"Guida ai regimi fiscali ed ai primi adempimenti tributari per le nuove

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"Guida ai regimi fiscali ed ai primi adempimenti tributari per le nuove
Direzione Regionale della Lombardia
Settore Gestione Tributi
GUIDA AI REGIMI FISCALI ED AI PRIMI
ADEMPIMENTI TRIBUTARI
PER LE NUOVE ATTIVITA’
di
Alessandro Campanaro
Hanno collaborato:
per i contenuti: Marco Magagna
per la realizzazione grafica e la navigazione: Gianluigi Calabrese
INDICE
PARTE PRIMA
PROSPETTI RIASSUNTIVI DEI REGIMI CONTABILI
pag. 4
1. I REGIMI FISCALI DELLE IMPRESE
L’attività d’Impresa ……………………………………………..
pag. 6
1.1 Regime ordinario …………………………………………………..
pag. 10
1.2 Regime semplificato ………………………………………………
pag. 11
1.3 Regime super-semplificato ……………………………………..
pag. 12
1.4 Regime forfetario …………………………………………………..
pag. 13
1.5 Regime delle nuove iniziative imprenditoriali …………..
pag. 14
1.6 Regime delle imprese marginali ………………………………
pag. 17
2. I REGIMI FISCALI DEI LAVORATORI AUTONOMI
Il lavoratore autonomo …………………………………………
pag. 20
2.1 Regime ordinario ……………………………………………………
pag. 21
2.2 Regime semplificato ……………………………………………….
pag. 22
2.3 Regime super-semplificato ………………………………………
pag. 22
2.4 Regime forfetario ………………..…………………………………..
pag. 23
2.5 Regime delle nuove attività ………………..…………………….
pag. 23
2.6 Regime delle attività marginali ………………..……………….
pag. 23
PARTE SECONDA
3. GLI ADEMPIMENTI FISCALI DI INIZIO ATTIVITA’
3.1 La dichiarazione di inizio attività ………………………………
pag. 26
3.2 La registrazione dell’atto costitutivo ………………………….
pag. 28
4. ALTRI ADEMPIMENTI
4.1 L’iscrizione nel Registro delle Imprese …………………………
pag. 30
4.2 Gli adempimenti in materia previdenziale ed assicurativi
pag. 31
1
PARTE TERZA
5. LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
5.1 Investimenti nelle aree svantaggiate …………………………..
pag. 34
5.2 Investimenti nel settore del turismo e del commercio…..
pag. 35
5.3 Investimenti nel settore dell’editoria ………………………….
pag. 35
5.4 Incentivi all’imprenditoria femminile ………………………..
pag. 36
APPENDICE…………………………………………………………………………
pag. 37
2
PARTE PRIMA
3
PROSPETTI RIASSUNTIVI DEI REGIMI CONTABILI
ATTIVITA’ D’IMPRESA
Ricavi
Da euro 0 a euro 10.329,14
Da euro 0 a euro 25.822,84
(euro 15.493,71 per attività di prestazione di
servizi)
Da euro 0 a euro 61.974,83
(euro 30.987,41 per attività di prestazione
di servizi)
Da euro 0 a euro 516.456,90
(euro 309.874,14 per attività di prestazione
di servizi)
Oltre euro 516.456,90
(euro 309.874,14 per attività di prestazione
di servizi)
Regimi adottabili
Ordinario
Semplificato
Super-semplificato
Forfetario
Nuove iniziative d’impresa
Attività marginali
Ordinario
Semplificato
Super-semplificato
Nuove iniziative d’impresa
Attività marginali (per i limiti di ricavi vedi par. 1.6)
Ordinario
Semplificato
Nuove iniziative d’impresa
Ordinario
Semplificato
Ordinario
ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO
Compensi
Da euro 0 a euro 10.329,14
Da euro 0 a euro 15.493,71
Da euro 0 a euro 25.822,84
Da euro 0 a euro 30.987,41
Oltre euro 30.987,41
Regimi adottabili
Ordinario
Semplificato
Super-semplificato
Forfetario
Nuove attività
Attività marginali
Ordinario
Semplificato
Super-semplificato
Nuove attività
Attività marginali
Ordinario
Semplificato
Nuove attività
Attività Marginali (per i limiti di ricavi vedi par. 1.6)
Ordinario
Semplificato
Nuove attività
Ordinario
Semplificato
4
CAPITOLO PRIMO
I REGIMI FISCALI DELLE IMPRESE
5
L’ATTIVITA’ D’IMPRESA
Definizione
Secondo la definizione data dall’art. 55 del DPR 917/1986 (Testo unico delle Imposte
sui Redditi), costituiscono redditi di impresa quelli derivanti dall’esercizio, per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali individuate dall’art.
2195 del Codice Civile (attività industriale di produzione di beni e servizi, attività di intermediazione nella circolazione di beni, attività di trasporto, attività bancarie e assicurative ed attività ausiliarie delle precedenti).
Rientrano, inoltre, nella citata definizione le attività di allevamento degli animali e di
manipolazione, trasformazione, alienazione di prodotti agricoli e zootecnici non riconducibili nel normale esercizio dell’agricoltura.
Sono considerati, infine, redditi d’impresa anche quelli derivanti dall’esercizio di attività dirette all’erogazione di servizi, laddove prevalga l’organizzazione di mezzi rispetto
alla figura del prestatore, nonché altre ipotesi, di volta in volta individuate dalla legge e
dalla prassi Ministeriale (es. promotore finanziario, affittacamere, agente assicurativo
ecc.).
Caratteristiche essenziali dell’attività di Impresa
¾ Autonomia, ossia l’assenza di qualunque vincolo di subordinazione.
¾ Professionalità, ossia l’indirizzo unitario della propria attività verso uno scopo
prestabilito.
¾ Abitualità, ossia sistematicità, continuità e non occasionalità dell’attività svolta.
Non si richiede che vi sia, necessariamente, una preminenza dell’organizzazione di
uomini e mezzi rispetto all’apporto e alle caratteristiche personali dell’imprenditore
(cd. Organizzazione in forma di impresa).
A prescindere dalla verifica di tali requisiti, i redditi delle società di persone (S.n.c.,
S.a.s. e assimilate) o delle società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.), sono considerati
redditi d’impresa, salvo ipotesi particolari.
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Gli adempimenti comuni ai diversi regimi fiscali d’impresa.
Fatte salve le eccezioni che si vedranno più avanti (v. par. 1.5, 1.6,) i soggetti esercenti
un’attività di impresa sono assoggettati ad alcune regole comuni, concernenti le dichiarazioni fiscali, nonché le modalità ed i termini di effettuazione dei versamenti
d’imposta, che vengono esposte qui di seguito.
Le dichiarazioni fiscali
L’imprenditore deve presentare le seguenti dichiarazioni fiscali (o alcune di esse):
¾ Dichiarazione dei redditi, utilizzando il modello predisposto in relazione alla
forma giuridica rivestita dal contribuente (persona fisica, società di persone o di
capitale ecc.).
¾ Dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 ordinario o semplificato).
¾ Dichiarazione IRAP.
¾ Dichiarazione IVA.
A partire dall’anno d’imposta 1998, i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno
solare, tenuti a presentare almeno due di queste dichiarazioni, devono compilare obbligatoriamente la dichiarazione in forma unificata, utilizzando il Modello di dichiarazione Unificato e Compensativo (UNICO).
Esso si compone dei diversi modelli di dichiarazione, che rimangono tra di loro distinti, consentendo di compensare le posizioni debitorie e creditorie relative alle diverse
imposte.
In assenza dei requisiti per la presentazione unificata delle varie dichiarazioni, esse saranno inviate separatamente .
Il modello 770 semplificato non entra mai a far parte della dichiarazione unificata, ma
ha sempre una sua vita autonoma.
