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UNIONE GENERALE DEL LAVORO
Autoferrotranvieri
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Congedo parentale (astensione facoltativa)
(D.Lgs. n. 151/01)
Lavoratori dipendenti
In base agli articoli 2, 32 e seguenti del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma
dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” per ciascun bambino, ad entrambi i genitori, anche
congiuntamente, spetta il diritto di astenersi dal lavoro per congedo parentale (astensione facoltativa):
fino al compimento di 8 anni di età del bambino1,
per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi (elevabili a 11 mesi
qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo continuativo o frazionato).
Il periodo di congedo può essere frazionato o continuativo e comprende anche il sabato e la domenica.
Nel caso in cui vi sia un solo genitore (in caso di decesso o di abbandono del figlio o di affidamento
esclusivo), lo stesso può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
La lavoratrice madre può usufruirne, trascorso il periodo di congedo di maternità (astensione
obbligatoria), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.
Il congedo parentale spetta al genitore anche se l’altro non ne ha diritto, quindi può essere goduto dal
padre anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma o casalinga (Circolare Inps n. 109 del 6.6.2000).
Il padre può utilizzare il congedo parentale anche durante il periodo di astensione obbligatoria della
madre a decorrere dal giorno successivo al parto (Circolare Inps n. 109 del 6.6.2000).
Il lavoratore può rientrare in servizio prima del termine del periodo di congedo richiesto, preavvisando il
datore di lavoro.
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Fino al giorno dell’ottavo compleanno compreso.
Il modulo è scaricabile anche dal sito www.inps.it.
Coordinamento Pari Opportunità
Segreteria Nazionale Autoferrotranvieri - UGL Federazione Trasporti
Viale Regina Margherita, 269 – 00198 Roma Tel. 06-4404602 - 06-44258425 Fax 06-44236330
Web: www.ugltpl.it E-mail: [email protected]
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16 dicembre 2010
Trattamento economico e normativo
Al genitore è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino e per un periodo massimo tra i due genitori
di 6 mesi, un’indennità a carico dell’INPS pari al 30% della retribuzione (alcune aziende, attraverso la
contrattazione di secondo livello, integrano tale indennità).
Per il periodo eccedente i 6 mesi nei primi 3 anni di età del bambino e per il periodo oltre il terzo anno e
fino all’ottavo anno di vita del bambino non spetta alcuna indennità, a meno che il reddito individuale
dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle
ferie e alle mensilità aggiuntive o gratifica.
La retribuzione da prendere a base per il calcolo dell’indennità, nel caso di fruizione frazionata è quella
del mese precedente, nonostante le frazioni siano intervallate da giorni di ripresa dell’attività (Circolare
INPS n. 8/2003 punto 11).
1
Documentazione
Il genitore richiedente deve presentare al datore di lavoro specifico modulo INPS (reperibile e
presentato presso l’INPS di appartenenza2 con la necessaria documentazione) con un preavviso non
inferiore a 15 giorni (salvo casi, debitamente comprovati, di oggettiva difficoltà).
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Trattamento previdenziale
I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo sono coperti da
contribuzione figurativa.
Per i periodi successivi ai tre anni di vita del bambino è prevista una copertura figurativa parziale con
facoltà di integrazione da parte del lavoratore.
Durante i periodi di fruizione dei congedi parentali, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato
ai fini del sostegno economico.
Adozioni e affidamenti
Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore,
entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della
maggiore età.
Il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo massimo
complessivo di 6 mesi tra i due genitori entro i tre anni dall’ingresso del minore in famiglia (Circolare
INPS n. 16 del 4.2.2008)3.
Handicap
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità
accertata (Legge n. 104/1992 art. 4, comma 1) hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del
congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.
Durante la fruizione da parte di un genitore del “normale” congedo parentale, l’altro genitore può fruire
dei permessi retribuiti L. 104/92 (Circolare INPS n. 133/2000 punto 2.2.3).
Parto gemellare o plurigemellare
Ciascun genitore lavoratore dipendente, in caso di parto gemellare o plurigemellare ed anche in caso di
adozione e affidamento di più minori, ha diritto a fruire del congedo parentale, per ogni nato e per ogni
adottato o affidato, per il numero di mesi previsti dalla legge, con le stesse modalità di fruizione e con gli
stessi criteri di pagamento (Circolare INPS n. 8 del 17.1.2003 punto 8).
