movimento d`ispirazione cristiana e riformista che tenda all

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movimento d`ispirazione cristiana e riformista che tenda all
STATUTO
LA NUOVA FRONTIERA
DEI
LIBERI E FORTI
LABORATORIO
DI
IDEE
TITOLO I – Disposizioni
generali
Art. 1 - Denominazione e durata
È costituita l'Associazione culturale denominata “ La nuova Frontiera dei Liberi e
Forti - Laboratorio di Idee“ (successivamente denominata Associazione).
L’Associazione non ha scopi di lucro, è a tempo indeterminato e persegue
esclusivamente finalità di utilità sociale, in particolare mira a garantire
una reale
democrazia partecipativa ed una equa distribuzione delle risorse della Nazione con
maggiore attenzione alle classi più disagiate.
Art. 2 - Sede
L’Associazione ha sede legale in Via XX Settembre n. 110, Lamezia Terme (CZ).
Per l'esercizio dell'attività istituzionale possono essere istituite sedi e uffici di
rappresentanza in Italia ed all’estero.
Il cambiamento della sede legale potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
Art. 3 – Manifesto Programmatico
Il Manifesto Programmatico rappresenta il mandato dei soci , la pietra angolare che
contiene i principi ispiratori e che traccia le finalità specifiche che l’Associazione deve
perseguire per conservarli sempre attuali e coerenti.
Il Manifesto Programmatico verrà approvato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei
componenti.
Art. 4 - Valori e finalità
L’Associazione, avendo come punto di riferimento stabile la tradizione dell'impegno
sociale e politico dei cristiani e dei laici cristianamente ispirati, intende dar vita a un
movimento d’ispirazione cristiana e riformista che tenda all’elaborazione di un
progetto etico-politico-sociale favorendo la formazione di tutti coloro che intendano
contribuire alla condivisione e conservazione del Bene Comune . Un progetto politico
costruito per arginare le cattive pratiche e incoraggiare le buone pratiche, per stimolare
la creatività, per facilitare iniziative personali in un agire collettivo.
Tale finalità sarà perseguita:
- attraverso l’impegno, nella società civile e nelle istituzioni, di tutti coloro che
aderiranno all’associazione;
- promuovendo una partecipazione più consapevole e responsabile, in particolar modo
delle giovani generazioni;
- costruendo e sviluppando processi sociali e politici, intesi nella loro dimensione
territoriale, nazionale, europea che abbiano come finalità il miglioramento economico,
etico, materiale-estetico della società;
- valorizzando la centralità della persona umana, della pace e della giustizia;
-sostenendo la cultura dell’ etica e della legalità;
- rafforzando la formazione alla carità politica;
-contrastando la lotta a ogni forma di corruzione come forma di sviluppo socioculturale ed economico;
- valorizzando la centralità della famiglia e del suo ruolo sociale ed educativo;
- promuovendo principi cardine come la solidarietà, la prossimità e la sussidiarietà.
L’Associazione mira a perseguire un percorso politico che consenta di elaborare un
progetto condiviso di società attiva e partecipata al fine di perseguire il bene comune.
L’Associazione persegue i propri scopi istituzionali promuovendo attività di studio e
ricerca, corsi, conferenze, convegni dibattiti, gruppi di studio, seminari, proposte
progettuali, scambi culturali, inerenti ai già detti valori e principi. Per il miglior
perseguimento degli scopi statutari, l’Associazione si riserva la facoltà di svolgere ogni
attività, consentita dalla legge, inerente, connessa o comunque strumentale rispetto a
quella principale.
