1 FRANCO ROSCINI VITALI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E
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1 FRANCO ROSCINI VITALI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E
FRANCO ROSCINI VITALI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO Principio contabile Oic n. 6 per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali. Non si applica alle imprese assicurative Il trattamento contabile e l’informativa di bilancio della ristrutturazione del debito è oggetto del principio contabile nazionale n. 6 approvato dall’Organismo italiano di contabilità (Oic), che si applica a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data della sua approvazione. Nel corso degli ultimi anni, in molti casi, le imprese si sono trovate in difficoltà economica e finanziaria e, pertanto, la ristrutturazione del debito è argomento di attualità. La ristrutturazione è un’operazione con la quale i creditori, per ragioni economiche, effettuano una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, accettando modalità di adempimento a lui più favorevoli. Il documento si riferisce alle ipotesi in cui la ristrutturazione del debito è posta in essere da un’impresa che redige il bilancio nel rispetto del principio della continuità aziendale. Sono incluse le operazioni di ristrutturazione e di rinegoziazione dei debiti (queste ultime sono quelle che non comportano perdite per i creditori) ed escluse le operazioni di ristrutturazione che hanno finalità di liquidazione dell’impresa debitrice, che rientrano nell’ambito del principio contabile Oic 5, Bilanci di liquidazione. Le regole previste nel principio contabile, relative al bilancio del debitore, possono costituire utili indicazioni anche per la redazione del bilancio del creditore. Tipologie di ristrutturazione Le tipologie di ristrutturazione del debito sono riconducibili a concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piano di risanamento attestato di cui all’articolo 67 legge fallimentare e ad altre forme, diverse da quelle citate. Si tratta di istituti che si caratterizzano per un’accentuata autonomia delle parti. Il concordato preventivo è una vera e propria procedura concorsuale che termina con l’omologa da parte del Tribunale. L’accordo di ristrutturazione, invece, è un contratto di diritto privato concluso dal debitore con uno o più creditori che rappresentano una percentuale significativa dei crediti, pari almeno al 60 per cento; si perfeziona con il 1 semplice consenso delle parti e non coinvolge la totalità dei creditori, in quanto ciascun creditore contratta con il debitore e accetta o meno individualmente. Il piano di risanamento attestato, in base all’articolo 67 della legge fallimentare, prevede la redazione, da parte del debitore, di un piano idoneo al risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa. La ragionevolezza del piano deve essere attestata da un professionista in possesso dei requisiti necessari per svolgere la funzione di curatore, iscritto nel registro dei revisori legali. Tra le altre operazioni di ristrutturazione del debito possono rientrare, per esempio, gli accordi stragiudiziali, diversi da quelli di cui all’articolo 67 legge fallimentare, che non prevedono la predisposizione di un piano attestato. Infine, tra le operazioni di rinegoziazione del debito rientra, per esempio, l’accordo del 3 agosto 2009 per le piccole e medie imprese stipulato tra l’Associazione bancaria italiana (Abi) e il Ministero dell’economia e dello sviluppo. Tipologie di ristrutturazione del debito * Concordato preventivo -------------------------- artt. 160 e seguenti legge fallimentare Vera e propria procedura concorsuale * Accordo di ristrutturazione del debito ----- articolo 182-bis legge fallimentare Contratto di diritto privato concluso tra debitore e creditori * Piano di risanamento attestato ------------ articolo 67, c. 3, lett. d) legge falliment. Piano attestato da un professionista in possesso dei requisiti per la funzione di curatore iscritto tra i revisori legali * Altre forme di ristrutturazione Accordi stragiudiziali 2 Contabilità e bilancio Le problematiche contabili e di informativa riguardano l’esercizio nel quale sono in corso le trattative tra debitore e creditore, quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti e i successivi nei quali sono compiuti gli atti di gestione conseguenti all’accordo. Gli effetti contabili sono rilevati a seconda della modalità di ristrutturazione seguita. La riduzione del capitale da rimborsare, così come quella degli interessi maturati ma non ancora pagati, è rilevata nel conto economico tra i proventi straordinari (voce E 20), se di importo rilevante mediante apposita sottovoce “Utile da ristrutturazione”; nella nota integrativa sono fornite le relative informazioni. Invece, la riduzione degli interessi che matureranno e la modifica della tempistica originaria dei pagamenti sono oggetto della sola informativa nella nota integrativa, con riclassificazione, nello stato patrimoniale, del debito nel caso in cui la scadenza passi da breve a medio e lungo termine. L’eventuale rinuncia di versamenti effettuati da soci/creditori a titoli di finanziamento (stato patrimoniale passivo, voce D3) è contabilizzata con imputazione degli stessi nelle riserve di patrimonio netto senza transito nel conto economico. Con riferimento alla sospensione del pagamento della quota capitale dei canoni di