Documento - Federvolley
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Atleta Martinez Angel Mariano Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società U.S. Audax Quartucciu La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini (Presidente) Avv. Luciano Mennella (Componente) Avv. Domenico Naso (Componente) Avv. Francesca Pettinelli (Componente) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito dell’istruttoria e della riunione fissata per il 15 Ottobre 2008 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede PREMESSO CHE - con lettera raccomandata a.r. datata 10/7/2008, l’atleta Martinez Angel Mariano richiedeva, in via amichevole, alla U.S. Audax Quartucciu, lo scioglimento del vincolo, in osservanza al disposto di cui all’art. 34, lett. e) RAT, per la mancata partecipazione da parte del sodalizio a campionati maschili nonché, ai sensi dell’art. 35 del richiamato regolamento, per un assunto disinteresse manifestato dalla U.S. Audax Quartucciu, per motivi di crescita tecnica e per un’impossibile prosecuzione del rapporto con la società di appartenenza causata da asseriti gravi e reiterati inadempimenti da parte del sodalizio stesso e da motivi personali dell’atleta; - in assenza di alcun riscontro, l’atleta proponeva tempestivo ricorso innanzi codesta Commissione specificando le motivazioni a sostegno della propria richiesta già enunciate nella lettera di messa in mora; - infatti, l’atleta sosteneva di non rientrare nei piani societari neanche per la stagione agonistica 2008-2009 essendo stato già concesso in prestito per le tre annate sportive precedenti, non essendo stato convocato per la stagione sportiva 2008-2009, rilevando altresì la mancata partecipazione del sodalizio di appartenenza ai campionati maschili di serie con conseguente decrescita tecnica deleteria per la carriera agonistica dell’atleta che aveva disputato, negli ultimi tre anni consecutivi, campionati di serie B; - costituitasi in giudizio con memoria difensiva del 22/8/2008, la società U.S. Audax Quartucciu eccepiva, in via preliminare, la mancata sottoscrizione del ricorso introduttivo, nonchè la propria carenza di legittimazione passiva asserendo che l’atleta fosse vincolato con altro sodalizio (VBA Olimpia S. Antioco), e poi, respingendo, nel merito, ogni richiesta di svincolo e chiedendo, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento dei danni cagionati dall’asserito comportamento scorretto e fraudolento dell’atleta e, infine, l’autorizzazione alla chiamata in causa di terzo (società VBA Olimpia S. Antioco); - dopo breve relazione del Presidente, avv. Patrizia Soldini, veniva esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo; - in fase di discussione, l’atleta provvedeva al formale disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata depositata dal sodalizio al fine di attestare la sussistenza del vincolo sportivo tra il Martinez e la società VBA Olimpia S. Antioco - l’atleta, inoltre, rilevava di essere tesserato con la U.S. Audax Quartucciu in quanto il trasferimento on line effettuato da altro sodalizio non era stato omologato dal competente Ufficio Tesseramento e precisava che sia il ricorso inviato al CTA sia quello inviato alla controparte sono stati regolarmente sottoscritti in originale; - il difensore del resistente, avv. Cecilia Mereu, dichiarando, tra l’altro, di far parte della compagine sociale della società VBA Olimpia S. Antioco, esponeva che l’atleta era stato concesso in prestito per due stagioni sportive (2005/2006 – 2006/2007) alla VBA Olimpia S. Antioco e che tra i due sodalizi (Audax Quartucciu e VBA Olimpia) era intervenuta una regolare pattuizione per il trasferimento dello stesso dal primo al secondo; - a fronte delle eccezioni per irregolare trasferimento e mancanza di consenso sollevate dall’atleta, la società resistente replicava che il consenso era stato legittimamente acquisito (scrittura privata in atti) ed il tesseramento correttamente eseguito dalla società VBA Olimpia S. Antioco; - le parti, infine, riportandosi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, insistevano per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate; - la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Tuttavia, prima di affrontare il merito dell’insorta controversia, appare opportuno rilevare come la memoria difensiva proposta da sodalizio resistente sia stata proposta fuori termine e, quindi, deve ritenersi inammissibile con conseguente stralcio anche della documentazione depositata. Poiché la società ha versato la prescritta tassa, il sodalizio è stato comunque legittimamente ammesso all’esposizione orale delle proprie motivazioni con l’unica preclusione di ogni tipo di produzione documentale. In ogni caso, appare opportuno, da un lato, rigettare l’eccezione preliminare sollevata dalla U.S. Audax