APPLICABILITA` DEL D.LGS 151 AGLI ASSEMBLATORI DI PC Il D

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APPLICABILITA` DEL D.LGS 151 AGLI ASSEMBLATORI DI PC Il D
APPLICABILITA’ DEL D.LGS 151 AGLI ASSEMBLATORI DI PC
Il D.lgs 151 individua come “produttori” i soggetti che:
m) «produttore»: chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di
comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è
considerato «produttore» se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto l;
3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche
nell’ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a
distanza;
4) chi produce apparecchiature: elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione
è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato
produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario,
a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3);
In seguito ad approfondimenti sul ruolo degli assemblatori di Pc, si ritiene che le imprese che immettono Pc
assemblati sul mercato italiano siano da considerarsi come produttori, anche nel caso in cui adottino la
pratica di non apporre il proprio marchio sui prodotti che commercializzano, ai sensi del D.lgs 151, art. 3,
lettera m).
E’ infatti da osservare che:
L’impresa assembla dei componenti ma immette sul mercato nazionale un “prodotto finito”
Il concetto espresso dalla definizione “fabbrica e vende AEE recanti il proprio marchio” deve essere
intesa in senso più ampio
L’impresa è comunque responsabile dell’assemblato, del suo corretto funzionamento, della fornitura
della garanzia.
Il rifiuto derivante sarebbe orfano e l’onere di finanziamento andrebbe a ricadere impropriamente sugli
altri produttori di Pc registrati al Registro Nazionale RAEE.
Si ritiene pertanto, anche in considerazione delle rilevanti sanzioni previste per la mancata
registrazione, che tali imprese siano dunque soggette a tutti gli obblighi di cui al D.lgs 151,
indipendentemente dall’occasionalità dell’attività svolta o dal numero anche limitato di pezzi
commercializzati.
Si segnala tuttavia, che la quasi totalità degli importatori/produttori di “case”, al fine di evitare un probabile
rischio elusivo ed offrire nel contempo un servizio ai propri clienti, avrebbe deciso di considerarlo come un
“prodotto finito” ai sensi del D.lgs 151, equiparandolo di fatto a un “computer vuoto”, e assumendosi la
responsabilità della corretta gestione e del finanziamento del fine vita.
Nel caso in cui l’impresa che assembla Pc utilizzasse il case di un produttore/importatore registrato
al Registro RAEE che avesse assolto all’ origine gli obblighi di finanziamento della gestione RAEE
relativa ai singoli “computer vuoti” immessi sul mercato, tale impresa sarebbe da considerarsi come
semplice rivenditore, dunque non soggetta agli obblighi di cui al Decreto legislativo 151 stesso.