leasing e di posticipazione dell’opzione di riscatto (rinegoziazione del debito), si procede ad una rimodulazione dell’imputazione nel conto economico dei canoni residui e dell’eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone, così come dell’eventuale plusvalenza derivante da operazioni di retrolocazione finanziaria. Se la ristrutturazione del debito avviene mediante cessione di attività (partecipazioni, immobilizzazioni o altre) iscritte nel bilancio del debitore, la differenza tra il valore contabile del debito estinto e il valore contabile dell’attività ceduta è rilevata nel conto economico tra i proventi o gli oneri straordinari quale utile (o perdita), se di importo rilevante con apposita voce di dettaglio. Pertanto, il valore del debito è stornato dal passivo a fronte del valore contabile dell’attività ceduta. In caso di estinzione del debito mediante conversione dello stesso in capitale, il bilancio del debitore non rileva alcun utile o perdita alla data della ristrutturazione, perché l’aumento del capitale sociale e l’eventuale sovrapprezzo sono resi convenzionalmente pari al valore contabile del debito. I costi riconducibili all’operazione di ristrutturazione devono essere rilevati, nell’esercizio di sostenimento o di maturazione, tra gli oneri straordinari del conto economico (voce E 21), se di importo rilevante in apposita sottovoce: pertanto, non sono ammortizzabili in quanto, 3 data la situazione di difficoltà dell’impresa, è difficile dimostrare la capacità di produrre benefici economici futuri. Se necessario devono essere contabilizzati accantonamenti, come prevede il principio contabile Oic 19, con iscrizione dei costi nella parte straordinaria del conto economico (scrittura contabile in partita doppia: Oneri straordinari a accantonamenti) Se è ridotto un debito già collegato ad uno strumento derivato, la parte eccedente del derivato che determina un eccesso di copertura non è più considerata tale. Informativa di bilancio Le informazioni relative alla ristrutturazione del debito devono essere collocate in un’apposita sezione della nota integrativa del bilancio relativo all’esercizio in cui sono in corso le trattative tra debitore e creditori anche se le parti, al termine dell’esercizio, non sono ancora pervenute ad un accordo. L’informazione prosegue nell’esercizio in cui l’operazione di ristrutturazione del debito diviene efficace e negli esercizi successivi, fino a quando gli effetti economici e finanziari dell’operazione permangono rilevanti. La natura e l’analiticità delle informazioni dipendono dalla necessità di rappresentare in modo veritiero e corretto gli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul risultato dell’esercizio. Inoltre, quando la ristrutturazione del debito è strumentale per garantire il rispetto della continuità aziendale, tale circostanza deve essere chiaramente indicata nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Se la ristrutturazione non è stata ancora perfezionata alla data di riferimento del bilancio, ove il mancato realizzo della stessa dovesse far venire meno la continuità aziendale, devono essere illustrati i motivi in base ai quali il bilancio è redatto nell’ottica della continuità. In via generale, le informazioni riguardano: - tipologia di ristrutturazione del debito; - data della ristrutturazione; - descrizione delle fasi mediante le quali si è svolta la ristrutturazione; - modalità mediante le quali è stata operata la ristrutturazione; - tipologia dei debiti oggetto della di ristrutturazione; - presenza di eventuali condizioni risolutive o sospensive dell’accordo; 4 - presenza di eventuali pagamenti potenziali che il debitore si impegna ad effettuare nei confronti del creditore al raggiungimento di certi obiettivi economici o finanziari o al verificarsi di determinate circostanze; - presenza di eventuali covenant (clausole contrattuali) al cui rispetto è legato il successo dell’operazione. - principali aspetti di un’operazione di nuova finanza da parte del creditore connessi alla ristrutturazione; - caratteristiche principali di eventuali derivati connessi al debito ristrutturato. Ulteriori indicazioni si potranno ricavare anche dalla relazione sulla gestione. Se, negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti, intervengono significative modifiche nelle caratteristiche dell’operazione di ristrutturazione, deve essere fornita nella nota integrativa adeguata informativa. Posizione finanziaria netta La posizione finanziaria netta è un indicatore alternativo di risultato che risente degli effetti della ristrutturazione del debito. Il principio contabile esemplifica un modello di calcolo che porta al saldo algebrico tra disponibilità liquide, altre attività finanziarie correnti, crediti finanziari correnti, debiti bancari correnti, parte corrente dell’indebitamento non corrente, altre passività finanziarie correnti e debiti per leasing finanziari correnti: così si determina l’indebitamento finanziario corrente netto. Successivamente, si calcola la differenza tra debiti bancari non correnti, obbligazioni emesse, altre passività finanziarie non correnti e debiti per leasing finanziari non correnti e si ottiene l’indebitamento finanziario non corrente. L’indebitamento finanziario netto, o posizione finanziaria netta, risulta dalla somma dell’indebitamento finanziario corrente netto e dell’indebitamento finanziario non corrente. Franco Roscini Vitali 5