Conferimento - "PARTHENOPE"
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Conferimento - "PARTHENOPE"
Lezione 11 Il conferimento: relazione dell’esperto, valutazione del patrimonio, profili fiscali La relazione dell’esperto 2 Art. 2343 cc (conferimenti fra spa): chi conferisce beni in natura o crediti è tenuto a presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società (conferitaria) La relazione deve contenere la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti Tale relazione deve essere allegata all’atto costitutivo La logica della relazione Criterio analitico (voce per voce) Attenzione alle premesse!!! premesse I criteri cambiano fra codice civile e IAS/IFRS L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell’art. 64 c.p.c. 3 Situazione contabile Certamente ad una data utile dopo la nomina del perito Redatta secondo le disposizioni del codice civile 4 La valutazione del patrimonio Criterio di presunto realizzo o costo di sostituzione Assets materiali: materiali perizia tecnica Assets immateriali: immateriali giudicare la qualità Questione annosa? È iscrivibile l’avviamento 5 Oggi è pacifico che è iscrivibile Criteri di valutazione sintetici La valutazione del patrimonio (segue) 6 Assets finanziari: finanziari attenzione a dove sono, come vanno e ai rapporti infragruppo Rimanenze: Rimanenze perizia giurata o due diligence della società di revisione (se esiste) Crediti: Crediti presunto realizzo (effettuare test e verificare capienza del fondo rischi) Banca: Banca riconciliazione Fondo TFR: TFR verifica di consulente del lavoro Debiti: Debiti al valore nominale (attenzione alle lunghe scadenze, a debiti finanziari, fornitori e debiti v/erario) Ulteriore contenuto 7 Gli estremi della società oggetto di conferimento, con una sintesi del settore, dell’attività svolta, della storia e di altri elementi che possono essere rilevanti L’identificazione del perimetro di riferimento con la descrizione dei beni, l’accertamento dei valori contabili e la stima effettuata sulla base degli accertamenti effettuati e dei riscontri verificati Ulteriore contenuto (segue) 8 L’esplicitazione dei criteri di valutazione impiegati per i singoli beni, evidenziando le eventuali difficoltà incontrate Il procedimento di stima per l’eventuale calcolo dell’avviamento, avviamento commentando, se opportuno, la base dei dati a tal fine impiegata La determinazione del capitale netto di conferimento La verifica successiva Gli amministratori sono tenuti, nel termine di centottanta giorni dalla data di iscrizione della società (dalla delibera di aumento di capitale e dalla sottoscrizione dell’aumento da parte del conferente, nel caso di società preesistente), a controllare le valutazioni indicate nella relazione e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima Fino a quando le valutazioni non sono state approvate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società 9 Se il valore è inferiore ... 10 ... di oltre un quinto a quello per cui avviene il conferimento, la società è obbligata a ridurre proporzionalmente il capitale sociale, annullando le azioni scoperte La conferente può tuttavia versare la differenza in denaro o recedere dalla società; in questo caso essa ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile, in tutto o in parte in natura Fatto salvo il principio che in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale, l’atto costitutivo può prevedere che, per effetto dell’annullamento delle azioni, si determini una loro diversa ripartizione fra i soci Atto di conferimento 11 L’atto di conferimento è redatto da parte di un notaio e deve essere iscritto, entro i trenta giorni successive, presso il registro delle imprese Conferimento in Srl 12 Chi conferisce beni in natura o crediti è tenuto a presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’apposito albo (nomina diretta) diretta L’esperto ha gli stessi obblighi e responsabilità previste per le fattispecie regolate dall’art. 2343 Agli amministratori non è tuttavia richiesto il successivo controllo delle stime effettuate dal perito Profili fiscali 13 Il conferimento può determinare un risultato che rileva ai fini delle imposte dirette e che rientra nella categoria dei redditi d’impresa (IRPEF e IRES ma non IRAP) Valore di libro = valore corrente plus & minusvalenze Diverse modalità di tassazione della plusvalenza in capo al conferente Regola generale: a) continuità dei valori 14 Il conferitario iscrive l’azienda agli stessi valori contabili, contabili fiscalmente riconosciuti, del conferente Il conferente iscrive la partecipazione allo stesso valore dei beni conferiti Conseguenza: neutralità fiscale Il conferente sarà tassato sulla plusvalenza latente al momento della successiva ed eventuale cessione della partecipazione Regola generale: b) valori da perizia (più alti) Il conferitario iscrive l’azienda per i valori più alti, che divengono quelli fiscalmente riconosciuti La differenza rappresenta una plusvalenza tassabile per il conferente 15