La responsabilità disciplinare dei Medici

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La responsabilità disciplinare dei Medici
Master II livello in Management della Responsabilità Sanitaria
La responsabilità disciplinare dei Medici
Roberto Carlo Rossi
Presidente OMCeO Milano
Il procedimento disciplinare in sede ordinistica (alcuni problemi):
- Errore professionale: l’Ordine è competente?
- Competenze tecniche: come risolvere il problema?
- Indipendenza / Autonomia da eventuali decisioni in sede
giurisdizionale e/o amministrativa? Il problema del
patteggiamento.
- L’esponente è parte nel procedimento?
- Il procedimento è discrezionale?
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Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 Settembre 1946, n. 233
Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse
Art. 1. In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei Medici-Chirurghi, …
Art. 3. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e del Collegio;
…
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti
nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute
nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti …
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Immanuel Kant – La Critica della Ragion Pratica
In quest’opera, scritta nel 1788, Kant affronta il problema della morale ed usa il metodo
critico per fondare su basi razionali le norme del comportamento umano; egli, infatti,
afferma che dev’essere la ragione a determinare il modello di comportamento umano.
L’uomo è quindi libero di compiere...
AZIONI LEGALI
oppure
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Questo tipo di azioni sono solo conformi alle leggi stabilite
dallo Stato (non rubare, non uccidere, etc.) e risiedono nel
comportamento esteriore degli uomini; secondo queste, si
compie un’azione solo perché la legge lo consente e non
perché si ritiene giusto farla.
L’azione legale possiede un BASSO valore morale.
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Questi tipi di azioni si riconoscono sia nel rispetto
della legge “esterna”, quella stabilita dallo Stato,
sia nel rispetto della legge “interna”, quella stabilita
dalla persona che la compie.
L'uomo, infatti, possiede una volontà la quale è ragione pratica che si propone fini
di cui è consapevole. La ragione, legislatrice in campo conoscitivo, è tale anche in
campo morale: su questa si fonda la L E G G E M O R A L E , che è a priori,
universale e assoluta, e si distingue dalle massime pratiche, le quali, dato che hanno
un contenuto determinato, rappresentano le condizioni storiche e ambientali
dell'individuo.
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“La legge morale è l'unico motivo determinante della volontà
pura. Ma, poiché questa legge è semplicemente formale
(cioè, richiede soltanto la forma della massima, come
universalmente legislativa), così essa, come motivo
determinante, astrae da ogni materia, e perciò da ogni
oggetto, del volere.”
(I. Kant, Critica della Ragion Pratica)
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“Due cose riempiono l'animo con sempre nuovo e crescente stupore e venerazione, quanto più
spesso e accuratamente la riflessione se ne occupa:
il cielo stellato sopra di
me, e la legge morale in me . Entrambe le cose non posso cercarle e semplicemente
supporle come fossero nascoste nell'oscurità o nel trascendente, al di fuori del mio orizzonte; io le vedo
davanti a me e le collego immediatamente con la coscienza della mia esistenza. Il primo comincia dal luogo
che io occupo nel mondo sensibile esterno, ed estende la connessione in cui mi trovo nell'infinitamente
grande, con mondi sopra mondi e sistemi di sistemi, e inoltre nei tempi illimitati del loro movimento
periodico, nel loro inizio e nella loro continuità. La seconda comincia dalla mia invisibile
identità, la personalità, e mi pone in un mondo che possiede vera infinità, ma di cui si
può accorgere solo l'intelletto, e con il quale io non mi riconosco, come là, in una
connessione puramente accidentale, ma in una necessaria e universale.”
(Critica della Ragion pratica, A 287-289).
