Istituzione della figura professionale del mediatore familiare ART. 1

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Istituzione della figura professionale del mediatore familiare ART. 1
Istituzione della figura professionale
del mediatore familiare
ART. 1.
(Princìpi).
1. Lo Stato, in attuazione di quanto disposto
dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione,
tutela la famiglia e la coppia stabile con prole e
promuove politiche idonee al loro effettivo
sostegno volte a favorire l’assolvimento delle
responsabilità parentali, a sostenere la
genitorialità e a mantenere la continuità della
funzione genitoriale, con particolare riferimento
alla salvaguardia dell’equilibrio psico-fisico dei
minori.
2. Lo Stato, ai sensi della legge 8 febbraio 2006,
n. 54, favorisce il mantenimento dell’
affidamento dei figli minori a entrambi i genitori
mediante l’assunzione di accordi liberamente
sottoscritti dalle parti che tengono conto della
necessità di tutelare l’interesse morale e
materiale dei figli.
ART. 2.
(Finalità).
1. Ai fini dell’articolo 1, la presente legge
promuove l’attività della mediazione familiare
attraverso la regolamentazione della figura
professionale del mediatore familiare, definita ai
sensi dell’articolo 3.
ART. 3.
(Definizioni).
1. La mediazione familiare è un percorso diretto
a favorire la riconciliazione all’interno della
famiglia e della coppia stabile in crisi, ove ne
ricorrano le condizioni, sostenendo e facilitando,
altresì, la riorganizzazione della relazione
genitoriale nell’ambito di un procedimento di
separazione della famiglia e della coppia stabile
alla quale può conseguire una modifica delle
relazioni personali tra le parti.
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2. Il mediatore familiare, sollecitato dalle parti o
su invito del giudice o dei servizi sociali
comunali o dei consultori familiari, si adopera,
nella garanzia della riservatezza e in autonomia
dall’ambito giudiziario, affinché i genitori
elaborino personalmente un piano volto al
superamento dei motivi di contrasto e alla loro
riconciliazione oppure predispongano un
programma di separazione soddisfacente per
loro e per i figli, nel quale sono specificati i
termini della cura, dell’educazione e della
responsabilità, anche patrimoniale, nei confronti
dei figli minori.
ART. 4.
(Finalità dell’attività di mediatore
familiare).
1. L’attività di mediatore familiare è finalizzata
a:
a) rispondere alle esigenze di ascolto e di
aiuto che provengono dalle famiglie e dalle
coppie, nei casi in cui la conflittualità coinvolge
i soggetti più deboli.
b) offrire un punto di riferimento,
competenze e professionalità specifiche per la
risoluzione dei conflitti relazionali al fine di
evitare la dissoluzione della famiglia e della
coppia stabile, con particolare riferimento alle
fasi della riconciliazione, della separazione, del
divorzio o della cessazione della convivenza;
c) raccordarsi con le istituzioni presenti sul
territorio, scuole ed enti locali, fornendo dati e
informazioni sulle criticità riscontrate, con
particolare
riferimento
alle
fasi
della
riconciliazione, della separazione, del divorzio o
della cessazione della convivenza;
d) garantire un supporto alla progettazione di
interventi e di servizi sul territorio, con
particolare
riferimento
alle
fasi
della
riconciliazione, della separazione, del divorzio o
della cessazione della convivenza;
e) identificare le aree di rischio, con
particolare
riferimento
alle
fasi
della
separazione, del divorzio o della cessazione
della convivenza;
f) attuare azioni positive per la promozione
della pariteticità e delle pari opportunità, di
ricerca e di analisi del territorio, nonché di
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formazione e di informazione rivolte a entrambi
i genitori.
ART. 5.
(Associazione dei mediatori familiari).
1. È istituita l’Associazione dei mediatori
familiari, di seguito denominata «Associazione»,
alla quale sono tenuti a iscriversi coloro che
hanno frequentato con esito positivo i corsi di
formazione di cui all’articolo 6.
2. All’Associazione è attribuito il compito di
stabilire i criteri che disciplinano i corsi di
formazione e di specializzazione per mediatore
familiare e le modalità di verifica e di controllo
sull’attività dei mediatori familiari a essa iscritti
nonché sui citati corsi di formazione e di
specializzazione.
3. L’Associazione si dota di un Codice etico del
Mediatore familiare che ciascun iscritto è tenuto
a rispettare. All’atto dell’iscrizione all’
Associazione il Mediatore familiare presta
giuramento scritto di attenersi scrupolosamente
al rispetto delle norme contenute nel codice
etico; tale giuramento, firmato dal Mediatore
familiare, è parte integrante del suo fascicolo
personale.
4. L’Associazione sottopone a verifica periodica
l’attività dei suoi iscritti, secondo modalità da
definire nei suoi successivi atti.
ART. 6.
(Corsi di formazione e di specializzazione).
1. L’organizzazione dei corsi di formazione e di
specializzazione per mediatore familiare è
attribuita alle università, agli enti locali e alle
aziende sanitarie locali, nonché ad associazioni,
società ed enti accreditati dall’Associazione.
2. Ai fini del riconoscimento da parte
dell’Associazione, i corsi di formazione e di
specializzazione per mediatore familiare devono
essere conformi ai parametri stabiliti dalla
medesima Associazione ed essere coordinati da
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un mediatore familiare iscritto alla stessa
Associazione, che riveste la qualifica di direttore
didattico.
ART. 7.
(Albo nazionale dei mediatori familiari).
1. È istituito, presso il Ministero della giustizia,
l’albo nazionale dei mediatori familiari, al quale
sono tenuti a iscriversi coloro che sono in
possesso di laurea specialistica in discipline
pedagogiche, psicologiche, sociali o giuridiche
nonché di idoneo titolo universitario, quale
master, specializzazione o perfezionamento di
durata biennale di mediatore familiare.
2. All’albo di cui al comma 1 sono altresì tenuti
a iscriversi coloro che, in possesso della laurea
specialistica
in
discipline
pedagogiche,
psicologiche, sociali o giuridiche, alla data di
entrata in vigore della presente legge hanno
svolto per almeno due anni, nel quinquennio
antecedente la medesima data di entrata in
vigore, attività di mediazione familiare da
comprovare
sulla
base
di
idonea
documentazione.
3. Coloro che sono iscritti all’albo di cui al
presente articolo non possono esercitare
professioni o attività d’impresa, in nome proprio
o per conto terzi, diverse da quelle di mediatore
familiare.
4. Al Ministero della giustizia è attribuito
l’esercizio della vigilanza sull’albo di cui al
presente articolo e sull’Associazione.
ART. 8.
(Compiti delle regioni e degli enti locali).
1. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle
funzioni disciplinate dal sistema integrato di
interventi e servizi sociali di cui alla legge 8
novembre 2000, n. 328, prevedono l’attivazione
di servizi per la mediazione familiare.
2. Le province promuovono, con destinazione
specifica di fondi, la funzione di aggiornamento
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e di formazione continua dei mediatori familiari.
3. I comuni, nell’ambito dei programmi e delle
iniziative per l’infanzia e per l’adolescenza
previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285,
favoriscono il finanziamento dei progetti in
favore della mediazione familiare, con
particolare attenzione per quelli di carattere
informativo e di sensibilizzazione dei cittadini,
avvalendosi a tale fine della collaborazione di
organizzazioni di volontariato e di associazioni
di comprovata esperienza nell’ambito della
mediazione familiare.
(proposta di legge XVI legislatura, n° 3868
d’iniziativa del deputato D’Ippolito Vitale)
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