio sciabile.
Le analisi degli aspetti naturalistici e le valutazioni di carattere ambientale presentate
nel progetto sin qui condiviso, i contributi e le note tecniche preliminari degli Enti interpellati mantengono integralmente la loro valenza in quanto il territorio sotto analisi rimane geograficamente invariato e circoscritto.
Proposta preliminare di perimetrazione del demanio sciabile
L’ampliamento della superficie di territorio assegnata a demanio sciabile così come era
stato previsto in sede di progettazione preliminare può essere così riassunto:
PROPOSTA PRELIMINARE DI AMPLIAMENTO DEMANIO SCIABILE
Località
Comuni
Ardesio
Attuale
Ampliamento
previsto
Differenza
4.996.147
4.996.147
V
a
l
l
e
S
e
r
i
a
n
a
Gromo
Demanio esistente Spiazzi-Vodala
Demanio esistente Foppana
1.512.658
Espansione loc. Avert e Vodala
1.783.592
Espansione area Foppane
1.157.165
2.336.848
Valbondione
Fondovalle in Valbondione
Espansione Valbondione-Lizzola
2.777.363
2.777.363
1.918.887
Vilminore
9,44%
N.D.
1.918.887
Colere
Demanio esistente
5.049.340
Espansione alta Valle Conchetta
0,00%
-
-
442.165
-
41.958
-
5.049.340
484.123
9,59%
21.808.238
6.910.883
31,69%
Espansione Teveno
TOTALE DEMANIO SCIABILE
Relazione generale
708.640
-
S
c
a
l
v
d e
i
125,84%
708.640
7.507.016
Oltressenda a Attuale
2.940.757
7.507.016
Espansione Rigada
V
a
l
l
e
0,00%
824.190
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Si trattava pertanto di un aumento dell’ordine di circa il 30% rispetto allo stato di fatto.
La definizione preliminare del demanio sciabile era scaturita principalmente dalla necessità di aggirare la zona Z.P.S. del Parco delle Orobie Bergamasche.
Nuova proposta di perimetrazione del demanio sciabile
La nuova perimetrazione del demanio sciabile recepisce il parere tecnico preliminare
del Parco delle Orobie Bergamasche.
Tale parere evidenzia come la porzione più consistente di ampliamento del demanio
sciabile è quella prospettata in località Rigada nel territorio del Comune di Oltressenda
Alta (motivata anche dalla opportunità di aggirare l’ambito della Z.P.S. del Parco delle
Orobie Bergamasche).
Il parere del Parco definisce preferibile rispetto alla suddetta ipotesi in comune di Oltresenda Alta, l’alternativa prevista in Comune di Gromo di collegamento diretto tra la
località Spiazzi e le Foppane attraverso il passo compreso tra le cime del monte Avert
e del monte Benfit, in considerazione del fatto che la zona delle Foppane, inglobata nel
perimetro della Z.P.S. del Parco delle Orobie Bergamasche, è già ricompresa
nell’attuale demanio sciabile secondo quanto riportato dal P.R.G. del Comune di Gromo, e che il sorvolo di un’area pur Z.P.S. senza la realizzazione di una pista da sci è
sicuramente meno impattante della realizzazione di opere di collegamento impianti in
località Rigada.
Oltre a stralciare il territorio in Comune di Oltressenda Alta si è pervenuti a più puntuale
ridefinizione del demanio sciabile nei Comuni di Gromo, Valbondione e Vilminore anche a seguito delle verifiche puntuali dei Comuni.
La nuova proposta di perimetrazione può essere così riassunta in forma tabellare:
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e collegamento dei demani sciabili della alta
Valle Seriana e Val di Scalve
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PROPOSTA DI AMPLIAMENTO DEMANIO SCIABILE
Comuni
Ardesio
Località
Demanio esistente comprendente Vodala
Attuale
Ampliamento
previsto
Differenza
4.996.147
4.996.147
V
a
l
l
e
S
e
r
i
a
n
a
Gromo
Demanio esistente Spiazzi-Vodala
Demanio esistente Foppana
820.686
1.512.744
Espansione Orsini e pista Pagherolo
339.651
Espansione compresa tra segg. esistenti
102.785
Espansione pista esistente sciovia Avert
125.196
Espansione collegamento con Foppane
854.810
Espansione area Foppane
1.074.308
2.333.430
Valbondione
Fondovalle in Valbondione
Demanio in Lizzola
Demanio esistente
844.782
844.782
Demanio esistente
5.138.919
Espansione alta Valle Conchetta
TOTALE DEMANIO SCIABILE
11,35%
1.918.887
1.918.887
Vilminore
107,00%
6.996.864
7.441.484
Colere
2.496.751
444.620
Espansione Valbondione-Lizzola
S
V
c
a
d a
l
i l
l
v
e
e
0,00%
0,00%
-
-
537.795
-
5.138.919
537.795
10,47%
21.828.867
3.879.328
17,77%
Occorre segnalare che il demanio sciabile attuale del Comune di Ardesio comprende,
oltre all’area riportata in tabella, un altro grande ambito (in località Valcanale avente
una superficie di circa 12.338.351 mq) che qui però non viene computato nel demanio
esistente in quanto non direttamente interessato dal progetto strategico.
Vale la pena inoltre ricordare che gli ampliamenti previsti in Comune di Gromo interessano un territorio azzonato come E4 nel PRG vigente che permette già ora (vedi NTA
vigenti) la costruzione di piste da sci e impianti di risalita.
Con queste considerazioni la percentuale di aumento del demanio sciabile nei Comuni
interessati diminuirebbe percentualmente in modo significativo
Si rimanda alla cartografia allegata per la rappresentazione grafica della ridefinizione
proposta.
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Correlazione con il P.T.C.P
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo è stato adottato con
Delibera del Consiglio provinciale n. 61 del 17.9.2003 e successivamente approvato
con Delibera del Consiglio Provinciale n. 40 del 22.04.2004.
Il PTCP individua il paesaggio come contesto complessivo nel quale si attua e si sviluppa la vita delle popolazioni, ne valuta e definisce gli elementi che conservano ancora i caratteri della naturalità e quelli che si sono strutturati attraverso le modificazioni
che il processo di antropizzazione ha via via determinato, in funzione degli interventi
che l'evoluzione delle esigenze singole e collettive hanno richiesto nel tempo.
Valuta quindi le valenze e i caratteri qualitativi e ne definisce gli elementi di tutela, di
valorizzazione e di riqualificazione.
Il PTCP (art. 46) si configura quindi come Piano Paesistico di maggiore definizione rispetto al Piano Territoriale Paesistico Regionale.
Il PTCP (art. 47) persegue gli obiettivi di assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri ambientali e paesistici in tutti i loro valori ancora presenti e favorire la
riqualificazione delle situazioni compromesse, di perseguire il necessario equilibrio tra i
contesti naturali e ambientali, le strutture agricole e i sistemi insediativi, di favorire e incentivare tutte le condizioni socioeconomiche, urbanistiche, produttive necessarie al
mantenimento dei caratteri del paesaggio in ciascuna delle sue componenti e nel loro
insieme.
Inoltre promuovere tutti i possibili indirizzi di intervento che consentano di proporre
nuovi elementi costitutivi del paesaggio.
Sono state individuate sul territorio provinciale (art. 49) le Unità tipologiche di Paesaggio quali ambiti territoriali complessi sia per caratteri morfologici sia per le modalità di
uso del suolo. Queste Unità di paesaggio costituiscono elemento di riferimento fondamentale e prescrittivo per la definizione dei contenuti paesistici degli strumenti urbanistici comunali.
Tavole E2 “Paesaggio e ambiente”
La tavola E2 “Paesaggio ed ambiente”, tutela valorizzazione e riqualificazione ambientale e paesistica del territorio" individua per l'area in esame alcune tipologie di territorio
come di seguito evidenziate. In particolare le aree interessate dall’ampliamento del
demanio sciabile risultano caratterizzate da un’area urbanizzata e da tipologie che rimandano agli articoli 53, 55, 56, 57, 58, 62.
