Orario di lavoro - Portale Sangro Aventino

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Orario di lavoro - Portale Sangro Aventino
Orario di lavoro
TEMPI DI LAI NON LAVORO
La nuova disciplina del
d. lgs. 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modifiche ed integrazioni
(D. Lgs. n. 213/2004)
A cura di
Luca Tamassia
Lanciano, 30 giugno 2005
TEMPO DI LAVORO E TEMPO DI
NON LAVORO
Le “finalità” del D.Lgs. 66/2003 (art. 1)
Dare attuazione alle direttive comunitarie
a) n. 104 del 23 Novembre 1993
b) n. 34 del 22 Giugno 2000
Con lo scopo di armonizzare la disciplina del
rapporto di lavoro connessa all’organizzazione
dell’orario di lavoro, nel rispetto della
autonomia negoziale collettiva
elaborazione di Luca Tamassia
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ESCLUSIONI DAL CAMPO DI
APPLICAZIONE DEL DECRETO
(art. 2, comma 3)
Le disposizioni del decreto legislativo n. 66/2003
non si applicano agli addetti al servizio di
Polizia municipale e provinciale, in
relazione alle attività operative
specificamente istituzionali
È da ritenere, quindi, che non tutti gli addetti
siano esclusi, bensì solo coloro che svolgono
funzioni operative di polizia
elaborazione di Luca Tamassia
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TEMPO DI LAVORO E TEMPO DI
NON LAVORO
Le “definizioni” (art. 1)
Orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore:
a) sia in attività (al lavoro)
b) sia a disposizione del datore di lavoro
c) sia nell’esercizio delle sue attività o funzioni
Occorre la contemporanea presenza di tutti e tre i
requisiti, quindi la mera situazione di “disponibilità”
non è sufficiente a configurare l’attività lavorativa ai
sensi della definizione di “orario di lavoro”.
elaborazione di Luca Tamassia
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le altre definizioni
Periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra
nell’orario di lavoro
Lavoro straordinario: lavoro prestato oltre l’orario normale
di lavoro come definito dall’art. 3 (40 ore settimanali,
per cui lo straordinario è determinato dal superamento
del debito orario settimanale e non di quello giornaliero)
I CCNL possono stabilire una durata inferiore
Nel pubblico impiego locale l’orario di
lavoro settimanale è determinato in 36 ore
(art. 17, comma 1, CCNL 6 luglio 1995)
elaborazione di Luca Tamassia
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le altre definizioni
Periodo notturno: periodo di almeno sette
ore consecutive comprendenti l’intervallo
tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
Lavoratore
notturno:
Chi svolge almeno 3 ore, durante il
periodo notturno, del suo tempo di
lavoro giornaliero impiegato in modo
normale
Chi svolge, durante il periodo notturno,
almeno una parte del suo orario di
lavoro secondo le norme definite dai
CC.CC.NN.LL.
elaborazione di Luca Tamassia
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le altre definizioni
In assenza di disciplina collettiva è
considerato
lavoratore notturno chi svolge almeno
80 giorni all’anno di lavoro durante il
periodo notturno
In caso di lavoro part-time il limite è riproporzionato
elaborazione di Luca Tamassia
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Per gli Enti Locali
La disciplina collettiva prevede, all’art. 22 del
CCNL 14 settembre 2000:
per “turno notturno” si intende il
periodo lavorativo svolto tra le ore 22 e
le ore 6 del mattino. I turni notturni non
possono essere superiori a 10 nel mese,
fatte salve esigenze particolari
elaborazione di Luca Tamassia
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Lavoro notturno: inidoneità e divieti
art. 11
• La non idoneità al lavoro notturno deve essere
accertata attraverso le competenti strutture
sanitarie pubbliche (anche a richiesta del
lavoratore)
• DIVIETI: è vietato in ogni caso adibire a lavoro
notturno, dalle ore 24 alle ore 6, le donne
dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino
elaborazione di Luca Tamassia
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Lavoro notturno: categorie non
obbligate
art. 11
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno (quindi vi è la
possibilità di prestarlo se il lavoratore intende fornirlo):
a) La lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni
o, in alternativa, il lavoratore padre convivente;
b) La lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico affidatario
di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni
c) La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico
un soggetto disabile ai sensi della legge 104/92
d) Altri eventuali lavoratori i cui requisiti sono individuati
dai ccnl
elaborazione di Luca Tamassia
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Lavoro notturno: vincoli procedurali
art. 12
L’introduzione del lavoro notturno, come scelta
organizzativa, deve essere preceduta dalla
consultazione delle rappresentanze sindacali
dell’ente aderenti alle organizzazioni sindacali
firmatarie del CCNL. La disposizione, quindi, deve
intendersi integrativa del sistema di relazioni
sindacali contrattualmente previsto (art. 7, ult.