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Morale  Deontologia
“la preoccupazione della deontologia non è la qualità morale
dell’azione, ma la sua correttezza, tenendo presente soprattutto
il punto di vista del rapporto tra la professione e la società” …
“la deontologia non è un insieme di precetti elaborati per
deduzione a partire dai principi di un’etica generale o da un
determinato sistema morale e applicati poi ad una professione
specifica... si tratta piuttosto di un insieme di regole
tradizionali che indicano come comportarsi in quanto membri
di un gruppo sociale determinato; e il senso di tali
regole è di provvedere alla convenienza o
utilità di tale corpo sociale, perché possa
meglio conseguire il fine che si propone”
Sandro Spinsanti – Etica biomedica – Paoline, 1988
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Breve (e travagliata) storia del Codice Deontologico in Italia
(modif. da: Francesco Introna – I Cento Anni del Codice Deontologico - Riv. It. Med. Leg. XXVII, 2005)
•
1) Fino al 1903 si ebbero molte pubblicazioni (« Galateo Medici») costituivano un tentativo di rispondere alla numerose critiche che l’opinione pubblica rivolgeva ai medici. Tali pubblicazioni avevano lo scopo di disegnare
le qualità ideali del professionista. Nel 1903 - Il Codice di Sassari si differenzia da queste pubblicazioni per il fatto di costituire non più l’espressione del pensiero di singoli medici, ma uno strumento di
autoregolamentazione della categoria professionale che non solo propone modelli comportamentali, ma impone il rispetto di regole. L’inosservanza comporta, infatti, come prevede l’articolo 49 dello stesso Codice,
sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti, che vanno dall’ammonizione, alla censura, alla sospensione e all’espulsione. Sono sanzioni che ricalcano quelle poi adottate dalla legge istitutiva degli Ordini.
•
2) 1912 - L’Ordine dei Medici di Torino, per iniziativa, tra gli altri, di Garosci, Oliaro, Boccasso, Garzino, Maffei, Mattioli, Bertachini, Sosso, Valombra, procede alla pubblicazione del Codice deontologico.
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3) 1948 - Il Consiglio dell’Ordine di Torino, per iniziativa del Presidente Stefano Perrier, procede all’aggiornamento ed alla revisione del Codice deontologico.
•
4) 1948 - La FNOM porta a conoscenza di tutti i medici, attraverso la pubblicazione in piu` numeri di « Federazione Medica », il Codice deontologico dell’Ordine di Torino, ponendolo a base di un referendum tra i medici
italiani in vista della redazione di un Codice deontologico nazionale.
•
5) 1953 - La FNOM nomina una Commissione perla redazione del Codice deontologico nazionale, presieduta da Frugoni e composta da Bonomo, Palmieri, Perrier, Piccinni e Maranelli. La Commissione prende come punto
di partenza il Codice elaborato dall’Ordine dei Medici di Torino.
•
6) 1954 - In seno alla Societa` Romana di Medicina Legale e` costituita una Commissione di studio della quale fanno parte Gerin, Battaglini, Chiappelli, Didonna, Grasso, Biondi, Pera per prendere in esame, su richiesta della
FNOM, il progetto di Codice deontologico.
•
7) 1954 - La Commissione Frugoni conclude i suoi lavori. La FNOM porta a conoscenza dei medici italiani, mediante l’integrale pubblicazione su « Federazione Medica » il testo del «Codice di Deontologia Medica » noto a
tutti come «Codice Frugoni ».
•
8) 1972 - La FNOM istituisce una Commissione perla revisione del Codice deontologico composta da De Lorenzo, Spinelli, Gerin, Di Raimondo, Testa, Borghi, Artuso, Pirolo, Peratoner, Ferrarotti, Minafra.
•
9) 1976 - La FNOM nomina un Comitato ristretto per concludere i lavori di aggiornamento del Codice deontologico. Detto Comitato composto da Olivetti, Barucchello, Galeazzo, Rossolini, con un lavoro protrattosi circa un
anno, provvede alla stesura del testo definitivo del «Codice di Deontologia Medica » integrandolo con le osservazioni della Societa` Italiana di Deontologia Sanitaria (SI.- De.S) intervenuta nelle fase finale dei lavori con il
Presidente Prof. Massone e con il Prof. Palenzona.
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10) 1977 - Il Comitato ristretto sottopone all’approvazione del Comitato Centrale della FNOM il testo proposto che, dopo alcune modifiche, viene assunto dal Comitato Centrale stesso come testo da presentare al
Consiglio Nazionale.
