Percorsi di Informazione132015

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Percorsi di Informazione132015
Percorsi d’Informazione Professionale 13/2015
Quindicinale
di aggiornamento
in materia paghe
Numero:13/2015
Data 20 luglio 2015
Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati
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Percorsi d’Informazione Professionale 13/2015
SOMMARIO
1. 730 precompilato: anche per i contribuenti scadenza al 23 luglio
3
2. Stabilito il credito d’imposta per i contribuenti colpiti dal sisma maggio 2012
6
3. Dichiarazione omessa in assenza della ricevuta di ricezione del file
4
4. Firmato l’accordo di rinnovo per i centri di elaborazione dati
5
5. Jobs Act:misure per la conciliazione delle esigenze di cura,di vita e di lavoro-prime circolari
dell’Inps
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730 precompilato: anche per i contribuenti
scadenza al 23 luglio
1.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 7 luglio 2015, n. 26/E, ha risposto ad una serie di quesiti
riguardanti la dichiarazione 730 precompilata. Tra i diversi chiarimenti, ha stabilito che, in ordine alla
proroga del 23 luglio concessa ai Caf e ai professionisti che al 7 luglio scorso abbiano trasmesso almeno
l’80% delle dichiarazioni, tale scadenza si applichi anche ai modelli presentati dal contribuente.
Di seguito i chiarimenti forniti:
- fino al 29 giugno il contribuente aveva la possibilità di correggere la dichiarazione inviata tramite
l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, presentando una nuova
dichiarazione on line sostitutiva di quella già inviata.
Il termine era anticipato al 21 giugno 2015 per i contribuenti senza sostituto d’imposta e con saldo a debito.
A partire dal 30 giugno, per correggere eventuali errori, occorre presentare un modello 730 integrativo ad
un Caf o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre, oppure un modello Unico correttivo nei termini o
integrativo. Nel caso di una correzione che comporta un maggior debito o un minor credito, è necessario
presentare il Modello Unico, correttivo o integrativo;
- nel caso in cui un reddito non viene indicato nella dichiarazione precompilata a causa della mancata
trasmissione della Certificazione Unica da parte del sostituto d’imposta, il contribuente dovrà integrare tale
dichiarazione, altrimenti sarà soggetto al controllo da parte dell’Agenzia delle entrate per dichiarazione
infedele.
Per quanto riguarda la responsabilità del sostituto d’imposta, è prevista una sanzione di 100 euro per ogni
certificazione errata, o trasmessa tardivamente o non trasmessa;
- qualora il contribuente abbia inviato il modello 730 senza indicare i giorni per i quali spettano le
detrazioni di lavoro dipendente e pensione in presenza di più Certificazioni Uniche e non lo abbia corretto
presentando un 730 sostitutivo entro il 29 giugno, riportando i giorni di detrazione e quindi vedendosi
riconosciuti, se spettanti, bonus Irpef e detrazioni di lavoro dipendente o pensione, può rettificare la
dichiarazione utilizzando gli strumenti ordinari, quindi presentando entro il 25 ottobre un modello 730
integrativo a un Caf o a un professionista abilitato (in tal caso le maggiori imposte versate saranno
rimborsate direttamente dal datore di lavoro entro il mese di dicembre) oppure presentando un modello
Unico entro il 30 settembre 2015 (dichiarazione correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per
la presentazione del modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).
Nel caso di presentazione del Modello Unico, il contribuente potrà scegliere se chiedere il rimborso
all’Agenzia o utilizzare in compensazione l’eccedenza d’imposta oppure riportarla nella dichiarazione dei
redditi del prossimo anno;
- nel caso in cui un contribuente modifichi e integri la dichiarazione precompilata via internet senza
l’intervento di un intermediario, è opportuno che la documentazione alla base della dichiarazione sia
conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione;
- il contribuente che abbia accettato la dichiarazione precompilata senza effettuare l’opzione per la
rateazione poteva operare tale scelta solo presentando un modello 730 sostitutivo entro il 29 giugno;
- il contribuente ha l’obbligo di integrare la dichiarazione nel caso in cui un reddito correttamente indicato
nella dichiarazione autocompilata non è stato poi riportato nella dichiarazione elaborata dal
Caf/professionista.
