Roberto Guerrini - Confindustria Vicenza

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Roberto Guerrini - Confindustria Vicenza
Italia • Bosnia-Erzegovina • Brasile • Bulgaria • Cina • Federazione Russa • Polonia • Romania • Serbia • Ucraina • Ungheria • USA
LA GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE: PREZZI DI TRASFERIMENTO
Relatore Roberto Guerrini
Confindustria Vicenza
2 dicembre 2014
Agenda
Elementi introduttivi
 Normativa vigente
 Prassi e sentenze
 Sguardo al futuro seguendo la roadmap OCSE: “BEPS”
La gestione documentale
 Applicazione delle linee guida OCSE
 Esempio di documentazione
Gli accordi infragruppo
Beni intangibili
Legge Delega Fiscale 2014
(Art. 9)
Legge11
marzo 2014,
n. 23
Rafforzamento dell’attività
conoscitiva e di controllo
(…) fenomeni di alterazione delle
basi imponibili attraverso un uso
distorto del transfer pricing(…)
(Art. 6)
Gestione
del
rischio
fiscale,
governance aziendale, tutoraggio,
rateizzazione dei debiti tributari e
revisione della disciplina degli
interpelli
(Art. 12)
Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e
della produzione netta
(…)b) le operazioni transfrontaliere
Quadro normativo
IRES
Articolo 110 comma 7
Articolo 9 comma 3
(Articolo109)
IRAP
Legge di Stabilità 2013
Sanzioni
Articolo 2 DL 471/97
 Decreto 29/09/2010
 Circolare15/12/2010n.58/E
Circolare 22/09/1980 n.32
Circolare 12/12/1981 n.42
Transfer pricing
in Italia
Dettaglio quadro normativo
TUIR, Articolo 9
Determinazione dei
redditi e delle perdite
Comma 3
Per valore normale, salvo quanto stabilito nel
comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il
prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i
beni e i servizi della stessa specie o similari, in
condizioni di libera concorrenza e al medesimo
stadio di commercializzazione, nel tempo e nel
luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o
prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più
prossimi.
Per la determinazione del valore normale si fa
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe
del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in
mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo
conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti
a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai
provvedimenti in vigore.
Corte di Cassazione Sentenza 14798
Corte di Cassazione,
sentenza n.14798 del
30.06.2014
(c.d. retroattività)
In base a quanto stabilito dalla C.T. Provinciale di
Reggio Emilia, sentenza n. 510/03/14 del 19
novembre 2014, vanno annullati gli avvisi di
accertamento emessi ai fini IRAP per gli anni
pregressi al 2014.
Applicando la sentenza 14798 e 2422 in ambito
delle disposizioni retroattive si viene a bloccare la
legge delega n. 147/2013 che prevedeva la
retroattività ai fini IRAP nella determinazione dei
prezzi di trasferimento.
Corte di Cassazione (Sentenza 17955)
Corte di Cassazione,
sentenza n.17955 del
24.07.2013
(c.d. Transfer Pricing
domestico)
« (...) Per la valutazione ai fini fiscali delle manovre
sui prezzi di trasferimento interni, Costituenti il c.d.
