Contratto di lavoro n.4 Sc.sec.I grado

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Contratto di lavoro n.4 Sc.sec.I grado
Contratto di lavoro
Prot.-n.
Contr.-n.
Matricola
Data contr.
1930/32.14.50/f.p.
4
15064
01/09/2015
Contratto di lavoro a tempo determinato negli istituti comprensivi in lingua italiana della Provincia Autonoma di
Bolzano
stipulato fra
il dirigente scolastico Dott. Santuari Marino, nata/o il 21/12/1959 a Bolzano, codice fiscale SNTMRN59T21A952L, in
rappresentanza della Direzione Scolastica Istituto Comprensivo Bolzano - Europa 2, codice fiscale 80013550217 e
l'insegnante Claroni Raffaella, nata/o il 07/02/1968 a Bolzano (BZ), residente a 39100 Bolzano, Gaismair 17/3,
codice fiscale CLRRFL68B47A952K.
Articolo 1
Rapporto di lavoro, durata, sede di servizio
Con il/la sopracitato/a insegnante viene stipulato un contratto a tempo determinato per una supplenza temporanea
fino alla fine dell'attività didattica nella classe di concorso 345/A Lingua straniera nella scuola media (Inglese)
presso la scuola: Istituto Comprensivo Bolzano - Europa 2 – plesso/sezione distaccata Scuola Media V. Alfieri
per il periodo dal 01/09/2015 al 30/06/2016 per un totale di 15 ore settimanali (spezzone) .
L'orario settimanale comporta 16,667 ore, delle quali 1,667 sono da intendersi come ore di completamento orario
(ovvero 57 ore annuali).
Qualora l'orario settimanale dell'insegnante fosse incrementato a causa di ulteriori supplenze, le ore di
completamento orario elencate nell'art.1 sono da prestarsi esclusivamente fino al raggiungimento dell'orario
settimanale di insegnamento stabilito dal contratto collettivo.
Inoltre sono da svolgere le attività funzionali all'insegnamento ai sensi dell'art. 8 del contratto collettivo provinciale.
Il presente contratto è da ritenersi tacitamente prolungato fino al 31/08/2016 qualora alla fine della durata dello
stesso siano raggiunte le premesse previste dall'art. 28 del CCP.
Articolo 2
Inquadramento, qualifica, trattamento economico
Il/la sopracitato/a insegnante è inquadrato/a come insegnante delle scuole medie . Gli obblighi inerenti a tale
qualifica sono esposti nel C.C.N.L. nonchè nel contratto collettivo provinciale per il personale docente. All'insegnante
spetta il trattamento economico iniziale previsto dal C.C.N.L. per il personale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, cosiccome le altre indennità e gli altri assegni previsti dalle disposizioni in materia. Inoltre
all'insegnante spetta l'indennità provinciale prevista dall'art. 17 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del
23/04/2003. Il trattamento economico spetta in 15/18esimi.
Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano le disposizioni vigenti.
Articolo 3
Documenti di rito, dichiarazioni
Il/la docente è tenuto/a a produrre al competente dirigente scolastico, entro 30 gg dall'effettiva assunzione del
servizio la documentazione di rito ovvero i documenti necessari. Inoltre il/la docente dichiara, sotto la sua personale
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 e dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994. In caso contrario,
unitamente ai documenti dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di compatibilità dei due posti di
lavoro in base all'art. 1, comma 56 e 58 della legge 662/96 o di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'articolo 145 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092, (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza), il/la
docente dichiara all'atto di assunzione in servizio tutti i servizi prestati in precedenza, qualora non abbia già reso
questa dichiarazione.
Articolo 4
Decadenza e risoluzione del contratto di lavoro
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dal C.C.N.L. per il comparto scuola e dalle norme da esso
richiamate o con esso compatibili anche per cause che costituiscono le condizioni di decadenza nonchè risolutive del
medesimo, cosiccome dalle normative legali alle quali il presente contratto fa riferimento.
Si rammenta, in particolare, che il presente contratto di lavoro decade, qualora il/la docente
a) non assuma servizio il primo giorno del rapporto di impiego, qualora si tratti di una giornata lavorativa;
b) non presenti la prescritta documentazione entro il termine di 30 gg dall'effettiva assunzione del servizio o non
presenti la dichiarazione prevista nell'art. 3 entro lo stesso termine;
c) continui a prestare un'attività incompatibile con la funzione docente ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo 165/2001 e
dell'art. 508 del D.L.vo 297/1994 dopo il decorso del termine;
d) si sia dimesso/a senza valido motivo prima della scadenza di un contratto precedente.
Il presente contratto non decade nei casi in cui, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedita
l'assunzione del servizio fermo restando che in tal caso non compete nessuna retribuzione. Il personale con
contratto a termine ha diritto alla piena retribuzione in caso di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e
puerperio anche se non può prendere servizio a causa del divieto di lavoro o di un congedo per interdizione in caso
di complicazioni.
Il presente contratto si risolve, qualora il/la docente
a) abbandoni il servizio;
b) superi il limite massimo delle assenze previste;
c) assuma un'attività incompatibile con il presente contratto di lavoro nella durata del medesimo;
d) non sussista più la necessità a causa del sopraggiungimento di imprevisti.
Articolo 5
Norme di rinvio
Diritti e doveri connessi alla funzione docente e le relative sanzioni in caso di inosservanza degli stessi, sono
disciplinati dal D.L.vo 16/04/1994, n. 297, con successive modifiche ed integrazioni, dall'ordinanza per i supplenti
approvata dalla Giunta Provinciale, dal C.C.N.L. per il comparto scuola, dal contratto collettivo provinciale per il
personale del comparto scuola, dal D.L.vo 30/03/2001, n. 165, e dal D.P.R. 89/1983, modificato ed integrato dal
D.L.vo 24/07/1996, n. 434.
Articolo 6
Controversie
Tutte le controversie relative a questo rapporto di lavoro sono a competenza del giudice ordinario in funzione di
giudice del lavoro. Ai sensi dell'art. 65 del D.L.vo 165/2001, la domanda giudiziale può essere preceduta da un
tentativo di conciliazione.
Articolo 7
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali
La scuola e la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, in quanto titolari del trattamento, tratteranno i dati, anche
in forma elettronica, per la gestione dei rapporti di lavoro. I direttori delle Ripartizioni 17 e 4 della Provincia Autonoma
di Bolzano e il dirigente dell’istituzione scolastica sono responsabili del trattamento dei dati personali.Il docente
interessato gode dei diritti di cui agli articoli 7-10 del D.L.vo 196/2003.
Il presente contratto è da ritenersi letto, confermato e sottoscritto.
Il Dirigente Scolastico
L'insegnante
Dott. Marino Santuari
Raffaella Claroni
Si rilasciano 3 originali del presente contratto.
Dichiarazione:
Il/la docente dichiara che non sussistono delle situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 3 del presente contratto.
Data:
L'insegnante
_______________
Raffaella Claroni