In caso contrario, il contribuente sarà soggetto al controllo da parte dell’Agenzia delle entrate per
dichiarazione infedele, ma potrà rivalersi sul Caf/professionista per le sanzioni nel caso in cui ritenga che la
responsabilità possa essere attribuita al soggetto che ha prestato l’assistenza;
- la delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata ha validità annuale e può essere conferita,
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unitamente a una copia del documento di identità del delegante, sia in formato cartaceo che in formato
elettronico. La delega può essere sottoscritta elettronicamente.
Pertanto è necessario che il delegante si identifichi, attraverso le credenziali rilasciate dalla sua azienda
per l’accesso alla rete interna ovvero attraverso una firma avanzata, qualificata o digitale, a meno che non
si tratti di una casella di posta elettronica certificata con identificazione del titolare (la cosiddetta PEC-ID);
- considerato che il modello 730 è uno strumento dichiarativo semplificato destinato a dipendenti e
pensionati, la detrazione per investimenti in start up è stata inclusa solo nel modello Unico e quindi può
essere fruita esclusivamente presentando quest’ultimo modello;
- il quadro RW deve essere presentato se il contribuente, nell’anno precedente, ha detenuto investimenti
all’estero o attività estere di natura finanziaria.
Inoltre, il quadro RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su
immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative
imposte dovute (Ivie e Ivafe). Chi utilizza il modello 730, deve presentare il quadro RW insieme al
frontespizio del modello Unico Persone fisiche 2015, nei modi e nei termini previsti per la presentazione
dello stesso modello. Si fa presente che il visto di conformità sul modello 730 non rileva ai fini degli
adempimenti dichiarativi relativi al quadro RW e, pertanto, le sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione
di questo quadro non possono essere imputate al soggetto che ha apposto il visto sul modello 730;
- se il contribuente ha trasmesso, tramite un intermediario, una dichiarazione dei redditi nella quale sia
stato riportato un credito derivante dal periodo precedente che, a seguito di un successivo controllo, sia
stato rilevato in parte errato a causa dell’omesso versamento degli acconti relativi all’anno precedente, non
si rilevano profili di responsabilità in capo all’intermediario che abbia apposto il visto di conformità.
Quest’ultimo, infatti, è tenuto a verificare esclusivamente i versamenti dell’anno in corso e l’eccedenza a
credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente. Se al momento
dell’elaborazione della dichiarazione precompilata la dichiarazione relativa all’anno precedente è stata già
liquidata, nel 730 precompilato vengono inseriti i dati che risultano a seguito della liquidazione
automatizzata.
Quindi, nel 730 precompilato viene riportata l’eccedenza derivante dall’anno precedente, già diminuita
degli acconti non versati;
- nel 730 di un contribuente che ha aderito a un fondo complementare di previdenza, i contributi extra
trattenuti dal datore in busta paga sono indicati come “non esclusi” dall’imponibile anziché come “già
esclusi”.
Essi, quindi, vengono dedotti due volte per un errore del sostituto d’imposta. In questo caso è esclusa la
responsabilità del Caf o professionista che ha apposto il visto di conformità in quanto l’intermediario, nel
verificare la documentazione esibita dal contribuente, non entra nel merito di quanto dichiarato dal
sostituto d’imposta con la Certificazione Unica.
La responsabilità ricade sul contribuente che potrà, eventualmente, rivalersi sul sostituto d’imposta, per
l’importo delle sanzioni.
Al sostituto è applicabile, inoltre, la sanzione di 100 euro introdotta dal decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175 per la trasmissione di una certificazione errata;
- iI socio (anche se pensionato) di una società di persone anche con redditi negativi e in liquidazione, non
può presentare il Modello 730, ma deve esporre i redditi (o le perdite) di partecipazione in società di
persone nel modello Unico Persone Fisiche e, in particolare, nel quadro RH;
- dopo la presentazione di una dichiarazione precompilata e accettata senza modifiche, emerge da una
nuova Certificazione Unica del sostituto d’imposta che quella precedente era errata, poiché indicava una
ritenuta maggiore rispetto a quella realmente subita. Qualora l’errore sia stato rilevato dopo il 29 giugno
2015, il contribuente è tenuto a correggere la dichiarazione utilizzando gli strumenti ordinari.
