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Bank Recovery and Resolution
Directive, la soluzione
europea alle gestione delle
crisi nel settore bancario
www.pwc.com/it
La Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD, Direttiva 2014/59/EU) ha
l’obiettivo di sviluppare un regime di prevenzione delle crisi che fornisca strumenti
strategici per la gestione dei fallimenti bancari a livello nazionale ed internazionale e
che riduca il potenziale costo pubblico di future crisi finanziarie.
La BRRD definisce, per 28 Paesi dell’Unione Europea, un set di regole comuni per la
gestione delle banche in difficoltà. Adotta un approccio a fasi per il supporto delle
banche, inclusivo dell’intervento iniziale e delle misure intraprese per prevenire il
fallimento bancario. Quando il fallimento è inevitabile, la BRRD agisce per assicurare
una risoluzione ordinata, anche per le banche che operano fuori dai confini nazionali.
La BRRD verrà implementata nei Paesi dell’Eurozona attraverso il Single Resolution
Mechanism (SRM) che, insieme al Single Supervisory Mechanism (SSM) e il Single
Deposit Guarantee Scheme (DGS) rappresentano i principali pilastri dell’Unione
Bancaria.
La BRRD ha importanti implicazioni anche per le istituzioni bancarie sane e
determinerà cambiamenti nella natura e disponibilità delle fonti di finanziamento
(sia di equity che di debito). Inoltre porterà a verifiche di vigilanza più stringenti sulle
strutture organizzative e sui sistemi di monitoraggio. L’implementazione di tali misure
richiederà importanti progetti di adattamento.
Unione Bancaria - date chiave per il BRRD e SRM
1/1/15
2015
1/1/15
BRRD entra in vigore
(date specifiche
a discrezione del supervisor)
SRM e BRRD
pienamente implementati
Presentazioni piani
di recovery 2015
Principali impatti
Piani di Recovery e Resolution
Tutte le banche UE dovranno preparare
un recovery plan che sarà attentamente
analizzato e valutato dai supervisori.
Sulla base delle informazioni fornite
dalle banche, le resolution authorities
svilupperanno resolution plans individuali
per ciascun istituto.
Struttura legale
La scelta della resolution strategy può
determinare la necessità di apportare
modifiche significative alle strutture
legali, operative e finanziarie delle
banche. L’allocazione del capitale e del
debito potenzialmente oggetto di bail-in
deve favorire la risolvibilità.
Requisiti informativi, sistemi IT
e Service Agreements
Per poter fornire tempestivamente ai
supervisor le informazioni richieste le
banche dovranno apportare modifiche
ai loro sistemi IT. Le banche devono
dimostrare che la fornitura dei servizi
critici potrà essere assicurata anche in
caso di crisi.
Clausole contrattuali
Le banche dovranno valutare se gli
strumenti di capitale sottoposti alla
giurisdizione di Paesi terzi rispondono
alle esigenze delle resolution authorities.
Requisiti di capitale e bail in
La capacità di assorbire le perdite andrà
al di là dei requisiti regolamentari.
Al fine di assicurare una sufficiente “loss
absorbency capacity” a livello di Gruppo i
regolatori possono adottare un approccio
prudente (“over bail-in”), richiedendo
capital ratios significativamente sopra
il minimo regolamentare (pari anche
al 20% degli RWA). La BRRD definisce
i cosiddetti “Minimum Requirement
for own funds and Eligible Liabilities”
(MREL). Le banche devono analizzare
la composizione delle proprie passività e
identificare quali strumenti potrebbero
essere soggetti a bail-in, al fine di
anticipare eventuali future esigenze.
È importante inoltre identificare il mix
ottimale tra equity e debito a livello
di gruppo e di legal entity al fine di
minimizzare i possibili incrementi dei
costi di approvvigionamento.
I concetti chiave della direttiva
1 Le banche devono preparare e mantenere
i recovery plans, oggetto di un continuativo
e attento controllo da parte delle autorità
Recovery
and resolution
regolamentari, stabilendo in anticipo
planning
come affrontare situazioni critiche
Le resolution authorities nazionali
svilupperanno i resolution plans per
le singole società basandosi sulle
Intervento
informazioni fornite dalle banche.
2
iniziale
1
7
6
Poteri e
strumenti
di risoluzione
2 I supervisori sono abilitati
all’intervento nel caso in cui
un’istituzione si trovi in dissesto,
prima che i problemi diventino
critici e la situazione irreparabile.
Cross-border
group resolution
5
Relazioni
con Paesi terzi
4
L’ EBA ha pubblicato un’ampia gamma
di Regulatory Technical Standards,
Guidelines e reports su una serie
di argomenti tra cui la BRRD, con
l’obiettivo di garantire procedure efficaci
e coerenti in tutta l’Unione Bancaria e,
in particolare, per quanto riguarda le
istituzioni finanziarie cross-border.
3 Le banche autorizzate negli
Stati membri, comprese le filiali delle
istituzioni finanziarie operanti in Paesi
terzi, devono contribuire al finanziamento
degli accordi di risoluzione per assicurare
l’effettiva applicazione degli strumenti di
risoluzione.
3
4 Relazioni con Paesi terzi, con specifiche
linee guida per definire i procedimenti di
risoluzione e i mezzi di cooperazione tra
questi e le resolution authorities.
