dei rami d`azienda di Banco di Sicilia, Banca di Roma Spa e Bipop

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dei rami d`azienda di Banco di Sicilia, Banca di Roma Spa e Bipop
Memoria dell’audizione presso
la XI Commissione
della Camera dei Deputati,
in merito al trasferimento, mediante scissione parziale,
alla nuova societa’
“Capitalia Informatica Spa”
dei rami d’azienda di
Banco di Sicilia, Banca di Roma Spa e Bipop Carire spa,
aventi ad oggetto
i Servizi Informatici e di Back Office.
Intervento di Cristina RICCI,
Dirigente Confederale UGL
Roma, 10 novembre 2004
Onorevole Presidente,
innanzitutto desidero ringraziare Lei e tutti i componenti della Commissione, a
nome dei lavoratori del Gruppo Capitalia e delle loro famiglie, nonché della UGL, che
rappresento, per la disponibilità accordataci nel voler ascoltare le ragioni che ci impediscono di accondiscendere all’ennesima operazione di smantellamento di personale ed attività, che il Gruppo Capitalia si appresterebbe a mettere in atto.
Mi pare opportuno, anche se, probabilmente, è nota a tutti i presenti, rievocare brevemente la storia del Gruppo Capitalia, già Gruppo Banca di Roma, perché propedeutica alla rappresentazione delle ragioni per cui la UGL Credito si oppone a questa ennesima cessione di personale ed attività ad altra società.
La nascita di questo Gruppo risale alla fine degli anni ’80, quando, per la prima
volta nel mondo del credito, avvenne la fusione fra la Cassa di Risparmio di Roma ed
il Banco di Santo Spirito. Questo, naturalmente, fu un evento di non facile “digeribilità” da parte del personale interessato per lo scompiglio che esso provocò, ma
l’operazione non fu soltanto osservata da tutto il mondo finanziario, politico e sindacale, ma stabilì l’inizio di una serie di fusioni, incorporazioni tra aziende di credito e
successive cessioni di attività e personale.
Basti ricordare, a tal proposito:
la fusione per incorporazione, agli inizi degli anni ’90, con l’ex Banco di Roma,
e poi con l’ex Banca Nazionale dell’Agricoltura, e la successiva cessione di
quest’ultima alla Banca Antonveneta SpA;
l’acquisizione della Banca Mediterranea, per cedere poi parte del personale
precedentemente acquisito alla Nuova Banca Mediterranea;
l’acquisizione nel Gruppo del Banco di Sicilia e della sua ex controllante Mediocredito Centrale, nato a sua volta dalla fusione di Mediocredito di Roma,
già di proprietà della ex Cassa di Risparmio di Roma con Mediocredito Centrale;
l’acquisizione di Bipop Carire e, per ritornare nuovamente in tema di cessioni
di rami d’azienda, la dolorosa e memorabile cessione del Centro Elettronico
(CED) della Banca di Roma alla società EDS, che aveva stabilito un patto di
sindacato con il Gruppo, oggi scaduto;
la cessione di vari sportelli delle aziende del Gruppo su tutto il territorio nazionale ad altri istituti di credito concorrenti, operazione che ha causato non
pochi traumi nei colleghi “travasati” in realtà aziendali spesso profondamente
diverse da quelle di provenienza;
non da ultimo in ordine di importanza, portiamo alla memoria anche la piuttosto recente cessione del Servizio Recupero Crediti della Banca di Roma a
Capitalia Service srl, una società nata “ad hoc” che ha comportato l’apertura
di un duro confronto fra i lavoratori interessati, supportati dalle Organizzazioni Sindacali, e l’Azienda, conclusosi con il trasferimento forzoso delle attività e del personale e con il successivo rientro volontario di parte di detto
personale in Capitalia;
a ciò si aggiunga il periodo cosiddetto di “solidarietà” di cui è stato vittima, e
ci pare molto appropriato il termine, tutto il personale del Gruppo agli sgoccioli degli anni ’90, attraverso la quale l’allora Gruppo Bancaroma ha potuto
riemergere dal burrone finanziario in cui era precipitato e che prevedeva che
tutti i dipendenti rinunciassero alla retribuzione di un giorno al mese e del lavoro straordinario, quando ancora il Contratto Nazionale di categoria non
prevedeva le fasce di recupero per lo straordinario svolto e l’accesso al
prepensionamento, con decurtazione della retribuzione, prima ancora
dell’avvio del Fondo Nazionale di Solidarietà.
