infortuni e malattie professionali

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infortuni e malattie professionali
INFORTUNI E MALATTIE
PROFESSIONALI
L’assicurazione contro gli infortuni in
Italia
• L’obbligo dell’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro nasce con la
legge 80/1898 come forma di tutela
per i rischi dell’industria, limitata ad
alcune categorie di lavoratori.
• nel 1917 l’assicurazione venne estesa
a tutti gli addetti delle aziende
agricole e forestali, ai coltivatori
diretti, ai mezzadri ed ai loro
familiari
• l’INAIL fu istituito nel 1933
Art. 38 della Costituzione
• Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento
e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto
che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
• Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e
all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in
questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza
privata è libera
• Si è voluto in questo modo, conferire al rischio di
infortunio sul lavoro, nei confronti degli altri eventi
dannosi (malattia, disoccupazione ecc.) una sua
distinta peculiarità incentrata sul principio del rischio
professionale.
• il rischio proviene dall’attività produttiva che si
svolge nell’interesse dell’imprenditore che crea,
perciò, i presupposti del rischio, fruendo dei vantaggi
del lavoro di chi a quel rischio è esposto.
• Con il Testo unico emanato con DPR n.
1124/65 si era provveduto alla raccolta
sistematica di tutte le misure esistenti in
materia di assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali
Il DPR n. 1124/65 prevede
l’obbligo assicurativo quando:
• è svolta opera manuale
• c’è la presenza di personale subordinato
• operano macchinari, apparecchi o
impianti
• Da tutte le modifiche apportate al testo unico
sia dal legislatore sia dalla giurisprudenza
costituzionale ed ordinaria, è uscito un nuovo
modello di assicurazione rivolto
tendenzialmente a tutti i lavoratori, per tutti i
rischi e i danni di origine lavorativa
• L’INAIL ha competenze esclusive per gli
eventi indennizzabili e di partecipazione attiva
e qualificata per interventi sanitari,
prevenzionali e di riabilitazione
• Con la legge 493/99 inoltre si è estesa
l’assicurazione INAIL alle “casalinghe”, cioè
al lavoro domestico abituale
D.Lgs. 38/2000 aspetti innovativi
importanti
• Estensione della tutela ai lavoratori parasubordinati, dirigenti e
sportivi professionisti (art. 4, 5, 6);
• Benefici economici a favore delle piccole e medie imprese e
dei settori agricolo ed artigianale per il miglioramento delle
misure di sicurezza negli ambienti di lavoro, in attuazione del
D.lgs 626/94 (art. 23);
• Istituzione di corsi di riqualificazione professionale degli
invalidi del lavoro e di progetto di abbattimento delle barriere
architettoniche nelle piccole e medie imprese e nei settori
agricolo ed artigianale (art. 23 e 24);
• Indennizzo del danno biologico (art. 13)
• Tutela dell’infortunio in itinere (art. 12)
Fino all’emanazione del D. Lgs.
38/2000, assumeva rilievo, ai fini del
riconoscimento,solo la menomazione
di tipo fisico e psichico che riduceva
la capacità lavorativa del soggetto
assicurato
Danno biologico
• Danno alla persona nella sua globalità e
perciò, non solo in riferimento alla sfera
produttiva, ma anche a quella spirituale,
culturale, affettiva, sociale, sportiva, ecc.
• In tutte le attività realizzatrici della persona.
• Può anche essere identificato come danno alla
salute.
• le tariffe dei premi distinte nelle quattro gestioni:
Industria
Artigianato
Terziario
Altre attività
• Allargamento ed aggiornamento annuale delle
tabelle delle malattie professionali (art. 10)
• Obbligo della comunicazione all’INAIL del C.F.