L’Associazione, attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro o focus group, al
fine di elaborare una proposta politica per il territorio regionale, approfondirà le
seguenti tematiche:
- inclusione sociale e lotta alla povertà;
- valorizzazione e affermazione dei principi fondanti della famiglia, per una tenuta
morale della società;
- le politiche occupazionali, in particolare per le categorie più deboli (es. giovani, donne,
disabili );
- i settori della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione, in particolare delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione;
- la tutela e valorizzazione dell’ambiente, dei beni culturali e del territorio e
dell’archeologia industriale;
- il commercio equo e solidale;
- la valorizzazione dell’economia civile ed ecocompatibile;
- le politiche euro mediterranee e di internazionalizzazione volte ad inserire i territori di
riferimento in un contesto globale;
- lo sviluppo integrato del territorio al fine di promuovere e valorizzare le specificità delle
singole aree e città;
- la programmazione di proposte progettuali in ambito agricoltura e del turismo;
- la valorizzazione della cultura imprenditoriale con il relativo abbandono della cultura
assistenziale;
- la promozione delle reti tra imprese per il rafforzamento del sistema competitività ;
- cultura, formazione, euro-progettazione, apprendimento permanente e delle
competenze quali motori di sviluppo della società e della nuova classe dirigente;
- l’istruzione per un nesso concreto con il mercato del lavoro;
- la promozione della sussidiarietà fondata sull’assunzione di responsabilità;
Art. 5 Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l’Associazione può, tra l'altro:
a) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate,
tra cui, in via meramente esemplificativa, l'acquisto di immobili (in via diretta o tramite
società controllate totalitariamente), la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche
trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque
possessore;
c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
d) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia
rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi,
l’Associazione, ove lo ritenga opportuno, può concorrere e partecipare anche alla
costituzione delle entità anzidette;
e) concorrere alla costituzione, ovvero costituire società di persone e/o di capitali,
nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché in via accessoria e strumentale, e
che siano finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali;
f) svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità
istituzionali.
L’Associazione può compiere anche tutte le operazioni commerciali e finanziarie,
mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al
conseguimento dello scopo istituzionale.
Ogni attività e spesa è consentita nei limiti della disponibilità di bilancio, pertanto è
vietata ogni forma di indebitamento che possa mettere a repentaglio la stabilità
finanziaria ed economica dell’associazione e dei singoli soci.
TITOLO II – Soci
Articolo 6 - Adesione all’Associazione
è
L'Associazione “La nuova Frontiera dei Liberi e Forti - Laboratorio di Idee“
aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne
condividano i valori e le finalità previsti nel manifesto programmatico e nell’art. 4 del
presente statuto. L’adesione all’Associazione è riconosciuta in qualità di socio fondatore,
ordinario e onorario.
Articolo 7 - Soci
Si distinguono tre categorie di soci:
a) soci fondatori;
b) soci onorari;
c) soci ordinari.
I soci fondatori dell’Associazione sono tutte le persone, gli enti o le istituzioni che sono
intervenute nell'atto costitutivo, nonché tutti coloro che, successivamente alla data di
costituzione dell’Associazione, sono stati investiti di tale qualifica dal Consiglio Direttivo
in ragione della rilevanza del loro contributo all’attività dell’Associazione ovvero per
meriti precedentemente acquisiti nel campo di attività della stessa. In tali casi il Consiglio
Direttivo delibera con la maggioranza di due terzi ed il previo nullaosta espresso da
almeno metà dei soci fondatori in carica.
I soci ordinari sono tutte le persone, gli enti o le istituzioni che, condividendo le finalità
dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo. La loro
ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
I soci onorari sono tutte le persone, gli enti o le istituzioni che si sono distinte con il
proprio impegno e il proprio operato a favore dei valori e dei principi di cui al manifesto
programmatico ed all’art. 4 del presente statuto. Il titolo di socio onorario viene
deliberato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di due terzi ed il previo nullaosta
espresso da almeno metà dei soci fondatori in carica. I soci onorari hanno carattere
permanente salvo quanto previsto all’art. 8 e sono esonerati dal versamento di quote
annuali. I soci onorari partecipano alle Assemblee come uditori, senza diritto di voto.
La qualità di socio non è trasmissibile.
Articolo 8 – Quote associative
I soci fondatori ed i soci ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento della quota
associativa e della quota annuale, differenziata a seconda della categoria e fissata di anno
in anno dal Consiglio Direttivo. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né
in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento
dell'Associazione.
Articolo 9 – Doveri dei soci
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e i regolamenti,
secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento
difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio
Direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, sospensione,
espulsione dell’Associazione.
Il richiamo è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed è
inflitta per lievi trasgressioni.
La sospensione è inflitta per trasgressioni ai doveri morali e politici che l’appartenenza al
presente movimento comporta. Essa non può superare la durata di 12 (dodici) mesi.
L’espulsione è inflitta in caso di gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino
grave pregiudizio al presente movimento.
Articolo 10 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde nei seguenti casi:
a) per morte;
b) per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
c) per esclusione, solo per i soci fondatori ed ordinari, in caso di morosità nel
versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi;
d) per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di
interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere,
ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi,
all'ordine pubblico. L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati
deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata;
e) per espulsione in caso di inadempimento dei doveri di cui all’art. 9.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che
l'hanno determinata.