Con le linee blu sono evidenziati i demani sciabili già approvati nei P.R.G. vigenti mentre in ciano le espansioni prospettate. Con particolare riferimento al Comune di Gromo
(vedi paragrafo 4.2) si evidenzia che il territorio interessato dall’espansione del demanio sciabile prevede già nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G. la possibilità di
realizzare impianti e piste da sci.
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Figura 3-1: estratto tavola “E2-2.2.c” del PTCP zona Ardesio Gromo (non in scala)
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Figura 3-2: estratto tav “E2-2.2.c” del PTCP zona Foppane - Vilminore (non in scala)
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Figura 3-3: estratto tav “E2-2.2.c” del PTCP zona Valbondione (non in scala)
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Figura 3-4: legenda tav “E2-2.2.c” del PTCP
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Art. 53 Aree ex. art. 17 del PTPR
1. Il PTCP individua alla Tav. E2.2 le aree di cui all’art. 17 del PTPR per le quali, dalla
data di efficacia del Piano Territoriale, vale la disciplina specifica prevista dalla presente normativa (Titolo II – cap.2, nonché quanto previsto dall’art.93 delle presenti
NdA).
2. Sono ammessi gli interventi di cui al comma 6 del citato art. 17 del PTPR, relativi alle attrezzature per lo sviluppo sportivo, ricettivo, e turistico solo se già individuati
dalla cartografia di Piano o previsti all’interno dei piani di settore di cui al precedente
art.17 del PTCP o di progetti strategici di iniziativa comunale, intercomunale o sovracomunale, di intesa con la Provincia, e approvati dal Consiglio Provinciale con
procedura di cui all’art.22, commi 2 e 3.
3. Negli ambiti individuati nella Tav.E4 come “Aree di primo riferimento per la pianificazione urbanistica locale” di cui all’art.93 e negli ambiti del sistema del verde nei quali
è ammessa la possibilità di prevedere interventi insediativi, i Comuni potranno individuare nei propri PRG previsioni insediative nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina dei rispettivi ambiti di appartenenza.
Gli insediamenti in aree di espansione previsti dai PRG, potranno essere attuati
previa predisposizione di Piani Attuativi di interesse sovracomunale ai sensi
dell’art.9, comma 1, lett.a della L.R. 23/97. Gli interventi interessanti singoli edifici
e/o organismi edilizi in zone già edificate e/o di completamento saranno soggetti a
preventivo parere ambientale reso ai sensi della L.R. 18/97.
4. I perimetri individuati dalla cartografia del PTCP sono riferiti alle perimetrazioni individuate nell’allegato al PTPR. Ove presenti provvedimenti regionali di stralcio di aree del vincolo ambientale di cui alla L.431/85 o di vincoli apposti ai sensi della
L.1497/39, le corrispondenti aree sono da considerare stralciate anche dal perimetro di cui all’art. 17 del PTPR.
Art. 55. Sistema delle aree culminali, zone umide e laghi d'alta quota: prescrizioni.
Per il sistema delle aree culminali si applicano le seguenti prescrizioni:
1. In tali aree deve essere garantita la piena percezione della struttura visibile e della
sagoma della “architettura alpina” quali elementi primari nella definizione del paesaggio di alta quota.
2. Le vedrette e nevai permanenti, le masse glacializzate e nevose, dovranno essere
oggetto di specifiche indicazioni di tutela nella strumentazione urbanistica comunale
3. Conseguentemente qualsiasi tipo di attività o di intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesaggistici.
4. Dovranno essere valorizzati i percorsi e le preesistenze storico documentarie, gli elementi caratterizzanti l’edilizia alpina, nonché gli elementi compositivi di pregio che
ne sono parte.
5. Dovranno essere tutelati la rete idrografica di alta quota e le sorgenti.
6. In tali zone potranno essere ammessi gli interventi che prevedano trasformazioni del
territorio solo se finalizzati alle attività di conduzione agro-silvo-pastorale o alla funzione e all’organizzazione dell’attività turistica riconosciuta dai Piani di settore o da
Piani Particolareggiati di iniziativa comunale o sovracomunale predisposti di concerto con la Provincia.
7. E’ di massima esclusa la previsione di ambiti insediativi salvo interventi da subordinare a preventiva variante al PTCP.
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8. Gli interventi di cui al punto 6 dovranno essere sottoposti a specifiche intese con la
Provincia, finalizzate alla verifica di coerenza con gli indirizzi di impostazione del
PTCP.
Per le zone umide e laghi d’alta quota si applicano le seguenti prescrizioni:
1. I laghi d’alta quota che hanno effetti riflettenti e di mitigazione della fissità della configurazione orografica, debbono essere preservati così come l’ambiente ad essi circostanti, nonché le zone umide, i prati e le torbiere alle teste e sui ripiani delle valli
che aggiungono ricchezza ambientale in specie animali e vegetali.
2. In tali aree deve essere evitata ogni compromissione degli equilibri ambientali.
3. Eventuali impianti per prelievi idrici dovranno essere realizzati nel rispetto della naturalità dei luoghi e previa intesa con la Provincia.
4. Sono consentiti interventi limitati per la realizzazione di attrezzature e percorsi necessari alla osservazione dei fenomeni a scopo scientifico e didattico, da sottoporre
preventivamente a verifiche di impatto ambientale.
Nel progetto strategico non sono previsti interazioni con zone umide e laghi d'alta quota
Art. 56 Pascoli d’alta quota: prescrizioni.
1. Tali elementi paesistici, di grande rilievo per la configurazione del paesaggio bergamasco dei versanti e per la strutturazione storica del sistema insediativo, rappresentano la porzione del paesaggio agrario di montagna più delicata e passibile di
scomparsa. Pertanto debbono essere preservati da ogni forma d’alterazione.
2. In tali zone potranno essere ammessi gli interventi che prevedano trasformazioni del
territorio, solo se finalizzati alle attività di conduzione agro-silvo-pastorli o alla funzione e all’organizzazione dell’attività turistica riconosciuta dai Piani di settore o da
Piani Particolareggiati d’iniziativa comunale o sovracomunale predisposti di concerto con la Provincia
3. Va mantenuto l’assetto vegetazionale che assume sui versanti un carattere peculiare, preservando le aggregazioni botaniche più diverse che formano per colore, volume, estensione e variabilità stagionale un ambiente omogeneo d’elevata naturalità.
Art. 57 Versanti boscati: prescrizioni.
1. Il PTCP con questo articolo individua le aree boscate nonché le aree ricoperte prevalentemente da vegetazione arborea che per caratteristiche e collocazione assumono interesse naturalistico "ambientale" paesistico ed ecologico. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione. Gli interventi ammessi in tali ambiti devono
rispondere al principio della valorizzazione. Tali ambiti rappresentano ecosistemi
che hanno funzione di fondamentale elemento di equilibrio ecologico.
2. Gli strumenti urbanistici generali prevedranno, avuto anche riguardo agli indirizzi del
Piano Agricolo Provinciale, apposite normative per consentire e disciplinare il mantenimento e l'utilizzazione corretta del patrimonio boschivo sia a fini agricoli sia a fini
di utilizzazione turistica.
3. Nelle aree montane potranno essere previste particolari infrastrutture di attraversamento delle aree boscate per il servizio all'attività dell'agricoltura montana e delle
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produzioni ad esse connesse nonché alla attività turistica prevista dai Piani di Settore di cui all’art. 17 o dai progetti strategici di iniziativa comunale, intercomunale o
sovracomunale di intesa con la Provincia e approvati dal Consiglio Provinciale con
procedura di cui all'art.22, commi 2 e 3.
4. AI fine di regolamentare gli interventi sulle aree boscate, il PTCP individua nel Piano
di Indirizzo Forestale di cui alla L.R. n.27/04 e L.R. 07/2000 lo strumento idoneo per
la pianificazione e la gestione di tali aree e per l’individuazione di nuove aree da sottoporre a rimboschimento.
5. Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del
PTCP o nell’ambito della formazione del proprio strumento urbanistico o di sue varianti:
a) recepisce i contenuti dei Piani di Indirizzo e di Assestamento forestali, ai sensi
dell’art. 9 della L.R. 27/04 e, verificati i dati conoscitivi individuati dalla tav. E.2.2,
può definire modeste modifiche alla perimetrazione delle aree boscate supportandola con idonei approfondimenti di dettaglio, che comunque non potrà prevedere la riduzione delle superfici effettivamente occupate dalla vegetazione, comprese le aree boscate distrutte da incendi successivamente alla data di efficacia
del PTCP;
b) individua eventuali nuove aree boscate da sottoporre ad azioni di tutela.