•
11) 7 gennaio 1978 - Il Consiglio Nazionale approva il nuovo «Codice di Deontologia Medica ».
•
12) 20 gennaio 1985 - il Comitato Centrale nomina una Commissione perla revisione del Codice deontologico.
•
13) 15 luglio 1989 - Il Consiglio Nazionale approva il nuovo «Codice di Deontologia Medica ».
•
14) 15 luglio 1989 - Il Consiglio Nazionale delibera di trasformare la Commissione di studio in Commissione permanente al fine di studiare eventuali modifiche che nel corso del tempo si renderanno necessarie a portare un
costante aggiornamento del Codice deontologico.
•
15) 24-25 giugno 1985 - Il Consiglio Nazionale pubblica il Codice Deontologico.
•
16) ottobre 1998 - La Federazione degli Ordini approva un ulteriore aggiornamento del Codice deontologico
•
17) 2006 – approvazione dell’Ultimo Codice Deontologico attualmente in vigore (emendato nel febbraio 2007)
Perché non un Codice Etico??
• “mai come oggi, nella tormentata e contraddittoria epoca che stiamo
vivendo, vi è stato tanto bisogno di Deontologia. Si potrebbe dire che
la presente è la stagione dei codici deontologici. Il bisogno di
deontologia e di codici deontologici, cresce di pari passo con il
progressivo venir meno di un’etica unanimemente condivisa.”
Busnelli F.D., Prefazione, in Fineschi V. Il Codice di Deontologia Medica, Milano,
Giuffrè, 1996.
• [I Codici Deontologici sono] “strumenti disciplinari tutt’altro
che formali, ma intimamente permeati dalle valenze etiche e dalle
suggestioni culturali, prodotte incessantemente tanto dal diritto
quanto dalla bioetica” Barni M., Diritti- doveri, Responsabilità del medico,
dalla bioetica al diritto,Milano, Giuffrè, 1999
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Il Codice di Deontologia Medica …
• È funzionale alla professione medica e agli scopi che essa si prefigge
• È utile al cittadino/paziente in quanto fissa un sistema di regole che
rendono non aleatorio l’accesso ad un diritto costituzionalmente
garantito (Articolo 32 – La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana)
• Fissa un insieme di regole (rectius di «doveri») chiare e condivise che i
medici si sono date al di là delle differenze di valori etici di riferimento che
possono sussistere tra diversi professionisti
• Può (e deve) evolvere nel tempo in base alle evoluzioni delle conoscenze
scientifiche
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«CON LA PRESENTE VI
RESTITUISCO LA TESSERA
ONORARIA DI
APPARTENENZA ALLA
VOSTRA ASSOCIAZIONE.
NON ACCETTEREI MAI DI
FAR PARTE DI UN CLUB
CHE ANNOVERA PERSONE
COME ME TRA I SUOI
SOCI»
Groucho Marx
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Le (numerose) responsabilità del Medico
 Penale
 Civile
 Deontologica
 Amministrativa
 Convenzionale e/o
Contrattuale
 Contabile
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 221
Capo IV - Delle sanzioni disciplinari e del relativo procedimento
Art. 38. I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio
della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale,
sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine
o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti.
Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica.
Art. 39. Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il presidente,
verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario,
riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni.
Il presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare all'interessato:
a) la menzione circostanziata degli addebiti;
b) il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a
giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
c) l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare;
d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà al giudizio in sua assenza.
Nel termine di cui alla lettera b) l'interessato può chiedere di essere sentito.
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D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli
Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
Art. 40. Le sanzioni disciplinari sono:
1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
2) la censura, che é una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto é stabilito dal successivo art. 43;
4) la radiazione dall'Albo.
Art. 41. La radiazione é pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria.
…
Art. 44. Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'art. 42, il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo
procedimento penale é sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli,
purché‚ egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo
commesso.
E' altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di
cui all'articolo precedente, il sanitario a carico del quale siano state applicate una misura di
sicurezza o il confino di polizia o l'ammonizione.
…
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Art. 45. Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove
sia presente, l'incolpato.