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In particolare, trattandosi di una rettifica che comporta un minor credito o un maggior debito, il
contribuente deve presentare il modello Unico 2015 Persone fisiche:
- entro il 30 settembre 2015 (dichiarazione correttiva nei termini);
- entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione
integrativa).
Il contribuente è tenuto anche al contestuale pagamento della maggiore imposta, compresa la differenza
rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730 che verrà comunque rimborsato dal sostituto
d’imposta, dei relativi interessi e delle sanzioni, in relazione alle quali si applicano le disposizioni previste
in materia di ravvedimento operoso;
- per il primo anno, le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il
modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo il 7
marzo 2015, senza applicazione di sanzioni. Si ritiene che queste certificazioni debbano essere trasmesse in
via telematica all’Agenzia delle entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770
Semplificato;
- il Caf/professionista che vista il modello 730 di un comodatario di immobili che ha sostenuto spese che
fruiscono della detrazione del 50% o del 65% deve verificare il contratto di comodato e la relativa
registrazione;
- nel reddito complessivo del familiare, che non deve superare i 2.840,51 euro per essere considerato
fiscalmente a carico, non è da computare la rendita catastale riferita all’abitazione principale e sue
pertinenze (come pure di eventuali altri immobili non locati e situati in comuni diversi da quello in cui si
trova l’abitazione principale da questi posseduti), dato l’effetto sostitutivo Imu.
Diversamente, il reddito dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, in quanto
immobili per i quali non è dovuta l’Imu per l’anno 2014, va computato ai fini del calcolo del reddito
complessivo del familiare. In quest’ultimo caso, tuttavia, ai fini della tassazione Irpef, spetta una deduzione
dal reddito pari all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze. Infine, qualora l’immobile adibito ad abitazione principale sia
classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc.), l’Imu
continua ad essere dovuta e, quindi, il relativo reddito non confluisce nel reddito complessivo del familiare
in virtù dell’effetto sostitutivo dell’Imu;
- nel calcolo del software dell’Agenzia delle entrate per determinare l’ammontare del bonus Irpef spettante
non rilevano gli oneri deducibili sostenuti dal contribuente;
- in presenza di Certificazioni Uniche che presentano incongruenze tra il numero dei giorni di lavoro (campi
6 e 7) e il periodo di lavoro (campi 8 e 9), nel modello 730 occorre sempre riportare il numero dei giorni
(campi 6 e 7) non tenendo conto di quanto emerge dai dati del periodo (campi 8 e 9).
L’Inps, nelle ipotesi di erogazioni di prestazioni a sostegno del reddito, non indica il dato relativo ai giorni
se lo stesso non è stato comunicato dal datore di lavoro. Questa situazione può derivare da una ulteriore
Certificazione Unica rilasciata dall’azienda con i giorni di detrazione valorizzati.
In queste ipotesi, nel 730 occorre riportare il dato indicato in quest’ultima Certificazione Unica. Tuttavia,
qualora si verifichi l’ipotesi in cui il contribuente sia in possesso di una sola Certificazione Unica rilasciata
dall’Inps senza indicazione di giorni e in presenza dell’indicazione del periodo di lavoro, per il primo anno di
avvio sperimentale della dichiarazione precompilata, nel modello 730 va indicato il numero dei giorni per i
quali spettano le detrazioni desumendoli dal periodo indicato.
Nell’ipotesi di Certificazione Unica relativa a indennità di mobilità, anche in presenza di altre certificazioni,
tenuto conto che l’erogazione dell’indennità avviene in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in assenza
del numero dei giorni nel punto 6 e in presenza dell’indicazione del periodo di lavoro, nel 730 va indicato il
numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni desumendoli dal periodo indicato nella Certificazione
Unica relativa all’indennità di mobilità.
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Resta fermo che il numero complessivo dei giorni non può superare 365;
- nell’ipotesi di certificazioni di lavoro autonomo rilasciate in forma libera e non trasmesse all’Agenzia delle
entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, i dati desunti dalla certificazione,
ancorché redatta informalmente, debbano essere riportati in dichiarazione, nel caso in cui dalla
certificazione emerga che il reddito rientra tra quelli che possono essere dichiarati con il modello 730;
- in caso di presentazione di dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre per eliminare errori derivanti
da un visto di conformità infedele, il Caf è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo della sola
sanzione. La sanzione è ridotta nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento è effettuato entro il 10 novembre.