Comma, CCNL 1° aprile 1999 – consultazione).
La consultazione va effettuata e conclusa entro un
periodo di sette giorni, periodo che si ritiene
decorrente dall’attivazione della consultazione.
elaborazione di Luca Tamassia
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Lavoro notturno: dovere di
informazione
art. 12, comma 2
Gli enti devono informare annualmente per iscritto i
servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del
lavoro della esecuzione del lavoro notturno svolto
in modo continuativo o compreso in regolari turni
periodici, salvo che esso sia disposto dal CCNL.
L’informativa è estesa alle organizzazioni
sindacali
elaborazione di Luca Tamassia
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Durata del lavoro notturno
art. 13
L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può
superare le otto ore di media nelle 24 ore,
ore salva
l’introduzione, da parte dei contratti collettivi,
anche aziendali,
aziendali di un periodo di riferimento più
ampio sul quale calcolare come media il suddetto
limite
elaborazione di Luca Tamassia
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Valutazione dello stato di salute
art. 14
•
•
•
•
La valutazione dello stato di salute del lavoratore
notturno deve avvenire:
A cura e spese del datore di lavoro
Per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche o
del medico competente
Attraverso controlli preventivi e periodici almeno
ogni due anni
Al fine di verificare l’assenza di controindicazioni
al lavoro notturno
elaborazione di Luca Tamassia
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le altre definizioni
Lavoro a turni si ha quando:
Organizzazione del lavoro anche a squadre
Lavoratori occupati in successione negli stessi
posti di lavoro secondo un determinato ritmo di
lavoro, anche rotativo continuo o discontinuo
Necessità per i lavoratori di compiere il lavoro a ore
differenti su un periodo determinato di giorni o
settimane
ne discende che
Il lavoratore a turni è colui il cui orario di lavoro è inserito nel
quadro del lavoro a turni
elaborazione di Luca Tamassia
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nell’Ente Locale
Il lavoro a turni si ha quando sussistono i seguenti
requisiti (art. 22 del CCNL 14 settembre 2000):
Effettiva rotazione del personale in prestabilite
articolazioni giornaliere
Distribuzione avvicendata ed equilibrata, nell’arco
del mese, in turni antimeridiani, pomeridiani e, se
previsti, notturni
Strutture con orario di servizio di almeno 10 ore
giornaliere
elaborazione di Luca Tamassia
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ORARIO NORMALE DI
LAVORO (art. 3)
L’orario di lavoro normale è fissato in 40 ore settimanali
i contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini
contrattuali, una durata minore, riferendo l’orario
normale alla durata media delle prestazioni lavorative
in un periodo non superiore all’anno
elaborazione di Luca Tamassia
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ORARIO NORMALE DI
LAVORO (art. 3)
• Per il comparto delle regioni e delle autonomie
locali, come, peraltro, per tutti i comparti pubblici,
resta confermata la vigente quantificazione
dell’orario di lavoro in 36 ore settimanali
(Art. 17, comma 1, CCNL 6 luglio1995)
elaborazione di Luca Tamassia
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La durata massima dell’orario
settimanale (art. 4)
La durata massima settimanale dell’orario di lavoro è:
•
•
•
Determinata dai contratti collettivi di lavoro
Di 48 ore medie settimanali (periodo di sette giorni),
compreso il lavoro straordinario, calcolate su quattro mesi (in
attesa della disciplina del ccnl)
Se si superano le 48 ore (settimanali e non medie), con
prestazioni straordinarie, occorre informare, in caso di unità
con un numero di dipendenti superiore a 10 unità, la
Direzione provinciale del lavoro (entro 30 giorni dalla
scadenza del quadrimestre di riferimento – art. 4, comma 5,
e circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
dell’11 Settembre 2003)
elaborazione di Luca Tamassia
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La durata massima dell’orario
settimanale (art. 4)
•
I contratti collettivi di lavoro possono elevare il limite dei 4
mesi per la rilevazione della durata media dell’orario di
lavoro fino a sei mesi (senza alcuna motivazione specifica),
ovvero fino a 12 mesi per ragioni obiettive di natura tecnica
o inerenti all’organizzazione del lavoro specificate negli
stessi CCNL
•
Nel calcolo della media non si computano i periodi di ferie e
le assenze per malattia (art. 6, comma 1), nonché i riposi
compensativi previsti in aggiunta o in alternativa alla
maggiorazione economica nel caso di lavoro straordinario
elaborazione di Luca Tamassia
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LAVORO STRAORDINARIO
(art. 5)
¾
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto (!)