…
Chiusa la trattazione orale ed allontanato l'incolpato, il Consiglio decide.
…
Art. 48. Quando il Consiglio ometta di iniziare il procedimento disciplinare su richiesta del
Prefetto o del Procuratore della Repubblica ovvero nei procedimenti già iniziati trascuri di
emettere le sue decisioni, provvede il Prefetto, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità, con la procedura
stabilita per i sanitari condotti nell'art. 75, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934 n. 1265.
Il provvedimento del Prefetto deve essere motivato a norma dell'art. 47. La disposizione dei precedenti commi si osserva
anche, in quanto applicabile, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale, nei casi
preveduti negli articoli 42 e 43.
Art. 49. Dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio disciplinare è data immediata comunicazione, a cura del presidente, al Prefetto
ed al Procuratore della Repubblica territorialmente competenti per l'Albo cui è iscritto l'incolpato, nonché‚ alle medesime
Autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio.
…
Art. 51. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
…
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D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli
Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
Art. 53. I ricorsi
alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni
Sanitarie sono proposti dall'interessato o dal Prefetto o dal Procuratore della
Repubblica, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento.
Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'Albo o
avverso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli previsti dai precedenti articoli 42 e 43.
Il ricorso del Prefetto o del Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento che dispone l'iscrizione nell'Albo ha
effetto sospensivo.
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Legge 24 Luglio 1985, n. 409
Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla
libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee
Art. 6. L'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi assumono rispettivamente la
denominazione di "Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri" e di "Federazione nazionale degli ordini dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri".
…
In seno ai Consigli direttivi degli ordini provinciali ed al Comitato Centrale della Federazione
nazionale sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti
odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo
regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, numero 221, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché‚ alla lettera c) del
medesimo articolo, quando le designazioni riguardino competenze della specifica professione.
….
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DEFINIZIONI
&
Principi fondamentali
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Art. 1 - Definizione
Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e
l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di
seguito indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio della professione.
Il comportamento del medico anche al di fuori dell’esercizio della professione,
deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i principi di
solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano.
Il medico è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio
Ordine professionale.
Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice e degli orientamenti espressi nelle allegate linee guida,
la ignoranza dei quali, non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
Il medico deve prestare giuramento professionale ( norma innovativa: prima era contenuta
nelle «disposizioni finali»).
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Art. 2 – Potestà e sanzioni disciplinari
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice
di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al
decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili dalle
Commissioni disciplinari con le sanzioni previste dalla legge.
Le sanzioni, nell’ambito della giurisdizione disciplinare, devono essere adeguate alla gravità
degli atti.
Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti
non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
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Alcuni casi
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Un Medico di Famiglia stila reiteratamente «certificati» medici nella giornata di lunedì in
favore di un suo assistito in cui scrive che il paziente dichiara di essere stato ammalato il
venerdì.
Il fatto viene segnalato dal datore di lavoro all’Ordine dei Medici.
Il Medico, nel corso del procedimento disciplinare, dichiara di non aver commesso nulla di
male: ha semplicemente riportato le dichiarazioni del paziente. Egli è convinto di non aver
rilasciato «certificati medici» e quindi di non aver violato l’articolo 24 del Codice (come
invece contestatogli nel capo di incolpazione).
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Art. 24 - Certificazione –
Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino
dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati.
Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla
formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.
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Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 gennaio – 9 marzo 2012, n. 3705 Presidente Spagna Musso – Relatore Carluccio
…
La censura svolta,…, si incentra sulla mancanza dei caratteri che individuano un certificato medico in quelli redatti
dall'incolpato, … Contenendo questi ultimi solo quanto riferito dal paziente in ordire al proprio stato di salute nei giorni
precedenti alla visita, non potrebbero essere qualificati «certificati», ai sensi del generale precetto deontologico (art. 24)…
3.1. La censura va rigettata.
… La riconducibilità
di tali certificati nell'area precettiva dell'art. 24 discende da
considerazioni logiche, oltre che dalla funzione del certificato per incapacità al lavoro,
redatto dal medico di famiglia. Se il codice deontologico richiede scrupolo e diligenza nella
redazione di certificati medici in senso proprio, non possono non essere vietati gli attestati
che, come nella specie, hanno la parvenza di certificati - anche se non certificano nulla - e che,
proprio perché provengono da un medico e sono statti redatti su un modulario, previsto per la certificazione di malattia
rispetto all'assenza dal lavoro, si prestano ad ingenerare il dubbio che l'assenza sia giustificata da una malattia accertata.
