Comune di San Martino Buon Albergo REGOLAMENTO
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Comune di San Martino Buon Albergo REGOLAMENTO
Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO IN SALE GIOCHI, PUBBLICI ESERCIZI DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI PREMESSO - Che attualmente sono state rilasciate in questo Comune , nel corso degli anni, numerose licenze per l'installazione di apparecchi da gioco nelle Sale Giochi, all'interno di circoli privati e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonchè di esercizi commerciali; - Che tali licenze contengono disposizioni diverse che risulta pertanto necessario ricondurre ad unità sia per quanto riguarda i limiti di età che gli orari di funzionamento; - Che nella attuale realtà, per ragioni di pubblico interesse, ai fini della tutela della quiete pubblica e per non creare turbativa in quanti direttamente o indirettamente operano nel campo della scuola, è opportuno porre prescrizioni nell'esercizio degli apparecchi automatici da gioco installati nelle sale giochi, nei circoli ricreativi, nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali, limitandone l'orario di funzionamento e fissando alcune modalità di espletamento dell'attività stessa ; - Che lo stesso Ministero dell'Interno - Div. Centrale Affari Generali - con nota n. 10.37 12001 del 10.01.1985 ha fatto presente che per l'uso di apparecchi da gioco le vigenti disposizioni legislative ed in particolare l'art. 110 del T.U.L.P.S. e successive modificazioni, non prevedono alcun limite di età, ma prevedono prescrizioni finalizzate al miglior perseguimento del pubblico interesse ; - Che risulta necessario determinare il numero massimo di apparecchi da installare nei pubblici esercizi ed altre attività, che potranno utilizzare la dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, redatta secondo il fac-simile allegato al presente provvedimento, restando l'obbligo della licenza prevista dall'art. 86 del T.U.L.P.S. per l'apertura di "sala giochi"; - Che la normativa di riferimento in materia è data, tra gli altri, dagli artt. 9, 86 e 110 del T.U.L.P.S. 18.06.1931, n. 773 e successive modificazioni, dalla legge 20.05.1965, n. 507 e succ. modificazioni, dall'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e succ. modificazioni, dalla legge 06.10.1995, n. 425 e successive modificazioni; SI PRESCRIVE ART. 1 : ORARIO 1. I giochi leciti annessi agli esercizi commerciali seguiranno l'orario diurno degli stessi. I giochi non potranno funzionare durante l'orario notturno, e cioè dalle ore 22.00 alle ore 06.00. 2. Le sale giochi potranno far funzionare gli apparecchi per il gioco secondo il proprio orario autorizzato. 3. Nei pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande e nei Circoli Privati non è consentito tenere giochi leciti oltre le ore 24.00 con eccezione per i giochi di carte, dama, scacchi e altri giochi da tavolo che non prevedano l'uso di apparecchi meccanici o elettromeccanici ( es.: monopoli, risiko, etc. ) che potranno essere tenuti fino all'orario di chiusura normalmente fissato. 4. Nei giorni di scuola non è consentito l'accesso ai giochi ai minori di anni 16 prima delle ore 13.00, salvo il caso in cui sia presente almeno uno dei genitori. ART. 2 : MODALITA' DI ESERCIZIO 1. L'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e svago ( c.d. videogiochi), è vietato ai minori di anni 12, salvo il caso in cui sia presente almeno uno dei genitori. 2. L'uso di apparecchi meccanici ( es.: calcio balilla, tennistavolo, flippers, biliardini, etc. ) non è soggetto ad alcun limite di età. 3. E' fatto divieto ai minori di anni 16 di effettuare giochi leciti di carte e bigliardo. 4. L'uso di apparecchi da gioco elettronici è consentito a condizione che il rumore prodotto dagli stessi non si propaghi all'esterno del locale. 5. E' fatto divieto di installare sul suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio e comunque fuori dei locali di esercizio, apparecchi con la unica esclusione di dondolanti. 6. Sono vietate le scommesse e le vincite con premi in denaro. 7. E' compito dell'esercente assicurarsi che il giocatore abbia l'età prescritta nel presente Regolamento relativamente al gioco cui intende partecipare. ART. 3 : NUMERO DEGLI APPARECCHI 1. Nei pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande e negli esercizi commerciali non possono essere installati apparecchi da trattenimento in numero superiore a cinque. 