Da questa breve panoramica, si evincono due aspetti:
A) il ruolo di “apripista” che l’attuale Gruppo Capitalia ha svolto
nell’involuzione, a nostro avviso, nel mondo del credito, visibile oggi in
molti altri Gruppi bancari;
B) la lacerazione sempre più profonda venutasi a creare fra il personale
delle Aziende del Gruppo ed il suo management che, tra l’altro, negli anni
abbiamo visto più volte rimaneggiato, con la conseguenza che in occasione
di ogni nuovo arrivo a capo dell’una o dell’altra azienda, viene presentato
un nuovo piano industriale o almeno alcune ristrutturazioni di settori specifici, a volte in contraddizione l’una con l’altra.
E’ questo secondo aspetto che la UGL Credito evidenzia a proposito della prevista cessione di ramo d’azienda, per la quale siamo da Voi ascoltati.
Non possiamo non tener conto, e ci meravigliamo del fatto che, contrariamente ad ogni attuale logica che guarda al personale come prima risorsa dell’azienda,
che soprattutto la Direzione del Gruppo Capitalia non tenga nella giusta considerazione la preoccupazione e lo scontento che anima ogni giornata lavorativa dei dipendenti delle sue aziende. Tale scontento, che a volte rasenta l’indignazione, viene invece raccolto costantemente dalla nostra Organizzazione Sindacale ed è causato,
nella maggior parte dei casi, proprio da questo senso di instabilità, che genera insicurezza.
Tutti sappiamo, infatti, quanto stia cambiando l’accesso al mondo del lavoro
per i giovani, attraverso le novità, a nostro avviso devastanti, apportate dalle nuove
normative in tema di contratti ed assunzioni. Se tutto ciò è appena comprensibile
per le nuove generazioni che si affacciano ora al mondo del lavoro, le quali ne stanno
già sperimentando le drammatiche condizioni, è al contrario improponibile per chi lavora da 15, 20, 30 anni presso un’azienda di credito, per la quale ha sacrificato il
tempo e le energie degli anni migliori, per la quale ha pagato la “solidarietà” , convinto di farlo per il futuro bene dell’azienda e, quindi, anche per il proprio.
C’è un attaccamento all’azienda, che la UGL considera un valore, e che invece
viene svilito e calpestato al punto che ciascun dipendente oggi si sente soltanto un
numero di matricola e spera di non essere in uno dei settori che, magari per un capriccio dell’ultimo Direttore Generale arrivato, verrà ceduto all’esterno.
Ciò nonostante, la UGL dichiara con fermezza l’alta capacità professionale ed
il senso di abnegazione dimostrati dagli stessi dipendenti che, per dignità personale
e per spiccato senso dell’onore, non si risparmiano, nonostante l’angoscia dell’animo,
nell’attività lavorativa quotidiana.
Ma non è solo per le ricadute di ordine sociale su migliaia di famiglie di onesti
lavoratori, che la UGL dice “NO!” a questo trasferimento bensì anche per tutte le
obiezioni di natura giuridica sostenute dal nostro Ufficio Legale.
1. Le modalità della ristrutturazione secondo Capitalia S.p.A.
Come Capitalia S.p.A. ha asserito nella comunicazione ai sindacati del 20 ottobre 2004, la ristrutturazione all’interno del Gruppo Capitalia comporta i trasferimenti dei rami d’azienda di banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A. e Bipop Carire S.p.A., aventi ad oggetto i Servizi Informatici e di Back Office.
I rami d’azienda interessati al trasferimento confluiranno nella nuova società
“Capitalia Informatica S.p.A.” costituita in data 29 luglio 2004, avente ad oggetto la
prestazione di servizi informatici e di Back Office. Il completamento delle operazioni in questione è previsto per il mese di dicembre 2004.
Correlativamente ai trasferimenti, ciascuna banca alienante stipulerà con la
nuova società cessionaria un contratto di appalto di servizi per le attività di Servizi
Informatici e di Back Office, la cui esecuzione “avverrà utilizzando il ramo
d’azienda oggetto della cessione”
In particolare, è previsto che le tre banche interessate cedano le seguenti funzioni.