I soggetti diversi dalle persone fisiche devono obbligatoriamente presentare le dichiarazioni fiscali per via telematica, direttamente oppure avvalendosi di intermediari abilitati.
Le persone fisiche possono altresì presentare tali dichiarazioni per il tramite degli Istituti di credito, degli Uffici Postali o degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Laddove si intenda trasmettere in prima persona le dichiarazioni telematiche, occorrerà richiedere un codice identificativo (PINCODE) ed una password (a tale scopo clicca
qui: http://fisconline.agenziaentrate.it/).
Anche i diversi modelli di dichiarazione, con le relative istruzioni, sono scaricabili dal
sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
( http://www.agenziaentrate.it/modulistica/index.htm).
Le aliquote applicabili
Qui di seguito si riportano le aliquote d’imposta applicabili ai redditi prodotti dalla generalità dei contribuenti e quindi anche dei soggetti esercenti un’attività economica di
tipo imprenditoriale.
Le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., ecc.), sono assoggettate ad Imposta sul
Reddito delle Società (IRES), mentre nei confronti di tutti gli altri operatori economici
(persone fisiche, imprese individuali, società di persone, e a regime, le associazioni ed
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altri enti privi di personalità giuridica) si applica l’Imposta sul Reddito delle Persone
Fisiche (IRPEF). Per le associazioni prive di personalità giuridica, in attesa
dell’inclusione tra i soggetti passivi IRE, si applicano le disposizioni IRES.
Ai fini fiscali, pertanto, le società di persone attribuiscono proporzionalmente il reddito prodotto ai soci o associati, in capo ai quali avviene la tassazione, indipendentemente dall’effettiva distribuzione del reddito medesimo (cd. Principio di trasparenza).
; ALIQUOTE IRPEF
SCAGLIONI D’IMPOSTA (in euro)
ALIQUOTA IRPEF
Fino a 15.000
Oltre 15.000 fino a 29.000
Oltre 29.000 fino a 32.600
Oltre 32.600 fino a 70.000
Oltre 70.000
23%
29%
31%
39%
45%
; ALIQUOTE IRES
Trova applicazione un’aliquota unica, pari al 33% del reddito prodotto nel corso
dell’esercizio. Sono, tuttavia, previste aliquote ridotte nei confronti di particolari tipologie di enti e società (enti ed istituti di assistenza sociale, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza ecc.).
Versamento delle Imposte
E’ previsto nel corso dell’anno il versamento di un acconto, nella misura del 98% delle
imposte sui redditi (IRPEF o IRES) versate l’anno precedente.
Al termine dell’esercizio, in seguito alla compilazione della dichiarazione dei redditi, il
contribuente è in grado di stabilire con precisione l’ammontare di imposta da versare,
al netto dell’acconto già corrisposto all’Erario.
Se il contribuente, al momento di versare gli acconti, ritiene che l’imposta dovuta per il
periodo in corso sarà inferiore rispetto a quella versata l’anno precedente, ovvero sarà
inesistente, potrà eseguire un versamento d’acconto in misura ridotta rispetto a quella
ordinaria, ovvero non procedere a versamento alcuno.
In ogni caso, l’acconto non è dovuto se nell’anno precedente non si sono conseguiti
redditi (ad esempio, nel caso in cui si sia iniziata l’attività nell’anno in corso) ovvero
qualora non sia stata presentata la dichiarazione, in virtù di disposizioni di legge.
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Termini di versamento
Gli acconti, ove previsti, devono essere corrisposti in due rate.
Se tuttavia l’importo da versare con la prima rata è di importo inferiore a 103 euro, il
versamento avverrà in un’unica soluzione.
Per le persone fisiche la prima rata, pari al 40% dell’acconto complessivo, deve essere
versata entro il 20 giugno dell’anno cui si riferisce (per società ed altri enti entro il
termine per il versamento del saldo relativo al periodo d’imposta precedente).
Il termine per il pagamento della seconda rata, pari al 60% dell’acconto, o dell’unica
rata coincide con il 30 novembre (per società ed altri enti entro coincide con l’ultimo
giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio in corso).
Il saldo deve essere versato, infine, entro il 20 giugno dell’anno successivo a quello cui
si riferiscono i redditi dichiarati, ovvero entro il 20 luglio con la maggiorazione dello
0,40%, (per le società entro il 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura
dell’esercizio).
La medesima disciplina trova applicazione con riferimento all’IRAP.
Modalità di versamento
Il versamento delle imposte avviene mediante l’utilizzo del Modello di pagamento unificato F24, utilizzabile presso qualsiasi concessionario della riscossione, nonché presso
gli sportelli delle banche o degli Uffici postali autorizzati.
Tale Modello è disponibile nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
(http://www.agenziaentrate.it/documentazione/versamenti/modello_f24/2003/index.htm),
analogamente all’elenco dei codici tributo da utilizzare per effettuare correttamente il
versamento
(http://www.agenziaentrate.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/index.htm).
E’ consentito eseguire i versamenti anche per via telematica, tramite Mod. F24 on line
http://www.agenziaentrate.it/servizi/servizi_telematici/fisconline/versamenti_con_f24.htm)
per il mezzo degli Istituti di credito che hanno aderito al sistema di pagamento del
Mod. F24 tramite internet
(http://www.agenziaentrate.it/documentazione/versamenti/banche/index.htm).
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1.1 Regime ordinario
Requisito soggettivo
E’ il regime contabile e fiscale “normale” per imprese di dimensioni medio/grandi, che
hanno cioè conseguito nell’anno precedente ricavi superiori a 309.874,14 euro se svolgono attività di servizi, o a 516.456,90 euro negli altri casi.
Può essere comunque scelto anche da imprese di dimensioni minori (alle quali si applicherebbero regimi semplificati), laddove lo ritengano più conveniente.
Salvo eccezioni che si vedranno più avanti, l’opzione per il regime ordinario non deve
essere espressamente comunicata all’Amministrazione Finanziaria, essendo sufficiente
l’osservanza degli obblighi contabili e dichiarativi di seguito indicati.
Le scritture contabili obbligatorie
I soggetti operanti nel regime ordinario sono assoggettati alla tenuta di particolari registri (le cd. “scritture contabili”), nei quali vengono effettuate le rilevazioni dei più
importanti accadimenti della vita aziendale.
Tra di essi, i principali sono:
¾ Libro giornale.
¾ Libro degli inventari.
¾ Registro dei beni ammortizzabili, che può tuttavia essere sostituito da annotazioni nel libro giornale o in quello degli inventari.
¾ I registri obbligatori ai fini delle normativa del lavoro (libro paga, libro matricola, registro degli infortuni).
¾ Registri I.V.A.
¾ Le scritture ausiliarie di magazzino.
I registri I.V.A. possono essere sostituiti dal compimento delle relative annotazioni nel
libro giornale, sempre che, su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, siano forniti
gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare in essi.
I registri obbligatori devono essere numerati dal contribuente in maniera progressiva e
tenuti secondo precise regole di correttezza, anche mediante l’ausilio di sistemi informatici e meccanografici.
L’imprenditore deve conservare ordinatamente i registri, nonché tutta la documentazione relativa all’attività d’impresa (fatture, corrispondenza ecc.) per dieci anni o, se
più lungo, entro il termine di definizione degli eventuali accertamenti e contenziosi con
il Fisco.
I soggetti in contabilità ordinaria hanno, infine, il fondamentale obbligo di redigere e
conservare il bilancio, contenente il risultato economico dell’esercizio (utile o perdita),
nonché la situazione patrimoniale dell’impresa.
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1.2 Regime semplificato
Requisito soggettivo
E’ il regime contabile e fiscale delle imprese di dimensioni “minori”, ossia delle imprese individuali o delle società di persone e assimilate, che hanno conseguito nell’anno
precedente ricavi non superiori a 309.874,14 euro se svolgono attività di servizi, o a
516.456,90 euro negli altri casi.
