Documento - Federvolley

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Documento - Federvolley
Atleta Martinez Angel Mariano
Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società U.S. Audax
Quartucciu
La Commissione Tesseramento composta da:
Avv. Patrizia Soldini
(Presidente)
Avv. Luciano Mennella
(Componente)
Avv. Domenico Naso
(Componente)
Avv. Francesca Pettinelli
(Componente)
**********
Letto
il
ricorso,
esaminata
la
documentazione
prodotta,
all’esito
dell’istruttoria e della riunione fissata per il 15 Ottobre 2008 per la
discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede
PREMESSO CHE
- con lettera raccomandata a.r. datata 10/7/2008, l’atleta Martinez Angel
Mariano richiedeva, in via amichevole, alla U.S. Audax Quartucciu, lo
scioglimento del vincolo, in osservanza al disposto di cui all’art. 34, lett. e)
RAT, per la mancata partecipazione da parte del sodalizio a campionati
maschili nonché, ai sensi dell’art. 35 del richiamato regolamento, per un
assunto disinteresse manifestato dalla U.S. Audax Quartucciu, per motivi di
crescita tecnica e per un’impossibile prosecuzione del rapporto con la
società di appartenenza causata da asseriti gravi e reiterati inadempimenti
da parte del sodalizio stesso e da motivi personali dell’atleta;
- in assenza di alcun riscontro, l’atleta proponeva tempestivo ricorso innanzi
codesta Commissione specificando le motivazioni a sostegno della propria
richiesta già enunciate nella lettera di messa in mora;
- infatti, l’atleta sosteneva di non rientrare nei piani societari neanche per la
stagione agonistica 2008-2009 essendo stato già concesso in prestito per le
tre annate sportive precedenti, non essendo stato convocato per la stagione
sportiva 2008-2009, rilevando altresì la mancata partecipazione del
sodalizio di appartenenza ai campionati maschili di serie con conseguente
decrescita tecnica deleteria per la carriera agonistica dell’atleta che aveva
disputato, negli ultimi tre anni consecutivi, campionati di serie B;
- costituitasi in giudizio con memoria difensiva del 22/8/2008, la società
U.S.
Audax
Quartucciu
eccepiva,
in
via
preliminare,
la
mancata
sottoscrizione del ricorso introduttivo, nonchè la propria carenza di
legittimazione passiva asserendo che l’atleta fosse vincolato con altro
sodalizio (VBA Olimpia S. Antioco), e poi, respingendo, nel merito, ogni
richiesta di svincolo e chiedendo, in via riconvenzionale, domanda di
risarcimento dei danni cagionati dall’asserito comportamento scorretto e
fraudolento dell’atleta e, infine, l’autorizzazione alla chiamata in causa di
terzo (società VBA Olimpia S. Antioco);
- dopo breve relazione del Presidente, avv. Patrizia Soldini, veniva esperito il
tentativo di conciliazione che dava esito negativo;
- in fase di discussione, l’atleta provvedeva al formale disconoscimento della
sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata depositata dal sodalizio
al fine di attestare la sussistenza del vincolo sportivo tra il Martinez e la
società VBA Olimpia S. Antioco
- l’atleta, inoltre, rilevava di essere tesserato con la U.S. Audax Quartucciu
in quanto il trasferimento on line effettuato da altro sodalizio non era stato
omologato dal competente Ufficio Tesseramento e precisava che sia il
ricorso inviato al CTA sia quello inviato alla controparte sono stati
regolarmente sottoscritti in originale;
- il difensore del resistente, avv. Cecilia Mereu, dichiarando, tra l’altro, di
far parte della compagine sociale della società VBA Olimpia S. Antioco,
esponeva che l’atleta era stato concesso in prestito per due stagioni
sportive (2005/2006 – 2006/2007) alla VBA Olimpia S. Antioco e che tra i
due sodalizi (Audax Quartucciu e VBA Olimpia) era intervenuta una regolare
pattuizione per il trasferimento dello stesso dal primo al secondo;
- a fronte delle eccezioni per irregolare trasferimento e mancanza di
consenso sollevate dall’atleta, la società resistente replicava che il consenso
era stato legittimamente acquisito (scrittura privata in atti) ed il
tesseramento correttamente eseguito dalla società VBA Olimpia S. Antioco;
- le parti, infine, riportandosi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi,
insistevano per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
- la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Tuttavia, prima di affrontare il merito dell’insorta controversia, appare
opportuno rilevare come la memoria difensiva proposta da sodalizio
resistente sia stata proposta fuori termine e, quindi, deve ritenersi
inammissibile
con
conseguente
stralcio
anche
della
documentazione
depositata.