transfer pricing domestico, va applicato il principio,
avente principio generale, stabilito dal DPR
n.917/86, articolo 9, che non ha soltanto valore
contabile e che impone, quale criterio valutativo, il
riferimento al normale valore di mercato per
corrispettivi e altri proventi, presi in considerazione
dal contribuente »
Il principio affermato attribuisce all’art.9 del Tuir,
ossia al principio del “valore normale”, la funzione
di clausola antielusiva di diritto interno“ avente
valore generale” imponendo anche nel caso
specifico la verifica di transazioni nazionali
infragruppo al valore normale
Corte di Cassazione (Sentenza 17955)
Corte di Cassazione, sentenza n. 8849 del 16.04.2014 (c.d. Transfer Pricing
domestico)
La controversia si riferisce a una cooperativa che nel vendere i prodotti ad una
società controllata applica un valore inferiore a quello normalmente applicato
ottenendo un vantaggio fiscale a fronte della favorevole tassazione in capo alle
cooperative
La Corte, conformemente a quanto sostenuto con la sentenza n.17955 del 24 luglio
2013, sostiene che:
(...) nella valutazione a fini fiscali delle manovre sul trasferimento dei prezzi tra
società facenti parte di uno stesso gruppo, ed aventi tutte sede in Italia (transfer
pricing c.d. domestico o interno), va applicato il principio, avente valore generale e
dunque non circoscritto ai soli rapporti internazionali di controllo, stabilito dal D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, art.9
Corte di Cassazione (Sentenza 22010)
Corte di Cassazione,
sentenza n. 22010 del
25.09.2013
(Valore Normale degli
Interessi Passivi)
La controversia trae origine da un avviso di accertamento
emesso dall’Agenzia delle Entrate ritenendo il tasso di
interesse applicato ad un finanziamento erogato da
capogruppo tedesca in favore della controllata italiana
superiore a quello medio praticato nel mercato
tedesco.
“ (…) tra i diversi criteri indicati dal modello OCSE del
1995, per la valutazione dei corrispettivi delle transazioni
commerciali tra le imprese associate di un gruppo
multinazionale, il legislatore italiano ha prescelto quello
del “Confronto del Prezzo” (Comparable Uncontrolled
Price method), la cui disciplina si articola nella prima e
seconda parte del co. 3 dell’art. 9 del DPR 917/86 ”
Corte di Cassazione Sentenza 24005
Corte di Cassazione,
sentenza n. 24005 del
23.10.2013
(Valore Normale di
Beni, Mercato di
Riferimento)
La controversia trae origine da un avviso di accertamento
sul “valore normale” dei beni ceduti dalla società italiana
alla casa madre belga e ad altre società estere collegate.
In particolare:
“(…) il valore normale dei corrispettivi, nelle vendite tra imprese
appartenenti ad un gruppo multinazionale non può che essere
che quello enunciato nella seconda parte del co.3 dell’art.9
del DPR 917/86 (…), in primis, ai listini ed alle tariffe adoperati dal
cedente italiano (…)”
“ Solo in via sussidiaria potrà farsi riferimento al criterio
enunciato nella prima parte del comma 3 dell’art. 9 del DPR
917/86 (…)”
“Ne discende che la definizione del “valore normale” contenuta
nella prima parte del co. 3 del citato art. 9 – [sebbene] non
possa essere intesa come una mera declaratoria di principio
avendo anch’essa un innegabile valore precettivo (…)”
OECD Guidelines‐Riferimenti normativi
Provvedimento
del Direttore
dell’Agenzia
delle Entrate
del 29/09/2010
esplicito rimando alle Linee Guida OCSE in merito ai metodi
utilizzabili
Documentazione nazionale “Nel caso di selezione di un
METODO TRANSAZIONALE REDDITUALE [ossia, Capitolo II,
parte III Linee guida OCSE], in presenza del potenziale utilizzo di
un METODO TRADIZIONALE [ossia, Capitolo II, parte II Linee
guida OCSE], occorrerà dare conto delle motivazioni di
esclusione di tale ultimo metodo.”.