Banca di Roma S.p.A. cede interamente:
- la Funzione Sistemi Informativi (354 risorse);
- la Funzione Centro Servizi (81 risorse);
- la Funzione Sicurezza Logica (11 risorse);
- la Funzione Gestione Contratto EDS (14 risorse);
Banca di Roma S.p.A. cede invece parzialmente:
- la struttura Amministrazione e Controllo Budget Area e altre risorse in
staff all’Area (37 risorse), poiché all’interno di tale struttura rimangono estranee alla scissione la parte della Amministrazione e Controllo Budget Immobili
ed Economato (5 risorse) e il Servizio prevenzione e Protezione (4 risorse);
- la Funzione Immobili ed Economato con riferimento alla sola struttura
Fonia e struttura Gestione Tecnica dei contratti del ramo d’azienda da scindere (11 risorse), mentre il resto della Funzione Immobili ed Economato rimane
estranea alla scissione (300 risorse).
Il totale dei lavoratori interessati ai trasferimenti è pari a 1208 risorse.
Rimangono quindi interne alla banca le strutture della Funzione Immobili ed Economato diverse da quelle oggetto di trasferimento, la struttura del Call Center, il
Servizio di Prevenzione e Protezione, la struttura Amministrazione e Controllo Budget relativamente alla Funzione Immobili ed Economato.
Banco di Sicilia S.p.A. cede interamente:
- la Funzione Segreteria Tecnica (7 risorse);
-
la Funzione Centro Elettronico (83 risorse);
Banco di Sicilia S.p.A. cede invece parzialmente:
- la Funzione Sviluppo Applicativo (118 risorse), poiché all’interno di tale
Funzione il Sistema informativo del personale (operante presso la Direzione
Personale) rimane estraneo alla scissione;
- la Funzione Centro Lavorazioni Amministrative (112 risorse), poiché
all’interno di tale Funzione la Gestione mutui (18 risorse), la Cassa regionale Siciliana (12 risorse) e lo Staff (1 risorsa) rimangono estranee alla scissione;
- la Funzione Back Office Titoli (76 risorse), poiché la parte dei Controlli
amministrativi (27 risorse) rimane estranea alla scissione;
- le attività funzionali e di supporto per la D.S.L.A. (rilevazione presenzeassenze, gestione amministrativa delle risorse della Direzione e gestione amministrativa della logistica della stessa) svolte da 9 risorse allocate presso la
D.S.L.A., ma non per intero poiché 4 risorse addette alle medesime attività rimangono estranee alla scissione.
Il totale dei lavoratori interessati ai trasferimenti è pari a 405 risorse.
Rimangono quindi interne alla banca “le Funzioni e le attività che hanno natura
contabile o di controllo amministrativo, nonché le attività di supporto commerciale,
in quanto strettamente connesse e funzionali all’attività bancaria”, e cioè la Funzione Sicurezza Logica, la Funzione Help Desk, la struttura Gestione mutui, la Cassa
Regionale della Regione Sicilia, le attività afferenti ai controlli amministrativi
nell’ambito della Funzione Back Office Titoli (relativamente soltanto a determinate
operazioni), le attività funzionali e di supporto alle strutture sopra indicate, le attività di gestione del sistema informativo del Personale.
Bipop Carire S.p.A. cede interamente:
- il Centro di attività Application Software (22 risorse);
- il Centro di attività ICT (21 risorse);
Bipop Carire S.p.A. cede invece parzialmente:
- il Centro di attività Titoli e Depositaria (52 risorse), poiché le Attività
contabili di tale Centro (3 risorse) rimangono estranee alla scissione;
- il Centro di attività Incassi e Pagamenti (46 risorse), poiché le Attività
contabili di tale Centro (3 risorse) rimangono estranee alla scissione;
- il centro di attività Servizi Estero (17 risorse), poiché le attività contabili di tale Centro (2 risorse) e il Servizio Estero NEM (17 risorse) rimangono
estranee alla scissione.
Il totale dei lavoratori interessati ai trasferimenti è pari a 158 risorse.