Poiché la società ha versato la prescritta tassa, il sodalizio è stato comunque
legittimamente ammesso all’esposizione orale delle proprie motivazioni con
l’unica preclusione di ogni tipo di produzione documentale.
In ogni caso, appare opportuno, da un lato, rigettare l’eccezione preliminare
sollevata dalla U.S. Audax Quartucciu in quanto il ricorso ricevuto dalla CTA
risulta regolarmente sottoscritto in originale dall’atleta, dall’altro, rigettare
quella pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
società resistente.
Ed, invero, dai tabulati ufficiali risulta che la società VBA Olimpia S.
Antioco ha attivato la procedura di tesseramento online dell’atleta Martinez
in data 16/8/2008 (una settimana dopo la ricezione del ricorso), ma tale
procedura non si è conclusa con esito positivo in quanto difetta del
provvedimento di omologa.
La possibilità di trasferire gli atleti attraverso il più veloce strumento
telematico non può certo prescindere dal consenso e dalla sottoscrizione
autografa della modulistica (da inviare all’Ufficio Tesseramento in originale)
da parte dell’atleta che, dunque, rappresenta la conditio sine qua non per
l’omologa del tesseramento.
Non risultando agli atti alcun provvedimento di omologa, la procedura
intrapresa dalla VBA Olimpia S. Antioco è inefficace ed il Martinez ha ben
indirizzato la propria richiesta di svincolo nei confronti del sodalizio di
appartenenza, società U.S. Audax Quartucciu.
La procedura di tesseramento per via telematica è stata approntata per
fornire agli operatori del settore un’agevolazione al fine di ridurre gli
adempimenti burocratici a cui i sodalizi solo tenuti, ma non può certo
risolversi in uno strumento elusivo della normativa vigente.
Infatti, le circostanze che 1) la società VBA Olimpia S. Antioco abbia
effettuato la registrazione on line soltanto dopo la notificazione del ricorso
(credendo erroneamente di legittimare l’eccezione processuale avanzata dal
sodalizio Audax Quartucciu), 2) lo stretto legame tra i due sodalizi
(testimoniato anche dal fatto che il legale dell’U.S. Audax Quartucciu è
anche dirigente VBA Olimpia S. Antioco), 3) la denunciata falsità da parte
del Martinez della sottoscrizione di un alcun contratto trilatero tra i due
sodalizi e l’atleta, 4) la redazione di una memoria difensiva redatta
nell’interesse della U.S. Audax Quartucciu, ma volta alla tutela esclusiva
della VBA Olimpia S. Antioco denotano un comportamento non trasparente
ed, in ogni caso, non corrispondente ai doveri di lealtà e correttezza
caratterizzanti l’ordinamento civile e sportivo.
Tali considerazioni, inoltre, conducono alla necessaria reiezione delle
richieste,
peraltro
irritualmente
formulate
e
non
ammissibili,
di
autorizzazione alla chiamata in causa di terzo e di risarcimento di danni
genericamente e asseritamente subiti, ma neppure indiziati da parte della
U.S. Audax Quartucciu.
Per quanto attiene, invece, il merito del ricorso è opportuno evidenziare
come tale Commissione riconosca fondata la domanda di scioglimento del
vincolo dell’atleta Martinez dal sodalizio di appartenenza in quanto ritiene
sussistente la “giusta causa” ex art. 35 RAT e non in virtù del disposto
dell’art. 34 RAT di cui il ricorrente fornisce un’interpretazione non condivisa
e non condivisibile.
Ed, invero, la procedura esemplificata in tale ultima disposizione normativa
fa riferimento alla mancata attività in assoluto ovvero a quella non
confacente per età da parte del sodalizio vincolante, trovando applicazione
solo a seguito dell’ultimo campionato provinciale ed entro il 31 marzo.
