Collocamento Lavorativo Disabili

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Collocamento Lavorativo Disabili
Dipartimento di
Prevenzione
COLLOCAMENTO
U.O. Medicina
Legale
LAVORATIVO
Dr. Stefano Lelli
Dr. Anna Maria Lupi
ASL 5 di Pisa
DISABILI:
IDONEITÀ E
COMPATIBILITÀ
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Titolo documento
COLLOCAMENTO LAVORATIVO DISABILI:
IDONEITÀ E COMPATIBILITÀ
ASL 5
DR
DI
PISA – U.O. MEDICINA LEGALE –
STEFANO LELLI *
, DR.ANNA
MARIA LUPI **
“è necessario creare le condizioni normative in base alle quali ciascun
cittadino,col proprio lavoro, possa dare un contributo alla creazione
della ricchezza collettiva, commisurato alle proprie capacità”. (Dalla
relazione alla Camera dei Deputati sulla legge di riforma del collocamento
obbligatorio)
Premessa
La legge n. 68 del 12/3/1999, relativa alla riforma del collocamento
obbligatorio stabilisce un principio di grande rilievo: garantire l’inserimento
lavorativo della persona disabile mediante il raffronto
ottimale
tra le
abilità e le mansioni lavorative. L’inserimento del disabile nella vita
produttiva si basa, alla luce della più recente norma , anziché sulla “invalidità”
e sul grado del “deficit”, come accadeva con la L. 482/68, sulle potenzialità .
Un sistema così introdotto sarà tanto più efficace quanto più saprà valutare
le competenze e le capacità residue e confrontarle con i requisiti richiesti
per un lavoro. Il punto cruciale è dunque saper abbinare la persona adatta al
giusto lavoro. Questa visione del problema nasce dalla consapevolezza che le
potenzialità professionali e le attitudini convivono con aree di non completa
efficienza ed occorre non solo individuare le capacità residue ma anche
valorizzarle attraverso percorsi di integrazione .
Chiaro, in proposito, è l’art.2 della L.68/99 che prevede:
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-
l’individuazione dei mezzi tecnici e di supporto che permettono di
valorizzare adeguatamente le persone disabili nelle loro capacità lavorative
-
l’analisi dei posti di lavoro
-
l’analisi delle forme di sostegno, delle azioni positive e delle soluzioni
dei problemi connessi con gli ambienti, con gli strumenti e con le relazioni
interpersonali sui luoghi di lavoro.
La compatibilità
L’inserimento lavorativo mirato si concretizza
attraverso momenti
successivi che sono rappresentati dalla valutazione delle capacità del
disabile, dall’analisi dei posti di lavoro, dalla risoluzione dei problemi
ergonomici , ambientali e relazionali , dall’utilizzo di adeguate tecnologie di
supporto e della strumentazione disponibile per valorizzare le potenzialità
professionali residue (processi formativi, percorsi personalizzati etc.).
La ponderata individuazione delle mansioni lavorative adatte richiede
l’analitica definizione delle capacità funzionali d’apparato e delle attitudini
della persona; inoltre può rendersi necessario risolvere le difficoltà
correlate con l’esistenza di problematici rapporti psicologici e relazionali, di
gravose
condizioni
architettoniche),
di
organizzative
ostacoli
e
correlati
ambientali
a
(eventuali
condizioni
barriere
strumentali
e
tecnologiche che sono proprie di un preciso sistema produttivo.
Il “collocamento mirato” , quindi, si realizza ricercando e mettendo in
atto tutte le
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soluzioni positive necessarie affinché si possa
parlare di
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“compatibilità”
tra le caratteristiche del posto di lavoro, inteso
nell’accezione più completa del termine, e le residue capacità della persona
invalida.
Il concetto di “compatibilità” non è nuovo.
In ambito legislativo si parla di compatibilità nella L.104/92, norma
quadro concernente la tutela dell’ handicap. L’art. 19 della legge, “soggetti
aventi diritto al collocamento obbligatorio”, stabilisce che la valutazione
finalizzata all’inserimento lavorativo dei disabili psichici in mansioni
lavorative compatibili deve scaturire dall’apprezzamento della capacità
lavorativa e relazionale e non solo dalla conoscenza della minorazione fisica o
psichica.
La rilevanza del concetto di
“compatibilità lavorativa” era stato
oggetto, ancor prima della emanazione della legge sull’handicap,
di una
sentenza della Corte Costituzionale del 1990. La Suprema Corte dichiarava
l’illegittimità costituzionale della Legge 482/68 là dove non considerava ai
fini del collocamento obbligatorio
invalidi civili i disabili psichici
proficuamente impiegabili in mansioni compatibili.