•
I CCNL regolamentano le modalità di esecuzione delle
prestazioni di lavoro straordinario
•
In assenza di disciplina collettiva applicabile, è ammesso
lavoro straordinario solo previo accordo con il lavoratore
per un massimo di 250 ore annuali
Il lavoro straordinario deve essere retribuito con
apposite maggiorazioni retributive. I contratti
collettivi possono prevedere che, in alternativa o in
aggiunta alle maggiorazioni, i lavoratori usufruiscano
dei riposi compensativi
elaborazione di Luca Tamassia
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LAVORO STRAORDINARIO
(art. 5)
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, inoltre, salva
diversa disposizione dei CCNL, nei casi di (la previsione
è integrativa delle vigenti disposizioni contrattuali):
a) Eccezionali esigenze tecnico-produttive ed
impossibilità di assunzione di lavoratori
b) Casi di forza maggiore
c) Casi di pericolo grave ed immediato o di
danno alle persone o alla produzione
d) Eventi particolari (mostre, fiere,
manifestazioni, etc.)
elaborazione di Luca Tamassia
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LAVORO STRAORDINARIO
per gli Enti Locali
Resta confermata, per gli enti locali, la disciplina di cui
all’art. 14 del ccnl 1° aprile 1999 ed all’art. 38 del
ccnl 14 settembre 2000:
a)
b)
c)
180 ore individuali annue
Per esigenze eccezionali, in relazione all’attività di
assistenza agli organi istituzionali, per un numero
max del 2% dell’organico, il limite può essere
elevato in sede di contrattazione integrativa
Per le prestazioni straordinarie occorre
l’autorizzazione espressa del dirigente, sulla base
delle esigenze organizzative e di servizio
individuate dall’ente
elaborazione di Luca Tamassia
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LAVORO STRAORDINARIO
per gli Enti Locali
d) Solo in assenza di disciplina collettiva applicabile
si osserva il dettato dell’art. 5, comma 3:
lavoro straordinario solo previo accordo tra il
datore di lavoro e il lavoratore. In effetti la
vigente disciplina contrattuale prevede una
“autorizzazione” del dirigente non negoziale
e) Banca delle ore, ove confluiscono le prestazioni
di lavoro straordinario nel limite stabilito dal
contratto integrativo (art. 38-bis del CCNL
14/09/2000)
f) Il limite stabilito dall’art. 14 del CCNL 1/4/99
(180 ore) può essere superato in caso di
consultazioni elettorali e referendarie, per
eventi straordinari e per calamità naturali
elaborazione di Luca Tamassia
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LAVORO STRAORDINARIO
per gli Enti Locali
I casi indicati nel comma 4 dell’art. 5 integrano la
disciplina contrattuale, pertanto, oltre a
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali (art.