…
5. In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese del processo di cassazione seguono la soccombenza.
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In maggio, una signora affetta da una neoformazione mandibolare si reca da uno Specialista in ORL. Il Collega la visita e
fa un prelievo bioptico. In seguito si saprà, per ammissione del Medico, che il prelievo non viene fissato adeguatamente
e va quindi in necrosi. Il Medico, quindi, se ne libera, essendo diventato il campione totalmente inidoneo per un analisi
istologica.
2
Ricontattato telefonicamente dalla paziente, la tranquillizza, dicendole che andava tutto bene.
Durante le vacanze estive la paziente inizia a percepire dolori alla mandibola. Sul luogo di vacanza consulta un altro
Specialista, che, dopo le opportune analisi, fa diagnosi di neoplasia mandibolare che si rivela aver già prodotto metastasi
linfonodali, polmonari e cerebrali. In autunno la paziente muore.
La famiglia intenta una causa civile allo Specialista ORL che visitò la paziente
Il CTU stabilisce che la mancata diagnosi non ha, di fatto, modificato in maniera significativa la storia naturale della
malattia. Il Medico viene assolto, ma il Giudice invia gli atti all’Ordine dei Medici per i risvolti di carattere deontologico.
IL MEDICO È STATO ASSOLTO, PERCHÉ PROSEGUIRE NELL’AZIONE DISCIPLINARE?
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Art. 21 - Competenza professionale –
Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non
sia in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare nell’ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica
con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per una accurata
valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e
degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzione alla disponibilità
dei presidi e delle risorse.
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Il giorno 25 maggio 2012 due Operatori ASL effettuano un sopralluogo sanitario, senza preavviso, presso uno studio
odontoiatrico. Non vi sono pazienti, ma solo la segretaria, Sig.ra R, che dichiarava essere anche assistente alla poltrona.
Responsabile Sanitario dell’ambulatorio odontoiatrico era, secondo la dichiarazione di inizio attività, il Dott. B, doppio iscritto
(Albo Medici e Albo Odontoiatri). Il Medico veniva contattato telefonicamente ma risultava irreperibile. L’agenda
dell’ambulatorio risultava piena di appuntamenti fissati per il giorno 26 maggio.
La Sig.ra R dichiarava di non conoscere il Dott. B, ma solo il Dott. Q, proprietario dei locali, unico «medico» frequentatore
dello studio, che assisteva regolarmente nella sua attività professionale di natura odontoiatrica. Il «Dott. Q», in realtà,
risultava poi essere un odontotecnico non laureato. Da un controllo successivo, risultava che il Dott. B si trovava in Spagna, in
vacanza fino al 3 giugno.
La ASL trasmetteva il verbale di sopralluogo in Procura e all’Ordine dei Medici.
Nel procedimento davanti alla Commissione Medica, il Dott. B si difendeva adducendo principalmente le seguenti
giustificazioni: era sì Responsabile Sanitario dell’ambulatorio, ma in maniera del tutto gratuita e solo per aver fatto un favore a
Q, che lui conosceva come proprietario dei locali e odontotecnico. Mai si sarebbe immaginato che il Q tradisse la sua fiducia.
Appreso del sopralluogo ASL, B ha presentava immediatamente le proprie dimissioni al Q. In media i suoi sopralluoghi presso
il centro avevano cadenza quindicinale e quando egli accedeva ai locali, questi erano vuoti di pazienti.
AVRESTE CONSIGLIATO AL MEDICO UN ALTRO TIPO DI STRATEGIA DIFENSIVA?
