42 - Norme per il conferimento liquami al depuratore media…
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42 - Norme per il conferimento liquami al depuratore media…
CITTA’ DI CONEGLIANO PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO D’UTENZA - NORME PER IL CONFERIMENTO DI LIQUAMI E/O RIFIUTI LIQUIDI AL DEPURATORE COMUNALE MEDIANTE AUTOBOTTE. - Approvato con del. G.C. n. 532 del 28.12.1998 - Modificato con del. G.C. n. 258 del 31.5.1999 - Data entrata in vigore: 21.8.1999 1 REGOLAMENTO D’UTENZA NORME PER IL CONFERIMENTO DI LIQUAMI E/O RIFIUTI LIQUIDI AL DEPURATORE COMUNALE MEDIANTE AUTOBOTTE Articolo 1 - Campo di applicazione 1. Le norme di cui al presente titolo si applicano al trattamento, nell’impianto di depurazione comunale di liquami e/o rifiuti speciali liquidi compatibili con il processo biologico dell’impianto stesso, e conferiti mediante autobotte. Articolo 2 – Tipologia dei liquami da trattare 1. Possono essere trattati presso l’impianto di depurazione liquami di qualunque provenienza civile od industriale, purché compatibili con il processo biologico dell’impianto di depurazione, in conformità al decreto di autorizzazione al trattamento in conto terzi ed il cui scarico sia stato preventivamente autorizzato dal Comune. Articolo 3 – Autorizzazione allo scarico dei liquami 1. Il conferimento dei rifiuti speciali liquidi deve essere autorizzato dal Comune, previo parere favorevole del Tecnico Responsabile dell’impianto di depurazione. L’autorizzazione al conferimento può essere rilasciata a: - il produttore; il trasportatore; l’intermediario. 2. Il produttore e/o la ditta conferente accetta in tutto e per tutto il presente regolamento che dovrà essere controfirmato in ogni pagina per accettazione ed allegato alla domanda di richiesta di autorizzazione al conferimento; inoltre essi sono tenuti al rispetto delle norme vigenti presso l’impianto di depurazione. 3. La domanda di conferimento deve essere presentata contestualmente al Comune ed al gestore. Essa deve contenere: a) copia di tutte le autorizzazioni che il produttore e/o la ditta conferente possiedono (stoccaggio, trasporto, ecc.) in merito ai rifiuti speciali liquidi di cui alla richiesta; b) estremi dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti speciali liquidi (numero di targa, capacità, ecc.); c) copia delle analisi chimiche (per tutti i rifiuti speciali liquidi diversi dai fanghi di serbatoi settici, CER 20.3.04); d) codice CER del rifiuto; e) quantitativo medio mensile che si presume verrà conferito; 2 f) modalità di conferimento; g) dichiarazione con cui il legale rappresentante del soggetto richiedente attesti: - di essere in regola con tutta la normativa vigente e possedere tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento della sua attività ed in particolare per il trasporto di liquami e/o rifiuti speciali liquidi che sarà eseguito nel rispetto di tutta la normativa statale e regionale; - di assumersi tutte le responsabilità, sia civili che penali, di eventuali danni e/o inquinamenti provocati dal liquame e/o rifiuto speciale liquido da esso scaricato all’impianto di depurazione; - di impegnarsi a stipulare con una primaria compagnia di Assicurazione una polizza per la copertura di eventuali danni fino alla concorrenza economica di L. 50.000.000 prodotti all’impianto di depurazione o derivanti dallo scarico di quest’ultimo a seguito delle eventuali negative ripercussioni causate dal rifiuto da essa scaricato, nell’ambiente e/o nel corpo ricettore. 4. Per la richiesta di autorizzazione al conferimento il produttore e/o la ditta dovranno compilare l’apposito modulo da ritirare e restituire compilato e sottoscritto presso la sede Municipale o presso l’impianto di depurazione. 5. Qualora un soggetto autorizzato intenda effettuare qualche variazione significativa nel conferimento di cui al punto 3 (nuovo refluo con relativo CER, nuovi mezzi, ecc.), lo stesso deve comunicare, previo parere favorevole del gestore dell’impianto, al Comune l’integrazione e/o variazione da effettuare. 6. L’autorizzazione allo scarico di rifiuti speciali liquidi derivanti dallo spurgo di fosse settiche esclusivamente di natura civile viene richiesta dalla ditta che esegue il trasporto degli stessi. 