federazione italiana golf su pista

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federazione italiana golf su pista
FEDERAZIONE ITALIANA GOLF SU PISTA
Affiliata W.M.F
Affiliata E.M.F.
REGOLAMENTO DISCIPLINARE
PREMESSA
Nel corso della pratica sportiva all’interno di ogni gruppo di gioco i componenti sono al
contempo giocatori e arbitri, dovendo essi conoscere, rispettare ed applicare
conformemente le Regole di gioco. Sulla base di ciò essi devono rivolgersi ad un giudice
arbitro solo in caso di dubbio o qualora vi sia contrasto interpretativo tra essi. Il giocatore che
a turno segna il punteggio del compagno di gioco deve preventivamente invitarlo a
correggere ogni comportamento che ritiene scorretto e richiedere l’intervento della Giuria
qualora questi non adempia o sorgano contestazioni o per sottoporre ad essa le
problematiche riscontrate.
E’ compito del
Presidente della Giuria raccogliere annotare sul verbale di gara i
comportamenti illeciti riscontrati ed i provvedimenti adottati.
Per manifestazioni a carattere privato, il Responsabile dell’Organizzazione dovrà raccogliere
l’eventuale segnalazione del singolo praticante e, ove attestasse la veridicità del caso,
attenersi conformemente alle modalità espresse nei paragrafi precedenti.
L’ordinamento giuridico dello Stato Italiano, i regolamenti WMF ed EMF, lo Statuto FIGSP ed il
Regolamento Sportivo FIGSP sono le fonti del presente Regolamento.
A queste fonti ci si dovrà riferire nel giudizio qualora non risultasse identificabile uno specifico
provvedimento disciplinare per i casi non previsti nel presente Regolamento, e comunque
ascrivibili a comportamento non conforme alla disciplina del Golf su Pista e alla corretta
convivenza Federale.
VIOLAZIONI COMMESSE NELLA PRATICA COLLETTIVA FEDERALE
ART. 1 – Illecito Disciplinare
Costituiscono illecito disciplinare tutte le violazioni commesse dal praticante, di qualunque
livello, delle Regole di gioco, dei regolamenti federali e dell’etichetta di comportamento
(quali risultano dal Regolamento sportivo) nonché tutte le azioni, attive od omissive, che
ledano la corretta pratica dello Sport, poste in essere nel corso di manifestazioni ufficiali (gare
nazionali ed internazionali, stages federali, manifestazioni sotto l’egida della WMF, EMF e
FIGSP o eventi privati organizzati da iscritti FIGSP) che per la loro gravità richiedano
l’intervento degli organi di disciplina.
ART. 2 – Deferimento
E’ compito del responsabile dell’organizzazione della manifestazione raccogliere le modalità
del comportamento illecito, segnalato nel verbale della manifestazione, dall’insindacabile
giudizio della Giuria o dei Responsabili tecnici (nel caso di stage federali e manifestazioni
munite di egida FIGSP) e trasmetterle all’organo competente, il Consiglio Direttivo o la
Commissione Disciplinare, come previsto dallo Statuto per l’avvio del procedimento
disciplinare.
Per manifestazioni a carattere privato, il Responsabile dell’Organizzazione dovrà raccogliere
l’eventuale segnalazione del singolo praticante e, ove attestasse la veridicità del caso,
attenersi conformemente alle modalità espresse nel paragrafo precedente.
ART. 3 – Responsabile del deferimento
Sono considerati Responsabili del deferimento:
•
•
•
•
•
Il Responsabile del Settore Tecnico (Commissario Sportivo o altra persona indicata dal
Consiglio Federale) per gli eventi organizzati dalla FIGSP;
La persona preventivamente designata dal Club organizzatore quale Responsabile
dell’organizzazione per manifestazioni sotto l’egida FIGSP, o totalmente private;
Il Responsabile delle Classifiche per mancati, ritardati, errati o non conformi invii delle
stesse;
Il Tesoriere FIGSP per mancati, ritardati, errati o non conformi pagamenti delle quote
associative o dei versamenti periodici;
I componenti del Consiglio Federale e i Presidenti Regionali o Provinciali per fatti illeciti dei
quali abbiano comunque notizia.