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Art. 69 - Direzione sanitaria –
Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private
ovvero di responsabile sanitario in una struttura privata deve garantire, nell’espletamento
della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa
dell’autonomia e della dignità professionale all’interno della struttura in cui opera.
Egli comunica all’Ordine il proprio incarico e collabora con l’Ordine professionale,
competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra
medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini.
Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla
organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura.
Egli, infine vigila perché nelle strutture sanitarie non si manifestino atteggiamenti
vessatori nei confronti dei colleghi.
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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE III CIVILE - SENTENZA 11 MAGGIO – 30 LUGLIO 2001 N. 10389 .
IL PEDIATRA E' OBBLIGATO ALLA VISITA DOMICILIARE SE NECESSARIA A PLACARE L'ANSIA DEI GENITORI.
In data 24/9/1998 perveniva all'Ordine dei medici di Pistoia un esposto di (...) , relativamente al rifiuto di effettuare una visita domiciliare
…, pediatra di libera scelta del proprio figlio affetto da febbre. … La Commissione disciplinare, con decisione del 14/1/99, riteneva il
Conti responsabile e irrogava la sanzione dell'avvertimento per aver dimostrato un'insufficiente capacità di percepire il
bisogno di rassicurazione dei genitori del piccolo paziente , interrompendo il rapporto fiduciario medico-paziente, con
pregiudizio dell'intera categoria professionale.
Proponeva ricorso il Conti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie. La
Commissione, con decisione depositata il 23/5/2000, rigettava il ricorso. Riteneva la Commissione , che a norma
dell'art. 3 del codice deontologico, tra i doveri del medico vi è anche quello
del sollievo della sofferenza, …
Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Conti
… Assume il ricorrente che la decisione impugnata non ha tenuto in nessun conto il disposto dell'art. 33 del
d.p.r. n.
613/1996 (attinente alla convenzione regolante i rapporti per la medicina pediatrica di base), il quale dispone che la
visita domiciliare deve essere espletata "qualora ritenuta necessaria secondo la valutazione del pediatra"
Il motivo e' infondato e va rigettato.
Va osservato che non è pertinente la censura di violazione dell'art. 33 del d.p.r. 21/10/1996, n. 613, attenendo lo stesso all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di pediatria di libera scelta … Nella fattispecie , infatti, non è contestata all'incolpato la violazione della predetta norma … ma di aver tenuto una
condotta in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 del codice deontologico …
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Art. 3 - Doveri del medico
Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica
dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e
della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso,
di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di
ideologia,in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le
condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come
condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.
Art. 8 - Obbligo di intervento
Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai
rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve
tempestivamente attivarsi per assicurare assistenza [era: ogni
specifica e adeguata assistenza].
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Caso n° 8
• La convivente di un paziente deceduto per una grave neoplasia chiede la riscossione della polizza vita stipulata
a suo vantaggio dal compagno
• L’istituto assicurativo chiede la cartella clinica dell’ultimo ricovero presso un ospedale del circondario milanese.
• Il Direttore Sanitario del nosocomio nega l’accesso: la signora non è moglie del deceduto e non risulta indicato
dal paziente nessuna persona autorizzata ad accedere ai suoi dati personali sanitari
• La signora si reca dal Curante per farsi fare una dichiarazione (che l’istituto assicurativo avrebbe comunque
accettato al posto della cartella clinica) relativa alle condizioni di salute e alla malattia che ha portato al
decesso il convivente. Il Curante è in grado di fare questa certificazione poiché ha assistito il paziente fino
all’ultimo ricovero, oltretutto recandosi spesso a domicilio e stilando frequentemente le prescrizioni necessarie
per la terapia del pz deceduto
• Tuttavia il Curante oppone un netto rifiuto: il segreto professionale non si scioglie neppure dopo la morte del
paziente
• Dopo la comprensibile reazione ingenerata dal rifiuto, vicenda vengono investiti: l’Ordine dei Medici da parte
del Curante e “Mi manda RAI Tre” da parte della compagna del deceduto. I giornalisti si mettono prontamente
in comunicazione con tutti gli “attori” della vicenda per organizzare un passaggio in trasmissione….
