contratti di locazione
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Area Fiscale “GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE” Si propongono di seguito tre schede riassuntive per gli adempimenti posti a carico di locatori e conduttori, nell’ambito dei contratti di locazione. Gli schemi riassumono: 1. le locazioni e gli affitti sotto il profilo dell’imposta di registro; 2. regime di applicazione dell’Iva, per le locazioni soggette a tale tributo; 3. modalità di versamento. 1 - SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE LOCAZIONI ED AFFITTI (imposta di registro) Oggetto della locazione e/o affitto Beni mobili Beni immobili Fondi rustici e terreni agricoli Azienda Importo del canone Qualsiasi importo del canone e per l’intera durata del contratto Qualsiasi importo del canone e per l’intera durata del contratto Forma dell’atto Locatore privato Atto pubblico o scrittura privata autenticata Scrittura privata non autenticata o contratto verbale Atto pubblico o scrittura privata autenticata Scrittura privata non autenticata o contratto verbale (3) 3% € 168,00 3% € 168,00 solo in caso d’uso € 67,00 (2) 2% (1) 2% (1) Atto pubblico o scrittura privata Qualsiasi importo autenticata del canone e per Scrittura privata non l’intera durata del autenticata o contratto contratto verbale (3) 0,50% (1) Qualsiasi importo del canone e per Atto pubblico o l’intera durata del scrittura privata contratto autenticata 3% parte mobiliare 0,50% (1) Locatore soggetto IVA € 67,00 solo in caso d’uso (2) € 67,00 (2) € 67,00 solo in caso d’uso (2) € 168,00 2% parte immobiliare (4) € 67,00 NOTE (1) Se l’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota è inferiore è comunque dovuto l’importo minimo di € 67,00. (2) L’imposta è dovuta nella misura proporzionale nel caso in cui il locatore sia soggetto IVA ma l’operazione è esente (ad esempio se l’immobile è locato da azienda non costruttrice); altrimenti è dovuta in misura fissa di € 67,00. (3) Se il contratto ha durata non superiore a 30 giorni la registrazione avviene solo in caso d’uso. Lo stesso, dicasi, indipendentemente dalla durata, nel caso di contratti stipulati a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore ai 40 anni. (4) Si applica l’aliquota del 2% al canone riferito alla parte immobiliare se questa è prevista nel contratto; GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE 1 Area Fiscale altrimenti si applica l’aliquota del 3% a tutto l’importo del canone. N.B.= Per effetto dell’art.4, co.1, lett.b) del decreto-legge sulla competitività, torna ad essere obbligatoria la denuncia per ogni nuova locazione, o comunque cessione di disponibilità di fabbricato, alla Pubblica Sicurezza. L'obbligo, abolito dalla Finanziaria 2005 (art.1, co.344), cesserà di nuovo allorché il Ministero dell'interno e l'Agenzia delle Entrate avranno approvato il modello telematico della denuncia in questione per i casi in cui rimarrà dovuta. L'obbligo, che torna in vigore dal 17 marzo 2005, riguarda ogni caso di cessione di fabbricato (locazione, comodato, compravendita) per un periodo superiore ad un mese e prevede che la comunicazione debba essere effettuata alle Questure o ai Commissariati di Pubblica Sicurezza, ovvero ai Comuni, dove questi non esistano, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile. Per il periodo tra l'1.1.05 e il 16.3.05, per il quale l'obbligo di comunicazione alla Pubblica Sicurezza non era in vigore in caso di registrazione degli atti di cessione, gli interessati non sono tenuti a compiere alcun adempimento. L'obbligo di comunicazione alla P.S. è sempre rimasto - e rimane comunque - in vigore, quando al rapporto contrattuale è interessato un extracomunitario" 2 - SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE LOCAZIONI ED AFFITTI (imposta sul valore aggiunto) Categorie di beni Società costruttrice Soggetti diversi Civile abitazione (A/1-A11 no A/10) 10% ESENTE Uffici e studi (A/10) 20% 20% Immobili strumentali (B/C/D/E) 20% 20% Negozi (C/1) 20% 20% 20% 20% 20% 20% Posti auto (pertinenze di abitazioni) 10% ESENTE Aziende commerciali 20% 20% Aziende agricole ESENTE ESENTE Terreni agricoli ESENTE ESENTE 20% 20% ESENTE ESENTE 20% 20% Posti auto coperti (autorimesse) autonomamente locati Posti auto (pertinenze di immobili strumentali o indipendenti) Terreni non agricoli edificabili Terreni non agricoli non edificabili Aree destinate a posteggio GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE 2 Area Fiscale 3 – VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO Versamento imposta di registro su contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente Soggetti obbligati: Soggetti che hanno stipulato contratti aventi per oggetto la locazione di immobili Modalità operative: I contratti di locazione devono essere registrati entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta, pari al 2% del corrispettivo annuo (0,50% per i fondi rustici), deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante il versamento della stessa. Come: Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari Causale: RP "Registrazione di atti pubblici o privati - imposta principale" Codici tributo: 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici 109T - "Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce" 110T - " Imposta di registro per cessioni (contratti di locazioni e affitti)" 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive 113T " Imposta di registro per risoluzioni (contratti di locazioni e affitti)" 114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti) 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE 3