Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro

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Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro
Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro
Dott. Giancarlo Negrello
06 maggio 2011
06/05/2011
Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro
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Nell’ambito dell’azione preventiva è bene tenere presenti
alcuni dati, quali ad esempio:
il 25 % degli incidenti sul lavoro sono presumibilmente
riconducibili all’alcol;
L’alcol provoca almeno un licenziamento su sei;
gli alcolisti si assentano 2,5% volte in più rispetto ad altri
lavoratori;
secondo stime internazionali, almeno il 5% di tutti i lavoratori è
alcolista ed un ulteriore 5% è a rischio, tanto che insorgono già
disturbi del comportamento, di salute e per quanto riguardo le
prestazioni;
circa il 10% dei lavoratori assume giornalmente alcol sul posto
di lavoro.
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INFORTUNI SUL LAVORO ALCOLCORRELATI
Paesi europei: percentuale variabile dal 2 al 25%
PERCENTUALE DI INFORTUNI MORTALI
ALCOL-CORRELATI IN ALCUNI STATI EUROPEI
INGHILTERRA
FRANCIA
20 %
15-25 %
POLONIA
DANIMARCA
8-25 %
17%
GERMANIA (cant.navali)
REP. CECA (miniere)
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32 %
16 %
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Nel 2002 secondo il rapporto INAIL ci sono stati 967.785
infortuni sul lavoro di cui 1397 mortali.
Una stima conservativa che attribuisca all’uso di alcolici il
10% degli infortuni in Italia, porterebbe ad attribuire a tale
causa 139 infortuni mortali e 96.000 infortuni non mortali.
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Nel Veneto un’indagine svolta dallo SPISAL di Mestre su
1246 lavoratori ha evidenziato che il 17,4% di loro
consumava oltre un litro di vino al giorno.
Un’altra indagine effettuata dallo SPISAL di Verona sui
lavoratori edili ha documentato che il 26% della
popolazione considerata assumeva tra ½ e 1 litro di vino al
giorno e il 10% superava il litro/die.
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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE ESAMINATA
n° lavoratori inclusi nell’indagine: 433
n° lavoratori sottoposti al dosaggio dell’alcolemia: 429
Femmine
Età: 35,0 ± 12,6 a.
67
Comparto produttivo:
 Industria
 Artigianato
 Agricoltura
 Edilizia
 Terziario e Servizi
267
74
43
26
20
364
Maschi
V, Patussi 1996 - Conegliano
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% infortunati con tracce di alcol :
36,8 (158/429)
% infortunati con alcolemia > 40 mg/100 ml :
3,3% (13/429)
includendo tra i positivi coloro che hanno rifiutato il test :
3,9% (17/433)
% infortunati con alcolemia > 80 mg/100 ml :
1,4% (6/429)
includendo tra i positivi coloro che hanno rifiutato il test :
2,3% (10/433)
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% 50
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alcolemia media in mg%
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ora solare
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mar
mer
gio
ven
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sab
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DPR n. 309 del 1990
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
“Intesa” del 30 ottobre 2007, stipulata in sede di
Conferenza Unificata tra governo, regioni ed enti locali
Intesa … in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza;
Accordo” 18 settembre 2008, Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province
autonome;
«Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che
comportano particolari rischi per la sicurezza,
l'incolumita' e la salute di terzi»
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Legge 30 marzo 2001, n. 125 - Legge quadro in materia
di alcol e di problemi alcolcorrelati
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 - Intesa in materia di
individuazione delle attività lavorative che comportano un
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto
di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche
D. Lgs 81/08 – ‘Testo Unico’ per la sicurezza del Lavoro;
verifica di assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti.“
D.Lgs 106/09 – Decreto correttivo del T.U.
Atti regionali, ….
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Art. 15.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato
rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto
divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche.
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2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli
alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere
effettuati esclusivamente dal medico competente (art. 2,
comma 1, lettera d DLgs 626/94 e successive
modificazioni), ovvero dai medici del lavoro dei servizi
per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di
lavoro con funzioni di vigilanza competenti per
territorio delle aziende unità sanitarie locali.
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3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che
intendano accedere ai programmi terapeutici e di
riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9,
comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica
l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, DPR 9 ottobre 1990, n. 309.
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Art. 124
I lavoratori affetti da patologie alcol correlate che intendano
accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione…
“se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la
sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta
all’esecuzione del trattamento riabilitativo, e comunque
per un periodo non superiore a 3 anni”.
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4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma
1 è punito con la sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5
milioni.
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Tra le altre ….
le mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e
private in qualità di:
medico specialista in anestesia e rianimazione;
medico specialista in chirurgia;
medico ed infermiere di bordo;
medico comunque preposto ad attività diagnostiche e
terapeutiche;
infermiere;
operatore socio-sanitario; ostetrica;
caposala
ferrista.