Presso il centro abitato di Gromo e Teveno sono cartografate aree urbanizzate e aree
del "Paesaggio montano antropizzato con insediamenti sparsi" (Art. 58).
Art. 58 Paesaggio montano debolmente antropizzato e paesaggio montano antropizzato con insediamenti sparsi
1. Gli ambiti di cui al presente articolo che sono caratterizzati dalla presenza di elementi del paesaggio montano debolmente antropizzato e di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle o da pascoli montani e versanti boscati con interposte aree prative, edificazione scarsa, sentieri e strade sono da considerarsi aree
principalmente destinate alla attività agricola.
2. Qualsiasi tipo di attività o di intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesaggistici; dovranno essere valorizzati i percorsi, gli insediamenti e gli edifici storici nonché gli elementi di particolare interesse ambientale.
3. Gli strumenti urbanistici comunali e i regolamenti edilizi dovranno definire specifici
parametri per gli insediamenti e le infrastrutture anche agricole e indicare puntuali
localizzazioni degli stessi in funzione del mantenimento degli elementi percettivi e
del carattere dei luoghi avendo anche riguardo alle necessarie indicazioni in ordine
alle tipologie e ai materiali.
4. Gli interventi di completamento e di espansione edilizia necessari al soddisfacimento dei fabbisogni residenziali o delle attività economiche (produttive, commerciali, turistiche ecc.) potranno essere allocati nelle aree di cui al presente articolo a
condizione che interessino zone di completamento di frange urbane, ambiti agrari
già dismessi o aree agricole di marginalità produttiva volgendosi prioritariamente alle aree di margine urbano individuate all’allegato E5.4.
Negli ambiti di cui al presente articolo, il PRG potrà, inoltre, individuare a mezzo di
appositi Piani Attuativi interventi per il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente. I Piani Attuativi, previa verifica della compatibilità con il rispetto dei caratteri
architettonici, tipologici ed ambientali degli edifici, potranno prevederne limitati ampliamenti volumetrici.
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5. In ogni caso i nuovi interventi esterni dovranno porsi in coerenza con i caratteri generali dell’impianto morfologico degli ambiti urbani esistenti e non necessitare, per i
collegamenti funzionali con le aree urbanizzate di nuovi significativi interventi di infrastrutturazione.
6. Le previsioni insediative che si discostano da tali direttive devono essere supportate
da specifica relazione in ordine alle ragioni sottese alle scelte effettuate ed in riferimento alle trasformazioni territoriali e ambientali indotte.
Art. 62 Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previsti prevalentemente inedificate
in immediato rapporto con i contesti urbani
Sono individuate nella Tav.E2.2. In tali aree valgono le seguenti direttive:
1. Le espansioni e trasformazioni urbane, ove previste dovranno prioritariamente essere orientate alla riqualificazione e alla ricomposizione delle zone di frangia degli insediamenti. La progettazione degli interventi dovrà essere rivolta ad un adeguato
inserimento paesistico ed ambientale, da ottenersi anche mediante previsione di
impianti arborei ed arbustivi nelle parti esterne, adiacenti al terreno agricolo;
2. le previsioni degli strumenti urbanistici per queste aree dovranno considerare
l’opportunità della formazione di reti ecologiche e di collegamento con le aree a verde o reti ecologiche esistenti sul territorio a valenza paesistico-ambientale.
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4
Correlazione con i P.R.G. Comunali
4.1
Comune di Ardesio
Con particolare riferimento alle tavole 13 e 15 in scala 1:10.000 allegate alla variante
generale di P.R.G. 1994 del Comune di Ardesio adottata con delibera consigliare il
22.04.1999 e di cui si riporta di seguito una rappresentazione semplificata si evidenzia
che la totalità del territorio di Ardesio inserita nella tavola del demanio sciabile E8 è azzonata a livello urbanistico come:
Zona E1 – destinata ad usi agricoli
Zona E2 – zona riserva orientata ad usi agrosilvopastorali
Zona E3 – zona di valorizzazione ambientale
Figura 4-1: estratto tav. 15 – Tavola del demanio sciabile
Come evidenziato nelle tavole grafiche allegate non è previsto alcun aumento del demanio sciabile in territorio dl Comune di Ardesio.
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Figura 4-2: estratto tav. 13 – Tavola di azzonamento zone agricole
Art. 34
Zone E1 destinate ad usi agricoli
DESTINAZIONI D'USO AMMESSE
In tutte le aree indicate come zone agricola E1 sono ammesse esclusivamente:
a) le nuove opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, magazzini, locali per la lavorazione e la
conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previste
dall'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1980 N. 93.Le predette opere, al fine di valorizzare e potenziare il patrimonio edilizio esistente, sono prioritariamente realizzate mediante interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, conservativo, ristrutturazione, modifica interna, ampliamento e dotazione di volumi tecnici
(legge 10/77 art. 9 - 1° comma lettera c-d-e) e solo in via secondaria, mediante nuovi insediamenti rurali. Allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale, il Sindaco,
accertata l'effettiva esigenza edificatoria del richiedente, potrà prescrivere particolari
criteri di intervento e di localizzazione per l'ambientazione delle costruzioni e per il
contenimento dell'uso del territorio agricolo a fini edificatori
b) in generale gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
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1
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ABITAZIONI DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO,
Indice di volumetria:
0,03 mc/ mq
Altezza massima delle costruzioni:
7,50 m
Distanza dai confini:
5,00 m
Distanza dalle strade:
10,00 m
Distanza dagli edifici
10,00 m da edifici residenziali
20,00 m da stalle, allevamenti ed altre
strutture rurali
2
EDIFICI DESTINATI A STALLE ED ALLEVAMENTI, ALLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI
AGRICOLI E AL RICOVERO DI MEZZI E PRODOTTI
Indice di volumetria:
0,1 mc./mq
Rapporto di copertura:
< 10% dell'intera sup. aziendale.
Altezza massima
7,50 m
Distanza dai confini:
15,00 m
Distanza dal ciglio stradale
20,00 m
Maggiori distanze rispetto a quelle indicate nei commi precedenti potranno essere
imposte in sede di rilascio di Concessione Edilizia sentito il parere dell’A.S.L., della
Commissione Edilizia e della Commissione per l'Agricoltura, se costituita, ed avendo
riguardo per le condizioni oggettive della localizzazione, dell'orientamento, dei venti
dominanti, della situazione geomorfologica.
Distanza tra gli edifici:
20,00 m. dal fabbricato di residenza dell'imprenditore agricolo
15,00 m da edifici con analoga destinazione
50,00 m. dai singoli edifici isolati anche a destinazione residenziale
80,00 m da altre zone omogenee
150,00 m. dai fabbricati residenziali, per allevamenti
di tipo aziendale
Sono considerati allevamenti a carattere aziendale:
- allevamenti con oltre 25 vacche da latte ed uguale numero di giovane bestiame in
allevamento;
- allevamento con oltre 150 tra ovini e caprini;
- allevamento con oltre 25 cavalli;
-allevamento con oltre 6 suini.
Al fine della verifica dei limiti sopra indicati, per allevamenti di tipo misto, si allegano
i seguenti rapporti di corrispondenza con le vacche da latte:
ovini e caprini 6 : 1
cavalli 1 : 1
suini 3 : 1
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3 EDIFICI RURALI ESISTENTI E LORO COMPLESSI AL SERVIZIO DI AZIENDE AGRICOLE.
Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,di restauro e
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e ampliamento nel rispetto degli
indici volumetrici precedentemente indicati per le diverse destinazioni d'uso.