La “gerarchia dei metodi” prevista dalla normativa italiana
risulterebbe in contrasto con i più recenti principi OCSE 2010:
§2.2 (…)“No one method is suitable in every possible situation,
nor is it necessary to prove that a particular method is not suitable
under the circumstances”
OECD update – Base Erosion
#
13
8
9
10
Azione
Riesaminare la disciplina della documentazione sul transfer pricing
Potenziare il rispetto del principio di libera concorrenza “at arm’s lenght”, assicurando che le
politiche di prezzo intragruppo corrispondano ai valori economici creati e prevenendo lo
spostamento arbitrario degli asset intangibili: adottare una definizione condivisa di asset intangibili,
monitorare i profitti derivanti dal trasferimento e dall’utilizzo degli stessi, aggiornare le linee guida
sui “cost contribution arrangements”
Sviluppare regole per verificare il trasferimento dei capitali di rischio infragruppo
Applicare normative che contrastino la pianificazione di operazioni che difficilmente sarebbero
poste in essere con terze parti indipendenti, prevedere aggiornamenti alla disciplina dei prezzi di
trasferimento, in particolare al metodo del profit split, e alla quantificazione di costi come le
management fees e le spese di regia
OECD ACTION n. 13
30 Gennaio 2014
L’OCSE, pubblica il Discussion
Draft on Transfer Pricing
Documentation and CbC
Reporting
Evoluzione del White Paper on Transfer Pricing
Documentation del 30 Luglio 2013
Revisione del capitolo V che
prevede l’introduzione del
Country by Country report del
16 Settembre 2013
Il Discussion Draft formalizza le revisioni
proposte alle Linee Guida OCSE in materia
di Transfer Pricing e fornisce un approccio
comune ai diversi Paesi rispetto alla
predisposizione della documentazione TP
si propone un “two‐tier approach”, in
grado di accrescere il grado di
integrazione tra (i) masterfile e (ii)
countryfile
OECD Update – Action 13
Masterfile
a.
b.
c.
d.
e.
informazioni raggruppate in 5 categorie the MNE group’s organisational structure;
a description of the MNE’s business or businesses;
the MNE’s intangibles;
the MNE’s intercompany financial activities;
the MNE’s financial and tax positions.
Quest’ultima sezione include un «country‐by‐country» reporting di
certe informazioni riguardanti la localizzazione delle attività
economiche ed i movimenti finanziari tra i vari Paesi nei quali
l’impresa multinazionale opera
OECD Update – Action 13
Local file
informazioni raggruppate in 3 categorie
a) local entity;
b) controlled transactions;
c) financial information.
• Le informazioni richieste nel local file integrano quelle
contenute nel masterfile
• Il local file è focalizzato sulle informazioni rilevanti ai fini
dell’analisi del tranfer pricing relativo alle transazioni che
intercorrono tra la società locale e le altre consociate
appartenenti al medesimo gruppo
OECD Update – Action 13
Country by country reporting
Documento di sintesi
OECD Update – Action 13
Country by country report
Regime premiante
 L’articolo 26 del D.L. 78/2010 ha inserito il nuovo comma 2‐ter all’articolo 1 del
D.Lgs. 471/97 riguardante le sanzioni tributarie in materia di imposte dirette.
 In base alla nuova norma, è previsto un sistema premiante sul piano
sanzionatorio per le imprese che dimostrino trasparenza e volontà di
collaborazione con l’Amministrazione finanziaria nell’ambito della determinazione
dei prezzi di trasferimento.
Regime premiante
Articolo 1 comma 2‐ter D.Lgs. 471/1997
“In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento (…), da cui
derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2
non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività
istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione
indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a
consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento
praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di
cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione
finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione
si rende applicabile il comma 2”.
Sanzioni
Nel caso in cui la rettifica dei prezzi da parte dell’Amministrazione
finanziaria comporti un aumento del reddito imponibile o la determina‐
zione di un minor credito d’imposta si applica la sanzione prevista ai sensi
dell’art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 471/1997;
Sanzione amministrativa:
dal 100% al 200% della maggiore imposta o del minor credito accertato.
Sanzioni
 Sanzioni amministrative
Disapplicazione
 Sanzioni penali
Benché l’art. 26 del D.L. 78/2010 nulla dica in merito alla possibilità per i contribuenti
virtuosi di evitare anche le sanzioni penal‐tributarie previste (con riferimento alla fattispecie
di dichiarazione infedele) dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2000, la dottrina e l’Amministrazione
finanziaria concordano nel ritenere che si debba senz’altro tener conto del comportamento
cooperativo del contribuente che ha predisposto una documentazione idonea a consentire
all’Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo fiscale e, per tale
ragione, non dovrebbe essergli contestato di aver agito con dolo specifico, cioè al fine di
evadere le imposte.