ART. 4 – Commissione giudicante
La Commissione giudicante è:
•
•
per violazioni riguardanti la pratica sportiva la Commissione Disciplinare;
per violazioni riguardanti l’invio classifiche, gli obblighi di tesoreria e in danno della
Federazione o dei suoi organi o rappresentanti il Consiglio Federale.
VIOLAZIONI COMMESSE
RAPPRESENTANTI
IN
DANNO
DELLA
FEDERAZIONE
O
DEI
SUOI
ORGANI
O
ART. 5 – Attività illecite
Sono considerate attività illecite tutte le attività messe in atto da singoli tesserati o da gruppi
miranti a:
• promuovere attività parallela senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo o del
Settore Tecnico, che per natura, importanza o richiamo presso i praticanti, sia diretta
oggettivamente a sostituire l’immagine e le attività federali;
• utilizzare indebitamente e senza autorizzazione il nome, il marchio o il logo della FIGSP sia
in Italia che all’estero;
• millantare incarichi federali non regolarmente ottenuti dal Consiglio Federale;
• diffondere giudizi lesivi su tesserati e organi della FIGSP, sulle attività o sulle manifestazioni
promosse dalla FIGSP e sugli impianti sportivi, verbalmente o con scritti, a mezzo postale,
della Stampa, dei mezzi d’informazione radio televisiva e per via telematica;
• minacciare l’unità e integrità della Federazione. A questa tipologia va ascritta la
costituzione di altre associazioni, o federazioni, o comitati che abbiano per scopo
dichiarato quello di creare una alternativa alla FIGSP, o di affiancarsi ad essa o di
sostituirla, nonché iscriversi, o manifestare pubblicamente di volersi iscrivere, come società
o associazione o gruppo o anche solo come singoli, a federazioni, società, associazioni o
comunque gruppi costituiti o costituendi al fine precipuo di organizzare la pratica del Golf
su Pista sul territorio nazionale.(1)
(1) Per organizzazione della pratica del Golf su Pista sul territorio nazionale s’intende l’attività
compiuta da federazioni, società, associazioni o comunque gruppi costituiti o costituendi che
pretendano di rappresentare nei confronti dell’intera nazione il Golf su Pista in Italia.
Al pari delle succitate attività illecite costituiscono violazioni nei confronti della FIGSP:
•
•
le omissioni a precisi disposti di volta in volta adottati dalla Federazione.
omesso controllo dei requisiti sanitari dei praticanti per la partecipazione a gare e stage
indetti dalla FIGSP.
ISTRUZIONE E PROCEDURA DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.
ART. 6 – Istruzione del provvedimento. Deferimento.
Entro il termine perentorio di 2 (due) giorni dalla data di svolgimento della manifestazione il
Responsabile dell’Organizzazione trasmette il verbale di gara contenente gli addebiti a
tesserati o a Società o Associazioni ritenute responsabili di comportamenti illeciti alla
Commissione Disciplinare e al Consiglio Direttivo.
L’invio del verbale contenente gli addebiti al Club di appartenenza dei tesserati responsabili
di atti illeciti costituisce atto di avvio della procedura di deferimento nei confronti degli stessi
singoli soggetti nel caso di violazioni rilevate dalla Giuria di gara o segnalate da esposto
presentato alla Giuria Stessa da Responsabili di Club. L’invio del verbale può avvenire
mediante Raccomandata AR, posta elettronica o fax.
Altri atti contenenti gli estremi dell’addebito provenienti dal Responsabile delle classifiche,
dal Tesoriere o da componenti del Consiglio Federale o Presidenti Regionali o Provinciali
devono essere inviati, al Consiglio Federale, alla Commissione Disciplinare e al Club di
appartenenza dell’autore del fatto illecito entro 10 (dieci) giorni dalla presa conoscenza del
fatto stesso. Come sopra, l’invio al Club di appartenenza costituisce atto iniziale della
procedura di deferimento nei confronti di singoli tesserati e/o Associazioni.
ART. 7 – Procedura
Violazioni riguardanti la pratica sportiva, l’invio classifiche e gli obblighi di tesoreria
L’organo giudicante, nel caso di violazioni riguardanti:
- la pratica sportiva, già documentate o sanzionate dalla Giuria della manifestazione;
- l’invio delle Classifiche;
- l’effettuazione di pagamenti e/o versamenti;
adotta i seguenti provvedimenti modulati a seconda della gravità del comportamento e
secondo il settore di competenza:
Violazioni al Regolamento di gioco:
•
•
Ammonizione;
Squalifica da una a cinque giornate di gara.
