1 FRANCO ROSCINI VITALI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E

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1 FRANCO ROSCINI VITALI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E
FRANCO ROSCINI VITALI
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO
Principio contabile Oic n. 6 per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi
contabili nazionali. Non si applica alle imprese assicurative
Il trattamento contabile e l’informativa di bilancio della ristrutturazione del debito è oggetto
del principio contabile nazionale n. 6 approvato dall’Organismo italiano di contabilità (Oic),
che si applica a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data della sua
approvazione.
Nel corso degli ultimi anni, in molti casi, le imprese si sono trovate in difficoltà economica e
finanziaria e, pertanto, la ristrutturazione del debito è argomento di attualità.
La ristrutturazione è un’operazione con la quale i creditori, per ragioni economiche,
effettuano una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello
stesso, accettando modalità di adempimento a lui più favorevoli.
Il documento si riferisce alle ipotesi in cui la ristrutturazione del debito è posta in essere da
un’impresa che redige il bilancio nel rispetto del principio della continuità aziendale.
Sono incluse le operazioni di ristrutturazione e di rinegoziazione dei debiti (queste ultime
sono quelle che non comportano perdite per i creditori) ed escluse le operazioni di
ristrutturazione che hanno finalità di liquidazione dell’impresa debitrice, che rientrano
nell’ambito del principio contabile Oic 5, Bilanci di liquidazione.
Le regole previste nel principio contabile, relative al bilancio del debitore, possono
costituire utili indicazioni anche per la redazione del bilancio del creditore.
Tipologie di ristrutturazione
Le tipologie di ristrutturazione del debito sono riconducibili a concordato preventivo,
accordo di ristrutturazione, piano di risanamento attestato di cui all’articolo 67 legge
fallimentare e ad altre forme, diverse da quelle citate. Si tratta di istituti che si
caratterizzano per un’accentuata autonomia delle parti.
Il concordato preventivo è una vera e propria procedura concorsuale che termina con
l’omologa da parte del Tribunale. L’accordo di ristrutturazione, invece, è un contratto di
diritto privato concluso dal debitore con uno o più creditori che rappresentano una
percentuale significativa dei crediti, pari almeno al 60 per cento; si perfeziona con il
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semplice consenso delle parti e non coinvolge la totalità dei creditori, in quanto ciascun
creditore contratta con il debitore e accetta o meno individualmente.
Il piano di risanamento attestato, in base all’articolo 67 della legge fallimentare, prevede la
redazione, da parte del debitore, di un piano idoneo al risanamento dell’esposizione
debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa. La
ragionevolezza del piano deve essere attestata da un professionista in possesso dei
requisiti necessari per svolgere la funzione di curatore, iscritto nel registro dei revisori
legali.
Tra le altre operazioni di ristrutturazione del debito possono rientrare, per esempio, gli
accordi stragiudiziali, diversi da quelli di cui all’articolo 67 legge fallimentare, che non
prevedono la predisposizione di un piano attestato.
Infine, tra le operazioni di rinegoziazione del debito rientra, per esempio, l’accordo del 3
agosto 2009 per le piccole e medie imprese stipulato tra l’Associazione bancaria italiana
(Abi) e il Ministero dell’economia e dello sviluppo.
Tipologie di ristrutturazione del debito
* Concordato preventivo -------------------------- artt. 160 e seguenti legge fallimentare
Vera e propria procedura concorsuale
* Accordo di ristrutturazione del debito ----- articolo 182-bis legge fallimentare
Contratto di diritto privato concluso tra debitore e creditori
* Piano di risanamento attestato ------------
articolo 67, c. 3, lett. d) legge falliment.
Piano attestato da un professionista in possesso dei requisiti per la funzione di
curatore iscritto tra i revisori legali
* Altre forme di ristrutturazione
Accordi stragiudiziali
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Contabilità e bilancio
Le problematiche contabili e di informativa riguardano l’esercizio nel quale sono in corso le
trattative tra debitore e creditore, quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti
e i successivi nei quali sono compiuti gli atti di gestione conseguenti all’accordo.
Gli effetti contabili sono rilevati a seconda della modalità di ristrutturazione seguita.
La riduzione del capitale da rimborsare, così come quella degli interessi maturati ma non
ancora pagati, è rilevata nel conto economico tra i proventi straordinari (voce E 20), se di
importo rilevante mediante apposita sottovoce “Utile da ristrutturazione”; nella nota
integrativa sono fornite le relative informazioni.
Invece, la riduzione degli interessi che matureranno e la modifica della tempistica
originaria dei pagamenti sono oggetto della sola informativa nella nota integrativa, con
riclassificazione, nello stato patrimoniale, del debito nel caso in cui la scadenza passi da
breve a medio e lungo termine.
L’eventuale rinuncia di versamenti effettuati da soci/creditori a titoli di finanziamento (stato
patrimoniale passivo, voce D3) è contabilizzata con imputazione degli stessi nelle riserve
di patrimonio netto senza transito nel conto economico.