4
FABBRICATI ACCESSORI E DI SERVIZIO
Limitatamente alle zone E1, è ammessa la costruzione di piccoli fabbricati accessori e
di servizio (con altezza massima di piano 2,50 m) finalizzati all'esercizio di una attività
agricola a carattere complementare integrativa del reddito familiare, esclusivamente
su fondi contigui aventi le seguenti caratteristiche:
• fondi privi di edifici agricoli preesistenti, con riferimento alla consistenza della relativa partita catastale alla data del 29/5/2003.
fondi aventi estensione non inferiore a 0,3 Ha: volumetria massima 60 mc.
fondi aventi estensione non inferiore a 0,4 Ha: volumetria massima 80 mc.
fondi aventi estensione non inferiore a 0,5 Ha: volumetria massima 100 mc.
Distanza dai confini:
15,00 m.
Distanza dal ciglio stradale
20,00 m da strade comunali e provinciali
10,00 m da strade vicinali e consorziali
Distanza tra gli edifici:
50,00 m. da edifici con analoga destinazione
50,00 m. dai singoli edifici isolati a destinazione
residenziale e da altre zone omogenee
per i fabbricati agricoli destinati totalmente o parzialmente a stalla o piccoli
allevamenti di animali da cortile.
25,00 m. dai singoli edifici isolati a destinazione
residenziale e da altre zone omogenee
per i fabbricati agricoli ad esclusiva destinazione di deposito attrezzi agricoli
e/o di foraggio.
Su conforme parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio di Concessione Edilizia, ai fabbricati accessori destinati totalmente o parzialmente a stalla o piccoli allevamenti di animali da cortile, potranno essere imposte maggiori distanze rispetto a
quelle indicate nei commi precedenti, avendo riguardo per le condizioni oggettive della
localizzazione, dell'orientamento, dei venti dominanti, della situazione geomorfologia.
La realizzazione e le caratteristiche architettoniche di tali fabbricati sono comunque
subordinati alla verifica di ammissibilità sotto il profilo idrogeologico e di impatto ambientale; in particolare vengono richiamate le norme di cui ai precedenti artt. 17, 18, 19,
20 e 21, e le caratteristiche costruttive e tipologiche descritte all'art. 33 –
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Disposizioni generali.
Il rilascio del provvedimento autorizzativo è subordinato al deposito dell’atto
unilaterale d’obbligo per l’asservimento dell’area di pertinenza di cui all’Art. 16 delle
N.T.A.
ART. 35 – E2 –Zona riserva orientata ad usi silvopastorali
DESTINAZIONI D'USO AMMESSE
Sono consentite attività agricole e pastorali regolate dagli usi e consuetudini locali.
Sono inoltre consentite le opere di conservazione del suolo, di ricostruzione dei pascoli
e gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti con le modalità ed i limiti indicati per le zone
E1,paragrafo 3.
Salvo quanto necessario per l'esercizio dell'attività consentita, si applicano alle riserve
orientate i seguenti divieti:
a) costruire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere, cambiare destinazione d'uso agli edifici esistenti;
b) costruire gallerie, sbancamenti, costruire strade, aprire o coltivare cave o miniere;
c) accedere con mezzi motorizzati;
d) introdurre specie animali e vegetali non caratteristiche del territorio;
e) allestire attendamenti o campeggi;
f)
asportare o danneggiare piante e fiori;
g) raccogliere o manomettere rocce minerali, cristalli, fossili, ecc.
ART. 36 - ZONA E3 – Zona di valorizzazione ambientale
DESTINAZIONI D'USO AMMESSE
Sono consentite attività agricole e pastorali regolate dagli usi e consuetudini locali.
Sono inoltre consentite le opere di conservazione del suolo, di ricostruzione dei pascoli
e gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti con le modalità ed i limiti indicati per le zone
E1. L'area, attraverso un intervento programmato, è attrezzabile in funzione educativa,
ricreativa, turistico sportiva.
Sono possibili pertanto interventi turistico-sportivi di carattere culturale e ricreativo per
losviluppo dell'utilizzazione sociale ed ambientale del parco, compatibili coi valori naturalistici ed ambientali dei luoghi.
DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PROGRAMMATO
Gli strumenti di pianificazione e di intervento previsti sono:
A) - Piano di coordinamento
E' redatto dal Comune con la partecipazione degli interessati e definisce l'articolazione
del relativo territorio in aree differenziate in base alle funzioni che vi si possono svolge-
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re. Si tratta a tutti gli effetti di un piano particolareggiato inteso a definire l'azzonamento
dell'area e la localizzazione degli interventi ammessi.
Definisce altresì i soggetti che debbono presentare i progetti esecutivi e di dettaglio e
debbono assumere gli oneri relativi agli interventi.
E' corredato da un'analisi economica dell'intervento, dalla relazione geologica e da
un’eventuale valutazione di impatto ambientale che verifichi la fattibilità degli interventi
previsti e indichi le opere necessarie a realizzare il minore impatto ambientale delle
stesse.
E' corredato da una relazione programmatica con l’indicazione significativa delle funzioni educative, ricreative, turistiche e sportive e la loro compatibilità con gli aspetti naturalistici e faunistici.
Il piano di coordinamento indica la priorità degli interventi con tempi e modalità di cessazione delle attività esercitate incompatibili con il piano.
Prevede altresì gli interventi di sistemazione, e/o ripristino dei luoghi qualora cessino le
attività e le concessioni sciistiche, con diritto di prelazione al Comune sui volumi realizzati.
B) - Progettazione esecutiva
I soggetti interessati dovranno sviluppare i progetti esecutivi e di dettaglio dei loro interventi secondo le direttive esposte nel piano di coordinamento del parco e nella normativa urbanistica ed edilizia del Comune.
I progetti dovranno essere corredati da relazione geologica e/o geotecnica di dettaglio,
relazione del servizio nazionale valanghe.
C) - Convenzione
I soggetti interessati sottoscrivono una convenzione col Comune nella quale vengono
previsti gli impegni relativi ad una corretta gestione dell'area nella sua plurifunzionalità.
Nella convenzione sono previste modalità e tempi di esecuzione delle opere, gli impegni relativi alla concessione dei terreni ai fini delle attività dell'alpeggio estivo, il vincolo
di destinazione delle baite esistenti, gli impegni per la protezione della flora spontanea
e la relativa tutela, gli impegni per una corretta attuazione del servizio di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree di valorizzazione ambientale.
La convenzione deve svilupparsi secondo i seguenti punti:
1. specificazione degli impegni relativi alla zonizzazione e relative attività;
2. descrizione del piano generale dell'intervento proposto;
3. dimostrazione della compatibilità dei progetti degli interventi col piano di coordinamento;
4. indicazione dei tempi e modalità di esecuzione delle opere previste
5. specificazione degli impegni relativi alle attività e modalità di gestione delle stesse;
6. costituzione del Comitato di Coordinamento e sue modalità di funzionamento;
7. cauzione a garanzia di una corretta e completa esecuzione delle opere;
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D) - Comitato di coordinamento
Il comitato di coordinamento previsto dalla convenzione è costituito fra tutti i soggetti
interessati alle attività del parco (attività turistico-sportiva, attività silvopastorale, attività
culturali, attività di salvaguardia dell'ambiente naturale, ecc.).
Questi soggetti definiscono il regolamento di funzionamento del comitato e coordinano
le
attività ammesse curandone le svolgimento nel rispetto delle reciproche esigenze.
Ciascun Piano di Intervento dovrà comunque essere oggetto di successiva e specifica
variante urbanistica, da attuarsi mediante le opportuno procedure di legge e supportata
da studio e valutazione paesistica, così come previsto dall’art. 17 delle Norme di
Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale.
INDICI DI EDIFICABILITA'
1) Zona Pizzo Arera e Corna Piana
Sono consentiti il potenziamento degli impiantii di risalita e l'adeguamento dei volumi
ricettivi e tecnici nella misura massima di 4.500 mc.
La zona è individuata sulla tavola di azzonamento come operazione urbanistico-edilizia
n.6 ed è soggetta a particolari prescrizioni relative alla collocazione dei nuovi volumi
ammessi ed agli interventi sulle attrezzature esistenti; queste prescrizioni sono riportate sulle schede relative a tali operazioni urbanistico-edilizie all'art. 44 delle N.T.A..
2) Zona di Vodala
Sono consentiti il potenziamento degli impianti di risalita e la realizzazione di volumi
tecnici e ricettivi nella quota massima di mc 1.500. Le opere sono subordinate alla previsioni del piano di intervento già approvato che vengono assunte a tutti gli effetti quali
previsioni e prescrizioni del PRG.