dei lavoratori assunti e cessati dal servizio in tempo
reale (contatore INAIL dei flussi occupazionali)
D.Lgs 38/2000
aspetti innovativi importanti
• Con D.lgs. 38/2000 si tende ad un modello di
assicurazione sociale contraddistinta da una
forte connessione tra funzioni di indennizzo e
funzioni di prevenzione e riabilitazione
• è posto al centro il danno alla persona del
lavoratore, costituito principalmente dalla
riduzione della salute e conseguentemente il
danno patrimoniale che ne deriva
Il premio di assicurazione
È determinato in relazione al rischio medio
nazionale delle singole lavorazioni dei diversi
settori, tenuto conto del rischio specifico
aziendale
Definizione di infortunio sul lavoro
Tutti i casi di infortunio avvenuti per causa
violenta in occasione di lavoro,da cui sia
derivata la morte o un’inabilità permanente al
lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità
temporanea assoluta che comporti l’astensione
dal lavoro per più di tre giorni (DPR 1124
30/6/1965 art. 2)
Alcuni vincoli
• La causa deve essere “violenta”: un’azione
rapida e concentrata nel tempo che determina
la perdita della stato di salute del lavoratore,
deve agire entro il turno di lavoro
• La gravità deve essere tale da impedire il
lavoro per almeno tre giorni
• Deve essere in connessione, anche mediata e
indiretta, con le proprie mansioni lavorative
Elemento costitutivo dell’infortunio è
il danno, cioè l’inabilità (temporanea
o permanente, parziale o assoluta) del
lavoratore infortunato
Rischio generico
• Il rischio che indipendentemente dalle
condizioni particolari del contesto
lavorativo, grava in modo identico, sul
lavoratore come su ogni altro individuo
Rischio specifico
• È legato alle mansioni che il singolo
lavoratore svolge
Infortunio in itinere
• È l’infortunio in cui incorre il lavoratore
mentre dalla propria abitazione si reca sul
luogo di lavoro e viceversa
L’infortunio in itinere non è
indennizzabile
• Se vi è deviazione dal percorso casa-lavoro
• interruzione autonoma e non motivata dal
lavoro
• abuso di alcolici o psicofarmaci
• uso non terapeutico di stupefacenti
L’assicurazione comprende gli
infortuni occorsi:
• durante il normale percorso andate/ritorno tra
l’abitazione ed il luogo di lavoro
• il percorso tra due luoghi di lavoro se il
lavoratore ha più rapporti di lavoro
• il percorso a/r tra il luogo di lavoro e quello di
consumazione abituale dei pasti (se non esiste
una mensa aziendale)
• L’assicurazione è valida anche nel caso di
utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché
necessitato.
• questa necessità deve essere valutata, tenendo
conto dell’esistenza dei mezzi pubblici,
dell’orario di lavoro e delle esigenze umane di
vita del lavoratore
• è irrilevante il tipo di mezzo utilizzato purché
rientri tra quelli ammessi alla circolazione
• non sono infortuni in itinere, ma infortuni
sul lavoro quelli occorsi a coloro che per
motivi professionali fanno uso del mezzo
di trasporto
Malattia professionale
• L'assicurazione è altresì obbligatoria per le
malattie professionali indicate nella tabella
…., le quali siano contratte nell'esercizio e a
causa delle lavorazioni specificate nella tabella
stessa
La malattia professionale
• È legata ad un periodo minimo di assenza dal
lavoro
• Per essere riconosciuta deve essere presente in
tabella
• Deve avere una causa conosciuta
• Deve manifestarsi non oltre un tempo
prestabilito
• Vi è stato un continuo aumento del
numero delle malattie riconosciute come
derivanti dalle attività lavorative e la
sentenza della Corte Costituzionale n.
179 del 1998 afferma che la presenza in
tabella non è più vincolante
• Purché sia dimostrato il nesso fra la
malattia e l’attività svolta
sistema tabellare
aspetti negativi
rigidità:
la malattia è legata ad
una determinata
lavorazione
deve presentarsi nei
termini stabiliti
aspetti positivi
presunzione di origine:
se la lavorazione e la
malattia sono comprese
fra le tabellate il nesso
di causalità è certo
sono indennizzabili dall’INAIL tutte
le malattie causate dal lavoro, ma se
non presenti in tabella, spetta al
lavoratore provarne l’origine
lavorativa
• se la malattia tabellata si è manifestata nei
termini previsti, ma non è stata denunciata per
tempo, fruisce della presunzione di origine
• se non si è manifestata nei tempi, si deve
provare l’origine professionale della malattia
• Lo sviluppo di nuove tecnologie del sistema
produttivo provoca nuovi fattori di rischio per i
lavoratori di qui la necessità che le tabelle
delle malattie professionali siano aggiornate
frequentemente
• è interesse del lavoratore che sia inclusa in
tabella sia la malattia denunciata come
professionale sia la lavorazione
La denuncia dell’infortunio sul
lavoro
•Il lavoratore deve informare immediatamente
il datore di lavoro e presentare allo stesso,
appena ne viene in possesso, il primo
certificato medico e, se le cose dovessero
proseguire, la certificazione successiva
compilata del medico.