In questo momento storico il contenuto del termine “compatibilità”
veniva riferito essenzialmente all’apprezzamento del grado di adattamento/
opposizione del disabile alle mansioni lavorative che concretamente dovevano
essere svolte. In tal senso si esprimevano le corti di merito in numerose
sentenze confermando la peculiare accezione del termine “compatibilità”
quale correlazione tra compito lavorativo e residua validità della persona
invalida.
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La nuova disciplina inerente al diritto al lavoro dei disabili afferma con
chiarezza l’ampio contenuto del termine “compatibilità ”, in accordo con le
indicazioni dell’art. 19 della legge quadro sull’handicap.
La complementare lettura degli artt. 6 e 10 della L. 68/99 consente di
individuarne i significati e chiarisce
inoltre, quali siano le competenze in
ordine all’applicazione degli strumenti valutativi e all’ espressione del giudizio
di merito.
L’accertamento della condizione di disabilità è, evidentemente, il primo
parametro valutativo che deve essere constatato ed apprezzato. L’organismo
abilitato a rilevare la natura ed il grado delle infermità è rappresentato dalla
commissione di cui all’art.4 della L.104/92.
Il
compito
ultimo,
cioè
la
finalità
particolare,
caratterizzare funzionalmente la persona che presenti una
è
quello
di
condizione di
menomazione o disabilità da cui derivi uno svantaggio esistenziale grazie alla
ponderazione di
una serie di parametri di efficienza quali la capacità di
utilizzare le informazioni, la
movimento e di funzione
postura e la locomozione, la capacità di
degli arti, la capacità di effettuare attività
complesse e attività fisica associata a resistenza, la adattabilità a fattori
ambientali, la capacità di adattamento a situazioni lavorative. Il collegio
procede, quindi, alla definizione del profilo socio-lavorativo della persona
grazie alla raccolta di notizie relative alla vita scolastica, alle precedenti
esperienze di lavoro, alle esperienze sociali e relazionali.
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L’accertamento è rivolto alla stima “in positivo” del disabile, mirando
ad individuare le capacità migliori che potrà essere in grado di esprimere
anche grazie alla possibile previsione di strumenti di ausilio tecnico e/o di
sostegno.
RELAZIONE CONCLUSIVA
La “relazione conclusiva”
è
Riporta la sintesi e le risultanze della valutazione delle
disabilità e delle capacità migliori;
l’atto
formale
esplicita
Indica le forme di sostegno e gli strumenti necessari
all’inserimento o al mantenimento al lavoro;
in
sintetico
informazione
Formula il progetto di inserimento lavorativo;
migliore
che
modo
ogni
utile
alla
valorizzazione
della persona invalida.
L’analisi del posto di lavoro è l’altro parametro
collocamento
lavorativo
del
disabile
in
quanto
momento
cardine del
preliminare
necessario alla espressione del giudizio di “compatibilità”. La valutazione
parte dall’individuazione dei ruoli e delle mansioni lavorative che sono
disponibili, ne considera analiticamente gli aspetti di ordine tecnologico,
accerta l’eventuale presenza di
barriere architettoniche, l’organizzazione
del sistema produttivo e la necessità o meno di
adattamento a orari e
turnazioni. In questo ambito può essere opportuna anche una valutazione
della
situazione
eventualmente,
socio-relazionale
propria
del
posto
di
lavoro
valutare l’opportunità di favorire, per esempio, un
inserimento in gruppi produttivi stabili, poco numerosi e privi di tensioni.
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per,
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Questa analisi è, a mente dell’art. 6, c 2°, lettera b della L.68/99, la
missione del Comitato Tecnico, organo previsto nell’ambito della Commissione
Provinciale per le politiche del lavoro.
L’ esperto medico-legale presente in seno al
Comitato Tecnico ha
evidentemente il compito di chiarire gli aspetti sanitari inerenti la
ammissibilità dell’inserimento nell’attività lavorativa disponibile tenuto conto
della condizione biologica e funzionale del disabile così come risulta dalla
relazione conclusiva; l’esperto del settore sociale porterà le proprie
osservazioni e proposte in ordine agli aspetti attitudinali e socio-relazionali.
Il
COMITATO TECNICO
Comitato
pertanto,
Individuazione dei ruoli e mansioni lavorative
disponibili
Analisi degli aspetti tecnologici
Presenza di barriere architettoniche
Valutazione della organizzazione del lavoro ( orari,
turnazioni etc.)
Valutazione della situazione socio- relazionale del
posto di lavoro
Esame della relazione conclusiva
Tecnico
è,
il propulsore del
collocamento
lavorativo
mirato e il suo derivato
parere,
è
il
imprescindibile
sostegno
per
lo
statuirsi del rapporto di
lavoro.