La sanzione non si applica nel caso in cui la trasmissione del modello 730 rettificativo o di comunicazione sia
effettuata entro il termine previsto ordinariamente per l’invio del modello 730. Per il 2015, tenuto conto
della proroga prevista dal DPCM 26 giugno 2015, in relazione all’attività di assistenza fiscale per l’anno in
corso, il termine per la trasmissione delle dichiarazioni in rettifica senza applicazione di sanzioni deve
considerarsi il 23 luglio 2015, purché siano rispettate le condizioni previste dallo schema di decreto;
- il decreto legislativo n. 175 del 2014 prevede che in caso di presentazione di dichiarazione rettificativa
entro il 10 novembre per eliminare errori derivanti da un visto di conformità infedele, il Caf è tenuto al
pagamento di una somma pari all’importo della sola sanzione.
La sanzione è ridotta nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
472 del 1997, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre. Per il versamento della
sanzione, il Caf/professionista deve utilizzare il modello F24 e indicare i propri dati anagrafici e il codice
fiscale del contribuente nel rigo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore
fallimentare”, indicando il “Codice Identificativo” e il codice tributo in corso di istituzione.
Con il DPCM 26 giugno 2015, in relazione all’attività di assistenza fiscale per l’anno in corso, è stato
prorogato dal 7 luglio al 23 luglio 2015 il termine per la consegna al contribuente di copia della
dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione nonché per la comunicazione del risultato
contabile delle dichiarazioni e per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei modelli
730. La disposizione si applica a condizione che entro il 7 luglio 2015 i Caf e i professionisti abbiano
effettuato la trasmissione di almeno l’ottanta per cento delle dichiarazioni.
Tenuto conto della necessità di agevolare l’adempimento dichiarativo per i contribuenti nel primo anno di
avvio sperimentale della dichiarazione precompilata e considerato che le dichiarazioni on line sono
immediatamente disponibili all’Agenzia delle entrate, l’invio della dichiarazione 730 tramite l’applicazione
web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate può essere effettuato entro il 23 luglio 2015,
stesso termine previsto per la trasmissione da parte dei Caf e dei professionisti;
- nelle ipotesi in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse
non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto, non si
applica la sanzione prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in caso di tardiva
o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni.
A fine di agevolare l’attività degli intermediari ed evitare dubbi interpretativi, i chiarimenti sopra riportati
trovano applicazione anche in caso di dichiarazioni tempestivamente trasmesse entro la data del 7 luglio
2015, scartate e correttamente ritrasmesse entro la predetta data del 23 luglio.
1
Stabilito il credito d’imposta per i contribuenti
colpiti dal sisma maggio 2012
La misura percentuale massima del credito d’imposta spettante è pari al 43,0133 per cento dell’importo
complessivo richiesto nel 2015, per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle
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eventuali richieste presentate in precedenza (Agenzia Entrate – provvedimento n. 91825/2015 e risoluzione
n. 63/2015).
Il credito d’imposta è riconosciuto a favore dei soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano la sede
legale o operativa e svolgevano attività d’impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che per effetto del suddetto sisma hanno subito la distruzione o l’inagibilità
dell’azienda, dello studio professionale, oppure la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per
la loro attività.
Per coloro che ne hanno fatto richiesta nel 2015, la percentuale massima del credito è pari al 43%
dell’importo richiesto e fin da subito può essere utilizzato in compensazione, mediante modello F24
presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE, utilizzando il codice tributo 6844″
Credito d’imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 – art. 67-octies del
D.L. 22 giugno 2012, n. 83 – Istanza presentate nel 2015″.
In caso contrario, ossia, qualora il modello di pagamento F24 non sia validamente presentato, oppure
qualora l’importo del credito utilizzato in compensazione ecceda l’ammontare del credito spettante,
l’operazione di versamento è scartata.