Repatriation
Definizione: sono i meccanismi con i quali un contribuente residente in uno Stato può
adeguare il proprio risultato di bilancio al reddito definito a seguito di rettifiche in
materia di prezzi di trasferimento (ex art. 110 comma 7 TUIR) senza che tale
adeguamento possa essere considerato reddito da assoggettare a tassazione in capo al
contribuente medesimo.
Esempio:
Company A
(Serbia)
Fattura di vendita
Company B
(ITA)
Pagamento fattura
La società B viene accertata dall’Ufficio delle Imposte che contesta l’adozione di un prezzo
troppo alto pagato da B nell’acquisto di beni da A.
La società B, post notifica avvisi presenta una istanza di accertamento con adesione con
accettazione parziale dei rilievi.
Corresponding adjustment
Per evitare la doppia imposizione la società A chiede all’amministrazione del proprio
paese, di effettuare una rideterminazione del prezzo generando un minor reddito.
Company A
(Serbia)
Nota di credito
Restituzione utili
Effetti impositivi e sanzionatori:
• IRES
• IRAP (vale solo per l’anno 2014)
Company B
(ITA)
Condizioni
Il verificarsi delle tre seguenti condizioni fa accedere il contribuente al
regime premiale.
Condizioni:
1. Documentazione idonea
2. Comunicazione in UNICO
3. Consegna entro 10 giorni ovvero integrazioni entro 7 giorni
L’assenza dei punti 1 o 2 fanno decadere la possibilità di accedere al
regime.
L’assenza del punto 3 potrebbe permettere l’accesso al regime premiale, a
discrezione del soggetto verificatore.
Scelta
La scelta se adempiere o meno a tale onere documentale è oggetto di valutazioni
imprenditoriali legate, essenzialmente, al profilo di rischio che il contribuente
autonomamente si attribuisce e alla stima di un eventuale recupero d’imposta (e
connesse sanzioni).
Costo aziendale
0
Nessun accertamento
contestazioni
?
Accertamento con rideterminazione del reddito
imponibile
VS
o
accertamento
senza
In caso di capogruppo italiana, risulta determinante valutare l’adempimento
a livello di group tax planning.
Documentazione
Controllo
Articolo 110, comma 7, TUIR:
– Controllo (da intendersi non nel senso restrittivo previsto dall’articolo 2359 del
Codice civile, bensì come ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale
desumibile da singole circostanze. Cfr. C.M. 22/9/1980 n.32/9/2267).
Pertanto possiamo parlare di controllo se sussistono condizioni tipo:
 vendita con vincoli di esclusiva;
 dipendenza finanziaria, commerciale, tecnologica o di marketing;
 diritto di nomina dei membri del CDA;
 comunanza di consiglieri e/o di soci;  relazioni “di famiglia” tra i membri degli organi di governo dell’impresa;
 contratti molto vincolanti.
 ………….
Soggetti ‐ Documentazione
Il legislatore ha previsto la predisposizione di documenti diversi a seconda della
tipologia del soggetto che li deve redigere.
Esistono tre tipologie di soggetti:
 holding;
 subholding;
 controllate.
Ad esse il legislatore ha ricondotto la predisposizione di due diverse categorie di
documenti:
Master file;
Documentazione Nazionale.
Riepiloghiamo nella tabella seguente le fattispecie possibili:
Holding
Sub holding
Controllata
Master file
X
X
-
Documento Nazionale
X
X
X
Controllo ‐ esempio
A
controllo*
B
controllo*
C
 Società fiscalmente residente in Italia;
 controllata da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività
commerciale ovunque residente;
 che controlla a sua volta almeno una società non residente.
Documentazione idonea:
 Master file (informazioni solo sul sotto‐gruppo)
 Documentazione Nazionale
Funzioni aziendali
PRODUTTIVE
DISTRIBUTIVE
Mercato
ITA
EST
Analisi di
comparabilità
Catena del valore
1
R&D
2
Approvvigionamento
3
Processo
4
5
Logistica
Vendita
Holding
Produttiva
1,2,3,4
Elementi di incertezza 4?
