DOMANDA - CTenergia

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DOMANDA - CTenergia
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308
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DOMANDA:
In seguito alla esecutività della nuova legge sul condominio ed in particolare con la “novità”
introdotta dall’art. 3 comma 4 che recita tra l’altro “… il condomino può rinunciare all’utilizzo
dell’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento, se dal suo distacco non derivano
notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”.
Sono venuto a conoscenza di “relazioni tecniche” molto sommarie di colleghi Ingegneri e Periti
Termotecnici che piuttosto semplicisticamente confermavano la possibilità del distacco senza
conseguenze tecnico-funzionali ed aggravi di spesa per i restanti condomini.
A parte la necessaria verifica di fattibilità tecnica, vorrei porgerVi un quesito alla cui risposta
potrebbero proficuamente fare riferimento i Tecnici che sempre più frequentemente saranno
coinvolti in tali vertenze:
-
Se per l’impianto centralizzato si prevede una suddivisione di spese a norma di regolamento
Condominiale con una quota fissa (a millesimi) ed una variabile (a consumo) con percentuali
fisse ( e spesso lontane dalla realtà), può il Tecnico che è chiamato a dare giustificazione e
“quantificazione” per l’eventuale distacco NON tener conto di tali percentuali ?
-
In mancanza di contabilizzatori di calore generali in centrale, come spesso accade nella ns.
zona, che potrebbero concretamente quantificare per differenza gli oneri fissi dalla voce
consumi individuali, si potrebbe fare riferimento a quanto indicato nelle vecchie norme UNI
10348-prospetto IV ed UNI 10200-prospetto II per il calcolo degli oneri di mantenimento in
esercizio dell’impianto (indipendentemente dai consumi) dovuti a :
o rendimento medio stagionale del generatore
o dispersioni passive della rete di distribuzione
Senza il calcolo di tali oneri e l’identificazione della quota a carico del “distaccante” mi sembra che
inevitabilmente restanti condomini si troverebbero a pagare oneri maggiori che creerebbero
infinite controversie.
RISPOSTA:
Il legislatore poteva completare la frase:
“, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa
per gli altri condomini assorbendone l’onere di ogni possibile variazione.”
Questa aggiunta avrebbe risolto ogni possibile questione condominiale.
Il legislatore è consapevole di cosa potrebbe succedere quando avviene lo stacco da un impianto.
Non si pronuncia nel dire che……. poi ne seguiranno altri.
Con tutto ciò sussiste il problema; necessita una soluzione.
Gli amministratori degli stabili in questi ultimi mesi mandano a tutti gli inquilini un documento dove i
residenti devono indicare se gli impianti in asservimento ( luce/ gas / acqua / riscaldamento) sono
a norma; si richiede al riguardo una giustificazione al riguardo e la firma di responsabilità.
Argomento che crea ulteriore confusione in aggiunta alla richiesta dello stacco dall’impianto.
Ne segue che abbiamo un legislatore che non si prende alcuna responsabilità su quanto scrive ed
un amministratore che con quel suo documento vorrebbe mettersi in sicurezza.
Dovremmo vedere questi argomenti sotto un altro punto di vista.
Le modalità per effettuare uno stacco dall’impianto senza arrecare modifiche sostanziali sulle
condizioni di efficienza del centralizzato devono poter indurre il condomino ad acquisire una
propria autonomia gestionale del flusso termico nel proprio impianto bay passando detto flusso
termico sul ritorno impianto quando ne ha stabilito il fermo del medesimo in determinate ore del
giorno.
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Con
“stacco
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vista.
stacco dall’impianto” sotto questo punto di vista.
Il condomino paga il consumo energetico indicato dai ripartitori di calore nelle percentuali stabilite
dall’assemblea condominiale ( è obbligatoria la contabilizzazione nei sistemi condominiali!!!!!)
Sinceramente non vorrei entrare nel merito su cosa succederebbe quando avviene lo stacco da
un impianto si possono scrivere libri al riguardo. Gli impianti condominiali non sono tutti uguali.
Ogni stacco deriva da un problema irrisolto individuale per produrne poi altri per la comunità con
litigiosità che in giudizio non hanno mai termine se consenzienti per lo stacco.
Un buon amministratore deve fare in modo che comunque tutti i condomini siano soddisfatti
dell’impianto di riscaldamento favorendone comunque, su richiesta di attuare un sistema (che poi
si adegueranno molti altri) che dia la massima autonomia della gestione al condomino che ne
faccia richiesta.
L’autonomia è sempre comunque possibile sia con impianti che utilizzano corpi
scaldanti con attacchi alle colonne di
centrale ( impianti realizzati prima del
1960) sia con impianti dove sono previsti collettori di distribuzione per ambienti.
Il condomino che intende staccarsi da
un sistema di distribuzione su colonne,
(vecchi impianti sovradimensionati)deve
in ogni caso realizzare un impianto ex
nuovo con una distribuzione su collettore (Fg.1)
Fermo restando il rifacimento dell’imto a proprie stese è comunque possibile
utilizzare uno stacco dall’impianto per
realizzare il proprio bay passando il fluitermico sul ritorno adottando le seguenti attenzioni:
1.Il collettore deve essere provvisto di una valvola by-pass che con la chiusura della richiesta
termica rimandi sul ritorno la globalità del flusso termico.
2. posizionare dietro i corpi scaldanti un pannello coibente con lamina frontale riflettente
3. adottare i doppi vetri ai finestrati
Con dovute precauzioni nelle zone di stacco ( con opportuna scelta della colonna) da una singola
colonna è più che sufficiente per riscaldare l’appartamento da 70 a 100 m2. con un sensibile
risparmio energetico. Non verrebbe intaccata la funzionalità di centrale.
Per condomini realizzati dopo il 1970, quando le realizzazioni impiantistiche già prevedevano la
presenza del collettore di distribuzione è opportuno che il medesimo venga sostituito con uno
avente la valvola di by-pass oppure inserire la stessa fra il circuito di mandata e quello di ritorno.
Sarebbe altresì opportuno provvedere all’installazione di una valvola di regolazione della portata
del fluido termico (valvola di bilanciamento) Fig.2
COMPONENTI DI RILIEVO TIEMME A SUSSIDIO DEGLI
STACCHI NEL CENTALIZZATO
Valvola a 4 vie con bocchettoni
Art. 2136
Valvola a 3 vie con bocchettoni
Art. 2137