Roberto Guerrini - Confindustria Vicenza
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Roberto Guerrini - Confindustria Vicenza
Italia • Bosnia-Erzegovina • Brasile • Bulgaria • Cina • Federazione Russa • Polonia • Romania • Serbia • Ucraina • Ungheria • USA LA GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE: PREZZI DI TRASFERIMENTO Relatore Roberto Guerrini Confindustria Vicenza 2 dicembre 2014 Agenda Elementi introduttivi Normativa vigente Prassi e sentenze Sguardo al futuro seguendo la roadmap OCSE: “BEPS” La gestione documentale Applicazione delle linee guida OCSE Esempio di documentazione Gli accordi infragruppo Beni intangibili Legge Delega Fiscale 2014 (Art. 9) Legge11 marzo 2014, n. 23 Rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo (…) fenomeni di alterazione delle basi imponibili attraverso un uso distorto del transfer pricing(…) (Art. 6) Gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli (Art. 12) Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta (…)b) le operazioni transfrontaliere Quadro normativo IRES Articolo 110 comma 7 Articolo 9 comma 3 (Articolo109) IRAP Legge di Stabilità 2013 Sanzioni Articolo 2 DL 471/97 Decreto 29/09/2010 Circolare15/12/2010n.58/E Circolare 22/09/1980 n.32 Circolare 12/12/1981 n.42 Transfer pricing in Italia Dettaglio quadro normativo TUIR, Articolo 9 Determinazione dei redditi e delle perdite Comma 3 Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. Corte di Cassazione Sentenza 14798 Corte di Cassazione, sentenza n.14798 del 30.06.2014 (c.d. retroattività) In base a quanto stabilito dalla C.T. Provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 510/03/14 del 19 novembre 2014, vanno annullati gli avvisi di accertamento emessi ai fini IRAP per gli anni pregressi al 2014. Applicando la sentenza 14798 e 2422 in ambito delle disposizioni retroattive si viene a bloccare la legge delega n. 147/2013 che prevedeva la retroattività ai fini IRAP nella determinazione dei prezzi di trasferimento. Corte di Cassazione (Sentenza 17955) Corte di Cassazione, sentenza n.17955 del 24.07.2013 (c.d. Transfer Pricing domestico) « (...) Per la valutazione ai fini fiscali delle manovre sui prezzi di trasferimento interni, Costituenti il c.d. transfer pricing domestico, va applicato il principio, avente principio generale, stabilito dal DPR n.917/86, articolo 9, che non ha soltanto valore contabile e che impone, quale criterio valutativo, il riferimento al normale valore di mercato per corrispettivi e altri proventi, presi in considerazione dal contribuente » Il principio affermato attribuisce all’art.9 del Tuir, ossia al principio del “valore normale”, la funzione di clausola antielusiva di diritto interno“ avente valore generale” imponendo anche nel caso specifico la verifica di transazioni nazionali infragruppo al valore normale Corte di Cassazione (Sentenza 17955) Corte di Cassazione, sentenza n. 8849 del 16.04.2014 (c.d. Transfer Pricing domestico) La controversia si riferisce a una cooperativa che nel vendere i prodotti ad una società controllata applica un valore inferiore a quello normalmente applicato ottenendo un vantaggio fiscale a fronte della favorevole tassazione in capo alle cooperative La Corte, conformemente a quanto sostenuto con la sentenza n.17955 del 24 luglio 2013, sostiene che: (...) nella valutazione a fini fiscali delle manovre sul trasferimento dei prezzi tra società facenti parte di uno stesso gruppo, ed aventi tutte sede in Italia (transfer pricing c.d. domestico o interno), va applicato il principio, avente valore generale e dunque non circoscritto ai soli rapporti internazionali di controllo, stabilito dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art.9 Corte di Cassazione (Sentenza 22010) Corte di Cassazione, sentenza n. 22010 del 25.09.2013 (Valore Normale degli Interessi Passivi) La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ritenendo il tasso di interesse applicato ad un finanziamento erogato da capogruppo tedesca in favore della controllata italiana superiore a quello medio praticato nel mercato tedesco. “ (…) tra i diversi criteri indicati dal modello OCSE del 1995, per la valutazione dei corrispettivi delle transazioni commerciali tra le imprese associate di un gruppo multinazionale, il legislatore italiano ha prescelto quello del “Confronto del Prezzo” (Comparable Uncontrolled Price