Le malattie professionali
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Le malattie professionali
Le malattie professionali: iter procedurale e nuove patologie emergenti. (Dr. Paolo Marcuccio, medico INAIL sede di Lecco) Si definisce Malattia Professionale quella patologia che è causata (o concausata) dall’attività svolta in ambito lavorativo. Si distingue dall’infortunio per la modalità di azione della causa morbigena; nella malattia professionale questa è diluita nel tempo, mentre nell’infortunio è concentrata nel tempo (massimo un turno lavorativo). Le malattie professionali, a seconda che ne sia presunta o meno per legge l’origine lavorativa, si distingue in: - Malattie Tabellate (rischio presunto per legge); - Malattie non Gabellate (rischio da dimostrare con oneri a carico del lavoratore). L’ultimo aggiornamento delle tabelle risale al 1994, con il D.P.R. n° 336/1994, e prevede 58 malattie professionali nell’industria e 27 in agricoltura. Il riconoscimento dell’origine professionale di patologie non previste in tabella è stato reso possibile dalla sentenza n° 179 del 1988 che ha introdotto il cosiddetto “sistema misto” (il riconoscimento della malattia professionale è possibile qualora il lavoratore dimostri, con onere della prova a proprio carico, di essere esposto ad una noxa lavorativa patogena). Attualmente è in fase di preparazione la nuova tabella delle malattie professionale, elaborata ai sensi del D.Lgs. 38/2000, da una apposita commissione scientifica prevista dall’articolo 10; tale commissione aveva il compito di elaborare e revisionare l’elenco delle malattie professionali di cui all’art.139 e delle tabelle di cui agli artt. 3 e 211 del Testo Unico. La Commissione ha formulato la proposta di aggiornamento dell’elenco delle malattie professionali che è stata recepita con il D.M. 27/04/2004. Le novità introdotte dal decreto ministeriale consistono nell’elaborazione di tre liste con previsione di sette gruppi di malattie: - malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; - malattie la cui origine lavorative è di limitata probabilità per la quale non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nel primo gruppo; - malattie la cui origine lavorative si può ritenere possibile e per le quali non è definibile il grado di probabilità per le sporadiche e ancora non precisabili evidenze scientifiche. I setti gruppi di malattie per le tre liste sono: - malattie da agenti chimici; malattie da agenti fisici; malattie da agenti biologici; malattie dell’apparato respiratorio non comprese in altre voci, malattie della pelle; tumori professionali; malattie psichiche o psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro. Con l’approvazione del nuovo elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell’art. 139 del Testo Unico viene a confermarsi, sotto il profilo legislativo, quell’iter storico che vede la finalità preventiva e la finalità assicurativa in costante rapporto. Infatti l’art.139 del T.U 1124/65 inseriva tra le denunce obbligatorie, per ogni medico che ne rilevasse l’esistenza, la denuncia delle malattie professionali indicate in un elenco da approvarsi con un decreto del Ministro del Lavoro e la Previdenza Sociale, in concerto con quello della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. La denuncia aveva quale destinatari l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio che ne trasmetteva copia all’ufficio del medico provinciale. L’art. 139, inoltre, prevedeva che l’ammenda prevista per i medici contravventori, ai sensi del precedente D.P.R. 19/03/1956 n° 303, fosse più pesante per i medici di fabbrica. La successiva modifica alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro il D.Lgs. 758/1994 confermava una sanzione più gravosa per i medici di fabbrica, gli attuali medici competenti, con la previsione dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da uno cinque milioni di lire. La denuncia delle malattie presenti in elenco, effettuata a fini prevenzionali, integra e completa gli altri adempimenti certificativi, spesso con essa confusi, che sono: - l’obbligo di referto di valenza squisitamente penale, sancito dall’art. 365 c.p; - il primo certificato di malattia professionale, con finalità di tipo assicurativo, che trae origine dagli artt. 52 e 53 del T.U.. Questo impianto legislativo è stato confermato nel disposto del D.Lgs n. 38/2000 che, pur modificando sotto vari aspetti il sistema assicurativo INAIL, ha lasciato invariata la valenza giuridica dell’art. 139; precisa, inoltre, che la copia della denuncia dovrà essere inviata alla asl (servizio PSAL) e alla sede inail competente per territorio per alimentare presso la banca dati Inail quel Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Elementi caratteristici delle malattie professionali sono: - esposizione ad uno specifico rischio lavorativo; - presenza della patologia; - rapporto causale ed efficiente con le lavorazioni svolte. L’istruttoria per il riconoscimento delle malattie professionali in ambito Inail prevede i seguenti passaggi: - Denuncia del Datore di lavoro (effettuata ai sensi dell’art. 53 del T.U.) che deve essere associata al - Primo certificato medico corredato di eventuali esami strumentali - Acquisizione del consenso alla trattazione da parte dell’assicurato (qualora questo manchi, non si procede all’istruttoria del caso) - Istruttoria amministrativa e medica Inail sulla sussistenza del rischio - Acquisizione della documentazione sanitaria esistente (compresi gli esami clinici e strumentali) ed eventuale effettuazione di ulteriori indagini diagnostiche a totale carico dell’Inail - Ammissione alla tutela assicurativa, qualora riconosciuto il nesso di causa tra rischio e patologia - Accertamento e valutazione dei postumi permanenti. venga Qualora gli elementi in possesso dell’Istituto non siano sufficientemente esaustivi, l’Inail respinge la richiesta di riconoscimento dei M.P. avanzata dall’assicurato. A fronte della respinta del caso, il lavoratore può ricorrere tramite Patronato, oppure può adire direttamente le vie legali.