unic0 2014 : dividendi da partecipazione / altri

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unic0 2014 : dividendi da partecipazione / altri
UNIC0 2014 : DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONE / ALTRI
PROVENTI E COMPILAZIONE DEL QUADRO RL
a cura di Celeste Vivenzi
Premessa generale
In occasione della compilazione del modello unico2014 ci si potrebbe
imbattere nell'indicazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non
imprenditori derivanti da partecipazioni in società o enti residenti nel
territorio dello Stato, qualificate e non, ovvero in società estere. E'
importante segnalare che a decorrere dal 1° luglio 2014 (l'impatto si avrà in
Unico 2015 redditi 2014) il DL 66/2014 ha aumentato al 26% la
ritenute/imposta sostitutiva su interessi, premi e ogni altro provento
considerato reddito di capitale in luogo della ritenuta del 20 %. Per i dividendi,
le modifiche riguardano le sole partecipazioni “non qualificate”mentre per
quelle “qualificate” il regime fiscale non è variato . Il quadro RL Sezione I-A
del modello Unico PF 2014 è riservata alle persone fisiche (non imprenditori)
che nel 2013 hanno percepito redditi di capitale costituiti da: - utili derivanti
dalla partecipazione in società di capitali o enti commerciali (residenti e non
residenti) riportati nell’apposita certificazione e da proventi assimilati agli utili.
Tra gli utili/proventi da indicare devono essere ricompresi anche quelli
derivanti da contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza
(esclusi quelli in cui l’apporto sia costituito esclusivamente dalla prestazione
di lavoro) nonché quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale
esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Tra gli altri
proventi da indicare nel quadro RL si possono citare : -interessi e altri
proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti,rendite
perpetue, compensi percepiti per la prestazione di fideiussioni, pegni o
ipoteche assunte in favore di terzi , Interessi diversi dai precedenti e gli
interessi di mora ). Si rammenta, inoltre, che se i suddetti utili/proventi sono
percepiti da persone fisiche imprenditori, gli stessi concorrono alla formazione
del reddito d'impresa e devono essere indicati nel quadro RF/RG di
Unico2014.
IL REGIME DELLA TASSAZIONE DEGLI UTILI PER LE SOCIETA'
RESIDENTI IN ITALIA
Il trattamento fiscale dei dividendi percepiti nel 2013 segue il principio di
cassa e varia in presenza di possesso di partecipazione non qualificata o di
partecipazione qualificata. A titolo informativo si rammenta che per
PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA si intende una partecipazione
caratterizzata da una percentuale inferiore al 20% dei diritti di voto
esercitabili in assemblea ordinaria e al 25% al capitale o patrimonio sociale(
nel caso di società quotate le percentuali sono rispettivamente del 2% e del
5%)mentre per PARTECIPAZIONE QUALIFICATA i requisiti sono il
possesso maggiore del 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea
ordinaria e del 25% al capitale o patrimonio sociale ( nel caso di società
quotate
le percentuali sono rispettivamente del 2% e del 5%).Gli utili
corrisposti da società residenti al socio persona fisica (non imprenditore) se
relativi a partecipazione qualificata concorrono alla formazione del reddito
complessivo del socio limitatamente al 49,72% (40% se utili prodotti fino al
31/12/07) del relativo ammontare (l’utile percepito viene indicato nella
certificazione degli utili modello CUPE rilasciato dalla società o dai soggetti
intermediari ;in caso di PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA gli utili
sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 20% ( del 26%, dal 1° luglio
2014) e si applica sull’intero importo spettante ma , in tal caso, il socio è
esonerato dal dichiarare in Unico tale reddito.
ESEMPIO PRATICO
DITTA SRL CHE IN DATA 30 APRILE 2013 HA DISTRIBUITO UTILI post 2007 PER EURO
100.000 AI SEGUENTI SOCI :
ROSSI- PARTECIPAZIONE QUALIFICATA 80%
EURO 80.000
VERDI- PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA 20% EURO 20.000
NEL PRIMO CASO IL SOCIO DEVE DICHIARARE NEL MODELLO UNICO2014 IL
49,72% DI EEURO 80.000 OVVERO 39.776 : NEL SECONDO CASO INVECE LA
SOCIETA' APPLICA SULL'IMPORTO DI EURO 20.000 UNA RITENUTA D'ACCONTO A
TITOLO D'IMPOSTA PARI AL 20 % OVVERO EURO 4.000 E IL PERCETTORE NON
DEVE DICHIARARE NULLA NEL MODELLO UNICO2014.
ESEMPIO PRATICO
IL SG. ROSSI PERCEPISCE UN DIVIDENDO PER DISTRIBUZIONE DI UTILI ANTE
2007 PER EURO 50.000 QUOTA POSSESSO SRL 40%
IN UNICO RL DEVE INDICARE IL 40% DI EURO 50.000 OVVERO EURO 20.000 DI
REDDITO
LA TASSAZIONE DEI PROVENTI ASSIMILATI AGLI UTILI
Il trattamento fiscale previsto per gli utili è applicabile anche ai proventi riferiti
ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni e ai contratti di
associazione in partecipazione (esclusi quelli con apporto di solo lavoro).
Anche in questi caso si applica il predetto regime :
-CONTRATTO NON QUALIFICATO: escluse dal reddito per l’associante e
soggette a ritenuta del 20% (o del 26%, dal 1° luglio 2014) sul 100%
dell’importo spettante per l’ associato ;
-CONTRATTO QUALIFICATO: soggette ad IRPEF solo per il 49,72% (40%
se prodotti fino al 31/12/07) del loro ammontare.
ESEMPIO PRATICO
Persona fisica che ha in essere rapporto di associazione di partecipazione
con apporto di solo capitale con contratto che prevede percentuale di
partecipazione del 30% quindi qualificato. Il soggetto percepisce nel 2013
una cifra di euro 50.000 ( 15.000 per saldo 2012 e 35.000 euro per acconto
2013). Vige il principio di cassa e pertanto il soggetto deve dichiarare nel
modello Unico quadro RL il 49,72% dei 50.000 euro ovvero la cifra di 24.860
euro.
LA TASSAZIONE DEGLI UTILI DA SOCIETÀ NON RESIDENTI
Gli utili corrisposti da società non residenti al socio persona fisica sono trattati
nel seguente modo:
-IN CASO DI PARTECIPAZIONE QUALIFICATA : sono tassati
nella
misura del 49,72% (40% se prodotti fino al 2007) del loro ammontare ( la
ritenuta è da intendersi al netto di una eventuale ritenuta estera
eventualmente già applicata e se , nell'operazione , interviene un
intermediario ( banca) questo deve applicare una ritenuta d’acconto del
20% da scomputare in Unico (la trattenuta estera genera un credito
d’imposta per imposte estere da indicare nel quadro CR ). Se
nell'incasso non interviene un intermediario come ad esempio nell'incasso
diretto i dividendi vanno assoggettati ad imposta del 20% netto frontiera
tramite compilazione quadro RM sezione V modello Unicopf.
-IN CASO DI
PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA : gli utili sono
soggetti alla ritenuta d’imposta sul netto frontiera del 20% ( 26%, dal 1°
luglio 2014) ad opera dell'intermediario e non vanno indicati in Unico .
ESEMPIO PRATICO
Persona fisica socio in società non residente con quota 30% . Percepisce
dividendo euro 20.000. La cifra da dichiarare nel modello unico è il 49,72% di
euro 20.000 ovvero euro 9.944. Se la società estera ha applicato una
specifica ritenuta estera, supponiamo euro 1.500, tale imposta sarà
recuperata con la compilazione del quadro CR di unico2014.
LA TASSAZIONE DEGLI UTILI PROVENIENTI DAI PAESI BLACK LIST
Gli utili e i proventi assimilati derivanti da partecipazioni in società residenti in
Paesi a fiscalità privilegiata sono regolati dalle seguenti modalità:
1)PARTECIPAZIONI QUALIFICATE: concorrono al reddito complessivo
del socio residente per il 100% del loro ammontare e sono assoggettati a
ritenuta d’acconto del 20% sul 100% del reddito se interviene nella
riscossione un intermediario residente in Italia (in presenza di interpello
favorevole il dividendo sconta il 49,72% ovvero il 40%) ;
2)PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE: l’utile concorre alla formazione
del reddito nella misura del 100% e l’intermediario che cura l’incasso
opera la ritenuta del 20% (del 26% dal 1/07/2014) considerando che se la
società black list è non quotata la ritenuta è a titolo d’acconto e si
compila l’Unico mentre nel caso di società quotata la ritenuta è a titolo
d’imposta e non si compila il modello Unico.
LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI/PROVENTI CORRISPOSTI NEL 2013
I soggetti che hanno corrisposto utili e proventi assimilati devono rilasciare al
percettore, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, una certificazione
denominata modello CUPE (la certificazione va rilasciata per le somme
assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto e per
le somme non
assoggettate ad alcuna ritenuta). In presenza si somme soggette a
ritenuta a titolo d'imposta ( partecipazioni non qualificate) la certificazione
non è obbligatoria.
Celeste Vivenzi
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