5 Migliorare la cooperazione tra le autorità
nazionali. Nel caso di fallimento di un
gruppo bancario cross-border, le autorità
nazionali dovrebbero essere in grado di
coordinare misure risolutive al fine di
proteggere la stabilità finanziaria in tutti gli
Stati membri.
6 Le resolution authorities hanno a
disposizione una serie di strumenti di
risoluzione:
• vendita: di tutta o parte della società,
in termini commerciali ma senza
l’approvazione degli azionisti.
• Bridge bank: trasferimento delle
funzioni sostenibili e/o critiche ad un
veicolo temporaneo.
• Separazione delle attività:
trasferimento degli asset per la
vendita o per la liquidazione.
• Bail-in: taglio del debito (minimo 8%
MREL) – le società hanno bisogno
di rinegoziare i loro accordi di
finanziamento per assicurare che il
finanziamento senior sia eligible per
MREL.
7 Il supporto finanziario, soggetto a
specifiche condizioni, potrebbe essere
fornito da entità di gruppi cross-border
al fine di garantire la stabilità finanziaria
del gruppo nel suo insieme, senza
compromettere la liquidità o la solvibilità
dell’entità del gruppo che fornisce
supporto.
I recovery plan
L’EBA ha pubblicato i “Final Draft Regulatory Technical Standards on the contents
of recovery plans”, che specificano le informazioni che dovranno essere incluse nei
recovery plans che ciascuna banca dovrà redigere e aggiornare.
1
Riassunto
del recovery plan
Riassunto delle sezioni rilevanti del recovery plan.
Art. 4
2
Governance
Identificazione delle persone responsabili e descrizione dei processi
decisionali e di escalation attraverso la definizione di indicatori
“trigger” che darebbero luogo a tali processi.
Art. 5
3
Analisi strategica
Descrizione dell’istituzione (o del gruppo) e delle opzioni di
recupero identificate al fine di rispondere a scenari di stress
finanziario, incluse azioni riguardanti il capitale e la liquidità.
Art. 6
4
Comunicazione e
piano di disclosure
Comunicazione interna all’istituzione (o gruppo) e comunicazione
esterna con gli shareholder, con le autorità competenti e il pubblico
generale.
Art. 7
5
Misure preparatorie
Analisi delle misure preparatorie intraprese dalla banca (o dalle
banche rientranti nel piano) e delle misure che sono necessarie per
facilitare l’implementazione del recovery plan.
Art. 8
Il nostro approccio
6. Documento
di recovery
plan
5. Govenance
e Piani di
comunicazione
1. Analisi
strategica
Recovery
planning
4. Opzioni
di recovery
2. Indicatori
di recovery
3. Scenari
e impatti
Workstream 1
Workstream 2
Workstream 3
1.
2.
1.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
Descrizione generale della Banca.
Definizione delle principali linee di
business.
Funzioni economiche essenziali.
Entità giuridiche significative.
Relazioni interne in ambito
finanziario, legale, operativo e
tecnologico.
Relazioni esterne in ambito
finanziario e operativo.
Modello operativo e sistemi
informativi.
2.
1.
2.
3.
Insieme delle opzioni di recovery con
relativo fondamento logico per la
selezione.
Valutazione quantitativa delle opzioni
di recovery rispetto al normale corso
degli affari e agli scenari di stress.
Valutazione qualitativa (complessità,
timing, impedimenti legali e
operativi).
2.
Definizione degli scenari di crisi (di
mercato, idiosincratico e combinato),
degli stress test e degli impatti.
Identificazione degli impatti su
capitale, liquidità, profittabilità e
operation.
Workstream 5
1.
2.
3.
4.
Workstream 4
Definizione di un framework di
indicatori quantitativi e qualitativi.
Set-up di un processo per il regolare
monitoraggio degli indicatori.
Approvazione iniziale e follow-up
Integrazione del piano con la struttura
di corporate governance.
Piano per il processo di decisionmaking in periodo di crisi.
Piano di comunicazione interno ed
esterno.
Workstream 6
1.
2.
Redazione del documento.
Approvazione e firma da parte dei
senior executive e del Board.
La nostra esperienza
Esperienza su Recovery &
Resolution
•
PwC ha supportato 13 G-Sibs e numerose banche a livello internazionale nello
sviluppo dei loro recovery plan.
•
In ambito SSM, PwC ha supportato 9 delle 14 banche spagnole sotto la supervisione
della BCE ed è coinvolta in 24 progetti di Recovery & Resolution in Germania.
•
PwC organizza regolarmente forum a livello di industry sulla tematica Recovery &
Resolution.
•
Partecipa in qualità di membro a diversi gruppi di lavoro (IIF, AFME, City UK…).
•
Interazioni con regulator authorities a livello italiano e internazionale.
•
Possibilità di avvalersi dei nostri esperti internazionali al fine di adottare soluzioni
aderenti ai migliori standard.
•
Utilizziamo un approccio pratico e flessibile per supportare inostri clienti nello
sviluppo dei loro recovery plans, sviluppati in aderenza alle esigenze e alle
caratteristiche della banca.
•
Il nostro approccio si basa e valorizza le strutture di risk management, strategiche
e operative presenti all’interno della banca.
Forum e working group
Interazioni con i regulator
e esperti internazionali
Approccio tattico e intuitivo
Contatti
Pietro Penza
Gabriele Guggiola
Partner | Financial Services
Director | Financial Services
+39 06 570832158
+39 348 2740422
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