42 - Norme per il conferimento liquami al depuratore media…

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42 - Norme per il conferimento liquami al depuratore media…
CITTA’ DI CONEGLIANO
PROVINCIA DI TREVISO
REGOLAMENTO D’UTENZA - NORME PER IL
CONFERIMENTO DI LIQUAMI E/O RIFIUTI LIQUIDI AL
DEPURATORE COMUNALE MEDIANTE AUTOBOTTE.
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Approvato con del. G.C. n. 532 del 28.12.1998
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Modificato con del. G.C. n. 258 del 31.5.1999
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Data entrata in vigore: 21.8.1999
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REGOLAMENTO D’UTENZA
NORME PER IL CONFERIMENTO DI LIQUAMI
E/O RIFIUTI LIQUIDI AL DEPURATORE COMUNALE MEDIANTE AUTOBOTTE
Articolo 1 - Campo di applicazione
1. Le norme di cui al presente titolo si applicano al trattamento, nell’impianto di
depurazione comunale di liquami e/o rifiuti speciali liquidi compatibili con il processo
biologico dell’impianto stesso, e conferiti mediante autobotte.
Articolo 2 – Tipologia dei liquami da trattare
1. Possono essere trattati presso l’impianto di depurazione liquami di qualunque
provenienza civile od industriale, purché compatibili con il processo biologico
dell’impianto di depurazione, in conformità al decreto di autorizzazione al
trattamento in conto terzi ed il cui scarico sia stato preventivamente autorizzato dal
Comune.
Articolo 3 – Autorizzazione allo scarico dei liquami
1. Il conferimento dei rifiuti speciali liquidi deve essere autorizzato dal Comune, previo
parere favorevole del Tecnico Responsabile dell’impianto di depurazione.
L’autorizzazione al conferimento può essere rilasciata a:
-
il produttore;
il trasportatore;
l’intermediario.
2. Il produttore e/o la ditta conferente accetta in tutto e per tutto il presente
regolamento che dovrà essere controfirmato in ogni pagina per accettazione ed
allegato alla domanda di richiesta di autorizzazione al conferimento; inoltre essi
sono tenuti al rispetto delle norme vigenti presso l’impianto di depurazione.
3. La domanda di conferimento deve essere presentata contestualmente al Comune
ed al gestore. Essa deve contenere:
a) copia di tutte le autorizzazioni che il produttore e/o la ditta conferente possiedono
(stoccaggio, trasporto, ecc.) in merito ai rifiuti speciali liquidi di cui alla richiesta;
b) estremi dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti speciali liquidi (numero di targa,
capacità, ecc.);
c) copia delle analisi chimiche (per tutti i rifiuti speciali liquidi diversi dai fanghi di
serbatoi settici, CER 20.3.04);
d) codice CER del rifiuto;
e) quantitativo medio mensile che si presume verrà conferito;
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f) modalità di conferimento;
g) dichiarazione con cui il legale rappresentante del soggetto richiedente attesti:
- di essere in regola con tutta la normativa vigente e possedere tutte le
autorizzazioni necessarie per l’espletamento della sua attività ed in particolare per
il trasporto di liquami e/o rifiuti speciali liquidi che sarà eseguito nel rispetto di tutta
la normativa statale e regionale;
- di assumersi tutte le responsabilità, sia civili che penali, di eventuali danni e/o
inquinamenti provocati dal liquame e/o rifiuto speciale liquido da esso scaricato
all’impianto di depurazione;
- di impegnarsi a stipulare con una primaria compagnia di Assicurazione una
polizza per la copertura di eventuali danni fino alla concorrenza economica di L.
50.000.000 prodotti all’impianto di depurazione o derivanti dallo scarico di
quest’ultimo a seguito delle eventuali negative ripercussioni causate dal rifiuto da
essa scaricato, nell’ambiente e/o nel corpo ricettore.
4. Per la richiesta di autorizzazione al conferimento il produttore e/o la ditta dovranno
compilare l’apposito modulo da ritirare e restituire compilato e sottoscritto presso la
sede Municipale o presso l’impianto di depurazione.
5. Qualora un soggetto autorizzato intenda effettuare qualche variazione significativa
nel conferimento di cui al punto 3 (nuovo refluo con relativo CER, nuovi mezzi, ecc.),
lo stesso deve comunicare, previo parere favorevole del gestore dell’impianto, al
Comune l’integrazione e/o variazione da effettuare.
6. L’autorizzazione allo scarico di rifiuti speciali liquidi derivanti dallo spurgo di fosse
settiche esclusivamente di natura civile viene richiesta dalla ditta che esegue il
trasporto degli stessi.