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•
Stabilisce il diritto alla conservazione del
posto di lavoro (per un massimo di tre anni) ai
lavoratori:
tossicodipendenti;
assunti a tempo indeterminato;
i quali intendano accedere ai programmi terapeutici e di
riabilitazione.
•
Stabilisce le modalità tecniche di attuazione e la
possibilità di riferirsi a contratti collettivi di lavoro e
accordi per il pubblico impiego ove più favorevoli della
normativa nazionale.
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Individua profili di responsabilità per il datore di lavoro che:
1) non sottopone ad accertamenti sanitari i lavoratori delle
“lavorazioni comportanti rischi per la sicurezza,
l’incolumità e la salute di terzi”;
2) non allontana dalla mansione a rischio lavoratori risultati
positivi al test di assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti.
Rimanda, tuttavia, ad un successivo decreto ministeriale
l’individuazione delle mansioni comportanti rischi per la
sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi …
La concreta applicazione rimase sospesa almeno sino al
2007.
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Invece del previsto decreto ministeriale, si preferì ricorrere alla
stipula di intese, previste dal 6° comma dell’art. 8 della Legge
131/2003 che ne stabilisce l’adozione in sede di Conferenza
Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire
l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di
obiettivi comuni.
Furono pertanto successivamente emanate:
L’intesa 30 ottobre 2007
L’accordo 18 settembre 2008
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Individua:
le mansioni a rischio (allegato 1)
le strutture sanitarie competenti (art. 2)
gli accertamenti sanitari da espletare; modalità ed iter
procedurali generali e per specifiche situazioni (art.li 3, 4, 5,
6, 7)
modalità generali dell’accertamento dell’assenza di
tossicodipendenza mentre demanda ad un successivo accordo
stato regioni le procedure diagnostiche e medico legali ( art
8);
effetti dell’accertamento della tossicodipendenza (art. 9).
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Comma. 1
stabilisce che le mansioni individuate “a rischio” sono oltre
quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate
nell’Allegato 1;
le assoggetta alla sorveglianza sanitaria (in allora art.li 16 e
17 d.Lgs 626/94);
Comma. 2
Rimanda a norme specifiche gli accertamenti del personale
delle ferrovie ed assimilati, forze armate, polizia ed altri
corpi armati, vigili del fuoco.
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1.
Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione
per l’espletamento di determinati lavori pericolosi:
•
•
•
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impiego di gas tossici,
fabbricazione e uso di fuochi di artificio, posizionamento e
brillamento mine,
direzione tecnica e conduzione impianti nucleari
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2.
Attività di trasporto: mezzi che richiedono patente di guida
C/D/E;
•
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conducenti per i quali è previsto il certificato di abilitazione
professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di
noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione
professionale per guida di veicoli che trasportano merci
pericolose su strada.
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•
•
•
•
Personale addetto a vario titolo alla
circolazione ferroviaria, tranviaria… alla
navigazione,
Personale di controllo ed assistenza al volo,
addetti e responsabili della produzione , del
confezionamento, del trasporto e della
vendita di esplosivi
Addetti ad apparecchi di sollevamento,
esclusi i manovratori di carri ponte con
pulsantiera a terra e di monorotaie
Addetti alla guida di macchine di movimento
terra e merci.
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Recependo un’indicazione prevista
nell’art. 1 dell’intesa 30 ottobre
2007, il Testo Unico stabilì che
visite mediche preventive,
periodiche e per cambio mansione
effettuate dal Medico Competente
ai sensi della sorveglianza sanitaria
… sono altresì finalizzate alla
verifica di assenza di alcol
dipendenza e di assunzione di
sostanze psicotrope e
stupefacenti.
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•… persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, ….
è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di
fatto, … l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 cc … il
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, …
l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi
di formazione professionale ……. Il volontario, come definito dalla legge
1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il
lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni;
•
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la conferenza permanente per i rapporti
tra lo stato, le regioni e province
autonome sancì l’accordo sulle
“Procedure per gli accertamenti
sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope in
lavoratori addetti a mansioni che
comportano particolari rischi per la
sicurezza, l’incolumità e la salute di
terzi” con cui si completa, al momento
il quadro normativo nazionale”.
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Il fine della normativa è la prevenzione degli incidenti nelle mansioni a
rischio per l’incolumità del lavoratore e di terzi, lo strumento è il
giudizio di inidoneità e conseguente sospensione cautelativa
(nell’immediato temporanea) del soggetto positivo al test, a prescindere
dallo stato di dipendenza o di uso occasionale;
Per i lavoratori tossicodipendenti che necessitano di trattamento si
ricorda l’obbligo di avviarli ai programmi di riabilitazione (art. 124,
DPR 309/90) che garantiscono il reintegro nella mansione al termine
del percorso riabilitativo;
Si raccomanda di garantire la riservatezza, il rispetto della persona e si
rammenta che deve essere scongiurato l’utilizzo strumentale volto ad
allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa.