TITOLO III – Organi associativi
Articolo 11 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
- il Portavoce pro tempore;
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti
-
i Portavoce provinciali;
il Segretario;
il Tesoriere;
Collegio dei Revisori dei Conti;
Commissione dei Probiviri;
Responsabili aree tematiche.
Articolo 12 – il Portavoce pro tempore
Il Portavoce pro tempore, nelle more dell’elezione del Consiglio Direttivo, rappresenta
legalmente l’associazione ed espleta le seguenti attività:
- convocazione dei soci, entro tre mesi dalla costituzione dell’associazione, per l’elezione
del Consiglio Direttivo;
- organizzazione incontri territoriali per la promozione dell’associazione;
- organizzazione, entro tre mesi dalla costituzione dell’associazione, della manifestazione
pubblica per presentare l’associazione ed illustrare i valori, le finalità e le attività che
saranno realizzate.
Il Portavoce pro tempore viene eletto dai 2/3 dei soci fondatori e decade con l’elezione
del Consiglio Direttivo.
Il Portavoce, per singole attività, potrà delegare i soci fondatori.
Articolo 13 – L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci (di seguito denominata assemblea) è l’organo di rappresentanza di
tutti gli associati (fondatori, ordinari, onorari) che, alla data della convocazione, sono
iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio, ad esclusione
dei soci onorari, ha diritto ad un solo voto, oltre ai voti rappresentati da non più di due
deleghe per ogni associato.
La prima Assemblea è formata dai soci fondatori che procedono all’approvazione del
presente statuto e del manifesto programmatico ed all’elezione del Portavoce pro
tempore.
L’Assemblea ha le seguenti funzioni:
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- elegge la Commissione dei Proviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo previa verifica della relazione al
bilancio predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del
rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale, nonché per deliberare su ogni altro
argomento di carattere generale o di gestione ordinaria posto all'ordine del giorno dal
Presidente o dal Consiglio Direttivo. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti, e
con la maggioranza dei due terzi in seconda convocazione.
Alla convocazione delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, provvede il Presidente
stabilendo luogo, data e ora di prima e seconda convocazione, ed ordine del giorno
almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le assemblee possono
svolgersi anche in modalità telematica.
L'avviso di convocazione è comunicato per posta elettronica, fax, o lettera
raccomandata. Lo stesso avviso dovrà prevedere anche il luogo e la data di seconda
convocazione per l'ipotesi che l'Assemblea finisse deserta in prima convocazione.
Quando la convocazione dell’Assemblea è richiesta dal Presidente o dalla maggioranza
dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente vi provvede entro 20 (venti) giorni
dalla richiesta, inserendo in ogni caso nell’ordine del giorno gli argomenti proposti dai
richiedenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza,
da uno dei Vicepresidenti.
Lo svolgimento della singola seduta assembleare o la partecipazione dei singoli soci può
avvenire anche in modalità telematica.
Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 11 (undici ) a un massimo di 15
(quindici) componenti, compreso il Presidente , eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci
fondatori ed ordinari.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio sono adottate a
maggioranza, fatta eccezione per quelle relative all’attribuzione della qualifica di socio
fondatore e socio onorario per le quali è richiesta la maggioranza definita all’art. 7. In
caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere, i
Portavoce provinciali.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, dura in carica cinque anni e i suoi
componenti possono essere rieletti. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, anche
per rinunzia, un componente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione. Il
componente del Consiglio così nominato resta in carica sino alla successiva Assemblea.
Se viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero
Consiglio decade e procede alla convocazione dell’Assemblea per la nomina delle nuove
cariche sociali.
Il Consiglio Direttivo si raduna anche fuori dalla sede sociale o in modalità telematica e
viene convocato mediante e-mail, fax o lettera raccomandata da spedirsi almeno tre
giorni liberi prima dell'adunanza o in altre forme ritenute idonee dal Presidente. In caso
di urgenza, si provvede con telegramma da spedirsi almeno un giorno libero prima.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per l'ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'Associazione “ La Nuova Frontiera - Liberi e Forti–
Laboratorio di Idee “. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:
- stabilire le iniziative da assumere e promuovere per la migliore attuazione dello
scopo sociale;
- approvare il Manifesto programmatico;
- determinare, ogni anno, la quota associativa e la quota annuale che devono
versare i soci fondatori ed i soci ordinari;
- nominare i componenti del Comitato scientifico;
- nominare i referenti comunali ed il referente di un ambito locale aggregato;
- nominare, d’intesa con il Presidente, i Responsabili per area tematica per come
previsto al successivo art. 22.
