COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
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COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (Provincia di Ragusa) AREA FINANZIARIA DETERMINA DEL RESPONSABILE N. 89 del 16.06.2015 Oggetto: Fornitura energia elettrica anno 2015. Cambio Tariffario - Adempimenti conseguenziali. Determina Area Finanziaria n. 89 del 16.06.2015 Oggetto: Fornitura energia elettrica anno 2015. Cambio Tariffario Adempimenti conseguenziali. Il Responsabile Area Finanziaria Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 144 del 12.06.2015 con la quale si è preso atto ed approvata l’Offerta denominata “AnnoSicuro P.A.” presentata da “Enel Energia S.p.A.” con sede legale a Roma (RM) – Viale Regina Margherita n. 125, acquisita al protocollo n. 9775 del 12.05.2015, destinata ad usi diversi da quelli domestici e di pubblica illuminazione che prevede un prezzo della componente energia, fisso e invariabile, applicabile anche alle perdite di rete che risulta essere: ¾ biorario, nel caso di sito trattato orario o per fasce orarie ai fini della disciplina del dispacciamento: pari, al netto delle imposte a 0,0790 € al Kwh per i consumi effettuati nelle ore di picco e a 0,0590 al Kwh per i consumi effettuati nelle ore di fuori picco ¾ monorario, nel caso di sito che non disponga del requisito del trattamento orario o per fasce orarie ai fini della disciplina del dispacciamento: pari, al netto delle imposte, a 0,0720 € al Kwh; che con la stessa delibera di Giunta n. 144 del 12.06.2015 si è preso atto, altresì, ed approvata l’Offerta denominata “AnnoSicuro I.P.” presentata da “Enel Energia S.p.A.” con sede legale a Roma (RM) – Viale Regina Margherita n. 125, acquisita al protocollo n. 9775 del 12.05.2015, destinata ad usi di pubblica illuminazione che prevede un prezzo della componente energia, fisso e invariabile, applicabile anche alle perdite di rete che risulta essere: ¾ biorario, nel caso di sito trattato orario o per fasce orarie ai fini della disciplina del dispacciamento: pari, al netto delle imposte a 0,0790 € al Kwh per i consumi effettuati nelle ore di picco e a 0,0590 al Kwh per i consumi effettuati nelle ore di fuori picco ¾ monorario, nel caso di sito che non disponga del requisito del trattamento orario o per fasce orarie ai fini della disciplina del dispacciamento: pari, al netto delle imposte, a 0,0645 € al Kwh; che in atto la fornitura di energia elettrica viene erogata con la tipologia “Offerta Salvaguardia Sicilia” da Enel Energia – Mercato Libero dell’Energia, che applica i seguenti corrispettivi: picco 0,151, fuori picco 0,140 e che, poiché le attuali tariffe sono superiori alla media del mercato si ritiene opportuno, e per il periodo strettamente necessario per l’individuazione del nuovo fornitore attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, affidare direttamente la fornitura di energia, nel senso di provvedere ad un cambio di tariffa in modo da usufruire a tariffe inferiori a quelle che sono praticate nell’attuale “Regime di Salvaguardia”, e ciò a mezzo di un operatore presente nel mercato libero dell’energia elettrica e sottoponendolo a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della nuova convenzione; che, al fine di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica, si ritiene di continuare con la ditta Enel Energia S.p.A. con sede legale a Roma Viale Regina Margherita n. 125 alla fornitura di energia elettrica alle utenze comunali di cui all’ALLEGATO 1, allegato al presente atto, per un periodo di 6 (SEI) mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura (presumibilmente 1° luglio 2015) e comunque fino all’individuazione del nuovo fornitore attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.P.A o da altro soggetto aggregatore di riferimento sottoponendo lo stesso a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della nuova convenzione o del nuovo aggiudicatario; di dare atto che nella stipula del contratto, verrà sottoscritta l’offerta con la componente tariffaria bioraria; di stabilire e precisare inoltre ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2008 e s.m. e i. che: a) il fine che con il contratto si intende perseguire è potere usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal libero mercato dell’energia elettrica senza alcun onere gestionale aggiuntivo in quanto il fornitore darà tutta l’assistenza necessaria all’attivazione dei nuovi contratti di fornitura e predisporrà quanto necessario al monitoraggio dei consumi assumendosene ogni relativo onere; b) l’oggetto del contratto è la fornitura di energia elettrica e dei servizi connesse alle varie utenze con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza; c) si devono considerare clausole essenziali del contratto tutte quelle indicate nelle rispettive offerte presentate da Enel Energia alla voce CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE; dare atto che le somme per la fornitura di energia elettrica sono regolarmente previste nei rispettivi capitoli del Bilancio di previsione; dare atto che ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad e 10.000,00 l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40; di dare atto che il pagamento delle fatture varrà effettuato mediante bonifico bancario sul seguente codice IBAN : IT78Z05584017000000000071746; di dare atto che per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.e i. al presente affidamento è assegnato il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 607227148C); ai sensi dell’Articolo 3 comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.ei. al presente contratto si applica la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.; di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; Vista la Determina Sindacale n. 112 del 30.12.2014 di conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.L.vo n.267/00; DETERMINA 1) per i motivi di cui in premessa, di provvedere a un cambio di tariffe relative alla fornitura di energia elettrica in atto fornita da “Enel Energia S.p.A.” con sede legale a Roma (RM) Viale Regina Margherita n. 125 – C.F. e P. IVA 06655971007 a tutte le utenze comunali di cui all’ALLEGATO 1, allegato al presente atto, in modo da usufruire a tariffe inferiori rispetto a quelle che sono praticate nell’attuale “Regime di Salvaguardia” e ciò per un periodo di 6 (SEI) mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura ( presumibilmente 1° luglio 2015) e comunque fino all’individuazione del nuovo fornitore attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.P.A o da altro soggetto aggregatore di riferimento sottoponendo lo stesso a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della nuova convenzione o del nuovo aggiudicatario; 2) di dare atto che nella stipula del contratto relativo al cambio di tariffe, verrà sottoscritta l’offerta con la componente tariffaria bioraria; 3) di stabilire e precisare inoltre ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2008 e s.m. e i. che: a) il fine che con il contratto si intende perseguire è potere usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal libero mercato dell’energia elettrica senza alcun onere gestionale aggiuntivo in quanto il fornitore darà tutta l’assistenza necessaria all’attivazione dei nuovi contratti di fornitura e predisporrà quanto necessario al monitoraggio dei consumi assumendosene ogni relativo onere; b) l’oggetto del contratto è la fornitura di energia elettrica e dei servizi connesse alle varie utenze con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza; c) si devono considerare clausole essenziali del contratto tutte quelle indicate nelle rispettive offerte presentate da Enel Energia alla voce CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE; 4) dare atto che le somme per la fornitura di energia elettrica sono regolarmente previste nei rispettivi capitoli del Bilanci di previsione; 5) dare atto che ei fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad e 10.000,00 l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 6) di dare atto che il pagamento delle fatture varrà effettuato mediante bonifico bancario sul seguente codice IBAN : IT78Z05584017000000000071746; 7) di dare atto che per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.e i. al presente affidamento è assegnato il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 607227148C; 8) Ai sensi dell’Articolo 3 comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.ei. al presente contratto si applica la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. 9) di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Il Responsabile Area Finanziaria F.to Dott. Francesco Cardaci Visto, si attesta la regolarità tecnica e la copertura finanziaria Il Responsabile Servizio Finanziario F.to Dott. Francesco Cardaci