infortuni e malattie professionali
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infortuni e malattie professionali
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI L’assicurazione contro gli infortuni in Italia • L’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nasce con la legge 80/1898 come forma di tutela per i rischi dell’industria, limitata ad alcune categorie di lavoratori. • nel 1917 l’assicurazione venne estesa a tutti gli addetti delle aziende agricole e forestali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai loro familiari • l’INAIL fu istituito nel 1933 Art. 38 della Costituzione • Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. • Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera • Si è voluto in questo modo, conferire al rischio di infortunio sul lavoro, nei confronti degli altri eventi dannosi (malattia, disoccupazione ecc.) una sua distinta peculiarità incentrata sul principio del rischio professionale. • il rischio proviene dall’attività produttiva che si svolge nell’interesse dell’imprenditore che crea, perciò, i presupposti del rischio, fruendo dei vantaggi del lavoro di chi a quel rischio è esposto. • Con il Testo unico emanato con DPR n. 1124/65 si era provveduto alla raccolta sistematica di tutte le misure esistenti in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Il DPR n. 1124/65 prevede l’obbligo assicurativo quando: • è svolta opera manuale • c’è la presenza di personale subordinato • operano macchinari, apparecchi o impianti • Da tutte le modifiche apportate al testo unico sia dal legislatore sia dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, è uscito un nuovo modello di assicurazione rivolto tendenzialmente a tutti i lavoratori, per tutti i rischi e i danni di origine lavorativa • L’INAIL ha competenze esclusive per gli eventi indennizzabili e di partecipazione attiva e qualificata per interventi sanitari, prevenzionali e di riabilitazione • Con la legge 493/99 inoltre si è estesa l’assicurazione INAIL alle “casalinghe”, cioè al lavoro domestico abituale D.Lgs. 38/2000 aspetti innovativi importanti • Estensione della tutela ai lavoratori parasubordinati, dirigenti e sportivi professionisti (art. 4, 5, 6); • Benefici economici a favore delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo ed artigianale per il miglioramento delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro, in attuazione del D.lgs 626/94 (art. 23); • Istituzione di corsi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro e di progetto di abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nei settori agricolo ed artigianale (art. 23 e 24); • Indennizzo del danno biologico (art. 13) • Tutela dell’infortunio in itinere (art. 12) Fino all’emanazione del D. Lgs. 38/2000, assumeva rilievo, ai fini del riconoscimento,solo la menomazione di tipo fisico e psichico che riduceva la capacità lavorativa del soggetto assicurato Danno biologico • Danno alla persona nella sua globalità e perciò, non solo in riferimento alla sfera produttiva, ma anche a quella spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, ecc. • In tutte le attività realizzatrici della persona. • Può anche essere identificato come danno alla salute. • le tariffe dei premi distinte nelle quattro gestioni: Industria Artigianato Terziario Altre attività • Allargamento ed aggiornamento annuale delle tabelle delle malattie professionali (art. 10) • Obbligo della comunicazione all’INAIL del C.F. dei lavoratori assunti e cessati dal servizio in tempo reale (contatore INAIL dei flussi occupazionali) D.Lgs 38/2000 aspetti innovativi importanti • Con D.lgs. 38/2000 si tende ad un modello di assicurazione sociale contraddistinta da una forte connessione tra funzioni di indennizzo e funzioni di prevenzione e riabilitazione • è posto al centro il danno alla persona del lavoratore, costituito principalmente dalla riduzione della salute e conseguentemente il danno patrimoniale che ne deriva Il premio di assicurazione È determinato in relazione al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni dei diversi settori, tenuto conto del rischio specifico aziendale Definizione di infortunio sul lavoro Tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro,da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni (DPR 1124 30/6/1965 art. 2) Alcuni vincoli • La causa deve essere “violenta”: un’azione rapida e concentrata nel tempo che determina la perdita della stato di salute del lavoratore, deve agire entro il turno di lavoro • La gravità deve essere tale da impedire il lavoro per almeno tre giorni • Deve essere in connessione, anche mediata e indiretta, con le proprie mansioni lavorative Elemento costitutivo dell’infortunio è il danno, cioè l’inabilità (temporanea o permanente, parziale o assoluta) del lavoratore infortunato Rischio generico • Il rischio che indipendentemente dalle condizioni particolari del contesto lavorativo, grava in modo identico, sul lavoratore come su ogni altro individuo Rischio specifico • È legato alle mansioni che il singolo lavoratore svolge Infortunio in itinere • È l’infortunio in cui incorre il lavoratore mentre dalla propria abitazione si reca sul luogo di lavoro e viceversa L’infortunio in itinere non è indennizzabile • Se vi è deviazione dal percorso casa-lavoro • interruzione autonoma e non motivata dal lavoro • abuso di alcolici o psicofarmaci • uso non terapeutico di stupefacenti L’assicurazione comprende gli infortuni occorsi: • durante il normale percorso andate/ritorno tra l’abitazione ed il luogo di lavoro • il percorso tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro • il percorso a/r tra il luogo di lavoro e quello di consumazione abituale dei pasti (se non esiste una mensa aziendale) • L’assicurazione è valida anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. • questa necessità deve essere valutata, tenendo conto dell’esistenza dei mezzi pubblici, dell’orario di lavoro e delle esigenze umane di vita del lavoratore • è irrilevante il tipo di mezzo utilizzato purché rientri tra quelli ammessi alla circolazione • non sono infortuni in itinere, ma infortuni sul lavoro quelli occorsi a coloro che per motivi professionali fanno uso del mezzo di trasporto Malattia professionale • L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella …., le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa La malattia professionale • È legata ad un periodo minimo di assenza dal lavoro • Per essere riconosciuta deve essere presente in tabella • Deve avere una causa conosciuta • Deve manifestarsi non oltre un tempo prestabilito • Vi è stato un continuo aumento del numero delle malattie riconosciute come derivanti dalle attività lavorative e la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1998 afferma che la presenza in tabella non è più vincolante • Purché sia dimostrato il nesso fra la malattia e l’attività svolta sistema tabellare aspetti negativi rigidità: la malattia è legata ad una determinata lavorazione deve presentarsi nei termini stabiliti aspetti positivi presunzione di origine: se la lavorazione e la malattia sono comprese fra le tabellate il nesso di causalità è certo sono indennizzabili dall’INAIL tutte le malattie causate dal lavoro, ma se non presenti in tabella, spetta al lavoratore provarne l’origine lavorativa • se la malattia tabellata si è manifestata nei termini previsti, ma non è stata denunciata per tempo, fruisce della presunzione di origine • se non si è manifestata nei tempi, si deve provare l’origine professionale della malattia • Lo sviluppo di nuove tecnologie del sistema produttivo provoca nuovi fattori di rischio per i lavoratori di qui la necessità che le tabelle delle malattie professionali siano aggiornate frequentemente • è interesse del lavoratore che sia inclusa in tabella sia la malattia denunciata come professionale sia la lavorazione La denuncia dell’infortunio sul lavoro •Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro e presentare allo stesso, appena ne viene in possesso, il primo certificato medico e, se le cose dovessero proseguire, la certificazione successiva compilata del medico. •il datore di lavoro deve fare la denuncia all’INAIL ed all’autorità di pubblica sicurezza entro 2 giorni La denuncia di malattia professionale •Il lavoratore deve informare il datore di lavoro entro 15 giorni da quando è venuto a conoscenza della malattia, pena la decadenza del diritto di indennizzo per il tempo antecedente la denuncia. •Il datore di lavoro deve denunciare la malattia all’INAIL entro 5 giorni • il datore di lavoro deve presentare la denuncia all’INAIL e all’autorità di Pubblica Sicurezza “indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’idennizzabilità” in mancanza delle denuncia del datore di lavoro • preavviso di diffida • l’INAIL richiede la denuncia e nessuna sanzione è prevista • diffida • sanzione di € 1.290 • contestazione di violazione • sanzione da €1.290 a € 7.745 somministrazione di personale • l’obbligo di denuncia di malattia ed infortunio ricade sul somministratore. • se il lavoratore denuncia l’evento all’utilizzatore, quest’ultimo deve comunicarlo al somministratore. Per la denuncia si terrà conto del giorno in cui lo stesso ha ricevuto il certificato medico. collaborazioni coordinate • Devono essere assicurati all’INAIL i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto alle stesse condizioni previste per i lavoratori parasubordinati. • Cioè qualora svolgano attività lavorative per le quali è prevista la tutela INAIL. Inoltre devono essere obbligatoriamente assicurati tutti coloro che, per la loro attività, conducono, non occasionalmente, veicoli a motore. co.co.co. e co.co.pro. • L’onere del contributo assicurativo è ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del lavoratore. La denuncia assicurativa e il versamento del contributo devono essere effettuati dal committente anche per il terzo del lavoratore. denuncia di esercizio variazione o cessazione attività • la denuncia deve essere effettuata dal committente: • contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro in caso di denuncia di esercizio; • non oltre il 30° giorno dal verificarsi dell’evento, nei casi di variazione e cessazione dell’attività obblighi del committente • Il committente è tenuto a tutti gli obblighi del datore di lavoro, compresa la registrazione sui libri obbligatori Se l’infortunio o la malattia professionale non sono stati denunciati il diritto alle prestazioni si prescrive entro tre anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia Risarcimento Danno (%) Inferiore al 6% Risarcimento Danno Biologico Risarcimento Danno Patrimoniale Franchigia Nulla è dovuto dall'INAIL Dal 6% al 15% Indennizzo in capitale uguale per tutti indipendentemente dal lavoro fatto (varia solo con l'età di guarigione e la % di danno riconosciuto) Non dovrebbe esserci danno patrimoniale quindi nulla viene corrisposto per il danno patrimoniale Dal 16% al 100% Indennizzo in capitale uguale per tutti (varia solo con l'età di guarigione e la % di danno riconosciuto) Quota di rendita in aggiunta relativa alla retribuzione dell'anno precedente l'evento con un min e max di legge indennizzo del danno biologico • l’indennizzo del danno biologico è areddituale, non dipende dalla retribuzione, in quanto la menomazione produce lo stesso pregiudizio alla persona per tutti gli esseri umani. • è crescente al crescere della menomazione • è variabile in funzione dell’età (decrescente al crescere dell’età) del sesso Le finalità sono: • garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 38 della Costituzione; • Il principio dell’automaticità della prestazione; • Il meccanismo di solidarietà; • L’integrazione della prestazione economica con altre di natura diversa (protesi, cure termali, assistenza sociale ecc.)