FIDS COMUNICATO UFFICIALE DELLA COMMISSIONE
Transcript
FIDS COMUNICATO UFFICIALE DELLA COMMISSIONE
FIDS COMUNICATO UFFICIALE DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE C.G. N° 4/13 Avv. Simona Filippone Presidente Avv. Cristiana Spadaro Componente Avv. Antonella Manni Componente Paola Gatta Segretario La Commissione Giudicante Esaminati gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 21/12 nei confronti tesserato GIANLUCA MATARESE e la documentazione acquisita; del visto il deferimento in data 15 giugno 2012, con il quale si contestava al predetto la violazione degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento del CONI, degli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia e dell’art. 11 dello Statuto FIDS per aver egli affermato, in una intervista pubblicata il 10 aprile 2012 sul sito www.infodanza.com, dal titolo Giovanni Matarese: ancora problemi per la Danza Sportiva: “Si dice che Galvagno abbia fatto pressioni anche sulla Procura Federale affinché, pur in assenza di prove, condannasse Ciro Spina che non ha mai avuto a che fare con la Danza “sporca” né con la cd. operazione “Danza pulita” che ha preso avvio da altre vicende“, in tal modo lasciando indebitamente intendere che gli Organi di Giustizia Sportiva della FIDS avrebbero esercitato le rispettive funzioni istituzionali in modo contrario ai rispettivi doveri federali e deontologici; udite all’udienza del 10 dicembre 2012 le conclusioni del Procuratore Federale, il quale, nel riportarsi al citato deferimento, richiedeva l’applicazione della sanzione di mesi sei di sospensione da ogni attività federale a carico del Matarese; Udite altresì, le conclusioni del procuratore e difensore dell’incolpato che, nel riportarsi agli scritti difensivi depositati, richiedeva il non doversi procedere a sanzione nei confronti del medesimo; Considerato che l’affermazione contenuta nella intervista resa dal Matarese al sito Infodanza appare evidentemente lesiva del decoro e del prestigio della Federazione e, in particolare, della Procura e degli Organi Giudicanti; Rilevato quanto alle giustificazioni addotte dalla difesa del Matarese, che il tesserato non ha mai effettuato né sollecitato una formale smentita e/o rettifica delle affermazioni contestate (non potendosi considerare tale la tardiva richiesta di pubblicazione del testo integrale della intervista); che, anzi, detta richiesta, inoltrata alla redazione del sito soltanto in data 15 maggio 2012, appare strumentale ad evitare eventuali provvedimenti della medesima Procura, innanzi alla quale era stato convocato – a seguito di formale contestazione del 17 aprile – in data 16 maggio 2012; Considerato inoltre, che anche dalla lettura del testo integrale dell’articolo emerge il medesimo intento offensivo laddove, in entrambi gli scritti, nel tentativo di ricondurre la condanna del sig. Ciro Spina – collaboratore del Matarese all’epoca dei fatti contestati – ad indebite manipolazioni dell’allora presidente FIDS Galvagno, l’incolpato riferisce di pressioni effettuate da quest’ultimo sugli organi giudicanti e sulla procura. A nulla rileva, peraltro, la circostanza che il tesserato faccia riferimento ad imprecisate “voci di corridoio”. Egli, infatti, conclude la risposta affermando per “esperienza personale” che il proprio collaboratore – condannato nel 2008 alla sospensione da ogni attività federale per anni due e mesi sei sia dalla Commissione Giudicante che dalla CAF – “non ha mai avuto a che fare con la danza sporca…..” tentando così di generare in chi legge gravi dubbi in merito al corretto operato degli organi giudicanti; Ritenuta pertanto, l’applicabilità degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento del CONI, degli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia e dell’art. 11 dello Statuto FIDS alla fattispecie contestata, la Commissione Giudicante Delibera Di infliggere al tesserato, sig. Gianluca Matarese, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro. Roma, 15 febbraio 2013 Il Segretario Paola Gatta Il Presidente Avv. Simona Filippone