Rimangono quindi interne alla banca “le strutture e le attività che hanno natura
contabile o di controllo amministrativo, nonché le attività di supporto commerciale,
in quanto strettamente connesse e funzionali all’attività bancaria, e cioè il centro di
attività Servizi Enti ed il Centro di attività Customer Service, le attività contabili
(nell’ambito dei Centri di attività Titoli e Depositaria, Incassi e Pagamenti e Servizi
Estero), le attività di supporto commerciale nell’ambito del Centro di attività Servizi Estero.
La nuova società Capitalia Informatica S.p.A. si articolerà in Funzioni di Staff
ed in Aree Operative. In particolare, sono previste una Funzione di Staff al Presidente, cinque Funzioni di Staff al Direttore Generale e tre Aree Operative (Lavorazioni di Back Office, Applicazioni, Tecnologie e Gestione).
Le Aree Operative della nuova società saranno costituite dalle strutture operative delle tre banche che sono oggetto di cessione, attraverso una riarticolazione
funzionale che seguirà le logiche organizzative della Territorialità (creazione di
centri dedicati per territorio, secondo una logica verticale, che consentirà la specializzazione delle competenze per prodotto), della Concentrazione (alcuni processi/lavorazioni saranno concentrati per la realizzazione di economie di scala), della
Professionalità (l’individuazione dei centri dedicati favorirà lo sviluppo delle professionalità individuali, limitando il ricorso ai consulenti esterni).
La Capogruppo Capitalia S.p.A. precisa che “All’interno di dette Aree continueranno ad operare…le attuali strutture organizzative delle Banche cedenti…mantenendo la stessa sede di lavoro”.
La nuova società ha come intendimento dichiarato della Capogruppo Capitalia
S.p.A. quello di “raggiungere superiori livelli di efficienza e qualità nelle prestazioni
erogate” consentendo “di allineare strutture e processi alla nuova logica di Gruppo”.
Tra gli altri obiettivi dichiarati da Capitalia S.p.A. vi è quello del “raggiungimento di elevati standards qualitativi e di ottimizzazione dei costi nell’erogazione dei
predetti servizi alle Aziende del Gruppo”, anche attraverso “l’ottimizzazione delle
sinergie tra le diverse Banche e la valorizzazione delle economie di scala con il conseguente miglioramento qualitativo delle prestazioni e una riduzione dei costi dei
servizi”.
Dal punto di vista giuridico – al di là della applicazione automatica dell’art. 2112
cod. civ. (con la prosecuzione dei rapporti in capo al cessionario e la conservazione di
mansioni identiche o equivalenti per i lavoratori) – Capitalia S.p.A. afferma che la
nuova società continuerà ad applicare al proprio personale il contratto collettivo del
settore del Credito, con la conservazione dei trattamenti economici, normativi, previdenziali ed assistenziali applicati dalla Società di provenienza “fatte salve le intese che potranno intervenire tra le Parti”.
Inoltre, le operazioni di trasferimento non determineranno fenomeni di mobilità territoriale “dal momento che il personale facente parte di ciascun ramo
d’azienda continuerà a svolgere la propria prestazione nel medesimo Comune e nella
medesima sede di lavoro”. Si afferma, infine, che “non è prevista alcuna misura che
incida sui livelli occupazionali nei territori interessati”.
2. Le regole giuridiche del trasferimento di ramo d’azienda e le
problematiche sui “trasferimenti” previsti da Capitalia S.p.A.
Nel caso di cui trattasi, l’operazione di ristrutturazione prevista da Capitalia
S.p.A. viene configurata come scissione parziale attuata mediante il trasferimento
di una serie di rami d’azienda.
Come è noto, la disciplina del trasferimento d’azienda e di ramo d’azienda è
contenuta nell’art. 2112 cod. civ., come modificato prima dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 e poi dall’art. 32 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
L’art. 2112 cod. civ. prevede in caso di trasferimento d’azienda l’effetto della
cessione automatica dei contratti di lavoro in capo all’acquirente; accanto a tale effetto, la norma stabilisce una serie di tutele per i lavoratori ceduti (prosecuzione
dei rapporti; responsabilità solidale del cedente e del cessionario per i crediti dei
lavoratori sussistenti al tempo del trasferimento; conservazione, entro certi limiti,
dei contratti collettivi applicati; procedura di consultazione sindacale, etc.).
Tuttavia, affinché si produca l’effetto di cessione automatica dei contratti di
lavoro in capo all’acquirente, è necessario (e sufficiente) che si tratti di cessione di
un vero e proprio ramo d’azienda e non di una serie di lavoratori non organizzati.
Risulta quindi fondamentale l’individuazione del concetto di ramo d’azienda da
parte del legislatore e da parte della giurisprudenza che si è occupata di tale materia.
La normativa sopra richiamata prevede – nella formulazione vigente, “frutto”
della c.d. riforma Biagi del 2003 – che il ramo d’azienda deve essere inteso “come
articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
Sotto il profilo legale, l’attuale formulazione dell’art. 2112 cod. civ. – nella quale
è stata ampliata la nozione di ramo d’azienda rispetto alla versione precedente del
2001 (in base alla quale il ramo doveva preesistere e doveva mantenere nel trasferimento la propria identità) – lascia comunque inalterato il carattere inderogabile
dell’art. 2112 cod. civ. per quanto riguarda l’individuazione dell’articolazione funzionalmente autonoma oggetto della cessione.
Di conseguenza, sempre secondo l’opinione assolutamente prevalente confermata anche da autorevole dottrina (cfr., per tutti, A. MARESCA, Il trasferimento di
ramo d’azienda nei processi di esternalizzazione e appalto di servizi, in AA.VV., Trasferimenti di aziende ed esternalizzazioni nel diritto del lavoro, Bancaria editrice,
Roma, 2004, pag. 43), l’autonomia funzionale del ramo ceduto non deve essere riscontrata con riferimento alla sua operatività nell’organizzazione del cedente
ma nella sua oggettività, cioè nella idoneità del bene oggetto di cessione di
produrre beni o servizi, consentendo così la continuità dell’occupazione dei lavoratori che ne fanno parte. Né tanto meno l’autonomia funzionale in questione potrebbe
essere rimessa alle valutazioni discrezionali delle parti stipulanti (cedente e cessionario), poiché ciò – come detto – si porrebbe in aperto contrasto con la stessa norma dell’art. 2112 cod. civ. e con i princìpi costituzionali in materia di tutela del lavoro
subordinato.
L’accertamento sulla sussistenza della autonomia funzionale del ramo ceduto
continua quindi ad essere rigorosamente di tipo oggettivo. Tuttavia – ed è questa la
(unica) differenza rispetto al passato – la verifica dell’autonomia può essere effettuata (non solo sulla sperimentata capacità di produzione del ramo in questione, ma)
anche al momento del trasferimento, con riferimento ad una capacità produttiva che
evidentemente potrà anche essere di tipo soltanto potenziale.
Dal canto suo, la giurisprudenza di legittimità ha specificato gli elementi necessari per la configurazione del ramo d’azienda e conseguentemente per l’applicabilità
dell’art. 2112 cod. civ. Secondo la nozione dominante, ribadita anche di recente dalla
Corte di Cassazione (in una decisione che non applica ultime modifiche legislative,
ma ne tiene consapevolmente conto) il ramo d’azienda “per essere tale, deve avere
una sua autonomia funzionale, nel senso che deve presentarsi come una sorte di piccola azienda in grado di funzionare in modo autonomo, e che non deve rappresentare, al contrario, il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e
non coordinate tra loro, né una mera espulsione di ciò che si riveli essere pura eccedenza di personale”; le parti d’azienda cedute si devono quindi configurare come “unità produttive suscettibili di costituire idoneo e completo strumento di impresa
una volta che abbiano acquistato autonomi rispetto all’originaria struttura unitaria”
(così Cass. 10 gennaio 2004, n. 206, in Giust. civ., 2004, I, pag. 2027; allo stesso
modo v. Cass. 14 dicembre 1998, n. 12554; Cass. 4 dicembre 2002, n. 17207).
Muovendo da tali presupposti di fatto e di diritto, si possono svolgere le seguenti considerazioni critiche circa la sopra descritta operazione di ristrutturazione prevista da Capitalia S.p.A.