7. Il gestore dell’impianto di depurazione comunale, ai fini del rilascio del parere favorevole al conferimento, potrà effettuare le indagini, verifiche, controlli, analisi o qualsiasi altro controllo che il gestore stesso riterrà necessario al fine di tutelare il processo biologico dell’impianto di depurazione. Gli esiti di tali controlli dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune. 8. La polizza fideiussoria assicurativa o bancaria è obbligatoria per ogni soggetto richiedente l’autorizzazione; la stessa dovrà essere intestata al Comune di Conegliano e dovrà essere stipulata non oltre il termine di 30 giorni dalla data di autorizzazione. L’attestazione dell’avvenuto pagamento e/o l’originale della polizza stessa, deve essere depositata presso il Comune entro i termini previsti. La durata minima della polizza è stabilita e rinnovabile per un periodo di anni 1. 9. In caso la richiesta al conferimento venga fatta dal trasportatore o intermediario, gli stessi dovranno essere in possesso di delega rilasciata dal produttore o detentore. 3 Articolo 4 – Priorità di trattamento liquami 1. I criteri per determinare la priorità di scarico dei liquami sono i seguenti: a. Provenienza dal territorio comunale; b. Provenienza dai Comuni siti nello stesso Aggregato di Depurazione del Comune di Conegliano (con riferimento al Piano Regionale di Risanamento delle Acque); c. Provenienza dai Comuni siti nello stesso Ambito TV2 di Gestione del Comune di Conegliano (con riferimento al Piano Regionale di Risanamento delle Acque); d. Provenienza da altri Comuni; e. Provenienza da altri Comuni fuori Regione, fatta salva la disponibilità dell’impianto e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tutela Ambiente, sentito il gestore dell’impianto. 2. Nel caso di pari priorità, avranno la precedenza i liquami provenienti dallo spurgo di fosse settiche e fognature di insediamenti abitativi e assimilati. Articolo 5 – Controlli e modalità di conferimento 1. Ogni conferimento dei liquami deve essere autorizzato come previsto dall’art. 3. 2. Le modalità del servizio oggetto del presente Regolamento d’utenza sono stabilite dal gestore dell’impianto mediante apposito documento, approvato dal Comune, che dovrà essere accettato dal Conferente. 3. Fino a quando l’impianto non sarà dotato di un sistema automatico di misurazione delle quantità conferite dalle ditte, la quantificazione viene stabilita in base al tagliando della pesa pubblica. 4. L’orario di conferimento all’impianto di depurazione sarà stabilito dal gestore, previa autorizzazione del Comune di Conegliano. 5. La ditta conferente, prima di effettuare le operazioni di scarico dei liquami, deve consegnare agli addetti alla gestione dell’impianto il formulario di accompagnamento rifiuti previsto dal Decreto n. 145 del 1.04.1998 debitamente compilato. Nel caso di rifiuto proveniente da insediamenti produttivi oltre il formulario dovrà essere consegnato certificato di analisi del rifiuto. 6. Saranno prelevati campioni di liquame per il controllo a cura del Tecnico Responsabile dell’impianto di depurazione comunale, a suo insindacabile giudizio. 7. Presso l’impianto di depurazione verranno eseguite le analisi di primo controllo per verificare l’assimilabilità degli scarichi effettuati. 8. Il soggetto conferente deve comunicare al Tecnico Responsabile, entro il giorno stabilito dal tecnico stesso, la quantità di liquami che intende conferire nella settimana successiva. Successivamente il Tecnico Responsabile, previo parere del Responsabile del Servizio Ecologia del Comune. 4 9. La quantità massima giornaliera di smaltimento che l’impianto di depurazione può trattare, sarà ripartita nei vari conferimenti di liquami autorizzati e sarà determinata di volta in volta dal Tecnico Responsabile previo parere del Responsabile del Servizio Ecologia del Comune. 10. Ad ogni conferimento di rifiuti speciali è facoltà del Tecnico Responsabile effettuare un campionamento medio che sarà suddiviso in tre parti e sigillato in appositi contenitori contrassegnati dagli intervenuti. Una parte sarà utilizzata dal gestore per le determinazioni previste, una sarà messa a disposizione del soggetto conferente per analisi in contraddittorio, mentre la terza sarà tenuta presso l’impianto di depurazione a disposizione per una verifica analitica da parte di terzi, che costituirà responso inappellabile; è ammessa questa procedura solo qualora la differenza tra i valori riscontrati dalla Concessionaria e quelli ottenuti dal soggetto Conferente fosse superiore al 20%. Entro tale margine sarà ritenuto valido quello del gestore. 11. L’acqua pulita che potrà essere prelevata dall’impianto, sarà conteggiata su apposito contatore al prezzo di Lire 3.000 al mc. 12. Il lavaggio delle autobotti effettuato dalle ditte presso l’impianto, sarà conteggiato a Lire 50.000 cadauno per ogni 0,5 mc di materiale scaricato. Articolo 6 – Pagamenti per lo smaltimento dei liquami 1. Sono soggetti al pagamento per il trattamento, ai sensi del presente titolo, tutti i rifiuti speciali liquidi che vengono conferiti all’impianto mediante autobotte e/o mezzi speciali. 