La tutela del software tramite l`uso del marchio e di licenze
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La tutela del software tramite l`uso del marchio e di licenze
La tutela del software tramite l’uso del marchio e di licenze CCIAA di Verona Verona, 16 marzo 2011, ore 17:00 Avv. Fabio Luciani Socio dello Studio Legale Casucci Stp Milano – Verona – Venezia Tel.: 045 9230185 – e-mail: [email protected] www.casucci.biz Possibili tutele del software Nel settore del software esistono tre strumenti giuridici di tutela: il diritto d'autore il brevetto il marchio Software e diritto d’autore La legge 633/41 Espressamente riconosce la tutelabilità del software attraverso il diritto d’autore (art. 2, comma 1, n. 8) Software e diritto d’autore Il diritto nasce in capo all’autore nel momento stesso in cui viene creato il software (art. 6) Software e diritto d’autore La legge sul diritto d'autore limita la sua protezione alla mera modalità di scrittura dello stesso Software e diritto d’autore In buona sostanza, il diritto d’autore censura solo l’identicità ma non l’equivalenza Software e diritto d’autore In altre parole, si protegge uno specifico codice di programma al pari di un romanzo vietandone la riproduzione o la manipolazione senza autorizzazione. Non ci si può impossessare del programma di qualcun altro, ma si può creare un programma con uguale funzionalità Software e diritto d’autore Soggetti tutelati: Il creatore nel caso di persona singola Tutti gli autori in caso di team Nel caso di dipendente: Diritto morale al dipendente, Diritto di sfruttamento economico al datore La tutela del software tramite licenze Tre sono le formule contrattuali adottabili nel caso di commercializzazione del software: licenza d’uso locazione leasing Licenza d’uso Forma scritta ad probationem (art. 2581 cc e art. 110 lda) Il licenziante trasferisce il godimento del software al licenziatario per un periodo limitato o illimitato, dietro corrispettivo di un canone eventualmente periodico Licenza d’uso In esclusiva: il licenziatario è l’unico a poter sfruttare il programma Senza esclusiva: il software standardizzato e dato in uso a numerosi licenziatari Licenza d’uso Clausola di trasferibilità: il licenziatario può trasferire il godimento del software a terzi Proprietà intellettuale: impedisce al licenziatario di eseguire copie salvo quelle di sicurezza Numero di utenze: limitazione nel numero massimo di installazione di software effettuabili dall’utente Licenza a strappo (shrink - wrap) Il supporto che contiene il software è racchiuso in una confezione all’esterno della quale è riportato il testo contrattuale: aprendo la confezione (strappandola) il contraente accetta automaticamente le condizioni contrattuali Licenza shareware Il software è concesso in prova al licenziatario per un certo periodo di tempo, trascorso il quale egli valuta se acquistarlo o smettere di utilizzarlo: in casi del genere il licenziante fornisce o copie ridotte o copie che si disattivano a scadenza Licenza freeware Ha le stesse caratteristiche dello shareware, ma a differenza di questo è esclusivamente gratuito Open source quando è distribuito con codice sorgente aperto e con licenza che soddisfi allo stesso tempo queste condizioni: ridistribuzione libera del software e di opere derivate; nessuna discriminazione contro persone o gruppi, né contro determinati settori; distribuzione della licenza che non deve essere specifica a un prodotto né deve porre restrizioni ad altro software CARATTERI PRINCIPALI LICENZA: forma del contratto di licenza esclusiva/ non esclusiva per tutti i prodotti /per parte dei prodotti somma fissa / royalties/minimum royalties 17 LICENZE – Struttura principale dell’accordo Parti Definizione dei termini Premesse Oggetto Ambito della licenza Altri obblighi Durata Pagamenti Risoluzione delle controversie 18 LICENZE – Struttura principale dell’accordo Parti Indicazione delle parti coinvolte Indicazione di possibili parti nuove (società collegate e affiliate) 19 LICENZE – Struttura principale dell’accordo Definizione chiara dei termini chiave Regole di linguaggio Codice oggetto /codice sorgente Comunicazioni - riferimenti 20 LICENZE – Struttura principale dell’accordo Premesse Indicazione chiara del rapporto tra le parti e dell’oggetto dell’accordo Indicazione chiara delle intenzioni dichiarate e degli scopi dell’applicazione Indicazione di applicazioni/prospettive future (ove ve ne fossero) Indicazione dei soggetti interessati in futuro (ove ve ne fossero) 21 LICENZE – Struttura principale dell’accordo Pagamenti Importo forfettario (lump sum) Royalty (post scadenza) Diritto di accesso alla documentazione contabile 22 LOCAZIONE il locatore concede in locazione al conduttore il software. Le spese di piccola manutenzione del software spettano al conduttore Le spese di straordinaria manutenzione spettano al locatore Si applicano le regole sul contratto di locazione Massima attenzione alla tutela dei diritti d’autore 23 LEASING Si applicano le regole sul contratto di leasing Massima attenzione alla tutela dei diritti d’autore Si stipula per risolvere problemi legati all’elevato costo di certi software 24 I contratti di sviluppo del software Una parte (appaltatore) si impegna a sviluppare o realizzare un programma che possa soddisfare le richieste tecniche avanzate dall’altra parte (committente) I contratti di sviluppo del software Il produttore è proprietario del programma sino a quando non trasferisce i diritti al committente Se trattasi di un professionista autonomo I contratti di sviluppo del software Quando il creatore è dipendente di una società che realizza software per conto terzi (software house) il programma appartiene alla società secondo quanto previsto dall’articolo 12 bis della lda Le diverse ipotesi Proprietà esclusiva del