7. Il gestore dell’impianto di depurazione comunale, ai fini del rilascio del parere
favorevole al conferimento, potrà effettuare le indagini, verifiche, controlli, analisi o
qualsiasi altro controllo che il gestore stesso riterrà necessario al fine di tutelare il
processo biologico dell’impianto di depurazione.
Gli esiti di tali controlli dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune.
8. La polizza fideiussoria assicurativa o bancaria è obbligatoria per ogni soggetto
richiedente l’autorizzazione; la stessa dovrà essere intestata al Comune di
Conegliano e dovrà essere stipulata non oltre il termine di 30 giorni dalla data di
autorizzazione. L’attestazione dell’avvenuto pagamento e/o l’originale della polizza
stessa, deve essere depositata presso il Comune entro i termini previsti. La durata
minima della polizza è stabilita e rinnovabile per un periodo di anni 1.
9. In caso la richiesta al conferimento venga fatta dal trasportatore o intermediario, gli
stessi dovranno essere in possesso di delega rilasciata dal produttore o detentore.
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Articolo 4 – Priorità di trattamento liquami
1. I criteri per determinare la priorità di scarico dei liquami sono i seguenti:
a. Provenienza dal territorio comunale;
b. Provenienza dai Comuni siti nello stesso Aggregato di Depurazione del Comune di
Conegliano (con riferimento al Piano Regionale di Risanamento delle Acque);
c. Provenienza dai Comuni siti nello stesso Ambito TV2 di Gestione del Comune di
Conegliano (con riferimento al Piano Regionale di Risanamento delle Acque);
d. Provenienza da altri Comuni;
e. Provenienza da altri Comuni fuori Regione, fatta salva la disponibilità dell’impianto e
previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tutela Ambiente, sentito il
gestore dell’impianto.
2. Nel caso di pari priorità, avranno la precedenza i liquami provenienti dallo spurgo di
fosse settiche e fognature di insediamenti abitativi e assimilati.
Articolo 5 – Controlli e modalità di conferimento
1. Ogni conferimento dei liquami deve essere autorizzato come previsto dall’art. 3.
2. Le modalità del servizio oggetto del presente Regolamento d’utenza sono stabilite
dal gestore dell’impianto mediante apposito documento, approvato dal Comune, che
dovrà essere accettato dal Conferente.
3. Fino a quando l’impianto non sarà dotato di un sistema automatico di misurazione
delle quantità conferite dalle ditte, la quantificazione viene stabilita in base al
tagliando della pesa pubblica.
4. L’orario di conferimento all’impianto di depurazione sarà stabilito dal gestore, previa
autorizzazione del Comune di Conegliano.
5. La ditta conferente, prima di effettuare le operazioni di scarico dei liquami, deve
consegnare agli addetti alla gestione dell’impianto il formulario di accompagnamento
rifiuti previsto dal Decreto n. 145 del 1.04.1998 debitamente compilato. Nel caso di
rifiuto proveniente da insediamenti produttivi oltre il formulario dovrà essere
consegnato certificato di analisi del rifiuto.
6. Saranno prelevati campioni di liquame per il controllo a cura del Tecnico
Responsabile dell’impianto di depurazione comunale, a suo insindacabile giudizio.
7. Presso l’impianto di depurazione verranno eseguite le analisi di primo controllo per
verificare l’assimilabilità degli scarichi effettuati.
8. Il soggetto conferente deve comunicare al Tecnico Responsabile, entro il giorno
stabilito dal tecnico stesso, la quantità di liquami che intende conferire nella
settimana successiva. Successivamente il Tecnico Responsabile, previo parere del
Responsabile del Servizio Ecologia del Comune.
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9. La quantità massima giornaliera di smaltimento che l’impianto di depurazione può
trattare, sarà ripartita nei vari conferimenti di liquami autorizzati e sarà determinata
di volta in volta dal Tecnico Responsabile previo parere del Responsabile del
Servizio Ecologia del Comune.
10. Ad ogni conferimento di rifiuti speciali è facoltà del Tecnico Responsabile effettuare
un campionamento medio che sarà suddiviso in tre parti e sigillato in appositi
contenitori contrassegnati dagli intervenuti. Una parte sarà utilizzata dal gestore per
le determinazioni previste, una sarà messa a disposizione del soggetto conferente
per analisi in contraddittorio, mentre la terza sarà tenuta presso l’impianto di
depurazione a disposizione per una verifica analitica da parte di terzi, che costituirà
responso inappellabile; è ammessa questa procedura solo qualora la differenza tra i
valori riscontrati dalla Concessionaria e quelli ottenuti dal soggetto Conferente fosse
superiore al 20%. Entro tale margine sarà ritenuto valido quello del gestore.
11. L’acqua pulita che potrà essere prelevata dall’impianto, sarà conteggiata su apposito
contatore al prezzo di Lire 3.000 al mc.