ART. 41 - ZONA E8 - DEMANIO SCIABILE
In tutte le aree comprese nel perimetro del demanio sciabile è consentita la formazione
di piste da sci, in rispetto dei requisiti di tutela ambientale di cui alle leggi N.431/85 e
N.1497/39 e al vincolo idrogeologico (R.D 30 / 12 / 1923 n 3267).
In tale aree e’ vietata la realizzazione di recinzioni.
Qualsiasi alterazione permanente dello stato dei luoghi, mediante modifica
dell’andamento del terreno o delle sue caratteristiche pedologiche, realizzazione di impianti e strutture per l’innevamento artificiale, la realizzazione di infrastrutture di trasporto (sciovie, seggiovie, cabinovie, funivie) e delle relative attrezzature, di strutture di
ricovero e ristoro con relativi servizi, è soggetta a preventivo piano generale di
intervento.
Il piano dovrà provvedere:
- le modalità di realizzazione e gestione degli interventi programmati;
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- relazione geologica e di impatto ambientale, e gli interventi necessari a produrre il
minore impatto ambientale;
- relazione programmatica dove vengono indicate le compatibilità con gli aspetti naturalistici, faunistici, e con l’ esercizio dell’ agricoltura e dell’ alpeggio;
- la sequenza e la funzione degli interventi di ripristino e sistemazione dei pascoli, dei
corsi d’ acqua, dei percorsi esistenti e delle aree boschive;
- modalità di ripristino ambientale qualora cessino le attività e le concessioni sciistiche, con diritto di prelazione a favore del Comune per le volumetrie realizzate;
- convenzione attuativa degli interventi programmati con deposito di adeguata garanzia finanziaria;
- infrastrutture generali di servizio per gli utenti, da localizzare obbligatoriamente in
corrispondenza delle aree gia urbanizzate.
In assenza del P.I. sono comunque consentiti gli interventi di ordinaria manutenzione e
ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente con le modalità previste per le zone agricole E1 – E2, ad esclusione del mutamento di destinazione d’ uso , e tutte le opere
di manutenzione e conservazione del suolo e delle infrastrutture a fini agro-silvopastorali.
Ciascun Piano di Intervento dovrà comunque essere oggetto di successiva e specifica
variante urbanistica da attuarsi mediante le opportuno procedure di legge e supportata
da studio e valutazione paesistica, così come previsto dall’art. 17 delle Norme di Attuazione del Piano Territorio Paesistico Regionale.
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Si sottolinea che il Comune di Ardesio presenta un’altra area azzonata quale demanio
sciabile in località Valcanale, prevista dal P.R.G. vigente ma non direttamente toccata
dal collegamento delle aree sciabili oggetto della progetto strategico.
Per completezza si rappresenta con una polilinea blu la sovrapposizione del demanio
sciabile così come definito dal P.R.G. di Ardesio sulla tavole E2.2 del P.T.C.P. della
Provincia di Bergamo.
Figura 4-3: estratto tavola “E2-2.2.g-f” del PTCP zona Ardesio loc. Valcanale(non in scala)
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4.2
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Comune di Gromo
Con particolare riferimento alla variante n. 9a approvata dal Consiglio Comunale del
29.03.2003 e con deliberazione G.R. n. 7/16399 del 13.02.2004 e di cui si riporta di
seguito una rappresentazione semplificata della tavola di insieme e la legenda si evidenzia che la quasi totalità del territorio di Gromo, negli spazi aperti è azzonato come
Zona E4 - area a funzione agricola e turistico sportiva.
Le Zone E si distinguono nelle seguenti sottozone funzionali
-
E1- agricole libere
-
E2- agricole a prato in vincolo idrogeologico
-
E3- aree in vincolo idrogeologico e boschive
-
E4- aree con funzione agricola e turistico sportiva.
Si riporta di seguito l’art.36 delle NTA del Comune riguardanti le aree agricole in genere.
Art. 36
Zone E – Aree a funzione agricola
1.
Al fine del calcolo volumetrico o di superficie coperta, la proprietà va computata al
lordo di edifici esistenti: è ammessa la utilizzazione di appezzamenti, anche non
contigui, componenti l’azienda e secondo le rispettive funzioni, compresi quelli esistenti in Comuni contermini instaurando sugli stessi vincolo non aedificandi da
trascriversi sui registri immobiliari a favore dei Comuni interessati.
2.
Le Zone E si distinguono nelle seguenti sottozone funzionali:
E1 -
E2 -
aree agricole libere:
Indice di edificabilità a destinazione abitativa ad uso delle
famiglie dei conduttori del fondo: su terreni a coltura orticola
o floricola specializzata:
sugli altri terreni agricoli:
0,06 mc/mq
0,03 mc/mq
Rapporto di copertura massima per impianti agricoli: stalle,
fienili, edifici di trasformazionedei prodotti agricoli ecc.:della
sup. aziendale:
se per serre, della superficie aziendale:
10 %
40 %
aree agricole a prato in vincolo idrogeologico:
esclusa la residenza;
rapporto di copertura per impianti agricoli: della superficie aziendale:
5%
E3 - aree in vincolo idrogeologico e boschive:
fatto salvo quanto stabilito dall’art. 25 della L.R. 5.4.1976 n.
8, ed esclusa la residenza: rapporto di copertura massimo
per impianti agricoli,dell’intera superficie aziendale:
E4 -
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2%
aree con funzione agricola e turistico-sportiva:
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incremento ammesso per gli edifici agricoli esistenti (baite),
in superficie lorda, anche con adattamento a fini agroturistici;
100 %
Sono ammessi piste, impianti di risalita e di ricovero per il
turismo e lo sport; sono pure ammessi insediamenti alberghieri, paralberghieri (residences) e servizi turistico-sportivi
programmati da strumento pianificatorio della Comunità
Montana Valle Seriana Superiore e con Strumento Urbanistico di Attuazione di cui al Cap.II delle presenti N.A.
Unità minima di intervento pianificatorio con Strumento Urbanistico di Attuazione:
100 ha
densità territoriale massima:
85 mq/ha
densità fondiaria (concentrazione edifici):
massima
minima
0,8 mq/ha
0,7 mq/ha
per attrezzature sportive, servizi tecnologicie sociali:
superficie lorda copribile massima territoriale:
20 mq/ha
Questi interventi devono salvaguardare e potenziare gli esistenti alpeggi: in linea prioritaria lo strumento urbanistico di
attuazione sarà il P.I.P. a carattere turistico ai sensi dell’art.
27 della legge 22.10.1971 n. 865.
3.
Distacco dalle strade carrabili:
20 m
4.
Distanza da edifici residenziali e produttivi:
50 m
5.
Per gli edifici già costruiti, (edifici impropri in zona agricola) anche se non di carattere agricolo, viene confermata la volumetria esistente anche in caso di ristrutturazione e ricostruzione con possibile incremento del 20% solo se inferiori a mc 400
subordinato alla dotazione di adeguato servizio di acquedotto e di smaltimento
scarichi. Per edifici superiori a mc 400 l’incremento è del 5%.
6.
Per gli edifici agricoli ricadenti in fasce di rispetto stradale, sono ammesse, nei limiti di densità e di copertura stabiliti per la rispettiva Zona, opere di sopralzo, ampliamento, traslazione, che non compromettano le esigenze di potenziamento della
viabilità.
7.
Le aree agricole catastalmente classificate di qualità “seminativo” e “prato” dismesse da almeno un anno, previa diffida al proprietario, potranno essere affidate
in gestione dall’A.C. ad agricoltori o cooperative agricole che assumano anche la
gratuita manutenzione di proporzionate aree utilizzate a standard urbanistici del tipo “parco”.
8.
Nelle zone E è consentita, nel rispetto delle normative in materia di attività
venatoria, la realizzazione di capanni da caccia (tabiocc). Tali capanni dovranno essere smantellati qualora non più utilizzati per 2 stagioni venatorie
consecutive o qualora non più autorizzati per lo svolgimento dell’attività venatoria da parte degli Enti preposti.