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TABELLA COMPARATIVA DELLE MANSIONI A ELEVATO RISCHIO PER ALCOL
E TOSSICODIPENDENZA
Legge 30 marzo 2001 n. 125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcol correlati (provvedimento 16 marzo 2006)
Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e
gli Enti Locali in materia di accertamenti di
assenza di tossicodipendenza del 30/10/2007
1) Attivita' per le quali e' richiesto un certificato di
abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori
pericolosi:
Attività per le quali è richiesto un certificato di
abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori
pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto gennaio
1927, e successive modificazioni);
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto
1927, e successive modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto
ministeriale 1° marzo 1974);
c) attivita' di fochino (art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e
brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
(decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di
cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.)
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
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Legge 30 marzo 2001 n. 125
Legge quadro in materia di alcol e di
problemi alcol correlati
2)
dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e
alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti
a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3)
sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237
del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547;
4)
mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e
private in qualita' di: medico specialista in anestesia e
rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed
infermiere di bordo; medico comunque preposto ad
attivita' diagnostiche e terapeutiche; infermiere;
operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
5)
vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e
puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per
neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie
svolte in strutture pubbliche e private;
6)
attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e
private di ogni ordine e grado;
7)
mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto
d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e
giurata;
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Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti
Locali in materia di accertamenti di assenza di
tossicodipendenza
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Legge 30 marzo 2001 n. 125
Legge quadro in materia di alcol e di
problemi alcol correlati
8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto:
a)
addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e‘
richiesto il possesso della patente di guida categoria B,
C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di
abilitazione professionale per la guida di taxi o di
veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il
certificato di formazione professionale per guida di
veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti
Locali in materia di accertamenti di assenza di
tossicodipendenza
2) Mansioni inerenti le attività di trasporto :
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il
possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli
per i quali è richiesto il certificato di abilitazione
professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di
noleggio con conducente, ovvero il certificato di
formazione professionale per guida di veicoli che
trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei
treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei
treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi
attività di condotta,verifica materiale rotabile, manovra
apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento
treni, gestione della circolazione, manutenzione
infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più
attività di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del
personale di carriera e di mensa;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore
dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale
di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a
noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle
ferrovie in concessione e in gestione governativa,
metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie,
autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle
ferrovie in concessione e in gestione governativa,
metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie,
autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
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Legge 30 marzo 2001 n. 125
Legge quadro in materia di alcol e di
problemi alcol correlati
Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti
Locali in materia di accertamenti di assenza di
tossicodipendenza
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi
di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di
sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con
pulsantiera a terra e di monorotaie;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi
di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di
sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con
pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina,
nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme
in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' offshore e delle navi posa tubi;
g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta
e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali
componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri,
nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in
mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e
delle navi posa tubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre
ed aerea;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre
ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore
dei trasporti;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore
dei trasporti;
p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e
merci;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e
merci;
9) addetto e responsabile della produzione,
confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di
esplosivi;
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3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili
della produzione,del confezionamento, della detenzione, del
trasporto e della vendita di esplosivi.
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Legge 30 marzo 2001 n. 125
Legge quadro in materia di alcol e di
problemi alcol correlati
10)
Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti
Locali in materia di accertamenti di assenza di
tossicodipendenza
Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle
costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in
quota, oltre i due metri di altezza;
11)
capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12)
tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13)
operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive
e infiammabili, settore idrocarburi;
14)
tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
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In relazione alle mansioni di movimentazione terra e merci
che comprendono gli addetti alla guida i carrelli elevatori, si
evidenzia che devono considerarsi esclusi dagli accertamenti
in oggetto, gli addetti alla conduzione di transpallet manuali
e transpallet a motore con guida a terra.
Diversamente, si considerano rientrare nell'ambito dei
soggetti per i quali sono previsti i richiamati accertamenti, i
conduttori di traspallet a motore con guidatore a bordo
In applicazione del principio di effettività, saranno esclusi
dagli accertamenti sanitari di assenza di uso o dipendenza da
sostanze psicotrope e di stupefacenti, i lavoratori che,
benché formati, non siano di fatto addetti all'uso dei carrelli.
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Indicazioni operative sulle procedure di accertamento verifica di
assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti in lavoratori
addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza
(DPR 9 ottobre 1990, n. 309, mi. 125; D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art.
41) .
DA TORE DI LA VORO
Al fine di adibire i lavoratori alle mansioni specifiche, elencate nell 'Allegato
l del Provvedimento della Conferenza unificata Stato-Regioni del 30 ottobre
2007 , il datore di lavoro deve acquisire il prescritto giudizio di idoneità
espresso dal medico competente.
Le mansioni di "movimentazione terra e merci" comprendono gli addetti
alla guida di carrelli elevatori, devono essere considerati esclusi gli addetti
alla conduzione di traspallet manuali e a motore.
Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori che svolgono le mansioni per
le quali deve essere effettuato l'accertamento di assenza di
tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e
comunicare per iscritto al medico competente l’elenco aggiornato di tali
lavoratori.
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Il datore di lavoro dopo aver ricevuto la pianificazione degli
accertamenti da part e del medico competente, comunica ai
lavoratori la data e luogo degli accertamenti con un preavviso
di non più di un giorno.
Tutti gli accertamenti sono svolti in orario di lavoro a spese del
datore di lavoro.
Nel caso il datore di lavoro non attivi la sorveglianza sanitaria
per tossicodipendenza nelle mansioni previste dalla legge, sarà
applicabile la sanzione per la violazione dell' alt. 18 comma l
lettera g) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
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D. Lgs. n. 38/2000 (Art.12) che aggiunto all’art.2 ed all’art.210
del T.U. (Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali) la seguente disposizione:
...l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone
assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo
di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che
collega due luoghi di lavoro ...(omissis)... Restano, in questo caso,
esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso
di alcolici e di
psicofarmaci o
dall’uso non terapeutico
di stupefacenti ed
allucinogeni;... .
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Il datore di lavoro, con la collaborazione del medico
competente quando presente, deve valutare il rischio legato
alla assunzione di alcolici nella propria azienda.
Tale valutazione va inserita in uno specifico capitolo del
D.V.R.
La valutazione deve riguardare in particolare le attività
elencate nel provvedimento del 16 marzo 2006.
Il medico competente terrà conto della valutazione del
rischio nel predisporre la sorveglianza sanitaria.
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Per i lavoratori addetti alle attività elencate dal
provvedimento del 16 marzo 2006 non è prevista la
sorveglianza sanitaria obbligatoria
“divieto di assunzione e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche”
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Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del
datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e
indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal
medico competente.
Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le
visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
Ciò non significa sottoporre tutti i lavoratori a batterie di esami
di laboratorio per l’alcol perché la condizione di
alcoldipendenza non è una diagnosi laboratoristica ….
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1. …
… c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza;
… f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro …
…bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo
di s. s. non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica
senza il prescritto giudizio di idoneità
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…
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente
sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione
di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto
previsto dall'articolo 37. (sanzione: ammenda da 300 a 900
euro)
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1) Impedire che il lavoratore (in condizione di malessere o
di alterazione psicofisica) svolga operazioni pericolose
Non farlo lavorare
Non permettere che usi la propria auto
Farlo riposare in un luogo adeguato
Avvisare il diretto superiore
2) Se il soggetto sta male, attivare il Servizio di Primo
Soccorso Aziendale, il quale provvederà a:
accompagnarlo a casa
chiamare il 118
3) Se il soggetto è agitato e violento, attivare le forze
dell’ordine
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Il dirigente ha l’obbligo di affidare i compiti al
lavoratore … (art 18 comma 1 lettera c); deve allontanare il
lavoratore … (art. 15 comma 1 lettera m); richiede al
medico competente … (art. 18 comma 1 lettera g); vigila
affinché … (art. 18 comma 1 lettera bb); richiede
l’osservanza da parte dei singoli lavoratori … (art. 18
comma 1 lettera f).
• Il preposto sovrintende e vigila … in caso di persistenza
della inosservanza informa i superiori diretti (art.19 comma
1 lettera a); segnala tempestivamente al datore di lavoro o al
dirigente …(art. 19 comma 1 lettera f).
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8. Il datore di lavoro dispone
affinche' sia vietato assumere e
somministrare bevande alcoliche
e superalcoliche ai lavoratori
addetti ai lavori in quota.
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Il prelievo ematico è un atto cruento che richiede il consenso
informato.
L’art. 25, comma 1, lettera g del D.L.vo 81/08 prevede che il
m.c. informi il lavoratore sul significato della sorveglianza
sanitaria a cui è sottoposto (art. sanzionato)
NON SI PUO’ OPERARE SENZA IL
CONSENSO INFORMATO
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Nel caso il lavoratore
neghi il consenso:
Non è possibile
esprimere il giudizio di
idoneità relativamente al
compito lavorativo.
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Azienda con MC, lavoratore spostato a mansioni non a
rischio, sottoposto alla sorveglianza sanitaria per altri rischi:
Il Medico Competente:
Counselling
Coinvolgimento del MMG
Eventuale invio al Sert
Invio alla commissione ex art. 5 L. 300/70
Azienda priva di MC perché non presenta rischi lavorativi
con obbligo di sorveglianza sanitaria
Il datore di lavoro:
Eventuale invio al Sert
Invio alla commissione ex art. 5 L. 300/70
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Infortuni in itinere di rettamente cagionati dall’abuso di
alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di
stupefacenti ed allucinogeni;... .
E’ prevista l’esclusione dalla copertura assicurativa di tutti gli
infortuni causati da rischi elettivi (es. assunzione bevande
alcoliche e sostanze
stupefacenti).