method), la cui disciplina si articola nella prima e seconda parte del co. 3 dell’art. 9 del DPR 917/86 ” Corte di Cassazione Sentenza 24005 Corte di Cassazione, sentenza n. 24005 del 23.10.2013 (Valore Normale di Beni, Mercato di Riferimento) La controversia trae origine da un avviso di accertamento sul “valore normale” dei beni ceduti dalla società italiana alla casa madre belga e ad altre società estere collegate. In particolare: “(…) il valore normale dei corrispettivi, nelle vendite tra imprese appartenenti ad un gruppo multinazionale non può che essere che quello enunciato nella seconda parte del co.3 dell’art.9 del DPR 917/86 (…), in primis, ai listini ed alle tariffe adoperati dal cedente italiano (…)” “ Solo in via sussidiaria potrà farsi riferimento al criterio enunciato nella prima parte del comma 3 dell’art. 9 del DPR 917/86 (…)” “Ne discende che la definizione del “valore normale” contenuta nella prima parte del co. 3 del citato art. 9 – [sebbene] non possa essere intesa come una mera declaratoria di principio avendo anch’essa un innegabile valore precettivo (…)” OECD Guidelines‐Riferimenti normativi Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29/09/2010 esplicito rimando alle Linee Guida OCSE in merito ai metodi utilizzabili Documentazione nazionale “Nel caso di selezione di un METODO TRANSAZIONALE REDDITUALE [ossia, Capitolo II, parte III Linee guida OCSE], in presenza del potenziale utilizzo di un METODO TRADIZIONALE [ossia, Capitolo II, parte II Linee guida OCSE], occorrerà dare conto delle motivazioni di esclusione di tale ultimo metodo.”. La “gerarchia dei metodi” prevista dalla normativa italiana risulterebbe in contrasto con i più recenti principi OCSE 2010: §2.2 (…)“No one method is suitable in every possible situation, nor is it necessary to prove that a particular method is not suitable under the circumstances” OECD update – Base Erosion # 13 8 9 10 Azione Riesaminare la disciplina della documentazione sul transfer pricing Potenziare il rispetto del principio di libera concorrenza “at arm’s lenght”, assicurando che le politiche di prezzo intragruppo corrispondano ai valori economici creati e prevenendo lo spostamento arbitrario degli asset intangibili: adottare una definizione condivisa di asset intangibili, monitorare i profitti derivanti dal trasferimento e dall’utilizzo degli stessi, aggiornare le linee guida sui “cost contribution arrangements” Sviluppare regole per verificare il trasferimento dei capitali di rischio infragruppo Applicare normative che contrastino la pianificazione di operazioni che difficilmente sarebbero poste in essere con terze parti indipendenti, prevedere aggiornamenti alla disciplina dei prezzi di trasferimento, in particolare al metodo del profit split, e alla quantificazione di costi come le management fees e le spese di regia OECD ACTION n. 13 30 Gennaio 2014 L’OCSE, pubblica il Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting Evoluzione del White Paper on Transfer Pricing Documentation del 30 Luglio 2013 Revisione del capitolo V che prevede l’introduzione del Country by Country report del 16 Settembre 2013 Il Discussion Draft formalizza le revisioni proposte alle Linee Guida OCSE in materia di Transfer Pricing e fornisce un approccio comune ai diversi Paesi rispetto alla predisposizione della documentazione TP si propone un “two‐tier approach”, in grado di accrescere il grado di integrazione tra (i) masterfile e (ii) countryfile OECD Update – Action 13 Masterfile a. b. c. d. e. informazioni raggruppate in 5 categorie the MNE group’s organisational structure; a description of the MNE’s business or businesses; the MNE’s intangibles; the MNE’s intercompany financial activities; the MNE’s financial and tax positions. Quest’ultima sezione include un «country‐by‐country» reporting di certe informazioni riguardanti la localizzazione delle attività economiche ed i movimenti finanziari tra i vari Paesi nei quali l’impresa multinazionale opera OECD Update – Action 13 Local file informazioni raggruppate in 3 categorie a) local entity; b) controlled transactions; c) financial information. • Le informazioni richieste nel local file integrano quelle contenute nel masterfile • Il local file è focalizzato sulle informazioni rilevanti ai fini dell’analisi del tranfer pricing relativo alle transazioni che intercorrono tra la società locale e