- QUAL’E’ LA SOLUZIONE? COSA RISPONDERESTE?
- IL MMG HA SBAGLIATO QUALCOSA O E’ NEL GIUSTO?
- IL DIRETTORE SANITARIO DELL’OSPEDALE HA AGITO CORRETTAMENTE?
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La responsabilità disciplinare dei Medici
Art. 10 Codice Deontologico - Segreto professionale Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui
venga a conoscenza nell’esercizio della professione.
La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto.
…
La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata
dall’adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto
all’Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive,
certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e
12.
Art. 9 Codice Privacy
Modalità di esercizio
…
• 3. I diritti di cui all’articolo 7 [accesso ai dati] riferiti a dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
La responsabilità disciplinare dei Medici
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Caso n° 6
• La Signora T., di 86 anni, telefona alla dottoressa M. di Assistenza Primaria riferendole di percepire, da alcuni giorni, dei forti
dolori gravativi al torace irradiati alla mandibola, chiedendo una visita domiciliare. I dolori si presentano anche a riposo e
passano nel giro di mezz’ora/un’ora. Si tratta di una paziente che il medico conosce bene, affetta unicamente da ipertensione
arteriosa e da poliartralgie su base artrosica. La Sig.ra T., fino all’età di 85 aa., ha assistito il proprio coniuge affetto da
decadimento cognitivo ed i contatti con la Dott.ssa M. erano molto frequenti a causa della politerapia farmacologica in atto e
dei numerosi accessi domiciliari effettuati.
• La Dott.ssa M., in quel momento impegnata nell’attività di studio, consiglia la signora T. di recarsi subito in P.S. chiamando il
118. La Sig.ra T. fa mostra di aver capito e accettato il consiglio formulato.
• Il mattino dopo la Dott.ssa M. viene contattata dalla figlia della paziente, medico specialista in neurologia e in quel momento
impegnata in un congresso. La neurologa comunica al medico di famiglia che l’anziana mamma non si è poi recata in P.S. e
chiede un’immediata visita domiciliare. Di nuovo la Dott.ssa M. comunica che in quel momento si trova impegnata in studio.
Riferisce di essere disponibile alla domiciliare, ma nel pomeriggio, dopo lo studio. Di nuovo viene formulato il consiglio di
ricoverare immediatamente la Sig.ra T. La telefonata viene interrotta dalla neurologa che sbrigativamente comunica al
medico che ci penserà poi lei a recarsi nel pomeriggio dall’anziana madre.
• Come detto, nel pomeriggio la figlia neurologa si reca a casa della mamma e la trova a letto, dispnoica e soporosa. Chiama il
118. All’arrivo dell’ambulanza la paziente va in arresto cardiaco. Dopo le manovre rianimatorie, viene caricata in ambulanza e
muore durante il trasporto in P.S.
• La figlia neurologa della Sig.ra T. unitamente al fratello (anch’esso medico, ricercatore presso un’Università tedesca) fanno un
esposto all’Ordine dei Medici e alla ASL poiché la Dott.ssa M. non si è recata a domicilio della paziente così come richiesto e
ne ha cagionato la morte ritardando il momento in cui la paziente è stata soccorsa.
- COME ORGANIZZERESTE LA DIFESA DELLA COLLEGA?
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- PERCHE’, SECONDO VOI, I FIGLI DELLA PAZIENTE SI SONO RIVOLTI ALL’ORDINE E ALLA ASL INVECE CHE DENUNCIARE IL MMG
E/O INTENTARGLI UNA CAUSA CIVILE?
La responsabilità disciplinare dei Medici
Il nuovo (!) Codice di
Deontologia Medica
La responsabilità disciplinare dei Medici
La responsabilità disciplinare dei Medici
La responsabilità disciplinare dei Medici
La responsabilità disciplinare dei Medici
La responsabilità disciplinare dei Medici
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Triennio di Formazione in MG
Arsizio 12 febbraio 2013
Busto
Roberto Carlo Rossi
Presidente OMCeO Milano
La responsabilità disciplinare dei Medici