Controllata
Distributiva
5,6
Elementi di incertezza 6?
Caso A)
Holding
Distributiva
1,4,5,6
Elementi di incertezza 4?
Controllata
Produttiva
2,3
Elementi di incertezza 2?
Caso B)
6
Post - Vendita
Mappatura dei rischi
A. Rischio di mercato
Rischio che una società sia soggetta alle avverse condizioni di vendita per cause
imputabili a: livello di concorrenza, cambiamenti nelle scelte di spesa del cliente,
spostamento delle preferenze verso altri prodotti, congiuntura economica locale,
vincoli legali o regolamentari
B. Rischio di cambio
Il rischio che si riferisce alla variabilità potenziale dei profitti derivante dalle
fluttuazioni dei tassi di cambio strumenti di copertura
C. Rischio d’importazione
Rischio legato al mancato sdoganamento, alle modifiche dei dazi ed alle imposte
d’importazione, regolamentazioni etc
D. Rischi di credito
Rischio di ritardato e mancato incasso
E. Rischi di prodotto
Normalmente in capo al produttore (difetti, conformità, sicurezza), attenzione
specificità mercati
Mappatura dei rischi
F. Rischio scorte
Questo rischio può sorgere a causa di danni legati a distruzione, danneggiamento o
deterioramento delle scorte presso il magazzino delle controllate o presso i singoli
negozi, a causa di eventi accidentali, come per esempio incendio o furti
G. Rischio protezione proprietà intellettuale
Oltre al rischio di abusi, contraffazioni e sfruttamenti illeciti di design, tecnologie,
processi manifatturieri esclusivi concordati con i fornitori, ricerche su prodotto e
concept, copyright etc
SCHEMA FUNZIONI/RISCHI = MISURAZIONE DELLA REMUNERAZIONE ATTESA
Attenzione:
a) Controllo del rispetto delle evidenze contrattuali
b) Eventuali coperture nel gruppo
Metodi
La normativa OCSE riconosce come validi i seguenti metodi di calcolo per la definizione del prezzo:
 Comparable uncontrolled Price (CUP);
 Resale minus;
 Cost plus;
 Profit split;
 Transactional net margin method (TNMM).
Documentazione ‐ deroghe
 La documentazione dovrà essere redatta su base annuale.
Disciplina specifica per le PMI
 Le PMI hanno la facoltà di non aggiornare le procedure di selezione delle
transazioni comparabili di cui al punto 5.1.3 (“Metodo adottato per la
determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni) della
Documentazione Nazionale per due periodi di imposta successivi a quello cui
si riferisce la documentazione a condizione che:
• L’analisi di comparabilità si basi su informazioni pubblicamente disponibili
(es: bilanci d’esercizio depositati o disponibili tramite banche dati);
• I fattori determinanti l’analisi di comparabilità (di cui al punto 5.1.2 della
Documentazione Nazionale) non subiscano modifiche significative in detti
periodi d’imposta.
Definizione specifica di PMI
 Soggetti che realizzano un volume d’affari o ricavi non superiore a 50 milioni
di Euro. Non rientrano i soggetti che controllano direttamente o
indirettamente soggetti non qualificabili come “piccola e media impresa”
Comunicazioni
 La redazione della documentazione è requisito indispensabile ma non
sufficiente.
 Al fine di accedere all’agevolazione per un determinato periodo
d’imposta, le imprese in possesso della documentazione necessaria
sono tenute a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Comunicazione in sede di presentazione della dichiarazione annuale
dei redditi. Il termine è quindi fissato al 30 settembre dell’anno
successivo.
2.000.000
300.000
Ulteriori condizioni
 La disapplicazione del regime sanzionatorio è subordinata al rispetto di determinate
tempistiche di consegna all’Amministrazione finanziaria.
 Il contribuente è tenuto a consegnare la documentazione entro 10 giorni dall’avvenuta
richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria.
 La mancata consegna entro tale termine può integrare causa di decadenza dal beneficio.