- adottare tutte le più opportune delibere per l'utilizzazione e conservazione del
fondo di gestione;
- predisporre e sottoporre annualmente all'Assemblea il bilancio preventivo e
consuntivo;
- accettare i contributi volontari offerti dagli associati;
- accettare lasciti e liberalità di terzi;
- disporre acquisti e alienazioni di beni immobili, accensione di mutui e di linee
di credito, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di
partecipazioni;
- deliberare le eventuale chiusura dei conti correnti dandone mandato al
tesoriere ai sensi del successivo art.18.
- applicare le sanzioni quali il richiamo e la sospensione;
- deliberare sull'ammissione, espulsione, decadenza ed esclusione degli associati;
- definire l’importo della quota associativa;
- stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con enti istituzioni che
perseguono analoghe finalità di utilità e solidarietà sociale, nonché con istituti
italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica per
l'attuazione dei programmi di attività annuali;
- definire i poteri delegati congiuntamente e/o disgiuntamente al Presidente;
- dirimere eventuali contrasti tra i Responsabili dell’area tematica ed i
responsabili dell’organizzazione dei singoli eventi/attività.
Altresì il Consiglio Direttivo allargato ai soci fondatori delibera:
- le modifiche dello statuto e del manifesto programmatico;
- lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione in beneficenza del patrimonio.
Qualora uno dei soci rivesta una carica nel Consiglio Direttivo avrà diritto ad esprimere
un solo voto.
Inoltre il Consiglio Direttivo può nominare, tra i soci fondatori ed ordinari, un
rappresentante under 25 che sia portatore delle istanze delle giovani generazioni e che
partecipa, in qualità di uditore, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Potrà formulare dei
pareri in merito alle attività dell’Associazione rivolte ai giovani;
Possono partecipare, quali uditori e pertanto senza alcun diritto di voto, i soci fondatori
ed i presidenti dei circoli territoriali, i referenti comunali , i referenti di un ambito locale
aggregato ed i responsabili per area tematica qualora siano oggetto di discussione materie
che abbiano una ricaduta nell’ambito territoriale di riferimento o nell’area tematica di
riferimento.
Le cariche previste dal presente articolo sono gratuite. E’ fatta salva la possibilità per i
membri del Consiglio stesso di ricevere, in relazione all’attività svolta e agli obiettivi
conseguiti nei limiti di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, forme di retribuzione e/o
rimborso spese da parte di soggetti terzi.
Articolo 15 – Il Presidente e Vicepresidenti
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte all’autorità giudiziaria e
amministrativa ed ai terzi in genere.
Ha facoltà di aprire e chiudere, insieme al Tesoriere, conti correnti bancari e postali,
riscuotere elargizioni, contributi e somme da chiunque per qualsiasi titolo, rilasciando
valida quietanza di quanto incassato. Firma, insieme al Tesoriere, il bilancio consuntivo.
Conferisce ai soci procure, deleghe e mandati per la gestione di attività varie.
Il Presidente promuove e coordina le attività dell’Associazione in conformità con i suoi
scopi istituzionali e ne cura la realizzazione.
Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i propri
componenti, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
Al fine di garantire la giusta rappresentatività di ogni territorio il Presidente ed i Vice
Presidente dovranno essere espressione di ambiti provinciali diversi.
Ha la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo persone, enti o istituzioni per la carica di
soci fondatori o onorari.
Il Presidente ha la facoltà di nominare, d’intesa con il Consiglio Direttivo, i Responsabili
per area tematica per come previsto al successivo art. 22.
La carica è gratuita fatto salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 14.
In caso di delega, assenza, impedimento o perdita della qualità di socio del Presidente, la
rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Vice Presidente più anziano.
Articolo 16 – I Portavoce
I Portavoce sono eletti (uno per ogni Provincia) dai presidenti dei circoli comunali e dai
referenti comunali di ciascuna provincia fra i propri componenti e durano in carica 3 anni
e possono essere rieletti.
Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo ed hanno il compito di coordinare le
attività operative e di sviluppo individuate. Collaborano con il Presidente per il buon
andamento del Movimento e per l’efficacia della sua attività.
La carica è gratuita fatto salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 14.
Articolo 17 – Il Segretario
La carica di Segretario ha una durata pari a quella del Consiglio Direttivo che lo ha
eletto, la carica è rinnovabile.