Con riferimento alla sospensione del pagamento della quota capitale dei canoni di leasing
e di posticipazione dell’opzione di riscatto (rinegoziazione del debito), si procede ad una
rimodulazione dell’imputazione nel conto economico dei canoni residui e dell’eventuale
risconto iscritto a fronte del maxicanone, così come dell’eventuale plusvalenza derivante
da operazioni di retrolocazione finanziaria.
Se la ristrutturazione del debito avviene mediante cessione di attività (partecipazioni,
immobilizzazioni o altre) iscritte nel bilancio del debitore, la differenza tra il valore contabile
del debito estinto e il valore contabile dell’attività ceduta è rilevata nel conto economico tra
i proventi o gli oneri straordinari quale utile (o perdita), se di importo rilevante con apposita
voce di dettaglio. Pertanto, il valore del debito è stornato dal passivo a fronte del valore
contabile dell’attività ceduta.
In caso di estinzione del debito mediante conversione dello stesso in capitale, il bilancio
del debitore non rileva alcun utile o perdita alla data della ristrutturazione, perché
l’aumento del capitale sociale e l’eventuale sovrapprezzo sono resi convenzionalmente
pari al valore contabile del debito.
I costi riconducibili all’operazione di ristrutturazione devono essere rilevati, nell’esercizio di
sostenimento o di maturazione, tra gli oneri straordinari del conto economico (voce E 21),
se di importo rilevante in apposita sottovoce: pertanto, non sono ammortizzabili in quanto,
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data la situazione di difficoltà dell’impresa, è difficile dimostrare la capacità di produrre
benefici economici futuri.
Se necessario devono essere contabilizzati accantonamenti, come prevede il principio
contabile Oic 19, con iscrizione dei costi nella parte straordinaria del conto economico
(scrittura contabile in partita doppia: Oneri straordinari a accantonamenti)
Se è ridotto un debito già collegato ad uno strumento derivato, la parte eccedente del
derivato che determina un eccesso di copertura non è più considerata tale.
Informativa di bilancio
Le informazioni relative alla ristrutturazione del debito devono essere collocate in
un’apposita sezione della nota integrativa del bilancio relativo all’esercizio in cui sono in
corso le trattative tra debitore e creditori anche se le parti, al termine dell’esercizio, non
sono ancora pervenute ad un accordo.
L’informazione prosegue nell’esercizio in cui l’operazione di ristrutturazione del debito
diviene efficace e negli esercizi successivi, fino a quando gli effetti economici e finanziari
dell’operazione permangono rilevanti.
La natura e l’analiticità delle informazioni dipendono dalla necessità di rappresentare in
modo veritiero e corretto gli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul
risultato dell’esercizio.
Inoltre, quando la ristrutturazione del debito è strumentale per garantire il rispetto della
continuità aziendale, tale circostanza deve essere chiaramente indicata nella nota
integrativa e nella relazione sulla gestione. Se la ristrutturazione non è stata ancora
perfezionata alla data di riferimento del bilancio, ove il mancato realizzo della stessa
dovesse far venire meno la continuità aziendale, devono essere illustrati i motivi in base ai
quali il bilancio è redatto nell’ottica della continuità.
In via generale, le informazioni riguardano:
- tipologia di ristrutturazione del debito;
- data della ristrutturazione;
- descrizione delle fasi mediante le quali si è svolta la ristrutturazione;
- modalità mediante le quali è stata operata la ristrutturazione;
- tipologia dei debiti oggetto della di ristrutturazione;
- presenza di eventuali condizioni risolutive o sospensive dell’accordo;
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- presenza di eventuali pagamenti potenziali che il debitore si impegna ad effettuare nei
confronti del creditore al raggiungimento di certi obiettivi economici o finanziari o al
verificarsi di determinate circostanze;
- presenza di eventuali covenant (clausole contrattuali) al cui rispetto è legato il successo
dell’operazione.
- principali aspetti di un’operazione di nuova finanza da parte del creditore connessi alla
ristrutturazione;
- caratteristiche principali di eventuali derivati connessi al debito ristrutturato.
Ulteriori indicazioni si potranno ricavare anche dalla relazione sulla gestione.
Se, negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti,
intervengono significative modifiche nelle caratteristiche dell’operazione di ristrutturazione,
deve essere fornita nella nota integrativa adeguata informativa.
Posizione finanziaria netta
La posizione finanziaria netta è un indicatore alternativo di risultato che risente degli effetti
della ristrutturazione del debito. Il principio contabile esemplifica un modello di calcolo che
porta al saldo algebrico tra disponibilità liquide, altre attività finanziarie correnti, crediti
finanziari correnti, debiti bancari correnti, parte corrente dell’indebitamento non corrente,
altre passività finanziarie correnti e debiti per leasing finanziari correnti: così si determina
l’indebitamento finanziario corrente netto.
Successivamente, si calcola la differenza tra debiti bancari non correnti, obbligazioni
emesse, altre passività finanziarie non correnti e debiti per leasing finanziari non correnti e
si ottiene l’indebitamento finanziario non corrente.
L’indebitamento finanziario netto, o posizione finanziaria netta, risulta dalla somma
dell’indebitamento finanziario corrente netto e dell’indebitamento finanziario non corrente.
Franco Roscini Vitali
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