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In caso di infortunio sul lavoro causato per abuso di
sostanze psicoattive l’azione di rivalsa o di indennizzo varia
in funzione di:
Volontario stato di ebbrezza o di parziale o totale incoscienza
dovuta all’uso volontario di sostanze stupefacenti.
In questo caso viene ad interrompersi qualsiasi nesso
causale tra attività lavorativa ed evento lesivo.
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Involontario assorbimento per via aerea, all’uso di farmaci
con effetti secondari, all’azione di terzi, ecc... o nel caso
l’infortunio non possa considerarsi causato, in tutto o in
parte, dalle suddette sostanze ad esempio: interruzione
stradale non segnalata, invasione di corsia da parte del
conducente dell’altro automezzo, cedimento di un solaio,
esplosione, improvvisa rottura di un macchinario, ecc... .
In questi casi c’è copertura assicurativa in quanto lo stato di
non completa padronanza delle proprie azioni non ha inciso,
ovvero ha inciso soltanto in parte, sul determinismo causale
dell’evento.
L’INAIL provvederà quindi a fornire le prestazioni di legge al
lavoratore e si rivarrà, poi, nei confronti dei responsabili civili
nei limiti e nei modi su illustrati.
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Nel caso di un lavoratore che ha abusato
di sostanze alcoliche o stupefacenti, causi
l’infortunio di un compagno di lavoro.
In questa ipotesi l’INAIL provvederà
senz’altro ad indennizzare l’operaio
infortunatosi ed a promuovere
successivamente azione di rivalsa non solo
verso il diretto danneggiante ma anche
nei confronti di tutti i soggetti tenuti a
vigilare a che nessun dipendente operi in
ambiente di lavoro in condizioni di scarsa
lucidità dovuta all’assunzione delle
succitate sostanze.
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In Italia non è stata emanata alcuna particolare disposizione
di legge in materia di assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali che regoli in modo
difforme le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro
correlati all’uso di alcool e sostanze stupefacenti.
Neppure è stata emessa
alcuna circolare o fornite
specifiche indicazioni da
parte della Direzione
Generale dell’INAIL.
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Chi si assume l’onere di controllare
e rilevare se il lavoratore non è più
in grado di portare a termine il suo
lavoro e costituisce un eventuale
pericolo per sé e per gli altri, è senza
alcun dubbio il diretto superiore.
Sono i superiori a dover prendere i
giusti provvedimenti contro l’abuso
di sostanze perché essi sono
responsabili della sicurezza dei loro
dipendenti e devono perciò fare tutto
il possibile per ovviare a pericoli ed
incidenti.
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Comportamenti generici
mancanza di puntualità;
assenze brevi, ma frequenti, dal lavoro prima o dopo il week-end; frequenti
giustificazioni da parte di terzi (p.es. il partner);
crescente frequenza di incidenti (sul lavoro o sulla strada);
capacità produttiva e di resistenza non costante;
dimenticanze (p.es. incarichi di lavoro, appuntamenti, occasioni varie);
isolamento dai colleghi, evitare il contatto con i propri superiori ;
lamentele da parte di colleghi e lavoratori;
alitosi alcolica già all inizio della giornata lavorativa (spesso nascosta da odore di menta
piperita, collutorio o lozione dopo barba);
mutamenti della persona;
evidente mancanza di concentrazione;
sottostima o superstima di sé stessi, mancanza di scrupolosità;
continui sbalzi di umore dalla suscettibilità al nervosismo, euforia, depressione,
riservatezza;
aumento del senso dell’umorismo, spavalderia;
trascuratezza della propria immagine;
tempi di reazione prolungati, peggioramento della capacità motoria; frequenti stati ansiosi;
sintomi visibili come tremore delle mani e sudore, aspetto gonfio, viso arrossato.
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Mutamenti nel comportamento sociale
eccesso d’alcol in occasione di feste, il cosiddetto uscire
dagli schemi;
fama di capacità di reggere bene l’alcol;
consumo d’alcol in occasioni improprie;
ricerca di alibi per giustificarne il costante consumo;
cercare nascondigli per le scorte d’alcol;
glissare discorsi sul tema alcol;
bugie sul proprio rapporto con il bicchiere;
trascuratezza della famiglia e dei contatti sociali;
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Nei casi più clamorosi di dipendenza, i superiori
dovrebbero prendersi il compito di tenere dei colloqui
con i dipendenti, seguendo una procedura ben precisa.
Questi colloqui si pongono l’obiettivo di:
inviare gli interessati alle istituzioni competenti, prima che
il problema peggiori e che il lavoratore diventi anche un
onere per l’azienda;
produrre una pressione costruttiva;
mostrare ai diretti interessati che i problemi non vengono
ignorati, ma affrontati apertamente.
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I diretti superiori assumono perciò un ruolo particolare,
in quanto:
sono a stretto contatto con i loro dipendenti e possono
registrare tempestivamente eventuali defaillance
nell’atteggiamento;
dispongono di mezzi di pressione, a differenza dei colleghi;
a differenza dei familiari non sono coinvolti dai diretti
interessati sul piano emozionale e finanziario.