38 del ccnl 14 settembre 2000), il ricorso al
lavoro straordinario è ammesso per: eccezionali
esigenze tecnico produttive, casi di forza
maggiore, pericolo grave ed immediato, eventi
particolari come mostre, fiere e altre
manifestazioni istituzionali. Gli oneri a titolo di
straordinario devono essere contenuti, comunque,
entro il plafond di cui all’art. 14 del ccnl 1.4.99
elaborazione di Luca Tamassia
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Riposo giornaliero e pause
Riposo giornaliero (art. 7)
•
Il lavoratore ha diritto ad undici ore di riposo
consecutive ogni 24 ore (fatte salve le attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante
la giornata)
elaborazione di Luca Tamassia
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Riposo giornaliero e pause
Pause (art. 8)
• Obbligo di un intervallo per pausa qualora
l’orario di lavoro giornaliero ecceda le sei ore
(modalità e durata sono stabilite dai contratti
collettivi) al fine di:
- recuperare le energie psico-fisiche
- consumare il pasto
- attenuare il lavoro monotono e ripetitivo
elaborazione di Luca Tamassia
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Riposo giornaliero e pause
Pause (art. 8)
•
In assenza di disciplina collettiva che preveda un intervallo a
qualsiasi titolo, al lavoratore deve essere concessa una pausa
(non retribuita), anche sul posto di lavoro, di durata non
inferiore a dieci minuti
•
Resta ferma la disciplina dell’art. 45 del CCNL 14.9.2000 sulla
pausa minima di 30 minuti per fruire del buono-pasto
(assorbente i 10 minuti)
IL DIRITTO AL GODIMENTO DEL RIPOSO E DELLA
PAUSA E’ DA RITENERSI INDISPONIBILE
elaborazione di Luca Tamassia
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Riposo settimanale: Art. 9
Riposi settimanali
• Il lavoratore ha diritto ad almeno 24 ore di
riposo consecutivo ogni sette giorni (di
regola la domenica)
• Il riposo settimanale di 24 ore si cumula con
il riposo giornaliero di 11 ore, ne consegue
il diritto ad un riposo complessivo
continuativo (tra riposo settimanale e
riposo giornaliero) di almeno 35 ore
elaborazione di Luca Tamassia
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Riposo settimanale: Art. 9
Riposi settimanali
Il riposo settimanale può essere determinato in misura inferiore
alle 24 ore consecutive per:
•
Il personale interessato dal lavoro a turni limitatamente ai
casi di modifica della turnazione per “cambio di squadra”
•
Le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati
durante la giornata
•
Le previsioni derogatorie stabilite dai contratti collettivi
Nel lavoro a turni non è possibile, pertanto, fruire della giornata
di riposo (24 ore) dopo il settimo giorno, in quanto il diritto
verrebbe esercitato oltre il periodo settimanale di computo
elaborazione di Luca Tamassia
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Orario massimo lavorativo giornaliero
Il decreto legislativo n. 66/2003 non offre una
disciplina specifica dell’orario massimo
giornaliero, ma dall’affermazione del diritto ad
11 ore consecutive di riposo giornaliero si può
ricavare il criterio induttivo delle 13 ore teoriche
massime di lavoro ogni 24 ore (detratte le
pause) (art. 9, comma 1)
mentre
la previsione dell’art. 38, comma 6, del ccnl
14.9.2000 recita: “La prestazione individuale di lavoro a
qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di
norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore”
elaborazione di Luca Tamassia
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PROBLEMATICHE APERTE
Orario di lavoro degli Autisti di rappresentanza
Orario di lavoro degli Operatori di Polizia
Municipale/Locale
Generalmente non vengono garantiti i seguenti diritti:
•
Pausa di 10 minuti ogni sei ore di lavoro
•
Riposo di 11 ore consecutive ogni 24 ore
•
Media settimanale di 48 ore di lavoro nei 4 mesi
elaborazione di Luca Tamassia
32
Ferie (art. 10)
•
•
Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie
annuali retribuite quale periodo legale minimo di
riconoscimento (i contratti collettivi possono stabilire
condizioni di miglior favore: cfr. art. 18 del CCNL 6
luglio 1995)
Il periodo di ferie, fatto salvo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva, deve essere goduto per
almeno due settimane - che, nel caso di richiesta del
lavoratore, devono essere consecutive - nel corso
dell’anno di maturazione e, per le residue due settimane,
nei diciotto mesi successivi alla conclusione dell’anno di
maturazione
elaborazione di Luca Tamassia
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Ferie (art. 10)
•
•
Il periodo minimo di quattro settimane non può essere
sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute,
salvo il caso di risoluzione del rapporto
Gli ulteriori periodi di ferie eventualmente previsti,
quali condizioni migliorative, dai contratti collettivi
sono da ritenersi monetizzabili
Permane, a maggior ragione, il divieto di cumulo
delle ferie annuali per ottenere il pagamento
sostitutivo a conclusione del rapporto
elaborazione di Luca Tamassia
34
…e nel CCNL EE.LL.