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Figura 4-4: estratto tavola PRG di Gromo (non in scala)
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Figura 4-5: legenda tavola PRG di Gromo (non in scala)
Come evidenziato in magenta all’interno della Zona E4 del Comune di Gromo è stato indicato
un demanio sciabile così come definito in sede di studio della Comunità Montana del 1988 (L.R.
36/1985)
Tale demanio comprenderebbe anche un’area del Comune di Valbondione che non è però definita come D8 nel P.R.G. (vedi capitolo seguente). Peraltro lo studio della Comunità Montana di
cui sopra non è stato mai approvato o deliberato come demanio sciabile ufficiale.
Si evidenzia nuovamente che indipendentemente dalla retinatura relativa allo studio della Comunità montana in tutto il territorio di Gromo azzonato con E4 sono comunque ammesse piste
ed impianti di risalita.
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4.3
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Comune di Valbondione
Le tavole 1, 2, 3, 4 in scala 1:2000 relative al fondo valle e quella in scala 1:10.000 per
le zone montane di azzonamento del P.R.G. vigente del Comune di Valbondione (approvazione P.R.G. DGR 30163 del 18.07.97 e 3.a variante relativa ampliamento demanio sciabile pubblicato su BURL Serie inserz. 20 del 18.05.05) perimetrano chiaramente il demanio sciabile così come approvato ad oggi utilizzando una retinatura inclinata a 45 gradi.
Figura 4-6: estratto tavola PRG di Valbondione loc. Lizzola (non in scala)
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Figura 4-7: estratto tavola PRG di Valbondione(non in scala)
Come rappresentato dalla cartografia estratta dal P.R.G. vigente si evince che
l’ampliamento del demanio sciabile interessa aree con destinazione ad uso agricolo. Il
resto del territorio in cui è già definito il demanio sciabile ha destinazione di salvaguardia delle zone montane E2 e di demanio sciabile D8.
Secondo quanto riportato dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G. vigente si definisce:
Art. 36 – Zone omogenee E1 ed E2: aree ad uso agricolo
Generalità:
Le aree individuate e classificate dal P.R.G. come zone omogenee E, sono destinate al
mantenimento, alla promozione e allo sviluppo dell'agricoltura.
E' considerata incompatibile con la destinazione di zona l'apertura o l'ampliamento di
Cave. Le cave abbandonate potranno essere sistemate in base a modalità da concordare con I' Amm.ne Comunale.
Qualsiasi alterazione delle condizioni naturali del terreno è soggetta a preventiva concessione edilizia, salvo che si tratti di normali interventi connessi all’attività agricola alla
silvicoltura, nonché alla realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le
colture.
In tutte Ie aree a destinazione agricola sono vietate le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi con la sola eccezione di quelle inerenti allo stretto ambito di pertinenza delle costruzioni lungo le strade di pubblico transito.
Tali recinzioni possono essere costituite utilizzando essenze arbustive e/o arboree o
realizzate in legno o in muratura di pietra.
Sono sempre consentite le recinzioni temporanee delle aree destinate al pascolo e/ o
all'allevamento di animali.
Interventi ammissibili:
In tutte le aree destinate a zona agricola sono ammesse esclusivamente le opere funzionali alla conduzione del fondo e destinate al soddisfacimento delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale (ai sensi dell'art. 12 della legge 9.5.75 n°
153) e dei lavoratori dipendenti dell'azienda, nonché le opere destinate alle attrezzature e infrastrutture produttive nel rispetto della L.R. 93/80.
Per il recupero, conservazione e riuso del patrimonio edilizio esistente ed al fine della
sua valorizzazione e potenziamento, le predette opere sono prioritariamente realizzate
mediante interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione, modifiche interne, ampliamento e dotazione di volumi tecnici (legge
10/77 art. 9, I comma lettere c,d,e). nonché, in via secondaria, mediante nuovi insediamenti rurali, con i relativi servizi, in aree libere, di norma site in zone urbanizzate.
Le costruzioni ammesse sono le seguenti.
a) edifici rurali e loro complessi destinati alla residenza degli addetti alle attività agricole di cui alle zone omogenee E.
La destinazione d'uso residenziale è quella definita dall'art. 22 con lo stralcio però delle
destinazioni elencate al II comma;
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b) stalle e fabbricati per allevamento, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine, attrezzature, materiali e prodotti agricoli; costruzioni adibite alla prima trasformazione,
manipolazione, conservazione e vendita direttamente effettuata dalle aziende insediate
per i propri prodotti agricoli e alla dotazione dei servizi accessori connessi.
Sono ammesse, previa concessione, le opere di infrastrutturazione dei fondi agricoli al
solo scopo di migliorarne la produttività e l 'ambiente di vita dei residenti.
Dopo l'adozione del P.R.G. é vietata la modifica della destinazione d'uso dei fabbricati
esistenti nelle zone E, se non per attività ammesse e connesse per/con le citate zone
E (di tipo rurale), salvo che le predette "destinazioni vietate" risultino già in atto a quella
data, valendo conseguentemente in tal caso il loro consolidamento ai sensi dell'art. 48
delle presenti norme.
Interventi ammissibili:
Per gli edifici rurali esistenti e loro complessi sono ammessi tutti gli interventi di cui
all’art. 31 della legge 457/1978 e gli ampliamenti nei limiti volumetrici massimi previsti
dal presente articolo.
Il Sindaco sentita la Commissione edilizia, potrà autorizzare la demolizione totale o
parziale di edifici rurali esistenti alla data di adozione del P.R.G. solo per comprovati
motivi di sicurezza e la loro ricostruzione potrà essere autorizzata a condizione che
non sia superata, in termini di superficie lorda di pavimento, l’ampiezza degli edifici
demoliti, fatti salvi gli ampliamenti, integrazioni e completamenti consentiti dalle presenti norme.
La ricostruzione con giacitura diversa dalla preesistente potrà essere vietata nel caso
sia riscontrata un’alterazione delle condizioni naturali del terreno tale da pregiudicare la
razionale condizione del fondo.
Quanto sopra sempre che risultino rispettati eventuali valori paesaggistici e ambientali.
I limiti di nuova edificazione sono:
Opere di tipo a)
•
mc 0,01 per mq. per un massimo di 500 mc per azienda su terreni a bosco, a coltivazione industriale del Iegno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;
•
mc 0.03 per rnq- su gli altri terreni agricoli.
Opere di tipo b)
•
mc 0,1 per mq. per una superficie coperta comunque non superiore al 10%0 dell'intera superficie aziendale
Per le distanze Dc, De. Ds, valgono le norme generali a margine del comparto e fra edifici a diversa destinazione e l'altezza massima raggiungibile dalle nuove costruzioni è
di mt. 7,50.
La volumetria ammissibile in nuova costruzione può essere localizzata nelle Zone E1,
sempre che non se ne comprometta la razionale conduzione e non comporti elevati
costi o disagi per carenza di urbanizzazione e di pubblici servizi: ovvero può essere utilizzata in ampliamento, integrazione, completamento di edifici esistenti (anche in aderenza) sempre che ciò sia compatibile con il carattere ambientale ed architettonico delle cascine e dei siti da salvaguardare destinati alle funzioni di cui al punto a).
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L 'edificazione a scopo residenziale può essere ammessa soltanto contestualmente o
successivamente alla realizzazione e/o alla disponibilità di s.l.p. destinata alle funzioni
di cui al punto b).
Distacchi.
Le nuove costruzioni destinate a stalle e fabbricati per allevamenti di norma devono
essere poste alla distanza di mt. 200, nel punto più vicino dal perimetro dei centri e dei
nuclei abitati esistenti (ancorché interessante altri territori comunali) o delle zone residenziali previste dal P.R.G.
Eguale distanza deve essere rispettata per le zone esistenti o previste dal P.R.G. a
destinazione produttiva, scolastica e di interesse comune.
La preesistenza di stalle e fabbricati per allevamenti alla data di adozione del P.R.G.,
non costituisce impedimento all'attuazione delle previsioni di ogni altro tipo del P.R.G.
stesso, ancorché risultino non rispettati i limiti di distanza fissati dalle presenti norme.
La coesistenza della funzione abitativa strettamente connessa e limitata alla esigenza
di conduzione e custodia degli allevamenti è sempre ammessa nel rispetto delle condizioni che caso per caso verranno prescritte in ordine alla tutela dell'igiene della salute
sentita l’U.S.S.L. e la Commissione Edilizia.
