unione generale del lavoro - UGL
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C C P O CP PO O UNIONE GENERALE DEL LAVORO Autoferrotranvieri e Mobilità ttr Congedo parentale (astensione facoltativa) (D.Lgs. n. 151/01) Lavoratori dipendenti In base agli articoli 2, 32 e seguenti del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” per ciascun bambino, ad entrambi i genitori, anche congiuntamente, spetta il diritto di astenersi dal lavoro per congedo parentale (astensione facoltativa): fino al compimento di 8 anni di età del bambino1, per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi (elevabili a 11 mesi qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo continuativo o frazionato). Il periodo di congedo può essere frazionato o continuativo e comprende anche il sabato e la domenica. Nel caso in cui vi sia un solo genitore (in caso di decesso o di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo), lo stesso può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. La lavoratrice madre può usufruirne, trascorso il periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi. Il congedo parentale spetta al genitore anche se l’altro non ne ha diritto, quindi può essere goduto dal padre anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma o casalinga (Circolare Inps n. 109 del 6.6.2000). Il padre può utilizzare il congedo parentale anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre a decorrere dal giorno successivo al parto (Circolare Inps n. 109 del 6.6.2000). Il lavoratore può rientrare in servizio prima del termine del periodo di congedo richiesto, preavvisando il datore di lavoro. 2 Fino al giorno dell’ottavo compleanno compreso. Il modulo è scaricabile anche dal sito www.inps.it. Coordinamento Pari Opportunità Segreteria Nazionale Autoferrotranvieri - UGL Federazione Trasporti Viale Regina Margherita, 269 – 00198 Roma Tel. 06-4404602 - 06-44258425 Fax 06-44236330 Web: www.ugltpl.it E-mail: [email protected] Pagina 1 16 dicembre 2010 Trattamento economico e normativo Al genitore è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino e per un periodo massimo tra i due genitori di 6 mesi, un’indennità a carico dell’INPS pari al 30% della retribuzione (alcune aziende, attraverso la contrattazione di secondo livello, integrano tale indennità). Per il periodo eccedente i 6 mesi nei primi 3 anni di età del bambino e per il periodo oltre il terzo anno e fino all’ottavo anno di vita del bambino non spetta alcuna indennità, a meno che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alle mensilità aggiuntive o gratifica. La retribuzione da prendere a base per il calcolo dell’indennità, nel caso di fruizione frazionata è quella del mese precedente, nonostante le frazioni siano intervallate da giorni di ripresa dell’attività (Circolare INPS n. 8/2003 punto 11). 1 Documentazione Il genitore richiedente deve presentare al datore di lavoro specifico modulo INPS (reperibile e presentato presso l’INPS di appartenenza2 con la necessaria documentazione) con un preavviso non inferiore a 15 giorni (salvo casi, debitamente comprovati, di oggettiva difficoltà). UNIONE GENERALE DEL LAVORO C C P O CP PO O Autoferrotranvieri e Mobilità ttr Trattamento previdenziale I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo sono coperti da contribuzione figurativa. Per i periodi successivi ai tre anni di vita del bambino è prevista una copertura figurativa parziale con facoltà di integrazione da parte del lavoratore. Durante i periodi di fruizione dei congedi parentali, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico. Adozioni e affidamenti Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. Il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di 6 mesi tra i due genitori entro i tre anni dall’ingresso del minore in famiglia (Circolare INPS n. 16 del 4.2.2008)3. Handicap La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata (Legge n. 104/1992 art. 4, comma 1) hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Durante la fruizione da parte di un genitore del “normale” congedo parentale, l’altro genitore può fruire dei permessi retribuiti L. 104/92 (Circolare INPS n. 133/2000 punto 2.2.3). Parto gemellare o plurigemellare Ciascun genitore lavoratore dipendente, in caso di parto gemellare o plurigemellare ed anche in caso di adozione e affidamento di più minori, ha diritto a fruire del congedo parentale, per ogni nato e per ogni adottato o affidato, per il numero di mesi previsti dalla legge, con le stesse modalità di fruizione e con gli stessi criteri di pagamento (Circolare INPS n. 8 del 17.1.2003 punto 8). Coordinamento Pari Opportunità Segreteria Nazionale Autoferrotranvieri - UGL Federazione Trasporti Viale Regina Margherita, 269 – 00198 Roma Tel. 06-4404602 - 06-44258425 Fax 06-44236330 Web: www.ugltpl.it E-mail: [email protected] Pagina Qualunque periodo di congedo richiesto oltre i tre anni dall’ingresso, nonché i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e così via) ancorché fruiti entro i primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, prevedono un indennizzo pari al 30% della retribuzione a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione (comma 3 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 151/01). 4 Si veda l’art. 24 del CCNL Autoferrotranvieri 2004. 16 dicembre 2010 3 2 Frazionabilità Tra un periodo e l’altro di fruizione di congedi parentali è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro, affinché non vengano computati nel periodo di congedo parentale i giorni festivi, i sabati (per chi effettua la c.d. “settimana corta”), le domeniche e i riposi periodici4. Viceversa, le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati (qualora si effettui la settimana corta) cadenti tra il periodo di congedo parentale e la ripresa del lavoro non vanno computate in conto congedo parentale (Messaggio INPS n. 28379 del 25.10.2006). UNIONE GENERALE DEL LAVORO C C P O CP PO O Autoferrotranvieri e Mobilità ttr Per cui, immediatamente dopo un periodo di congedo parentale possono essere ammessi periodi di ferie (o di fruizione di altro genere di congedi o permessi); tuttavia due differenti frazioni di congedo parentale, intervallate da un periodo feriale o da altro tipo di congedo, devono comprendere, ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo parentale, anche i giorni festivi, i sabati (nel caso di “settimana corta”), le domeniche e i riposi periodici cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi). Le giornate di riposo periodico, che cadono all’interno del periodo di congedo parentale, sono assorbite e conteggiate come congedi parentali, mentre se cadono tra il periodo di congedo parentale e la ripresa del lavoro non vanno computate in conto congedo parentale. Per la malattia, debitamente notificata e documentata, insorta durante il congedo parentale spetta l’indennità di malattia in misura intera ed il relativo periodo è considerato neutro ai fini del calcolo del periodo massimo di congedo parentale. Terminata la malattia la fruizione del congedo parentale può riprendere, salvo diversa indicazione dell’interessato (Circolare INPS n. 136/2003, punto 7 e Circolare INPS n. 8/2003, punto 5). Per la malattia, debitamente notificata e documentata, insorta dopo il congedo parentale, a cui faccia seguito una mancata ripresa dell’attività, il periodo di protezione assicurativa decorre dal giorno successivo alla fine del congedo parentale (Circolare INPS n. 136/2003, punto 7 e Circolare INPS n. 8/2003, punto 5). È riconosciuta la possibilità di sospensione del congedo parentale, su domanda del lavoratore, in caso di insorgenza di malattia del bambino. Per maggior chiarezza si faccia riferimento ai seguenti esempi. Esempi con turnazione Esempio 1: 1° settimana: dal lunedì al mercoledì = congedo parentale 1° settimana: giovedì = riposo periodico 1° settimana: venerdì = ripresa dell’attività lavorativa La giornata di giovedì non viene assorbita e conteggiata come congedo parentale. dal lunedì al mercoledì = giovedì = congedo parentale riposo periodico Coordinamento Pari Opportunità Segreteria Nazionale Autoferrotranvieri - UGL Federazione Trasporti Viale Regina Margherita, 269 – 00198 Roma Tel. 06-4404602 - 06-44258425 Fax 06-44236330 Web: www.ugltpl.it E-mail: [email protected] Pagina Esempio 4: 1° settimana: 1° settimana: 16 dicembre 2010 Esempio 3: 1° settimana: dal lunedì al mercoledì = congedo parentale 1° settimana: giovedì = riposo periodico 1°/2° settimana: dal venerdì al lunedì = ferie o malattia 2° settimana: martedì = ripresa dell’attività lavorativa La giornata di giovedì della prima settimana non viene assorbita e conteggiata come congedo parentale. 