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Decidendo di effettuare un colloquio, bisogna:
assicurarsi che il lavoratore non si trovi in uno stato
alterato (di ebbrezza) e che sia in grado di accettare
la proposta;
bisogna instaurare un clima piacevole, privo di
paure;
bisogna assicurarsi che il luogo e l’orario prescelto
consentano un colloquio indisturbato;
dimostrare al lavoratore che siete preoccupati di
loro;
fare in modo che la persona interessata abbia la
sensazione di non essere respinta, ma che al
contrario il motivo del colloquio è desiderare di
aiutarla.
Sarebbe utile prendere a pretesto del colloquio
un fatto capitato di recente.
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Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro
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Ogni qualvolta l’aspetto esteriore del dipendente
suggerisca che è necessario assumere provvedimenti.
I sintomi dai quali si può desumere questo stato sono per
esempio:
repentini mutamenti dell’atteggiamento, confusione nel
parlare, andatura insicura, e nel caso di consumo di alcol, la
tipica alitosi. Già piccole quantità di alcol possono
influenzare le capacità fisiche e psichiche necessarie per
svolgere il proprio lavoro con sicurezza: si stima infatti che
già con una concentrazione di alcol nel sangue pari allo 0, 2
gr/l si instaura un comportamento non conforme agli standard
di sicurezza.
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Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro
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In un verbale, il superiore dovrebbe spiegare le cause della
momentanea sospensione dal lavoro del dipendente,
descrivendone attentamente i comportamenti.
Il verbale viene firmato dal superiore e l’interessato deve
essere informato sul contenuto. Se l’interessato continua a
contestare il fatto di essere sotto l’azione dell’alcol o di un
altra sostanza stupefacente, il superiore, a dimostrazione del
contrario e su propria
richiesta, può fare
ricorso ad un
servizio medico
(eventualmente
al medico
competente).
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Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro
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Il divieto di occupazione non porta necessariamente ad un
allontanamento dal posto di lavoro. Questa è una decisione
che spetta al superiore, dopo aver considerato caso per caso.
In caso di persone fortemente ubriache è comunque bene
rivolgersi ad un medico che potrebbe essere:
il medico di famiglia;
il medico d’urgenza
dell’ospedale;
la guardia medica.
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Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro
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A seconda delle situazioni, gli interessati possono:
restare in azienda sotto sorveglianza;
essere portati a casa dai familiari;
essere accompagnati a casa con l’auto di servizio o in caso di
emergenza con l’auto privata di un collega; in questo caso oltre
all’autista deve essere presente un’altra persona, seduta sul
sedile posteriore dell’auto;
essere portati a casa con un
taxi a proprie spese.
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Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro
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Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro
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Il questionario somministrato si divide sostanzialmente in tre
parti:
la prima con i dati anagrafici;
la seconda riguardante l'uso o abuso delle sostanze psicotrope;
la terza che correla sostanze, infortuni e interruzioni.
Nell’ultima parte, la terza, si sono poste delle domande
riguardanti il numero delle interruzioni giornaliere
effettuate, il numero di infortuni avvenuti nel corso degli
ultimi dodici mesi e l’eventuale utilizzo di sostanze
illegali, alcool o medicamenti precedentemente
all’infortunio.
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Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro
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Il questionario si conclude
chiedendo al soggetto se
nelle sue normali mansioni
lavorative ha o meno la
responsabilità di terzi (ad
esempio, guida un muletto,
comanda un carroponte o
utilizzo di gru).
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I questionari somministrati sono stati in totale 294,
prevalentemente presso lo Zuccherificio di xxxxx.
Dei 294 partecipanti hanno risposto 230 maschi e 64
femmine.
La distribuzione dei soggetti nelle 5 fasce di età
identificate (18-24;25-34;35-45;46-54;55-64;65-75) nel
questionario risulta essere:
per il 19% ,cioè 55 soggetti hanno tra i 18 e i 24 anni;
per il 20%, cioè 59 soggetti hanno tra i 25 e i 34 anni;
per il 21%, cioè 62 soggetti hanno tra i 35 anni ed i 45 anni;
per il 30% , cioè 90 soggetti hanno tra i 46 ed i 54 anni;
per il 9%, cioè 26 soggetti hanno tra i 55 ed i 64 anni;
per l’1%, cioè 2 soggetti hanno tra i 64 ed i 75 anni.
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La distribuzione in base al settore d’attività risulta essere:
per il 9%, cioè 25 soggetti lavorano nel settore primario;
per il 68%, cioè 202 soggetti lavorano nel settore secondario;
per il 23%, cioè 67 soggetti lavorano nel settore terziario.