Soggetti aventi titoli per la concessione.
In tutte le aree previste dagli strumenti urbanistici generali come zone agricole, la Concessione Edilizia può essere rilasciata esclusivamente:
a) alI’imprenditore agricolo singolo o associato, iscritto all'albo di cui alla L.R. 13/4/74
n. 18, per tutti gli interventi ammissibili;
b) al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle
sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli.
Norme finali.
Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di “non edificazione”
debitamente trascritto pressi i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.
L’asservimento deve essere specifico per ogni singola destinazione prevista.
Per quanto non specificato nel presente articolo si richiama la Legge Regionale 7.6.80
n.93:”norme in materia di edificazione nelle zone agricole”.
Norme speciali per le zone agricole E2 di salvaguardia delle zone montane
Nelle zone E2 individuate nelle tavole di Piano con specifico segno grafico sono consentite attività agricole e pastorali regolate dagli usi e consuetudini locali, Sono inoltre
consentite le opere di conservazione del suolo, di rjcostruzione dei pascoli e gli interventi edilizi previsti dall' art. 31 della legge 457/1978.
Salvo quanto necessario per l'esercizio dell'attività consentita, si applicano alle aree di
salvaguardia i seguenti divieti:
•
costruire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere;
•
cambio di destinazione d' uso degli edifici esistenti;
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•
realizzazione di nuove recinzioni;
•
costruzione di gallerie, sbancamenti, strade, apertura o coltivazione di cave o miniere.
Art. 40 – Zone omogenee D8: Demanio sciabile
In tutte le aree comprese nel perimetro del demanio sciabile, è ammesso l'approntamento di piste da sci, fatte salve le necessarie autorizzazioni di cui alla legge regionale
in materia, e quelle relative alla tutela ambientale (L. 431/85, 1497/39) e al vincolo idrogeologico (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267).
In tali aree è vietata la realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipo, ed è ammesso l'approntamento di strutture provvisorie a carattere stagionale per l'esercizio della pratica
dello sci, da realizzarsi con strutture in legno da rimuovere al termine della stagione invernale e previa sottoscrizione di impegnativa alla loro rimozione garantita da deposito
cauzionale stabilito da parte del Comune.
Qualsiasi alterazione permanente dello stato dei luoghi, mediante modifica dell'andamento del terreno e/o delle sue caratteristiche pedologiche, realizzazione di impianti e
strutture per l'innevamento artificiale, la realizzazione di infrastrutture di trasporto (sciovie, seggiovie, cabinovie, funivie) e delle relative attrezzature, di strutture di ricovero e
ristoro con relativi servizi, è soggetta a preventivo piano generale di intervento.
Tale piano, nel rispetto e salvaguardia delle attività agricole e pastorali regolate dagli
usi e consuetudini locali, e dei valori naturalistici ed ambientali dei luoghi, dovrà prevedere:
- le modalità di realizzazione e gestione degli interventi programmati;
- relazione geologica e di impatto ambientale che verifichi la fattibilità degli interventi previsti e indichi le opere necessarie a produrre il minore impatto ambientale delle stesse;
- relazione programmatica con l'esposizione delle funzioni ricreative, turistiche e sportive e
la loro compatibilità con gli aspetti naturalistici, faunistici e della flora spontanea, e con l'esercizio dell'agricoltura e dell'alpeggio;
- la sequenza temporale e funzionale degli interventi, con particolare riguardo per quelli di
ripristino e sistemazione dei pascoli, dei corsi d'acqua, dei percorsi esistenti e delle aree
boschive;
- interventi e modalità di ripristino ambientale qualora cessino concessioni sciistiche, con
diritto di prelazione a favore del Comune per le volumetrie realizzate;
- convenzione attuativa degli interventi programmati con deposito di adeguata garanzia finanziaria;
- infrastrutture generali di servizio per gli utenti, da localizzare obbligatoriamente in corrispondenza delle aree già urbanizzate.
In assenza del piano di intervento sono comunque consentiti gli interventi di ordinaria e
straordinaria manutenzione e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, con le
modalità previste per la zona agricola E2, ad esclusione del mutamento di destinazione
d 'uso, e tutte le opere di manutenzione e conservazione del suolo a fini agro-sllvo pastorale.
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4.4
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Comune di Vilminore
Come rappresentato dalla cartografia allegata, l’espansione prevista in territorio di Vilminore interessa l’alta Valle Conchetta e facendo riferimento alle tavole di P.R.G. vigente di Vilminore (Approvazione PRG DGR 8971 del 21 maggio 1991 e approvazione
var. 7 pubblicato su BURL Serie Inserzioni n. 50 del 13 dicembre 2006) si evince che
l’ampliamento del demanio sciabile interessa aree con destinazione E2 ad uso agricolo.
Figura 4-8: estratto tavola PRG di Vilminore (non in scala)
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Secondo quanto riportato nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G. si definisce:
art. 41 -Zona agricolo produttiva “E1” e silvo pastorale “E2”
Queste zone sono destinate all’esercizio dell’attività agricola e delle attività connesse
con l’uso agricolo del territorio.
Nelle zone agricole si possono insediare esclusivamente attrezzature necessarie
all’attività agricola indicati nella categoria 11 (tutte le sottocategorie) dell’art. 8 delle
presenti NTA, nonché gli edifici per la residenza degli agricoltori e dei loro dipendenti
secondo i criteri ed i limiti stabiliti dall’art. 59 della Legge Regionale n° 12/2005, rispettivamente per le zone a coltura silvo pastorale “E2” nel 3° comma lettera b) e per le zona agricolo produttive “E1” nel 3° comma lettera c).
I limiti massimi di edificazione delle attrezzature sono quelli stabiliti dal 4° comma
dell’art. 59 della citata L.R. 12/2005.
Per le destinazioni agrituristiche (11e dell’art. 8) potranno essere utilizzati solo i volumi
esistenti e non più funzionali all’attività agricola od alla residenza dei conduttori o dei
loro salariati. Il cambiamento di destinazione d’uso, con eventuale integrazione dei
servizi igienici e tecnologici, è subordinato al rilascio di Permesso di Costruire (PdC ),
previa la verifica di compatibilità. E’ esclusa la possibilità di edificazione di nuovi volumi
per strutture di tipo recettivo.
Per le nuove aziende agricole da insediarsi dopo l’adozione del PRG , al fine di salvaguardare l’uso agricolo del suolo, la superficie minima d’intervento è fissata in 5 ha, riducibili a 3 ha solo per aziende con coltivazioni intensive (orticole o florovivaistiche) e
ad 1 ha per aziende di allevamento di animali di piccolo taglio o per scopi non alimentari; detti limiti non si applicano per aziende esistenti nel Comune o da trasferirsi
nell’ambito del Comune.
Per le nuove aziende agricole di allevamento zootecnico è prescritta la dimostrazione
di una base alimentare minima del 40% calcolata su tutti i terreni asserviti all’azienda,
come indicato dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. 93/80.
I nuovi edifici per l’allevamento e le relative strutture, asserviti agli insediamenti agricoli
devono rispettare le seguenti distanze:
-dalle residenze interne all’azienda ml 10
-dalle residenze esterne all’azienda ml 50
-dalle zone residenziali o terziarie del PRG ml 50
Sono ammessi interventi di manutenzione e/o potenziamento funzionale delle piste per
l’esercizio dello sci indicate nelle tavole dell’Azzonamento extraurbano del PRG , nonché l’apertura di nuove piste e relativi impianti, fermo restando l’ottenimento, da parte
degli interessati, delle prescritte autorizzazioni.
Ai sensi dell’art. 62 della L.R. 12/2005 in zona agricola é consentito agli aventi titolo il
recupero dei fabbricati esistenti attraverso interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione a condizione che:
-
non si modifichino le destinazioni d’uso
-
il proprietario, ove non abbia diritto al PdC gratuito, corrisponda per intero gli oneri
di urbanizzazione ed costo di costruzione nella misura stabilita dal Consiglio Comunale,
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-
si mantengano rigorosamente i finimenti esterni tradizionali (tetto in pietre, serramenti in legno, comignoli in mattoni o pietra, lattoneria in lamiera o rame, intonaci
colorati in pasta, ecc. ... ),
-
si mantengano rigorosamente le partiture dell’edificio originario (rapporti vuoti/chiusi), salvo le esigenze strettamente necessarie a garantire le corrette condizioni igienico-sanitarie, nel rispetto della tipologia dell’edificio,
-
si conservino le caratteristiche costruttive quali coperture in legno, le murature in
pietra, ecc. ...
