Ordinanza n. 49 Divieto detenzione ed allevamento animali nel

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Ordinanza n. 49 Divieto detenzione ed allevamento animali nel
Comune di San Pietro a Maida
PROVINCIA DI CATANZARO
Ordinanza n. 49 del 04.10.2010 Reg. ord.
IGIENE URBANA - PULIZIA E DECORO DELL’ABITATO
OGGETTO: ordinanza concernente il divieto di tenere polli, suini, bovini, capre, pecore, conigli,
pulcini o altri piccoli animali nei centri abitati, nonché il divieto di insediamento di allevamenti di
detti animali a scopo di industria e di commercio nei suddetti centri.
IL SINDACO
RILEVATO che gli allevamenti di animali e i bacini di acque stagnanti costituiscono potenziali
focolai di insetti, zecche, parassiti e roditori e quindi possibile fonte di trasmissione e contagio di
malattie infettive ;
CONSIDERATO che per poter attuare un programma di prevenzione, profilassi e lotta contro gli
insetti e le infezioni da essi trasmessi, occorre adottare delle misure idonee affinché vengano a
mancare le cause che incentivano la presenza degli stessi ;
CHE dagli accertamenti effettuati dall’Ufficio di Polizia Municipale, sarebbero diversi i cortili e i
lotti di terreno, all’interno e/o vicini al centro abitato con la «presenza di animali di diversa specie
quali ovini, equini e suini oltre che ricoveri per altri animali in evidente stato di degrado».
VISTA la necessità di provvedere in merito alla tutela della salute, dell’incolumità pubblica e
dell’ambiente ;
VISTO l’art. 218 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n.1265;
VISTO il D.P.R. n° 915 del 10.09.1982 e s.m.e i. ;
VISTO il regolamento locale d’igiene;
VISTO il regolamento di polizia urbana;
RITENUTO di disciplinare la tenuta e/o l’attuazione di un allevamento ( grande o piccolo) di
animali, al fine di evitare l’insorgere di disagi ed inconvenienti di natura igienico sanitaria;
VISTO il D.L.vo 18.8.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale.
ORDINA
1) è assolutamente vietato detenere e allevare animali di diversa specie quali equini, bovini, ovini,
caprini, suini ed animali da cortile quali polli, piccioni e conigli, nel centro abitato del capoluogo e
della frazione località Prato, nonché ad una distanza inferiore a 300 metri dal relativo perimetro».
Potranno tenersi detti animali in piccoli allevamenti solo nelle vicinanze delle case coloniche, delle
abitazioni sparse che distino almeno 300 metri dai centri abitati suddetti.
2) E’ assolutamente vietato l’insediamento di grandi allevamenti o depositi di detti animali, a scopo
di industria o di commercio nei suddetti centri abitati.
Essi sono consentiti soltanto nelle zone agricole indicate come tali dal Piano Regolatore Generale
del Comune di San Pietro a Maida.
Gli allevamenti o depositi di cui al precedente punto 1) devono osservare le seguenti norme
igieniche;
a) che l’allevamento disti da dette abitazioni almeno 300 metri e comunque in modo da non recare
molestia ai rispettivi abitanti;
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b) che il terreno nel quale si ritengono gli animali, sia recinto,assodato e sistemato in modo che non
vi ristagnino acque piovane o di altra provenienza;
c) che il recinto sia tenuto costantemente pulito;
d) che siano adottati opportuni trattamenti contro gli insetti in genere.
L’insediamento di grandi allevamenti o depositi di cui al precedente punto 2) potranno essere
consentiti nelle sole zone agricole, purché siano circondati da una zona di rispetto inedificata e
inedificabile, che dovrà avere, di norma una profondità di 100 metri.
Nel caso che tale zona di rispetto interessi proprietà confinanti, la domanda di autorizzazione dovrà
essere corredata da una convenzione con i vicini soggetta a trascrizione per la volontaria accettazione del vincolo.
I ricoveri devono essere mantenuti puliti con le aperture esterne munite di dispositivi atti alla protezione contro le mosche e devono essere dotati di concimaia per la raccolta del letame ritenuta
idonea dal competente organo sanitario.
Chiunque viola il punto 1) del dispositivo della predetta ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
• da € 50,00 a € 500,00 ;
Chiunque viola il punto 2) del dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00 ”
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e reso noto mediante
affissione di manifesti nelle vie cittadine e sul sito web del Comune ;
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione .
Gli Agenti di Polizia Municipale, l’Ufficio Tecnico Comunale e tutte le Forze dell’Ordine sono
incaricati di far rispettare la presente Ordinanza .
La presente ordinanza sostituisce ogni altro provvedimento adottato in materia.
IL SINDACO
( Dr. Pietro Putame )
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