Può applicarsi anche in caso di primo anno di attività, a condizione che al termine
dell’esercizio siano rispettati i suddetti limiti di ricavi.
Gli adempimenti contabili
Il regime semplificato esonera dalla redazione del bilancio, nonché dalla tenuta del libro giornale, del libro degli inventari, delle scritture ausiliarie e dei registri relativi al
magazzino.
Trovano applicazione, per il resto, tutti gli obblighi contabili previsti dal regime ordinario (vedi par. 1.1).
L’opzione, la revoca e la cessazione
Il regime semplificato, come già detto, è il regime naturale delle imprese “minori”.
In presenza dei requisiti sopra indicati, pertanto, troverà automatica applicazione, senza la necessità di manifestare una specifica volontà e senza alcun limite temporale.
In caso di inizio attività, tuttavia, occorre dichiarare nella denuncia presentata
all’Ufficio delle Entrate il presunto verificarsi delle condizioni di legge
(http://www.agenziaentrate.it/modulistica/altri/modelli_attivita.htm).
Tale volontà, che vincola l’imprenditore per almeno un anno, può essere inizialmente
manifestata tramite il proprio comportamento (cd. comportamento concludente) ma
deve essere in seguito formalizzata, anche nel caso di inizio attività, nella prima dichiarazione
IVA,
ovvero
nella
prima
dichiarazione
unificata,
(http://www.agenziaentrate.it/modulistica/dichiarazione/2004/iva/italiano/index.htm).
Il venir meno di uno solo dei requisiti richiesti per l’accesso, comporta la fuoriuscita da
tale regime e l’assoggettamento alla disciplina ordinaria, a partire dall’anno successivo.
L’ aliquota applicabile
Si applicano le ordinarie aliquote IRPEF.
Il reddito imponibile viene determinato sulla base di regole parzialmente divergenti da
quelle ordinarie.
Esso viene determinato, infatti, dalla differenza tra i ricavi ed i costi dell’esercizio rettificata con componenti positivi e negativi distintamente indicati dalla legge (minusvalenze e plusvalenze patrimoniali, esistenze iniziali e rimanenze finali, quote di ammortamento ecc.)
Poiché non è prevista la redazione del bilancio, il reddito si determina compilando
l’apposito quadro annesso al modello unificato di dichiarazione dei redditi
(http://www.agenziaentrate.it/modulistica/dichiarazione/2004/index.htm).
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1.3 Regime super-semplificato
Requisito soggettivo
Trova applicazione in capo alle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa alla quale sarebbe già applicabile il regime semplificato, in presenza dei suddetti requisiti, riferiti all’anno precedente:
¾ Ricavi non superiori a 15.493,71 euro per prestazioni di servizi, ovvero a
25.822,84 euro con riferimento ad altre attività.
¾ Utilizzo di beni strumentali di valore non superiore a 25.822,84 euro.
¾ Compensi pagati a collaboratori non occasionali (lavoratori dipendenti o collaboratori ad altro titolo) non superiori al 70% dei ricavi.
¾ Acquisti, al netto dell’IVA, di valore non superiore a 18.075,99 euro, se l’attività
esercitata è la rivendita, ovvero a 10.329, 14 euro nelle altre ipotesi.
Gli adempimenti contabili
Il regime super-semplificato esonera da tutti gli adempimenti contabili, eccezion fatta
per la tenuta dei registri IVA, che possono tuttavia essere sostituiti da un apposito prospetto semplificato nel quale registrare le operazioni attive e passive.
Permane l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni fiscali, nonché la disciplina relativa ai versamenti d’imposta (acconti, saldo ecc.).
L’opzione, la revoca e la cessazione
Per avvalersi di tale regime non occorre esprimere alcuna opzione, né effettuare comunicazioni di sorta agli Uffici delle Entrate.
In caso di inizio attività, tuttavia, occorre dichiarare nella denuncia presentata
all’Ufficio delle Entrate il presunto verificarsi delle condizioni richieste
(http://www.agenziaentrate.it/modulistica/altri/modelli_attivita.htm) .
L’ aliquota applicabile
Valgono le considerazioni esposte con riferimento al regime semplificato ed indicate
nel precedente paragrafo.
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1.4 Regime forfetario
Requisito soggettivo
E’ la disciplina naturale delle cd imprese “minime”, ossia di imprese esercitate in forma individuale che nell’anno precedente abbiano soddisfatto contemporaneamente i
seguenti requisiti:
¾ Ricavi non superiori a 10.329,14 euro.
¾ Utilizzo di beni strumentali di valore non superiore a 10.329,14 euro.
¾ Compensi pagati a collaboratori non occasionali (lavoratori dipendenti o collaboratori ad altro titolo) superiori al 70% dei ricavi.
¾ Assenza di cessioni all’esportazione.
Sarà possibile applicare la disciplina in esame anche in ipotesi di inizio attività, sempreché al termine dell’esercizio siano soddisfatti i requisiti di cui sopra.
Gli adempimenti contabili
Gli imprenditori che si avvalgono di tale regime devono adempiere agli obblighi di certificazione dei corrispettivi (emissione di fatture, ricevute fiscali e scontrini), provvedere alla loro registrazione (sui libri IVA) e alla conservazione, assieme a tutta la documentazione ricevuta, nonché registrare cumulativamente i ricavi di ciascun mese, nei
registri IVA o in un apposito prospetto, il cui contenuto è stato determinato con DM
12.02.1997 (il presente decreto è disponibile attraverso il servizio di documentazione
tributaria,
presente
nel
sito
Internet
dell’Agenzia
delle
Entrate
(http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html).
Quanto agli obblighi relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali (IRPEF, IVA,
IRAP e Sostituti d’Imposta), nonché ai versamenti, trova applicazione la disciplina
prevista per i soggetti in normale attività.
L’opzione, la revoca e la cessazione
In presenza dei requisiti sopra indicati, il contribuente minore sarà assoggettato al regime di contabilità forfetaria, salva la possibilità di optare per quello ordinario o semplificato.
Vale, al riguardo, quanto precisato con riferimento al regime semplificato (vedi par.
1.2), sia per quanto concerne l’esercizio dell’opzione, sia con riferimento alla cessazione del regime di contabilità semplificata per il venir meno delle condizioni d’accesso.
La scelta per il regime contabile ordinario o semplificato vincola per almeno un triennio, trascorso il quale essa resta valida per ciascun anno successivo, finché permane la
concreta applicazione della scelta effettuata.
L’ aliquota applicabile
Trovano applicazione le ordinarie aliquote IRPEF.
Ciò che cambia, infatti, è la determinazione del reddito d’impresa su cui applicare le
suddette aliquote, che viene calcolato forfetariamente, applicando determinate percen-
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tuali (75% per imprese esercenti prestazioni di servizi, 61% nelle altre ipotesi)
sull’ammontare dei ricavi dell’anno.
1.5 Regime delle nuove iniziative imprenditoriali
Requisito soggettivo
E’ un particolare regime agevolato, che può essere adottato da chi intraprende
un’attività d’impresa, con riferimento al periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e
per i due successivi.
Trova applicazione esclusivamente nei confronti di chi rispetta, contemporaneamente,
le seguenti condizioni:
¾ L’imprenditore deve essere una persona fisica.
¾ il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni un’altra attività
d’impresa.
¾ L’attività che si intende esercitare non deve essere la prosecuzione di un’altra
precedentemente svolta, anche se occasionalmente o in qualità di lavoratore subordinato. E’ invece ammessa la prosecuzione di un’attività esercitata in precedenza da altri imprenditori.
¾ Per ciascun anno di applicazione di tale regime, non si deve realizzare un ammontare di ricavi superiore a 30.987,41 euro per le imprese che erogano servizi,
ovvero
a
61.974,83
per
chi
esercita
altre
attività.