3 Esempio 2: 1° settimana: dal lunedì al mercoledì = congedo parentale 1° settimana: giovedì = riposo periodico 1° settimana: dal venerdì alla domenica = congedo parentale La giornata di giovedì viene assorbita e conteggiata come congedo parentale (in quanto manca la ripresa dell’attività lavorativa tra i due periodi di congedo parentale). UNIONE GENERALE DEL LAVORO C C P O CP PO O Autoferrotranvieri e Mobilità ttr 1° settimana: dal venerdì alla domenica = ferie o malattia 2° settimana: dal lunedì al martedì = congedo parentale La giornata di giovedì della prima settimana viene assorbita e conteggiata come congedo parentale (in quanto manca la ripresa dell’attività lavorativa tra i due periodi di congedo parentale). Esempio 5: 1° settimana: dal lunedì al martedì = ferie 1°/2° settimana: dal mercoledì al lunedì = congedo parentale 2° settimana: martedì = ferie 2° settimana: mercoledì = ripresa dell’attività lavorativa Le giornate dal mercoledì al lunedì (6 giorni) vengono conteggiate come congedo parentale. Esempio 6: 1° settimana: dal lunedì al mercoledì = malattia 1° settimana: dal giovedì alla domenica = congedo parentale 2° settimana: lunedì = ripresa dell’attività lavorativa Le giornate dal giovedì alla domenica (4 giorni) sono conteggiate come congedo parentale. Esempio 7: 1° settimana: dal lunedì al mercoledì = malattia 1° settimana: dal giovedì alla domenica = congedo parentale 2° settimana: dal lunedì al martedì = malattia o ferie 2° settimana: mercoledì = ripresa dell’attività lavorativa Le giornate dal giovedì alla domenica (4 giorni) sono conteggiate come congedo parentale. Esempio 8: 1° settimana: mercoledì = riposo periodico 1°/2° settimana: dal giovedì al lunedì = congedo parentale 2° settimana: martedì = riposo periodico 2° settimana: mercoledì = ripresa dell’attività lavorativa Soltanto le giornate dal giovedì al lunedì (5 giorni) vengono conteggiate come congedo parentale. Esempio 9: 1° settimana: mercoledì = riposo periodico 1°/2° settimana: dal giovedì al lunedì = congedo parentale 2° settimana: martedì = riposo periodico 2° settimana: dal mercoledì al sabato = congedo parentale Soltanto la giornata di martedì della seconda settimana viene assorbita e conteggiata come congedo parentale. dal lunedì al venerdì = congedo parentale dal lunedì al giovedì = congedo parentale Coordinamento Pari Opportunità Segreteria Nazionale Autoferrotranvieri - UGL Federazione Trasporti Viale Regina Margherita, 269 – 00198 Roma Tel. 06-4404602 - 06-44258425 Fax 06-44236330 Web: www.ugltpl.it E-mail: [email protected] Pagina Esempio 11: 1° settimana: 2° settimana: 16 dicembre 2010 Esempio 10: 1° settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale 2° settimana: lunedì = ripresa dell’attività lavorativa Le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana non devono essere conteggiate come congedo parentale. 4 Esempi settimana corta UNIONE GENERALE DEL LAVORO C C P O CP PO O Autoferrotranvieri e Mobilità ttr Le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana devono essere conteggiate come congedo parentale. Esempio 12: 1° settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale 2° settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia 3° settimana: lunedì = ripresa dell’attività lavorativa Le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiate come congedo parentale. Esempio 13: 1° settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale 2° settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia 3° settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale Le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza devono essere conteggiate come congedo parentale (in quanto manca la ripresa dell’attività lavorativa tra i due periodi di congedo parentale). Part-Time Il diritto a fruire del congedo parentale non è riconoscibile per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come ad es. in caso di part-time verticale per i periodi di pausa contrattuale (Circolare INPS n. 87/1999 e n. 41/2006 punto 6.2). Vanno indennizzate nella misura del 30% della retribuzione che il lavoratore percepirebbe qualora non si astenesse dall’attività lavorativa e conteggiate come congedo parentale soltanto le giornate di previsto svolgimento dell’attività (comprese le festività cadenti nei periodi di congedo parentale richiesti) e non anche le giornate rientranti nelle c.d. pause contrattuali. In caso di variazioni successive nell’orario di lavoro previsto nel corso del periodo di congedo richiesto (passaggio da un periodo part-time orizzontale ad uno di lavoro a tempo pieno o viceversa), la retribuzione va ridimensionata per adeguarla a quella che effettivamente verrebbe percepita. Coordinamento Pari Opportunità Segreteria Nazionale Autoferrotranvieri - UGL Federazione Trasporti Viale Regina Margherita, 269 – 00198 Roma Tel. 06-4404602 - 06-44258425 Fax 06-44236330 Web: www.ugltpl.it E-mail: [email protected] 16 dicembre 2010 Pagina 5 Responsabile Nazionale Coordinamento Pari Opportunità (Cristina Carnevale)