Nuova REDAZIONE FISCALE

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Nuova REDAZIONE FISCALE
Anno 2013
N. RF061
www.redazionefiscale.it
La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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OGGETTO
CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI “ECOLOGICI”: MODALITÀ OPERATIVE
RIFERIMENTI
ARTT. DA 17-BIS A 17-TERDECIES DL 83/2012; DM 11/01/2013
27/03/2013
Come noto, con il cd “Decreto Crescita” (DL 83/2012) viene introdotto un incentivo allo sviluppo
della mobilità mediante l’acquisto di veicoli a “basse emissioni complessive”.
In particolare, è riconosciuto uno specifico contributo all’acquirente (anche in leasing):
 di un “nuovo” veicolo ecologico, dietro rottamazione di un veicolo della stessa categoria
 nel triennio 2013-2015 (nei limiti delle risorse disponibili pari complessivamente a € 120 milioni)
Con il recente DM 11/01/2013 il Mise ha emanato le relative disposizioni attuative.
VEICOLI AGEVOLABILI
Sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a “basse emissioni complessive” ossia a quelli:
 a trazione elettrica o ibrida  a biometano  a GPL  a biocombustibile  a metano  ad idrogeno che producono emissioni di Co2 <120 g/km e “ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti”.
In particolare, si tratta dei veicoli appartenenti alle seguenti categorie del Codice della strada:
L1 Veicoli a due ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h L2 Veicoli a tre ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h L3 Veicoli a due ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h L4 Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale) CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI
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Sintesi: con il DM 11/01/2013 il Mise ha emanato le disposizioni attuative degli incentivi per l’acquisto di
veicoli “ecologici”; in particolare, possono beneficiare del contributo:
- i soggetti che acquistano veicoli destinati “all’uso di terzi”
- imprese e lavoratori autonomi per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali
a condizione che provvedano alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria di quello nuovo.
I “privati” e “tutte le categorie di acquirenti” possono fruire dell’agevolazione, anche senza rottamazione,
purché il nuovo veicolo acquistato abbia emissioni < 95 g/km.
L’incentivo è riconosciuto dal rivenditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è
rimborsato allo stesso dall’impresa costruttrice / importatrice.
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CIRCOLARE DEL
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L5 Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h M1 Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente N1 Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t L6e Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici L7e Quadricicli diversi da quelli di cui al punto precedente, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW CONDIZIONI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO
Secondo l’ art. 17-decies del DL 83/2012, il contributo in esame riguarda i soggetti che:
 acquistano in Italia, anche mediante leasing, un veicolo “nuovo” a basse emissioni, nel
periodo compreso dal 14/03/2013 (30 gg dall’entrata in vigore del citato DM) al 31/12/2015
 consegnano, per la rottamazione, un veicolo di cui sono proprietari o utilizzatori
In particolare, l’agevolazione spetta ai veicoli:
USO DI TERZI VEICOLI STRUMENTALI ACQUISTATI DA TUTTI GLI ACQUIRENTI destinati “all’uso di terzi”, cioè utilizzati dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario del libretto di circolazione. Sul punto, l’art. 2 del DM dispone che l’ “uso di terzi” comprende:  la locazione senza conducente  il servizio di noleggio con conducente e il servizio taxi  il servizio di linea per trasporto di persone  il servizio di trasporto di cose per conto terzi  il servizio di linea per trasporto di cose  il servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi utilizzati da imprese o lavoratori autonomi esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa ai sensi dell’art. 164, TUIR. acquistati “da parte di tutte le categorie di acquirenti” e quindi anche dai privati; in tal caso, è possibile fruire dell’agevolazione anche senza rottamazione di un veicolo, purché il nuovo veicolo abbia emissioni < 95 g/km (trattasi dei veicoli elettrici e ibridi). ECCEZIONI: sono esclusi dall’ agevolazione i veicoli:
 già immatricolato in precedenza.
 cd “a km zero”.