Tale requisito può essere valutato solamente a posteriori, al termine
dell’esercizio. Laddove, tuttavia, si prosegua un’attività altrui, esso dovrà sussistere anche a priori, e verrà determinato sulla base dei ricavi realizzati nell’anno
precedente a quello di acquisizione.
¾ Devono essere rispettati tutti gli adempimenti in materia previdenziale, assicurativa e amministrativa.
Gli adempimenti contabili e fiscali
Gli imprenditori che si avvalgono di tale regime devono soltanto adempiere agli obblighi di certificazione dei corrispettivi (emissione di fatture, ricevute fiscali e scontrini),
nonché provvedere alla loro conservazione assieme a tutta la documentazione ricevuta.
Non è invece richiesta la registrazione di tali documenti, nonché la tenuta delle scritture contabili previste per i soggetti in contabilità ordinaria.
Sono, tuttavia, assoggettati a tutti gli adempimenti imposti ai sostituti d’imposta dalla
legislazione del lavoro.
Quanto agli obblighi relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali (IRPEF, IVA,
IRAP, Sostituti d’Imposta) trovano applicazione le regole previste per i soggetti in contabilità ordinaria.
L’ aliquota applicabile
La disciplina in esame prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e
delle relative addizionali, pari al 10% del reddito d’impresa, determinato in base alle
regole previste per il regime semplificato (vedi par. 1.2).
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Tale imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il Modello di pagamento F24,
secondo le modalità di pagamento (tradizionale o via Internet) già descritte, indicando
il codice tributo 4025, appositamente predisposto.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine di pagamento del saldo
dell’IRPEF, ossia entro il 20 giugno dell’anno successivo, ovvero entro il 20 luglio con
la maggiorazione dello 0,40%, senza che sia dovuto nel corso dell’esercizio alcun acconto d’imposta.
Resta, invece, immutato l’obbligo di versamento degli acconti relativi all’IRAP ed ai
contributi previdenziali.
L’opzione, la revoca e la cessazione
L’imprenditore persona fisica che intenda avvalersi di tale regime agevolato, in sede di
dichiarazione d’inizio attività (scarica il modello di inizio e le relative istruzioni
http://www.agenziaentrate.it/modulistica/altri/modelli_attivita.htm) deve presentare un
apposito modello, previsto dalla Circolare n. 23 del 09 marzo 2001, debitamente compilato (reperibile tramite il servizio di documentazione tributaria del sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate:
http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html).
Tale comunicazione può essere inoltrata a qualsiasi Ufficio delle Entrate (per individuare
il
proprio
Ufficio
di
competenza
o
l’Ufficio
più
vicino
http://www.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/index.htm)
La scelta operata è vincolante per almeno un periodo d’imposta e può essere revocata
dandone comunicazione ad un Ufficio delle Entrate, utilizzando il modello con il quale
è stata esercitata l’opzione.
Tale regime fiscale cessa automaticamente, senza che il contribuente manifesti alcuna
volontà, nelle seguenti ipotesi:
¾ Scadenza del triennio, che costituisce il limite temporale massimo entro il quale
si può beneficiare di tale disciplina agevolativa.
¾ Superamento del limite massimo di ricavi richiesto per l’accesso che , come detto, è pari a 30.987,41 euro per le imprese che erogano servizi, ovvero a 61.974,83
per chi esercita altre attività. In tale ipotesi, la fuoriuscita dal regime fiscale per
le nuove iniziative imprenditoriali decorre dal medesimo periodo d’imposta se i
ricavi conseguiti sono superiori a quelli massimi consentiti di oltre il 50%. Diversamente produrrà i suoi effetti dall’anno successivo.
La decadenza a qualunque titolo dal regime agevolato comporta per l’imprenditore
l’applicazione della sua propria disciplina ordinaria (cfr. par. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4).
L’assistenza fiscale (cd. Tutoraggio)
Coloro che optano per il regime delle nuove iniziative imprenditoriali, possono farsi
assistere negli adempimenti fiscali dal competente ufficio delle Entrate, individuato in
ragione del proprio domicilio fiscale.
A tal fine occorre:
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¾ richiedere l’assistenza in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività, con lo stesso modello utilizzato per l’adesione al regime fiscale agevolato
(http://www.agenziaentrate.it/modulistica/altri/modelli_attivita.htm);
¾ se non già posseduto, richiedere telematicamente il PINCODE necessario per
avvalersi dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate (cfr. par. 1.1) e scaricare
l’apposito software (www.agenziaentrate.it/documentazione/tutoraggio).
A ciascun contribuente viene assegnato un tutor, che lo assiste nell’adempimento degli
obblighi contabili, fornendo altresì consulenza nelle materie connesse all’applicazione
del regime agevolato.
L’assistenza fiscale è fornita per il mezzo della posta elettronica e, ove necessario, attivando un canale diretto con il tutor stesso.
Il contribuente, utilizzando il software scaricato in precedenza, provvede a trasmettere
con cadenza trimestrale i dati contabili relativi alle operazioni effettuate.
Sulla base di tali elementi, il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate provvede
alla liquidazione delle imposte, predispone i modelli di pagamento, nonché i relativi
quadri della dichiarazione unificata, dandone comunicazione sia al contribuente che al
tutor.
Il credito d’imposta
E’ riconosciuto un credito d’imposta, in relazione all’acquisto dell’apparecchiatura informatica che consente di avvalersi dell’assistenza fiscale dell’Agenzia delle Entrate sopra decritta.
Esso è stabilito in misura pari al 40% del prezzo unitario di acquisto, non può in ogni
caso eccedere la somma di 309,97 euro ed è concesso anche nel caso in cui
l’apparecchiatura sia acquisita in locazione finanziaria.
Per beneficiare di tale agevolazione occorre inviare telematicamente, a partire dal 1
febbraio di ogni anno, un’apposita istanza (Mod. IPC) al Centro Operativo di Pescara,
via Rio Sparto n. 21, 65100 Pescara.
Quest’ultimo, entro 30 giorni dal ricevimento comunica, sempre in via telematica,
l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.
Per scaricare il Modello IPC, il relativo software di trasmissione, nonché le relative istruzioni www.agenziaentrate.it/modulistica/altri/credito_imp/index.htm
Per ulteriori approfondimenti, si vedano la Circolare n. 1 del 03.01.2001, la Circolare n.
8 del 26.01.2001 e la già citata Circolare n. 23 del 09.03.2001. Tali documenti di prassi
sono reperibili attraverso il servizio di Documentazione Tributaria del sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate.
(per accedervi http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html).
16
1.6 Regime delle imprese marginali
Requisito soggettivo
E’ un regime agevolato riservato alle persone fisiche, esercenti un’ attività imprenditoriale, che trova applicazione nel caso in cui:
¾ L’attività dell’imprenditore sia assoggettata all’applicazione degli studi di settore.
¾ I ricavi del periodo d’imposta precedente non siano superiori ad un limite, differenziato per attività e stabilito con appositi Provvedimenti, comunque non superiore a 25.822,84 euro.
I ricavi minimi da prendere in considerazione, sono quelli risultanti dall’applicazione
del software di elaborazione degli studi di settore denominato Ge.Ri.Co. (per le versioni dei diversi anni clicca qui http://www.agenziaentrate.it/software/index.htm), ridotto
del 6%. Ulteriori riduzioni sono previste in presenza di particolari condizioni (ad esempio, il compimento del sessantesimo anno di età da parte dell’imprenditore).
In caso di inizio attività sarà possibile optare per tale disciplina sulla base di una valutazione presuntiva, fatta salva la necessità di rispettare a fine esercizio i limiti di ricavi
sopra indicati.
Adempimenti contabili, assistenza al contribuente e credito d’imposta
Si applicano le medesime disposizioni previste per le nuove iniziative imprenditoriali
L’ aliquota applicabile
Anche in tale ipotesi è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e
delle relative addizionali, che è pari al 15% del reddito d’impresa, determinato in base
alle regole previste per il regime semplificato (cfr. par. 1.2).
