contratti di locazione

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Area Fiscale
“GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE”
Si propongono di seguito tre schede riassuntive per gli adempimenti posti a carico di locatori e
conduttori, nell’ambito dei contratti di locazione.
Gli schemi riassumono:
1. le locazioni e gli affitti sotto il profilo dell’imposta di registro;
2. regime di applicazione dell’Iva, per le locazioni soggette a tale tributo;
3. modalità di versamento.
1 - SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE LOCAZIONI ED AFFITTI
(imposta di registro)
Oggetto della
locazione e/o
affitto
Beni mobili
Beni immobili
Fondi rustici e
terreni agricoli
Azienda
Importo del canone
Qualsiasi importo
del canone e per
l’intera durata del
contratto
Qualsiasi importo
del canone e per
l’intera durata del
contratto
Forma
dell’atto
Locatore
privato
Atto
pubblico
o
scrittura
privata
autenticata
Scrittura privata non
autenticata o contratto
verbale
Atto
pubblico
o
scrittura
privata
autenticata
Scrittura privata non
autenticata o contratto
verbale (3)
3%
€ 168,00
3%
€ 168,00
solo in caso d’uso
€ 67,00 (2)
2% (1)
2% (1)
Atto
pubblico
o
scrittura
privata
Qualsiasi importo
autenticata
del canone e per
Scrittura privata non
l’intera durata del
autenticata o contratto
contratto
verbale (3)
0,50% (1)
Qualsiasi importo
del canone e per Atto
pubblico
o
l’intera durata del scrittura
privata
contratto
autenticata
3% parte mobiliare
0,50% (1)
Locatore
soggetto IVA
€ 67,00
solo in caso d’uso
(2)
€ 67,00 (2)
€ 67,00
solo in caso d’uso
(2)
€ 168,00
2% parte
immobiliare (4)
€ 67,00
NOTE
(1) Se l’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota è inferiore è comunque dovuto l’importo minimo
di € 67,00.
(2) L’imposta è dovuta nella misura proporzionale nel caso in cui il locatore sia soggetto IVA ma
l’operazione è esente (ad esempio se l’immobile è locato da azienda non costruttrice); altrimenti è dovuta
in misura fissa di € 67,00.
(3) Se il contratto ha durata non superiore a 30 giorni la registrazione avviene solo in caso d’uso. Lo stesso,
dicasi, indipendentemente dalla durata, nel caso di contratti stipulati a favore di coltivatori diretti e
imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore ai 40 anni.
(4) Si applica l’aliquota del 2% al canone riferito alla parte immobiliare se questa è prevista nel contratto;
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altrimenti si applica l’aliquota del 3% a tutto l’importo del canone.
N.B.= Per effetto dell’art.4, co.1, lett.b) del decreto-legge sulla competitività, torna ad essere obbligatoria la
denuncia per ogni nuova locazione, o comunque cessione di disponibilità di fabbricato, alla Pubblica
Sicurezza. L'obbligo, abolito dalla Finanziaria 2005 (art.1, co.344), cesserà di nuovo allorché il Ministero
dell'interno e l'Agenzia delle Entrate avranno approvato il modello telematico della denuncia in questione
per i casi in cui rimarrà dovuta. L'obbligo, che torna in vigore dal 17 marzo 2005, riguarda ogni caso di
cessione di fabbricato (locazione, comodato, compravendita) per un periodo superiore ad un mese e prevede
che la comunicazione debba essere effettuata alle Questure o ai Commissariati di Pubblica Sicurezza, ovvero
ai Comuni, dove questi non esistano, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile. Per il periodo tra l'1.1.05 e il
16.3.05, per il quale l'obbligo di comunicazione alla Pubblica Sicurezza non era in vigore in caso di
registrazione degli atti di cessione, gli interessati non sono tenuti a compiere alcun adempimento. L'obbligo
di comunicazione alla P.S. è sempre rimasto - e rimane comunque - in vigore, quando al rapporto
contrattuale è interessato un extracomunitario"
2 - SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE LOCAZIONI ED AFFITTI
(imposta sul valore aggiunto)
Categorie di beni
Società costruttrice
Soggetti diversi
Civile abitazione (A/1-A11 no A/10)
10%
ESENTE
Uffici e studi (A/10)
20%
20%
Immobili strumentali (B/C/D/E)
20%
20%
Negozi (C/1)
20%
20%
20%
20%
20%
20%
Posti auto (pertinenze di abitazioni)
10%
ESENTE
Aziende commerciali
20%
20%
Aziende agricole
ESENTE
ESENTE
Terreni agricoli
ESENTE
ESENTE
20%
20%
ESENTE
ESENTE
20%
20%
Posti auto coperti (autorimesse)
autonomamente locati
Posti auto (pertinenze di immobili
strumentali o indipendenti)
Terreni non agricoli edificabili
Terreni non agricoli non edificabili
Aree destinate a posteggio
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3 – VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO
Versamento imposta di registro
su contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente
Soggetti obbligati:
Soggetti che hanno stipulato contratti aventi per oggetto la locazione di immobili
Modalità operative:
I contratti di locazione devono essere registrati entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno
Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta, pari al 2% del corrispettivo annuo (0,50% per i
fondi rustici), deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante il versamento della stessa.
Come:
Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari
Causale:
RP "Registrazione di atti pubblici o privati - imposta principale"
Codici tributo:
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
109T - "Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce"
110T - " Imposta di registro per cessioni (contratti di locazioni e affitti)"
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
113T " Imposta di registro per risoluzioni (contratti di locazioni e affitti)"
114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità
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