2. I prezzi applicati per il trattamento saranno stabiliti in base alla quantità e qualità di rifiuti speciali liquidi da smaltire; eventuali variazioni saranno comunicate per iscritto con un minimo di preavviso. 3. La fatturazione dei conferimenti sarà effettuata mensilmente sulla base delle accertate quantità di rifiuti conferiti. Il pagamento conseguente dovrà essere eseguito mediante ricevuta bancaria 30 giorni data fattura. In caso di ritardato pagamento, decorreranno gli interessi dal trentunesimo giorno dall’emissione fattura con valore pari al prime rate A.B.I. aumentato di 2 punti. Articolo 7 – Penali, sospensioni e divieto di smaltimento 1. Nel caso il soggetto autorizzato, o la ditta conferente, non ottemperi alla stipula della polizza fidejussoria prevista dal presente Regolamento, sarà applicata una penale di L. 1.000.000, salvo la possibilità di sospensione immediata del ricevimento dei rifiuti. 5 2. Nel caso il soggetto autorizzato, o la ditta conferente, consegni rifiuti di qualità difforme rispetto a quelli autorizzati, ed il trattamento degli stessi comporti ulteriori costi di trattamento e smaltimento, sarà immediatamente diffidata dal Tecnico Responsabile del depuratore e verrà applicata una penale pari al doppio dell’effettivo prezzo di trattamento applicato per quel tipo di rifiuto. 3. Qualora il soggetto autorizzato, o la ditta conferente, consegni un rifiuto non compatibile con il processo di depurazione e/o tossico-nocivo e tale da arrecare pregiudizio al servizio di trattamento, il Tecnico Responsabile, non appena in possesso delle analisi comprovanti la non rispondenza del campione prelevato, sospenderà immediatamente qualsiasi conferimento da parte della ditta responsabile, senza pregiudizio al recupero delle spese relative all’eventuale disinquinamento e/o al ripristino del processo depurativo. Oltre a quanto sopra dovrà essere applicata una penale pari al triplo del prezzo massimo di smaltimento dei liquami moltiplicata per il quantitativo responsabile dell’inquinamento fino a quel momento conferito. Il Tecnico Responsabile del depuratore, inoltre, darà comunicazione, dell’accaduto agli enti interessati preposti al controllo. 4. Sono fatte salve le azioni legali previste dalla normativa vigente in materia, a tutela del gestore e del Comune per gli eventuali danni provocati verso terzi. Articolo 8 – Sospensione ricevimento scarichi 1. Il Tecnico Responsabile dell’impianto di depurazione potrà, in accordo con il comune, in qualsiasi momento, senza preavviso e a sua totale discrezione, interrompere il conferimento dei liquami oggetto del presente regolamento per motivi connessi alla gestione dell’impianto di depurazione. 2. Nessun indennizzo sarà dovuto ai soggetti autorizzati o alle ditte conferenti per l’interruzione del conferimento di cui al precedente comma. Articolo 9 – Modifica del presente regolamento 1. Il Comune, in accordo con il gestore dell’impianto di depurazione, si riserva la possibilità di variare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il presente regolamento. 2. Nulla potranno pretendere le ditte conferenti per effetto di tali variazioni. 6 REGOLAMENTO D’UTENZA NORME PER IL CONFERIMENTO DI LIQUAMI E/O RIFIUTI LIQUIDI AL DEPURATORE COMUNALE MEDIANTE AUTOBOTTE Articolo 1 - Campo di applicazione......................................................................................... 2 Articolo 2 – Tipologia dei liquami da trattare ........................................................................ 2 Articolo 3 – Autorizzazione allo scarico dei liquami ............................................................. 2 Articolo 4 – Priorità di trattamento liquami........................................................................... 4 Articolo 5 – Controlli e modalità di conferimento ................................................................. 4 Articolo 6 – Pagamenti per lo smaltimento dei liquami ........................................................ 5 Articolo 7 – Penali, sospensioni e divieto di smaltimento...................................................... 5 Articolo 8 – Sospensione ricevimento scarichi....................................................................... 6 Articolo 9 – Modifica del presente regolamento .................................................................... 6 \\NTCIMA02\USERS\Segreteria\documenti\regolamenti\42 - Norme per il conferimento liquami al depuratore mediante autobotte.doc 7