2
Dichiarazione omessa in assenza della ricevuta di
ricezione del file
Il procedimento di inoltro telematico della dichiarazione dei redditi non può ritenersi come effettivamente
limitato, quanto alla sua valida conclusione, al mero adempimento materiale dell’invio, cui corrisponda una
ricevuta generata dal sistema informatico interpellato, occorrendo un’effettiva e definitiva acquisizione
della dichiarazione nel sistema stesso (Corte di Cassazione – Sez. trib. – Sentenza 08 luglio 2015, n. 14197).
A seguito dell’impugnazione da parte di una contribuente di una cartella portante Iva ed Irap ed emessa a
seguito di controllo della dichiarazione telematica trasmessa attraverso un intermediario abilitato al
servizio, ma “scartata” dall’Ufficio con la causale “data non conforme”, la Commissione Tributaria
Regionale aveva confermato la decisione del Giudice di appello che aveva ritenuto che non potesse parlarsi
di dichiarazione omessa, avendo il contribuente dimostrato non solo che nella ricevuta telematica acquista
dall’Amministrazione non erano indicati errori bloccanti ma, anche, di avere regolarmente versato quanto
dovuto.
Per il Giudice di merito si era verificata una mancanza di chiarimento tra l’Amministrazione e la
contribuente.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, in quanto deduce l’errore
commesso dalla CTR nell’avere attribuito valore alla “ricevuta telematica acquisita dall’Amministrazione
ove non erano stati indicati errori bloccanti” e nell’avere ritenuto l’Amministrazione obbligata a richiedere
chiarimenti al contribuente.
Sulla questione oggetto di controversia la Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi ed accoglie il
ricorso, ribadendo che la dichiarazione deve considerarsi omessa senza la ricevuta dell’Agenzia delle
Entrate di ricezione del file, anche in presenza di versamenti regolarmente eseguiti.
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Firmato l’accordo di rinnovo per i centri di
elaborazione dati
Il giorno 9/7/2015, tra Assoced, Lait e Ugl Terziario è stato siglato l’accordo di rinnovo del CCNL per i
lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), per le società tra professionisti, costituite ai sensi
dell’art. 10, L. n. 183/2011, per gli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi, per le agenzie
di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative. L’intesa è valida per il triennio 2015 – 2018.
L’accordo stabilisce i seguenti nuovi minimi contrattuali:
Livello
Dall’1/7/2015
Dall’1/5/2016
Dall’1/3/2017
Dall’1/1/2018
Quadri
di direzione
2.582,85
2.614,73
2.646,62
2.678,51
2.347,74
2.376,73
2.405,71
2.434,70
2.015,32
2.040,20
2.065,08
2.089,96
1.804,28
1.826,55
1.848,83
1.871,10
1.729,92
1.751,27
1.772,63
1.793,99
1.619,47
1.639,47
1.659,46
1.679,45
1.506,84
1.525,45
1.544,05
1.562,65
1.434,67
1.452,38
1.470,10
1.487,81
1.211,60
1.226,56
1.241,51
Quadri
I
II
III S
III
IV
V
VI
1.256,47
Una tantum
A tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo spetta la corresponsione di un
importo forfettario una tantum pari a 60,00 euro lordi da erogare con la retribuzione di settembre 2015, a
copertura del periodo 1° aprile – 30 giugno 2015, Tale importo sarà riproporzionato per i lavoratori parttime e commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile 2013 – 30 giugno con riduzione
proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, sospensioni per mancanza di
lavoro concordate..
Indennità di funzione
Dall’1/7/2016 l’indennità di funzione è stabilita in:
- euro 241,00 per i quadri di Direzione;
- euro 214,00 per i Quadri
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A decorrere dall’1/7/2017 l’indennità è pari a:
- euro 245,00 per i quadri di Direzione
- euro 219,00 per i Quadri
Elemento economico di garanzia
Le aziende che non contrattano un premio di produttività, devono corrispondere ai lavoratori a tempo
indeterminato, agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31/5/2018, l’elemento economico di
garanzia con la retribuzione del mese di giugno 2018 i cui importi sono i seguenti:
Quadri, I e II livello: 110,00 euro
IIIS e III livello: 98,00 euro;
IV, V e VI livello: 85,00 euro
Apprendistato professionalizzante
I datori di lavoro non potranno procedere a nuove assunzioni con contratto di apprendistato se non avranno
mantenuto in servizio almeno il 30% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato è venuto a scadere nei
36 mesi precedenti. Tale limitazione non si applica quando nel triennio precedente sia venuto a scadere un
solo contratto di apprendistato.
