Contratto di lavoro n.74 Sc.sec.di I grado "V.Alfieri"

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Contratto di lavoro n.74 Sc.sec.di I grado "V.Alfieri"
Contratto di lavoro
Prot.-n.
Contr.-n.
Matricola
Data contr.
503/32.14.50/f.p.
74
17602
24/02/2015
Contratto di lavoro a tempo determinato negli istituti comprensivi in lingua italiana della Provincia Autonoma di
Bolzano
stipulato fra
la dirigente scolastica Dott. Cocciardi di Michele Laura, nata/o il 13/07/1968 a Bolzano, codice fiscale
CCCLRA68L53A952X, in rappresentanza della Direzione Scolastica Istituto Comprensivo Bolzano - Europa 2,
codice fiscale 80013550217 e
l'insegnante Chialastri Giuseppina, nata/o il 25/02/1954 a Cave (RM), residente a 39012 Merano, Via Schaffer 42,
codice fiscale CHLGPP54B65C390R.
Articolo 1
Rapporto di lavoro, durata, sede di servizio
Con il/la sopracitato/a insegnante viene stipulato un contratto a tempo determinato per una supplenza temporanea
in sostituzione dell'insegnante Conti Salvatore (assente dal 23/02/2015 al 09/03/2015) nella classe di concorso
33/A Educazione tecnica nella scuola media
presso la scuola: Istituto Comprensivo Bolzano - Europa 2 – plesso/sezione distaccata Scuola Media V. Alfieri per
il periodo dal 24/02/2015 al 09/03/2015 per un totale di 18 ore settimanali (incarico pieno) .
L'orario settimanale comporta 20 ore, delle quali 2 sono da intendersi come ore di completamento orario .
Qualora l'orario settimanale dell'insegnante fosse incrementato a causa di ulteriori supplenze, le ore di
completamento orario elencate nell'art.1 sono da prestarsi esclusivamente fino al raggiungimento dell'orario
settimanale di insegnamento stabilito dal contratto collettivo.
Inoltre sono da svolgere le attività funzionali all'insegnamento ai sensi dell'art. 8 del contratto collettivo provinciale.
Articolo 2
Inquadramento, qualifica, trattamento economico
Il/la sopracitato/a insegnante è inquadrato/a come insegnante delle scuole medie . Gli obblighi inerenti a tale
qualifica sono esposti nel C.C.N.L. nonchè nel contratto collettivo provinciale per il personale docente.
All'insegnante spetta il trattamento economico iniziale previsto dal C.C.N.L. per il personale con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, cosiccome le altre indennità e gli altri assegni previsti dalle disposizioni in materia. Inoltre
all'insegnante spetta l'indennità provinciale prevista dall'art. 17 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del
23/04/2003. Il trattamento economico spetta in 18/18esimi.
Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano le disposizioni vigenti.
Articolo 3
Documenti di rito, dichiarazioni
Il/la docente è tenuto/a a produrre al competente dirigente scolastico, entro 30 gg dall'effettiva assunzione del
servizio la documentazione di rito ovvero i documenti necessari. Inoltre il/la docente dichiara, sotto la sua
personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 e dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994. In
caso contrario, unitamente ai documenti dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di compatibilità
dei due posti di lavoro in base all'art. 1, comma 56 e 58 della legge 662/96 o di opzione per il nuovo rapporto di
lavoro.
Ai sensi dell'articolo 145 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092, (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza),
il/la docente dichiara all'atto di assunzione in servizio tutti i servizi prestati in precedenza, qualora non abbia già
reso questa dichiarazione.
Articolo 4
Decadenza e risoluzione del contratto di lavoro
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dal C.C.N.L. per il comparto scuola e dalle norme da esso
richiamate o con esso compatibili anche per cause che costituiscono le condizioni di decadenza nonchè risolutive
del medesimo, cosiccome dalle normative legali alle quali il presente contratto fa riferimento.
Si rammenta, in particolare, che il presente contratto di lavoro decade, qualora il/la docente
a) non assuma servizio il primo giorno del rapporto di impiego, qualora si tratti di una giornata lavorativa;
b) non presenti la prescritta documentazione entro il termine di 30 gg dall'effettiva assunzione del servizio o non
presenti la dichiarazione prevista nell'art. 3 entro lo stesso termine;
c) continui a prestare un'attività incompatibile con la funzione docente ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo 165/2001 e
dell'art. 508 del D.L.vo 297/1994 dopo il decorso del termine;
d) si sia dimesso/a senza valido motivo prima della scadenza di un contratto precedente.
Il presente contratto non decade nei casi in cui, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedita
l'assunzione del servizio fermo restando che in tal caso non compete nessuna retribuzione. Il personale con
contratto a termine ha diritto alla piena retribuzione in caso di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e
puerperio anche se non può prendere servizio a causa del divieto di lavoro o di un congedo per interdizione in caso
di complicazioni.
Il presente contratto si risolve, qualora il/la docente
a) abbandoni il servizio;
b) superi il limite massimo delle assenze previste;
c) assuma un'attività incompatibile con il presente contratto di lavoro nella durata del medesimo;
d) non sussista più la necessità a causa del sopraggiungimento di imprevisti.
Articolo 5
Norme di rinvio
Diritti e doveri connessi alla funzione docente e le relative sanzioni in caso di inosservanza degli stessi, sono
disciplinati dal D.L.vo 16/04/1994, n. 297, con successive modifiche ed integrazioni, dall'ordinanza per i supplenti
approvata dalla Giunta Provinciale, dal C.C.N.L. per il comparto scuola, dal contratto collettivo provinciale per il
personale del comparto scuola, dal D.L.vo 30/03/2001, n. 165, e dal D.P.R. 89/1983, modificato ed integrato dal
D.L.vo 24/07/1996, n. 434.
Articolo 6
Controversie
Tutte le controversie relative a questo rapporto di lavoro sono a competenza del giudice ordinario in funzione di
giudice del lavoro. Ai sensi dell'art. 65 del D.L.vo 165/2001, la domanda giudiziale può essere preceduta da un
tentativo di conciliazione.
Articolo 7
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali
La scuola e la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, in quanto titolari del trattamento, tratteranno i dati, anche
in forma elettronica, per la gestione dei rapporti di lavoro. I direttori delle Ripartizioni 17 e 4 della Provincia
Autonoma di Bolzano e il dirigente dell’istituzione scolastica sono responsabili del trattamento dei dati personali.Il
docente interessato gode dei diritti di cui agli articoli 7-10 del D.L.vo 196/2003.
Il presente contratto è da ritenersi letto, confermato e sottoscritto.
L'insegnante
La Dirigente Scolastica
Giuseppina Chialastri
Dott. Laura Cocciardi di Michele
Si rilasciano 3 originali del presente contratto.
Dichiarazione:
Il/la docente dichiara che non sussistono delle situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 3 del presente contratto.
Data:
L'insegnante
_______________
Giuseppina Chialastri