Nel caso di specie, invece, come detto, sussistono molteplici motivi che
integrano la “giusta causa” di scioglimento del vincolo per causa imputabile al
sodalizio.
Pur non avendo provato la sussistenza dei lamentati motivi personali e
l’asserita incompatibilità alla prosecuzione del vincolo con il sodalizio
resistente, l’atleta ha, invece, dimostrato di possedere delle capacità
tecnico-agonistiche che, risultate idonee per affrontare i campionati di
serie B, verrebbero frustrate dalla partecipazione a gare di livello inferiore
(circostanza non contestata dalla ricorrente e quindi ritenuta provata),
generando un contrasto con le direttive della FIPAV che mirano allo sviluppo
psico-fisico degli atleti e, più in generale, della disciplina sportiva della
pallavolo.
In ogni caso, se già tali motivi legati alla crescita tecnica dell’atleta
dovrebbero condurre de plano alla declaratoria di scioglimento del vincolo,
non può non considerarsi assorbente la circostanza emersa che l’atleta
stesso non sia stato sotto posto alla obbligatoria visita medico-sportiva da
parte del personale medico della U.S. Audax Quartucciu.
Infatti, secondo le direttive Fipav, così come interpretate da costante
giurisprudenza di codesta Commissione, la società vincolante ha il preciso
dovere di assicurare la salute dei propri tesserati disponendo i necessari
accertamenti clinici per lo svolgimento da parte dell’atleta della disciplina
della pallavolo a livello agonistico e non.
Infine, circostanza da porre ad ulteriore suffragio della fondatezza del
ricorso, riveste, senz’altro, il comportamento del sodalizio di appartenenza
che, in ordine al fittizio trasferimento on line dal quale si è palesata
un’evidentissima ragione di incompatibilità ambientale (è del tutto cessato il
rapporto di fiducia e di lealtà tra atleta e sodalizio), appare degna di
intervento da parte della Procura Federale alla quale saranno inviati gli atti
per ogni opportuna decisione.
Tali gravi omissioni da parte della società resistente conducono alla
pronuncia di scioglimento per “giusta causa” imputabile alla U.S. Audax
Quartucciu la quale, pertanto, non matura alcun diritto alla corresponsione
di un indennizzo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dispone restituzione della tassa versata dall’atleta e
l’incameramento di quella versata dalla società opponente
Affissione albo 16 Ottobre 2008
Deposito motivazioni 23 Ottobre 2008
F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini
FIPAV
Federazione Italiana Pallavolo
Costituita nel 1946
Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma
Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma
Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29
www.federvolley.it – [email protected]
Part. IVA 01382321006
Atleta Zambelli Veronica
Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla
Polisportiva G.A. Costanzo
La Commissione Tesseramento Atleti composta da:
Avv. Patrizia Soldini
Avv. Luciano Mennella
Avv. Francesca Romana Pettinelli
(Presidente)
(Componente)
(Componente)
*********
Veronica Zambelli atleta associata alla Polisportiva G.A.Costanzo rimasta
contumace, ha dichiarato di essersi sposata, di essersi trasferita a distanza
di circa 150 Km. dal luogo dove prestava la propria attività e dove aveva
trovato lavoro presso una ditta.
Ascoltato l’Avv. Cassì il procedimento veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le documentate ragioni dell’atleta provano, al di là di ogni ragionevole
dubbio, la sussistenza dei motivi di svincolo. Tuttavia il livello tecnico
dell’atleta (serie B2) prestito per un triennio ad una serie B, nonché la
retribuzione annuale ricevuta, impongono la fissazione di un indennizzo
congruo che tenga anche presente il disinteresse manifestato dalla società
di appartenenza (che non l’ha neppure convocata per l’ultima stagione
sportiva) che non costituendosi, ha dimostrato di non ritenere l’atleta di
particolare spessore. Pertanto l’indennizzo viene fissato in €3.000,00
P.Q.M.
Accoglie il ricorso subordinato al versamento di € 3.000,00 e dispone la
restituzione della tassa versata dall’atleta.