Il Segretario dell’Associazione è incaricato della redazione dei verbali di seduta
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo
e gli altri libri associativi; comunica insieme al Presidente la convocazione delle
assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e
delle riunioni per l’applicazione dei regolamenti sociali; svolgono tutte le altre mansioni
di segreteria che sono affidate dal Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento ne dovrà dare comunicazione tempestiva al Presidente il quale
provvederà a nominare dei sostituti.
l Segretario cura la custodia dei verbali delle riunioni, del libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell’ Assemblea, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo.
Tali documenti sono depositati presso la sede ed ogni socio può consultarli.
Il Segretario, in caso di dimissioni, ne dovrà dare comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo e rimarrà in carica fino alle nuove elezioni.
Articolo 18 – Il Tesoriere
La carica di Tesoriere ha una durata pari a quella del Consiglio Direttivo che lo ha eletto,
la carica è rinnovabile.
I compiti del Tesoriere sono:
- previa delibera del Consiglio Direttivo aprire e movimentare conti correnti bancari
e/o postali;
- previa delibera del Consiglio Direttivo compiere tutte le operazioni contrattuali e di
natura immobiliare e mobiliare;
- detenere l’inventario dei beni appartenenti all’Associazione;
- redigere il bilancio preventivo e sottoporlo al Consiglio Direttivo.
- redigere il bilancio consuntivo e sottoporlo al Consiglio Direttivo che lo esamina e
trasmette, entro il 31 dicembre di ogni anno, all’approvazione dell’Assemblea nei 120
giorni successivi.
Il Tesoriere vigila sulla situazione finanziaria e sulla regolarità delle operazioni contabili
dell’Associazione. Firma, insieme al Presidente, il bilancio consuntivo.
Il Tesoriere, in caso di dimissioni, ne dovrà dare comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo e rimarrà in carica fino alle nuove elezioni.
Art. 19 – Collegio dei Revisori dei Conti
La revisione dei conti dell'Associazione è curata dal Collegio dei Revisori dei Conti,
composto da un Presidente, da due membri effettivi e da un supplente, tutti eletti
dall'Assemblea tra i soci qualificati dell’Associazione con qualifiche idonee allo scopo e al
di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.
I componenti durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
Al Collegio dei revisori spetta:
– il controllo della gestione amministrativa e contabile dell’associazione;
– la sorveglianza dell’andamento gestionale dell’associazione in tutte le sue attività e del
rispetto di tutte le norme cui l’associazione è tenuta, ivi comprese quelle previste dal
presente Statuto.
Il Collegio provvede a redigere la relazione al bilancio da sottoporre all’Assemblea in
sede di approvazione del medesimo.
Art. 20 - I Probiviri
L’Assemblea dei soci elegge, a maggioranza, una Commissione dei Probiviri composta
da tre membri. Essa ha il compito di istruire e decidere, senza formalità di rito, sulle
vertenze e/o controversie tra i soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Le
decisioni della Commissione dei Probiviri sono inappellabili e non sono impugnabili in
sede giudiziaria.
Art. 21 – Il Responsabile area tematica
Il Presidente individua, modifica ed elimina, d’intesa con il Consiglio Direttivo, le aree
tematiche in relazione alle quali sarà nominato un Responsabile.
Per ciascuna area tematica sarà nominato, tra i soci in regola con il versamento delle
quote sociali, a cura del Presidente d’intesa con il Consiglio Direttivo, un Responsabile
sulla base dei titoli e dell’esperienza professionale specifica posseduta.
Il Responsabile resta in carica per la durata dello stesso Consiglio Direttivo e potrà
essere revocato dallo stesso Presidente, d’intesa con il Consiglio Direttivo.
I Responsabili dovranno essere interpellati in merito a tutti gli eventi ed attività che
ricadono nell’area tematica di riferimento. Spetterà al Consiglio Direttivo dirimere
eventuali contrasti tra i Responsabili dell’area tematica ed i responsabili
dell’organizzazione dei singoli eventi/attività.
I Responsabili operano quale supporto degli Organi dell’Associazione, formulano
proposte motivate sulle iniziative dell’Associazione, esprimono il proprio parere in
merito a sovvenzioni, premi e borse di studio ed esprime pareri sui programmi di attività
ad essi sottoposti dal Consiglio Direttivo.
In caso di revoca o di perdita della qualità di socio del Responsabile il Presidente,
d’intesa con il Consiglio Direttivo, procederà alla nomina del sostituto.