art. 18 del CCNL 6/7/95
•
•
•
Il lavoratore ha diritto a 32 giorni di ferie annuali e 30
per i neo assunti (in caso di settimana corta i giorni di
ferie spettanti sono rispettivamente 28 e 26 - commi 2,
3 e 5)
Sono assicurate, al dipendente che ne abbia fatto
richiesta, almeno 2 settimane consecutive nel periodo
giugno/settembre (comma 10)
In caso di indifferibili esigenze di servizio che non
abbiano reso possibile il godimento delle ferie
nell’anno, le stesse dovranno essere fruite entro il primo
semestre dell’anno successivo (comma 12)
elaborazione di Luca Tamassia
35
…e nel CCNL EE.LL.
art. 18 del CCNL 6/7/95
•
•
In caso di motivate esigenze personali e
compatibilmente con le esigenze di servizio, il
dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31
dicembre entro il mese di aprile dell’anno
successivo a quello di spettanza (comma 13)
Le ferie non sono monetizzabili, salvo il caso di
cessazione del rapporto di lavoro qualora le
ferie spettanti non siano state fruite per esigenze
di servizio (comma 16)
elaborazione di Luca Tamassia
36
DEROGHE art. 17, comma 5
• La disciplina sull’orario, sulle pause, sui
riposi e sul lavoro notturno non si applica ai
dirigenti, al personale direttivo e ad altri
soggetti aventi potere di decisione autonomo
• Si può ritenere che la deroga investa anche i
titolari di posizione organizzativa (soprattutto
negli enti privi di dirigenza)
elaborazione di Luca Tamassia
37
ALTRE DEROGHE
•
•
art. 17
Le disposizioni sul riposo giornaliero, sulle pause,
sulla organizzazione del lavoro notturno e sulla durata
del lavoro notturno possono essere derogate dai
contratti collettivi nazionali o, secondo le regole
fissate in tale livello, dai contratti integrativi aziendali
Le deroghe sono consentite solo a condizione che ai
lavoratori siano accordati periodi equivalenti di riposo
compensativo o, in casi eccezionali, sia accordata una
PROTEZIONE APPROPRIATA
Di salute e sicurezza (!)
elaborazione di Luca Tamassia
Economica (?)
38
DIRITTI INDISPONIBILI
d. lgs. n. 66
Le prescrizioni poste dal d. lgs. 66/2003 devono
intendersi rivolte alla tutela psico-fisica dei
lavoratori, quindi i relativi obblighi sono posti a
carico dei datori di lavoro con le deroghe di legge
I conseguenti diritti sono riconducibili alla categoria
giuridica dei diritti indisponibili, sottratti,
quindi, alla disponibilità delle parti. Eventuali
rinunce e transazioni, anche scritte, dei lavoratori
interessati sono sanzionate da nullità insanabile
con possibilità di risarcimento dei danni causati a
carico dei datori di lavoro (dirigenti)
elaborazione di Luca Tamassia
39
Il ruolo della contrattazione
collettiva
Il d. lgs. 66 non distingue tra contratti collettivi
nazionali ed integrativi di lavoro, ancorché
ove intende individuare il secondo livello di
contrattazione opera espresso riferimento
al contratto “aziendale” (cfr. art. 13,
comma 1). E’ da ritenersi, pertanto, che,
ove tale richiamo non sia riportato, il
riferimento sia da intendersi operato al
contratto collettivo nazionale di lavoro
elaborazione di Luca Tamassia
40
DECRETI DI ATTUAZIONE DEL
D.LGS. 8 APRILE 2003 n. 66
•
• Norma di riferimento
Art. 2, comma 2
(campo di applicazione)
Decreto del Ministro
competente, di concerto con
i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali, della salute,
dell’economia e delle finanze
e per la funzione pubblica,
pubblica
da adottare entro 120 gg dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto.