La commissione ASL effettua la necessaria attività di consulenza,
così come previsto all’art. 8 del DPCM del 13 gennaio 2000, mettendo in atto
la verifica della permanenza dello stato invalidante e della misura delle
capacità già accertate nonché della validità dei servizi di sostegno e di
collocamento
mirato,
indicati
nella
relazione
conclusiva
del
primo
accertamento effettuato all’atto dell’iscrizione nella lista costituita presso il
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centro per l’impiego.
Da questo percorso assistenziale, visto il
L.68/99, restano estranei
disposto dell’art.1 della
gli invalidi per infortunio sul lavoro e malattia
professionale e gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi
di servizio. Per queste categorie, infatti, ai fini dell’accertamento delle
condizioni di disabilità
è ritenuta adeguata la certificazione rilasciata
dall’INAIL ovvero dalla C.M.O. ai sensi del DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e
successive modificazioni. Tuttavia, con riferimento agli invalidi del lavoro, la
Direzione Generale per l’Impiego, con circolare n. 66 del 10/7/2001, precisa
che l’Inail deve valutare la disabilità e mettere in atto tutte le procedure
successive, in ottemperanza alle linee del DPCM 13/1/2000 per la definizione
della capacità e per la formulazione della diagnosi funzionale. L’esito di tale
accertamento costituirà oggetto d’informativa ai comitati tecnici preposti
alla definizione del percorso di inserimento al lavoro. Invece, per gli invalidi
di guerra e per servizio la normativa specifica sembra non consentire ancora
un adeguamento in via amministrativa del percorso.
L’idoneità
L’attuale legge sul collocamento lavorativo delle
persone disabili, così come l’abrogata L.482/68,
non
richiama il concetto di “idoneità lavorativa”. Solo all’art. 16,
comma 3, con rilievo evidentemente di portata generale e
quindi non limitato agli aspiranti lavoratori disabili, si dice:
“Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni,
sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana
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costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico
impiego “.
In proposito, nell’ampia problematica del diritto al lavoro le
norme relative al collocamento mirato si confrontano necessariamente
con quelle inerenti alle assunzioni nel pubblico impiego e con le leggi
relative
al
controllo
dell’idoneità
al
momento
dell’inserimento
lavorativo in aziende private.
Si pone il problema, allora, se ai fini del previsto
requisito della “idoneità fisica all’impiego”
, quale idoneità al
servizio continuativo e incondizionato nella pubblica amministrazione ivi
compreso il controllo degli attributi specifici previsti per lo svolgimento di
singole funzioni, possa essere ritenuto esaustivo il giudizio di compatibilità
espresso
dalla Commissione ASL ovvero se sia, invece, indispensabile
un’ulteriore verifica medico-legale dell’idoneità.
La disciplina sul collocamento mirato si intreccia, per altro verso, con
le disposizioni pertinenti alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e in
particolare con quelle relative alla “sorveglianza sanitaria”.
La convivenza di queste due discipline determina di fatto la necessità
che all’atto dell’avviamento al lavoro il disabile sia sottoposto ad un giudizio
di “compatibilità” ai sensi della L. 68/99 e ad un giudizio di “idoneità” laddove
siano individuati specifici rischi professionali. Questo secondo giudizio
si
sostanzia, rispetto al concetto di “compatibilità al lavoro”, per un significato
propriamente finalizzato a perseguire l’annullamento e il contenimento dei
rischi professionali codificati.
E’ il compito peculiare dell’attività medica definita negli anni ’80
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in ambito CEE
come la “valutazione periodica medico-fisiologica dei
lavoratori esposti, con l’obiettivo di proteggere la salute e prevenire le
malattie correlate al lavoro” . Come tale, è affidato al “medico
competente”, individuato dai decreti legislativi 277/91 e 626/94 ed è
finalizzato a un autentico obiettivo di prevenzione.
Il giudizio d’idoneità
che esprime il medico
IDONEITA’ AL LAVORO NELL’AMBITO DELLA
“SORVEGLIANZA SANITARIA “
competente è rivolto a
ricercare l’assenza di
controindicazioni
Verifica della assenza di controindicazioni
allo svolgimento di mansioni precise in
considerazione di agenti specifici di
allo
svolgimento di mansioni
rischio professionale
p r e c i s e
i n
considerazione
degli
agenti
specifici
di
rischio presenti in una
precisa attività e ai quali il lavoratore è esposto in ragione del suo compito. Il
tipo di valutazione che il medico addetto alla sorveglianza sanitaria deve
effettuare è diversa a seconda che si tratti del momento del collocamento
lavorativo ovvero della visita periodica. La visita compiuta al momento
dell’inserimento lavorativo ha lo scopo di valutare l’assenza di condizioni
individuali per le quali il lavoro specifico potrebbe essere nocivo per il
lavoratore. L’accertamento periodico, invece, è finalizzato alla verifica della
conservazione dello stato di salute in presenza dell’esposizione ad un agente
lesivo
professionale
e
alla
valutazione
della
tollerabilità
tra
le
caratteristiche dell’esposizione alla noxa lesiva e lo stato funzionale e
l’integrità dell’organo critico. Il senso di questa seconda visita, pertanto, è
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tipicamente quello di un atto di prevenzione secondaria, cioè di ricerca di
possibili iniziali alterazioni determinatesi nell’esercizio e a causa dell’attività
professionale.