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Qualunque periodo di congedo richiesto oltre i tre anni dall’ingresso, nonché i periodi di congedo ulteriori
rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e così via) ancorché fruiti entro i primi tre anni dall’ingresso del minore in
famiglia, prevedono un indennizzo pari al 30% della retribuzione a condizione che il reddito individuale
dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione (comma 3 dell’art. 34 del
D.Lgs. n. 151/01).
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Si veda l’art. 24 del CCNL Autoferrotranvieri 2004.
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Frazionabilità
Tra un periodo e l’altro di fruizione di congedi parentali è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro,
affinché non vengano computati nel periodo di congedo parentale i giorni festivi, i sabati (per chi
effettua la c.d. “settimana corta”), le domeniche e i riposi periodici4.
Viceversa, le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati (qualora si effettui la settimana corta)
cadenti tra il periodo di congedo parentale e la ripresa del lavoro non vanno computate in conto
congedo parentale (Messaggio INPS n. 28379 del 25.10.2006).
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Per cui, immediatamente dopo un periodo di congedo parentale possono essere ammessi periodi di
ferie (o di fruizione di altro genere di congedi o permessi); tuttavia due differenti frazioni di congedo
parentale, intervallate da un periodo feriale o da altro tipo di congedo, devono comprendere, ai fini del
calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo parentale, anche i giorni festivi, i sabati (nel caso
di “settimana corta”), le domeniche e i riposi periodici cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri
congedi o permessi).
Le giornate di riposo periodico, che cadono all’interno del periodo di congedo parentale, sono assorbite
e conteggiate come congedi parentali, mentre se cadono tra il periodo di congedo parentale e la ripresa
del lavoro non vanno computate in conto congedo parentale.
Per la malattia, debitamente notificata e documentata, insorta durante il congedo parentale spetta
l’indennità di malattia in misura intera ed il relativo periodo è considerato neutro ai fini del calcolo del
periodo massimo di congedo parentale. Terminata la malattia la fruizione del congedo parentale può
riprendere, salvo diversa indicazione dell’interessato (Circolare INPS n. 136/2003, punto 7 e Circolare
INPS n. 8/2003, punto 5).
Per la malattia, debitamente notificata e documentata, insorta dopo il congedo parentale, a cui faccia
seguito una mancata ripresa dell’attività, il periodo di protezione assicurativa decorre dal giorno
successivo alla fine del congedo parentale (Circolare INPS n. 136/2003, punto 7 e Circolare INPS n.
8/2003, punto 5).
È riconosciuta la possibilità di sospensione del congedo parentale, su domanda del lavoratore, in caso di
insorgenza di malattia del bambino.
Per maggior chiarezza si faccia riferimento ai seguenti esempi.
Esempi con turnazione
Esempio 1:
1° settimana:
dal lunedì al mercoledì =
congedo parentale
1° settimana:
giovedì =
riposo periodico
1° settimana:
venerdì =
ripresa dell’attività lavorativa
La giornata di giovedì non viene assorbita e conteggiata come congedo parentale.
dal lunedì al mercoledì =
giovedì =
congedo parentale
riposo periodico
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Esempio 4:
1° settimana:
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Esempio 3:
1° settimana:
dal lunedì al mercoledì =
congedo parentale
1° settimana:
giovedì =
riposo periodico
1°/2° settimana: dal venerdì al lunedì =
ferie o malattia
2° settimana:
martedì =
ripresa dell’attività lavorativa
La giornata di giovedì della prima settimana non viene assorbita e conteggiata come congedo parentale.
3
Esempio 2:
1° settimana: dal lunedì al mercoledì =
congedo parentale
1° settimana: giovedì =
riposo periodico
1° settimana: dal venerdì alla domenica =
congedo parentale
La giornata di giovedì viene assorbita e conteggiata come congedo parentale (in quanto manca la ripresa
dell’attività lavorativa tra i due periodi di congedo parentale).
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1° settimana:
dal venerdì alla domenica =
ferie o malattia
2° settimana:
dal lunedì al martedì =
congedo parentale
La giornata di giovedì della prima settimana viene assorbita e conteggiata come congedo parentale (in
quanto manca la ripresa dell’attività lavorativa tra i due periodi di congedo parentale).
Esempio 5:
1° settimana:
dal lunedì al martedì =
ferie
1°/2° settimana: dal mercoledì al lunedì =
congedo parentale
2° settimana:
martedì =
ferie
2° settimana:
mercoledì =
ripresa dell’attività lavorativa
Le giornate dal mercoledì al lunedì (6 giorni) vengono conteggiate come congedo parentale.
Esempio 6:
1° settimana:
dal lunedì al mercoledì =
malattia
1° settimana:
dal giovedì alla domenica =
congedo parentale
2° settimana:
lunedì =
ripresa dell’attività lavorativa
Le giornate dal giovedì alla domenica (4 giorni) sono conteggiate come congedo parentale.
Esempio 7:
1° settimana:
dal lunedì al mercoledì =
malattia
1° settimana:
dal giovedì alla domenica =
congedo parentale
2° settimana:
dal lunedì al martedì =
malattia o ferie
2° settimana:
mercoledì =
ripresa dell’attività lavorativa
Le giornate dal giovedì alla domenica (4 giorni) sono conteggiate come congedo parentale.
Esempio 8:
1° settimana:
mercoledì =
riposo periodico
1°/2° settimana: dal giovedì al lunedì =
congedo parentale
2° settimana:
martedì =
riposo periodico
2° settimana:
mercoledì =
ripresa dell’attività lavorativa
Soltanto le giornate dal giovedì al lunedì (5 giorni) vengono conteggiate come congedo parentale.
Esempio 9:
1° settimana:
mercoledì =
riposo periodico
1°/2° settimana: dal giovedì al lunedì =
congedo parentale
2° settimana:
martedì =
riposo periodico
2° settimana:
dal mercoledì al sabato =
congedo parentale
Soltanto la giornata di martedì della seconda settimana viene assorbita e conteggiata come congedo
parentale.
dal lunedì al venerdì = congedo parentale
dal lunedì al giovedì = congedo parentale
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Esempio 11:
1° settimana:
2° settimana:
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Esempio 10:
1° settimana:
dal lunedì al venerdì = congedo parentale
2° settimana:
lunedì =
ripresa dell’attività lavorativa
Le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana non devono essere
conteggiate come congedo parentale.
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Esempi settimana corta
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Le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana devono essere
conteggiate come congedo parentale.
Esempio 12:
1° settimana:
dal lunedì al venerdì = congedo parentale
2° settimana:
dal lunedì al venerdì = ferie o malattia
3° settimana:
lunedì =
ripresa dell’attività lavorativa
Le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la
terza non devono essere conteggiate come congedo parentale.
Esempio 13:
1° settimana:
dal lunedì al venerdì = congedo parentale
2° settimana:
dal lunedì al venerdì = ferie o malattia
3° settimana:
dal lunedì al venerdì = congedo parentale
Le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la
terza devono essere conteggiate come congedo parentale (in quanto manca la ripresa dell’attività
lavorativa tra i due periodi di congedo parentale).
Part-Time
Il diritto a fruire del congedo parentale non è riconoscibile per i periodi in cui non è prevista attività
lavorativa, come ad es. in caso di part-time verticale per i periodi di pausa contrattuale (Circolare INPS
n. 87/1999 e n. 41/2006 punto 6.2).
Vanno indennizzate nella misura del 30% della retribuzione che il lavoratore percepirebbe qualora non si
astenesse dall’attività lavorativa e conteggiate come congedo parentale soltanto le giornate di previsto
svolgimento dell’attività (comprese le festività cadenti nei periodi di congedo parentale richiesti) e non
anche le giornate rientranti nelle c.d. pause contrattuali.
In caso di variazioni successive nell’orario di lavoro previsto nel corso del periodo di congedo richiesto
(passaggio da un periodo part-time orizzontale ad uno di lavoro a tempo pieno o viceversa), la
retribuzione va ridimensionata per adeguarla a quella che effettivamente verrebbe percepita.
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