committente Comproprietà del diritto Diritto di utilizzazione non esclusivo Proprietà esclusiva del committente Con la consegna del codice oggetto e del codice sorgente, il committente può utilizzare il programma come meglio ritiene, essendone il proprietario esclusivo Comproprietà del diritto La gestione avviene in ambito di regime di comunione con le relative prerogative stabilite pattiziamente Diritto di utilizzazione non esclusivo Vi è la consegna del codice oggetto e la proprietà resta al produttore mentre il committente può utilizzarlo solo in relazione alle sue necessità Diritto di utilizzazione non esclusivo Vi è la consegna del codice oggetto e la proprietà resta al produttore mentre il committente può utilizzarlo solo in relazione alle sue necessità Clausole importanti oggetto e modalità di esecuzione programmi sorgente collaudo ed accettazione manutenzione del software divieto di cessione garanzie patto di non concorrenza Oggetto e modalità di esecuzione È importante stabilire “chi fa che cosa” e, nel caso in cui il produttore rimanga titolare dei relativi diritti, l’impegno da parte di quest’ultimo nel fornire licenza a titolo definitivo e senza limiti di tempo. In questa clausola, è importante stabilire i vari step di produzione e di verifica stabilendo la realizzazione a regola d’arte, le caratteristiche tecniche alle quali dovrà corrispondere il sw ed un supporto di documentazione tecnica relativa sia al software tecnicamente inteso sia come manuale di istruzioni Programmi sorgente A garanzia delle parti si dovrà stabilire la realizzazione di una copia di riferimento comprendente l’insieme dei programmi sorgente, della documentazione esistente e dei programmi complementari e di tutti gli elementi esistenti e necessari alla gestione dei programmi sorgente nelle loro diverse versioni. L’esemplare sarà racchiuso in un imballo chiuso e sigillato e conservato da un notaio scelto di comune accordo dalle parti e al quale sarà consegnata una lettera di istruzioni secondo un testo concordato dalle parti e allegato al contratto Collaudo ed accettazione Il collaudo dovrà verificare che il software funzioni in conformità alle specifiche tecniche fornite dal committente, il quale procederà ad effettuare tutti i test ritenuti necessari, comunicando per iscritto al produttore tutte le anomalie riscontrate entro il termine di tempo definito. Il committente non potrà rifiutarsi di accettare il prodotto nel caso in cui questo funzioni conformemente alle specifiche tecniche richieste Manutenzione del software Il produttore assicurerà il trasferimento delle conoscenze relative al software in modo tale che il committente possa gestirlo in autonomia. Il produttore, per tutta la durata del contratto, fornisce servizi d’assistenza comprendente: correzione di errori, fornitura di soluzioni temporanee quando le correzioni degli errori non possono essere fatte in breve tempo e la realizzazione di nuove versioni in caso di evoluzione delle piattaforme e dei sistemi informativi supportati e/o delle legislazioni Divieto di cessione Divieto di cedere o dare in sub licenza il software a terzi, anche a scopo didattico dimostrativo. Divieto di modifiche, operazioni di reverse engineering, decompilazione o di assemblaggio del software o di parti di esso, anche se finalizzate ricavare prodotti derivati Garanzie Il produttore deve garantire il committente contro tutte le eventuali rivendicazioni di terzi aventi ad oggetto, anche in parte, il software oggetto del contratto. In caso contrario, il produttore deve farsi carico di tutte le spese ed oneri derivanti dall’eventuale condono condanna subita dal committente Patto di non concorrenza Il produttore si obbliga ad astenersi dal cedere il software a società concorrenti del committente per un periodo di tot anni dalla data di consegna del software. Il pagamento dell’obbligo di non concorrenza è retribuito nel corrispettivo contrattuale Uno strumento utile di tutela contro la contraffazione: la fingerprint È una “impronta digitale” informatica del software impressa dai suoi autori originali: sono codici nascosti che permettono al solo creatore di rivelarne l’esistenza e dimostrare la reale paternità del programma La protezione fornita dal marchio Il marchio può fornire al software un’utile protezione poiché è un segno che permette di distinguere i beni e servizi contrassegnati con quello specifico marchio sul mercato rispetto ad altri prodotti e servizi dello stesso genere. Il marchio viene utilizzato di fatto come strumento di marketing e rende possibile il riconoscimento del prodotto da parte del consumatore La protezione fornita dal marchio “Emerge, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte che la funzione essenziale del marchio consiste segnatamente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa; inoltre, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità” (CGCE, 18 giugno 2002 – C299/99) La protezione fornita dal marchio “La funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa. … Il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità. Il legislatore comunitario ha consacrato tale funzione essenziale del marchio disponendo, all'art. 2 della direttiva, che i segni che possono essere riprodotti graficamente possono costituire un marchio alla sola condizione che essi siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.” (CGCE, 12 novembre 2002 – C -206/2001) La protezione fornita dal marchio Art. 7 Oggetto della registrazione 1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. La protezione fornita dal marchio La classe di Nizza corrispondente è 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori. La protezione fornita dal marchio La classe di Nizza corrispondente è anche 42: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software