2. La superficie occupata dai giochi di cui al primo comma non può comunque essere superiore al 25% della superficie dell'esercizio . 3. L'avvicendamento di apparecchi per il gioco ( meccanici, elettromeccanico etc. ) con altri dello stesso tipo non è soggetta ad alcuna comunicazione. 4. La variazione di apparecchi per il gioco con altri di diverso tipo che non ecceda il numero massimo autorizzato è soggetto a semplice comunicazione cui andrà allegato un pieghevole illustrativo del gioco e il regolamento del gioco. 5. La variazione del numero dei giochi in aumento rispetto a quelli autorizzati, ovviamente entro i limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve essere denunciata appositamente secondo il fac-simile allegato. ART. 4 : AUTORIZZAZIONI IN CORSO 1. Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate fino ad oggi si intendono integrate e modificate sulla base del presente provvedimento. 2. Ogni indicazione di orario o limite di età diversa da quella espressa nel presente Regolamento, inserita nelle singole licenze di esercizio attualmente in possesso dei vari esercenti, deve considerarsi annullata. 3. Nel caso in cui fossero stati autorizzati più di cinque apparecchi per il gioco in locali diversi dalle sale giochi, gli stessi sono autorizzati fino al 30 giugno 2000. Dopo tale data i giochi eccedenti dovranno essere dismessi e di tale dismissione sarà data comunicazione al Comune. 4. L'apertura di sala giochi è sempre subordinata al rilascio della licenza prevista dall'art. 86 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, ai fini della verifica delle condizioni ambientali, igienico-sanitarie, urbanistiche ed acustiche dei locali. ART. 5 : NUOVE AUTORIZZAZIONI 1. Per far funzionare apparecchi da gioco e per tenere giochi leciti di carte , bocce, ecc., nei locali dei pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 287/91, negli esercizi commerciali e nei circoli ricreativi privati potrà essere utilizzata la denuncia di inizio attività , ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, redatta secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento. 2. Il fac-simile allegato al presente Regolamento può essere modificato, secondo le esigenze d'ufficio, con provvedimento del Funzionario Responsabile del Procedimento. ART. 6 : DEROGHE 1. I limiti di età contenuti nel presente Regolamento non trovano applicazione in occasione di manifestazioni organizzate quali tornei, campionati, ecc. , sia a livello nazionale che locale. A tal proposito l'esercente dovrà comunicare gli estremi della manifestazione ( durata e regolamento ) almeno una settimana prima del suo inizio. ART. 7 : SANZIONI 1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 1.000.000 a carico dell'esercente. 2. In caso di recidiva entro l'anno solare sarà applicata anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni. 3. In caso di successiva violazione dopo la recidiva entro lo stesso anno solare, si provvederà alla revoca della licenza di giochi leciti. 4. Chi abbia avuto revocata la licenza per giochi leciti non la potrà riottenere prima che siano decorsi dodici mesi dalla revoca. Copia protocollata per il denunciante AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI S.MARTINO B.A. OGGETTO: Denuncia di inizio attività per tenere giochi leciti di carte, biliardo e bocce e per l'installazione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità ( art. 19 legge 07.08.1991, n. 241 e succ. modif.; artt. 86 e 110 T.U.L.P.S. 18.06.1931, n. 773 e succ. modif.; legge 06.10.1995, n. 425 ) nei locali situati in questo Comune _____________________________________________ presso : |__| pubblico esercizio di cui all'aut.ne amm.va n. __________ del ______________ |__| esercizio commerciale di cui all'aut.ne amm.va n. _______ del ______________ opp.: comunicazione esercizio di vicinato in data _____________ prot.g. n._____________ |__| circolo privato denominato ___________________________________________________ Il/La sottoscritt_ ___________________________________________________________ , nato/a a _______________________________________________ il _______________________ e residente in _____________________________________________________________________ cod. fisc.