Affissione albo 16 ottobre 2008
Deposito motivazioni 17 ottobre 2008
F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini
Atleta Martinez Juan Manuel
Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società U.S. Audax
Quartucciu
La Commissione Tesseramento composta da:
Avv. Patrizia Soldini
(Presidente)
Avv. Luciano Mennella
(Componente)
Avv. Domenico Naso
(Componente)
Avv. Francesca Pettinelli
(Componente)
**********
Letto
il
ricorso,
esaminata
la
documentazione
prodotta,
all’esito
dell’istruttoria e della riunione fissata per il 15 Ottobre 2008 per la
discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede
PREMESSO CHE
- con lettera raccomandata a.r. datata 11/7/2008, l’atleta Martinez Juan
Manuel richiedeva, in via amichevole, alla U.S. Audax Quartucciu, lo
scioglimento del vincolo, in osservanza al disposto di cui all’art. 34, lett. e)
RAT, per la mancata partecipazione da parte del sodalizio a campionati
maschili nonché, ai sensi dell’art. 35 del richiamato regolamento, per un
assunto disinteresse manifestato dalla U.S. Audax Quartucciu, per motivi di
crescita tecnica e per un’impossibile prosecuzione del rapporto con la
società di appartenenza causata da asseriti gravi e reiterati inadempimenti
da parte del sodalizio stesso e da motivi personali dell’atleta;
- in assenza di alcun riscontro, l’atleta proponeva tempestivo ricorso innanzi
codesta Commissione specificando le motivazioni a sostegno della propria
richiesta già enunciate nella lettera di messa in mora;
- infatti, l’atleta sosteneva di non rientrare nei piani societari neanche per la
stagione agonistica 2008-2009 essendo stato già concesso in prestito per le
tre annate sportive precedenti, non essendo stato convocato né richiesto
per la sottoposizione alla obbligatoria visita medico-sportiva, rilevando
altresì la mancata partecipazione del sodalizio di appartenenza ai campionati
maschili di serie con conseguente decrescita tecnica deleteria per la
carriera agonistica dell’atleta che aveva disputato, negli ultimi tre anni
consecutivi, campionati di serie B;
- ritualmente costituitasi in giudizio, la società U.S. Audax Quartucciu
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva asserendo che l’atleta
fosse vincolato con altro sodalizio (VBA Olimpia S. Antioco), e poi
respingendo, nel merito, ogni richiesta di svincolo e chiedendo, in via
riconvenzionale, domanda di risarcimento dei danni cagionati dall’asserito
comportamento scorretto e fraudolento dell’atleta, la riunione di altro
procedimento incardinato innanzi la CTA e, infine, l’autorizzazione alla
chiamata in causa di terzo (società VBA Olimpia S. Antioco);
- dopo breve relazione del Presidente, avv. Patrizia Soldini, veniva esperito il
tentativo di conciliazione che dava esito negativo;
- in fase di discussione, l’atleta provvedeva al formale disconoscimento della
sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata depositata dal sodalizio
al fine di attestare la sussistenza del vincolo sportivo tra il Martinez e la
società VBA Olimpia S. Antioco;
- il difensore del resistente, avv. Cecilia Mereu, dichiarando, tra l’altro, di
far parte della compagine sociale della società VBA Olimpia S. Antioco,
esponeva che l’atleta era stato concesso in prestito per due stagioni
sportive (2005/2006 – 2006/2007) alla VBA Olimpia S. Antioco e che tra i
due sodalizi (Audax Quartucciu e VBA Olimpia) era intervenuta una regolare
pattuizione, sottoscritta anche dall’atleta, per il trasferimento dello stesso
dal primo al secondo;
- a fronte delle eccezioni per irregolare trasferimento e mancanza di
consenso sollevate dall’atleta, la società resistente replicava che il consenso
era stato legittimamente acquisito (scrittura privata in atti) ed il
tesseramento correttamente eseguito dalla società VBA Olimpia S. Antioco;
- le parti, infine, riportandosi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi,
insistevano per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
- la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Tuttavia, prima di affrontare il merito dell’insorta controversia, appare
opportuno rigettare l’eccezione processuale di carenza di legittimazione
passiva sollevata dalla società resistente.