Quartucciu in quanto il ricorso ricevuto dalla CTA risulta regolarmente sottoscritto in originale dall’atleta, dall’altro, rigettare quella pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società resistente. Ed, invero, dai tabulati ufficiali risulta che la società VBA Olimpia S. Antioco ha attivato la procedura di tesseramento online dell’atleta Martinez in data 16/8/2008 (una settimana dopo la ricezione del ricorso), ma tale procedura non si è conclusa con esito positivo in quanto difetta del provvedimento di omologa. La possibilità di trasferire gli atleti attraverso il più veloce strumento telematico non può certo prescindere dal consenso e dalla sottoscrizione autografa della modulistica (da inviare all’Ufficio Tesseramento in originale) da parte dell’atleta che, dunque, rappresenta la conditio sine qua non per l’omologa del tesseramento. Non risultando agli atti alcun provvedimento di omologa, la procedura intrapresa dalla VBA Olimpia S. Antioco è inefficace ed il Martinez ha ben indirizzato la propria richiesta di svincolo nei confronti del sodalizio di appartenenza, società U.S. Audax Quartucciu. La procedura di tesseramento per via telematica è stata approntata per fornire agli operatori del settore un’agevolazione al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a cui i sodalizi solo tenuti, ma non può certo risolversi in uno strumento elusivo della normativa vigente. Infatti, le circostanze che 1) la società VBA Olimpia S. Antioco abbia effettuato la registrazione on line soltanto dopo la notificazione del ricorso (credendo erroneamente di legittimare l’eccezione processuale avanzata dal sodalizio Audax Quartucciu), 2) lo stretto legame tra i due sodalizi (testimoniato anche dal fatto che il legale dell’U.S. Audax Quartucciu è anche dirigente VBA Olimpia S. Antioco), 3) la denunciata falsità da parte del Martinez della sottoscrizione di un alcun contratto trilatero tra i due sodalizi e l’atleta, 4) la redazione di una memoria difensiva redatta nell’interesse della U.S. Audax Quartucciu, ma volta alla tutela esclusiva della VBA Olimpia S. Antioco denotano un comportamento non trasparente ed, in ogni caso, non corrispondente ai doveri di lealtà e correttezza caratterizzanti l’ordinamento civile e sportivo. Tali considerazioni, inoltre, conducono alla necessaria reiezione delle richieste, peraltro irritualmente formulate e non ammissibili, di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo e di risarcimento di danni genericamente e asseritamente subiti, ma neppure indiziati da parte della U.S. Audax Quartucciu. Per quanto attiene, invece, il merito del ricorso è opportuno evidenziare come tale Commissione riconosca fondata la domanda di scioglimento del vincolo dell’atleta Martinez dal sodalizio di appartenenza in quanto ritiene sussistente la “giusta causa” ex art. 35 RAT e non in virtù del disposto dell’art. 34 RAT di cui il ricorrente fornisce un’interpretazione non condivisa e non condivisibile. Ed, invero, la procedura esemplificata in tale ultima disposizione normativa fa riferimento alla mancata attività in assoluto ovvero a quella non confacente per età da parte del sodalizio vincolante, trovando applicazione solo a seguito dell’ultimo campionato provinciale ed entro il 31 marzo. Nel caso di specie, invece, come detto, sussistono molteplici motivi che integrano la “giusta causa” di scioglimento del vincolo per causa imputabile al sodalizio. Pur non avendo provato la sussistenza dei lamentati motivi personali e l’asserita incompatibilità alla prosecuzione del vincolo con il sodalizio resistente, l’atleta ha, invece, dimostrato di possedere delle capacità tecnico-agonistiche che, risultate idonee per affrontare i campionati di serie B, verrebbero frustrate dalla partecipazione a gare di livello inferiore (circostanza non contestata dalla ricorrente e quindi ritenuta provata), generando un contrasto con le direttive della FIPAV che mirano allo sviluppo psico-fisico degli atleti e, più in generale, della disciplina sportiva della pallavolo. In ogni caso, se già tali motivi legati alla crescita tecnica dell’atleta dovrebbero condurre de plano alla declaratoria di scioglimento del vincolo, non può non considerarsi assorbente la circostanza emersa che l’atleta stesso non sia stato sotto posto alla obbligatoria visita medico-sportiva da parte del personale medico della U.S. Audax Quartucciu. Infatti, secondo le direttive Fipav, così come interpretate da costante giurisprudenza di codesta Commissione, la società vincolante ha il preciso dovere di assicurare la salute dei propri tesserati disponendo i necessari accertamenti clinici per lo svolgimento da parte dell’atleta della disciplina della pallavolo a livello agonistico e non. Infine, circostanza da porre ad ulteriore suffragio della fondatezza del ricorso, riveste, senz’altro, il