COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento SETTORE
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COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento SETTORE DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE n. 328 di data 26 giugno 2014 OGGETTO: Dipendente Matricola n. 52 del Comune di Ledro, assunta con contratto a tempo indeterminato presso il Servizio lavori pubblici: astensione dal lavoro per congedo parentale dal giorno 1 settembre al 30 settembre 2014. Relazione. La dipendente Matricola n. 52 del Comune di Ledro, assunta con contratto a tempo indeterminato presso il Servizio lavori pubblici, con lettera di data 20 giugno 2014 n. 8244 di protocollo, ha chiesto di fruire di un congedo parentale per il periodo 1 settemrbe – 30 settembre 2014, per assistere il figlio nato il giorno 22 novembre 2011, come previsto dall’articolo 45, punto 7, del Contratto di lavoro per i dipendenti dalle autonomie locali di data 20 ottobre 2003 (nella nuova formulazione introdotta dall’articolo 20 dell’accordo per il rinnovo del C.C.P.L. del personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale – per il quadriennio giuridico 2006 – 2009 e per il biennio economico 2008 – 2009, sottoscritto in data 22 settembre 2008). L’articolo 45, comma 7, dei vigente contratto collettivo prevede che “nei primi otto anni di vita del bambino la madre lavoratrice e il padre lavoratore possono astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, per la durata massima complessiva tra gli stessi di dieci mesi . Il congedo parentale, fruibile anche frazionatamente in giorni lavorativi, “è considerato assenza retribuita per i primi trenta giorni di calendario, computati complessivamente per entrambi i genitori, ridotti in caso di fruizione frazionata, con la corresponsione dell’intera retribuzione, escluse le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non sono corrisposte per almeno dodici mensilità. Il calcolo retributivo comporta quindi che siano aggiunti due ulteriori giorni non lavorativi ogni cinque giorni lavorativi di congedo parentale fruito frazionatamente per il personale il cui orario è articolato su cinque giorni e un ulteriore giorno non lavorativo ogni sei giorni lavorativi di congedo parentale fruito frazionatamente per il personale il cui orario è articolato su sei giorni. Per il restante periodo di congedo spetta il 30% della retribuzione fino ai tre anni di vita del bambino, con copertura integrale degli oneri pensionistici. Dai tre agli otto anni è garantita a carico dell’amministrazione la copertura degli oneri pensionistici nei casi in cui non sia già prevista la contribuzione figurativa ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs.n. 151/2001”. Si precisa che a seguito del presente provvedimento, il periodo di congedo parentale fruito dalla dipendente Matricola n. 52 del Comune di Ledro, assunta con contratto a tempo indeterminato presso il Servizio lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 45, punto 7, del Contratto di lavoro per i dipendenti dalle autonomie locali di data 20 ottobre 2003, calcolato secondo le prescrizioni contrattuali (aggiunta di due ulteriori giorni non lavorativi ogni cinque giorni lavorativi di congedo parentale fruito frazionatamente), risulta essere il seguente: PERMESSO PERIODO DAL Congedo parentale 23/03/2012 I° richiesta Congedo parentale 01/06/2013 II° richiesta Congedo parentale 01/09/2014 III° richiesta Totale congedo parentale richiesto AL PROVVEDIMENTO DET. N. DI DATA PERIODO RICHIESTO PERIODO CONTEGGIATO 22/08/2012 73 22/02/2012 5 mesi 5 mesi 31/07/2013 76 07/03/2013 2 mesi 2mesi 30/09/2014 = odierna 1 mese 1 mesi 8 mesi Periodo complessivo di congedo parentale fruito dalla dipendente Matricola n. 52 del Comune di Ledro, compreso il presente provvedimento: 8 mesi 8 mesi L’istanza risulta accoglibile nell’ambito delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela a sostegno della maternità. IL SEGRETARIO COMUNALE premesso quanto sopra esposto; visto il decreto n. 11853 di data 27 ottobre 2011 con il quale il Sindaco ha attribuito al Segretario comunale, dott.ssa Maria Flavia Brunelli, l’incarico di direzione dei servizi di Segreteria generale, Personale, Contratti, Informatica e Custodia forestale; visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 