le altre consociate appartenenti al medesimo gruppo OECD Update – Action 13 Country by country reporting Documento di sintesi OECD Update – Action 13 Country by country report Regime premiante L’articolo 26 del D.L. 78/2010 ha inserito il nuovo comma 2‐ter all’articolo 1 del D.Lgs. 471/97 riguardante le sanzioni tributarie in materia di imposte dirette. In base alla nuova norma, è previsto un sistema premiante sul piano sanzionatorio per le imprese che dimostrino trasparenza e volontà di collaborazione con l’Amministrazione finanziaria nell’ambito della determinazione dei prezzi di trasferimento. Regime premiante Articolo 1 comma 2‐ter D.Lgs. 471/1997 “In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento (…), da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2”. Sanzioni Nel caso in cui la rettifica dei prezzi da parte dell’Amministrazione finanziaria comporti un aumento del reddito imponibile o la determina‐ zione di un minor credito d’imposta si applica la sanzione prevista ai sensi dell’art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 471/1997; Sanzione amministrativa: dal 100% al 200% della maggiore imposta o del minor credito accertato. Sanzioni Sanzioni amministrative Disapplicazione Sanzioni penali Benché l’art. 26 del D.L. 78/2010 nulla dica in merito alla possibilità per i contribuenti virtuosi di evitare anche le sanzioni penal‐tributarie previste (con riferimento alla fattispecie di dichiarazione infedele) dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2000, la dottrina e l’Amministrazione finanziaria concordano nel ritenere che si debba senz’altro tener conto del comportamento cooperativo del contribuente che ha predisposto una documentazione idonea a consentire all’Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo fiscale e, per tale ragione, non dovrebbe essergli contestato di aver agito con dolo specifico, cioè al fine di evadere le imposte. Repatriation Definizione: sono i meccanismi con i quali un contribuente residente in uno Stato può adeguare il proprio risultato di bilancio al reddito definito a seguito di rettifiche in materia di prezzi di trasferimento (ex art. 110 comma 7 TUIR) senza che tale adeguamento possa essere considerato reddito da assoggettare a tassazione in capo al contribuente medesimo. Esempio: Company A (Serbia) Fattura di vendita Company B (ITA) Pagamento fattura La società B viene accertata dall’Ufficio delle Imposte che contesta l’adozione di un prezzo troppo alto pagato da B nell’acquisto di beni da A. La società B, post notifica avvisi presenta una istanza di accertamento con adesione con accettazione parziale dei rilievi. Corresponding adjustment Per evitare la doppia imposizione la società A chiede all’amministrazione del proprio paese, di effettuare una rideterminazione del prezzo generando un minor reddito. Company A (Serbia) Nota di credito Restituzione utili Effetti impositivi e sanzionatori: • IRES • IRAP (vale solo per l’anno 2014) Company B (ITA) Condizioni Il verificarsi delle tre seguenti condizioni fa accedere il contribuente al regime premiale. Condizioni: 1. Documentazione idonea 2. Comunicazione in UNICO 3. Consegna entro 10 giorni ovvero integrazioni entro 7 giorni L’assenza dei punti 1 o 2 fanno decadere la possibilità di accedere al regime. L’assenza del punto 3 potrebbe permettere l’accesso al regime premiale, a discrezione del soggetto verificatore. Scelta La scelta se adempiere o meno a tale onere documentale è oggetto di valutazioni imprenditoriali legate, essenzialmente, al profilo di rischio che il contribuente autonomamente si attribuisce e alla stima di un eventuale recupero d’imposta (e connesse sanzioni). Costo aziendale 0 Nessun accertamento contestazioni ? Accertamento con rideterminazione del reddito imponibile VS o accertamento senza In caso di capogruppo italiana, risulta determinante valutare l’adempimento a livello di group tax planning. Documentazione Controllo Articolo 110, comma 7, TUIR: – Controllo (da intendersi non nel senso restrittivo previsto dall’articolo 2359 del Codice civile, bensì come ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze. Cfr. C.M. 22/9/1980 n.32/9/2267). Pertanto possiamo parlare di controllo se sussistono condizioni tipo: vendita con vincoli di esclusiva; dipendenza finanziaria, commerciale, tecnologica o di marketing; diritto di nomina dei membri del