comportamento del sodalizio di appartenenza che, in ordine al fittizio trasferimento on line dal quale si è palesata un’evidentissima ragione di incompatibilità ambientale (è del tutto cessato il rapporto di fiducia e di lealtà tra atleta e sodalizio), appare degna di intervento da parte della Procura Federale alla quale saranno inviati gli atti per ogni opportuna decisione. Tali gravi omissioni da parte della società resistente conducono alla pronuncia di scioglimento per “giusta causa” imputabile alla U.S. Audax Quartucciu la quale, pertanto, non matura alcun diritto alla corresponsione di un indennizzo. P.Q.M. Accoglie il ricorso dispone restituzione della tassa versata dall’atleta e l’incameramento di quella versata dalla società opponente Affissione albo 16 Ottobre 2008 Deposito motivazioni 23 Ottobre 2008 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it – [email protected] Part. IVA 01382321006 Atleta Zambelli Veronica Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Polisportiva G.A. Costanzo La Commissione Tesseramento Atleti composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Avv. Francesca Romana Pettinelli (Presidente) (Componente) (Componente) ********* Veronica Zambelli atleta associata alla Polisportiva G.A.Costanzo rimasta contumace, ha dichiarato di essersi sposata, di essersi trasferita a distanza di circa 150 Km. dal luogo dove prestava la propria attività e dove aveva trovato lavoro presso una ditta. Ascoltato l’Avv. Cassì il procedimento veniva trattenuto in decisione. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e va accolto. Le documentate ragioni dell’atleta provano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dei motivi di svincolo. Tuttavia il livello tecnico dell’atleta (serie B2) prestito per un triennio ad una serie B, nonché la retribuzione annuale ricevuta, impongono la fissazione di un indennizzo congruo che tenga anche presente il disinteresse manifestato dalla società di appartenenza (che non l’ha neppure convocata per l’ultima stagione sportiva) che non costituendosi, ha dimostrato di non ritenere l’atleta di particolare spessore. Pertanto l’indennizzo viene fissato in €3.000,00 P.Q.M. Accoglie il ricorso subordinato al versamento di € 3.000,00 e dispone la restituzione della tassa versata dall’atleta. Affissione albo 16 ottobre 2008 Deposito motivazioni 17 ottobre 2008 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini Atleta Martinez Juan Manuel Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società U.S. Audax Quartucciu La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini (Presidente) Avv. Luciano Mennella (Componente) Avv. Domenico Naso (Componente) Avv. Francesca Pettinelli (Componente) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito dell’istruttoria e della riunione fissata per il 15 Ottobre 2008 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede PREMESSO CHE - con lettera raccomandata a.r. datata 11/7/2008, l’atleta Martinez Juan Manuel richiedeva, in via amichevole, alla U.S. Audax Quartucciu, lo scioglimento del vincolo, in osservanza al disposto di cui all’art. 34, lett. e) RAT, per la mancata partecipazione da parte del sodalizio a campionati maschili nonché, ai sensi dell’art. 35 del richiamato regolamento, per un assunto disinteresse manifestato dalla U.S. Audax Quartucciu, per motivi di crescita tecnica e per un’impossibile prosecuzione del rapporto con la società di appartenenza causata da asseriti gravi e reiterati inadempimenti da parte del sodalizio stesso e da motivi personali dell’atleta; - in assenza di alcun riscontro, l’atleta proponeva tempestivo ricorso innanzi codesta Commissione specificando le motivazioni a sostegno della propria richiesta già enunciate nella lettera di messa in mora; - infatti, l’atleta sosteneva di non rientrare nei piani societari neanche per la stagione agonistica 2008-2009 essendo stato già concesso in prestito per le tre annate sportive precedenti, non essendo stato convocato né richiesto per la sottoposizione alla obbligatoria visita medico-sportiva, rilevando altresì la mancata partecipazione del sodalizio di appartenenza ai campionati maschili di serie con conseguente decrescita tecnica deleteria per la carriera agonistica dell’atleta che aveva disputato, negli ultimi tre anni consecutivi, campionati di serie B; - ritualmente costituitasi in giudizio, la società U.S. Audax Quartucciu eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva asserendo che l’atleta fosse vincolato con altro sodalizio (VBA Olimpia S. Antioco), e poi respingendo, nel merito, ogni richiesta di svincolo e chiedendo, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento dei danni cagionati dall’asserito comportamento scorretto e fraudolento dell’atleta, la riunione di altro procedimento incardinato innanzi la CTA