Regolamento Comunale sulle concessioni di aree per l`esercizio

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Regolamento Comunale sulle concessioni di aree per l`esercizio
COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara
REGOLAMENTO COMUNALE
SULLE CONCESSIONI DI AREE PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' CIRCENSI
E DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI
(Legge 18 marzo 1968, n. 337)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi generali
Le concessioni di aree comunali per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e dei circhi, sia nei parchi
tradizionali che negli altri impianti non costituenti parchi tradizionali, sono disciplinati, oltre che
dalla Legge 18 marzo 1968, n. 337, dalle disposizioni del presente regolamento.
Art. 2
Destinazione delle aree
Le attività circensi e dello spettacolo viaggiante di cui all'art.1 possono essere esercitate sulle aree
comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 337/68.
Tali aree andranno esattamente individuate nelle deliberazioni che l'Amministrazione Comunale
adotterà periodicamente.
Art. 3
Concessioni aree
La concessione delle aree per l'installazione delle attività di cui sopra è fatta direttamente dal
Sindaco ad ogni singolo esercente, ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione di
suolo pubblico.
Art. 4
Orari e durata del Parco divertimenti
In occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni nel territorio comunale con costituzione di Luna
Park (intendendo per Luna Park l'insieme di almeno 10 attrazioni), il Sindaco, sentite le
associazioni sindacali di categoria nel corso di apposita riunione convocata con le modalità di cui al
successivo art.7, stabilisce:
- la data di inizio e la durata del Luna Park;
- gli orari quotidiani di apertura e chiusura del Luna Park;
- il numero ed il tipo delle attrazioni che faranno parte del Luna Park per l'edizione dell'anno
solare in corso.
L'Amministrazione comunale, sentite le OO.SS. di categoria, può concedere proroghe oltre la data
stabilita, senza che ciò costituisca un diritto per le future edizioni del Luna Park.
Art. 5
Aspettativa
L'esercente può chiedere, con istanza formale diretta al Sindaco, la sospensione dell'accesso alla
piazza per il periodo di un anno per poter, nel frattempo, esplicare la propria attività in altra località.
La concessione dell'aspettativa non potrà essere nuovamente richiesta prima della scadenza di un
triennio.
Art. 6
Presentazione della domanda
Per ogni richiesta di installazione di attrazioni e di conseguimento dell'aspettativa all'interno del
Luna Park, deve essere presentata domanda in carta legale al Sindaco almeno 3 (tre) mesi prima
della data di inizio della manifestazione.
Nella domanda dovranno essere elencati i seguenti dati:
1) generalità del titolare dell'attrazione (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza,
codice fiscale e recapito al quale inviare la comunicazione dell'esito della domanda);
2) il tipo di attrazione che si intende installare con denominazione come da elenco ministeriale,
nonchè le misure esatte della stessa, il numero delle roulottes-abitazioni e dei carriaggi e le
loro dimensioni;
3) il numero di contrassegno di cui all'art. 6 della Legge n. 337/68.
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica del nulla-osta ministeriale rinnovato per l'anno
solare in corso, fatte salve eventuali proroghe autorizzate.
Dell'avvenuta concessione verrà data comunicazione scritta agli interessati almeno 45
(quarantacinque) giorni prima dell'inizio della manifestazione.
Art. 7
Convocazione Associazioni Sindacali
L'Amministrazione comunale, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio della manifestazione,
convoca la OO.SS. di categoria e le informa di ogni sua decisione in merito all'edizione del Luna
Park per l'anno in corso.
Art. 8
Criteri per la composizione del Luna Park
Il Sindaco, sentite le OO.SS. di categoria, rilascia le concessioni ai richiedenti aventi diritto
seguendo il criterio della maggiore anzianità di presenza continuativa, riferita alla ditta con la stessa
attrazione e per la stessa manifestazione.
Per i nuovi inserimenti potrà essere compilata dall'Amministrazione comunale una graduatoria
d'attesa.
Le nuove assegnazioni avverranno, nell'ordine, secondi i seguenti criteri preferenziali:
1) figli di abituali frequentatori, titolari di nulla osta, con attrazione non direttamente
concorrenziale con quelle presenti nel parco e con priorità se aventi proprio nucleo familiare;
2) residenza comunale di almeno 5 anni;
3) residenza provinciale di almeno 5 anni;
4) residenza regionale di almeno 5 anni;
5) anzianità di richiesta di partecipazione della ditta con la stessa attrazione e per la singola
manifestazione;
6) anzianità nell'acquisto dell'attrazione dimostrabile con regolare documentazione contabile;
7) qualora il numero dei posti stabiliti per un determinato tipo di attrazione sia inferiore al numero
di richiedenti aventi parità di requisiti, si procederà a rotazione, così come quando si rendono
disponibili dei posti (rinuncia, decadenza, ecc.) e vi siano più candidati con parità di requisiti.