CDA; comunanza di consiglieri e/o di soci; relazioni “di famiglia” tra i membri degli organi di governo dell’impresa; contratti molto vincolanti. …………. Soggetti ‐ Documentazione Il legislatore ha previsto la predisposizione di documenti diversi a seconda della tipologia del soggetto che li deve redigere. Esistono tre tipologie di soggetti: holding; subholding; controllate. Ad esse il legislatore ha ricondotto la predisposizione di due diverse categorie di documenti: Master file; Documentazione Nazionale. Riepiloghiamo nella tabella seguente le fattispecie possibili: Holding Sub holding Controllata Master file X X - Documento Nazionale X X X Controllo ‐ esempio A controllo* B controllo* C Società fiscalmente residente in Italia; controllata da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale ovunque residente; che controlla a sua volta almeno una società non residente. Documentazione idonea: Master file (informazioni solo sul sotto‐gruppo) Documentazione Nazionale Funzioni aziendali PRODUTTIVE DISTRIBUTIVE Mercato ITA EST Analisi di comparabilità Catena del valore 1 R&D 2 Approvvigionamento 3 Processo 4 5 Logistica Vendita Holding Produttiva 1,2,3,4 Elementi di incertezza 4? Controllata Distributiva 5,6 Elementi di incertezza 6? Caso A) Holding Distributiva 1,4,5,6 Elementi di incertezza 4? Controllata Produttiva 2,3 Elementi di incertezza 2? Caso B) 6 Post - Vendita Mappatura dei rischi A. Rischio di mercato Rischio che una società sia soggetta alle avverse condizioni di vendita per cause imputabili a: livello di concorrenza, cambiamenti nelle scelte di spesa del cliente, spostamento delle preferenze verso altri prodotti, congiuntura economica locale, vincoli legali o regolamentari B. Rischio di cambio Il rischio che si riferisce alla variabilità potenziale dei profitti derivante dalle fluttuazioni dei tassi di cambio strumenti di copertura C. Rischio d’importazione Rischio legato al mancato sdoganamento, alle modifiche dei dazi ed alle imposte d’importazione, regolamentazioni etc D. Rischi di credito Rischio di ritardato e mancato incasso E. Rischi di prodotto Normalmente in capo al produttore (difetti, conformità, sicurezza), attenzione specificità mercati Mappatura dei rischi F. Rischio scorte Questo rischio può sorgere a causa di danni legati a distruzione, danneggiamento o deterioramento delle scorte presso il magazzino delle controllate o presso i singoli negozi, a causa di eventi accidentali, come per esempio incendio o furti G. Rischio protezione proprietà intellettuale Oltre al rischio di abusi, contraffazioni e sfruttamenti illeciti di design, tecnologie, processi manifatturieri esclusivi concordati con i fornitori, ricerche su prodotto e concept, copyright etc SCHEMA FUNZIONI/RISCHI = MISURAZIONE DELLA REMUNERAZIONE ATTESA Attenzione: a) Controllo del rispetto delle evidenze contrattuali b) Eventuali coperture nel gruppo Metodi La normativa OCSE riconosce come validi i seguenti metodi di calcolo per la definizione del prezzo: Comparable uncontrolled Price (CUP); Resale minus; Cost plus; Profit split; Transactional net margin method (TNMM). Documentazione ‐ deroghe La documentazione dovrà essere redatta su base annuale. Disciplina specifica per le PMI Le PMI hanno la facoltà di non aggiornare le procedure di selezione delle transazioni comparabili di cui al punto 5.1.3 (“Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni) della Documentazione Nazionale per due periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la documentazione a condizione che: • L’analisi di comparabilità si basi su informazioni pubblicamente disponibili (es: bilanci d’esercizio depositati o disponibili tramite banche dati); • I fattori determinanti l’analisi di comparabilità (di cui al punto 5.1.2 della Documentazione Nazionale) non subiscano modifiche significative in detti periodi d’imposta. Definizione specifica di PMI Soggetti che realizzano un volume d’affari o ricavi non superiore a 50 milioni di Euro. Non rientrano i soggetti che controllano direttamente o indirettamente soggetti non qualificabili come “piccola e media impresa” Comunicazioni La redazione della documentazione è requisito indispensabile ma non sufficiente. Al fine di accedere all’agevolazione per un determinato periodo d’imposta, le imprese in possesso della documentazione necessaria sono tenute a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Comunicazione in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Il termine è quindi fissato al 30 settembre dell’anno successivo. 