In caso di recidiva
•
Sospensione dall’attività da uno a dodici mesi.
Mancati, ritardati, errati o non conformi invii delle classifiche:
•
Mancato e/o errato invio modulistica classifiche (entro i termini indicati nelle norme di
gioco 2009) € 50,00.
Mancati, ritardati, errati o non conformi pagamenti delle quote associative o dei versamenti
periodici alla Tesoreria:
•
•
Pagamento oltre i termini indicati € 50,00.
Mancato e/o errato invio dettaglio pagamenti entro 10 giorni dal versamento €
50,00.
Comportamenti in danno della Federazione
L’organo giudicante, per tutti i comportamenti in danno della Federazione, dei suoi Organi o
Rappresentanti, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del verbale della manifestazione nel
quale sono annotati i comportamenti illeciti o di altri atti di deferimento contenenti gli estremi
dell’addebito provenienti dal Responsabile delle classifiche, dal Tesoriere o da componenti
del Consiglio Federale o Presidenti Regionali o Provinciali, invita l’incolpato, singolo tesserato
o Associazione, a presentare le proprie difese non oltre il termine di ulteriori dieci giorni.
Scaduto detto termine fissa la data della riunione per la discussione che non deve avvenire
oltre quindici giorni dandone comunicazione all’incolpato che, se impossibilitato a
presenziare, ha facoltà di farsi rappresentare da altro soggetto tesserato che non faccia
parte dell’Organo giudicante.
All’udienza fissata, alla quale deve partecipare il Responsabile del deferimento o persona da
lui designata, la Commissione tenta obbligatoriamente la conciliazione della controversia.
In caso di esito positivo, viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente della Commissione
giudicante, dal Responsabile del deferimento e dall’incolpato, verbale che verrà acquisito
agli atti federali.
In caso di esito negativo la Commissione giudicante valuta a suo insindacabile giudizio la
gravità dello stesso ispirandosi ai Principi, Statuti e Regolamenti citati in Premessa.
Al termine della seduta la commissione giudicante comunica per estratto il provvedimento
adottato all’incolpato (se non presente) e ne dà pubblicazione sul sito Federale. Entro 10
giorni la C.G. pronunzia la decisione in forma scritta indicando i motivi della stessa e applica il
provvedimento disciplinare fra quelli previsti dallo Statuto FIGSP da adottare nei confronti
dell’incolpato.
Il termine di cui sopra può essere prorogato, ma solo per la complessità del caso o per
sopraggiunte difficoltà burocratiche interne alla Commissione giudicante, non oltre 30 giorni
dalla data dell’udienza. In questo caso, a partire dal trentunesimo giorno e fino alla
pubblicazione del disposto finale, ogni attività a carattere federale, nazionale e
internazionale, per il soggetto deferito è momentaneamente sospesa.
La decisione verrà depositata presso la segreteria e resa esecutiva a termini di Statuto anche
senza una specifica convocazione, ma per semplice assenso/sottoscrizione.
ART. 8 – Istruzione del provvedimento. Difesa del Soggetto imputato di violazione
Avverso le decisioni della Commissione giudicante è data facoltà all’incolpato e al
Responsabile del deferimento di proporre reclamo al Consiglio Federale che decide entro 20
gg. dalla ricezione del reclamo definitivamente e inappellabilmente senza alcuna facoltà di
procedere a nuovi atti istruttori né di rinnovare quelli già svolti.
E’ data facoltà al Consiglio Federale di consentire memorie di replica al contro interessato.
La persona fisica, o la persona giuridica (ente , Associazione, Società affiliata) deferita, una
volta conosciuto l’addebito causa del deferimento, può inviare alla Commissione di
Disciplina una propria memoria ove sia evidenziata una linea di difesa, o negazione
dell’addebito,o comunque una propria visione del fatto origine della presunta violazione.
Può eleggere a propria difesa un rappresentante anche fra i membri di funzioni federali fatta
eccezione dei membri della Commissione giudicante.
Questi può richiedere di essere ascoltato dai membri della Commissione giudicante durante
la seduta inerente il caso in esame. Sarà necessaria allora anche la presenza del
Responsabile dell’organizzazione.