Tale imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il Modello F24 (disponibile on
line su: http://www.agenziaentrate.it/documentazione/versamenti/index.htm), indicando il
medesimo codice tributo 4025 previsto per le nuove piccole imprese ed effettuando il
versamento entro il termine per il pagamento del saldo dell’IRPEF (20 giugno
dell’anno successivo), senza corrispondere gli ordinari acconti d’imposta, salvo per
l’IRAP ed i contributi.
L’opzione, la revoca e la cessazione
Il contribuente interessato all’applicazione di tale regime deve darne comunicazione
all’Ufficio delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale (per individuare il proprio Ufficio di competenza
http://www.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/index.htm), presentando la domanda prevista dalla Circolare n. 23 del 09 marzo 2001, analogamente a quanto visto per le nuove attività imprenditoriali (per trovare la circolare
http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html).
La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata, purché entro il mese di
gennaio dell’anno a partire dal quale si intende applicare il regime.
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La scelta operata non ha una scadenza, è vincolante per almeno un periodo d’imposta e
può essere revocata dandone comunicazione all’Ufficio delle Entrate, entro il mese di
gennaio dell’anno interessato.
Tale regime fiscale cessa automaticamente, senza che il contribuente manifesti alcuna
volontà, nelle ipotesi di superamento del limite massimo di ricavi richiesto per
l’accesso che, come detto, è differenziato per settore di attività.
La fuoriuscita dal regime fiscale decorre dal medesimo periodo d’imposta se i ricavi
conseguiti sono superiori a quelli massimi consentiti di oltre il 50%.
In caso contrario dispiegherà i suoi effetti dall’anno successivo.
La decadenza a qualunque titolo dal regime delle imprese marginali comporta, anche,
in tale ipotesi, il rientro nel proprio regime contabile “naturale” (v. par. 1.1, 1.2, 1.3 e
1.4).
Per ulteriori approfondimenti, si vedano la Circolare n. 1 del 03.01.2001, la Circolare n.
8 del 26.01.2001 e la già citata Circolare n. 23 del 09.03.2001. Tali documenti di prassi
sono reperibili attraverso il servizio di Documentazione Tributaria del sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate.
(per accedervi http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html).
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CAPITOLO SECONDO
I REGIMI FISCALI DEI LAVORATORI AUTONOMI
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IL LAVORATORE AUTONOMO
Definizione
Secondo la definizione data dall’art. 53 del DPR 917/1986 (Testo unico delle Imposte
sui Redditi) costituiscono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di
arti o professioni, cioè dall’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva,
di attività artistiche, intellettuali e di servizi diverse da quelle elencate dall’art. 2195 del
Codice Civile.
Tale attività può essere esercitata anche in forma associata con altri professionisti,
purché non rivesta la forma societaria, nel qual caso il reddito prodotto sarà sempre
considerato, salvo rare eccezioni, reddito d’impresa.
Caratteristiche essenziali dell’attività di lavoro autonomo
¾ Autonomia, ossia l’assenza di qualunque vincolo di subordinazione.
¾ Professionalità, ossia l’indirizzo unitario della propria attività verso uno scopo
prestabilito, in analogia a quanto avviene nell’attività d’impresa.
¾ Abitualità, ossia sistematicità, continuità e non occasionalità dell’attività svolta.
¾ Rilevante apporto personale, ossia preminenza delle caratteristiche personali e competenze del lavoratore rispetto all’organizzazione di uomini e mezzi.
Come detto con riferimento all’attività di impresa, tuttavia, l’assenza del requisito della imprenditorialità non costituisce un elemento da solo sufficiente a qualificare l’attività in termini di lavoro autonomo.
I Regimi contabili/fiscali di rilevazione dei fatti della gestione dell’attività economica e
di determinazione del reddito ricalcano quelli visti con riferimento alla figura
dell’imprenditore.
Si evidenziano le principali differenze, mentre per tutto ciò che non è esposto si rinvia
a quanto indicato in precedenza.
Con riferimento agli adempimenti in materia di dichiarazioni fiscali e versamenti
d’imposta, infine, si rimanda integralmente a quanto visto per gli esercenti attività
d’impresa (cfr. pagg. 7-9)
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2.1 Regime ordinario
Requisito soggettivo ed opzione
E’ potenzialmente applicabile alla generalità dei contribuenti, ancorché non automaticamente.
Il lavoratore autonomo deve, infatti, optare annualmente per tale regime di contabilità,
in primo luogo attraverso il proprio concreto atteggiamento, cui fa seguito un’apposita
comunicazione, analoga a quella prevista per i regimi forfetario e semplificato
dell’attività d’impresa (vedi par 1.2 e par. 1.4).
Obblighi contabili
Comporta la tenuta di una pluralità di registri, analogamente a quanto visto per
l’imprenditore, al fine di determinare analiticamente il reddito, come differenza tra le
somme percepite e le spese sostenute.
Tra le principali scritture contabili obbligatori si evidenziano:
¾ Registro cronologico.
¾ Registri IVA.
¾ Registri relativi al personale.
Anche in tale ipotesi è possibile sostituire le registrazioni ai fini IVA con annotazioni
nel registro cronologico, nel rispetto delle condizioni già viste (vedi par. 1.1).
Obblighi dichiarativi
Si applicano le ordinarie regole relative alla presentazione delle dichiarazioni e al versamento delle imposte, previste con riferimento all’impresa.
Trovano applicazione le ordinarie aliquote IRPEF.
Ritenute
I compensi incassati dal lavoratore autonomo sono assoggettati a ritenute alla fonte da
parte del sostituto d’imposta, che riceve la prestazione ed effettua il pagamento. Non
possono mai assumere la qualifica di sostituti d’imposta, le persone fisiche che non esercitino attività d’impresa o di lavoro autonomo.
La ritenuta costituisce una semplice anticipazione del tributo, senza estinguere il rapporto obbligatorio tra l’Erario ed il percettore del reddito. Quest’ultimo dovrà pertanto
indicare i redditi nella propria dichiarazione, determinare l’imposta dovuta e a questa
scomputare l’ammontare delle ritenute subite (ritenute a titolo di acconto).
Con riferimento alle prestazioni effettuate da soggetti residenti in Italia, la ritenuta
d’acconto è commisurata al 20% dei compensi erogati.
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2.2 Regime semplificato
Requisito soggettivo
E’ il regime “normale” per la generalità degli artisti e professionisti, indipendentemente dall’ammontare dei compensi conseguiti, eccezion fatta per quelli assoggettati al regime forfetario.
Obblighi contabili
Comporta la tenuta delle seguenti scritture obbligatorie:
¾ Registri IVA.
¾ Registro incassi e pagamenti, che può essere eliminato effettuando le relative
annotazioni sui registri IVA.
¾ Registri obbligatori per il personale dipendente.
2.3 Regime super semplificato
Requisito soggettivo
Può essere adottato senza necessità di opzione alcuna da artisti e professionisti che
contemporaneamente presentino i seguenti caratteri:
¾ Utilizzo di beni strumentali di valore non superiore a 25.822,84 euro.
¾ Compensi pagati a collaboratori non occasionali (lavoratori dipendenti o collaboratori ad altro titolo) non superiori al 70% dei ricavi.
¾ Acquisti, al netto dell’IVA, di valore non superiore a 10.329,14 euro.
¾ Compensi non superiori a 15.493,71 euro.
In caso di inizio attività, l’applicazione del regime super semplificato impone al contribuente di dichiarare nella denuncia presentata all’Agenzia delle Entrate il presunto verificarsi dei requisiti suddetti, analogamente a quanto detto con riguardo ai soggetti
imprenditori (cfr. par. 1.3).