Quanto al numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, non può superare il
seguente rapporto:
- aziende con almeno 10 dipendenti: 3 apprendisti e 2 qualificati;
- aziende con meno di 10 dipendenti: 1 apprendista e 1 qualificato;
- aziende con meno di 3 dipendenti qualificati: possono essere assunti non più di 3 apprendisti.
Lavoro a tempo determinato
Il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6
mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi.
Ai sensi dell’art. 21, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015, si conviene sull’assenza di intervalli temporali nel caso di
assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione
del posto.
Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo
indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l’assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l’assunzione di un lavoratore
con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12
mesi della fase di avvio di nuove attività d’impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di
produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
Finanziamento dell’Ente Bilaterale
Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere
al lavoratore, a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente CCNL, un elemento distinto della
retribuzione non assorbibile di importo pari a Euro 16,00.
Assistenza sanitaria integrativa
Fino al 30/6/2015 la quota associativa annuale per ogni dipendente a tempo indeterminato o determinato
con durata superiore a 12 mesi e per gli apprendisti è pari a euro 144,00 suddivisi in 12 rate mensili da euro
12,00. A far data dall’1/7/2015, la quota è fissata in euro 168,00 suddivisi in 12 rate mensili di cui euro
13,00 a carico del datore di lavoro e 1,00 a carico di ciascun lavoratore iscritto al Fondo EASI.
Il datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore in busta paga un
elemento distinto della retribuzione di euro 14,00 per quattordici mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti
contrattuali, compreso il tfr.
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Jobs Act:misure per la conciliazione delle esigenze
di cura,di vita e di lavoro-prime circolari dell’Inps
Si informa che l'INPS, con la Circolare n. 139 del 17/7/2015 e con il Messaggio n. 4805 del 16/7/2015, ha
fornito le prime istruzioni per la fruizione del congedo parentale, così come modificato dal Decreto
Legislativo n. 80/2015.
L'Istituto ha comunque preannunciato che verranno fornite, con successive apposite circolari, ulteriori
istruzioni operative per l’attuazione della altre modifiche normative contenute nel sopracitato decreto,
facendo specifico riferimento alla disciplina della fruizione ad ore del congedo parentale.
In sintesi la Circolare n. 139/2015 prevede quanto segue:
Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale
L’art. 32 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che “per ogni bambino, nei primi
suoi 12 anni di vita (e non più 8 anni di vita come previsto in precedenza), ciascun genitore ha diritto di
astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo”.
In attuazione del nuovo art. 32 T.U., quindi, dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, ciascun genitore
lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita
del figlio.
La norma trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
Pertanto, per l’anno 2015, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari,
qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane
fermo che il congedo non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore (art. 36
del T.U. maternità/paternità novellato).
Rimane invece invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale (limite massimo individuale
pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di
congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il
padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso
di genitore solo).
Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo
L’art. 34 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che “Per i periodi di congedo
parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino (e non
più fino al 3° anno di vita del bambino), un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo
massimo complessivo tra genitori di sei mesi…”
La riforma eleva, quindi, da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6
mesi, il genitore, che fruisce di periodi di congedo parentale, ha diritto all’indennità pari al 30% della
retribuzione media giornaliera.
Quanto sopra si applica anche ai casi di adozione o affidamento; in particolare, il comma 3 dell’art. 36 del
T.U., prevede il diritto all’indennità per congedo parentale, a prescindere dalle condizioni di reddito, per i
periodi fruiti entro i 6 anni (e non più i 3 anni) dall’ingresso in famiglia del minore.
L'Istituto rIelenca le fattispecie in presenza delle quali, alla luce delle modifiche introdotte, il congedo
parentale:
•
•
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è indennizzato a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente;
è indennizzato subordinatamente alle condizioni di reddito del genitore richiedente;
non è indennizzato.
Periodi di congedo parentale indennizzabili a prescindere dalle condizioni di reddito
Il genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto all’indennità di congedo parentale, pari al 30%
della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruiti
entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o
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affidato.
