Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro
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Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro Dott. Giancarlo Negrello 06 maggio 2011 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 2 Nell’ambito dell’azione preventiva è bene tenere presenti alcuni dati, quali ad esempio: il 25 % degli incidenti sul lavoro sono presumibilmente riconducibili all’alcol; L’alcol provoca almeno un licenziamento su sei; gli alcolisti si assentano 2,5% volte in più rispetto ad altri lavoratori; secondo stime internazionali, almeno il 5% di tutti i lavoratori è alcolista ed un ulteriore 5% è a rischio, tanto che insorgono già disturbi del comportamento, di salute e per quanto riguardo le prestazioni; circa il 10% dei lavoratori assume giornalmente alcol sul posto di lavoro. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 3 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 4 INFORTUNI SUL LAVORO ALCOLCORRELATI Paesi europei: percentuale variabile dal 2 al 25% PERCENTUALE DI INFORTUNI MORTALI ALCOL-CORRELATI IN ALCUNI STATI EUROPEI INGHILTERRA FRANCIA 20 % 15-25 % POLONIA DANIMARCA 8-25 % 17% GERMANIA (cant.navali) REP. CECA (miniere) 06/05/2011 32 % 16 % 5 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro Nel 2002 secondo il rapporto INAIL ci sono stati 967.785 infortuni sul lavoro di cui 1397 mortali. Una stima conservativa che attribuisca all’uso di alcolici il 10% degli infortuni in Italia, porterebbe ad attribuire a tale causa 139 infortuni mortali e 96.000 infortuni non mortali. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 6 Nel Veneto un’indagine svolta dallo SPISAL di Mestre su 1246 lavoratori ha evidenziato che il 17,4% di loro consumava oltre un litro di vino al giorno. Un’altra indagine effettuata dallo SPISAL di Verona sui lavoratori edili ha documentato che il 26% della popolazione considerata assumeva tra ½ e 1 litro di vino al giorno e il 10% superava il litro/die. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 7 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE ESAMINATA n° lavoratori inclusi nell’indagine: 433 n° lavoratori sottoposti al dosaggio dell’alcolemia: 429 Femmine Età: 35,0 ± 12,6 a. 67 Comparto produttivo: Industria Artigianato Agricoltura Edilizia Terziario e Servizi 267 74 43 26 20 364 Maschi V, Patussi 1996 - Conegliano 06/05/2011 8 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro % infortunati con tracce di alcol : 36,8 (158/429) % infortunati con alcolemia > 40 mg/100 ml : 3,3% (13/429) includendo tra i positivi coloro che hanno rifiutato il test : 3,9% (17/433) % infortunati con alcolemia > 80 mg/100 ml : 1,4% (6/429) includendo tra i positivi coloro che hanno rifiutato il test : 2,3% (10/433) 06/05/2011 9 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro % 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 industria 06/05/2011 artigianato agricoltura edilizia comparto produttivo Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro terziario 10 15 10 0 5 alcolemia industria 06/05/2011 artigianato agricoltura comparto produttivo Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro edilizia terziario 11 alcolemia media in mg% 14 12 10 8 6 4 2 0 1 06/05/2011 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ora solare Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 12 18 16 alcolemia media 14 12 10 8 6 4 2 0 lun 06/05/2011 mar mer gio ven giorno della settimana Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro sab dom 13 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 14 DPR n. 309 del 1990 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; “Intesa” del 30 ottobre 2007, stipulata in sede di Conferenza Unificata tra governo, regioni ed enti locali Intesa … in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza; Accordo” 18 settembre 2008, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome; «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute di terzi» 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 15 Legge 30 marzo 2001, n. 125 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 - Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche D. Lgs 81/08 – ‘Testo Unico’ per la sicurezza del Lavoro; verifica di assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.“ D.Lgs 106/09 – Decreto correttivo del T.U. Atti regionali, …. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 16 Art. 15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) 1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 06/05/2011 17 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente (art. 2, comma 1, lettera d DLgs 626/94 e successive modificazioni), ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali. 06/05/2011 18 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, DPR 9 ottobre 1990, n. 309. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 19 Art. 124 I lavoratori affetti da patologie alcol correlate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione… “se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni”. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 20 4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni. 06/05/2011 21 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro Tra le altre …. le mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica; caposala ferrista. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 22 • Stabilisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro (per un massimo di tre anni) ai lavoratori: tossicodipendenti; assunti a tempo indeterminato; i quali intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione. • Stabilisce le modalità tecniche di attuazione e la possibilità di riferirsi a contratti collettivi di lavoro e accordi per il pubblico impiego ove più favorevoli della normativa nazionale. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 23 Individua profili di responsabilità per il datore di lavoro che: 1) non sottopone ad accertamenti sanitari i lavoratori delle “lavorazioni comportanti rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”; 2) non allontana dalla mansione a rischio lavoratori risultati positivi al test di assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti. Rimanda, tuttavia, ad un successivo decreto ministeriale l’individuazione delle mansioni comportanti rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi … La concreta applicazione rimase sospesa almeno sino al 2007. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 24 Invece del previsto decreto ministeriale, si preferì ricorrere alla stipula di intese, previste dal 6° comma dell’art. 8 della Legge 131/2003 che ne stabilisce l’adozione in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni. Furono pertanto successivamente emanate: L’intesa 30 ottobre 2007 L’accordo 18 settembre 2008 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 25 Individua: le mansioni a rischio (allegato 1) le strutture sanitarie competenti (art. 2) gli accertamenti sanitari da espletare; modalità ed iter procedurali generali e per specifiche situazioni (art.li 3, 4, 5, 6, 7) modalità generali dell’accertamento dell’assenza di tossicodipendenza mentre demanda ad un successivo accordo stato regioni le procedure diagnostiche e medico legali ( art 8); effetti dell’accertamento della tossicodipendenza (art. 9). 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 26 Comma. 1 stabilisce che le mansioni individuate “a rischio” sono oltre quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell’Allegato 1; le assoggetta alla sorveglianza sanitaria (in allora art.li 16 e 17 d.Lgs 626/94); Comma. 2 Rimanda a norme specifiche gli accertamenti del personale delle ferrovie ed assimilati, forze armate, polizia ed altri corpi armati, vigili del fuoco. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 27 1. Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di determinati lavori pericolosi: • • • 06/05/2011 impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi di artificio, posizionamento e brillamento mine, direzione tecnica e conduzione impianti nucleari Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 28 2. Attività di trasporto: mezzi che richiedono patente di guida C/D/E; • 06/05/2011 conducenti per i quali è previsto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada. Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 29 • • • • Personale addetto a vario titolo alla circolazione ferroviaria, tranviaria… alla navigazione, Personale di controllo ed assistenza al volo, addetti e responsabili della produzione , del confezionamento, del trasporto e della vendita di esplosivi Addetti ad apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie Addetti alla guida di macchine di movimento terra e merci. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 30 Recependo un’indicazione prevista nell’art. 1 dell’intesa 30 ottobre 2007, il Testo Unico stabilì che visite mediche preventive, periodiche e per cambio mansione effettuate dal Medico Competente ai sensi della sorveglianza sanitaria … sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 31 •… persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, …. è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, … l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 cc … il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, … l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale ……. Il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; • 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 32 la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e province autonome sancì l’accordo sulle “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi” con cui si completa, al momento il quadro normativo nazionale”. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 33 Il fine della normativa è la prevenzione degli incidenti nelle mansioni a rischio per l’incolumità del lavoratore e di terzi, lo strumento è il giudizio di inidoneità e conseguente sospensione cautelativa (nell’immediato temporanea) del soggetto positivo al test, a prescindere dallo stato di dipendenza o di uso occasionale; Per i lavoratori tossicodipendenti che necessitano di trattamento si ricorda l’obbligo di avviarli ai programmi di riabilitazione (art. 124, DPR 309/90) che garantiscono il reintegro nella mansione al termine del percorso riabilitativo; Si raccomanda di garantire la riservatezza, il rispetto della persona e si rammenta che deve essere scongiurato l’utilizzo strumentale volto ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 34 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 35 TABELLA COMPARATIVA DELLE MANSIONI A ELEVATO RISCHIO PER ALCOL E TOSSICODIPENDENZA Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (provvedimento 16 marzo 2006) Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza del 30/10/2007 1) Attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto gennaio 1927, e successive modificazioni); a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni); b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974); c) attivita' di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302); d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635); b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302); e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290); f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche); c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.) g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162); 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 36 Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualita' di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attivita' diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; 6) attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e giurata; 06/05/2011 Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza 37 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati 8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e‘ richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto : a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta,verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne; d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; 06/05/2011 38 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' offshore e delle navi posa tubi; g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posa tubi; h) responsabili dei fari; i) piloti d'aeromobile; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci; 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; 06/05/2011 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione,del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi. Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 39 Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati 10) Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza; 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere. 06/05/2011 40 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro In relazione alle mansioni di movimentazione terra e merci che comprendono gli addetti alla guida i carrelli elevatori, si evidenzia che devono considerarsi esclusi dagli accertamenti in oggetto, gli addetti alla conduzione di transpallet manuali e transpallet a motore con guida a terra. Diversamente, si considerano rientrare nell'ambito dei soggetti per i quali sono previsti i richiamati accertamenti, i conduttori di traspallet a motore con guidatore a bordo In applicazione del principio di effettività, saranno esclusi dagli accertamenti sanitari di assenza di uso o dipendenza da sostanze psicotrope e di stupefacenti, i lavoratori che, benché formati, non siano di fatto addetti all'uso dei carrelli. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 41 Indicazioni operative sulle procedure di accertamento verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza (DPR 9 ottobre 1990, n. 309, mi. 125; D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 41) . DA TORE DI LA VORO Al fine di adibire i lavoratori alle mansioni specifiche, elencate nell 'Allegato l del Provvedimento della Conferenza unificata Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 , il datore di lavoro deve acquisire il prescritto giudizio di idoneità espresso dal medico competente. Le mansioni di "movimentazione terra e merci" comprendono gli addetti alla guida di carrelli elevatori, devono essere considerati esclusi gli addetti alla conduzione di traspallet manuali e a motore. Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori che svolgono le mansioni per le quali deve essere effettuato l'accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e comunicare per iscritto al medico competente l’elenco aggiornato di tali lavoratori. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 42 Il datore di lavoro dopo aver ricevuto la pianificazione degli accertamenti da part e del medico competente, comunica ai lavoratori la data e luogo degli accertamenti con un preavviso di non più di un giorno. Tutti gli accertamenti sono svolti in orario di lavoro a spese del datore di lavoro. Nel caso il datore di lavoro non attivi la sorveglianza sanitaria per tossicodipendenza nelle mansioni previste dalla legge, sarà applicabile la sanzione per la violazione dell' alt. 18 comma l lettera g) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 43 D. Lgs. n. 38/2000 (Art.12) che aggiunto all’art.2 ed all’art.210 del T.U. (Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) la seguente disposizione: ...l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro ...(omissis)... Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;... . 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 44 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 45 Il datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente quando presente, deve valutare il rischio legato alla assunzione di alcolici nella propria azienda. Tale valutazione va inserita in uno specifico capitolo del D.V.R. La valutazione deve riguardare in particolare le attività elencate nel provvedimento del 16 marzo 2006. Il medico competente terrà conto della valutazione del rischio nel predisporre la sorveglianza sanitaria. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 46 Per i lavoratori addetti alle attività elencate dal provvedimento del 16 marzo 2006 non è prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria “divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche” 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 47 Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Ciò non significa sottoporre tutti i lavoratori a batterie di esami di laboratorio per l’alcol perché la condizione di alcoldipendenza non è una diagnosi laboratoristica …. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 48 1. … … c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; … f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro … …bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di s. s. non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 49 … f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. (sanzione: ammenda da 300 a 900 euro) 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 50 1) Impedire che il lavoratore (in condizione di malessere o di alterazione psicofisica) svolga operazioni pericolose Non farlo lavorare Non permettere che usi la propria auto Farlo riposare in un luogo adeguato Avvisare il diretto superiore 2) Se il soggetto sta male, attivare il Servizio di Primo Soccorso Aziendale, il quale provvederà a: accompagnarlo a casa chiamare il 118 3) Se il soggetto è agitato e violento, attivare le forze dell’ordine 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 51 Il dirigente ha l’obbligo di affidare i compiti al lavoratore … (art 18 comma 1 lettera c); deve allontanare il lavoratore … (art. 15 comma 1 lettera m); richiede al medico competente … (art. 18 comma 1 lettera g); vigila affinché … (art. 18 comma 1 lettera bb); richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori … (art. 18 comma 1 lettera f). • Il preposto sovrintende e vigila … in caso di persistenza della inosservanza informa i superiori diretti (art.19 comma 1 lettera a); segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente …(art. 19 comma 1 lettera f). 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 52 8. Il datore di lavoro dispone affinche' sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 53 Il prelievo ematico è un atto cruento che richiede il consenso informato. L’art. 25, comma 1, lettera g del D.L.vo 81/08 prevede che il m.c. informi il lavoratore sul significato della sorveglianza sanitaria a cui è sottoposto (art. sanzionato) NON SI PUO’ OPERARE SENZA IL CONSENSO INFORMATO 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 54 Nel caso il lavoratore neghi il consenso: Non è possibile esprimere il giudizio di idoneità relativamente al compito lavorativo. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 55 Azienda con MC, lavoratore spostato a mansioni non a rischio, sottoposto alla sorveglianza sanitaria per altri rischi: Il Medico Competente: Counselling Coinvolgimento del MMG Eventuale invio al Sert Invio alla commissione ex art. 5 L. 300/70 Azienda priva di MC perché non presenta rischi lavorativi con obbligo di sorveglianza sanitaria Il datore di lavoro: Eventuale invio al Sert Invio alla commissione ex art. 5 L. 300/70 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 56 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 57 Infortuni in itinere di rettamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;... . E’ prevista l’esclusione dalla copertura assicurativa di tutti gli infortuni causati da rischi elettivi (es. assunzione bevande alcoliche e sostanze stupefacenti). 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 58 In caso di infortunio sul lavoro causato per abuso di sostanze psicoattive l’azione di rivalsa o di indennizzo varia in funzione di: Volontario stato di ebbrezza o di parziale o totale incoscienza dovuta all’uso volontario di sostanze stupefacenti. In questo caso viene ad interrompersi qualsiasi nesso causale tra attività lavorativa ed evento lesivo. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 59 Involontario assorbimento per via aerea, all’uso di farmaci con effetti secondari, all’azione di terzi, ecc... o nel caso l’infortunio non possa considerarsi causato, in tutto o in parte, dalle suddette sostanze ad esempio: interruzione stradale non segnalata, invasione di corsia da parte del conducente dell’altro automezzo, cedimento di un solaio, esplosione, improvvisa rottura di un macchinario, ecc... . In questi casi c’è copertura assicurativa in quanto lo stato di non completa padronanza delle proprie azioni non ha inciso, ovvero ha inciso soltanto in parte, sul determinismo causale dell’evento. L’INAIL provvederà quindi a fornire le prestazioni di legge al lavoratore e si rivarrà, poi, nei confronti dei responsabili civili nei limiti e nei modi su illustrati. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 60 Nel caso di un lavoratore che ha abusato di sostanze alcoliche o stupefacenti, causi l’infortunio di un compagno di lavoro. In questa ipotesi l’INAIL provvederà senz’altro ad indennizzare l’operaio infortunatosi ed a promuovere successivamente azione di rivalsa non solo verso il diretto danneggiante ma anche nei confronti di tutti i soggetti tenuti a vigilare a che nessun dipendente operi in ambiente di lavoro in condizioni di scarsa lucidità dovuta all’assunzione delle succitate sostanze. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 61 In Italia non è stata emanata alcuna particolare disposizione di legge in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che regoli in modo difforme le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro correlati all’uso di alcool e sostanze stupefacenti. Neppure è stata emessa alcuna circolare o fornite specifiche indicazioni da parte della Direzione Generale dell’INAIL. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 62 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 63 Chi si assume l’onere di controllare e rilevare se il lavoratore non è più in grado di portare a termine il suo lavoro e costituisce un eventuale pericolo per sé e per gli altri, è senza alcun dubbio il diretto superiore. Sono i superiori a dover prendere i giusti provvedimenti contro l’abuso di sostanze perché essi sono responsabili della sicurezza dei loro dipendenti e devono perciò fare tutto il possibile per ovviare a pericoli ed incidenti. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 64 Comportamenti generici mancanza di puntualità; assenze brevi, ma frequenti, dal lavoro prima o dopo il week-end; frequenti giustificazioni da parte di terzi (p.es. il partner); crescente frequenza di incidenti (sul lavoro o sulla strada); capacità produttiva e di resistenza non costante; dimenticanze (p.es. incarichi di lavoro, appuntamenti, occasioni varie); isolamento dai colleghi, evitare il contatto con i propri superiori ; lamentele da parte di colleghi e lavoratori; alitosi alcolica già all inizio della giornata lavorativa (spesso nascosta da odore di menta piperita, collutorio o lozione dopo barba); mutamenti della persona; evidente mancanza di concentrazione; sottostima o superstima di sé stessi, mancanza di scrupolosità; continui sbalzi di umore dalla suscettibilità al nervosismo, euforia, depressione, riservatezza; aumento del senso dell’umorismo, spavalderia; trascuratezza della propria immagine; tempi di reazione prolungati, peggioramento della capacità motoria; frequenti stati ansiosi; sintomi visibili come tremore delle mani e sudore, aspetto gonfio, viso arrossato. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 65 Mutamenti nel comportamento sociale eccesso d’alcol in occasione di feste, il cosiddetto uscire dagli schemi; fama di capacità di reggere bene l’alcol; consumo d’alcol in occasioni improprie; ricerca di alibi per giustificarne il costante consumo; cercare nascondigli per le scorte d’alcol; glissare discorsi sul tema alcol; bugie sul proprio rapporto con il bicchiere; trascuratezza della famiglia e dei contatti sociali; 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 66 Nei casi più clamorosi di dipendenza, i superiori dovrebbero prendersi il compito di tenere dei colloqui con i dipendenti, seguendo una procedura ben precisa. Questi colloqui si pongono l’obiettivo di: inviare gli interessati alle istituzioni competenti, prima che il problema peggiori e che il lavoratore diventi anche un onere per l’azienda; produrre una pressione costruttiva; mostrare ai diretti interessati che i problemi non vengono ignorati, ma affrontati apertamente. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 67 I diretti superiori assumono perciò un ruolo particolare, in quanto: sono a stretto contatto con i loro dipendenti e possono registrare tempestivamente eventuali defaillance nell’atteggiamento; dispongono di mezzi di pressione, a differenza dei colleghi; a differenza dei familiari non sono coinvolti dai diretti interessati sul piano emozionale e finanziario. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 68 Decidendo di effettuare un colloquio, bisogna: assicurarsi che il lavoratore non si trovi in uno stato alterato (di ebbrezza) e che sia in grado di accettare la proposta; bisogna instaurare un clima piacevole, privo di paure; bisogna assicurarsi che il luogo e l’orario prescelto consentano un colloquio indisturbato; dimostrare al lavoratore che siete preoccupati di loro; fare in modo che la persona interessata abbia la sensazione di non essere respinta, ma che al contrario il motivo del colloquio è desiderare di aiutarla. Sarebbe utile prendere a pretesto del colloquio un fatto capitato di recente. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 69 Ogni qualvolta l’aspetto esteriore del dipendente suggerisca che è necessario assumere provvedimenti. I sintomi dai quali si può desumere questo stato sono per esempio: repentini mutamenti dell’atteggiamento, confusione nel parlare, andatura insicura, e nel caso di consumo di alcol, la tipica alitosi. Già piccole quantità di alcol possono influenzare le capacità fisiche e psichiche necessarie per svolgere il proprio lavoro con sicurezza: si stima infatti che già con una concentrazione di alcol nel sangue pari allo 0, 2 gr/l si instaura un comportamento non conforme agli standard di sicurezza. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 70 In un verbale, il superiore dovrebbe spiegare le cause della momentanea sospensione dal lavoro del dipendente, descrivendone attentamente i comportamenti. Il verbale viene firmato dal superiore e l’interessato deve essere informato sul contenuto. Se l’interessato continua a contestare il fatto di essere sotto l’azione dell’alcol o di un altra sostanza stupefacente, il superiore, a dimostrazione del contrario e su propria richiesta, può fare ricorso ad un servizio medico (eventualmente al medico competente). 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 71 Il divieto di occupazione non porta necessariamente ad un allontanamento dal posto di lavoro. Questa è una decisione che spetta al superiore, dopo aver considerato caso per caso. In caso di persone fortemente ubriache è comunque bene rivolgersi ad un medico che potrebbe essere: il medico di famiglia; il medico d’urgenza dell’ospedale; la guardia medica. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 72 A seconda delle situazioni, gli interessati possono: restare in azienda sotto sorveglianza; essere portati a casa dai familiari; essere accompagnati a casa con l’auto di servizio o in caso di emergenza con l’auto privata di un collega; in questo caso oltre all’autista deve essere presente un’altra persona, seduta sul sedile posteriore dell’auto; essere portati a casa con un taxi a proprie spese. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 73 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 74 Il questionario somministrato si divide sostanzialmente in tre parti: la prima con i dati anagrafici; la seconda riguardante l'uso o abuso delle sostanze psicotrope; la terza che correla sostanze, infortuni e interruzioni. Nell’ultima parte, la terza, si sono poste delle domande riguardanti il numero delle interruzioni giornaliere effettuate, il numero di infortuni avvenuti nel corso degli ultimi dodici mesi e l’eventuale utilizzo di sostanze illegali, alcool o medicamenti precedentemente all’infortunio. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 75 Il questionario si conclude chiedendo al soggetto se nelle sue normali mansioni lavorative ha o meno la responsabilità di terzi (ad esempio, guida un muletto, comanda un carroponte o utilizzo di gru). 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 76 I questionari somministrati sono stati in totale 294, prevalentemente presso lo Zuccherificio di xxxxx. Dei 294 partecipanti hanno risposto 230 maschi e 64 femmine. La distribuzione dei soggetti nelle 5 fasce di età identificate (18-24;25-34;35-45;46-54;55-64;65-75) nel questionario risulta essere: per il 19% ,cioè 55 soggetti hanno tra i 18 e i 24 anni; per il 20%, cioè 59 soggetti hanno tra i 25 e i 34 anni; per il 21%, cioè 62 soggetti hanno tra i 35 anni ed i 45 anni; per il 30% , cioè 90 soggetti hanno tra i 46 ed i 54 anni; per il 9%, cioè 26 soggetti hanno tra i 55 ed i 64 anni; per l’1%, cioè 2 soggetti hanno tra i 64 ed i 75 anni. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 77 La distribuzione in base al settore d’attività risulta essere: per il 9%, cioè 25 soggetti lavorano nel settore primario; per il 68%, cioè 202 soggetti lavorano nel settore secondario; per il 23%, cioè 67 soggetti lavorano nel settore terziario. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 78 La distribuzione del campione in funzione del titolo di studio risulta essere: per il 54%, cioè 159 persone hanno un diploma di scuola superiore il 26 %, cioè 75 persone possiedono la licenza media inferiore; il 20%, cioè 59 soggetti possiedono un diploma di laurea; meno dell’1%, cioè 1 soggetto dichiara di avere esclusivamente la licenza elementare. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 79 La distribuzione dei soggetti in base alla mansione ricoperta risulta essere la seguente: per l’1%, cioè 3 apprendisti; per il 3%, cioè 9 coltivatori diretti; per il 3%, cioè 8 dirigenti; per il 5%, cioè 14 disoccupati; per il 19%, cioè 56 impiegati; per il 4%, cioè 12 liberi professionisti; per il 50%, cioè 148 operai; per il 5%, cioè 16 operatori tecnici; per il 2%, cioè 5 con la funzione di quadro …; per l 8%, cioè 23 studenti. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 80 per il 19%, (56 soggetti) non bevono mai alcol; per il 29%, (84) assumono alcool una volta al mese. 1) il 95% ha risposto che beve una o due unità alcoliche 2) un 1% ha risposto che beve cinque o sei unità alcoliche 3) e il rimanente 4% ha risposto che beve tra le tre o quattro unità alcoliche; per il 27% (78) bevono dalle due alle tre volte a settimana: 1) il 73% di questi ha risposto che consuma una o due unità alcoliche; 2) il 19% ha risposto che beve tre o quattro unità alcoliche; 3) l’ 8% consuma cinque o sei unità alcoliche; per il 21% (61) bevono dalle quattro alle più volte in una settimana: 1) il 64% ha risposto che consuma una o due unità alcoliche; 2) il 13% ha risposto che consuma dal tre alle quattro unità alcoliche; 3) il 10 % ha risposto che consuma cinque o sei unità alcoliche; 4) il restante 5% ha risposto che consuma sette,otto,nove unità alcoliche. per il 5%, (15) consumano più volte al giorno sostanze alcoliche: 1) Il 40% ha risposto che consuma una o due unità alcoliche; 2) Il 33% ha risposto che consuma tre o quattro unità alcoliche; 3) Il restante 27% ha risposto che consuma cinque o sei unità alcoliche. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 81 I risultati con almeno una risposta positiva al CAGE relativo all’alcolismo sono 71, suddivisi come segue: 1) Il 75%, cioè 53 lavoratori presentano una sola risposta positiva; 2) L’1%, cioè 1 lavoratore con 2 risposte positive; 3) Il 24%, cioè 17 lavoratori con tre risposte positive; 4) nessuno ha dato tutte le risposte positive in questo CAGE. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 82 I lavoratori che probabilmente abusano di alcol (cioè che hanno almeno una risposta positiva nel CAGE) in base al CAGE sono: per il 23% con un età compresa tra 18 – 24 anni; per il 30% con un età compresa tra 25 – 34 anni; per il 18% con un età compresa tra i 35 – 44 anni; per il 16% con un età tra i 45 – 54 anni; per il 13% con un età tra i 55 - 64 anni. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 83 Inoltre essi possiedono: per il 16 % un diploma di laurea; per il 66% un diploma di scuola superiore; per il 18% ha come titolo di studio la licenza media inferiore. Il 28% dei soggetti maschili, sul totale, ha dato almeno una risposta positiva nel CAGE relativo al consumo di alcol, contro un 9 % dei soggetti femminili. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 84 Su 294 soggetti ben 56 affermano di far uso di sostanze psicotrope cioè il 18%: 1. il 36%, cioè il 21 persone fanno uso di Cannabinoidi: Il 56% una volta al mese o meno; Il 24% dalle due alle tre volte alla settimana; Il 16% quattro o più volte alla settimana; Il 4% dalle due alle quattro volte al giorno. 2. nessuno dichiara di far uso di Oppiacei; 3. nessuno dichiara di far uso di Oppioidi; 4. il 13%, cioè 7 persone dichiarano di fare uso di cocaina : Il 72% una volta al mese o meno; Il 14% dalle due alle tre volte alla settimana; Il 14% quattro o più volte alla settimana; 5. il 4%, cioè 2 persone dichiarano di far uso di Ecstasy e anfetamine, con una frequenza di una volta al mese o meno; 6. il 47%, cioè 26 persone dichiarano di far uso di farmaci (benzodiazepine) con le seguenti frequenze (vedi fig. 13): Il 69% una volta al mese o meno; Il 16% due o tre volte alla settimana; Il 16% quattro o più volte alla settimana; Il 12% più volte al giorno. 7. nessuno dichiara di far uso di altre tipologie di farmaci che possano causare effetti psicotropi. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 85 Analizzando il CAGE relativo alle sostanze, su 294 lavoratori, 22, cioè il 7% presentano delle positività: il 54%, cioè 12 lavoratori presentano una sola risposta positiva; il 46%, cioè 10 lavoratore hanno 2 risposte positive; nessuno presenta più di due risposte positive. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 86 La distribuzione delle persone con probabilità di abuso di sostanze psicotrope in base al CAGE sopra descritto è: per il 50% con un età compresa tra 18 – 24 anni; per il 22% con un età compresa tra i 25 – 34 anni; per il 10% con un età compresa tra i 35 - 44 anni; per il 18% con un età tra i 45 - 54 anni 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 87 Le persone che hanno dato almeno una risposta affermativa nel CAGE riguardante le sostanze hanno per: il 59 % un diploma di laurea; il 41% un diploma di scuola superiore Il 100% dei soggetti che ha dato almeno una risposta affermativa del CAGE relativo alle sostanze è maschio. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 88 Su 294 persone che hanno risposto al questionario, 2 dichiarano di aver avuto un infortunio nel corso degli ultimi 12 mesi, tutti è due dichiarano di far uso di farmaci (benzodiazepine (1)), però entrambi affermano di non essere stati sotto l’effetto di farmaci durante infortunio: il primo, un operatore tecnico di età compresa tra i 18 e i 24 anni, con un diploma di media superiore; il secondo, un operaio di età compresa tra i 35 e i 44 anni, con un diploma di media superiore. (1) Le benzodiazepine sono una classe di farmaci con proprietà sedative, ipnotiche, ansiolitiche, anticonvulsive, anestetiche e miorilassanti. Le benzodiazepine sono spesso usate per offrire un sollievo di breve durata agli stati di ansia o insonnia grave o inabilitante. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 89 Un solo soggetto ha dichiarato di non essere riuscito negli ultimi dodici mesi a svolgere le normali mansioni lavorative a causa del consumo di bevande alcoliche o sostanze. Trattasi di maschio, di età compresa tra i 18 e i 24 anni, in possesso di diploma di laurea con occupazione di apprendista. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 90 Su un totale di 294 che hanno risposto al questionario, 114 cioè 39% delle persone risultano di avere una mansione pericolosa o con la responsabilità verso terzi: il 28% dichiara di far uso di sostanze; il 64% di assumere alcool; il 7% di non assumere alcool o sostanze. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 91 Il questionario evidenza che c’è una notevole diffusione di consumo di sostanze psicotrope all’interno dell’azienda valutata (ben il 18%). Da sottolineare però è che il 47% dei consumatori cioè il 9% del totale fa uso di farmaci (benzodiazepine), facili da reperire con una semplice ricetta medica, ma che comunque causano controindicazioni a mansioni pericolose o che abbiano responsabilità nei confronti di terzi. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 92 Delle 294 persone che hanno compilato il questionario 238 hanno dichiarato di utilizzare alcol, 71 soggetti, cioè il 24% del totale presenta almeno una risposta positiva al CAGE relativo all’utilizzo di alcol, evidenziando un sostanziale abuso di alcol. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 93 L’efficienza lavorativa, valutata in questo questionario mediante la domanda delle interruzioni giornaliere, fa notare che coloro che non bevono e che non assumono sostanze effettuano al massimo 4 pause lavorative. Chi dichiara di consumare alcool ma non di fare uso di sostanze ha dichiarato di effettuare dalle 2 alle 4 pause lavorative per l’87%, ma c è una parte, il 13%, che ne effettua più di 5 interruzioni in una giornata. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 94 I risultati di chi dichiara di far uso di sostanze sono circa omogenei nelle tre possibili risposte, cioè, per il 34% 1 o 2 pause lavorative per il 29% 3 o 4 pause lavorative; per il 38% più di 5 pause lavorative. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 95 Un altro risultato significativo del questionario è che su 114 persone che dichiarano di aver nelle proprie mansioni la responsabilità di terzi: il 28% dichiara di assumere sostanze; il 64% di assumere alcool; il 7% di non assumere mai ne alcool ne sostanze. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 96 Visti i risultati del questionario risultata peculiare un intervento all’interno dell’azienda con adeguati programmi di gestione all’usoabuso di sostanze psicotrope, con adeguati interventi di prevenzione, recupero e riabilitazione dei lavoratori interessati. Ci sono già iniziative di formazione verso i lavoratori. Queste iniziative vanno incentivate e sostenute. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 97 Siamo tutti convinti che si deve eliminare o ridurre l’assunzione di sostanze psicotrope nell’attività lavorativa, ma occorre che tale certezza sia fatta propria da ogni componente dell’organigramma aziendale: dal lavoratore all’imprenditore. Il lavoratore per ovvi motivi di salute e l’imprenditore perché puntare sulla prevenzione si avrà come ritorno una riduzione dei costi legati ad infortuni, malattie, incidenti, ecc. 06/05/2011 Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro 98