TITOLO IV – Organizzazione territoriale
Art. 22 – Circoli comunali
Il circolo comunale è una struttura decentrata composta da almeno 5 soci ordinari o
fondatori e costituita per divulgare, in ambito comunale, i valori del presente movimento
e per realizzare una serie di attività che consentano di perseguire le finalità previste all’art.
4 del presente statuto.
Il circolo è rappresentato da un Presidente ed, eventualmente, da un Vice Presidente
eletti a maggioranza semplice tra i componenti del circolo.
I circoli sono titolari di un ruolo strategico importante perché rappresentano il primo
anello della catena di partecipazione alla vita politica nella quale si organizza la
partecipazione responsabile e consapevole dei soci.
Il presidente potrà essere portavoce delle istanze del territorio nell’ambito del Consiglio
Direttivo.
Art. 23 – Referenti comunali
Il referente comunale, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di divulgare, negli
ambiti territoriali in cui non è presente un circolo comunale, i valori del presente
movimento e per realizzare una serie di attività che consentano di perseguire le finalità
previste all’art. 4 del presente statuto.
Art. 24 – Referente ambito locale aggregato
Il referente di un ambito locale aggregato, corrispondente al territorio di più comuni
caratterizzati da alcuni fattori specifici (es. cultura, posizione geografica), nominato dal
Consiglio Direttivo, ha il compito di divulgare, nell’ambito territoriale di riferimento, i
valori del presente movimento e per realizzare una serie di attività che consentano di
perseguire le finalità previste all’art. 4 del presente statuto.
TITOLO V – Contabilità, esercizio finanziario, bilancio e patrimonio
Art. 25 - Patrimonio
L’Associazione non ha fini di lucro; il suo patrimonio è unico, indivisibile ed è
liberamente disponibile per le finalità politiche che saranno ritenute più opportune
purché conformi allo statuto.
Il patrimonio è composto da:
· beni mobili ed immobili acquistati o pervenuti all’Associazione o alle sue sezioni;
· i fondi di riserva e avanzi di bilancio.
L’Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:
· quote associative ed annuali;
· utile residuo da manifestazioni;
· finanziamenti, lasciti e donazioni;
· contributi e rimborsi statali;
· proventi da attività editoriali e sottoscrizioni;
· qualsiasi altra entrata prevista e consentita dalla legge.
Le disponibilità del fondo di gestione debbono essere utilizzate esclusivamente per il
funzionamento dell’Associazione e per la realizzazione degli scopi istituzionali.
Articolo 26 – Esercizio sociale
L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni
anno.
Entro il trenta novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone e presenta
all’Assemblea generale, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il bilancio
consuntivo dell'anno precedente.
Gli organi dell’Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre
impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo
approvato. Sono consentite variazioni di bilancio in corso di esercizio.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali vanno impiegati per il ripianamento di
eventuali perdite di esercizi precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività
istituzionali o per l'acquisto di beni, strumentali all'incremento o al miglioramento
dell'attività medesima.
L’Associazione adotta i criteri contabili ritenuti più idonei dal Consiglio Direttivo a fini
di chiarezza e trasparenza della rappresentazione contabile medesima, nel rispetto delle
disposizioni di legge e/o di regolamento, tempo per tempo vigenti.
Articolo 27 – Libri sociali
Presso la sede legale dell’Associazione sono conservati, oltre l’elenco degli associati e i
documenti previsti dalle normative vigenti, i documenti contabili previsti dalle vigenti
leggi e i seguenti libri sociali:
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’ Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
TITOLO VI – Disposizioni finali
Articolo 28 – Approvazione e modifiche dello statuto e del manifesto
programmatico
Il presente Statuto ed il manifesto programmatico sono approvati dai soci fondatori. Le
eventuali successive modifiche sono approvati dal Consiglio Direttivo allargato ai soci
fondatori.
Articolo 29 – Scioglimento dell’Associazione e liquidazione
Lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dal
Consiglio Direttivo, allargato ai soci fondatori, con il voto favorevole dei due terzi.
In caso di scioglimento, gli associati non hanno diritto all’attribuzione, neppure in parte,
del patrimonio sociale.
Verificandosi l'ipotesi di cui al comma che precede, il patrimonio netto residuo deve
essere devoluto ad altro ente od istituzione che persegua finalità analoghe a quelle
dell’Associazione o devoluto in beneficenza.
Articolo 30 – Clausola di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le
disposizioni del codice civile e le norme di legge italiane ed europee vigenti in materia.