Quindi, rispetto alla disciplina precedente, che prevedeva l’indennizzo del 30% per un periodo complessivo
di sei mesi di congedo parentale fruito fino a 3 anni di vita del bambino, oppure fino a 3 anni dall’ingresso
in famiglia del minore adottato o affidato, l’attuale disciplina comporta che anche i periodi di congedo
parentale fruiti dai 3 a 6 anni siano indennizzati a prescindere dal reddito del genitore richiedente.
Periodi di congedo parentale indennizzabili subordinatamente alle condizioni di reddito
I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli
8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o
affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il
reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è
pari per l’anno 2015 ad euro 6.531,07.
Quindi, rispetto alla disciplina precedente, che prevedeva, per i periodi di congedo parentale ulteriori
rispetto ai 6 mesi e per i periodi fruiti dai 3 agli 8 anni di vita del bambino, oppure dai 3 anni agli 8 anni
dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, l’attuale disciplina ha lasciato inalterato il limite
degli 8 anni.
Periodi di congedo parentale non indennizzabili
I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure
dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso
indennizzati.
Rispetto alla disciplina previgente, che individuava negli 8 anni di vita del bambino, oppure negli 8 anni
dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, il limite temporale oltre il quale non era più
possibile fruire del congedo parentale, l’attuale disciplina estende l’arco temporale di fruibilità del congedo
dagli 8 ai 12 anni.
Contribuzione figurativa dei periodi di congedo parentale fruiti in corso di rapporto di lavoro. Riscatto dei
periodi corrispondenti al congedo parentale caduti fuori dal rapporto di lavoro
La fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione
figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di
adozione o affidamento.
Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applica il
comma 2 dell’art. 35 del Decreto legislativo n. 151/2001 (retribuzione convenzionale, integrabilità con
riscatto o versamenti volontari).
Nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l’allungamento della fruibilità del congedo
parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell’art. 35 del Decreto legislativo n. 151/2001
(riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro).
Presentazione della domanda e periodo transitorio
Le domande di congedo parentale, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, vanno presentate in
modalità telematica.Le relative applicazioni informatiche sono state aggiornate per consentire
l’acquisizione di tali periodi. Il Messaggio n. 4805/2015 tratta del prolungamento del congedo parentale per
figli con disabilità in situazione di gravità. L’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 80/2015 interviene
nell’ambito delle disposizioni contenute nell’art. 33 del Decreto legislativo n. 151/2001 ridefinendo, in via
sperimentale per il solo anno 2015, il limite di età del figlio con disabilità in situazione di gravità entro cui i
genitori possono fruire del prolungamento del congedo parentale.
Il previgente dettato normativo, prevedeva che il prolungamento del normale congedo parentale per figli
con disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992) potesse essere
fruito per un periodo massimo di tre anni entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino.
Il nuovo art. 33 stabilisce, invece, la possibilità per i genitori di fruire del predetto beneficio entro il
dodicesimo anno di vita del figlio con disabilità in situazione di gravità.
Dal dettato normativo si evince, inoltre, che l’ampliamento dell’arco temporale entro cui fruire del
prolungamento del congedo parentale trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e
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internazionale, e di affidamento. Pertanto, per l’anno 2015, il prolungamento del congedo parentale può
essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8
anni) dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il prolungamento del congedo parentale non
può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.
Rimane salvo, altresì, che il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del
periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.
Alla luce del nuovo quadro normativo, si rileva che i giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del
bambino, o fino al dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, a
titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in
totale i tre anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.
Riepiloghiamo di seguito, in base al vigente disposto normativo, i benefici previsti in favore dei genitori
lavoratori per l’assistenza a figli con disabilità in situazione di gravità in alternativa al prolungamento del
congedo parentale di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001:
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tre giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliere per bambini, anche adottivi o
affidati, fino a 3 anni di età;
tre giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni di vita e fino
a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
A partire dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio biologico, e dal dodicesimo anno
dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, i genitori possono fruire esclusivamente dei tre
giorni di permesso mensile.
Il nuovo disposto normativo si applica in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole
giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 medesimo.
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