Problematico coordinamento tra le norme
L’assenza di un esplicito coordinamento tra queste norme può
essere fonte di dubbi e incertezze, sul piano strettamente
procedurale, soprattutto laddove le decisioni degli organi preposti
all’accertamento delle compatibilità e delle specifiche idoneità non
siano sovrapponibili.
In proposito appare utile citare la Sentenza della Corte
Costituzionale n. 354 del 21/11/97 . La Corte, chiamata ad esprimersi
sulla possibilità di coesistenza tra la L.482/68 e l’art. 16 del Dlgs
626/94, ha affermato la
compatibilità delle due normative e la
prevalenza del parere del collegio medico in considerazione del
carattere speciale della L.482/68
La citata sentenza è utile riferimento per chiarire le competenze e i rispettivi
ambiti giuridici degli organi valutativi previsti dalla normativa sul collocamento
obbligatorio e del medico competente. L’instaurazione o la risoluzione del
rapporto di lavoro in caso di soggetto disabile non può essere regolata dal
giudizio del medico competente in quanto la norma speciale prevale su quella di
carattere generale Al medico competente è data la possibilità di modulare tutti gli
interventi di prevenzione disponibili, dalle prescrizioni ai giudizi di
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parziale,temporanea inidoneità, alla totale inidoneità. In quest’ultima evenienza,
fatta salva la possibilità per il datore di lavoro e per il lavoratore di avanzare
ricorso ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 626/94 , si inserisce nuovamente la
protezione e l’obiettivo di tutela del diritto al lavoro del disabile voluti dalla
norma speciale che stabilisce il dovere da parte del datore di lavoro di esperire
tutti i tentativi per assicurare la prosecuzione del rapporto di lavoro, ricercando
altre mansioni compatibili. In questa prospettiva di tutela la Legge stabilisce la
possibilità di richiedere ulteriori accertamenti ed anche la verifica
dell’organizzazione produttiva e dei possibili adattamenti della stessa da parte
delle Commissioni ASL.
L’accertamento della definitiva impossibilità a reperire mansioni
compatibili rappresenta l’antecedente inderogabile per la
risoluzione
del rapporto di lavoro.
La legge inoltre, con chiari intenti di protezione per chi nel mondo del
lavoro si trovi in una condizione psico-fisica di svantaggio, estende le
previsioni di tutela anche a coloro che , validi al momento dell’ assunzione,
subiscano per malattia sopravvenuta o per infortunio una riduzione della
capacità lavorativa tale da poter pregiudicare la prosecuzione del rapporto d’
impiego.
Oltre al dovere di garantire la conservazione del posto di lavoro
per quei soggetti divenuti disabili a seguito di infortunio sul lavoro o malattia
professionale
è previsto l’onere di ricercare mansioni alternative
compatibili, con mantenimento del trattamento economico più favorevole, per
coloro che in conseguenza di una patologia professionale o di una malattia
comune abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al
60%
e siano divenuti inabili alla specifica mansione Solo nel caso di
indisponibilità di mansioni compatibili il rapporto di lavoro può essere risolto
e il lavoratore è avviato presso altra azienda , con
inserimento nella graduatoria .
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precedenza e senza
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L’accertamento della validità residua e l’individuazione delle mansioni
compatibili presso altro datore di lavoro sono demandati al Comitato Tecnico
e alla Commissione i di cui all’art. 4 della L. 104/92.11
La procedura si applica nei casi di sopravvenuta malattia comune e nei
casi di infortunio o malattia professionale
Le diversità relative ai criteri di accesso al collocamento obbligatorio tra le
varie categorie di invalidi non sussistono quando in ragione della disabilità sia
problematico il proseguimento del rapporto di lavoro. La Commissione di cui
alla L. 104/92 , infatti , è sempre chiamata ad esprimersi
nei casi di
sopravvenute difficoltà di soggetti collocati con la L.68/99
e per
individuare le mansioni compatibili quando invalidità sopravvenute superiori al
60%, di origine lavorativa o comune, abbiano determinato la risoluzione del
rapporto di lavoro e il conseguente avviamento presso altra
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