Ed, invero, dai tabulati ufficiali risulta che la società VBA Olimpia S.
Antioco ha attivato la procedura di tesseramento online dell’atleta Martinez
in data 16/8/2008 (tre giorni dopo la ricezione del ricorso), ma tale
procedura non si è conclusa con esito positivo in quanto difetta del
provvedimento di omologa.
La possibilità di trasferire gli atleti attraverso il più veloce strumento
telematico non può certo prescindere dal consenso e dalla sottoscrizione
autografa della modulistica (da inviare all’Ufficio Tesseramento in originale)
da parte dell’atleta che, dunque, rappresenta la conditio sine qua non per
l’omologa del tesseramento.
Non risultando agli atti alcun provvedimento di omologa, la procedura
intrapresa dalla VBA Olimpia S. Antioco è inefficace ed il Martinenz ha ben
indirizzato la propria richiesta di svincolo nei confronti del sodalizio di
appartenenza, società U.S. Audax Quartucciu.
La procedura di tesseramento per via telematica è stata approntata per
fornire agli operatori del settore un’agevolazione al fine di ridurre gli
adempimenti burocratici a cui i sodalizi solo tenuti, ma non può certo
risolversi in uno strumento elusivo della normativa vigente.
Infatti, le circostanze che 1) la società VBA Olimpia S. Antioco abbia
effettuato la registrazione on line soltanto dopo la notificazione del ricorso
(credendo erroneamente di legittimare l’eccezione processuale avanzata dal
sodalizio Audax Quartucciu), 2) lo stretto legame tra i due sodalizi
(testimoniato anche dal fatto che il legale dell’U.S. Audax Quartucciu è
anche dirigente VBA Olimpia S. Antioco), 3) la denunciata falsità da parte
del Martinez della sottoscrizione di un contratto trilatero tra i due sodalizi
e l’atleta, 4) la redazione di una memoria difensiva redatta nell’interesse
della U.S. Audax Quartucciu, ma volta alla tutela esclusiva della VBA Olimpia
S. Antioco denotano un comportamento non trasparente ed, in ogni caso, non
corrispondente
ai
doveri
di
lealtà
e
correttezza
caratterizzanti
l’ordinamento civile e sportivo.
Tali considerazioni, inoltre, conducono alla necessaria reiezione delle
richieste,
peraltro
irritualmente
formulate
e
non
ammissibili,
di
autorizzazione alla chiamata in causa di terzo e di risarcimento di danni
genericamente e asseritamente subiti, ma neppure indiziati da parte della
U.S. Audax Quartucciu.
Per quanto attiene, invece, il merito del ricorso è opportuno evidenziare
come tale Commissione riconosca fondata la domanda di scioglimento del
vincolo dell’atleta Martinez dal sodalizio di appartenenza in quanto ritiene
sussistente la “giusta causa” ex art. 35 RAT e non in virtù del disposto
dell’art. 34 RAT di cui il ricorrente fornisce un’interpretazione non condivisa
e non condivisibile.
Ed, invero, la procedura esemplificata in tale ultima disposizione normativa
fa riferimento alla mancata attività in assoluto ovvero a quella non
confacente per età da parte del sodalizio vincolante, trovando applicazione
solo a seguito dell’ultimo campionato provinciale ed entro il 31 marzo.
Nel caso di specie, invece, come detto, sussistono molteplici motivi che
integrano la “giusta causa” di scioglimento del vincolo per causa imputabile al
sodalizio.
Pur non avendo provato la sussistenza dei lamentati motivi personali e
l’asserita incompatibilità alla prosecuzione del vincolo con il sodalizio
resistente, l’atleta ha, invece, dimostrato di possedere delle capacità
tecnico-agonistiche che, risultate idonee per affrontare i campionati di
serie B, verrebbero frustrate dalla partecipazione a gare di livello inferiore
(circostanza non contestata dalla ricorrente e quindi ritenuta provata),
generando un contrasto con le direttive della FIPAV che mirano allo sviluppo
psico-fisico degli atleti e, più in generale, della disciplina sportiva della
pallavolo.