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La distribuzione del campione in
funzione del titolo di studio risulta
essere:
per il 54%, cioè 159 persone hanno
un diploma di scuola superiore
il 26 %, cioè 75 persone possiedono
la licenza media inferiore;
il 20%, cioè 59 soggetti possiedono
un diploma di laurea;
meno dell’1%, cioè 1 soggetto
dichiara di avere esclusivamente la
licenza elementare.
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La distribuzione dei soggetti in base alla mansione
ricoperta risulta essere la seguente:
per l’1%, cioè 3 apprendisti;
per il 3%, cioè 9 coltivatori diretti;
per il 3%, cioè 8 dirigenti;
per il 5%, cioè 14 disoccupati;
per il 19%, cioè 56 impiegati;
per il 4%, cioè 12 liberi professionisti;
per il 50%, cioè 148 operai;
per il 5%, cioè 16 operatori tecnici;
per il 2%, cioè 5 con la funzione di quadro …;
per l 8%, cioè 23 studenti.
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80
per il 19%, (56 soggetti) non bevono mai alcol;
per il 29%, (84) assumono alcool una volta al mese.
1) il 95% ha risposto che beve una o due unità alcoliche
2) un 1% ha risposto che beve cinque o sei unità alcoliche
3) e il rimanente 4% ha risposto che beve tra le tre o quattro unità
alcoliche;
per il 27% (78) bevono dalle due alle tre volte a settimana:
1) il 73% di questi ha risposto che consuma una o due unità alcoliche;
2) il 19% ha risposto che beve tre o quattro unità alcoliche;
3) l’ 8% consuma cinque o sei unità alcoliche;
per il 21% (61) bevono dalle quattro alle più volte in una
settimana:
1) il 64% ha risposto che consuma una o due unità alcoliche;
2) il 13% ha risposto che consuma dal tre alle quattro unità alcoliche;
3) il 10 % ha risposto che consuma cinque o sei unità alcoliche;
4) il restante 5% ha risposto che consuma sette,otto,nove unità alcoliche.
per il 5%, (15) consumano più volte al giorno sostanze alcoliche:
1) Il 40% ha risposto che consuma una o due unità alcoliche;
2) Il 33% ha risposto che consuma tre o quattro unità alcoliche;
3) Il restante 27% ha risposto che consuma cinque o sei unità alcoliche.
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I risultati con almeno una risposta
positiva al CAGE relativo
all’alcolismo sono 71, suddivisi
come segue:
1) Il 75%, cioè 53 lavoratori
presentano una sola risposta positiva;
2) L’1%, cioè 1 lavoratore con 2
risposte positive;
3) Il 24%, cioè 17 lavoratori con tre
risposte positive;
4) nessuno ha dato tutte le risposte
positive in questo CAGE.
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I lavoratori che probabilmente abusano di alcol (cioè che
hanno almeno una risposta positiva nel CAGE) in base al
CAGE sono:
per il 23% con un età compresa tra 18 – 24 anni;
per il 30% con un età compresa tra 25 – 34 anni;
per il 18% con un età compresa tra i 35 – 44 anni;
per il 16% con un età
tra i 45 – 54 anni;
per il 13% con un età
tra i 55 - 64 anni.
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83
Inoltre essi possiedono:
per il 16 % un diploma di laurea;
per il 66% un diploma di scuola superiore;
per il 18% ha come titolo di studio la
licenza media inferiore.
Il 28% dei soggetti maschili, sul totale, ha
dato almeno una risposta positiva nel
CAGE relativo al consumo di alcol,
contro un 9 % dei soggetti femminili.
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Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro
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Su 294 soggetti ben 56 affermano di far uso di sostanze psicotrope cioè il 18%:
1. il 36%, cioè il 21 persone fanno uso di Cannabinoidi:
Il 56% una volta al mese o meno;
Il 24% dalle due alle tre volte alla settimana;
Il 16% quattro o più volte alla settimana;
Il 4% dalle due alle quattro volte al giorno.
2. nessuno dichiara di far uso di Oppiacei;
3. nessuno dichiara di far uso di Oppioidi;
4. il 13%, cioè 7 persone dichiarano di fare uso di cocaina :
Il 72% una volta al mese o meno;
Il 14% dalle due alle tre volte alla settimana;
Il 14% quattro o più volte alla settimana;
5. il 4%, cioè 2 persone dichiarano di far uso di Ecstasy e anfetamine, con una
frequenza di una volta al mese o meno;
6. il 47%, cioè 26 persone dichiarano di far uso di farmaci (benzodiazepine) con le
seguenti frequenze (vedi fig. 13):
Il 69% una volta al mese o meno;
Il 16% due o tre volte alla settimana;
Il 16% quattro o più volte alla settimana;
Il 12% più volte al giorno.
7. nessuno dichiara di far uso di altre tipologie di farmaci che possano causare
effetti psicotropi.
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Analizzando il CAGE relativo alle
sostanze, su 294 lavoratori, 22,
cioè il 7% presentano delle
positività:
il 54%, cioè 12 lavoratori
presentano una sola risposta
positiva;
il 46%, cioè 10 lavoratore hanno 2
risposte positive;
nessuno presenta più di due
risposte positive.