 L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiedere eventuali informazioni supplementari
rispetto a quelle contenute nella documentazione.
 Il contribuente è tenuto a fornire tali integrazioni entro 7 giorni.
 Può essere previsto un termine più ampio a seconda della richiesta.
 La mancata consegna entro i termini può integrare causa di decadenza dal beneficio.
 Decorsi i suddetti termini, l’amministrazione finanziaria non è vincolata all’applicazione
dell’art. 1, comma 2‐ter, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (Provvedimento
2010/137654, § 8.2)
Servizi infragruppo
OECD: definizione
Per definire i costi per servizi infragruppo possiamo riprendere quanto
stabilito dall’OECD all’art.7.6 che definisce come servizi infragruppo, i servizi
resi che abbiamo determinato un vantaggio concreto per il ricevente. In
buona sostanza visto che al momento non esiste una definizione standard ci
si deve interrogare se il ricevente sarebbe stato disposto a pagare un prezzo
simile sul mercato per avere il medesimo servizio.
Servizi infragruppo
La capogruppo tende ad accentrare su di se numerose attività:
 industriali;
 commerciali;
 amministrative.
Il costo sostenuto per tali attività può esser riaddebitato alle controllate, a patto
che si verifichi la presenza di determinate condizioni “misurazione del grado di
utilità conseguito dai destinatari”.
Esistono tre elementi d’indagine:
1. Tipologia dei servizi resi;
2. Natura dei servizi resi;
3. Determinazione del prezzo dei servizi resi in base al principio di libera
concorrenza.
Requisito sostanziale
Per provare l’esistenza di un servizio infragruppo è essenziale la presenza di un
“contratto intercompany” che identifichi i servizi.
Nel caso in cui esista la necessità di attivare ulteriori servizi, non previsti dal
contratto, è opportuno che lo stesso contenga una clausola che permetta
l’attivazione di servizi a chiamata (on call).
Infine nel caso in cui i servizi potrebbero esser resi da altri soggetti, si richiederà
l’inserimento di una clausola che disciplini tale facoltà
Parametri
a) UTILITA’ = se il servizio porterà un effettivo vantaggio inteso a migliorare
direttamente, ovvero indirettamente, la posizione economica o commerciale del
ricevente;
b) COMPARAZIONE = si deve verificare la presenza di imprese indipendenti che
possono fornire lo stesso servizio. (L’impresa sarebbe disposta a pagare per avere lo
stesso servizio?);
c) DUPLICAZIONE = non sono servizi infragruppo le attività che duplicano un servizio
che un membro del gruppo già svolge autonomamente;
d) ATTIVITA’ CENTRALIZZATE = dipende dal settore in cui il gruppo opera e dalla
struttura organizzativa, ma tendenzialmente esse potrebbero riguardare (es. servizi di
carattere amministrativo, servizi di marketing, ricerca e sviluppo)
Test: verifica degli elementi
Le prestazioni devono prevedere una “fee”.
Esistono dei requisiti (positivi e negativi) per verificarne la validità:
1.
BENEFIT TEST = la fee è giustificabile solo in presenza di un beneficio;
2.
SHAREHOLDING ACTIVITY TEST = la fee non è giustificabile se l’attività
viene svolta negli interessi della capogruppo;
3.
DUPLICATION TEST = se le prestazioni rese a favore di una società
consociata sono le medesime che lei stessa svolge per se, allora tali
attività non sono servizi infragruppo.
Corrispettivo
La determinazione del corrispettivo della prestazione si basa su quanto stabilisce l’OCSE
nel rispetto del principio della libera concorrenza.
I metodi prevalentemente applicati per la misurazione sono:
 CUP;
 COST PLUS METHOD
 PROFIT SPLIT
N.B.
Se i servizi non sono confrontabili allora si dovrà formalizzare un metodo che premetta
di confrontare i margini netti di soggetti indipendenti (TNMM).