Appendice al Regolamento
Dallo Statuto
4. La Commissione giudicante applica alla fattispecie posta al suo esame le sanzioni
disciplinari della:
a) ammonizione;
b) censura;
c) sospensione a tempo determinato in considerazione e in proporzione alla importanza,
gravità e volontarietà della violazione, secondo i principi e con le conseguenze dettati nel
Regolamento di Disciplina.
6. Deferimento alla Commissione di Disciplina. L’organo deputato a richiedere la
applicazione della sanzione disciplinare è il Segretario del Consiglio secondo le modalità e
con le regole dettate nel R.d.D..
Il R.d.D. fisserà le norme per consentire all’accusato di adeguatamente difendersi.
7. Le decisioni della Commissione giudicante devono essere comunicate all’incolpato e al
Segretario entro 10 giorni dalla loro pubblicazione mediante raccomandata AR, da tale data
il Segretario e l’incolpato hanno 20 gg. di tempo per proporre reclamo al Consiglio che
decide definitivamente e inappellabilmente senza alcuna facoltà di procedere a nuovi atti
istruttori né di rinnovare quelli già svolti.
8. Le decisioni della Commissione Disciplinare sono eseguite dal Consiglio entro 30 gg. da
che le stesse siano divenute definitive;
SANZIONI DISCIPLINARI
Alle seguenti infrazioni al regolamento oltre alle già previste sanzioni sopra esposte, verranno
applicate delle ammende di origine pecuniaria:
1
usare la mazza per colpire ( in modo plateale) la pista e le strutture presenti all’interno
del campo (panchine, lampioni, alberi, ecc..), l’ammenda sarà di Euro 25;
2
lanciare la mazza, o qualunque altra attrezzatura di gioco ( in modo plateale)
l’ammenda sarà di Euro 50;
3
imprecare e bestemmiare (senza distinzione di religione) ad alta voce, l’ammenda
sarà di Euro 30;
4
rivolgere frasi ingiuriose ai membri appartenenti alla giuria o ad altri tesserati. Screditare
in qualunque modo la struttura di gioco o l’organizzazione l’ammenda sarà di Euro 30;
5
giungere in ritardo alla partenza per la seconda volta durante la stagione sarà di Euro
15;
6
manomettere o danneggiare l’impianto ( camminare sulle piste di miniatur, segnare
con penne, punteruoli o quant’altro lasci segni indelebili sulla superficie della pista
sono considerate manomissioni) durante il regolare svolgimento degli allenamenti
ufficiali e il regolare svolgimento della gara, l’ammenda sarà da un minimo di Euro 15
fino a un massimo di Euro 50;
7
modificare deliberatamente lo score per ottenere un vantaggio o ledere un’altro
tesserato l’ammenda sarà di Euro 50;
8
fumare durante lo svolgimento degli allenamenti ufficiali e durante le fasi di gara
l’ammenda sarà di Euro 25.
9
non tenere un abbigliamento decoroso o presentarsi alla gara con la tenuta di gioco
diversa da quella dichiarata, salvo fatta eccezioni (donne in chiaro stato di
gravidanza, allergie, per quest’ultime il tesserato deve essere munito di certificato
medico) l’ammenda sarà di Euro 15;
10
durante lo svolgimento della gara non sarà possibile consumare alcolici, se non nelle
aree definite dalla Giuria/Organizzazione, i trasgressori saranno puniti con una
ammenda di Euro 25;
11
durante lo svolgimento della gara il tesserato potrà essere sanzionato più volte. Se il
tesserato verrà sanzionato per la medesima infrazione l’ammenda sarà raddoppiata;
12
l’infrazioni alle norme di gioco saranno segnalate dalle giurie sul verbale di gara. In
seguito sarà la commissione disciplinare a stabilire l’entità dell’ammenda;
13
è il club che dovrà assolvere al pagamento dell’ammenda comminata dal proprio
tesserato;
14
sarà possibile fare ricorso versando Euro 25 alla federazione (tramite bonifico) ma solo
se il totale delle ammende comminate dal propri/o tesserato superino Euro 100;
15
i club dal ricevimento delle sanzioni hanno 15 gg. di tempo per esporre ricorso tramite
e-mail;
16
i club dal ricevimento delle sanzioni non intenzionati a esporre ricorso avranno 30 gg.
per versare tramite bonifico alla federazione le ammende comminate dai propri/o
tesserati.