Art. 9
Anzianità di frequenza
L'anzianità di frequenza, riferita ad ogni singola ditta, è maturata in base alle presenze nelle varie
edizioni del Luna Park, intendendo cumulabili anche i periodi di assenza giustificata e documentata
per malattia o per causa di forza maggiore.
La concessione "UNA TANTUM" non costituirà titolo di anzianità di frequenza per le concessioni
negli anni successivi.
Art. 10
Attrazioni di novità
Nella predisposizione del Luna Park, deve essere salvaguardata, ove lo spazio lo consenta, un'area
per un'attrazione di tipo nuovo, da cambiare ogni anno, fatto salvo il caso che un frequentatore
abituale effettui una riconversione con un'attrazione di novità.
Per attrazione di novità si intende quella attrazione, inclusa nell'elenco ufficiale redatto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento dello Spettacolo , che presenti caratteristiche
nuove e tali da non risultare simile ad altre già esistenti sulla piazza; essa deve essere in grado di
suscitare, per caratteristiche tecniche, interesse e richiamo, e non deve aver frequentato quel parco
nei 5 (cinque) anni precedenti.
Novità è considerata sia la piccola che la media o grande attrazione.
Art. 11
Riconversione
Sentite le OO.SS. di categoria, l'Amministrazione comunale può concedere la riconversione
dell'attrazione su richiesta dell'operatore, a condizione che non venga mutato l'equilibrio funzionale
del Luna Park.
La riconversione è altresì consentita purchè il richiedente abbia mantenuto un'anzianità soggettiva
con la medesima attrazione di almeno 3 (tre) anni, e ciò non pregiudichi, per mancanza di spazio, la
partecipazione al Luna Park di altri concessionari aventi diritto.
Qualora vi sia parità di requisiti fra i richiedenti, verrà data priorità alla ditta con la maggior
anzianità di frequenza.
Art. 12
Successione e Subingressi
La successione nella titolarità di un'attrazione avvenuta per causa di morte, per raggiungimento del
diritto alla pensione, per invalidità, o a qualsiasi altro titolo, a favore di discendenti in linea retta
entro il 3° grado ed entro il 2° grado in linea collaterale, già coadiuvanti nella gestione
dell'attrazione, comporta il riconoscimento dell'anzianità di frequenza maturata.
In caso di subingresso per atto tra vivi e tra persone diverse da quelle elencate nel comma
precedente, il subentrante conserva il diritto di frequenza della piazza ma non l'anzianità maturata
dal cedente nè la dislocazione che gli competeva sulla piazza.
Art. 13
Sostituzione dell'attrazione
E' consentita al titolare della concessione la sostituzione dell'attrazione con una di uguali o minori
dimensioni (purchè diversa da quelle presenti sulla piazza), nei seguenti casi:
- calamità naturali;
- casi fortuiti documentati.
Art. 14
Gestione dell'attrazione
Il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima. Può essere sostituito o
coadiuvato dai familiari, purchè siano maggiorenni e non siano titolari di altra autorizzazione
similare. E' altresì vietata ogni forma di subconcessione delle aree.
Le eventuali violazioni ai commi precedenti comportano la sanzione accessoria della revoca
immediata della concessione e dell'esclusione dal parco divertimenti per almeno 2 (due) anni con la
perdita dei diritti di precedenza ed anzianità.
Art. 15
Commissione interna
(nomina, composizione e compiti)
La Commissione interna sarà nominata dall'assemblea degli operatori partecipanti al Luna Park,
convocata al termine dell'attività del parco stesso, e resterà in carica fino alla chiusura dell'edizione
dell'anno successivo.
La commissione interna sarà formata da 3 (tre) membri, e collaborerà con l'Amministrazione
comunale per la corretta gestione del Luna Park, per lo svolgimento della Festa del Bambino o per
altre iniziative analoghe. Curerà inoltre le iniziative promozionali, gestirà le spese necessarie per il
funzionamento del parco e ne renderà conto ai partecipanti in sede di assemblea al termine
dell'attività annuale, inviando copia del verbale dell'assemblea all'Amministrazione comunale ed
alle OO.SS. di categoria.
La Commissione interna non potrà attribuirsi, in nessun caso, competenze riservate alle OO.SS. di
categoria.
Art. 16
Allestimento e funzionamento del Luna Park
La predisposizione e l'allestimento del Luna Park sarà compito esclusivo dell'Amministrazione
comunale, nel rispetto delle norme del presente regolamento.