In ogni caso, se già tali motivi legati alla crescita tecnica dell’atleta
dovrebbero condurre de plano alla declaratoria di scioglimento del vincolo,
non può non considerarsi assorbente la circostanza che l’atleta stesso non
sia stato sotto posto alla obbligatoria visita medico-sportiva da parte del
personale medico della U.S. Audax Quartucciu.
Infatti, secondo le direttive Fipav, così come interpretate da costante
giurisprudenza di codesta Commissione, la società vincolante ha il preciso
dovere di assicurare la salute dei propri tesserati disponendo i necessari
accertamenti clinici per lo svolgimento da parte dell’atleta della disciplina
della pallavolo a livello agonistico e non.
Infine, circostanza da porre ad ulteriore suffragio della fondatezza del
ricorso, riveste, senz’altro, il comportamento del sodalizio di appartenenza
che, in ordine al fittizio trasferimento on line dal quale si è palesata
un’evidentissima ragione di incompatibilità ambientale (è del tutto cessato il
rapporto di fiducia e di lealtà tra atleta e sodalizio), appare degna di
intervento da parte della Procura Federale alla quale saranno inviati gli atti
per ogni opportuna decisione.
Tale grave omissione da parte della società resistente conduce alla
pronuncia di scioglimento per “giusta causa” imputabile alla U.S. Audax
Quartucciu la quale, pertanto, non matura alcun diritto alla corresponsione
di un indennizzo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dispone restituzione della tassa versata dall’atleta e
l’incameramento di quella versata dalla società opponente
Affissione albo 16 Ottobre 2008
Deposito motivazioni 23 Ottobre 2008
F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini
FIPAV
Federazione Italiana Pallavolo
Costituita nel 1946
Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma
Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma
Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29
www.federvolley.it – [email protected]
Part. IVA 01382321006
Atleta Orsatti Mattia Filippo
Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Società
G.S. Pescara Volley
La Commissione Tesseramento Atleti composta da:
Avv. Patrizia Soldini
(Presidente)
Avv. Luciano Mennella
(Componente)
Avv. Francesca Romana Pettinelli
(Componente)
Mattia Filippo Orsatti, coadiuvato dal padre, ha motivato le ragioni della
richiesta di svincolo fondandola sulla impossibilità per ragioni di carattere
logistico (distanza tra la residenza e luogo di allenamento, tempo di
percorrenza), di proseguire il rapporto con il sodalizio G.S. Pescara Volley.
Nel costituirsi in giudizio, il sodalizio eccepiva l’insussistenza nelle ragioni
poste a fondamento della istanza dell’Orsatti, attesa la peculiarità (motivi di
carattere logistico) di cui all’atto introduttivo.
All’udienza dell’8/10/2008 presenti il padre dell’Orsatti assistito dall’Avv.
Pacifico e per il sodalizio, il Direttore Sportivo Sig. Claudio Piazza munito di
delega del Presidente, insistevano per l’accoglimento delle reciproche
conclusioni, in particolare il Sig. Orsatti, per il tramite del proprio
procuratore, eccependo preliminarmente la carenza di delega poi superata
con la nominata produzione documentale. Esperito negativamente il tentativo
di conciliazione, il procedimento veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Invero superata la eccezione processuale circa la carenza di rappresentanza
(produzione documentale in udienza), nel merito il ricorso non fonda le
proprie ragioni in previsioni regolamentari e, men che meno, nella distanza od
il tempo impiegabile per i trasferimenti all’interno di una città, peraltro
modesta nelle dimensioni e, dunque, negli spostamenti. Va aggiunto che la
questione, dedotta per la prima volta oggi in udienza, relativa al
trasferimento per motivi di studio (solo adombrata in ricorso ma senza
rappresentare motivo di ricorso) non è stata oggetto di contraddittorio e,
pertanto, non desumibile nella odierna sede (se il ricorso fosse stato
fondato per motivi di studio, la difesa del sodalizio avrebbe assunto una
posizione diversa e puntuale, cosa non fatta trattandosi di questione
sollevata per la prima volta in udienza).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dispone l’incameramento della tassa versata dall’atleta
ricorrente e la restituzione di quella versata dalla società opponente.
Affissione albo 16 ottobre 2008
Deposito motivazioni 17 ottobre 2008
F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini