Le malattie professionali

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Le malattie professionali
Le malattie professionali: iter procedurale e nuove patologie
emergenti. (Dr. Paolo Marcuccio, medico INAIL sede di Lecco)
Si definisce Malattia Professionale quella patologia che è causata
(o concausata) dall’attività svolta in ambito lavorativo.
Si distingue dall’infortunio per la modalità di azione della causa
morbigena; nella malattia professionale questa è diluita nel tempo,
mentre nell’infortunio è concentrata nel tempo (massimo un turno
lavorativo).
Le malattie professionali, a seconda che ne sia presunta o meno
per legge l’origine lavorativa, si distingue in:
- Malattie Tabellate (rischio presunto per legge);
- Malattie non Gabellate (rischio da dimostrare con oneri a
carico del lavoratore).
L’ultimo aggiornamento delle tabelle risale al 1994, con il D.P.R. n°
336/1994, e prevede 58 malattie professionali nell’industria e 27 in
agricoltura.
Il riconoscimento dell’origine professionale di patologie non previste
in tabella è stato reso possibile dalla sentenza n° 179 del 1988 che
ha introdotto il cosiddetto “sistema misto” (il riconoscimento della
malattia professionale è possibile qualora il lavoratore dimostri, con
onere della prova a proprio carico, di essere esposto ad una noxa
lavorativa patogena).
Attualmente è in fase di preparazione la nuova tabella delle malattie
professionale, elaborata ai sensi del D.Lgs. 38/2000, da una
apposita commissione scientifica prevista dall’articolo 10; tale
commissione aveva il compito di elaborare e revisionare l’elenco
delle malattie professionali di cui all’art.139 e delle tabelle di cui agli
artt. 3 e 211 del Testo Unico.
La Commissione ha formulato la proposta di aggiornamento
dell’elenco delle malattie professionali che è stata recepita con il
D.M. 27/04/2004.
Le novità introdotte dal decreto ministeriale consistono
nell’elaborazione di tre liste con previsione di sette gruppi di
malattie:
- malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
- malattie la cui origine lavorative è di limitata probabilità per la
quale non sussistono ancora conoscenze sufficientemente
approfondite perché siano incluse nel primo gruppo;
- malattie la cui origine lavorative si può ritenere possibile e per
le quali non è definibile il grado di probabilità per le sporadiche
e ancora non precisabili evidenze scientifiche.
I setti gruppi di malattie per le tre liste sono:
-
malattie da agenti chimici;
malattie da agenti fisici;
malattie da agenti biologici;
malattie dell’apparato respiratorio non comprese in altre voci,
malattie della pelle;
tumori professionali;
malattie psichiche o psicosomatiche da disfunzioni
dell’organizzazione del lavoro.
Con l’approvazione del nuovo elenco delle malattie per le quali è
obbligatoria la denuncia ai sensi dell’art. 139 del Testo Unico viene
a confermarsi, sotto il profilo legislativo, quell’iter storico che vede la
finalità preventiva e la finalità assicurativa in costante rapporto.
Infatti l’art.139 del T.U 1124/65 inseriva tra le denunce obbligatorie,
per ogni medico che ne rilevasse l’esistenza, la denuncia delle
malattie professionali indicate in un elenco da approvarsi con un
decreto del Ministro del Lavoro e la Previdenza Sociale, in concerto
con quello della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
La denuncia aveva quale destinatari l’Ispettorato del Lavoro
competente per territorio che ne trasmetteva copia all’ufficio del
medico provinciale. L’art. 139, inoltre, prevedeva che l’ammenda
prevista per i medici contravventori, ai sensi del precedente D.P.R.
19/03/1956 n° 303, fosse più pesante per i medici di fabbrica. La
successiva modifica alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
il D.Lgs. 758/1994 confermava una sanzione più gravosa per i
medici di fabbrica, gli attuali medici competenti, con la previsione
dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da uno cinque
milioni di lire.
La denuncia delle malattie presenti in elenco, effettuata a fini
prevenzionali, integra e completa gli altri adempimenti certificativi,
spesso con essa confusi, che sono:
- l’obbligo di referto di valenza squisitamente penale, sancito
dall’art. 365 c.p;
- il primo certificato di malattia professionale, con finalità di tipo
assicurativo, che trae origine dagli artt. 52 e 53 del T.U..
Questo impianto legislativo è stato confermato nel disposto del
D.Lgs n. 38/2000 che, pur modificando sotto vari aspetti il sistema
assicurativo INAIL, ha lasciato invariata la valenza giuridica dell’art.
139; precisa, inoltre, che la copia della denuncia dovrà essere
inviata alla asl (servizio PSAL) e alla sede inail competente per
territorio per alimentare presso la banca dati Inail quel Registro
nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso
correlate.
Elementi caratteristici delle malattie professionali sono:
- esposizione ad uno specifico rischio lavorativo;
- presenza della patologia;
- rapporto causale ed efficiente con le lavorazioni svolte.
L’istruttoria per il riconoscimento delle malattie professionali in
ambito Inail prevede i seguenti passaggi:
- Denuncia del Datore di lavoro (effettuata ai sensi dell’art. 53
del T.U.) che deve essere associata al
- Primo certificato medico corredato di eventuali esami
strumentali
- Acquisizione del consenso alla trattazione da parte
dell’assicurato (qualora questo manchi, non si procede
all’istruttoria del caso)
- Istruttoria amministrativa e medica Inail sulla sussistenza del
rischio
- Acquisizione della documentazione sanitaria esistente
(compresi gli esami clinici e strumentali) ed eventuale
effettuazione di ulteriori indagini diagnostiche a totale carico
dell’Inail
- Ammissione alla tutela assicurativa, qualora
riconosciuto il nesso di causa tra rischio e patologia
- Accertamento e valutazione dei postumi permanenti.
venga
Qualora gli elementi in possesso dell’Istituto non siano
sufficientemente esaustivi, l’Inail respinge la richiesta di
riconoscimento dei M.P. avanzata dall’assicurato. A fronte della
respinta del caso, il lavoratore può ricorrere tramite Patronato,
oppure può adire direttamente le vie legali.