•il datore di lavoro deve fare la denuncia
all’INAIL ed all’autorità di pubblica sicurezza
entro 2 giorni
La denuncia di malattia
professionale
•Il lavoratore deve informare il datore di
lavoro entro 15 giorni da quando è venuto a
conoscenza della malattia, pena la decadenza del
diritto di indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.
•Il datore di lavoro deve denunciare la malattia
all’INAIL entro 5 giorni
• il datore di lavoro deve presentare la
denuncia all’INAIL e all’autorità di
Pubblica Sicurezza “indipendentemente
da ogni valutazione circa la ricorrenza
degli estremi di legge per
l’idennizzabilità”
in mancanza delle denuncia del datore
di lavoro
• preavviso di diffida
• l’INAIL richiede la
denuncia e nessuna sanzione
è prevista
• diffida
• sanzione di € 1.290
• contestazione di
violazione
• sanzione da €1.290 a €
7.745
somministrazione di personale
• l’obbligo di denuncia di malattia ed infortunio
ricade sul somministratore.
• se il lavoratore denuncia l’evento
all’utilizzatore, quest’ultimo deve comunicarlo
al somministratore. Per la denuncia si terrà
conto del giorno in cui lo stesso ha ricevuto il
certificato medico.
collaborazioni coordinate
• Devono essere assicurati all’INAIL i titolari di
contratti di collaborazione coordinata e
continuativa e a progetto alle stesse condizioni
previste per i lavoratori parasubordinati.
• Cioè qualora svolgano attività lavorative per
le quali è prevista la tutela INAIL. Inoltre
devono essere obbligatoriamente assicurati
tutti coloro che, per la loro attività, conducono,
non occasionalmente, veicoli a motore.
co.co.co. e co.co.pro.
• L’onere del contributo assicurativo è ripartito
nella misura di 2/3 a carico del committente e
di 1/3 a carico del lavoratore. La denuncia
assicurativa e il versamento del contributo
devono essere effettuati dal committente anche
per il terzo del lavoratore.
denuncia di esercizio variazione o
cessazione attività
• la denuncia deve essere effettuata dal
committente:
• contestualmente all’instaurazione del rapporto
di lavoro in caso di denuncia di esercizio;
• non oltre il 30° giorno dal verificarsi
dell’evento, nei casi di variazione e cessazione
dell’attività
obblighi del committente
• Il committente è tenuto a tutti gli obblighi del
datore di lavoro, compresa la registrazione sui
libri obbligatori
Se l’infortunio o la malattia professionale non
sono stati denunciati il diritto alle prestazioni
si prescrive entro tre anni dal giorno in cui è
avvenuto l’infortunio o si è manifestata la
malattia
Risarcimento
Danno (%)
Inferiore al 6%
Risarcimento
Danno Biologico
Risarcimento Danno
Patrimoniale
Franchigia
Nulla è dovuto dall'INAIL
Dal 6% al 15%
Indennizzo in capitale
uguale per tutti
indipendentemente dal
lavoro fatto (varia solo con
l'età di guarigione e la % di
danno riconosciuto)
Non dovrebbe esserci danno
patrimoniale quindi nulla
viene corrisposto per il
danno patrimoniale
Dal 16% al 100%
Indennizzo in capitale
uguale per tutti (varia solo
con l'età di guarigione e la %
di danno riconosciuto)
Quota di rendita in aggiunta
relativa alla retribuzione
dell'anno precedente
l'evento con un min e max di
legge
indennizzo del danno biologico
• l’indennizzo del danno biologico è areddituale,
non dipende dalla retribuzione, in quanto la
menomazione produce lo stesso pregiudizio
alla persona per tutti gli esseri umani.
• è crescente al crescere della menomazione
• è variabile in funzione dell’età (decrescente al
crescere dell’età) del sesso
Le finalità sono:
• garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita
del lavoratore secondo quanto previsto dall’art.
38 della Costituzione;
• Il principio dell’automaticità della prestazione;
• Il meccanismo di solidarietà;
• L’integrazione della prestazione economica
con altre di natura diversa (protesi, cure
termali, assistenza sociale ecc.)