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ROTTAMAZIONE
Come anticipato, a fronte dell’acquisto di un “nuovo” veicolo, l’acquirente deve consegnare al
rivenditore un veicolo destinato alla rottamazione; in particolare, va consegnato un veicolo:
 appartenere alla medesima categoria di quello acquistato (ovvero, ciclomotore con
ciclomotore, autoveicolo con autoveicolo, ecc.); in pratica, devono coincidere le categorie del
veicolo “nuovo” e di quello “rottamato”, riportare dai rispettivi libretti di circolazione.
 che risulti immatricolato almeno 10 anni prima della data di immatricolazione del “nuovo”
veicolo
 intestato, da almeno 12 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo:
 all’acquirente del nuovo veicolo o, in caso di acquisizione in leasing, all’utilizzatore
oppure
 ad un familiare convivente dell’acquirente / utilizzatore.
ECCEZIONI: ai fini dell’incentivo, l’obbligo di rottamare un precedente veicolo viene meno
qualora l’acquisto riguardi:
 veicoli “nuovi” che producono emissioni di Co2 < 95 g/km
 qualunque tipologia di acquirente
Nota: pertanto, un’impresa o un lavoratore autonomo che non disponga di un veicolo da destinare alla
rottamazione, può comunque usufruire dell’incentivo se acquista un veicolo con emissioni < 95 g/km.
LA RENDICONTAZIONE
A coloro che acquistano in Italia, anche in leasing, un veicolo nuovo di fabbrica a “basse
emissioni complessive” sono riconosciuti i seguenti contributi:
CONTRIBUTI ANNI 2013 E 2014 TIPOLOGIA VEICOLI CONTIBUTO PREVISTO VEICOLI CON EMISSIONI DI CO2 < 50 G/KM VEICOLI CON EMISSIONI DI CO2 < 95 G/KM 20% del prezzo di acquisto VEICOLI CON EMISSIONI DI CO2 <120 G/KM (prima delle imposte) CONTRIBUTO ANNO 2015 LIMITE MASSIMO €.5.000 €.4.000 €.2.000 CONTIBUTO PREVISTO LIMITE MASSIMO €.3.500 15% del prezzo di acquisto (prima delle imposte) €.3.000 €.1.800 Al riguardo, si osserva che il contributo in esame è:
 riconosciuto all’acquirente dal rivenditore “mediante compensazione con il prezzo di
acquisto, come risultante dall'atto d'acquisto, al netto delle imposte”.
 rimborsato al rivenditore dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo che lo
“recupera” quale credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
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Nota: come precisato dal DM in esame, nell'atto di acquisto va espressamente dichiarato che il veicolo
consegnato è destinato alla rottamazione.
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UTILIZZO: il credito d’imposta può essere utilizzato per il versamento dei debiti:
 per ritenute IRPEF, per IRES e per IVA, dovuti anche in acconto
 relativi all’esercizio in cui viene richiesto al PRA l’originale del certificato di proprietà e per i
successivi.
DECADENZA: in caso di indebita fruizione totale o parziale del contributo, per il verificarsi
del mancato rispetto delle condizioni previste:
- viene disposta la revoca del credito d’imposta concesso e si procede al relativo recupero
- fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.
RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
Le agevolazioni in esame spettano a condizione che:
 i suddetti contributi siano ripartiti in parti uguali tra:
 un contributo statale, nei limiti delle risorse disponibili (risultanti dal Fondo istituito ai sensi
dell’art. 17-undecies, DL 83/2012).
 uno sconto praticato dal venditore
statale.