L'Amministrazione comunale impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare
svolgimento del Luna Park (uso degli apparecchi sonori, rispetto delle norne igienico-sanitarie,
rimozione rifiuti, orari di attività, ecc.). In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo, i trasgressori sono passibili, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
successivo art. 25, alla sanzione amministrativa accessoria dell'esclusione dal parco per i due anni
successivi, con perdita del deposito cauzionale.
La stessa sanzione accessoria sarà applicata nei confronti di coloro che gestiscano un'attrazione che
non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la cui condizione possa costituire
elemento di disturbo al parco stesso, oppure motivo di documentata immoralità, e che siano già stati
richiamati per tali motivi. Le attrazioni dovranno essere altresì mantenute in perfetta efficienza e
funzionalità.
Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'assoluta incolumità
del pubblico.
Art. 17
Roulottes abitazioni e carriaggi
La sistemazione delle roulottes-abitazioni e dei carriaggi avrà luogo nella località stabilita
dall'Amministrazione comunale e, ove sia possibile, avverrà nelle adiacenze del Luna Park.
E' fatto assoluto divieto di sistemare, anche temporaneamente, nelle adiacenze del parco
divertimenti, carriaggi, roulottes, ecc., pertinenti a persone estranee al parco stesso. Il Sindaco,
sentita la Commissione interna, può autorizzare i partecipanti al parco alla sosta (con mestieri
carichi) oltre il termine di chiusura del parco, sia per favorire la frequenza dei figli alla scuola
dell'obbligo, sia per l'attesa di poter accedere a parchi che si aprono in date successive, sia per
l'avvento di cause di forza maggiore.
TITOLO II
COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI DIVERTIMENTO
Art. 18
Autorizzazioni per piccoli complessi
Per le singole concessioni o per piccoli complessi non costituenti Luna Park, valgono le norme
stabilite dal regolamento.
I complessi e le attrazioni di cui al presente titolo possono agire nella stessa località (salvo dove
esistono già piccoli complessi rionali) non prima di 60 (sessanta) giorni da fiere, sagre o altre
manifestazioni costituenti Luna Park.
La prescritta autorizzazione verrà rilasciata di volta in volta ad insindacabile giudizio
dell'Amministrazione comunale.
TITOLO III
ATTIVITA' CIRCENSI
Art. 19
Circhi equestri
L'assegnazione di aree per spettacoli circensi non può essere contemporanea a quella del parco
divertimenti. Nel caso di due o più domande per l'impianto di circhi nello stesso periodo,
l'Amministrazione comunale provvederà all'assegnazione dell'area dando la precedenza alla
domanda pervenuta per prima, sempreché, a carico del richiedente, non esistano motivi di
esclusione previsti dall'articolo successivo.
Art. 20
Deposito cauzionale
Ogni concessionario di area per l'impianto di circo deve provvedere, entro 10 giorni dalla
comunicazione di accettazione della domanda, sotto pena di decadenza della stessa, al versamento
del deposito cauzionale indicato dall'Amministrazione comunale.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
Concessione aree private
La concessione di aree private per l'allestimento di circhi e spettacoli viaggianti è subordinata
all'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
Art. 22
Disposizioni integrative
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme consuetudinarie
riconosciute sia dall'Amministrazione comunale che dalle OO.SS. di categoria, oltre alle norme
relative all'occupazione del suolo pubblico e di Polizia Urbana, nonchè le disposizioni della Legge
n. 337/68.
Art. 23
Organizzatori dei parchi divertimento
L'organizzatore, nell'esercizio della sua attività, ha l'obbligo di rispettare la Legge n. 337/68 ed il
presente regolamento.
Art. 24
Sanzioni
Le infrazioni alle norme del presente regolamento, a qualsiasi titolo commesse, comportano
l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 100.000 a £.
600.000, con le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre alla eventuali
sanzioni accessorie previste dalle norme del presente regolamento e consistenti in:
a) revoca della concessione in atto;
b) incameramento parziale o totale della cauzione;
c) esclusione fino ad un massimo di 3 anni del trasgressore dal territorio comunale, con la perdita
dei diritti di precedenza ed anzianità.
Art. 25
Organico
L'Amministrazione comunale redigerà una pianta organica che risulterà composta dalle ditte che
hanno maturato l'anzianità necessaria per il loro inserimento nel Luna Park.
Tale organico sarà parte integrante del presente regolamento, e sarà rivisto ogni qualvolta se ne
ravvisi la necessità.
L'Amministrazione comunale dovrà tenere un archivio dove saranno schedate tutte le domande
pervenute di anno in anno.