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La distribuzione delle persone con probabilità di abuso di
sostanze psicotrope in base al CAGE sopra descritto è:
per il 50% con un età compresa tra 18 – 24 anni;
per il 22% con un età compresa tra i 25 – 34 anni;
per il 10% con un
età compresa tra i
35 - 44 anni;
per il 18% con
un età tra i 45 - 54
anni
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Le persone che hanno dato
almeno una risposta
affermativa nel CAGE
riguardante le sostanze
hanno per:
il 59 % un diploma di laurea;
il 41% un diploma di scuola
superiore
Il 100% dei soggetti che ha
dato almeno una risposta
affermativa del CAGE
relativo alle sostanze è
maschio.
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Su 294 persone che hanno risposto al questionario, 2
dichiarano di aver avuto un infortunio nel corso degli
ultimi 12 mesi, tutti è due dichiarano di far uso di farmaci
(benzodiazepine (1)), però entrambi affermano di non
essere stati sotto l’effetto di farmaci durante infortunio:
il primo, un operatore tecnico di età compresa tra i 18 e i 24
anni, con un diploma di media superiore;
il secondo, un operaio di età compresa tra i 35 e i 44 anni, con
un diploma di media superiore.
(1) Le benzodiazepine sono una classe di farmaci con proprietà sedative,
ipnotiche, ansiolitiche, anticonvulsive, anestetiche e miorilassanti. Le
benzodiazepine sono spesso usate per offrire un sollievo di breve durata agli
stati di ansia o insonnia grave o inabilitante.
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Un solo soggetto ha dichiarato di
non essere riuscito negli ultimi
dodici mesi a svolgere le normali
mansioni lavorative a causa del
consumo di bevande alcoliche o
sostanze.
Trattasi di maschio, di età
compresa tra i 18 e i 24 anni, in
possesso di diploma di laurea con
occupazione di apprendista.
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Su un totale di 294 che hanno risposto al questionario,
114 cioè 39% delle persone risultano di avere una
mansione pericolosa o con la responsabilità verso terzi:
il 28% dichiara di far uso di sostanze;
il 64% di assumere alcool;
il 7% di non assumere
alcool o sostanze.
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Il questionario evidenza che c’è una
notevole diffusione di consumo di
sostanze psicotrope all’interno
dell’azienda valutata (ben il 18%). Da
sottolineare però è che il 47% dei
consumatori cioè il 9% del totale fa
uso di farmaci (benzodiazepine), facili
da reperire con una semplice ricetta
medica, ma che comunque causano
controindicazioni a mansioni
pericolose o che abbiano responsabilità
nei confronti di terzi.
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Delle 294 persone che
hanno compilato il
questionario 238 hanno
dichiarato di utilizzare
alcol, 71 soggetti, cioè il
24% del totale presenta
almeno una risposta
positiva al CAGE
relativo all’utilizzo di
alcol, evidenziando un
sostanziale abuso di
alcol.
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L’efficienza lavorativa, valutata in
questo questionario mediante la
domanda delle interruzioni
giornaliere, fa notare che coloro che
non bevono e che non assumono
sostanze effettuano al massimo 4
pause lavorative. Chi dichiara di
consumare alcool ma non di fare uso
di sostanze ha dichiarato di
effettuare dalle 2 alle 4 pause
lavorative per l’87%, ma c è una
parte, il 13%, che ne effettua più di
5 interruzioni in una giornata.
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I risultati di chi dichiara di far uso di sostanze sono
circa omogenei nelle tre possibili risposte, cioè,
per il 34% 1 o 2 pause lavorative
per il 29% 3 o 4 pause lavorative;
per il 38% più di 5 pause lavorative.
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Un altro risultato significativo
del questionario è che su 114
persone che dichiarano di aver
nelle proprie mansioni la
responsabilità di terzi:
il 28% dichiara di assumere
sostanze;
il 64% di assumere alcool;
il 7% di non assumere mai ne
alcool ne sostanze.
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Visti i risultati del questionario
risultata peculiare un
intervento all’interno
dell’azienda con adeguati
programmi di gestione all’usoabuso di sostanze psicotrope,
con adeguati interventi di
prevenzione, recupero e
riabilitazione dei lavoratori
interessati.
Ci sono già iniziative di
formazione verso i lavoratori.
Queste iniziative vanno
incentivate e sostenute.
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Siamo tutti convinti che si deve eliminare o ridurre
l’assunzione di sostanze psicotrope nell’attività lavorativa,
ma occorre che tale certezza sia fatta propria da ogni
componente dell’organigramma aziendale: dal lavoratore
all’imprenditore.
Il lavoratore per ovvi motivi di salute e l’imprenditore
perché puntare sulla prevenzione si avrà come ritorno una
riduzione dei costi legati ad infortuni, malattie, incidenti,
ecc.
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