2.000.000 300.000 Ulteriori condizioni La disapplicazione del regime sanzionatorio è subordinata al rispetto di determinate tempistiche di consegna all’Amministrazione finanziaria. Il contribuente è tenuto a consegnare la documentazione entro 10 giorni dall’avvenuta richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria. La mancata consegna entro tale termine può integrare causa di decadenza dal beneficio. L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiedere eventuali informazioni supplementari rispetto a quelle contenute nella documentazione. Il contribuente è tenuto a fornire tali integrazioni entro 7 giorni. Può essere previsto un termine più ampio a seconda della richiesta. La mancata consegna entro i termini può integrare causa di decadenza dal beneficio. Decorsi i suddetti termini, l’amministrazione finanziaria non è vincolata all’applicazione dell’art. 1, comma 2‐ter, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (Provvedimento 2010/137654, § 8.2) Servizi infragruppo OECD: definizione Per definire i costi per servizi infragruppo possiamo riprendere quanto stabilito dall’OECD all’art.7.6 che definisce come servizi infragruppo, i servizi resi che abbiamo determinato un vantaggio concreto per il ricevente. In buona sostanza visto che al momento non esiste una definizione standard ci si deve interrogare se il ricevente sarebbe stato disposto a pagare un prezzo simile sul mercato per avere il medesimo servizio. Servizi infragruppo La capogruppo tende ad accentrare su di se numerose attività: industriali; commerciali; amministrative. Il costo sostenuto per tali attività può esser riaddebitato alle controllate, a patto che si verifichi la presenza di determinate condizioni “misurazione del grado di utilità conseguito dai destinatari”. Esistono tre elementi d’indagine: 1. Tipologia dei servizi resi; 2. Natura dei servizi resi; 3. Determinazione del prezzo dei servizi resi in base al principio di libera concorrenza. Requisito sostanziale Per provare l’esistenza di un servizio infragruppo è essenziale la presenza di un “contratto intercompany” che identifichi i servizi. Nel caso in cui esista la necessità di attivare ulteriori servizi, non previsti dal contratto, è opportuno che lo stesso contenga una clausola che permetta l’attivazione di servizi a chiamata (on call). Infine nel caso in cui i servizi potrebbero esser resi da altri soggetti, si richiederà l’inserimento di una clausola che disciplini tale facoltà Parametri a) UTILITA’ = se il servizio porterà un effettivo vantaggio inteso a migliorare direttamente, ovvero indirettamente, la posizione economica o commerciale del ricevente; b) COMPARAZIONE = si deve verificare la presenza di imprese indipendenti che possono fornire lo stesso servizio. (L’impresa sarebbe disposta a pagare per avere lo stesso servizio?); c) DUPLICAZIONE = non sono servizi infragruppo le attività che duplicano un servizio che un membro del gruppo già svolge autonomamente; d) ATTIVITA’ CENTRALIZZATE = dipende dal settore in cui il gruppo opera e dalla struttura organizzativa, ma tendenzialmente esse potrebbero riguardare (es. servizi di carattere amministrativo, servizi di marketing, ricerca e sviluppo) Test: verifica degli elementi Le prestazioni devono prevedere una “fee”. Esistono dei requisiti (positivi e negativi) per verificarne la validità: 1. BENEFIT TEST = la fee è giustificabile solo in presenza di un beneficio; 2. SHAREHOLDING ACTIVITY TEST = la fee non è giustificabile se l’attività viene svolta negli interessi della capogruppo; 3. DUPLICATION TEST = se le prestazioni rese a favore di una società consociata sono le medesime che lei stessa svolge per se, allora tali attività non sono servizi infragruppo. Corrispettivo La determinazione del corrispettivo della prestazione si basa su quanto stabilisce l’OCSE nel rispetto del principio della libera concorrenza. I metodi prevalentemente applicati per la misurazione sono: CUP; COST PLUS METHOD PROFIT SPLIT N.B. Se i servizi non sono confrontabili allora si dovrà formalizzare un metodo che premetta di confrontare i margini netti di soggetti indipendenti (TNMM). Documentazione Elenchiamo di seguito i principali elementi per la predisposizione