FIDS COMUNICATO UFFICIALE DELLA COMMISSIONE

Transcript

FIDS COMUNICATO UFFICIALE DELLA COMMISSIONE
FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE
C.G. N° 4/13
Avv. Simona Filippone
Presidente
Avv. Cristiana Spadaro
Componente
Avv. Antonella Manni
Componente
Paola Gatta
Segretario
La Commissione Giudicante
Esaminati
gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 21/12 nei confronti
tesserato GIANLUCA MATARESE e la documentazione acquisita;
del
visto
il deferimento in data 15 giugno 2012, con il quale si contestava al predetto
la violazione degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento del CONI, degli
artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia e dell’art. 11 dello Statuto FIDS per
aver egli affermato, in una intervista pubblicata il 10 aprile 2012 sul sito
www.infodanza.com, dal titolo Giovanni Matarese: ancora problemi per la
Danza Sportiva: “Si dice che Galvagno abbia fatto pressioni anche sulla
Procura Federale affinché, pur in assenza di prove, condannasse Ciro
Spina che non ha mai avuto a che fare con la Danza “sporca” né con la cd.
operazione “Danza pulita” che ha preso avvio da altre vicende“, in tal modo
lasciando indebitamente intendere che gli Organi di Giustizia Sportiva della
FIDS avrebbero esercitato le rispettive funzioni istituzionali in modo
contrario ai rispettivi doveri federali e deontologici;
udite
all’udienza del 10 dicembre 2012 le conclusioni del Procuratore Federale, il
quale, nel riportarsi al citato deferimento, richiedeva l’applicazione della
sanzione di mesi sei di sospensione da ogni attività federale a carico del
Matarese;
Udite
altresì, le conclusioni del procuratore e difensore dell’incolpato che, nel
riportarsi agli scritti difensivi depositati, richiedeva il non doversi procedere a
sanzione nei confronti del medesimo;
Considerato
che l’affermazione contenuta nella intervista resa dal Matarese al sito
Infodanza appare evidentemente lesiva del decoro e del prestigio della
Federazione e, in particolare, della Procura e degli Organi Giudicanti;
Rilevato
quanto alle giustificazioni addotte dalla difesa del Matarese, che il tesserato
non ha mai effettuato né sollecitato una formale smentita e/o rettifica delle
affermazioni contestate (non potendosi considerare tale la tardiva richiesta
di pubblicazione del testo integrale della intervista); che, anzi, detta
richiesta, inoltrata alla redazione del sito soltanto in data 15 maggio 2012,
appare strumentale ad evitare eventuali provvedimenti della medesima
Procura, innanzi alla quale era stato convocato – a seguito di formale
contestazione del 17 aprile – in data 16 maggio 2012;
Considerato
inoltre, che anche dalla lettura del testo integrale dell’articolo emerge il
medesimo intento offensivo laddove, in entrambi gli scritti, nel tentativo di
ricondurre la condanna del sig. Ciro Spina – collaboratore del Matarese
all’epoca dei fatti contestati – ad indebite manipolazioni dell’allora
presidente FIDS Galvagno, l’incolpato riferisce di pressioni effettuate da
quest’ultimo sugli organi giudicanti e sulla procura.
A nulla rileva, peraltro, la circostanza che il tesserato faccia riferimento ad
imprecisate “voci di corridoio”. Egli, infatti, conclude la risposta affermando
per “esperienza personale” che il proprio collaboratore – condannato nel
2008 alla sospensione da ogni attività federale per anni due e mesi sei sia
dalla Commissione Giudicante che dalla CAF – “non ha mai avuto a che
fare con la danza sporca…..” tentando così di generare in chi legge gravi
dubbi in merito al corretto operato degli organi giudicanti;
Ritenuta
pertanto, l’applicabilità degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento del
CONI, degli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia e dell’art. 11 dello
Statuto FIDS alla fattispecie contestata, la Commissione Giudicante
Delibera
Di infliggere al tesserato, sig. Gianluca Matarese, la sanzione della sospensione da ogni attività
federale per mesi quattro.
Roma, 15 febbraio 2013
Il Segretario
Paola Gatta
Il Presidente
Avv. Simona Filippone