Obblighi contabili
Comporta la tenuta dei soli registri IVA acquisti e vendite, con annotazione cumulativa
per mese o trimestre degli acquisti e delle importazioni e registrazione cumulativa
mensile delle vendite.
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2.4 Regime forfetario
Requisito soggettivo
Tale disciplina prevede la determinazione del reddito in via forfetaria, applicando
all’ammontare dei compensi la percentuale del 78%.
E’ il regime dei contribuenti “minimi”, ossia degli artisti e professionisti che abbiano
soddisfatto, nell’anno precedente, i seguenti requisiti:
¾ Compensi non superiori a 10.329,14 euro.
¾ Utilizzo di beni strumentali di valore non superiore a 10.329,14 euro.
¾ Compensi pagati a collaboratori non occasionali (lavoratori dipendenti o collaboratori ad altro titolo) superiori al 70% dei ricavi.
2.5 Regime delle nuove attività
E’ del tutto analogo a quello previsto per l’imprenditore al par. 1.5.
In tale ipotesi il reddito da conseguire, determinato analiticamente, non deve essere
superiore, in ogni caso, all’importo di 30.987,41 euro.
I committenti che pagano i compensi non devono operare alcuna ritenuta. A tal fine il
lavoratore autonomo dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i
compensi percepiti sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 10% in virtù del regime
delle nuove attività, esonerando così il proprio cliente da qualsivoglia responsabilità
relativa alla mancata effettuazione della suddetta ritenuta.
2.6 Regime delle attività marginali
Valgono integralmente le precisazioni formulate in precedenza, con riferimento
all’attività d’impresa (vedi par. 1.6).
Rientra anch’esso tra i regimi di determinazione analitica del reddito.
Anche in tale ipotesi i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta, con
l’obbligo per il lavoratore di presentare apposita dichiarazione alla controparte, come
indicato nel precedente paragrafo.
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PARTE SECONDA
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CAPITOLO TERZO
GLI ADEMPIMENTI FISCALI DI INIZIO ATTIVITA’
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3.1 La dichiarazione di inizio attività
Tutti i soggetti che intraprendono un’attività di impresa o di lavoro autonomo (sia artistica che professionale) devono presentare un’apposita dichiarazione di inizio attività,
nel termine di 30 giorni dall’inizio effettivo della stessa, che coincide con il momento
di esecuzione della prima operazione attiva o passiva.
Per le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.) il momento cui fare riferimento è costituito, invece, dall’iscrizione presso il registro delle Imprese, tramite il quale la società
viene ad esistere. In tale ipotesi, pertanto, la presentazione della dichiarazione di inizio
attività (e la conseguente attribuzione di partita IVA) è successiva all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
La dichiarazione può essere presentata:
¾ Direttamente, recandosi presso un qualsiasi Ufficio delle Entrate , consegnando
il modello compilato in ogni sua parte allo sportello preposto.
Si ricorda che presso i front-office degli Uffici Locali dell’Agenzia è altresì possibile reperire i moduli di inizio/variazione/cessazione attività.
Tali modelli sono altresì disponibili accedendo al sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate.
¾ Tramite un Ufficio postale, in un unico esemplare, mediante raccomandata, allegando al modulo debitamente compilato la fotocopia della carta di identità o di
altro documento di riconoscimento del titolare dell’impresa individuale ovvero
del legale rappresentante della società.
¾ In via telematica, direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato. Per
l’inoltro diretto in via telematica è necessario scaricare il relativo software.
¾ Per le imprese individuali e le società di persone è possibile presentare la dichiarazione di inizio attività tramite l’Ufficio del Registro delle Imprese, nella cui circoscrizione provinciale vi è la sede dell’impresa.
Il modulo deve essere, altresì, sottoscritto dal contribuente, ovvero dal suo rappresentante legale o dal soggetto comunque delegato.
Con la dichiarazione di inizio attività il contribuente imprenditore o lavoratore autonomo comunica tutti i dati essenziali relativi alla propria attività (dati anagrafici, tipologia dell’attività e luogo in cui viene esercitata, opzione per regimi speciali ecc.).
Contestualmente, il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate assegna al richiedente il numero di partita di IVA, che è costituito da 11 cifre. In caso di trasmissione
telematica, viene trasmesso dall’Agenzia delle Entrate entro quattro giorni dall’invio
della richiesta di attribuzione.
Esso rimane invariato sino alla cessazione dell’attività e deve essere sempre indicato
nelle dichiarazioni fiscali, nei modelli di pagamento e in ogni altra comunicazione destinata all’Amministrazione Finanziaria, nonché nelle fatture emesse e ricevute.
Nel caso di persona fisica la partita IVA, composta da soli numeri, si differenzia dal codice fiscale, che è invece a composizione alfanumerica (numeri e lettere).
Al contrario, nei confronti delle altre figure di contribuenti (società, associazioni, enti
di altro tipo ecc.), il numero di partita IVA ed il codice fiscale sono coincidenti.
26
Tale coincidenza non si verifica, tuttavia, qualora ad un ente non commerciale, già esistente e già provvisto di codice fiscale, venga attribuita in un momento successivo la
partita IVA.
Nel caso in cui intervenga una qualsiasi modifica nell’attività di impresa o di lavoro autonomo, se ne dovrà dare comunicazione utilizzando il medesimo modello di dichiarazione, secondo le modalità viste e nei termini sopra indicati.
Le comunicazioni di inizio/variazione/cessazione dell’attività possono essere presentate, come detto, presso qualsiasi Ufficio delle Entrate.
La competenza in ordine alla posizione fiscale del contribuente è tuttavia attribuita esclusivamente all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione vi è il
domicilio fiscale del contribuente.
Per le persone fisiche il domicilio fiscale coincide con il comune nelle cui liste anagrafiche si è iscritti, mentre per gli enti (società, associazioni, ecc.) esso è dato dal luogo in
cui si trovano, in subordine, la sede legale, la sede amministrativa, una sede secondaria, una stabile organizzazione, ovvero dove viene esercitata prevalentemente l’attività.
Per individuare l’Ufficio delle Entrate di competenza, ovvero l’Ufficio più vicino
(http://www.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/index.htm)
Per scaricare il modulo IVA di dichiarazione inizio/variazione/cessazione attività e le
relative istruzioni, nonché il software per la trasmissione in via telematica, con indicazione delle modalità di inoltro telematico e le specifiche tecniche del programma fornito (http://www.agenziaentrate.it/modulistica/altri/modelli_attivita.htm).
27
3.2 La registrazione dell’atto costitutivo
Contestualmente all’attribuzione della Partita IVA ed, eventualmente, del codice fiscale, nel caso in cui l’attività di impresa sia esercitata in forma associata (Società, associazioni ecc.) vi è l’obbligo di provvedere alla registrazione del relativo atto costitutivo.
E’ necessario ottemperare a tale adempimento entro 20 giorni dalla data riportata
nell’atto di costituzione.
Con riguardo alle società di capitali, il termine di registrazione decorre dall’avvenuta
iscrizione nel registro delle imprese da parte del notaio, dal momento che l’iscrizione
nel suddetto registro è condizione necessaria affinchè la società si consideri validamente costituita e, quindi, esistente.
Sono obbligati a chiedere la registrazione i rappresentanti delle società, ovvero coloro
che rispondono delle obbligazioni societarie.
Laddove, tuttavia, nella formazione dell’atto sia intervenuto un notaio o altro pubblico
ufficiale, sarà quest’ultimo soggetto a doversi attivare.
In questa ipotesi, è competente l’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione risiede il
pubblico ufficiale, mentre in tutti gli altri casi il contribuente potrà recarsi in qualsiasi
Ufficio per ottenere la suddetta registrazione.
La richiesta deve essere redatta in duplice esemplare su di un apposito modello (modello 69), al quale va allegata l’attestazione del pagamento effettuato e gli atti da registrare.
Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate occorre presentare una copia conforme dell’atto che si intende registrare in bollo, nonché una copia in carta libera se
l’atto ha ad oggetto diritti immobiliari.
Per le scritture private non autenticate è necessario, invece, presentare un originale in
bollo e una copia in carta libera.
Precedentemente alla registrazione occorre determinare l’ammontare dell’imposta di
registro da versare ed effettuare il relativo versamento, mediante utilizzo del Modello
di pagamento F23.
A tal fine il contribuente potrà farsi assistere dal più vicino Ufficio delle Entrate.
Scarica il Modello di richiesta di registrazione degli atti pubblici e privati (Modello 69)
(http://www.agenziaentrate.it/modulistica/altri/uffici/mod69.pdf).
Scarica il Modello di pagamento F23 e i relativi codici tributo
(http://www.agenziaentrate.it/documentazione/versamenti/modello_f23/2003/index.htm).
28
CAPITOLO QUARTO
ALTRI ADEMPIMENTI
29
4.1 L’iscrizione nel Registro delle Imprese
Il Registro delle Imprese è un istituto previsto dal Codice Civile al fine di realizzare un
sistema di pubblicità delle imprese organico e completo.
Dopo un lungo periodo di inadempienza del Legislatore, in cui le funzioni assegnate al
Registro delle Imprese sono state svolte dalle cancellerie dei Tribunali, nel 1993 si è
giunti all’attuazione del disegno normativo originario, affidando lo svolgimento dei relativi compiti alle Camere di Commercio, dislocate nei diversi capoluoghi di provincia.
Si configura come una vera a propria anagrafe economica, dove si registrano tutti i fatti
salienti di un’impresa, dalla nascita alla cessazione, alla quale può accedere la generalità degli operatori economici e di tutti coloro che con essi si trovano ad avere dei rapporti commerciali o di altra natura.
Il Registro delle Imprese è gestito per via esclusivamente informatica e si articola in
due sezioni, una ordinaria ed una speciale, alle quali dal 2001 ne è stata affiancata
un’ulteriore per le società tra avvocati.
Poiché tale registro raccoglie, al suo interno, le sole informazioni relative ai soggetti
che svolgono attività d’impresa, non sono tenuti all’iscrizione gli operatori economici
qualificabili come lavoratori autonomi (v. sopra, Cap. 2).
L’iscrizione si deve effettuare al momento della nascita dell’impresa, nel termine di 30
giorni dall’inizio delle attività per l’impresa individuale.
Per le società di persone (Società semplice, S.n.c. e S.a.s.) l’iscrizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla sua costituzione, mentre per le società di capitali (S.p.a.,
S.a.p.a. e S.r.l.) il notaio redigente deve presentare l’istanza di iscrizione entro venti
giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo.
Per queste ultime società, come già detto, l’iscrizione nel Registro delle Imprese è condizione necessaria affinché si possano considerare validamente costituite.
Presso le Camere di Commercio è, inoltre, istituito il Repertorio delle notizie economiche, statistiche e amministrative (R.E.A.), all’interno del quale sono acquisite tutte le
altre notizie di carattere economico, amministrativo e statistico non previste ai fini
dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Ulteriori informazioni, nonché le modalità di registrazione ed i relativi costi, sono disponibili on line all’interno dei seguenti siti Internet:
www.cameradicommercio.it
www.unioncamere.it
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4.2 Gli adempimenti in materia previdenziale e assicurativa
L’iscrizione nel Registro delle Imprese determina la contestuale apertura di una posizione previdenziale, in capo al soggetto Imprenditore individuale, presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
Ciò comporterà il versamento periodico dei relativi contributi previdenziali obbligatori, in ottemperanza alle norme di legge.
Con riguardo agli artigiani ed ai commercianti, è istituita presso l’I.N.P.S. una gestione
ad hoc dei contributi e delle prestazioni previdenziali.
Diverso è, invece, il trattamento previdenziale concernente i lavoratori autonomi che,
come già detto, non sono tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Laddove il lavoratore autonomo rientri in una categoria professionale per la quale è
prevista l’iscrizione ad un albo, in relazione al quale è costituita un’autonoma Cassa di
previdenza, sarà assoggettato a tutti gli adempimenti previsti dal suo proprio regime
previdenziale.
E’ questo, ad esempio, il caso delle principali libere professioni (avvocati, dottori
commercialisti, medici, ingegneri, architetti ecc.)
Qualora, invece, non siano previste specifiche forme previdenziali, il lavoratore autonomo titolare di Partita IVA, che eserciti un’arte o una professione ai sensi dell’art. 53
comma 1 TUIR (vedi cap. 2), sarà tenuto all’iscrizione presso una gestione separata,
gestita dall’I.N.P.S., alla quale dovrà corrispondere un contributo del 17,39 per cento,
commisurato ai propri redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale, resa ai fini
dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
Fermo restando l’obbligo di tale versamento, i professionisti hanno titolo di addebitare
ai committenti, in via definitiva, una percentuale del contributo nella misura del 4 per
cento dei compensi lordi esposti in fattura.
Le contribuzioni corrisposte dagli artigiani e dai commercianti dovranno essere esposte nella I Sezione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, mentre quelle versate
alla gestione separata dell’INPS troveranno spazio nella successiva Sezione II.
I contributi versati alle differenti Casse e gestioni di previdenza potranno essere dedotti dal reddito complessivo prodotto nell’anno.
Laddove l’imprenditore o il lavoratore autonomo si avvalga della collaborazione di dipendenti, dovrà aprire una posizione previdenziale ed assistenziale per ciascuno di essi, versando i relativi contributi di legge.
Si dovrà, infine, provvedere all’assicurazione obbligatoria del dipendente contro gli infortuni sul lavoro, presso l’I.N.A.I.L.
Per informazioni maggiormente dettagliate si rimanda ai siti Internet dei citati enti:
www.inail.it
www.inps.it
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PARTE TERZA
32
CAPITOLO QUINTO
LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
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Premessa
Il Legislatore concede, di volta in volta, talune agevolazioni agli operatori economici
(specie imprenditori), aventi una limitata efficacia temporale e dirette ad incentivare
determinati comportamenti (investimenti, assunzioni, ecc.), al fine di perseguire precise finalità di politica economica.
Sotto il profilo tributario, tali agevolazioni assumono la veste di “risparmi” in termini
di Imposte da versare, riconoscendo crediti verso l’Erario, riducendo le aliquote fiscali
ovvero attraverso la previsione di imposte sostitutive degli ordinari tributi sul reddito.
Al di fuori della disciplina fiscale, infine, gli incentivi all’attività economica si realizzano, principalmente, assegnando agli imprenditori o ai lavoratori autonomi veri e propri contributi in conto capitale.
In sede di dichiarazione dei redditi, le differenti tipologie di agevolazioni troveranno
indicazione nella specifica sezione del Quadro RU.
Già si è detto della disciplina agevolata prevista nei confronti dei nuovi piccoli imprenditori/lavoratori autonomi e dei contribuenti marginali (vedi par. 1.5, 1.6, 2.5 e 2.6).
Si espongono, qui di seguito, alcuni ulteriori interventi agevolativi, applicabili ai soggetti che esercitano, o che decidono di intraprendere, un’attività d’impresa.
5.1 Investimenti nelle aree svantaggiate
E’ un contributo sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto fino all’anno 2006 alle
imprese, anche di nuova costituzione, che realizzano investimenti in alcune aree geografiche, ivi comprese anche alcune zone depresse del centro-nord, come individuate
dalla
Circolare
n.
49
del
12.09.2003
(per
trovare
la
circolare
http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html).
Gli investimenti in questione devono, inoltre, essere realizzati in determinati settori
economici (attività estrattive e manifatturiera, servizi, turismo, commercio, costruzioni, pesca e acquicoltura, produzione e distribuzione energia elettrica, vapore acqua
calda).