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nella sua qualità di |__| |__| titolare dell'omonima ditta individuale legale rappresentante della ditta ________________________________________________ con sede in ________________________________________________________________ C.F./P.IVA : _________________________________________________ D E N U N C I A l'inizio della sottoindicata attività nell'esercizio indicato in premessa : |__| - tenere giochi leciti, quali carte, bocce, etc. ; |__| - installare e far funzionare n. ______ biliardi ; |__| - installare e far funzionare apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità dei tipi sottodescritti : n: _____ flipper ; n. _____ videogiochi ; n. _____ calcetti ; n. _____ tennistavolo n. _____ _________________________________________ n. _____ _________________________________________ n. _____ _________________________________________ . A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali in caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità: 1. La insussistenza di motivi ostativi all'esercizio dell'attività di cui sopra relativa ai requisiti soggettivi personali e delle altre persone previste dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento ai precedenti penali ed alla certificazione antimafia. 2. di essere in possesso della dichiarazione di inizio attività della S.I.A.E. n. _____________ in data __________________ . 3. di essere in possesso della relazione di un tecnico iscritto all'albo professionale, attestante la idoneità del locale nel quale viene installato il biliardo per sovraccarico in data ________________. 4. di conoscere il regolamento relativo al funzionamento degli apparecchi non automatici ( flipper, videogiochi, etc. ) e che gli stessi sono da trattenimento o da gioco di abilità, non hanno insita la scommessa e consentono come vincita di un premio la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte, come previsto dall'art. 110 del T.U.L.P.S. , così come modificato dalla legge 06.10.1995, n. 425. 5. nel locale sono attualmente installati n. _______ apparecchi da gioco ( per un numero di apparecchi superiore a 5 deve essere richiesta licenza di sala giochi ). 6. di aver esposto la tabella dei giochi proibiti vistata dal Questore in data _________________ . DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE : - ogni responsabilità civile e penale, comunque derivante dall'attività per danni a persone e cose, sarà esclusivamente a carico del sottoscritto. - la denuncia annuale ha validità fino al 31 dicembre corrente anno e si intende automaticamente rinnovata mediante dichiarazione di prosecuzione di attività da presentare al comune prima della scadenza. - la presente denuncia può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per abuso del titolare, per motivi di ordine e sicurezza pubblica e per inosservanza delle prescrizioni cui essa è vincolata ( artt. 9 e 10 TULPS 773/1931 ) . - copia della presente deve essere esposta in modo ben visibile al pubblico, con la tabella dei giochi proibiti. - il regolamento dei giochi e le tariffe del biliardo devono essere esposte in luogo ben visibile a chi utilizza gli apparecchi. - sono vietati, oltre i giochi d'azzardo definiti dall'art. 721 del c.p., quelli specificati nella tabella dei giochi proibiti vigente in questo Comune e sopracitata. - sono vietate le scommesse. - è vietata la partecipazione ai giochi leciti di carte e biliardo ai minori di 18 anni. - è vietato l'uso di apparecchi elettronici ( videogiochi ) ai minori di anni 12. - è vietato apportare sostanziali modifiche alla normale sistemazione degli arredi dell'esercizio, al fine di trasformare il locale in sala da gioco. - è vietata la prosecuzione dei giochi in caso di protrazione d'orario oltre le ore 24.00 . - nell'esercizio non possono installarsi apparecchi in numero superiore a cinque o comunque la cui superficie ecceda il 25% di quella dell'esercizio, configurandosi in tal caso l'attività di sala-giochi. - qualsiasi variazioni nella specie degli apparecchi suddetti dovrà essere preventivamente comunicata. - la variazione nel numero dei giochi di cui alla presente denuncia, entro il limite massimo di cinque , dovrà essere oggetto di autonoma denuncia. - le violazioni saranno sanzionate ai sensi degli artt. del c.p. e n. 17 del T.U.L.P.S. 773/1931. - nei casi di subingresso per cessione o per affitto d'azienda o per variazione societaria, deve essere presentata nuova denuncia. S. Martino B.A., li __________________ FIRMA ______________________