e, infine, l’autorizzazione alla chiamata in causa di terzo (società VBA Olimpia S. Antioco); - dopo breve relazione del Presidente, avv. Patrizia Soldini, veniva esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo; - in fase di discussione, l’atleta provvedeva al formale disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata depositata dal sodalizio al fine di attestare la sussistenza del vincolo sportivo tra il Martinez e la società VBA Olimpia S. Antioco; - il difensore del resistente, avv. Cecilia Mereu, dichiarando, tra l’altro, di far parte della compagine sociale della società VBA Olimpia S. Antioco, esponeva che l’atleta era stato concesso in prestito per due stagioni sportive (2005/2006 – 2006/2007) alla VBA Olimpia S. Antioco e che tra i due sodalizi (Audax Quartucciu e VBA Olimpia) era intervenuta una regolare pattuizione, sottoscritta anche dall’atleta, per il trasferimento dello stesso dal primo al secondo; - a fronte delle eccezioni per irregolare trasferimento e mancanza di consenso sollevate dall’atleta, la società resistente replicava che il consenso era stato legittimamente acquisito (scrittura privata in atti) ed il tesseramento correttamente eseguito dalla società VBA Olimpia S. Antioco; - le parti, infine, riportandosi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, insistevano per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate; - la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Tuttavia, prima di affrontare il merito dell’insorta controversia, appare opportuno rigettare l’eccezione processuale di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società resistente. Ed, invero, dai tabulati ufficiali risulta che la società VBA Olimpia S. Antioco ha attivato la procedura di tesseramento online dell’atleta Martinez in data 16/8/2008 (tre giorni dopo la ricezione del ricorso), ma tale procedura non si è conclusa con esito positivo in quanto difetta del provvedimento di omologa. La possibilità di trasferire gli atleti attraverso il più veloce strumento telematico non può certo prescindere dal consenso e dalla sottoscrizione autografa della modulistica (da inviare all’Ufficio Tesseramento in originale) da parte dell’atleta che, dunque, rappresenta la conditio sine qua non per l’omologa del tesseramento. Non risultando agli atti alcun provvedimento di omologa, la procedura intrapresa dalla VBA Olimpia S. Antioco è inefficace ed il Martinenz ha ben indirizzato la propria richiesta di svincolo nei confronti del sodalizio di appartenenza, società U.S. Audax Quartucciu. La procedura di tesseramento per via telematica è stata approntata per fornire agli operatori del settore un’agevolazione al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a cui i sodalizi solo tenuti, ma non può certo risolversi in uno strumento elusivo della normativa vigente. Infatti, le circostanze che 1) la società VBA Olimpia S. Antioco abbia effettuato la registrazione on line soltanto dopo la notificazione del ricorso (credendo erroneamente di legittimare l’eccezione processuale avanzata dal sodalizio Audax Quartucciu), 2) lo stretto legame tra i due sodalizi (testimoniato anche dal fatto che il legale dell’U.S. Audax Quartucciu è anche dirigente VBA Olimpia S. Antioco), 3) la denunciata falsità da parte del Martinez della sottoscrizione di un contratto trilatero tra i due sodalizi e l’atleta, 4) la redazione di una memoria difensiva redatta nell’interesse della U.S. Audax Quartucciu, ma volta alla tutela esclusiva della VBA Olimpia S. Antioco denotano un comportamento non trasparente ed, in ogni caso, non corrispondente ai doveri di lealtà e correttezza caratterizzanti l’ordinamento civile e sportivo. Tali considerazioni, inoltre, conducono alla necessaria reiezione delle richieste, peraltro irritualmente formulate e non ammissibili, di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo e di risarcimento di danni genericamente e asseritamente subiti, ma neppure indiziati da parte della U.S. Audax Quartucciu. Per quanto attiene, invece, il merito del ricorso è opportuno evidenziare come tale Commissione riconosca fondata la domanda di scioglimento del vincolo dell’atleta Martinez dal sodalizio di appartenenza in quanto ritiene sussistente la “giusta causa” ex art. 35 RAT e non in virtù del disposto dell’art. 34 RAT di cui il ricorrente fornisce un’interpretazione non condivisa e non condivisibile. Ed, invero, la procedura esemplificata in tale ultima disposizione normativa fa riferimento alla mancata attività in assoluto ovvero a quella non confacente per età da parte del sodalizio vincolante, trovando applicazione solo a seguito dell’ultimo campionato provinciale ed entro il 31 marzo. Nel caso di specie, invece, come detto, sussistono molteplici motivi che integrano la “giusta causa” di scioglimento del vincolo per causa imputabile