Contenuto del decreto
Individuazione di particolari esigenze inerenti al
servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di
ordine e sicurezza pubblica, di difesa e protezione
civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in base alle quali le
norme contenute nel decreto legislativo non trovano
applicazione nei riguardi delle forze armate e di
polizia, dei servizi di protezione civile, ivi compresi
quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie e di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche
dello Stato.
elaborazione di Luca Tamassia
41
DECRETI DI ATTUAZIONE DEL
D.LGS. 8 APRILE 2003 n. 66
• Norma di riferimento
•
Art. 9, comma 5
(riposi settimanali)
Per i pubblici dipendenti
Decreto del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato
sentite le organizzazioni
sindacali nazionali di categoria
comparativamente più
rappresentative, nonché le
organizzazioni nazionali dei
datori di lavoro.
Contenuto del decreto
Individuazione delle attività aventi le
caratteristiche di cui al comma 3, che non siano
già ricomprese nel decreto ministeriale 22
giugno 1935,
1935 e successive modifiche, nonché
quelle di cui al comma 2, lettera d), salve le
eccezioni di cui alle lettere a), b) e c), per le
quali è consentito il riposo di 24 ore
consecutive in un giorno diverso dalla
domenica e attuato mediante turni particolari.
Con le stesse modalità il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali ovvero per i pubblici
dipendenti il Ministro per la funzione pubblica ,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, provvede all’aggiornamento e
alla integrazione delle predette attività
elaborazione di Luca Tamassia
42
DECRETI DI ATTUAZIONE DEL
D.LGS. 8 APRILE 2003 n. 66
• Norma di riferimento
Art. 13, comma 3
(durata del lavoro notturno)
Per i pubblici dipendenti
Decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,
previa consultazione delle
organizzazioni sindacali nazionali di
categoria comparativamente più
rappresentative e delle organizzazioni
nazionali dei datori di lavoro.
• Contenuto del decreto
Individuazione attraverso
un elenco, delle
lavorazioni che
comportano rischi
particolari o rilevanti
tensioni fisiche o mentali,
il cui limite è di otto ore
nel corso di ogni periodo
di 24 ore
elaborazione di Luca Tamassia
43
DECRETI DI ATTUAZIONE DEL
D.LGS. 8 APRILE 2003 n. 66
• Norma di riferimento
Art. 16, comma 2
(deroghe alla disciplina della durata
settimanale dell’orario)
Per i pubblici dipendenti
Decreto del Ministro per la
funzione pubblica,
pubblica di concerto con
il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare sentite
le organizzazioni sindacali
nazionali maggiormente
rappresentative, nonché le
organizzazioni nazionali dei datori
di lavoro
• Contenuto del decreto
Aggiornamento e
armonizzazione con i princìpi
contenuti nel decreto legislativo
66/2003 delle attività e delle
prestazioni indicate alle lettere
da a) ad n) del comma 1 del
medesimo articolo 16 ed
escluse dall’ambito della
disciplina della durata
settimanale dell’orario prevista
dall’art. 3
elaborazione di Luca Tamassia
44
DECRETI DI ATTUAZIONE DEL
D.LGS. 8 APRILE 2003 n. 66
• Norma di riferimento
Art. 17, comma 2
(deroghe alla disciplina in materia di riposo
giornaliero, pause, lavoro notturno, durata
massima settimanale)
Per i pubblici dipendenti e in mancanza di
disciplina collettiva
Decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, su richiesta delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria
comparativamente più rappresentative o delle
associazioni nazionali di categoria dei datori di
lavoro firmatarie dei CCNL.
• Contenuto del decreto
Individuazioni delle
deroghe agli articoli 4,
terzo comma, nel limite di
sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con
riferimento a particolari
settori indicati dal
medesimo art. 17, comma
2.
elaborazione di Luca Tamassia
45
elaborazione di Luca Tamassia
46