di una documentazione adeguata: accordi in forma scritta che individuano i servizi resi ed i metodi utilizzati; analisi funzionale delle attività svolte; descrizione analitica dei costi sostenuti; documentazione attestante la non duplicazione; documentazione che individui i benefici derivanti dalla fruizione. OECD: revisione capitolo VII L’OECD ha in previsione una revisione del capitolo VII in materia servizi infragruppo. Tale revisione ha generato il primo draft di proposta che sarà pubblicamente commentabile entro il 15 gennaio 2015. Nei due mesi a seguire l’intenzione è di consolidare il draft e pubblicare la versione definitiva tra il 19‐20 marzo. Proposta: ‐ Definire un mark up range tra il 2% e il 5% dei costi (safe harbour). ‐ Fare una distinzione per settori. ‐ Definire dei metodi appropriati di allocazione dei costi. Intangibili Definizione L’intangibile è quel bene suscettibile di una valutazione di mercato che da la possibilità, per chi lo utilizza, di realizzare maggiori profitti di quelli realizzati con l’uso di capitali materiali già impiegati. Tali sovraprofitti possono essere realizzati tramite: a. tecnologie che riducono i costi e garantiscono un monopolio industriale (come i brevetti); b. marchi o nomi commerciali che permettono di maggiorare i prezzi rispetto a beni non marchiati; c. accesso a fattori di produzione non disponibili per altre imprese (come il know how manageriale). I capitali immateriali consentono alle imprese utilizzatrici un guadagno sopra la media, vale a dire, un sovraprofitto dovuto alla posizione di maggior forza competitiva sul mercato. Requisiti IAS 38 L’attività immateriale è iscrivibile a bilancio se sussistono tre requisiti: 1) Identificabilità = se è capace di esser separata o scomposta, venduta, data in licenza, locata o scambiata. Inoltre potrà esser provata da contratti od altri diritti reali; 2) Controllo = se può limitare l’accesso ai terzi dei benefici economici attesi; 3) Benefici economici futuri = l’attività deve generare tali benefici attraverso: Ricavi dalla vendita dei prodotti; Ricavi da royalties; Risparmi di costi. Riferimenti normativi IP OECD: capitolo VI delle Guidelines 2010 Steps evolutivi Giugno 2012 inizio discussione per la formalizzazione di un draft. Luglio 2013 revisione draft e seguenti consultazioni pubbliche. Settembre 2014 completamento attraverso BEPS (ACTION 8). Elementi in cambiamento nel draft: Revisione della lista di intangibili; Nuovi esempi per inquadrare meglio la tematica; Introduzione di nuovi elementi di confronto: • local market characteristic (ampiezza, crescita e vicinanza); • local saving (contesto di business restructuring); • workforce (esperienza e qualifica dei lavoratori); • corporate synergies (economie di scala……..). Tipologia INTANGIBILI MARKETING • • • • • • • • • • • Nome e luogo delle società; Marchio (denominazione); Insegne; Marche secondarie; Idee pubblicitarie; Strategie di marketing; Garanzie su prodotti; Grafica; Pubbliche relazioni; Design Imballaggio; Registrazione di marchi. INTANGIBILI TECNOLOGICI • • • • • • • • Tecnologia; Know how produttivo; Progetti di ricerca e sviluppo; Brevetti; Segreti industriali; Design – Styling; Software; Database Elementi di valutazione 1) Definire chi è proprietario dell’intangibile: Developer Assister 2) Analisi funzionale Produttore Distributore Costs Contribution Agreements Catena del valore Mark up 3) Benchmark Database specifico Royaltystat Scelta del metodo di valutazione per il confronto con comparabili indipendenti. Secondo la best method rule è il TNMM (transational net margin method) è il metodo più indicato per il confronto di intangibili marketing. Grazie per l’attenzione! dott. Roberto Guerrini IC&Partners Spa I nostri uffici esteri Udine – via Roma, 43 int.8, 33100 tel. 0039 0432 501591 fax 0039 0432 228252 Milano - via Mauro Macchi www.icpartners.it mail: [email protected] Bosnia-Erzegovina / Repubblica Srpska IC&Partners Banja Luka Banja Luka Cina Asia Business Group Pechino, Shanghai Honk Kong, Shenzhen Serbia IC&Partners Belgrade Belgrado Niš Brasile ACE Brasile Belo Horizonte Federazione Russa IC&Partners Russia Mosca Ungheria IC&Partners Budapest Budapest Bulgaria IC&Partners Sofia Sofia Polonia IC&Partners Warsaw Varsavia, Lodz, Katowice Ucraina IC&Partners Ukraine Kiev Romania IC&Partners Ploiesti USA IC Americas Houston New York