di data 24 ottobre 2012; visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 di data 31 marzo 2010 ed entrato in vigore il 22 maggio 2010; visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; vista la deliberazione n. 16 di data 21 maggio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio del Comune di Ledro ha approvato il bilancio di previsione anno 2014, pluriennale anni 2014-2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica; vista la deliberazione n. 48 di data 28 maggio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale l’Amministrazione comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2014 a soli fini contabili. visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L; DETERMINA 1. di disporre l’astensione dal lavoro per congedo parentale della dipendente Matricola n. 52 del Comune di Ledro, assunta con contratto a tempo indeterminato presso il Servizio lavori pubblici, per il figlio nato ad Arco il giorno 22 novembre 2011, nel periodo 1 settembre – 30 settembre 2014, per un totale di mesi 1, nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m. in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, recepita dall’articolo 45 del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro 20 ottobre 2003 per i dipendenti dalle autonomie locali, come sostituito dall’articolo 20 dell’accordo per il rinnovo del CCPL del personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale – per il quadriennio giuridico 2006 – 2009 e per il biennio economico 2008 – 2009, sottoscritto in data 22 settembre 2008; 2. di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, i periodi di congedo parentale fruiti complessivamente dalla dipendente Matricola n. 52 del Comune di Ledro, assunta con contratto a tempo indeterminato presso il Servizio lavori pubblici per il figlio nato ad Arco il giorno 22 novembre 2011, ai sensi dell’articolo 45, punto 7, del contratto di lavoro per i dipendenti dalle autonomie locali di data 20 ottobre 2003 e calcolato secondo le prescrizioni contrattuali (aggiunta di due ulteriori giorni non lavorativi ogni cinque giorni lavorativi di congedo parentale fruito frazionatamente) è pari a 8 mesi, secondo il prospetto riepilogativo seguente: PERMESSO PERIODO DAL Congedo parentale 23/03/2012 I° richiesta Congedo parentale 01/06/2013 II° richiesta Congedo parentale 01/09/2014 III° richiesta Totale congedo parentale richiesto AL PROVVEDIMENTO DET. N. DI DATA PERIODO RICHIESTO PERIODO CONTEGGIATO 22/08/2012 73 22/02/2012 5 mesi 5 mesi 31/07/2013 76 07/03/2013 2 mesi 2mesi 30/09/2014 = odierna 1 mese 1 mese Periodo complessivo di congedo parentale fruito dalla dipendente Matricola n. 52 del Comune di Ledro, compreso il presente provvedimento: 8 mesi 8 mesi 3. di precisare che durante il periodo di congedo parentale concesso con il presente provvedimento alla dipendente spetta il 30% della retribuzione, utile per il computo dell’anzianità di servizio ma non utile ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità; 4. di dare atto che il periodo di congedo parentale è utile per il computo dell’anzianità di servizio, con copertura degli oneri pensionistici, ma non è utile (ad accezione dei primi trenta giorni di assenza retribuita) ai fini del calcolo del congedo ordinario e della tredicesima mensilità; 5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio stipendi per i provvedimenti di competenza; 6. di precisare che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo; 7. di precisare che, ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro: la domanda diventa procedibile, esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Collegio di conciliazione di cui all’articolo 66 del decreto legislativo n. 165/2001, così come previsto dall’articolo 21 del contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto il 20 ottobre 2003. IL SEGRETARIO COMUNALE Maria Flavia Brunelli _______________________________________________________________________________ Determinazione trasmessa dal Servizio competente a: Servizio ........................................ ________________________________________________________________________________________________ (solo per copia) Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo ____________, lì _______________________ L’INCARICATO _______________