12. Il lavaggio delle autobotti effettuato dalle ditte presso l’impianto, sarà conteggiato a
Lire 50.000 cadauno per ogni 0,5 mc di materiale scaricato.
Articolo 6 – Pagamenti per lo smaltimento dei liquami
1. Sono soggetti al pagamento per il trattamento, ai sensi del presente titolo, tutti i rifiuti
speciali liquidi che vengono conferiti all’impianto mediante autobotte e/o mezzi
speciali.
2. I prezzi applicati per il trattamento saranno stabiliti in base alla quantità e qualità di
rifiuti speciali liquidi da smaltire; eventuali variazioni saranno comunicate per iscritto
con un minimo di preavviso.
3. La fatturazione dei conferimenti sarà effettuata mensilmente sulla base delle
accertate quantità di rifiuti conferiti. Il pagamento conseguente dovrà essere
eseguito mediante ricevuta bancaria 30 giorni data fattura. In caso di ritardato
pagamento, decorreranno gli interessi dal trentunesimo giorno dall’emissione fattura
con valore pari al prime rate A.B.I. aumentato di 2 punti.
Articolo 7 – Penali, sospensioni e divieto di smaltimento
1. Nel caso il soggetto autorizzato, o la ditta conferente, non ottemperi alla stipula della
polizza fidejussoria prevista dal presente Regolamento, sarà applicata una penale di
L. 1.000.000, salvo la possibilità di sospensione immediata del ricevimento dei rifiuti.
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2. Nel caso il soggetto autorizzato, o la ditta conferente, consegni rifiuti di qualità
difforme rispetto a quelli autorizzati, ed il trattamento degli stessi comporti ulteriori
costi di trattamento e smaltimento, sarà immediatamente diffidata dal Tecnico
Responsabile del depuratore e verrà applicata una penale pari al doppio
dell’effettivo prezzo di trattamento applicato per quel tipo di rifiuto.
3. Qualora il soggetto autorizzato, o la ditta conferente, consegni un rifiuto non
compatibile con il processo di depurazione e/o tossico-nocivo e tale da arrecare
pregiudizio al servizio di trattamento, il Tecnico Responsabile, non appena in
possesso delle analisi comprovanti la non rispondenza del campione prelevato,
sospenderà immediatamente qualsiasi conferimento da parte della ditta
responsabile, senza pregiudizio al recupero delle spese relative all’eventuale
disinquinamento e/o al ripristino del processo depurativo. Oltre a quanto sopra dovrà
essere applicata una penale pari al triplo del prezzo massimo di smaltimento dei
liquami moltiplicata per il quantitativo responsabile dell’inquinamento fino a quel
momento conferito. Il Tecnico Responsabile del depuratore, inoltre, darà
comunicazione, dell’accaduto agli enti interessati preposti al controllo.
4. Sono fatte salve le azioni legali previste dalla normativa vigente in materia, a tutela
del gestore e del Comune per gli eventuali danni provocati verso terzi.
Articolo 8 – Sospensione ricevimento scarichi
1. Il Tecnico Responsabile dell’impianto di depurazione potrà, in accordo con il
comune, in qualsiasi momento, senza preavviso e a sua totale discrezione,
interrompere il conferimento dei liquami oggetto del presente regolamento per motivi
connessi alla gestione dell’impianto di depurazione.
2. Nessun indennizzo sarà dovuto ai soggetti autorizzati o alle ditte conferenti per
l’interruzione del conferimento di cui al precedente comma.
Articolo 9 – Modifica del presente regolamento
1. Il Comune, in accordo con il gestore dell’impianto di depurazione, si riserva la
possibilità di variare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il presente
regolamento.
2. Nulla potranno pretendere le ditte conferenti per effetto di tali variazioni.
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REGOLAMENTO D’UTENZA NORME PER IL CONFERIMENTO DI LIQUAMI
E/O RIFIUTI LIQUIDI AL DEPURATORE COMUNALE MEDIANTE AUTOBOTTE
Articolo 1 - Campo di applicazione......................................................................................... 2
Articolo 2 – Tipologia dei liquami da trattare ........................................................................ 2
Articolo 3 – Autorizzazione allo scarico dei liquami ............................................................. 2
Articolo 4 – Priorità di trattamento liquami........................................................................... 4
Articolo 5 – Controlli e modalità di conferimento ................................................................. 4
Articolo 6 – Pagamenti per lo smaltimento dei liquami ........................................................ 5
Articolo 7 – Penali, sospensioni e divieto di smaltimento...................................................... 5
Articolo 8 – Sospensione ricevimento scarichi....................................................................... 6
Articolo 9 – Modifica del presente regolamento .................................................................... 6
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