Per i soggetti diversi da quelli di cui all’art. 40 è ammesso il mutamento di destinazione
d’uso di fabbricati esistenti o di loro porzioni dalla destinazione agricola a destinazione
residenziale, agriturismo, rifugio alpino e simili a condizione che:
-
l’immobile e il terreno di pertinenza siano in disuso da almeno tre anni dalla data
della istanza,
-
il richiedente sia proprietario dell’immobile da almeno cinque anni a partire dalla data della istanza, o ne sia venuto in possesso attraverso eredità o donazione da
consanguinei in linea retta,
-
l’immobile non possa essere venduto per almeno 20 anni dalla data del mutamento
di destinazione d’uso.
Il rilascio del PdC per gli interventi di cui al precedente comma è subordinato alla sottoscrizione di un Atto d’Obbligo Unilaterale (A. d’O.U.), da conservare a cura del Comune, dal quale risulti l’impegno a recuperare, mantenere e gestire o far gestire il fondo di pertinenza dell’immobile oggetto dell’intervento, l’A.d’O.U. dovrà avere validità
non inferiore a 20 anni e potrà essere modificato in seguito a variazioni della strumentazione urbanistica.
E’ ammessa l’erezione di una staccionata o siepe intorno agli edifici che racchiuda, oltre all’edificio, una superficie non superiore al doppio della superficie coperta; la recinzione non potrà in nessun caso includere il tracciato di mulattiere, sentieri e strade di
qualsiasi tipo, né recare limitazioni o pregiudizio al passaggio.
L’impianto fognario dovrà rispondere alle prescrizioni del competente servizio dell’ASL
USSL1 ed in ogni caso le acque dei pluviali dovranno essere disperse per subirrigazione o raccolte in cisterne ed utilizzate per soli usi igienici o irrigui, le acque nere dovranno essere preventivamente depurate e quindi essere disperse per subirrigazione.
Nelle zone denominate “Baracche dei minatori della Manina, Ronchi, Designo, Baite di
Esenne”, indicate con apposito simbolo grafico sulle tavole di Azzonamento del PRG ,
é altresì ammesso, previo recupero secondo il disposto del precedente comma, modificare la destinazione d’uso entro le categorie, di cui all’art. 8 delle presenti NTA,: 1 (tutte), 2f, 3b, 3c, 3d, 6c, 7a, 9 (tutte), 11 (tutte).
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Progetto strategico di potenziamento
e collegamento dei demani sciabili della alta
Valle Seriana e Val di Scalve
10-2008
Figura 4-9: estratto tavola vincoli di Vilminore (non in scala)
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Progetto strategico di potenziamento
e collegamento dei demani sciabili della alta
Valle Seriana e Val di Scalve
10-2008
Figura 4-10: estratto tavola vincoli di Vilminore (non in scala)
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Progetto strategico di potenziamento
e collegamento dei demani sciabili della alta
Valle Seriana e Val di Scalve
4.5
10-2008
Comune di Colere
Come rappresentato dalla seguente cartografia estratta dal Piano del Governo del Territorio
adottato dal Comune di Colere in data 11.04.08, il demanio sciabile comprende principalmente
le zone E2 ed E3. Anche nel caso di Colere come per Ardesio non sono previsti ampliamenti
del demanio sciabile così come definito dagli strumenti urbanistici in vigore.
Figura 4-11: estratto tav1a- Piano delle Regole- azzonamentoto di piano PGT (non in scala)
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Progetto strategico di potenziamento
e collegamento dei demani sciabili della alta
Valle Seriana e Val di Scalve
10-2008
Figura 4-12: estratto tavE1- Docum. Di Piano – ambiti di trasformaz. - PGT (non in scala)
Si propone un estratto dal Piano di governo del territorio, Documento di Piano, Norme
Tecniche Attuative relative agli articoli di interesse.
Art.17 Documento di Piano P.G.T.– AT12, AT13: Zone AS1 E AS2 - aree sciabili
Le aree sciabili, individuate con le sigle AS1 e AS2 sulla planimetria di azzonamento
del Documento di Piano, sono vocate alla pratica sportiva dello sci, già in atto per
quanto riguarda la zona AS1 (la cui delimitazione è avvenuta a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. VII/20114 del 23.12.2004) e non ancora in
atto per quanto riguarda l’area AS2 ad est del nucleo di Colere, adatta alla pratica dello
sci di fondo e ad attività estive di tempo libero all’aperto.
In zona AS1 sono ammessi, oltre alle piste di discesa e agli impianti di risalita per lo sci
con relativi servizi di supporto, le attrezzature ricettive connesse quali bar, posti di ristoro, rifugi, nei limiti massimi complessivi di mc.8.000 compresi gli edifici esistenti e altezza m.7,50, da realizzarsi nell’area compresa tra la quota m.1.400 e m.1.600 s.l.m..
In zona AS2 sono ammessi, oltre ai percorsi per lo sci di fondo e per le attività ginniche
con relativi servizi di supporto, le attrezzature ricettive connesse quali bar e posti di ristoro, nei limiti massimi complessivi di nuovi mq.600 e altezza m.7,50; viene inoltre individuata dalla planimetria d’azzonamento una superficie a parcheggio di circa
mq.1.800.
L’esatta localizzazione delle attrezzature sarà definita per ciascuna area da un Piano
attuativo inteso come piano di coordinamento degli interventi previsti da realizzarsi anche in tempi diversi.
Il Piano attuativo dovrà prevedere la ricostruzione di un mosaico paesaggistico alternato fra spazi aperti a prato e spazi chiusi boscati dove le strutture edilizie mantengano,
per dimensioni e localizzazione, un rilievo subalterno e defilato rispetto alle visuali
maggiormente sensibili e percepibili.
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e collegamento dei demani sciabili della alta
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Art.26 Piano delle Regole P.G.T.– Zona E2: boschive
Sono individuate come zone boschive quelle parti del territorio coperte dal bosco come
individuato planimetricamente nell’ambito del Piano d’indirizzo forestale redatto dalla
Comunità Montana di Valle di Scalve (PIF).
In tali zone non sono ammesse utilizzazioni che non siano rivolte allo scopo della conservazione dell’ambiente naturale nella sua integrità e dell’equilibrio naturale della zona stessa.
Sono consentite soltanto, a titolo precario, le opere a carattere manutentivo e le opere
necessarie alla sistemazione di terreni con esclusione di nuove costruzioni salvo che
nelle radure individuate dall’azzonamento del PIF dove è ammessa la costruzione di
piccoli edifici in legno, esclusivamente ai fini della manutenzione del bosco, previa presentazione al Comune del relativo atto di impegno da trascriversi a cura e spese del
proponente, la cui dimensione non superi la superficie coperta di m. 20 e l’altezza
massima all’imposta di gronda o all’intradosso della soletta di m. 2,50.
Saranno pure ammesse, purché di iniziativa pubblica o asservita ad uso pubblico, opere di urbanizzazione relative alla sistemazione ed al potenziamento delle strade di accesso e, nelle aree sciabili individuate con la sigla AS1 e AS2 sull’azzonamento del
Piano delle Regole, le opere indicate all’art. 31 mediante Piani attuativi.
Art.27 Piano delle Regole P.G.T.– Zona E3: basso montana della Presolana
In tali zone è prescritto il mantenimento dell’ambiente naturale preesistente e sono
consentite esclusivamente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’edificazione esistente.
Sono ammesse, purché di iniziativa pubblica o asservita ad uso pubblico, opere di urbanizzazione relative alla sistemazione ed al potenziamento delle strade di accesso e,
nell’area sciabile individuata con la sigla AS1 sulla planimetria d’azzonamento del Documento di Piano, le opere indicate nella relativa normativa.
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