Documentazione
Elenchiamo di seguito i principali elementi per la predisposizione di una
documentazione adeguata:
 accordi in forma scritta che individuano i servizi resi ed i metodi utilizzati;
 analisi funzionale delle attività svolte;
 descrizione analitica dei costi sostenuti;
 documentazione attestante la non duplicazione;
 documentazione che individui i benefici derivanti dalla fruizione.
OECD: revisione capitolo VII
L’OECD ha in previsione una revisione del capitolo VII in materia servizi
infragruppo.
Tale revisione ha generato il primo draft di proposta che sarà pubblicamente
commentabile entro il 15 gennaio 2015. Nei due mesi a seguire l’intenzione è di
consolidare il draft e pubblicare la versione definitiva tra il 19‐20 marzo.
Proposta:
‐
Definire un mark up range tra il 2% e il 5% dei costi (safe harbour).
‐
Fare una distinzione per settori.
‐
Definire dei metodi appropriati di allocazione dei costi.
Intangibili
Definizione
L’intangibile è quel bene suscettibile di una valutazione di mercato che da la possibilità,
per chi lo utilizza, di realizzare maggiori profitti di quelli realizzati con l’uso di capitali
materiali già impiegati.
Tali sovraprofitti possono essere realizzati tramite:
a. tecnologie che riducono i costi e garantiscono un monopolio industriale (come i
brevetti);
b. marchi o nomi commerciali che permettono di maggiorare i prezzi rispetto a beni
non marchiati;
c. accesso a fattori di produzione non disponibili per altre imprese (come il know how
manageriale).
I capitali immateriali consentono alle imprese utilizzatrici un guadagno sopra la media,
vale a dire, un sovraprofitto dovuto alla posizione di maggior forza competitiva sul
mercato.
Requisiti IAS 38
L’attività immateriale è iscrivibile a bilancio se sussistono tre requisiti:
1) Identificabilità = se è capace di esser separata o scomposta, venduta, data
in licenza, locata o scambiata. Inoltre potrà esser provata da contratti od altri
diritti reali;
2) Controllo = se può limitare l’accesso ai terzi dei benefici economici attesi;
3) Benefici economici futuri = l’attività deve generare tali benefici
attraverso:
 Ricavi dalla vendita dei prodotti;
 Ricavi da royalties;
 Risparmi di costi.
Riferimenti normativi IP
 OECD: capitolo VI delle Guidelines 2010
 Steps evolutivi Giugno 2012 inizio discussione per la formalizzazione di un draft.
Luglio 2013 revisione draft e seguenti consultazioni pubbliche.
Settembre 2014 completamento attraverso BEPS (ACTION 8).
Elementi in cambiamento nel draft:
 Revisione della lista di intangibili;
 Nuovi esempi per inquadrare meglio la tematica;
 Introduzione di nuovi elementi di confronto:
•
local market characteristic (ampiezza, crescita e vicinanza);
•
local saving (contesto di business restructuring); •
workforce (esperienza e qualifica dei lavoratori);
•
corporate synergies (economie di scala……..).
Tipologia
INTANGIBILI
MARKETING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nome e luogo delle società;
Marchio (denominazione);
Insegne;
Marche secondarie;
Idee pubblicitarie;
Strategie di marketing;
Garanzie su prodotti;
Grafica;
Pubbliche relazioni;
Design Imballaggio;
Registrazione di marchi.
INTANGIBILI
TECNOLOGICI
•
•
•
•
•
•
•
•
Tecnologia;
Know how produttivo;
Progetti di ricerca e sviluppo;
Brevetti;
Segreti industriali;
Design – Styling;
Software;
Database
Elementi di valutazione
1) Definire chi è proprietario dell’intangibile:
 Developer
 Assister
2) Analisi funzionale
 Produttore
 Distributore
Costs Contribution
Agreements
Catena del valore
Mark up
3) Benchmark Database specifico
Royaltystat
Scelta del metodo di valutazione per il
confronto con comparabili indipendenti.
Secondo la best method rule è il TNMM
(transational net margin method) è il
metodo più indicato per il confronto di
intangibili marketing.
Grazie per l’attenzione!
dott. Roberto Guerrini
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