In primo luogo, le “Funzioni” o le “strutture” oggetto della cessione non costituiscono affatto veri e propri “rami d’azienda” funzionalmente autonomi, capaci di
funzionare e di produrre beni e servizi in modo autonomo. Viceversa, si tratta per lo
più di semplici uffici e/o reparti (ovvero gruppi di uffici e/o reparti) che le singole
banche cedenti esternalizzano soltanto da un punto di vista formale, attribuendo la
titolarità dei rapporti di lavoro ad altra società (la Capitalia Informatica S.p.A) al
fine – evidentemente – di “alleggerire” le banche attualmente titolari di tali rapporti.
Questa circostanza appare evidente già nello stesso progetto di ristrutturazione presentato da Capitalia S.p.A.
Come si evince da tale progetto, infatti, molte delle “Funzioni” coinvolte dalla
scissione non vengono trasferite per intero ma soltanto parzialmente. Ad esempio,
nella Banca di Roma S.p.A. la funzione Immobili ed Economato viene trasferita soltanto per la parte, certamente non autonoma, relativa alla struttura Fonia e struttura Gestione Tecncica relative i rami ceduti; nella Banca di Sicilia la Funzione Centro
Lavorazioni Amministrative viene trasferita con la “mutilazione”della Gestione mutui
e della Cassa regionale siciliana, mentre la Funzione Back Office Titoli viene trasferita senza la parte dei Controlli amministrativi; nella Bipop Carire S.p.A. il Centro di
attività Titoli e Depositaria, il Centro di attività Incassi e Pagamenti ed il Centro di
attività Servizi Estero vengono trasferiti senza le attività contabili.
In tale situazione, di assoluta carenza di autonomia funzionale ed organizzativa
delle strutture trasferite, è del tutto coerente (nonché necessario per il funzionamento degli uffici) che le strutture stesse continuino ad operare nelle sedi originarie e che si avvalgano degli attuali supporti organizzativi. Come la stessa giurisprudenza ha più volte evidenziato, infatti, la promiscuità tra i lavoratori appartenenti al
ramo ceduto e quelli rimasti presso l’impresa cedente, l’uso degli stessi macchinari,
la allocazione nei medesimi locali, sono tutti sintomi di carenza del requisito
dell’autonomia funzionale del ramo ceduto
Peraltro, alla mancanza di autonomia funzionale organizzativa si aggiunge anche
la totale mancanza di autonomia economica degli uffici ceduti, dato che i beni ed i
servizi prodotti dalla società cessionaria saranno offerti soltanto alle società cedenti per effetto di un vincolo contrattuale di monocommittenza tra i soggetti in
questione.
In secondo luogo, si segnala che l’art. 2112 cod. civ. presuppone (anche se non
prevede espressamente) che il soggetto cessionario abbia una propria capacità imprenditoriale sul mercato e non costituisca una mera “scatola” giuridica cui imputare
i rapporti di lavoro trasferito per effetto della scissione societaria. Ora, nel caso in
questione la mancanza di autonomia delle strutture trasferite rende evidente come
la società cessionaria non sia in grado – di per sé – di rappresentare un soggetto imprenditoriale autonomo in grado di garantire l’occupazione dei lavoratori trasferiti
anche a prescindere dalle strutture e dal supporto logistico delle società cedenti ed
anche a prescindere dai rapporti commerciali con esse.
In tale situazione, non configurandosi la cessione di veri e propri “rami
d’azienda” secondo la nozione legale e giurisprudenziale di cui si è detto sopra, si
deve escludere che si produca l’effetto di cessione automatica dei contratti di lavoro in capo all’acquirente prevista dall’art. 2112 cod. civ.
* * *
Tutto ciò detto, ci auguriamo, per i circa 1800 colleghi interessati all’attuale
previsto trasferimento, ma anche per tutti i dipendenti del Gruppo, che questa nostra battaglia al fianco dei lavoratori porti, innanzitutto, la Direzione di Capitalia a
rinunciare all’ennesima parcellizzazione del personale, ma soprattutto a riflettere
sulle politiche aziendali future, volendo investire davvero ed in forma cospicua sul
capitale umano, che è e resta la risorsa principale su cui contare. Confidiamo, altresì, che le ragioni dei lavoratori del Gruppo Capitalia, da noi sostenute, trovino solidarietà ed autorevole sostegno da parte di questa pregiatissima Commissione.