In particolare, secondo l’art. 5 del Decreto attuativo, le risorse disponibili sono così utilizzate:
ANNUALITA’ RIPARTIZIONE
3,5 milioni di euro per l'acquisto di veicoli “a basse emissioni complessive”, pubblici o privati:
- destinati all'uso di terzi - utilizzati da imprese/autonomi esclusivamente come beni strumentali che producono emissioni di CO2 < a 50 g/km 7 milioni di euro per l'acquisto di veicoli “a basse emissioni complessive”, pubblici o privati:
- destinati all'uso di terzi - utilizzati da imprese/autonomi esclusivamente come beni strumentali che producono emissioni di CO2 < 95 g/km 2013 4,5 milioni di euro riservati all’acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti, di veicoli
“a basse emissioni complessive” che producono emissioni di CO2 < 95 g/km di cui una quota pari a 1,5 milioni di euro riservata all'acquisto di veicoli che producono emissioni di CO2 < 50 g/km le rimanenti risorse per l'acquisto di veicoli “a basse emissioni complessive”, pubblici o privati: - destinati all'uso di terzi - utilizzati da imprese/autonomi esclusivamente come beni strumentali che producono emissioni di CO2 < 120 g/km è previsto uno stanziamento, rispettivamente, di 35 e di 45 milioni di euro. Per tali anni, le 2014 e 2015 modalità di ripartizione delle suddette risorse avverrà con un successivo decreto del Mise, sulla base del monitoraggio delle agevolazioni relativo all’anno precedente. AGEVOLAZIONE: GLI ADEMPIMENTI DEL RIVENDITORE
Ai fini dell’incentivo in esame, il rivenditore del veicolo agevolato è soggetto a particolari
adempimenti, indicati nel seguito:
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 nell’atto di acquisto siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo
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2) REGISTRAZIONE PRENOTAZIONE CONTRIBUTI Pag. 5 / 5
registrarsi al “sistema informatico” secondo la procedura resa disponibile dal Ministero dello Sviluppo economico sul sito www.bec.mise.gov.it accedere al “sistema informatico” e prenotare i contributi; il rivenditore ottiene così, secondo la disponibilità delle risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione. Conclusione delle operazioni di prenotazione: il Mise, con avviso pubblicato sul sito www.mise.gov.it, comunica annualmente il termine delle operazioni di prenotazione dei contributi, per esaurimento delle risorse disponibili. confermare, entro 90 giorni dalla prenotazione, mediante il “sistema informatico” la vendita del veicolo, comunicando il numero di targa. Pertanto, il contributo non viene riconosciuto, se il veicolo è consegnato all’ CONFERMA acquirente dopo 90 giorni dalla prenotazione. 3) VENDITA È, tuttavia, possibile annullare una prenotazione ed effettuarne una nuova, qualora vi siano ancora risorse disponibili; la prenotazione annullata non costituisce però titolo preferenziale. entro 15 giorni dalla consegna del “nuovo” veicolo, pena il non riconoscimento del contributo statale:  consegnare ad un demolitore il veicolo “ritirato” dall’acquirente  provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello DEMOLIZIONE telematico dell'automobilista (DPR 358/2000) 4) VEICOLO Sul punto, il DM precisa che i veicoli “rottamati”: ROTTAMATO - non possono essere rimessi in circolazione - vanno avviati case costruttrici o ai centri autorizzati, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. inviare all’imprese costruttrice / importatrice, che ha rimborsato il contributo, la DOCUMENTAZIONE seguente documentazione (da conservare fino al 31/12 del 5° anno successivo a 5) PER RIMBORSO quello di emissione della fattura di vendita): CONTRIBUTO  copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto  copia del libretto e del certificato di proprietà del “nuovo” veicolo inviare all’impresa costruttrice / importatrice, in tutti i casi in cui sia prevista la rottamazione del veicolo “ritirato”, la seguente documentazione (da conservare entro 31/12 del 5° anno successivo ad emissione fattura):  copia del libretto di circolazione e del foglio complementare o del certificato DOCUMENTAZIONE di proprietà del veicolo usato o, in mancanza, copia dell'estratto cronologico 6) IN CASO DI  originale del certificato di proprietà relativo alla radiazione per demolizione, ROTTAMAZIONE rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista  certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del veicolo usato sia un familiare convivente alla data di acquisto del nuovo veicolo  documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore Nota: come evidenziato dal Mise, considerato che il rivenditore è “libero” di aderire o meno all’iniziativa
“l’acquirente che desidera usufruire dei contributi deve preventivamente verificare presso il
rivenditore l’adesione da parte di quest’ultimo e la relativa disponibilità di risorse”.
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