Il credito d’imposta è calcolato in una percentuale rispetto al valore complessivo degli
investimenti che, per le zone depresse del Centro-Nord, è pari al 18% per le piccole imprese, del 14% per le medie imprese e del 8% per tutte le altre.
I parametri per l’identificazione delle piccole e medie attività imprenditoriali, individuati dai Decreti del Ministero dell’Industria del 18.09.1997 e del 27.10.1997, vanno
valutati con riferimento al periodo d’imposta antecedente a quello di sottoscrizione
della richiesta di agevolazione. In caso di nuova attività, invece, tali requisiti andranno
determinati in relazione alla frazione d’anno trascorsa sino al momento della richiesta
di agevolazione.
Per accedere al suddetto beneficio, i soggetti interessati devono inviare telematicamente un’istanza di ammissione, redatta su di un apposito modello (Mod. ITS), al Centro
Operativo di Pescara, via Rio Sparto 21, 65100 Pescara. In assenza di un’espressa comunicazione di diniego entro i 30 giorni successivi, il contribuente si considererà ammesso a beneficiare del credito d’imposta, come sopra quantificato.
34
Coloro che non hanno ottenuto l’accesso all’agevolazione per esaurimento dei fondi disponibili dovranno ripresentare la domanda l’anno successivo, utilizzando il Modello
RTS.
Per scaricare i Modelli, il software di trasmissione, le relative istruzioni e tutti i
riferimenti di prassi e di legge, clicca su
www.agenziaentrate.it/modulistica/altri/credito_imp/index.htm
5.2 Investimenti nel settore del turismo e del commercio
E’ anch’essa un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta, spettante alle Piccole e
Medie Imprese turistiche, di somministrazione di alimenti e bevande e commerciali
operanti nella vendita al dettaglio e all’ingrosso, ivi comprese le rivendite di generi di
monopolio operanti in base ad una concessione amministrativa.
Per la nozione di Piccola e Media Impresa si rimanda a quanto indicato nel paragrafo
precedente.
L’agevolazione è riconosciuta in relazione all’acquisto di beni ammortizzabili di nuova
fabbricazione che siano strettamente pertinenti all’attività esercitata, e si concretizza in
un credito d’imposta pari al 20% del costo dei suddetti beni, al netto dell’IVA e di altre
imposte, nonché delle spese di imballaggio, trasporto, manodopera, spese notarili ed
interessi passivi.
Per usufruire di tale beneficio è necessario presentare un’apposita istanza alla Camera
di Commercio del luogo ove è situata l’unità locale nella quale sono destinati gli acquisti “agevolati”, allegando copia delle fatture nonché la relativa quietanza pari ad almeno il 30% del costo complessivo.
L’alienazione dei beni nei tre anni successivi alla concessione dell’agevolazione determina la decadenza dalla stessa.
La richiesta deve essere conforme allo schema indicato dalla Circolare n. 915190 del
19.3.1998 del Ministero dell’Industria (Pubblicata in GU n. 80 del 06.04.1998)
5.3 Investimenti nel settore dell’editoria
A favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, che effettuino entro il
31.12.2004 investimenti relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 3% del costo sostenuto, per il periodo in cui
l’investimento è stato posto in essere e nei quattro periodi successivi.
Per usufruire di tale agevolazione è necessario inoltrare, per via telematica,
un’apposita istanza al Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto 21, 65100 Pescara.
Il Modello di richiesta, il software di trasmissione, le relative istruzioni e tutti i riferimenti di prassi e di legge sono disponibili nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.it/modulistica/altri/credito_imp/index.htm
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5.4 Incentivi all’imprenditoria femminile
A differenza delle agevolazioni sopra descritte, che si traducono in un risparmio di imposta da parte dell’imprenditore, nel caso di specie si realizza l’assegnazione di somme
“a fondo perduto” a favore dell’operatore economico.
L’agevolazione è indirizzata alle piccole e medie imprese, come individuate al par. 5.1,
che abbiano una prevalente partecipazione femminile, nelle quali cioè il titolare sia
donna (se impresa individuale), ovvero le donne rappresentino almeno il 60% dei
componenti della compagine sociale (per le società di persone) o detengano almeno i
due terzi delle quote di capitale e due terzi del totale dei componenti dell’organo di
amministrazione (per le società di capitali).
E’ altresì necessario che l’impresa “femminile”, anche artigiana, operi nel settore
dell’agricoltura, del commercio, dei servizi o del turismo, effettuando dei programmi di
investimento (acquisto di impianti generali, macchinari, attrezzature ecc.) nell’ambito
di proprie unità locali, dislocate in qualsiasi parte del territorio nazionale.
Tali programmi possono essere pianificati anche in relazione all’esercizio di una nuova
attività d’impresa.
A fronte di tali investimenti, vengono erogati contributi in conto capitale, il cui ammontare è determinato sulla base di specifici meccanismi di calcolo, nel rispetto dei
limiti massimi di aiuti alle imprese previsti dalla normativa comunitaria.
Il sistema agevolativo funziona attraverso dei bandi, in relazione ai quali il contribuente deve presentare richiesta di partecipazione entro un determinato termine.
L’Amministrazione competente provvederà, in seguito, alla formazione delle graduatorie dei soggetti beneficiari, sulla base di precisi criteri di priorità, erogando il contributo in due quote, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
Le Amministrazioni competenti a curare la suddetta istruttoria sono le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, laddove queste abbiano provveduto ad integrare le risorse statali con propri fondi.
In caso contrario, invece, unico interlocutore del contribuente sarà il Ministero delle
Attività Produttive.
Si rimanda, più nel dettaglio, a quanto specificato dalla Circolare n. 1489 del
22.11.2002 del Ministero delle Attività Produttive (Pubblicata in GU n. 291 del
12.12.2002).
Per ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai bandi statali e/o regionali, si
rinvia ai seguenti siti Internet:
- Ministero delle Attività Produttive: www.minindustria.it
- Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it
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APPENDICE
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LINK ISTITUZIONALI DI INTERESSE
Ministero dell’Economia e delle Finanze
www.finanze.it
Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.it
Agenzia del Territorio
www.agenziaterritorio.it
Agenzia delle Dogane
www.agenziadogane.it
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
www.agcm.it
CO.N.SO.B.
www.consob.it
I.N.A.I.L.
www.inail.it
I.N.P.S.
www.inps.it
Ministero delle Attività Produttive
www.minindustria.it
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.welfare.gov.it
Unione delle Camere di Commercio
www.unioncamere.it
Portale delle Camere di Commercio
www.cameradicommercio.it
Regione Lombardia
http://www.regione.lombardia.it/
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Parte Prima
Codice Civile - artt. 2214 e ss.
Codice Civile - artt. 2195 e 2229
DPR 600 del 29.09.1973 - Artt. 13 e ss.
DPR 602 del 29.09.1973
DPR 917 del 22.12.1986 (Testo Unico delle Imposte Dirette)
L. 388 del 23.12.2000 - Artt. 13 e 14
L. 662 del 23.12.1996 - Art. 3
DPR 695 del 09.12.1996
DPR 445 del 10.11.1997
DM del 30.03.1998
DPR 322 del 22.07.1998
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 14.11.2001
Parte Seconda
Codice Civile – art. 2188 e ss.
DPR 633 del 26.10.1972 – artt. 35 e 35-bis
L. 580 del 29.12.1993
DPR 558 del 14.12.1999
L. 340 del 09.12.2000 – art. 18
DPR 131 del 26.04.1986
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12.11.2002
Parte terza
L. 388 del 23.12.2000 – art. 8
DM Industria 18.09.1997
DM Industria 27.10.1997
L. 449 del 27.12.1997 – art. 11
L. 62 del 07.03.2001 – art. 8
DPCM 143 del 06.06.2002
DPR 314 del 28.07.2000
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