al sodalizio. Pur non avendo provato la sussistenza dei lamentati motivi personali e l’asserita incompatibilità alla prosecuzione del vincolo con il sodalizio resistente, l’atleta ha, invece, dimostrato di possedere delle capacità tecnico-agonistiche che, risultate idonee per affrontare i campionati di serie B, verrebbero frustrate dalla partecipazione a gare di livello inferiore (circostanza non contestata dalla ricorrente e quindi ritenuta provata), generando un contrasto con le direttive della FIPAV che mirano allo sviluppo psico-fisico degli atleti e, più in generale, della disciplina sportiva della pallavolo. In ogni caso, se già tali motivi legati alla crescita tecnica dell’atleta dovrebbero condurre de plano alla declaratoria di scioglimento del vincolo, non può non considerarsi assorbente la circostanza che l’atleta stesso non sia stato sotto posto alla obbligatoria visita medico-sportiva da parte del personale medico della U.S. Audax Quartucciu. Infatti, secondo le direttive Fipav, così come interpretate da costante giurisprudenza di codesta Commissione, la società vincolante ha il preciso dovere di assicurare la salute dei propri tesserati disponendo i necessari accertamenti clinici per lo svolgimento da parte dell’atleta della disciplina della pallavolo a livello agonistico e non. Infine, circostanza da porre ad ulteriore suffragio della fondatezza del ricorso, riveste, senz’altro, il comportamento del sodalizio di appartenenza che, in ordine al fittizio trasferimento on line dal quale si è palesata un’evidentissima ragione di incompatibilità ambientale (è del tutto cessato il rapporto di fiducia e di lealtà tra atleta e sodalizio), appare degna di intervento da parte della Procura Federale alla quale saranno inviati gli atti per ogni opportuna decisione. Tale grave omissione da parte della società resistente conduce alla pronuncia di scioglimento per “giusta causa” imputabile alla U.S. Audax Quartucciu la quale, pertanto, non matura alcun diritto alla corresponsione di un indennizzo. P.Q.M. Accoglie il ricorso dispone restituzione della tassa versata dall’atleta e l’incameramento di quella versata dalla società opponente Affissione albo 16 Ottobre 2008 Deposito motivazioni 23 Ottobre 2008 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it – [email protected] Part. IVA 01382321006 Atleta Orsatti Mattia Filippo Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Società G.S. Pescara Volley La Commissione Tesseramento Atleti composta da: Avv. Patrizia Soldini (Presidente) Avv. Luciano Mennella (Componente) Avv. Francesca Romana Pettinelli (Componente) Mattia Filippo Orsatti, coadiuvato dal padre, ha motivato le ragioni della richiesta di svincolo fondandola sulla impossibilità per ragioni di carattere logistico (distanza tra la residenza e luogo di allenamento, tempo di percorrenza), di proseguire il rapporto con il sodalizio G.S. Pescara Volley. Nel costituirsi in giudizio, il sodalizio eccepiva l’insussistenza nelle ragioni poste a fondamento della istanza dell’Orsatti, attesa la peculiarità (motivi di carattere logistico) di cui all’atto introduttivo. All’udienza dell’8/10/2008 presenti il padre dell’Orsatti assistito dall’Avv. Pacifico e per il sodalizio, il Direttore Sportivo Sig. Claudio Piazza munito di delega del Presidente, insistevano per l’accoglimento delle reciproche conclusioni, in particolare il Sig. Orsatti, per il tramite del proprio procuratore, eccependo preliminarmente la carenza di delega poi superata con la nominata produzione documentale. Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il procedimento veniva trattenuto in decisione. Motivi della decisione Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Invero superata la eccezione processuale circa la carenza di rappresentanza (produzione documentale in udienza), nel merito il ricorso non fonda le proprie ragioni in previsioni regolamentari e, men che meno, nella distanza od il tempo impiegabile per i trasferimenti all’interno di una città, peraltro modesta nelle dimensioni e, dunque, negli spostamenti. Va aggiunto che la questione, dedotta per la prima volta oggi in udienza, relativa al trasferimento per motivi di studio (solo adombrata in ricorso ma senza rappresentare motivo di ricorso) non è stata oggetto di contraddittorio e, pertanto, non desumibile nella odierna sede (se il ricorso fosse stato fondato per motivi di studio, la difesa del sodalizio avrebbe assunto una posizione diversa e puntuale, cosa non fatta trattandosi di questione sollevata per la prima volta in udienza). P.Q.M. Rigetta il ricorso e dispone l’incameramento della tassa versata dall’atleta ricorrente e la restituzione di quella versata dalla società opponente. Affissione albo 16 ottobre 2008 Deposito motivazioni 17 ottobre 2008 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini