a01-7Yi0L - Comune di Gagliano del capo

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a01-7Yi0L - Comune di Gagliano del capo
Citt€ di Gagliano del Capo
Provincia di Lecce
c.a.p. 73034 – Tel. 0833-798311-798312- Fax 0833/798330 Cod. Fiscale 81001150754
e-mail [email protected]
sito internet: www.comune.gaglianodelcapo.le.it
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI SOLITI URBANI
Approvato con deliberazione del C.C: n•10 del 27/04/2010
INDICE
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 1 - Istituzione della tassa annuale.
Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento.
Art. 3 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.
Art. 4 - Limiti territoriali di applicazione della tassa.
Art. 5 - Presupposto della tassa.
Art. 6 - Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.
Art. 7 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione.
Art. 8 - Modalit• di applicazione della tassa.
CAPO II - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI
ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI
Art. 9 - Categorie di contribuenza.
CAPO III - TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI
ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA
Art. 10 - Locali tassabili.
Art. 11 - Locali ed aree non tassabili.
Art. 12 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta.
Art. 13 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie.
Art. 14 - Locali ed aree non utilizzati.
CAPO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
Art. 15 - Tassa giornaliera di smaltimento.
CAPO V - PROCEDURE E SANZIONI - CONTENZIOSO
Art. 16 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione.
Art. 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso.
Art. 18 - Mezzi di controllo.
Art. 19 - Sanzioni.
CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie.
CAPO I
- NORME GENERALI ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE
1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, ‚ istituita apposita tassa annuale in base a tariffa
denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente Regolamento.
ART. 2
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge,
dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalit• di
applicazione del tributo;
b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sotto categorie di locali ed aree con omogenea
potenzialit• di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalit• dell'Ente impositore, con particolare riferimento alla
graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie
agevolative.
ART. 3
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ‚ disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi
dell'art. 8 del D.P.R. 10.9.1982 n. 915, in conformit• all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento
per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.
ART. 4
LIMITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ‚ effettuato su tutto il territorio Comunale nei
modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti .
ART. 5
PRESUPPOSTO DELLA TASSA
1. La tassa ‚ dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad
esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree scoperte adibite a verde,
esistenti nelle zone del territorio comunale.
2. Ai sensi dell’art. 59 comma 6 del decreto 507/93, l’interruzione temporanea del servizio di raccolta per
motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.
ART. 6
SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA
1. La tassa ‚ dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (propriet•, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi
o detenga o conduca locali o aree scoperte di cui al precedente comma, con vincolo di solidariet• tra i
componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune; detto vincolo opera in
ogni fase del procedimento tributario.
2. Il Comune, quale ente impositore, non ‚ soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad
uffici e servizi comunali. La copertura della spesa ‚ assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa
all'esercizio di competenza.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa ‚ dovuta dal proprietario quando trattasi di
affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno. Per attivit• imprenditoriali (gestori
di affittacamere, agenzie turistiche esclusa l'intermediazione) la tassa ‚ comunque dovuta dall'esercente di tali
attivit•.
4. Nelle unit• immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo
svolgimento di un’attivit• economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la
tariffa vigente per l’attivit• stessa.
ART. 7
NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE
1. La tassa ‚ commisurata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e
speciali assimilati ai rifiuti urbani, in base a tariffe determinate secondo l'uso e la destinazione dei locali e delle
aree tassabili.
2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree
tassabili.
3. La superficie tassabile ‚ misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree ‚ misurata sul
perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di
metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
4. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate
pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.
5. Nelle darsene od aree portuali la superficie tassabile ‚ commisurata, oltre che ai locali ed aree occupati,
alla superficie dei posti barca, essendo le imbarcazioni produttive di rifiuti.
6. Nelle stazioni ferroviarie la superficie tassabile ‚ commisurata, oltre che ai locali adibiti a uffici, depositi
e quant’altro, ai marciapiedi e alle aree antistanti i binari ferroviari, sottopassaggi e pensiline di collegamento.
ART. 8
MODALIT‚ DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
1. La tassa ‚ dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
esistenti nel territorio comunale, il cui servizio ‚ reso nei modi previsti dal presente Regolamento e dal
Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 8 D.P.R. 915/1982).
2. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti
uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarit• nell'erogazione del servizio, ove non si
provveda da parte del Comune, entro congruo termine, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza
dei motivi di diffida, il tributo ‚ ridotto al 40% per i seguenti casi:
a) nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento dei servizi di
smaltimento dei rifiuti urbani;
b) nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della
zona servita;
c) nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento;
d) la riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, ‚ computata in relazione ai bimestri solari di
irregolare servizio.
CAPO II
- CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE
CON OMOGENEA POTENZIALIT‚ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI -
ART. 9
CATEGORIE DI CONTRIBUENZA
1-
Locali destinati ad uso abitazione.
Attivit• produttive commerciali o artigianali che, attraverso interventi di ristrutturazione dei locali,
partecipino ad un’azione di recupero del centro storico (per i primi tre anni di attivit•).
1.1 -
Locali destinati ad uso abitazione – Residenti all’estero, iscritti all’A.I.R.E..
2-
Locali destinati ad uso di pubblici uffici e studi professionali, artistici e terziari in genere, ad Agenzie di
viaggio e di rappresentanza, ad Istituti di credito e di Assicurazioni.
Scuole ed autoscuole.
3-
Locali destinati ad uso di esercizi commerciali (negozi di qualsiasi genere).
Studi fotografici, istituti di bellezza, parrucchieri e simili.
Bar, caff‚, gelaterie, pasticcerie, paninoteche, rosticcerie, gastronomie.
Ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, pub.
Autosaloni, esposizioni di veicoli, mobili, macchinari, elettrodomestici, ecc..
Esercizi di vendita all’ingrosso.
Mercati, fiere e manifestazioni varie (politiche, culturali, sportive, folkloristiche, sagre, circhi e simili).
Supermercati e Grandi Magazzini.
4-
Locali destinati a stabilimenti industriali ed artigianali.
Teatri, cinema, circoli ricreativi, locali parrocchiali, enti di assistenza e beneficenza, caserme.
Imprese di autotrasporti, autorimesse e autoservizi, noleggio cicli e motocicli.
5-
Locali destinati a residenze turistico-alberghiere, hotel, alberghi, agriturismi, affittacamere, bed &
breakfast, villaggi turistici.
6-
Locali destinati ad ospedali, cliniche, case di cura, centri di riabilitazione, istituti di assistenza, comunit•,
case di riposo, ambulatori e laboratori di analisi chimiche, poliambulatori.
7-
Aree adibite a campeggi, distributori di carburante, discoteche e sale da ballo.
Impianti sportivi, palestre e stadi.
Stabilimenti balneari.
Ai depositi, magazzini, ecc. viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'insediamento
principale.
Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla
voce pi„ rispondente all'uso.
CAPO III
- TASSABILIT‚ E MODALIT‚ DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE
DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA ART. 10
LOCALI TASSABILI
1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di
costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno,
qualunque ne sia la destinazione o l’uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali
non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono, in ogni caso, da considerarsi tassabili le superfici utili:
a) tutti i vani all’interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, bagni, soffitte, cantine, ecc.), che
accessori (ingressi, scale, corridoi, ripostigli, bagni, soffitte, cantine, ecc.), come pure quelli delle
dipendenze, anche se interrate o separate rispetto al proprio corpo principale del fabbricato (rimesse,
autorimesse, fondi, serre, ecc.);
b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all’esercizio di arti e professioni;
c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, bar, ristoranti e simili, collegi, pensionati,
caserme, case di cura, nonch… i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali,
compresi edicole e chioschi stabili;
d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli per attivit• di divertimento, ristorazione, cinema, sale da
gioco o da ballo ed ogni altro locale di servizio, comprese le superfici all’aperto utilizzate sia direttamente
per tali attivit•, che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento
dello spettacolo o dell’attivit•;
e) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, palestre, refettori, corridoi, bagni e servizi) delle scuole e
istituti di educazione in genere;
f) tutti i vani, accessori e pertinenze, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese
le unit• sanitarie locali –, dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere
popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato e simili;
g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attivit• produttive industriali, artigianali,
commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi, escluse le superfici destinate
all’esercizio effettivo dell’attivit• sportiva e riservate ai soli praticanti, sia coperte che scoperte.
3. Si considerano aree tassabili:
a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, rimessaggio di roulottes e simili, a
sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita, nonch… alle relative attivit• e servizi complementari connessi;
b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli
relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.),
nonch… l’area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli
accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori;
d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al
patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel
presente articolo o ad altri privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali
assimilati;
e) qualsiasi area che non costituisca pertinenza o accessorio di civili abitazioni, quali terrazze, parcheggi,
piazzali in genere, aree di deposito, tettoie, loggiati ed altre aree scoperte diverse da aree a verde;
f) locali adibiti a bar, ristoranti, attivit• commerciali di vario genere all’interno di stabilimenti balneari; le
aree scoperte operative degli stabilimenti balneari, ovvero l’arenile nella parte comprendente l’area delle
sedie a sdraio, ombrelloni, lettini, area di manutenzione delle relative strutture.
4. Per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica la
stessa tariffa prevista per i locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio.
ART. 11
LOCALI ED AREE NON TASSABILI
1. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristiche e destinazioni, o per
obiettive condizioni di non utilizzabilit• nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del
D.Lgs. 15.11.1993, n. 507:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle
frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola,
presenza umana;
b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in
aree scoperte che in locali;
c) unit• immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
d) fabbricati danneggiati che risultino in oggettive condizioni di inutilizzabilit•, in ristrutturazione, purch…
tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non
tassabilit• ‚ limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
e) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici adibiti alle attivit• agricole di cui all’art. 2135 del codice
civile, con esclusione – in ogni caso – della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo,
anche quando nell’area in cui ‚ attivata la raccolta dei rifiuti ‚ situata soltanto la strada di accesso della
abitazione stessa;
f) porticati, chiostri, passaggi, passaggi coperti adibiti a transito appartenenti a collegi, convitti e comunit•;
g) edifici e loro parti adibiti a culto, nonch… strettamente connessi all’attivit• del culto (cori, cantorie,
sacrestie e simili), esclusi, in ogni caso, gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi
da quello del culto in senso stretto;
h) la fascia arenile vicina al mare estesa per 5 metri lasciata per il libero passaggio;
i) le aree pertinenziali o accessorie comprendenti parcheggi scoperti gratuiti per il personale e clienti;
j) aree destinate a verde degli stabilimenti balneari.
2. Unit€ immobiliari ad uso promiscuo
Se all’interno di civili abitazioni viene svolta un’attivit• economica o professionale con uso esclusivo di
alcuni locali, la tassa ‚ dovuta per la superficie dei locali medesimi a tal fine utilizzati, in base alla tariffa prevista
per la categoria o sottocategoria comprendente l’attivit• specifica.
3. Parti comuni del condominio
a) Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, di cui all’art. 1117 del codice civile, quali
ingressi, corridoi, scale, lavanderie, stenditoi, garage, portici, cortili, piazzali, parcheggi, terrazzi, ecc.
b) Resta ferma l’obbligazione tributaria, per la quota di spettanza, di coloro che occupano o detengono in via
esclusiva parti comuni dei locali o delle aree di cui al comma precedente.
4. Misure dei locali ed aree
Ai fini dell’applicazione della presente tassa, la superficie dei locali ed aree tassabili ‚ determinata come
segue:
Locali
L’area dei locali ‚ calcolata misurando la superficie utile catastale al netto di muri perimetrali e divisori; inoltre, ‚
inclusa nel computo la superficie di soffitte, soppalchi, doppi volumi e simili, anche se non risultanti dalla
planimetria catastale.
Scale
La superficie delle scale si determina moltiplicando la larghezza del vano scala (o dello scalino) per la proiezione
orizzontale delle singole rampe di scale, oltre a pianerottoli e disimpegni.
Non sono superficie tassabile le scale costituite esclusivamente da elementi di arredo.
Aree
La superficie delle aree coperte o scoperte si misura sul perimetro del confine.
ART. 12
LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA
1. Le superfici relative alle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, sono computate nella misura del
cento per cento.
2. Per le attivit• di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie sulla quale si producono
rifiuti speciali assimilati agli urbani, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente
localizzate, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attivit• produttiva o di
lavorazione (esclusi pertanto i locali o le aree adibiti a uffici, magazzini, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove
non si producano detti rifiuti) delle percentuali sottoindicate. La detassazione viene accordata a richiesta di parte
ed a condizione che l’interessato dimostri lo smaltimento a propria cura e spese, allegando idonea
documentazione (contratto con la ditta privata, fatture, registro di carico e scarico).
Attivit€
lavanderie a secco, tintorie non industriali
laboratori fotografici, eliografie
autoriparatori, elettrauti, riparazione elettrodomestici
gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici
laboratori di analisi
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi
pelletterie
verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie, carrozzerie e
lucidatura mobili, orafi
metalmeccaniche, fabbri, lavorazione acciaio, tornitori,
autodemolitori
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario,
materie plastiche, vetro resine, riparatori sci
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie
cantieri navali
marmisti, lapidei, manufatti in cemento e materiali edili
macellerie e pescherie
attivit• di ristorazione
Percentuale di detassazione
20%
10%
20%
10%
15%
10%
20%
35%
25%
20%
20%
30%
40%
20%
10%
3. Qualsiasi altra attivit• non prevista nell’elenco e che risulti nella condizione di cui al primo periodo del
presente comma 2 si applica la percentuale del 20%.
ART. 13
CASI DI RIDUZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE
1. La tariffa unitaria della tassa viene ridotta del 33% nei confronti esclusivamente dei cittadini emigranti
residenti all’estero per motivi di lavoro con tutto il nucleo familiare ed iscritti all’A.I.R.E., a condizione che
l’immobile non risulti concesso in locazione o seconda casa a disposizione secondo quanto gi• deliberato con
Deliberazione della Giunta Comunale n† 19 del 16/05/2005.
ART. 14
LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI
1. La tassa ‚ dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purch… risultino predisposti all’uso.
2. I locali di abitazione si considerano predisposti all’uso se vi ‚ presenza di arredi o altri materiali.
3. I locali e le aree a destinazione diversa da abitazione si considerano predisposti all’uso se dotati di
arredi, di impianti, di attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l’esercizio di
attivit• nei locali ed aree medesimi.
CAPO IV
- DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO ART. 15
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
prodotti dagli utenti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazioni, locali od aree
pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servit„ di pubblico passaggio, ‚ istituita la tassa di smaltimento, da
applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507. ‡ temporaneo l'uso
inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata ‚ determinata in base a quella, rapportata a giorni,
della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci
corrispondenti di uso maggiorata del 50%.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera,
da effettuare contestualmente alla tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto
dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs.
15 novembre 1993 n. 507. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP /COSAP, la tassa
giornaliera di smaltimento puˆ essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione
del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta ‚ recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed
accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. Si considerano produttive di rifiuti, ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo, le occupazioni
realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali,
sportive, folkloristiche, sagre, fiere, circhi e simili), nonch… quelle poste in opera per l'esercizio di un’attivit•
commerciale, anche in forma ambulante.
CAPO V
- PROCEDURE E SANZIONI – CONTENZIOSO ART. 16
DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE
1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare, entro il 20 gennaio
successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del
Comune, nelle forme previste dall'art.70 del citato decreto legislativo.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1† giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto
inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilit• siano rimaste
invariate. In caso contrario, l'utente ‚ tenuto a denunciare - nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare
della tassa o comunque possa influire sull'applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati da indicare
nella denuncia.
4. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata
apposita denuncia di cessazione, che, debitamente accertata, d• diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1†
giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa ‚ stata presentata. Comunque, in caso di
tardiva presentazione della denuncia di cessazione o di variazione e solamente qualora si verifichi un’oggettiva e
documentata duplicazione della tassa relativamente ad anni non ancora prescritti, al fine di rimuovere l'indebito
arricchimento da parte dell'Ente, si provveder•, su richiesta del contribuente, all'esecuzione del rimborso. Ove
possibile, in sede di iscrizione a ruolo, l'ufficio eviter• duplicazioni in caso di accordo tra nuovo occupante e
subentrante.
In ogni altro caso di errore materiale, va fatto riferimento alle disposizioni di cui all'art. 75, comma 3, D.Lgs. n.
507/1993.
5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa:
l'abbuono della tassa decorre dal 1† giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione ‚ stata
presentata.
ART. 17
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO
1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformit• a quanto previsto dall'art. 71 e
dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non
comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso ‚ disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni.
4. Su istanza del contribuente puˆ essere richiesta la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi
dell'art. 72 del D.Lgs. 507/93, secondo le modalit• previste dal Regolamento delle entrate.
ART. 18
MEZZI DI CONTROLLO
1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio,
tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune puˆ svolgere le attivit• a
ciˆ necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste
dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso ‚ esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione
delle tariffe o delle superfici.
ART. 19
SANZIONI
1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalit• stabilite dall'art. 76 del D.Lgs.
507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO VI
- NORME TRANSITORIE E FINALI ART. 20
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in
materia limitatamente alle parti incompatibili e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti
connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore 01.01.2007.
Citt€ di Gagliano del Capo
Provincia di Lecce
c.a.p. 73034 – Tel. 0833-798311-798312- Fax 0833/798330 Cod. Fiscale 81001150754
e-mail [email protected] sito internet:
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Approvato con deliberazione C.C: n•9 del 26/04/2007
Integrata (art. 14) con delibera C.C: n•9 del 27/05/2008
INDICE
Art. 1 – Presupposto dell’imposta
Art. 2 – Definizione di fabbricato
Art. 3 – Definizione di area fabbricabile
Art. 4 – Definizione di terreno agricolo
Art. 5 – Base imponibile dei fabbricati
Art. 6 – Valore delle aree fabbricabili
Art. 7 – Determinazione delle aliquote
Art. 8 – Diversificazione delle aliquote
Art. 9 – Particolare disciplina dell’abitazione principale
Art. 10 – Detrazione per l’abitazione principale
Art. 11 – Esenzione per gli enti territoriali e per gli enti non commerciali
Art. 12 – Esenzione per i terreni agricoli
Art. 13 – Riduzione per i fabbricati inagibili
Art. 14 – Versamenti
Art. 15 – Rimborso per le aree successivamente divenute inedificabili
Art. 16 – Dichiarazioni
Art. 17 – Accertamenti
Art. 18 – Attivit• di controllo
Art. 19 – Sanzioni
Art. 20 – Indennit• di espropriazione
Art. 21 – Disposizioni finali
Art. 1
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili ‚ il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli cos‰ come definiti nei successivi articoli.
Art. 2
DEFINIZIONE DI FABBRICATO
1. Per fabbricato s'intende l'unit• immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto
edilizio urbano.
2. Il fabbricato di nuova costruzione ‚ soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione
dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui ‚ comunque utilizzato.
Art. 3
DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulta utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo di imposta. Il Comune,
su richiesta dei contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio ‚ fabbricabile in base ai criteri
stabiliti dal presente comma.
Ai fini dell’individuazione dell’edificabilit„ … sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti
semplicemente adottato dal Comune, ancorch† non ancora approvato dalla Regione, senza che abbia
alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo.
2. Sono altres‰ considerate edificabili:
a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici
vigenti nel periodo d'imposta, che perˆ, in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate, si mostrino
idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
b) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione
di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1,
lettera c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
c) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilit• effettive di edificazione secondo i criteri
previsti dall'art. 5-bis del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennit• di
espropriazione per pubblica utilit•.
3. Non sono considerate edificabili:
a) le aree occupate dai fabbricati, come definiti nell'art. 2 del presente regolamento, e quelle che
ne costituiscono pertinenza;
b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilit•;
c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attivit•
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di bestiame,
nonch… alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale
dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attivit• di
coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti
dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per
invalidit•, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta.
La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Art. 4
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attivit• dirette alla
coltivazione dei fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento del bestiame, nonch… alla
trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale
dell'agricoltura.
Art. 5
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI
1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore ‚ costituito da quello che risulta applicando i
parametri previsti dalle disposizioni di legge.
2. Per i fabbricati non iscritti in catasto, nonch… per i fabbricati per i quali sono intervenute
variazioni permanenti (anche se dovute ad accorpamento di pi„ unit• immobiliari), che influiscono
sull'ammontare della rendita catastale, il valore ‚ determinato sulla base della rendita catastale attribuita
ai fabbricati similari gi• iscritti.
Art. 6
VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
1. Per le aree fabbricabili, il valore ‚ costituito da quello venale in comune commercio al 1†
gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di
edificabilit•, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche e tenendo particolarmente conto della situazione di oggettivo svantaggio in cui dovessero
trovarsi le Zone dei Comparti C non lottizzati, per le quali non ‚ possibile rilasciare Concessione
Edilizia.
Art. 7
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
1. L'aliquota ‚ stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare ogni anno nei termini di
legge.
2. Se la delibera non ‚ adottata entro tale termine, si applica l'aliquota prevista per l'anno
precedente.
Art. 8
DIVERSIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE
1. L'aliquota puˆ essere diversificata con riferimento ai seguenti casi:
a) immobili diversi dalle abitazioni;
b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
c) alloggi non locati;
d) per diverse tipologie di Enti senza scopo di lucro;
e) per le abitazioni principali;
f)
per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione
principale.
2. L'aliquota puˆ essere stabilita in misura agevolata, per un periodo comunque non superiore
a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto, esclusivo o prevalente, dell'attivit• la costruzione e l'alienazione di immobili.
3. L'aliquota puˆ essere stabilita anche in misura inferiore al 4 per mille, a favore di proprietari
che eseguano interventi volti al recupero di unit• immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di
sottotetti. L'aliquota agevolata ‚ applicata limitatamente alle unit• immobiliari oggetto di detti interventi
e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
Art. 9
PARTICOLARE DISCIPLINA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Oltre quelle previste dalle leggi, si considerano altres‰ abitazioni principali:
a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purch… ubicate nello
stesso edificio o complesso immobiliare nel quale ‚ sita l'abitazione principale, ancorch… distintamente
iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in
quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di
godimento. Per questo aspetto, l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facolt• di detrarre
dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'imporlo della detrazione che non ha trovato capienza
in sede di tassazione dell'abitazione principale;
b) ELIMINATO;
c) l'unit• immobiliare posseduta a titolo di propriet• o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
d) ELIMINATO.
Art. 10
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Dall’imposta dovuta per l'unit• immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unit• immobiliare ‚ adibita ad abitazione principale da
pi„ soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
2. Con apposita deliberazione, la detrazione di cui al comma precedente puˆ essere elevata
fino a € 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. L'importo della detrazione puˆ essere elevato anche oltre € 258,23 e fino a concorrenza
dell'intera imposta dovuta per l'unit• immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unit• immobiliari tenute a disposizione dei contribuenti non puˆ
essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.
4. La facolt• di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 puˆ essere
esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio
economico sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.
Art. 11
ESENZIONE PER GLI ENTI TERRITORIALI E PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
1. Oltre i casi previsti dalla legge l'esenzione si applica anche:
a) per gli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dalle
Regioni, dalle Province, nonch… dagli altri Comuni, dalle Comunit• Montane, dai Consorzi fra detti
Enti, dalle Aziende Unit• Sanitarie Locali;
b) per i fabbricati posseduti, a titolo di propriet• o di diritto reale di godimento o in qualit• di
locatore finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
destinati esclusivamente allo svolgimento di attivit• assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonch… delle attivit• di cui all'art. 16 (lettera a)), della Legge 20
maggio 1985, n. 222.
Art. 12
ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI
1. I terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Gagliano del Capo sono esenti
dall'imposta sugli immobili ai sensi dell'art. 7, lettera h, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, cos‰ come
modificato dalla Circolare del Dip. Entrate (Direzione Finanza Locale) n. 9 in data 14 giugno 1993.
Art. 13
RIDUZIONE PER I FABBRICATI INAGIBILI
1. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale
versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non
superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati. Allo scopo dovr• essere valutato lo
stato di conservazione:
a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni
o diffuse, che possono costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;
c) della copertura;
d) delle scale.
2. L'imposta ‚ ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
3. L'inagibilit• o inabitabilit• ‚ accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico
del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
Art. 14
VERSAMENTI
1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per
conto degli altri.
2. Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamit• naturali, con
deliberazione del Consiglio Comunale, potranno essere differiti i termini dei versamenti previsti dalle
disposizioni legislative.
3. L'imposta dovuta deve essere corrisposta secondo le modalit„ indicate nel Regolamento
Generale delle Entrate.
4. L’importo minimo dei versamenti e dei rimborsi ‚ stabilito in € 2,07.
5. In caso di accertamento, ritenere versati in tempo utile, e quindi esonerare da sanzioni, quei
versamenti effettuati entro e non oltre i 3 (tre) giorni successivi alla data di scadenza stabilita dalla legge.
Art. 15
RIMBORSO PER LE AREE SUCCESSIVAMENTE DIVENUTE INEDIFICABILI
1. Il contribuente puˆ richiedere al Comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree
che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di legge dal
giorno in cui ‚ stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta inedificabilit•. Puˆ farsi luogo al
rimborso solo alle seguenti condizioni:
a) eliminato
b) non devono essere rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo
di intervento;
c) il vincolo di inedificabilit• deve avere caratteristiche di definitivit•.
Art. 16
DICHIARAZIONI
1. ELIMINATO.
2. ELIMINATO.
Art. 17
ACCERTAMENTI
1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta, il Comune emette
motivato avviso di accertamento e liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative
sanzioni ed interessi, l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro i termini previsti dalle leggi vigenti.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione dei contribuenti sulla base dei criteri
stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Art. 18
ATTIVIT‹ DI CONTROLLO
1. La Giunta Comunale, sentito il Funzionario Responsabile, puˆ individuare aree di
intervento relative all'attivit„ di controllo, accertamento e censimento degli immobili del territorio
comunale.
2. L'attivit• di controllo puˆ essere effettuata:
a) con utilizzazione diretta della struttura comunale: in questo caso, la Giunta Comunale fisser• gli
indirizzi e i criteri direttivi in base ad indicatori obiettivi di evasione per le diverse tipologie di immobili,
nonch… della complessit• delle singole operazioni accertative. Delle relative linee operative dovr• essere
formato apposito progetto finalizzato. In questo caso puˆ essere destinato al personale addetto un
compenso incentivante da un minimo dell'1% ad un massimo del 2% del maggior gettito accertato. La
Giunta, in sede di approvazione del progetto, fisser• la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto
compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello stesso;
b) con affidamento dell'incarico a Ditta esterna: delle relative linee operative dovr• essere formato
apposito progetto finalizzato, in linea con il capitolato speciale di appalto, che evidenzier• i diversi
compiti e funzioni di competenza della struttura comunale e della Ditta aggiudicataria. In questo caso
puˆ essere destinato al personale addetto, in rapporto al maggior carico di lavoro, un compenso
incentivante da un minimo dello 0,5% ad un massimo dell'1% del maggior gettito accertato. La Giunta,
in sede di approvazione del progetto, fisser• la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso,
in relazione dello stato di avanzamento dello stesso.
3. La Giunta Comunale ed il Funzionario Responsabile cureranno comunque il
potenziamento dell'attivit• di controllo mediante collegamenti con sistemi informativi immobiliari del
Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
Art. 19
SANZIONI
1. Si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni legislative.
Art. 20
INDENNIT‹ DI ESPROPRIAZIONE
1. In caso di espropriazione di area fabbricabile, qualora il valore dell'area computata
sull'imposta pagata sia inferiore all'indennit• di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti
dalle disposizioni vigenti, la stessa indennit• ‚ ridotta ad un importo pari al valore per cui ‚ stata pagata
l'imposta.
Art. 21
DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni
generali previste dalle leggi vigenti per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ed ogni
altra normativa applicabile al tributo.
Comune di Gagliano del Capo
Provincia di Lecce
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1
ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento in attuazione del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di
dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Comune nello svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali.
ARTICOLO 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del
d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente
Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 35 , identificano i tipi di dati sensibili e
giudiziari per cui € consentito il relativo trattamento, nonch• le operazioni eseguibili in
riferimento alle specifiche finalit‚ di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli
casi ed espressamente elencate nel d.lg. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e
112).
I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa
verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilit‚ rispetto alle finalit‚
perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso
l'interessato.
Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione
individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo
svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle
rilevanti finalit‚ di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti
in materia di protezione dei dati personali, nonch• degli altri limiti stabiliti dalla legge e
dai regolamenti.
I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie
detenute dal Comune sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta
indispensabilit‚ nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano
l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi
titolari del trattamento, nonch• la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse
esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilit‚ nei singoli casi e nel
rispetto dei limiti e con le modalit‚ stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono
(art. 22 del d.lg. n. 196/2003).
Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).
ARTICOLO 3
Riferimenti normativi
Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilit‚ del presente regolamento, le
disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si
intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.
2
INDICE DEI TRATTAMENTI
Nƒ scheda Denominazione del trattamento
1
Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario
titolo presso il Comune
2
Personale / Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario
titolo presso il Comune - attivit‚ relativa al riconoscimento di benefici connessi
all'invalidit‚ civile per il personale e all'invalidit‚ derivante da cause di servizio,
nonch• da riconoscimento di inabilit‚ a svolgere attivit‚ lavorativa
3
Servizi demografici / Anagrafe - gestione dell'anagrafe della popolazione
residente e dell'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE)
4
Servizi demografici / Stato civile - Attivit‚ di gestione dei registri di stato civile
5
Servizi demografici / Elettorale - attivit‚ relativa all'elettorato attivo e passivo
6
Servizi demografici / Elettorale - attivit‚ relativa alla tenuta degli albi degli
scrutatori e dei presidenti di seggio
7
Servizi demografici / Elettorale - attivit‚ relativa alla tenuta dell'elenco dei
giudici popolari
8
Servizi demografici / Leva - attivit‚ relativa alla tenuta del registro degli
obiettori di coscienza
9
Servizi demografici / Leva - attivit‚ relativa alla tenuta delle liste di leva e dei
registri matricolari
10
Servizi sociali - Attivit‚ relativa all'assistenza domiciliare
11
Servizi sociali - Attivit‚ relativa all'assistenza scolastica ai portatori di handicap
o con disagio psico-sociale
12
Servizi sociali - Attivit‚ relativa alle richieste di ricovero o inserimento in
Istituti, Case di cura, Case di riposo, ecc
13
Servizi sociali - Attivit‚ ricreative per la promozione del benessere della
persona e della comunit‚, per il sostegno dei progetti di vita delle persone e
delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale
14
Servizi sociali - Attivit‚ relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la
concessione di contributi, ricoveri in istituti convenzionati o soggiorno estivo
(per soggetti audiolesi, non vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con disagi
psico-sociali)
15
Servizi sociali - Attivit‚ relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del
portatore di handicap e di altri soggetti che versano in condizioni di disagio
sociale (centro diurno, centro socio educativo, ludoteca, ecc.)
16
Servizi sociali - Attivit‚ di sostegno delle persone bisognose o non
autosufficienti in materia di servizio pubblico di trasporto
17
Servizi sociali - Attivit‚ relativa alla prevenzione ed al sostegno alle persone
tossicodipendenti ed alle loro famiglie tramite centri di ascolto (per sostegno)
e centri documentali (per prevenzione)
18
Servizi sociali - Attivit‚ relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al nucleo
3
familiare e alle pratiche di affido e di adozione dei minori
19
Servizi sociali - Attivit‚ relativa ai trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) ed
all'assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)
20
Servizi sociali - Attivit‚ relative alla concessione di benefici economici, ivi
comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le
esenzioni di carattere tributario
21
Istruzione e cultura - Attivit‚ relativa alla gestione dei servizi per l'infanzia e
delle scuole materne elementari e medie
22
Istruzione e cultura - Attivit‚ di formazione ed in favore del diritto allo studio
23
Istruzione e cultura - Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione
24
Polizia municipale - Attivit‚ relativa all'infortunistica stradale
25
Polizia municipale - Gestione delle procedure sanzionatorie
26
Polizia municipale
amministrativa
27
Polizia municipale - Attivit‚ di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e
sanit‚, nonch• di polizia mortuaria
28
Polizia municipale - Attivit‚ relativa al rilascio di permessi per invalidi
29
Rilascio delle licenze per il commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato e la
pubblica sicurezza
30
Avvocatura - Attivit‚ relative alla consulenza giuridica, nonch• al patrocinio ed
alla difesa in giudizio dell'amministrazione nonch• alla consulenza e copertura
assicurativa in caso di responsabilit‚ civile verso terzi dell'amministrazione
31
Politiche del lavoro - Gestione delle attivit‚ relative
domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla
professionale
32
Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici,
nonch• dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni
33
Attivit‚ politica, di indirizzo e di controllo, sindacato
documentazione dell'attivit‚ istituzionale degli organi comunali
34
Attivit‚ del difensore civico comunale
35
Attivit‚ riguardante gli istituti di democrazia diretta
36
Attivit‚ contrattualistica
37
Attivit‚ di protezione civile
-
Attivit‚
di
polizia
annonaria,
commerciale
ed
all'incontro
formazione
ispettivo
e
4
1)Denominazione del trattamento
Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario
titolo presso il Comune.
Fonte normativa
Codice civile (artt. 2094-2134); d.P.R. 30.06.1965, n. 1124; l. 20.05.1970, n. 300; l.
7.02.1990, n. 19; d.lg. 19.09.1994, n. 626; l. 12.03.1999, n. 68; legge 8.03.2000, n.
53; d.lg. 18.08.2000, n. 267; d.lg. 30.03.2001 n. 165; d.lg. 26.03.2001, n. 151; l.
6.03.2001, n. 64; d.P.R. 28.12.2000, n. 445; d.lg. 15.08.1991, n. 277; l. 14.04.1982, n.
164; CCNL; Contratto collettivo decentrato dei dipendenti degli EE.LL.; Regolamento
comunale di organizzazione di uffici e servizi; Regolamento comunale sui procedimenti
amministrativi.
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a
tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112, d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati

Origine
|X| razziale |X| etnica

Convinzioni
|X| religiose |X| filosofiche |X| d'altro genere

Convinzioni
|X| politiche |X| sindacali

Stato di salute:
|X|
patologie
attuali
|X|
patologie
pregresse
|X| terapie in corso |X| relativi ai familiari del dipendente

Vita sessuale
|X| (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di
sesso)

Dati di carattere giudiziario
(art. 4, comma 1, lett. e), d.lg.
n. 196/2003) |X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla
finalit‚
del
trattamento
e
|X|
interconnessioni
diverse da quelle "standard"
comunicazioni
(come
quali la conservazione, la
individuate)
cancellazione, la registrazione o
il blocco nei casi previsti dalla
legge (specificare):
modalit‚
e
raffronti,
di
seguito
Particolari forme di elaborazione
 Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n.
5
445/2000
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚:
a) alle organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute
sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;
b) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorit€ locali di pubblica sicurezza
a fini assistenziali e previdenziali, nonch• per rilevazione di eventuali patologie o infortuni
sul lavoro;
c) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei
permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (d.lg. n. 165/2001);
d) uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli
assunti appartenenti alle "categorie protette";
e) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5, l. n. 300/1970 e CCNL);
f) enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (per definire il trattamento
retributivo del dipendente);
g) Ministero economia e finanze nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro assistenza
fiscale (ai sensi dell'art. 17 del d.m. 31.05.1999, n. 164 e nel rispetto dell'art. 12 bis del
d.P.R. 29.09.1973, n. 600);
h) all'ISPELS (ax art. 70 d.lg. n. 626/1994)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del
rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato,
part-time e di consulenza) nell'ente ovvero in aziende o istituzioni collegate o vigilate, a
partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione. I dati sono oggetto
di trattamento presso le competenti strutture del Comune per quanto riguarda la
gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle
assenze; vengono inoltre effettuati trattamenti a fini statistici e di controllo di gestione. I
dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi
per quelle festivit€ la cui fruizione ‚ connessa all'appartenenza a determinate confessioni
religiose; quelli sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla
documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di
coscienza o in relazione a particolari preferenze alimentari, laddove ‚ previsto un servizio
di mensa; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di
rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere raccolti anche dati sulla salute
relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti
dalla legge. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o previa richiesta da parte del
Comune. I dati vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali
disciplinati dalla legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica,
attivit€ di aggiornamento e formazione). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti
con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate
esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualit€ e fatti ovvero al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.
2) Denominazione del trattamento
Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il
Comune - attivit‚ relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidit‚ civile e
all'invalidit‚ derivante da cause di servizio, nonch• da riconoscimento di inabilit‚ a
svolgere attivit‚ lavorativa
Fonte normativa
D.P.R. 30.06.1965, n. 1124; l. 24.05.1970, n. 336; legge 5.02.1992, n. 104; l.
12.03.1999, n. 68; d.P.R. 29.10.2001, n. 461; l. 8.08.1995, n. 335; l. 8.03. 1968, n.
6
152; legge regionale; regolamento comunale in materia di organizzazione del personale
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Concessione, liquidazione modifica e revoca di
elargizioni, emolumenti (art. 68 d.lg. n. 196/2003)
benefici economici, agevolazioni,
Tipi di dati trattati
 Stato di salute |X| patologie attuali |X| patologie pregresse
|X| terapie in corso
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X| con modalit‚ informatizzate

Altre operazioni pertinenti
e non eccedenti rispetto alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la
cancellazione,
la
registrazione o il blocco nei
casi previsti dalla legge
(specificare):
interconnessioni e raffronti,
comunicazioni
(come
di
seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n.
445/2000
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚:
a) INAIL (per verificare la liquidazione in caso di equo indennizzo ai sensi del d.P.R. n.
1124/1965);
b) comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente
competente (per conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio
ai sensi del d.P.R. n. 461/2001);
c) Inpdap (in caso di inabilit€ assoluta e permanente a qualsiasi attivit€ lavorativa ai fini
dell'erogazione del relativo trattamento di pensione e del riconoscimento del diritto alla
pensione privilegiata ai sensi della l. n. 335/1995 e della l. n. 152/1968)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati vengono acquisiti dall'interessato e da terzi previa richiesta dell'interessato
(in particolare dalla Commissione medico ospedaliera territorialmente competente per
l'accertamento delle condizioni di idoneit€ al servizio e dal Comitato di verifica per le
cause di servizio in caso di richiesta di riconoscimento di invalidit€ dipendente da causa di
servizio e/o equo indennizzo). In caso di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono
trasmessi all'Inpdap per l'erogazione del trattamento pensionistico. Uguale trasmissione
si ha nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla contribuzione figurativa di cui all'art.
80, l. n. 388/2000. Esperita l'istruttoria, la determinazione dirigenziale relativa al
riconoscimento dell'invalidit€ viene comunicata all'INPS o alle Regioni (per gli
accertamenti connessi alla liquidazione ai sensi dell'art. 130 d.lg. n. 112/1998). Vengono
effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi:
tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati,
qualit€ e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del
7
d.P.R. n. 445/2000.
3) Denominazione del trattamento
Servizi demografici / Anagrafe - Gestione dell'anagrafe della popolazione residente e
dell'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE)
Fonte normativa
Codice civile (artt. 43-47); l. 24.12.1954, n. 1228; d.P.R. 30.05.1989, n. 223; l.
27.10.1988, n. 470; d.P.R. 06.09.1989, n. 323; l. 15.5.1997, n. 127; legge 27.12.2001,
n. 459; l. 23.10.2003 n. 286; l. 14.04.1982, n. 164; d.P.R. 2.04.2003, n. 104
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Tenuta delle anagrafi della popolazione residente in Italia e di cittadini italiani residenti
all'estero (art. 62, d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
 Origine
|X| razziale (iscrizioni avvenute negli anni 1938-44)
 Convinzioni
|X| religiose (iscrizioni avvenute negli anni 1938-44)
 Stato di salute:
|X| patologie pregresse
 Vita sessuale:
|X| (soltanto in caso di rettificazione di attribuzione di
sesso)
Dati di carattere giudiziario
 (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg.
n. 196/2003) |X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X| con modalit‚ informatizzate
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Indipendentemente dall'alto numero di dati contenuti negli archivi anagrafici, quelli
di carattere "sensibile" concernono solo le informazioni sull'origine razziale, in quanto tali
idonei a rivelare le convinzioni religiose, inseriti negli anni 1938-44 in virtƒ delle "leggi
razziali"; questi dati, che sono idonei a rivelare in taluni casi anche le convinzioni
religiose, non sono comunque resi noti (art. 3, r.d.l. n. 25/1944); le informazioni sulla
vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di
sesso. Possono essere altres„ presenti dati sulle patologie pregresse, in considerazione
del fatto che fino al 1968 le schede anagrafiche riportavano le cause di decesso.
4)Denominazione del trattamento
Servizi demografici / Stato civile - Attivit‚ di gestione dei registri di stato civile
Fonte normativa
Codice civile (artt. 84 e ss.; artt. 106 e ss.; 423-430); l. 14.04.1982, n. 164; d.P.R.
3.11.2000, n. 396; d.P.R. 10.09.1990, n. 285
8
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile (art. 62, d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati
Origine
|X| razziale (iscrizioni avvenute negli anni 193844)
Convinzioni
|X| religiose (iscrizioni avvenute negli anni
1938-44)
Stato di salute:
|X| patologie attuali
Vita sessuale
|X| (soltanto in caso di eventuale rettificazione
di attribuzione di sesso)
|X| patologie pregresse
Dati di carattere giudiziario
(art. 4, comma 1, lett. e),
d.lg. n. 196/2003) |X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X| con modalit‚ informatizzate

Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla finalit‚
del trattamento e diverse da
quelle
"standard"
quali
la
|X| comunicazioni
conservazione, la cancellazione,
la registrazione o il blocco nei individuate)
casi
previsti
dalla
legge
(specificare):
(come di seguito
Particolari forme di elaborazione
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚:
a) ad ASL (per l'aggiornamento del registro delle cause di morte)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Indipendentemente dall'alto numero di dati contenuti negli archivi anagrafici, quelli
di carattere "sensibile" sono quelli concernenti l'origine razziale, in quanto tali idonei a
rivelare le convinzioni religiose, inseriti negli anni 1938-44 in virtƒ delle "leggi razziali";
questi dati, che sono idonei a rivelare in taluni casi anche le convinzioni religiose, non
sono comunque resi noti (art. 3, r.d.l. n. 25/1944); ulteriori informazioni sull'origine
razziale o etnica possono essere desunte dagli atti relativi alle adozioni internazionali.
Altri dati sensibili contenuti in tali archivi possono essere raccolti anche da terzi e
comunicati all'Autorit€ giudiziaria per le cause di interdizione e decesso, alla ASL per
l'aggiornamento del registro delle cause di morte. Vengono altres„ trattati dati di
carattere giudiziario; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in
caso di rettificazione di attribuzione di sesso.
5)Denominazione del trattamento
Servizi demografici / Elettorale - Attivit‚ relativa all'elettorato attivo e passivo
9
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attivit€ istituzionale cui il
trattamento ‚ collegato)
D.P.R. 20.03.1967, n. 223; l. 5.05.1992, n. 104; d.lgs. 18.08.2000, n. 267
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Tenuta delle liste elettorali e gestione delle consultazioni elettorali (art. 62, d.lg. n.
196/2003)
Tipi di dati trattati
 Convinzioni
|X| religiose
 Convinzioni
|X| politiche
 Stato di salute:
|X| patologie attuali (per permettere ai soggetti disabili di
esercitare il proprio diritto di voto)

Dati di carattere
giudiziario
(art.
4,
comma 1, lett. e), d.lg. n.
196/2003) |X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati |X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
informatizzate
|X| con modalit‚
 Altre operazioni pertinenti e non eccedenti
rispetto alla finalit‚ del trattamento e diverse
da quelle "standard" quali la conservazione,
la cancellazione, la registrazione o il blocco
nei casi previsti dalla legge (specificare): |X|
comunicazioni (come di seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa): Commissione elettorale circondariale (per l'eventuale
cancellazione dagli elenchi per la revisione semestrale delle liste elettorali dei cittadini che
non siano possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del
d.P.R. n. 223/1967)
 Diffusione : in caso di acquisto o riacquisto del diritto elettorale per cessazione di cause
ostative, la deliberazione della Commissione elettorale comunale, unitamente all'elenco
degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, viene depositata nella Segreteria del
Comune (o presso l'Ufficio elettorale) nei primi cinque giorni del mese successivo ed ogni
cittadino pu… prenderne visione (art. 32, comma 6, del d.P.R. n. 223/1967). Sono inoltre
depositati per dieci giorni nell'Ufficio Elettorale gli atti relativi alla revisione semestrale delle
10
liste elettorali ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione: tali atti possono riguardare
provvedimenti dell'autorit€ giudiziaria adottati nei confronti di minori che non vengono
proposti per l'iscrizione (art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 223/1967).
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il procedimento finalizzato all'iscrizione nelle liste elettorali di chi abbia acquistato la
residenza nel Comune inizia con la comunicazione, da parte dell'Ufficio Anagrafe,
dell'avvenuta iscrizione di un cittadino nel registro della popolazione residente o nell'AIRE
(anagrafe degli italiani residenti all'estero), ovvero con la rilevazione periodica dei
cittadini che compiranno la maggiore et€ nel semestre successivo. L'eventuale esistenza
di cause ostative di carattere giudiziario viene comunicata dal Comune di precedente
residenza, che trasmette il fascicolo personale del cittadino trasferito o, per i residenti
che acquisteranno la maggiore et€, viene accertata attraverso la certificazione
appositamente richiesta al Casellario giudiziale. I predetti dati vengono altres„ comunicati
alla Commissione elettorale circondariale al fine di aggiornare gli elenchi per la revisione
semestrale delle liste elettorali. Coloro che non sono mai stati iscritti nelle liste elettorali
o ne sono stati cancellati per cause ostative vengono iscritti o reiscritti d'ufficio al termine
del periodo di incapacit€. Per coloro che sono gi€ iscritti nelle liste elettorali, le
comunicazioni riguardanti provvedimenti che possono determinare la perdita del diritto
elettorale pervengono dall'Autorit€ giudiziaria, dalla Questura o dall'Ufficio Territoriale del
Governo. I dati sulla salute sono trattati al fine di permettere ai soggetti disabili di
esercitare il proprio diritto di voto; mentre quelli religiosi rilevano in quanto nel territorio,
nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno
giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; non possono
ricoprire cariche elettive (art. 60 d.lg. n. 267/2000).
6)Denominazione del trattamento
Servizi demografici / Elettorale - Attivit‚ relativa alla tenuta degli albi degli
scrutatori e dei presidenti di seggio
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attivit€ istituzionale cui il
trattamento ‚ collegato)
D.P.R. 20.03.1967, n. 223; l. 21.03.1990, n. 53 (presidenti); l. 30.04.1999, n. 120
(scrutatori)
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Svolgimento delle consultazioni elettorali; richieste di referendum, relative consultazioni e
verifica della regolarit‚ (art. 65, comma 1, d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati
 Stato di salute:
|X| patologie attuali
 Dati di carattere giudiziario (art. 4,
comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati |X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea |X| con modalit‚ informatizzate
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
11
I dati vengono forniti dall'interessato; la commissione elettorale comunale procede ad
un'estrazione pubblica dei componenti del seggio; vengono confrontati con le liste di leva
per la verifica del diritto al voto; vengono stampate le notifiche per gli scrutatori e redatti
i verbali delle nomine. I dati sulla salute si riferiscono esclusivamente a quelli rinvenibili
nei certificati medici che gli scrutatori sono tenuti a presentare in caso di indisponibilit€
per motivi di salute.
7)Denominazione del trattamento
Servizi demografici / Elettorale - Attivit‚ relativa alla tenuta dell'elenco dei giudici
popolari
Fonte normativa
L. 10.04.1951, n. 287
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attivit‚ dirette alla tenuta degli elenchi dei giudici popolari (art. 65, comma 1, lett. a),
d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati
 Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati |X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea |X| con modalit‚ informatizzate
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la
cancellazione, la registrazione
o il blocco nei casi previsti
dalla legge (specificare): |X|
comunicazioni (come di seguito
individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa):
a) al Tribunale competente per territorio (per effettuare la verifica delle condizioni
richieste dalla legge)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta una domanda contenente il titolo di
studio e la professione, oppure vengono estratti casualmente dalle liste elettorali;
vengono controllati i requisiti prescritti dalla legge e richieste le certificazioni necessarie
anche a terzi. Viene quindi formato l'elenco provvisorio che ‚ trasmesso al Tribunale;
quest'ultimo procede ad una verifica sui carichi pendenti e restituisce l'elenco al Comune
per la pubblicazione e la formazione dell'elenco definitivo.
8) Denominazione del trattamento
Servizi demografici / Leva - Attivit‚ relativa alla tenuta del registro degli obiettori di
12
coscienza
Fonte normativa
L. 8.07.1998, n. 230
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Volontariato ed obiezione di coscienza (art. 70, comma 2, d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati
 Convinzioni
|X| religiose,
|X| filosofiche,
 Stato di salute:
|X| patologie attuali
|X|
pregresse

Dati
giudiziario
di
carattere
|X|
genere
d'altro
patologie
(art. 4, comma 1,
lett. e), d.lg. n.
196/2003) |X|
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
modalit‚
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la
cancellazione, la registrazione
o il blocco nei casi previsti
dalla legge
Particolari forme di elaborazione
 Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa):
con le amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa):
a) al distretto militare di appartenenza dell'obiettore;
b) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (in caso di mancata idoneit€ al servizio);
c) soggetti esterni autorizzati ad inglobare gli obiettori di coscienza nel proprio organico.
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il procedimento inizia con una lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
comunicazione del nome dell'obiettore; viene quindi costituito il fascicolo contenente la
modulistica compilata dall'obiettore, allegando il certificato medico di idoneit€; vengono
gestite le richieste di congedi, di permessi e le certificazioni mediche di malattia. Vengono
13
effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi:
tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati,
qualit€ e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del
d.P.R. n. 445/2000.
9)Denominazione del trattamento
Servizi demografici / Leva - Attivit‚ relativa alla tenuta delle liste di leva e dei registri
matricolari
Fonte normativa
D.P.R. 14.02.1964, n. 237; l. 31.05.1975, n. 191; d.lg. 18.08.2000, n. 267
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attivit‚ relative alla leva militare (art. 73, comma 2, lett. e), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati
 Stato di salute:

Dati
giudiziario
di
|X| patologie attuali
carattere
|X|
pregresse
patologie |X|
terapie
corso
in
(art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati


Raccolta:
Elaborazione:
|X|
presso
interessati
|X|
gli
in forma cartacea
|X| presso terzi
|X| con modalit‚ informatizzate
 Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalit‚ del trattamento e diverse
da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei
casi previsti dalla legge: interconnessioni e raffronti, comunicazioni.
Particolari forme di elaborazione
 Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa):
amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000
|X| Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa):
a) Distretto militare di appartenenza (per le procedure di arruolamento);
b) altri comuni e distretti militari (per l'aggiornamento dei ruoli matricolari)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il procedimento inizia con la formazione della lista di leva del Comune stesso e la
successiva comunicazione dei soggetti iscritti nelle liste di leva al Distretto militare,
quindi vengono costituite le liste di leva ed i registri dei ruoli matricolari. L'Ufficio leva
riceve dal distretto militare, le comunicazioni relative agli iscritti di leva dichiarati
renitenti, rivedibili e riformati dalle competenti autorit€ militari al fine di effettuare le
pertinenti annotazioni sulla lista di leva e sui registri dei ruoli matricolari, nonch• per
procedere all'adozione di determinazioni ministeriali concernenti i nominativi dei soggetti
dichiarati espulsi dall'esercito, cancellati dai ruoli matricolari, ecc.. Vengono effettuate
interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di
operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualit€ e
fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R.
14
n. 445/2000. I dati vengono comunicati al Distretto militare di appartenenza al fine di
consentire l'effettuazione delle procedure di arruolamento.
10) Denominazione del trattamento
Servizi sociali - Attivit‚ relativa all'assistenza domiciliare
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attivit€ istituzionale cui il
trattamento ‚ collegato)
D.lg. 3.05.2000, n. 130; l. 8.11.2000, n. 328; art. 406 c.c.; regolamenti comunali
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Interventi di carattere socio-assistenziale, anche di rilievo sanitario, in favore di soggetti
bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o
domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto (art. 73, comma 1, lett. b),
d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
 Stato di salute:
|X| patologie |X| patologie |X|
terapie
attuali
pregresse
corso
in
|X|
relativi
familiari
dell'interessato
ai
(art.
4,
comma
1,
 Dati di carattere
lett. e), d.lg.
giudiziario
n. 196/2003)
|X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
modalit‚
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la
cancellazione, la registrazione
o il blocco nei casi previsti
dalla
legge
(specificare):
comunicazioni
(come
di
seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚:
a) alle ASL, Aziende ospedaliere e Regioni (per comunicare l'evoluzione della situazione, i
controlli e le verifiche periodiche, il monitoraggio dell'attivit€);
b) alle cooperative sociali e ad altri enti cui vengono affidate le attivit€ di assistenza;
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
15
I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, i quali presentano apposita domanda
al Comune ovvero da terzi (Polizia municipale e Forze di polizia; INPS, ASL, azienda
ospedaliera, IPAB, medici di base; scuola dell'infanzia e Istituti di istruzione). Il Comune
comunica le informazioni alle ASL, alle Aziende ospedaliere, alle Regioni, nonch• alle
cooperative sociali ed ad altri enti che effettuano i singoli interventi di sostegno e
assistenza. I dati vengono trasmessi anche all'Autorit€ giudiziaria per l'eventuale
adozione un provvedimento di interdizione, di inabilitazione o la nomina di un
amministratore di sostegno.
11)Denominazione del trattamento
Servizi sociali - Attivit‚ relativa all'assistenza scolastica ai portatori di handicap o con
disagio psico-sociale
Fonte normativa
Codice civile (art. 403); d.P.R. 24.07.1977, n. 616; l. 5.02.1992, n. 104; l. 8.11.2000, n.
328
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Integrazione sociale ed istruzione del portatore di handicap (art. 86, comma 1, lett. c),
d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
 Stato di salute:
|X|
patologie |X| patologie |X| terapie in |X| relativi ai familiari
attuali
pregresse
corso
dell'interessato

Dati
carattere
giudiziario
(art. 4, comma
1, lett. e), d.lg.
n.
196/2003)
|X|
di
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
modalit‚
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la
cancellazione, la registrazione
o il blocco nei casi previsti
dalla legge (specificare): |X|
comunicazioni
(come
di
seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚:
a) circoscrizioni, istituti scolastici, enti convenzionati (per l'erogazione dei servizi)
16
b) centro servizi regionali (per lo scambio delle informazioni a fini di monitoraggio e
rendicontazione)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati vengono forniti dall'interessato o da terzi (ASL, Scuole dell'infanzia e Istituti di
istruzione). Le informazioni necessarie sono comunicate agli enti convenzionati che
effettuano l'intervento ed agli istituti scolastici, nonch• alle regioni a fini di
rendicontazione e monitoraggio dell'attivit€; sono, inoltre, comunicati alla ASL
competente per il riconoscimento del grado di invalidit€.
12) Denominazione del trattamento
Servizi sociali - Attivit‚ relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Istituti, Case di
cura, Case di riposo, ecc.
Fonte normativa
Codice civile (art. 403); d.P.R. 24.07.1977, n. 616; l. 8.11.2000, n. 328; leggi regionali
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Interventi, anche di carattere sanitario, in favore di soggetti bisognosi o non
autosufficienti o incapaci (art. 73, comma 1, d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
 Origine
|X| razziale
|X| etnica
 Convinzioni
|X| religiose,
|X| filosofiche,
 Stato di salute:
|X|
patologie |X|
patologie |X| terapie in |X|
anamnesi
attuali
pregresse
corso
familiare
|X|
genere
d'altro
(art. 4, comma
 Dati di carattere 1, lett. e), d.lg.
giudiziario
n.
196/2003)
|X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
modalit‚
informatizzate
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla finalit‚
del trattamento e diverse da |X| interconnessioni e raffronti;
quelle
"standard"
quali
la comunicazioni (come di seguito
conservazione, la cancellazione, la individuate)
registrazione o il blocco nei casi
previsti dalla legge (specificare):
Particolari forme di elaborazione
 Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa):
17
amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa):
a) Autorit€ giudiziaria (per avviare le procedure di ricovero relative ai soggetti interdetti o
inabilitati);
b) ASL ed Aziende ospedaliere, (per trasmettere le informazioni, di carattere sanitario,
relative all'interessato);
c) gestori delle case di riposo, alla direzione delle strutture residenziali (per l' erogazione
del servizio)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati vengono forniti da terzi (medico di base, ASL, Polizia municipale e Forze di polizia,
Autorit€ giudiziaria) o dall'interessato, che presenta un'apposita istanza, o d'ufficio (dalle
ASL e/o Aziende ospedaliere per valutare lo stato di non autosufficienza psico-fisica e per
reperire le informazioni, di carattere sanitario, relative all'interessato), attraverso
l'operato degli assistenti sociali: la domanda deve essere corredata della documentazione
(anche sanitaria) necessaria. I dati possono essere comunicati alle ASL competenti e
all'Autorit€ giudiziaria, al fine di avviare le procedure necessarie per il ricovero del
soggetto interdetto o inabilitato presso gli istituti di cura. I dati vengono altres„
comunicati ai gestori delle case di riposo ed alla direzione delle strutture residenziali, al
fine di garantire l'erogazione del servizio in favore del soggetto ricoverato. Vengono
effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi:
tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati,
qualit€ e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del
d.P.R. n. 445/2000.
13) Denominazione del trattamento
Servizi sociali - Attivit‚ ricreative per la promozione del benessere della persona e della
comunit‚, per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la
rimozione del disagio sociale
Fonte normativa
L. 8.11.2000, n. 328; l. 6.03.1998, n. 40; leggi regionali e Piano triennale servizi sociali
regionali
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attivit‚ ricreative per la promozione del benessere della persona e della comunit‚, per il
sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio
sociale; promozione della cultura e dello sport; iniziative di vigilanza e di sostegno in
riferimento al soggiorno dei nomadi (art. 73, comma 1, lett. f) del d.lg. n. 169/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
 Origine
|X| razziale
 Convinzioni
|X| religiose
 Stato di salute:
|X| patologie attuali

Dati
giudiziario
di
carattere
|X| etnica
|X|
pregresse
patologie |X|
terapie
corso
in
(art. 4, comma 1,
lett. e), d.lg. n.
196/2003) |X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
18
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
modalit‚
informatizzate
 Altre operazioni pertinenti e non
eccedenti rispetto alla finalit‚ del
trattamento e diverse da quelle
|X| comunicazioni (come di seguito
"standard" quali la conservazione, la
individuate)\
cancellazione, la registrazione o il
blocco nei casi previsti dalla legge
(specificare):
Particolari forme di elaborazione
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa): enti, imprese o associazioni convenzionati, cooperative
sociali, associazioni ed organismi di volontariato, ASL, aziende di trasporto comunale e
altri servizi comunali (per l'erogazione dei servizi previsti)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta un'apposita istanza per la fruizione
dei servizi corredata della necessaria documentazione sanitaria. Questi vengono
comunicati all'Ente, alle imprese ovvero alle associazioni convenzionate, alle cooperative
sociali, agli organismi di volontariato ed alle ASL che provvedono all'erogazione del
servizio. Per quanto concerne le attivit€ in favore dei nomadi, i dati vengono forniti
direttamente dall'interessato o segnalati dalla Questura; le informazioni necessarie
vengono comunicate alle associazioni del terzo settore che effettuano gli interventi.
14) Denominazione del trattamento
Servizi sociali - Attivit‚ relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione
di contributi, ricoveri in istituti convenzionati o soggiorno estivo (per soggetti audiolesi,
non vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con disagi psico-sociali)
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attivit€ istituzionale cui il
trattamento ‚ collegato)
L. 5.12.1992, n. 104; d.lg. 31.03.1998, n. 112 e relative disposizioni di attuazione; d.lg.
18.08.2000, n. 267; leggi regionali
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attivit‚ socio-assistenziali (art. 73 del d. lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
 Origine
|X| razziale
|X| etnica
 Convinzioni
|X| religiose,
|X| filosofiche
 Stato di salute:
|X|
patologie |X|
patologie |X| terapie
attuali
pregresse
corso
in |X|
anamnesi
familiare
19
(art. 4, comma
 Dati di carattere 1, lett. e), d.lg.
giudiziario
n.
196/2003)
|X|
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
modalit‚
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la
cancellazione, la registrazione
o il blocco nei casi previsti
dalla
legge
(specificare):
interconnessioni e raffronti,
comunicazioni
(come
di
seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa):
amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa): all'istituto che fornisce la prestazione (ai sensi della l. n.
328/2000)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati vengono forniti dall'interessato, previa presentazione dell'istanza per accedere al
contributo e/o al ricovero, ovvero da terzi (ASL o tutore, per predisporre una relazione di
valutazione dello stato di non autosufficienza psico-fisica relativa all'interessato). Le
informazioni sulla salute sono comunicate unicamente all'istituto che presso il quale viene
effettuato il ricovero, in particolare viene comunicata l'ammissione del beneficiario, il
grado di invalidit€ e le particolari patologie dell'interessato, al fine di garantire
un'assistenza mirata. Le eventuali convinzioni religiose e filosofiche possono invece
rilevare ai fini dell'erogazione di particolari regimi alimentari. Vengono effettuate
interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di
operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualit€ e
fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n.
445/2000.
15) Denominazione del trattamento
Servizi sociali - Attivit‚ relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del portatore di
handicap e di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale (centro diurno,
centro socio educativo, ludoteca, ecc.)
20
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attivit€ istituzionale cui il
trattamento ‚ collegato)
L. 28.08.1997, n. 285; l. 8.11.2000, n. 328; l. 5.02.1992, n. 104; leggi regionali
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o altri soggetti
che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare (art. 73, comma 1,
lett. a), d. lg. n. 196/2003); integrazione sociale e istruzione del portatore di handicap
(art. 86, comma 1, lett. c), d. lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
 Origine
|X| razziale
 Stato di salute: |X| patologie attuali
|X| etnica
|X| patologie pregresse |X| terapie in corso
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
modalit‚
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la
cancellazione, la registrazione
o il blocco nei casi previsti
dalla legge (specificare): |X|
interconnessioni e raffronti;
comunicazioni
(come
di
seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa):
amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa): enti, imprese o associazioni in convenzione, istituti scolastici
(per attuare le misure necessarie a garantire l'inserimento del soggetto bisognoso e
l'erogazione del servizio)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta un'apposita istanza per la fruizione
dei servizi, corredata della necessaria documentazione anche sanitaria. Le informazioni
vengono quindi comunicate all'ente, all' impresa o all'associazione che provvede
all'erogazione del servizio, nonch• agli istituti scolastici per l'integrazione social,
l'istruzione e l'erogazione del servizio in favore del soggetto portatore di handicap.
Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici
servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di
stati, qualit€ e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43
del d.P.R. n. 445/2000.
16) Denominazione del trattamento
21
Servizi sociali - Attivit‚ di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in
materia di servizio pubblico di trasporto
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attivit€ istituzionale cui il
trattamento ‚ collegato)
L. 5.02.1992, n. 104; l. 8.11.2000, n. 328; leggi regionali
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o
incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso,
accompagnamento e trasporto (art. 73, comma 1, lett. b), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
 Stato di salute: |X| patologie attuali
|X| patologie pregresse
|X| terapie in corso
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
modalit‚
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la
cancellazione, la registrazione
o il blocco nei casi previsti
dalla
legge
(specificare):
interconnessioni e raffronti;
comunicazioni
(come
di
seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa):
amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa): enti, imprese o associazioni convenzionati che gestiscono il
servizio di trasporto (per garantire l'erogazione del servizio)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati vengono forniti dall'interessato, ovvero dai suoi tutori o dai suoi curatori, i quali
presentano un'apposita istanza corredata della necessaria documentazione sanitaria.
Alcune informazioni possono essere acquisite anche dalla ASL in quanto i comuni,
d'intesa con le aziende unit€ sanitarie locali, possono predisporre su richiesta
dell'interessato, un progetto individuale di integrazione e sostegno sociale. I dati vengono
comunicati all'ente, all' impresa o all'associazione che effettua il servizio di trasporto.
Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici
servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di
stati, qualit€ e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43
del d.P.R. n. 445/2000.
17) Denominazione del trattamento
22
Servizi sociali - Attivit‚ relativa alla prevenzione ed al sostegno alle persone
tossicodipendenti ed alle loro famiglie tramite centri di ascolto (per sostegno) e centri
documentali (per prevenzione)
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attivit€ istituzionale cui il
trattamento ‚ collegato)
D.P.R. 9.10.1990, n. 309 (artt. 3 e ss.); l. 8.11.2000, n. 328
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza (art. 86, comma 1, lett.
b), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
 Stato di salute:
|X|
patologie |X|
patologie |X| terapie
attuali
pregresse
corso
 Vita sessuale
|X|
in |X|
anamnesi
familiare
(art. 4, comma
 Dati di carattere 1, lett. e), d.lg.
giudiziario
n.
196/2003)
|X|
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
modalit‚
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la
cancellazione, la registrazione
o il blocco nei casi previsti
dalla legge (specificare): |X|
comunicazioni
(come
di
seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa): ASL (poich• gli interventi del comune devono essere
concertati con le predette strutture sanitarie)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Nella rilevazione delle condizioni della persona interessata possono venire in evidenza –
oltre ai dati sulla salute – anche le informazioni sulla sfera sessuale e i dati di carattere
giudiziario. Le informazioni, raccolte sia presso l'interessato, sia presso ASL e soggetti
privati operanti nel settore del sostegno sociale (comunit€ terapeutiche) vengono gestite
dai servizi sociali; ‚ prevista unicamente la comunicazione alle ASL per concertare gli
interventi.
18) Denominazione del trattamento
Servizi sociali - Attivit‚ relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al nucleo familiare e
23
alle pratiche di affido e di adozione dei minori
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attivit€ istituzionale cui il
trattamento ‚ collegato)
Codice civile (artt. 400-413); d.P.R. 24.07.1977, n. 616; l. 4.05.1983, n. 184; l.
8.11.2000, n. 328; l. 28.3.2001, n. 149 (art. 40); leggi regionali e regolamenti comunali
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie (art. 73,
comma 1, lett. c), d.lg. n. 196/2003); vigilanza per affidamenti temporanei e indagini
psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale (art. 73, comma
1, lett. e) e d), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati
 Origine
|X| razziale
 Convinzioni
|X| religiose
 Stato di salute:
|X|
attuali
|X| etnica
patologie |X|
patologie |X| terapie in |X|
anamnesi
pregresse
corso
familiare
(art. 4, comma 1,
 Dati di carattere
lett. e), d.lg. n.
giudiziario
196/2003) |X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
modalit‚
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la
cancellazione, la registrazione
o il blocco nei casi previsti
dalla
legge
(specificare):
interconnessioni e raffronti,
comunicazioni
(come
di
seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa):
amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa):
a) Autorit€ giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori e Tribunale
dei minori per ottenere l'assenso al procedimento);
b) Regioni (per aggiornare la banca dati minori dichiarati adottabili)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
24
Gli esiti dell'indagine, relativa allo stato di abbandono o di adattabilit€ del minore, svolta
dal Comune o dalla ASL, sono comunicati al Tribunale dei minori e, in caso di
affidamento, al giudice tutelare, nonch• alle regioni al fine di procedere
all'aggiornamento della banca dati dei minori adottabili (D.M. n. 91/2004). I dati cos„
raccolti confluiscono, quindi, nel provvedimento emanato dall'Autorit€ giudiziaria. Inoltre,
nell'ambito della ricerca della famiglia affidataria, possono essere valutati anche specifici
precedenti giudiziari, nonch• le convinzioni di carattere religioso. Vengono effettuate
interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di
operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualit€ e
fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n.
445/2000.
19) Denominazione del trattamento
Servizi sociali - Attivit‚ relativa ai trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) ed
all'assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)
Fonte normativa
L. 13.05.1978, n. 180; l. 23.12.1978, n. 833
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Interventi di rilievo sanitario (art. 73, comma 1, lett. b), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati
 Stato di salute:
|X|
patologie |X|
patologie |X| terapie in |X|
anamnesi
attuali
pregresse
corso
familiare
(art. 4, comma
 Dati di carattere 1, lett. e), d.lg.
giudiziario
n.
196/2003)
|X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
modalit‚
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la
cancellazione, la registrazione
o il blocco nei casi previsti
dalla legge (specificare): |X|
comunicazioni
(come
di
seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa):
a) sindaco della citt€ di residenza (per effettuare le annotazioni di legge);
b) giudice tutelare ed, eventualmente, sindaco del comune di residenza, nonch• al
25
Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto nel caso di cittadini
stranieri o di apolidi (per la convalida del provvedimento);
c) luoghi di ricovero (per l'effettuazione della prestazione)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati vengono acquisiti sia mediante la certificazione medica trasmessa dal servizio di
igiene mentale sia tramite comunicazioni di soggetti terzi (Polizia municipale, Forze di
polizia); in seguito alla redazione dell'ordinanza, viene individuato il luogo di ricovero del
paziente ed inviata l'opportuna comunicazione al giudice tutelare per la convalida del
provvedimento, di cui ne viene altres„ data comunicazione al sindaco della citt€ di
residenza dell'interessato, che procede ad eseguire le annotazioni di legge nel registro
anagrafico ovvero al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto
nel caso di cittadini stranieri o di apolidi.
20) Denominazione del trattamento
Servizi sociali - Attivit‚ relative alla concessione di benefici economici, ivi comprese le
assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le esenzioni di carattere
tributario
Fonte normativa
L. 15.02.1980, n. 25; d.lg. 30.12.1992, n. 504; d.lg. 25.07.1998 n. 286 (art. 40); l.
9.12.1998, n. 431 (art. 11, c. 8); d.lg. 30.12.1992, n. 504; d.lg. 15.11.1993, n. 507;
leggi regionali, regolamento comunale
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attivit‚ dirette all'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia
di tributi (art. 66 d.lg. n. 196/2003); concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti ed abilitazioni (art. 68,
d.lg. n. 196/2003); assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 73,
comma 2, lett. d), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati
 Origine
|X| razziale
|X| etnica
 Stato di salute:
|X|
patologie |X| patologie |X| terapie
attuali
pregresse
corso
 Dati di
carattere
giudiziario
(art. 4, comma
1, lett. e), d.lg.
n.
196/2003)
|X|
in |X| relativi ai familiari
dell'interessato
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
modalit‚
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la
cancellazione, la registrazione
o il blocco nei casi previsti
26
dalla
legge
(specificare):
interconnessioni e raffronti,
comunicazioni,
diffusione
(come di seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa):
amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa): all'ente gestore degli alloggi (per la relativa assegnazione)
 Diffusione (specificare l'ambito ed indicare l'eventuale base normativa): |X|
pubblicazione delle delibere ai sensi del d.P.R. n. 118/2000, fermo restando il divieto di
diffondere i dati sulla salute ai sensi degli artt. 22, comma 8, e 68, c. 3, del d.lg. n.
196/2003
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Con riferimento alle attivit€ relative alla concessione di benefici, all'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica (che comprende anche l'attivit€ di valutazione dei
requisiti ai fini dell'eventuale riduzione dei canoni di locazione degli alloggi di propriet€
comunale), nonch• alle esenzioni di carattere tributario, il trattamento di dati sensibili si
rende necessario sia per la concessione o l'assegnazione stesse, sia per la predisposizione
delle graduatorie dei beneficiari. Le informazioni relative alla terapia in corso vengono
trattate durante la fase istruttoria riguardante l'erogazione di contributi per sostenere
l'acquisto di farmaci. I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, che presentano
apposita domanda al Comune, oppure da terzi (anagrafe, autorit€ giudiziaria, ASL,
provincia, altri servizi comunali, i quali effettuano dei servizi di sostegno in favore
dell'utente che versa in stato di indigenza). I dati vengono comunicati, in particolare,
all'ente gestore degli alloggi che procede alla relativa assegnazione. Vengono, inoltre,
effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi:
tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati,
qualit€ e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del
d.P.R. n. 445/2000. Con riferimento alle attivit€ relative alla concessione di benefici, sia
in campo sociale che nel campo dello sviluppo economico, il trattamento dei dati si rende
necessario sia per la concessione o l'assegnazione degli stessi, sia per la predisposizione
delle graduatorie, che vengono rese pubbliche ove previsto dalla relativa normativa,
fermo restando il divieto di diffondere i dati sulla salute ai sensi degli artt. 22, comma 8,
e 68, comma 3, del d.lg. n. 196/2003.
21)Denominazione del trattamento
Istruzione e cultura - Attivit‚ relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei servizi
per l'infanzia e delle scuole materne elementari e medie
Fonte normativa
L. 6.12.1971, n. 1044; d.lg. 31.03.1998, n. 112 (art. 139); l. 5.02.1992, n. 104 (art. 13)
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Gestione di asili nido e delle scuole per l'infanzia (art. 73, comma 2, lett. a), d.lg. n.
196/2003)
Tipi di dati trattati
 Origine
|X| razziale
|X| etnica
 Convinzioni
|X| religiose,
|X| filosofiche,
|X| d'altro genere
27
 Stato di salute:

Dati
giudiziario
di
|X| patologie attuali
carattere
|X|
pregresse
patologie
|X| terapie in corso
(art. 4, comma 1,
lett. e), d.lg. n.
196/2003) |X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
modalit‚
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la
cancellazione, la registrazione
o il blocco nei casi previsti
dalla
legge
(specificare):
comunicazioni
(come
di
seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ : gestori esterni delle
mense e societ€ di trasporto (per garantire l'erogazione del servizio)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati sensibili degli alunni, relativi alle specifiche situazioni patologiche del minore,
possono essere comunicati direttamente dalla famiglia. Inoltre, alcune particolari scelte
per il servizio di mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi)
possono essere idonee a rivelare le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei
genitori degli alunni. Infine, il dato sull'origine etnica si potrebbe desumere dalla
particolare nazionalit€ dell'interessato. Le informazioni raccolte possono essere
comunicate sia ad eventuali gestori esterni del servizio mense, che provvedono
all'erogazione del servizio; sia a societ€ che effettuano il servizio di trasporto scolastico.
22) Denominazione del trattamento
Istruzione e cultura - Attivit‚ di formazione ed in favore del diritto allo studio
Fonte normativa
D.P.R. 24.07.1977, n. 616; d.lg. 31.03.1998, n. 112 (art. 139); leggi regionali
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Istruzione e formazione in ambito scolastico, superiore o universitario (art. 95 del d.lg. n.
196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
 Convinzioni
|X| religiose
 Stato di salute
|X| patologie attuali
 Dati di carattere giudiziario
(art. 4, comma 1, lett. e) d.lg. n. 196/2003) |X|
28
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
modalit‚
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la
cancellazione, la registrazione
o il blocco nei casi previsti
dalla
legge
(specificare):
comunicazioni
(come
di
seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa): gestori esterni del servizio di trasporto scolastico
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Formazione degli allievi disabili: le certificazioni mediche d'invalidit€ vengono fornite
dagli interessati per organizzare i corsi di formazione professionale o scolastica, ovvero
per l'inserimento lavorativo dei disabili. Servizio per gli adolescenti in difficoltÄ : i
dati relativi ai minori sottoposti a procedimenti penali, civili e amministrativi vengono
forniti dal Tribunale per i minorenni, al fine di elaborare un progetto educativo
scolastico/lavorativo coordinato con i Servizi della giustizia minorile e il suddetto
Tribunale. Scuole civiche: i dati sanitari sugli alunni disabili vengono forniti dalle
famiglie alle scuole civiche per elaborare un progetto educativo integrato da parte degli
organi collegiali delle scuole stesse. I dati sulla religione degli alunni sono forniti dalle
famiglie per giustificare eventuali assenze dalle lezioni.
23) Denominazione del trattamento
Istruzione e cultura - Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione
Fonte normativa
D.lg. 31.03.1998, n. 112; d.P.R. 24.07.1977, n. 616; d.lg. 22.01.2004, n. 42
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attivit‚ di promozione della cultura (art. 73, comma 2, lett. c), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati
 Convinzioni
|X| religiose,
|X| filosofiche,
 Convinzioni
|X| politiche,
|X| sindacali
 Stato di salute:
|X| patologie attuali
|X| d'altro genere
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X| con modalit‚ informatizzate
29
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Alcuni dati sulle condizioni di salute possono essere acquisiti in relazione ai singoli servizi
offerti all'utente (es. assistenza per il superamento di barriere architettoniche ovvero
utilizzo di particolari supporti); altri dati sensibili sono trattati in relazione alle
informazioni ricavabili dalle richieste relative ai singoli volumi, ai film ovvero ai documenti
presi in visione o in prestito. Ulteriori dati sensibili potrebbero essere acquisiti a seguito
di colloqui volti ad accertare le esigenze di studio dei richiedenti, che intendono accedere
a talune sale riservate per le quali ‚ previsto l'accesso limitato.
24)Denominazione del trattamento
Polizia municipale - Attivit‚ relativa all'infortunistica stradale
Fonte normativa
D.lg. 30.04.1992, n. 285 (artt. 11 – 12); d.P.R. 16.12.1992, n. 495
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attivit‚ di polizia amministrativa (art. 73, comma 2, lett. f), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
 Stato di salute:
|X| patologie attuali
|X| terapie in corso
 Dati di carattere giudiziario
(art. 4, comma 1, lett. e),
d.lg. n. 196/2003) |X|
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
modalit‚
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la
cancellazione, la registrazione
o il blocco nei casi previsti
dalla legge (specificare): |X|
comunicazioni
(come
di
seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalitÄ:
a) Dipartimento per i trasporti terrestri e Prefettura (per comunicare le sanzioni elevate o
per trasmettere gli elementi necessari per la decisione dei ricorsi art. 223 del d.lg. n.
285/1992);
b) alle imprese di assicurazione (nei casi consentiti dalla legge);
c) in alcuni casi, anche ai familiari delle persone coinvolte
30
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati vengono acquisiti in occasione della rilevazione di incidenti e/o infortuni; gli stessi
servono per l'individuazione delle persone coinvolte e l'accertamento dei fatti. Vengono
verbalizzati i fatti e contestate le eventuali sanzioni amministrative ed in caso di illeciti
penali, o che comportino provvedimenti sui permessi di guida, i dati rilevati sono
trasmessi agli enti competenti (Dipartimento per i trasporti terrestri, Prefettura).
25) Denominazione del trattamento
Polizia municipale - Gestione delle procedure sanzionatorie
Fonte normativa
L. 24.11.1981, n. 689; d.lg. 30.04.1992, n. 285 (art. 116); d.P.R. 16.12.1992, n. 495;
d.lg. 18.08.2000, n. 267
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi (art. 71, comma
1, d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
 Stato di salute

Dati
carattere
giudiziario
|X| patologie |X|
patologie |X| terapie in |X| relativi ai
attuali
pregresse
corso
dell'interessato
familiari
(art.
4
di comma
1,
lett. e) d. lg.
196/2003)
|X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
modalit‚
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la
cancellazione, la registrazione
o il blocco nei casi previsti
dalla legge (specificare): |X|
comunicazioni
(come
di
seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa): Dipartimento per i trasporti terrestri e Prefettura (art. 223
d.lg. n. 285/1992)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati vengono acquisiti tramite i verbali elevati da enti e Forze dell'ordine e/o ispezioni
effettuate dagli organi addetti al controllo; tuttavia essi possono essere reperiti anche
31
direttamente dagli interessati, qualora gli stessi presentino dei ricorsi.
26) Denominazione del trattamento
Polizia municipale - Attivit‚ di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa
Fonte normativa
R.d. 18.06.1931, n. 773 (artt. 5 e 75); l. 28.03.1991, n. 112; d.lg. 31.03.1998, n. 114;
d.P.R. 30.4.1999, n. 162; d.P.R. 26.10.2001, n. 430; d.P.R. 24.07.1977, n. 616 (art.
19); regolamento comunale
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attivit‚ di polizia amministrativa locale, con particolare riferimento ai servizi di igiene
(art. 73, comma 2, lett. f), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
 Stato di salute
|X| patologie attuali
 Dati di carattere giudiziario
(art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X| con modalit‚ informatizzate
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati (in particolare quelli contenuti nel c.d. "certificato antimafia") vengono acquisiti
dagli interessati al momento della presentazione delle domande per le licenze o per le
autorizzazioni amministrative; gli stessi vengono poi esaminati al fine di verificare
l'esistenza dei requisiti richiesti. I dati sulla salute vengono trattati, in particolare, al fine
di verificare i requisiti richiesti nel caso di soggetti preposti alla gestione di determinate
attivit€, come ad esempio la rivendita di generi alimentari. I dati possono essere anche
acquisiti attraverso i controlli svolti presso l'esercizio o l'attivit€ dell'interessato, al fine di
verificare le autorizzazioni e la relativa regolarit€; in tal caso viene redatto un verbale di
ispezione, cui segue una verifica presso gli uffici comunali competenti.
27) Denominazione del trattamento
Polizia municipale - Attivit‚ di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanit‚, nonch•
di polizia mortuaria
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attivit€ istituzionale cui il
trattamento ‚ collegato)
L. 28.02.1985, n. 47; d.lg. 5.02.1997, n. 22; d.lg. 29.10.1999, n. 490; d.P.R.
10.09.1990, n. 285; regolamento comunale
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attivit‚ di polizia amministrativa locale, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di
polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa
32
del suolo (art. 73, comma 2, lett. f), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati
 Stato di salute
|X| patologie attuali
 Convinzioni
|X| religiose
 Dati di carattere giudiziario
(art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
modalit‚
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la
cancellazione, la registrazione
o il blocco nei casi previsti
dalla legge (specificare): |X|
interconnessioni e raffronti,
comunicazioni
(come
di
seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o privati mministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n.
445/2000
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚:
a) ISTAT (per le rilevazioni annuali della cause di morte);
b) ASL (per l'aggiornamento del registro delle cause di morte);
c) all'ente gestore degli alloggi mortuari (per l'erogazione del servizio)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati giudiziari e sulla salute vengono acquisiti attraverso i controlli svolti sul territorio,
che sono effettuati su iniziativa d'ufficio, ovvero su richiesta di privati, di enti e di
associazioni; oltre alla verifica in loco, vengono avviati i necessari accertamenti presso gli
uffici competenti, al termine dei quali viene predisposta una relazione finale con
l'indicazione delle eventuali violazioni in materia sanitaria o ambientale riscontrate. In tal
caso, si procede a trasmetterle alle competenti autorit€ amministrative o penali.
Vengono, inoltre, effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di
pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento
d'ufficio di stati, qualit€ e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi
dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. Per quanto concerne l'attivit€ di polizia mortuaria, ed i
connessi servizi cimiteriali, i dati vengono forniti direttamente dagli interessati, dai
familiari o dal rappresentante della comunit€ religiosa, che presentano apposita domanda
al Comune al fine di ottenere delle particolari forme di sepoltura. I dati sulla salute
vengono trattati in quanto i medici debbono denunciare al sindaco la malattia che, a loro
33
giudizio, sarebbe stata la causa di morte di persona da loro assistita. Il comune a sua
volta comunica le cause di morte all'ISTAT per le rilevazioni annuali, nonch• alla ASL
competente per territorio per l'aggiornamento del registro delle cause di morte.
28) Denominazione del trattamento
Polizia municipale - Attivit‚ relativa al rilascio di permessi per invalidi
Fonte normativa
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (art. 381); d.lg. 30.04.1992 n. 285 (art. 188)
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attivit‚ di polizia amministrativa locale (art. 73, comma 2, lett. f), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
 Stato di salute: |X| patologie attuali
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
modalit‚
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la
cancellazione, la registrazione
o il blocco nei casi previsti
dalla legge (specificare): |X|
comunicazioni
(come
di
seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa):
a) Autorit€ giudiziaria, autorit€ di pubblica sicurezza (per accertamenti di carattere
giudiziario);
b) A.S.L. (per evasione delle richieste di accertamento sul contrassegno invalidi)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati vengono acquisiti attraverso la domanda presentata dall'interessato, che contiene
anche il certificato del medico legale. I dati vengono inoltre comunicati all'Autorit€
giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza con riferimento ai soggetti disabili coinvolti in
indagini di polizia giudiziaria per contraffazione e/o duplicazione del contrassegno
rilasciato dall'Amministrazione comunale, nonch• alle A.S.L., che provvedono a fornire le
necessarie informazioni per l'accertamento dell'invalidit€ dell'interessato. In seguito
all'esame della richiesta, si procede ad adottare una decisione relativamente alla
possibilit€ di rilasciare o meno il permesso.
29) Denominazione del trattamento
34
Rilascio delle licenze per il commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato e la pubblica
sicurezza
Fonte normativa
D.lg. 31.03.1998, n. 114 (commercio); l. 15.01.1992, n. 21 (taxi); l. 29.03.2001, n. 135
(turismo), d.P.R. 24.07.1977, n. 616; R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); l.
25.08.1991, n. 287 (insediamento e attivit‚ dei pubblici esercizi); d.P.R. 4.04.2001, n.
235 (somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati); d.P.R.
6.04.2001, n. 218 (vendite sottocosto, a norma dell'art. 15, comma 8, del d.lg.
31.03.1998, n. 114); l. 5.12.1985, n. 730 (agriturismo); l. 8.08.1985, n. 443
(artigianato); l. 14.02.1963, n. 161 (attivit‚ di barbiere, parrucchiere ed affini); l.
4.01.1990, n. 1 (attivit‚ di estetista); d.P.R. 24.07.1977, n. 616 (giornali); codice penale
(artt. 515; 516; 517; 517 bis; 665; 666 668; 699); leggi regionali
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attivit‚ relativa al rilascio di licenze, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (art. 68, comma 2, lett. g), d.lg.
n. 196/2003)
Tipi di dati trattati
 Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X| con modalit‚ informatizzate
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati giudiziari vengono acquisiti ed istruiti a seguito di presentazione di domanda da
parte di persone fisiche o giuridiche, nonch• acquisiti dal casellario giudiziario e vengono
trattati nell'ambito del procedimento per il rilascio di licenze, autorizzazioni e analoghi
provvedimenti.
30) Denominazione del trattamento
Avvocatura - Attivit‚ relative alla consulenza giuridica, al patrocinio, alla difesa in giudizio
dell'amministrazione, nonch• alla consulenza e copertura assicurativa in caso di
responsabilit‚ civile verso terzi dell'amministrazione
Fonte normativa
Codice civile; Codice penale; Codice di procedura civile; Codice di procedura penale; leggi
sulla giustizia amministrativa (fra le altre: R.D. 17.08.1907, n. 642; R.D. 26.06.1924, n.
1054; R.D. 12.07.1934, n. 1214; l. 6.12.1971, n. 1034; l. 14.11.1994, n. 19); d.lg.
18.08.2000, n. 267; d.lg. 30.03.2001, n. 165; d.P.R. 29.10.2001, n. 461
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Finalit‚ volte a fare valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria (art. 71
del d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati
 Origine
|X| razziale
|X| etnica
 Convinzioni
|X| religiose, |X| filosofiche,
 Convinzioni
|X| politiche, |X| sindacali
 Stato di salute
|X|
patologie |X|
|X|
genere
patologie |X|
d'altro
terapie
in |X| relativi ai familiari
35
attuali
 Vita sessuale

Dati
carattere
giudiziario
pregresse
corso
del dipendente
|X|
(art.
4
di comma
1,
lett. e) d. lg.
196/2003)
|X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
modalit‚
 Altre operazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la
cancellazione, la registrazione
o il blocco nei casi previsti
dalla
legge
(specificare):
interconnessioni e raffronti,
comunicazioni
(come
di
seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa):
amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚:
a) Autorit€ giudiziaria, avvocati e consulenti tecnici incaricati dall'Autorit€ giudiziaria, Enti
previdenziali (Inail, Inps, Inpdap), enti di patronato, sindacati, incaricati di indagini
difensive proprie e altrui, societ€ di riscossione tributi/sanzioni, consulenti della
controparte (per le finalit€ di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di
causa, per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi);
b) societ€ assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per
la responsabilit€ civile verso terzi);
c) struttura sanitaria e Comitato di verifica per le cause di servizio (per la relativa
trattazione amministrativa ai sensi del d.P.R. n. 461/2001);
d) alle amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario
al Capo dello Stato (per la relativa trattazione, ai sensi della legge n. 1199/1971)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati nell'ambito di
pareri resi all'Amministrazione, di scritti difensivi prodotti in giudizio, cos„ come
nell'ambito delle richieste di indennizzo e/o danni inerenti la responsabilit€ civile verso
terzi dell'amministrazione. Vengono effettuati eventuali raffronti ed interconnessioni con
amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate
esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualit€ e fatti ovvero al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. Gli stessi possono
essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa,
36
all'Autorit€ giudiziaria (che pu… anche comunicarli all'ente), al professionista per
un'eventuale attribuzione di incarico; agli Enti previdenziali (Inail, Inps, Inpdap),agli enti
di patronato ed ai sindacati (incaricati di indagini difensive proprie e altrui); alle societ€ di
riscossione tributi/sanzioni, nonch• al consulente della controparte e al consulente
nominato dall'Autorit€ giudiziaria (per le finalit€ di corrispondenza sia in fase
pregiudiziale, sia in corso di causa, nonch• per la gestione dei sinistri causati
direttamente o indirettamente a terzi). I dati riguardano ogni fattispecie che possa dare
luogo ad un contenzioso.
31) Denominazione del trattamento
Politiche del lavoro - Gestione delle attivit‚ relative all'incontro domanda/offerta di
lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale
Fonte normativa:
L. 8.11.1991, n. 381; l. 24.06.1997, n. 196; d.lg. 23.12.1997, n. 469; l. 12.03.1999, n.
68; l. 17.05.1999, n. 144; l. 20.02.2003, n. 30; d.lg. 10.09.2003, n. 276;
d.lg. 31.03.1998, n. 112; d.lg. 21.04.2000, n. 181; d.lg. 15.04.2005, n. 76; d.lg.
25.07.1998, n. 286; leggi regionali
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centro di
iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro (art. 73, comma 2, lett. i) del d.lg.
n. 196/2003)
Tipi di dati trattati
Origine
Stato di salute
|X| razziale
|X| etnica
|X| patologie attuali |X| patologie pregresse
Dati di carattere giudiziario (art. 4 comma 1, lett. e) d.lg. 196/2003) |X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
Raccolta
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
Elaborazione
|X| in forma cartacea
|X| con modalit‚ informatizzate
Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalit‚ del trattamento e diverse
da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco
nei casi previsti dalla legge: interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito
individuate)
Particolari forme di elaborazione
Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o privati: provincia per il coordinamento degli sportelli
anagrafe del lavoro e degli sportelli decentrati (ai sensi del d.lg. 469/1997), nonch•
regione ed operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati nell'ambito della Borsa
continua nazionale del lavoro (ai sensi del d.lg. n. 276/2003) limitatamente alle
informazioni indispensabili all'instaurazione di un rapporto di lavoro.
37
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚: Centri di formazione
professionale, associazioni e cooperative terzo settore, aziende per inserimento al lavoro
o alla formazione (limitatamente alle informazioni indispensabili all'instaurazione del
rapporto di lavoro).
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il trattamento concerne tutti i dati utili ad inserire gli utenti in un percorso di
orientamento/formazione all'occupazione; i dati possono essere altres„ utilizzati per la
predisposizione di corsi di formazione, tirocini o colloqui di orientamento. I dati
pervengono dagli interessati ovvero sono raccolti su sua richiesta da terzi. Possono
essere effettuati interconnessioni con la provincia, la regione e gli operatori pubblici e
privati ai fini dell'attuazione della disciplina in materia di collocamento e mercato del
lavoro. I dati, inoltre, vengono comunicati a centri di formazione professionale,
associazioni e cooperative del terzo settore ed aziende che gestiscono programmi di
inserimento al lavoro o di formazione ai fini dell'attuazione della disciplina in materia di
formazione professionale.
32) Denominazione del trattamento
Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonch• dei
rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni
Fonte normativa
D.lg. 18.08.2000, n. 267 (artt. 55 e ss.); l. 25.03.1993, n. 81; l. 30.04.1999, n. 120; l.
5.07.1982, n. 441; d.P.R. 16.05.1960, n. 570; l. 19.03.1990 n. 55 (art. 15); l.
14.04.1982, n. 164
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, esercizio del
mandato degli organi rappresentativi e di affidamento di incarichi di rappresentanza in
enti, aziende e istituzioni (art. 65, comma 1, lett. a), 2, lett. c) ed e), d.lg. n. 196/2003)
nonch• accertamento dei requisiti di onorabilit‚ e di professionalit‚ per le nomine a
cariche direttive di persone giuridiche (art. 69 d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
 Origine
|X| razziale
|X| etnica
 Convinzioni
|X| religiose
|X| d'altro genere
 Convinzioni
|X| politiche
|X| sindacali
 Stato di salute
|X| patologie attuali
|X| terapie in corso
 Vita sessuale
|X| (soltanto in caso
di
eventuale
rettificazione
di
attribuzione di sesso)

Dati di
giudiziario
carattere
(art. 4, comma 1,
lett. e), d.lg. n.
196/2003) |X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
modalit‚
38

Altre
operazioni
indispensabili
rispetto
alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "ordinarie"
quali la registrazione, la
conservazione,
la
cancellazione o il blocco nei
casi
previsti
dalla
legge
(specificare): comunicazione,
diffusione (come di seguito
individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa): Ministero economia e finanze nel caso in cui l'ente svolga
funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi dell'art. 17 del d.m. 31.05.1999, n.164 e nel
rispetto dell'art. 12 bis del d.P.R. 29.09.1973, n. 600) e al Ministero dell'Interno per
l'anagrafe degli amministratori locali (ex art. 76 d.lg. n. 267/2000);
 Diffusione (specificare l'ambito ed indicare l'eventuale base normativa): pubblicazione
all'albo pretorio delle decisioni in materia di candidabilit€ (d.lg. n. 267/2000); anagrafe
degli amministratori locali (d.lg. n. 267/2000)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Al fine di valutare eventuali cause ostative alla candidatura dei singoli soggetti, cos„ come
per la pronuncia di decadenza di diritto (preventiva o successiva) dall'incarico, vengono
acquisiti i dati giudiziari dalla Procura della Repubblica, dall'Ufficio elettorale centrale
presso il Tribunale, dalla Prefettura e dal Ministero dell'Interno. Le decisioni in materia di
candidabilit€, contenenti in particolare la sigla politica di appartenenza dell'interessato,
vengono pubblicate all'albo pretorio. Oltre alle informazioni di carattere politico,
sindacale, religioso e di altro genere, il comune tratta i dati sanitari degli organi
istituzionali al fine di verificare la loro partecipazione alle attivit€ dell'ente. I dati vengono
diffusi nei casi previsti dalla normativa in vigore (pubblicazione all'albo pretorio delle
decisioni in materia di candidabilit€ ai sensi d.lg. n. 267/2000; pubblicit€ dell'anagrafe
degli amministratori locali ai sensi del citato d.lg. n. 267/2000). Con riferimento alla
nomina del difensore civico, la valutazione del dato politico e giudiziario, in relazione alla
presentazione dei curricula, avviene sia a livello politico (da parte dei gruppi consiliari e
dei relativi uffici di supporto), sia a livello amministrativo (da parte degli organi del
comune, deputati all'istruttoria e alla verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi). Il
trattamento ‚ altres„ finalizzato all'accertamento dei requisiti di professionalit€ ed
onorabilit€ dei candidati alle nomine presso enti, aziende e istituzioni. Le informazioni
sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione
di sesso
33) Denominazione del trattamento
Attivit‚ politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione
dell'attivit‚ istituzionale degli organi comunali
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attivit€ istituzionale cui il
trattamento ‚ collegato)
D.lg. 18.08.2000, n. 267; statuto e regolamento comunale
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attivit‚ di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e documentazione
dell'attivit‚ istituzionale di organi pubblici (artt. 65, comma 1, lett. b) e 4, e 67, comma
1, lett. b), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati
39
 Origine
|X| razziale
|X| etnica
 Convinzioni |X| religiose
|X| filosofiche
 Convinzioni |X| politiche
|X| sindacali

Stato
salute
|X|
genere
d'altro
di |X| patologie |X|
patologie |X| terapie
attuali
pregresse
corso
in |X|
familiare
anamnesi

Vita
sessuale |X|

Dati
di
carattere
giudiziario
(art. 4, comma
1, lett. e), d.lg.
n.
196/2003)
|X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X| con modalit‚ informatizzate
 Altre operazioni indispensabili
rispetto
alla
finalit‚
del
trattamento e diverse da quelle
"ordinarie" quali la registrazione,
la
conservazione,
la
cancellazione o il blocco nei casi
previsti dalla legge (specificare):
comunicazione
e
diffusione
(come di seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa): amministrazioni interessate o coinvolte nelle questioni
oggetto dell'attivit€ politica, di controllo e di sindacato ispettivo
 Diffusione: limitatamente ai dati indispensabili ad assicurare la pubblicit€ dei lavori dei
consigli comunali, delle commissioni e degli altri organi comunali (d.lg. n. 267/2000)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Nell'ambito delle proprie prerogative, i consiglieri comunali possono formulare atti sia di
indirizzo politico (quali mozioni, ordini del giorno e risoluzioni), sia di sindacato ispettivo
(presentando interrogazioni ed interpellanze alla Giunta comunale), secondo le modalit€
stabilite dallo Statuto dal regolamento interno del Consiglio comunale. Le predette
attivit€ possono comportare il trattamento di dati sensibili e giudiziari riguardanti le
persone oggetto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni o interpellanze.
Queste informazioni, eccetto quelle idonee a rivelare lo stato di salute, possono inoltre
essere diffuse ai sensi del d.lg. n. 267/200 in ottemperanza al regime di pubblicit€ degli
atti e delle sedute dei consigli comunali, delle commissioni e degli altri organi comunali
(art. 65, comma 5, d.lg. n. 196/2003).
40
34) Denominazione del trattamento
Attivit‚ del difensore civico comunale
Fonte normativa
L. 5.02.1992, n. 104; d.lg. 18.08.2000, n. 267 (art. 11); legge regionale; statuto e
regolamento provinciale
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attivit‚ dei difensori civici locali (art. 73, comma 2, lett. l), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati
 Origine
|X| razziale
|X| etnica
 Convinzioni
|X| religiose,
|X| filosofiche,
 Convinzioni
|X| politiche,
|X| sindacali

Stato
salute
|X|
genere
d'altro
di |X|
patologie |X|
patologie |X| terapie in |X|
attuali
pregresse
corso
familiare
anamnesi
 Vita sessuale |X|

Dati
di
carattere
giudiziario (art.
4, comma 1, lett.
e),
d.lg.
n.
196/2003) |X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X|
con
informatizzate
modalit‚

Altre
operazioni
indispensabili
rispetto
alla
finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "ordinarie"
quali la registrazione, la
conservazione,
la
cancellazione o il blocco nei
casi
previsti
dalla
legge
(specificare): comunicazione
(come di seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚: pubbliche amministrazioni,
enti e soggetti privati, gestori o concessionari di pubblico servizio interessati o coinvolti
nell'attivit€ istruttoria (l. n. 104/1992; d.lg. n. 267/2000)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
41
I dati vengono raccolti, sia dall'interessato, sia da terzi, al fine di attivare interventi di
difesa civica a seguito di istanza dei cittadini o di propria iniziativa, in riferimento a
provvedimenti, atti, fatti, omissioni, ritardi o irregolarit€ compiuti da uffici e servizi
dell'amministrazione provinciale. I dati utilizzati possono essere comunicati a pubbliche
amministrazioni, enti e soggetti privati, gestori o concessionari di pubblico servizio
interessati o coinvolti nell'attivit€ istruttoria.
35) Denominazione del trattamento
Attivit‚ riguardante gli istituti di democrazia diretta
Fonte normativa
D.lg. 18.08.2000, n. 267; statuto e regolamento comunale
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Esercizio dell'iniziativa popolare, richieste di referendum e presentazione di petizioni,
verifica della relativa regolarit‚ (art. 65, comma 2, lett. b), e d), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati
 Origine
|X| razziale
|X| etnica
 Convinzioni
|X| religiose,
|X| filosofiche,
 Convinzioni
|X| politiche,
|X| sindacali
|X| d'altro genere
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta:
|X| presso gli interessati
|X| presso terzi
 Elaborazione:
|X| in forma cartacea
|X| con modalit‚ informatizzate
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati sensibili possono essere trattati nell'ambito delle diverse procedure attivabili per
l'iniziativa popolare, le richieste di referendum, il deposito di petizioni: dalla natura delle
varie richieste possono infatti emergere orientamenti filosofici, religiosi, d'altro genere,
politici o sindacali dei relativi sottoscrittori. Il trattamento dei dati di soggetti che
presentano petizioni (le quali generalmente recano solo le generalit€ dell'interessato e la
residenza) ‚ meno complesso, in quanto le informazioni personali non sono n• certificate,
n• verificate.
36) Denominazione del trattamento
attivit‚ contrattualistica.
Fonte normativa L. 11.2.1994, n. 109; 31-05-1965, n. 575. D.Lgs. 17-03-1995, n. 157;
codice penale art. 32 ter LP 10.9.1993, N. 26
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attivit‚ relativa alle procedure ad evidenza pubblica o tramite procedura negoziata o a
trattativa privata per la scelta del contraente per l’appalto di opere o servizi o per
l’acquisto o alienazione di beni o in genere per
obbligazioni contrattuali (art. 68, comma 2, lett. g), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
42
Trattamento "ordinario" dei dati
 Raccolta: |X| presso gli interessati |X| presso terzi
 Elaborazione: |X| in forma cartacea |X| con modalit‚
informatizzate
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati giudiziari (e anche quelli contenuti nel c.d. "certificato antimafia" quando richiesto)
vengono acquisiti
ed istruiti a seguito di presentazione di domanda da parte di persone fisiche o giuridiche,
nonch• acquisiti dal
casellario giudiziario e vengono trattati nell'ambito del procedimento per la scelta del
contraente.
37) Denominazione del trattamento
Attivit‚ di protezione civile
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attivit€ istituzionale cui il
trattamento ‚ collegato)
D.lg. 18.8.2000, n. 267 (art. 54) DPReg 1.2.2005, n. 3 (art, 32); L.P. 10.1.1992, n. 2
Rilevanti finalitÄ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attivit‚ relativa alle emergenze di protezione civile che comportano interventi che
interferiscono con la vita
privata dei cittadini e in caso di sfollamento o evacuazione di centri abitati comportano la
necessit‚ di fornire
alloggi di fortuna.
Tipi di dati trattati
 Origine
|X| razziale |X| etnica
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
approvato dal consiglio comunale di Storo con delibera n. 38 del 21 dicembre 2005
 Convinzioni
 Convinzioni
|X| religiose |X| filosofiche |X| d'altro genere
|X| politiche |X| sindacali
 Stato di salute |X| patologie attuali |X| patologie pregresse
|X| terapie in corso |X| relativi ai familiari del dipendente
 Vita sessuale |X| (per raggruppamenti o convivenze)
 Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
43
 Raccolta: |X| presso gli interessati |X| presso terzi
 Elaborazione: |X| in forma cartacea |X| con modalit‚ informatizzate
 Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalit‚ del trattamento e
diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il
blocco nei casi previsti dalla legge (specificare):|X| interconnessioni e raffronti,
comunicazioni (come di seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
 Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa):
organi competenti in materia di protezione civile organi competenti per fornire indicazioni
su alloggi e strutture logistiche necessarie
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalit‚ (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa):
1. organi competenti in materia di protezione civile
2. organi competenti per fornire indicazioni su alloggi e strutture logistiche necessarie
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Attivit€ di necessit€ per fornire alloggi e per soddisfare bisogni primari della vita privata e
della vita di relazione
alle persone costrette dagli eventi ad abbandonare momentaneamente alloggi e
occupazioni. I dati
sensibili vengono raccolti e usati su indicazione degli stessi interessati al fine di
soddisfare nei limiti del possibile le loro richieste.
44
Citt€ di Gagliano del Capo
Provincia di Lecce
c.a.p. 73034 – Tel. 0833-798311-798312- Fax 0833/798330 Cod. Fiscale 81001150754
e-mail [email protected] sito internet:
www.comune.gaglianodelcapo.le.it
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL’ALBO PRETORIO INFORMATICO
Approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 42 in data 22/12/2009▼
INDICE
Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 rilascio di copie
Articolo 13 di accesso
Articolo 14 istituzionale
Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 -
Oggetto del regolamento
Istituzione e finalit• dell’Albo pretorio informatico
Finalit• e durata della pubblicazione all’Albo pretorio informatico
Albo pretorio documentario
Informazione sull’attivit• amministrativa e protezione dei dati personali
Struttura dell’Albo pretorio informatico e documentario
Affissione e defissione, durata e modalit• della pubblicazione
Pubblicazione all’Albo pretorio informatico
Atti del Comune da pubblicare all’Albo pretorio informatico
Modalit• per richiesta di pubblicazione all’Albo pretorio informatico
Rispetto delle norme del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Diritto di accesso agli atti pubblicati all’Albo pretorio informatico e spese per il
Modalit• di pubblicazione dei documenti all’Albo pretorio informatico e del diritto
Organizzazione dei servizi dell’Albo pretorio informatico e del sito internet
Registri per l’annotazione delle pubblicazioni
Attestazione di avvenuta pubblicazione e restituzione dell’atto
Norme di rinvio
Entrata in vigore e pubblicit• del presente regolamento
Articolo 1
Oggetto del regolamento
1. In attuazione dei principi di pubblicit• e di trasparenza dell’attivit• amministrativa di cui all’art. 1
della legge 07/08/1990, n. 241 nonch… dei principi di democrazia partecipativa previsti dal D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto di questo Comune, il presente regolamento, al fine di
garantire agli interessati l’esercizio dei diritti di informazione e di accesso ai documenti
amministrativi, disciplina le modalit•, le forme ed i limiti con i quali questo Comune organizza e
gestisce l“Albo pretorio informatico” (di seguito anche “Albo pretorio”), a norma dell’art. 32 della
legge 18 giugno 2009, n. 69.
Articolo 2
Istituzione e finalit„ dell’Albo pretorio informatico
1. E’ istituito l’Albo pretorio informatico, il quale consiste nella parte dello spazio “web” del sito
informatico istituzionale di questo Comune, indicato con il seguente ▼
“www.comune.gaglianodelcapo.le.it ▼” (di seguito anche “sito istituzionale informatico”)
riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti e dei provvedimenti (di seguito “atti”),
indipendentemente dal tipo di supporto sul quale siano stati originariamente esternalizzati, per i
quali disposizioni di leggi e di regolamenti prevedono l’obbligo di pubblicazione avente effetto di
pubblicit• legale a qualunque funzione – pubblicit• notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa
dell’efficacia, ecc. – essa assolve.
2. L’Albo pretorio informatico ‚ individuato nella prima pagina di apertura (c.d. “Home page”) del
predetto sito informatico istituzionale con un apposito collegamento (c.d. “link”) denominato
“Albo pretorio”.
3. A decorrere dal 1† gennaio 2010, tutti i documenti, anche quelli cartacei (previa la loro preventiva
scannerizzazione), per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione all’Albo pretorio conseguono la
pubblicit• legale soltanto con la loro pubblicazione all’Albo pretorio informatico sul sito
informatico istituzionale di questo Ente.
Articolo 3
Finalit„ e durata della pubblicazione all’Albo pretorio informatico
1. La pubblicazione di atti all’Albo pretorio informatico ‚ finalizzata a fornire presunzione di
conoscenza legale degli stessi da parte dei destinatari.
2. La pubblicazione avverr• per giorni naturali e continuativi, comprese le festivit• civili, e la sua
durata sar• di trenta giorni qualora una specifica durata non sia indicata da una disposizione di
legge o di regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione.
3. L’Albo pretorio deve essere accessibile in tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni determinate da
cause di forza maggiore ovvero da manutenzioni dei macchinari e dei programmi necessari ed
indispensabili per il corretto funzionamento del sito informatico e dell’Albo pretorio.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
Articolo 4
Albo pretorio documentario
A decorrere dal 1† gennaio 2010, l’affissione di atti cartacei al previgente “Albo pretorio
documentario” non ha pi„ efficacia di pubblicit• legale e, quindi, non fornisce agli stessi atti la
presunzione di conoscenza legale; da tale data l’Albo pretorio documentario avr• la funzione di
mero strumento utile a consentire una maggiore conoscibilit• di fatto dei documenti stessi.
Sull’Albo pretorio documentario sar• posto in evidenza un avviso pubblico nel quale sar• indicato
chiaramente che la presunzione di conoscenza legale ‚ attribuita soltanto agli atti pubblicati
nell’Albo pretorio informatico istituzionale di questo Ente, fornendo le indicazioni indispensabili
per accedere agli stessi.
La sede dell’Albo pretorio documentario per l’affissione dei documenti cartacei ‚ stabilita presso
la residenza legale di questo Ente, in un luogo ed in modo che chiunque, anche persone disabili,
possa accedervi liberamente durante i giorni e gli orari di apertura della residenza civica.
Per esigenze eccezionali e straordinarie, la Giunta Comunale puˆ disporre, per un determinato
periodo di tempo, una diversa temporanea sede dell’Albo pretorio documentario per l’affissione
di atti cartacei o di una sua sezione, di cui dovr• essere data idonea preventiva pubblicit•
attraverso manifesti, il sito internet ed i mezzi di stampa e radio-televisivi locali.
Articolo 5
Informazione sull’attivit„ amministrativa e protezione dei dati personali
L’informazione sull’attivit• comunale si realizza attraverso la pubblicazione di atti e dati all’Albo
pretorio informatico e all’Albo pretorio documentario nonch…, nei limiti delle disponibilit•
finanziarie di bilancio, sul notiziario e su altre pubblicazioni di questo Ente nonch… attraverso i
mezzi di comunicazione radio-televisivi e di stampa.
Nel formare e nel diffondere gli atti e le informazioni relativi all’attivit• amministrativa di questo
Ente deve essere assicurata la semplificazione della procedura per l’esercizio del diritto di accesso
nonch…, in conformit• alle norme del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed ai provvedimenti del
Garante per la Privacy, la compatibilit• dei dati personali diffusi con il diritto alla riservatezza dei
dati personali, in particolare di quelli sensibili e giudiziari, ed in conformit• ai principi di
pertinenza, non eccedenza, temporaneit• ed indispensabilit• rispetto alle finalit• perseguite.
E’ sempre vietato diffondere dati personali attinenti alla salute.
Articolo 6
Struttura dell’Albo pretorio informatico e documentario
1. La struttura, le dimensioni e la disposizione dell’Albo pretorio documentario per l’affissione dei
documenti cartacei e dell’Albo pretorio informatico per la pubblicazione dei documenti
informatici, nonch… le modalit• di accesso agli stessi, devono essere tali da consentire una agevole
ed integrale conoscenza dell’intero contenuto dei documenti pubblicati, garantendo la protezione
dell’integrit• degli stessi documenti da possibili atti di distruzione o di cancellazione, di
danneggiamento e di sottrazione, anche di natura casuale.
2. Al fine di facilitare l’accessibilit• alle diverse tipologie di atti pubblicati, tanto l’Albo pretorio
documentario quanto l’Albo pretorio informatico ‚ suddiviso in specifiche ripartizioni e sub
ripartizioni a seconda dei soggetti da cui promanano e/o delle tipologie degli atti pubblicati,
ciascuna delle quali ‚ individuata, nell’Albo pretorio informatico, con specifici collegamenti
(quali: atti del Comune; atti di altri enti pubblici; atti di privati – avvisi pubblici; bandi per
appalti; bandi per l’assunzione di personale; pubblicazioni di matrimonio; ecc.). Una apposita
sezione ‚ riservata alla pubblicazione degli atti di matrimonio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
Articolo 7
Affissione e defissione, durata e modalit„ della pubblicazione
Con i termini di “affissione” e “defissione” si intendono la pubblicazione o la rimozione di un
documento informatico nel o dall’Albo pretorio informatico.
La durata della pubblicazione all’Albo pretorio informatico ha inizio nel giorno della materiale
affissione ed ha termine il giorno stesso della materiale defissione del documento.
Durante la pubblicazione, ‚ vietato, di norma, sostituire i documenti o modificarne il contenuto.
Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono formalmente risultare dallo stesso
documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso, in modo da rendere
facilmente ed esattamente intelligibile: il contenuto della modifica apportata ovvero il contenuto
o gli estremi dell’atto sostituito; il soggetto che ne ha dato la disposizione ed il soggetto che ha
eseguito la modifica o la sostituzione. In quest’ultima ipotesi il termine di pubblicazione
ricomincia a decorrere dalla data dell’avvenuta sostituzione o modifica.
Su motivata richiesta scritta dell’organo competente, la pubblicazione puˆ essere interrotta. Detto
evento deve essere annotato sia sul registro e sia sul documento, unitamente agli estremi del
soggetto che lo ha disposto e del soggetto che ha eseguito l’interruzione.
Qualora la consistenza e/o il numero degli atti pubblicati, anche se contenuti su supporto
informatico, non ne consentono la materiale affissione all’Albo pretorio informatico in modo da
permettere direttamente la lettura dell’integrale contenuto degli stessi, il soggetto o l’ufficio che ne
richiede la pubblicazione trasmette all’Ufficio dell’Albo pretorio, unitamente all’/agli atto/atti da
pubblicare, un apposito avviso da pubblicare all’Albo pretorio informatico in luogo dell’/degli
atto/atti da pubblicare, dal quale si evincano tutti gli elementi essenziali soggettivi ed oggettivi ente ed organo da cui promana, l’oggetto, il numero di protocollo e/o identificativo e la data di
adozione, il destinatario, ogni altro elemento utile - attraverso cui sia possibile individuare
esattamente il documento e sinteticamente il contenuto nonch… l’ufficio presso il quale lo stesso
documento ‚ consultabile integralmente e contemporaneamente, anche attraverso strumenti
informatici, durante il periodo di pubblicazione del relativo avviso.
Affinch… l’accesso al servizio dell’Albo pretorio informatico ed all’U.R.P. sia facilmente
esercitabile anche da parte delle persone diversamente abili devono essere adottate tutte le misure
necessarie per eliminare le barriere architettoniche che eventualmente ne possano ostacolare
l’esercizio.
Articolo 8
Pubblicazione all’Albo pretorio informatico
Al fine di conseguire maggiore efficienza dell’attivit• amministrativa nei rapporti tra questo
Comune e le altre Amministrazioni pubbliche ed i privati, anche in esecuzione dell’art. 3-bis della
legge n. 241/1990, nonch… ai fini di cui al precedente articolo 1, sono resi consultabili all’Albo
pretorio informatico gli atti di cui al secondo comma del successivo articolo 9 e quelli per cui tale
modalit• sia prevista da norma di legge o di regolamento ovvero sia richiesta dal soggetto
competente. La consultazione puˆ essere resa possibile, compatibilmente con le risorse dell’Ente,
anche attraverso strumenti informatici posti a disposizione del pubblico nei pressi dell’Albo
pretorio o dell’U.R.P..
Sono resi noti sul sito internet istituzionale del Comune di Gagliano del Capo:
a) il cognome, il nome e le funzioni delle persone che ricoprono le cariche istituzionali degli
organi di governo, di gestione e di controllo del Comune di Veglie, di altri organi e
commissioni comunali, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle fondazioni comunali,
unitamente alle modalit• per contattarli;
b) l’articolazione degli uffici e dei servizi, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascuna struttura i
cognomi ed i nomi dei dirigenti dei settori e dei responsabili degli uffici e dei servizi,
unitamente alle modalit• per contattarli;
c) le indennit• di carica dei consiglieri comunali, del sindaco, del presidente del consiglio, degli
assessori comunali, dei revisori dei conti nonch… di quanti ricoprano cariche di elezione o di
nomina da parte di organi di questo Ente;
d) i trattamenti economici ed i curricula dei dirigenti, del segretario generale e, se nominato, del
direttore generale;
e) le informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,
dei risultati dell’attivit• di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo
di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialit•, ai sensi degli articoli 16, comma 1, e 11, comma 1, del d.lgs. 27/10/2009, n. 150.
1.
2.
Articolo 9
Atti del Comune da pubblicare all’Albo pretorio informatico
Sono pubblicati all’Albo pretorio informatico gli atti adottati dagli organi di governo e di gestione
nonch… di controllo di questo Ente, da organi di altre pubbliche amministrazioni ovvero di
soggetti privati purch… la loro pubblicazione sia disposta rispettivamente dallo Statuto o da
regolamenti di questo Ente o dagli Statuti dei soggetti cui questo Ente aderisce ovvero da una
norma di legge o di regolamento.
Sono pubblicati all’Albo pretorio informatico, ai fini della pubblicit• notizia e/o della decorrenza
della loro efficacia, i seguenti atti emessi o adottati dagli organi di questa Amministrazione
comunale:
a) lo Statuto ed i regolamenti comunali;
b) gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari pubbliche;
c) le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale;
d) stralcio delle determinazioni dirigenziali;
e) le ordinanze sindacali e dirigenziali ed i provvedimenti con cui sono comminate sanzioni
amministrative per la loro violazione;
f) gli avvisi e i bandi di gara, le lettere di invito ed i capitolati d’oneri e tecnici finalizzati
all’appalto di beni, servizi e lavori; gli esiti delle stesse gare;
g) i bandi per l’assunzione di personale;
h) gli avvisi pubblici per l’affidamento di incarichi esterni per collaborazioni, consulenze, studi e
relazioni, di incarichi tecnici; i relativi provvedimenti di affidamento definitivo, i contratti ed
i relativi corrispettivi;
i) i permessi e le autorizzazioni di costruzione;
j) i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione;
k) le autorizzazioni e le concessioni a qualunque titolo rilasciate;
l) l’Albo dei beneficiari di provvidenze e contributi comunali di qualsiasi natura;
m) le pubblicazioni di matrimonio;
n) i provvedimenti che incidono sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui
procedimenti amministrativi del Comune nei rapporti con i cittadini;
o) i provvedimenti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle fondazioni di questo Comune.
3) Con le modalit• di cui al comma 5 del precedente art. 7, si provvede alla pubblicazione, di
norma con cadenza settimanale, delle deliberazioni consiliari e giuntali nonch… delle
determinazioni dirigenziali di questo Comune, i quali devono essere depositati presso l’U.R.P.
e/o del Segretario per consentirne la diretta ed integrale lettura durante l’affissione del
relativo avviso da parte dei Consiglieri Comunali, dei Revisori dei Conti e dei Cittadini.
Articolo 10
Modalit„ per richiesta di pubblicazione all’Albo pretorio informatico
1. Per ottenere la pubblicazione di un atto all’Albo pretorio informatico il soggetto richiedente deve
farlo pervenire al Comune in tempo utile ed in casi eccezionali ed urgenti direttamente all’ufficio
dell’Albo pretorio e comunque non oltre tre giorni lavorativi antecedenti quello richiesto per la
pubblicazione.
2. Al fine di consentire all’Ufficio dell’Albo pretorio una efficace programmazione del proprio
lavoro, gli atti da pubblicare devono essere trasmessi unitamente ad una nota in cui siano indicati:
- gli estremi del documento da affiggere e se trattasi dell’originale e/o di una copia;
- il numero di esemplari e/o copie conformi del documento trasmessi;
- la durata dell’affissione e, ove necessario, il giorno iniziale e finale dell’affissione;
- la norma di legge e/o regolamento che prevede la pubblicazione all’Albo pretorio;
- l’eventuale indicazione dell’urgenza per l’affissione e/o per la restituzione.
3. Di norma, salvo che non sia richiesta la restituzione d’urgenza del documento affisso, lo stesso ‚
restituito, mediante apposita nota di trasmissione, entro i cinque giorni lavorativi successivi al
termine finale dell’affissione.
4. Copia delle note di trasmissione, in entrata ed in uscita, vengono conservate ed archiviate.
Articolo 11
Rispetto delle norme del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
1. La pubblicazione di atti all’Albo pretorio informatico o documentario o sul notiziario comunale o
su altre pubblicazioni, costituendo operazione di trattamento di dati personali, consistente, ai
sensi dell’art. 4, lettera m), del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, nella diffusione degli stessi dati, deve
essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo, di cui
precipuamente:
- tutti i dati personali possono essere oggetto di una o pi„ di operazioni di trattamento purch…
finalizzate allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e dei limiti
previsti dal D.Lgs. 196/2003, da ogni altra disposizione di legge o di regolamento, dai
provvedimenti del Garante per la privacy, di cui precipuamente la deliberazione n. 17 del
19/04/2007 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalit• di
pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali” (G.U. n. 120 del 25/05/2007),
allegata in copia al presente regolamento.
- sono da rispettare i principi di necessit• (1) e di proporzionalit• (2) dei dati personali diffusi
rispetto alla finalit• della pubblicit•-notizia che con la pubblicazione si persegue;
- la diffusione dei dati sensibili (3) e giudiziari (4) ‚ lecita soltanto se la stessa sia realmente
indispensabile (art. 3, 4, comma 1, lettere d) ed e), 22, commi 3, 8 e 9 del D.Lgs. n.
196/2003) e pertinenti rispetto al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al
fine che con esso si intende perseguire, in conformit• all’apposito regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato da questo Comune con deliberazione
della Giunta Comunale n†101 del 24/06/2008 e successive integrazioni e modifiche;
- i dati sensibili possono essere oggetto di diffusione, soltanto se tale operazione di trattamento
sia prevista da una norma di legge o dall’apposito regolamento approvato dal consiglio
comunale di questo Ente o da un provvedimento del Garante della privacy (ex art. 20 D.Lgs.
196/2003);
- i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi (ex art. 22, comma 8,
D.Lgs. 196/2003);
- i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione di
trattamento sia prevista da una norma di legge o da un provvedimento del Garante della
privacy (ex art. 20 D.Lgs. 196/2003);
- i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se
siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di regolamento.
2. Al contenuto integrale degli atti sar• comunque consentito l’accesso da parte dei soggetti titolari
di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale … richiesto l'accesso come previsto dall’art. 22 della legge
n. 241/1990 e dall’art. 2 del d.P.R. n. 184/2006.
3. All’Albo pretorio informatico ‚ sempre affisso un apposito avviso con cui ‚ da fornire
l’informazione ed i diritti del soggetto interessato (5) di cui rispettivamente agli articoli 13 e 7 del
D.Lgs. n. 196/2003 nonch… il riferimento alle modalit• dell’esercizio degli stessi diritti a norma
degli articoli 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003.
4. Del contenuto degli atti pubblicati in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati
personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti
all’Albo pretorio, ‚ responsabile il soggetto o l’organo che adotta l’atto da affiggere e/o il soggetto
che richiede l’affissione all’Albo pretorio.
_________
(1) Principio di necessit€ significa valutare se la finalit€ di trasparenza e di comunicazione pu• essere perseguita
senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificati adottando
modalit€ che permettano di identificare gli interessati solo quando ‚ necessario. Ne consegue l’obbligo di attenta
configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l’utilizzazione di dati
personali. (ex art. 3 D.Lgs. n. 196/2003)
(2) Principio di proporzionalit€ significa che i tipi di dati e il genere di operazioni svolte per pubblicarli e
diffonderli devono essere infatti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalit€ perseguite (art. 11, comma 1,
lettera d) de D.Lgs. n. 196/2003.
(3) A norma dell’art. 4, lettera d), del D.Lgs. n. 196/2003, sono “dati sensibili”: “i dati personali idonei a
rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonch† i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;”.
(4) A norma dell’art. 4, lettera e), del D.Lgs. n. 196/2003, sono “dati giudiziari”: “i dati personali idonei a
rilevare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dai relativi carichi pendenti, o la qualit€ di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale:”.
(5) A norma dell’art. 4, lettera i), del D.Lgs. n. 196/2003, ‚ “interessato”: “la persona fisica, la persona
giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali” trattati.
Articolo 12
Diritto di accesso agli atti pubblicati all’Albo pretorio informatico e spese per il rilascio di copie
1. Il diritto di accesso agli atti pubblicati all’Albo pretorio informatico si esercita, qualora la loro
integrale conoscenza non sia possibile attraverso la pubblicazione allo stesso Albo, durante
l’orario di apertura al pubblico degli uffici interessati.:
- di norma, qualora risulti necessario per una migliore o pi„ facile consultazione, richiedendo
verbalmente in visione l’originale o copia dell’atto presso l’U.R.P. o il competente ufficio
comunale ove sono depositati;
- attraverso il rilascio di copia dell’atto.
2. Per i presupposti, i limiti e le modalit• tendenti ad ottenere la copia dell’atto si applicano le
disposizioni previste in materia da Capo V della legge 07/08/1990, n. 241, dal D.P.R.
12/04/2006, n. 184 e, per quanto nelle predette fonti non disciplinato, dal regolamento
comunale per il diritto di accesso.
3. La visione degli atti ‚ gratuita, mentre il rilascio di copie ‚ subordinato al pagamento delle spese di
riproduzione e dei diritti previsti dalle norme di legge e dei regolamenti comunali.
Articolo 13
Modalit„ di pubblicazione dei documenti all’Albo pretorio informatico e del diritto di accesso
1. Le modalit• di pubblicazione all’Albo pretorio informatico degli atti e comunque di tutti i dati
personali devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilit• conformi alle misure previste
dagli articoli 31 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003 e dall’art. 51 del d.lgs. n. 82/2005.
2. L’accesso agli atti pubblicati all’Albo pretorio informatico dovr• essere consentito in modalit• di
sola lettura al fine di evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo spazio “web”.
3. Potranno essere scaricabili dall’Albo pretorio informatico, in un formato tale da impedire
qualsiasi alterazione del medesimo, soltanto lo statuto ed i regolamenti comunali, le deliberazioni,
le determinazioni, le ordinanze, gli atti, i provvedimenti, la modulistica ed i dati non aventi quali
destinatari soggetti determinati o determinabili.
Articolo 14
Organizzazione dei servizi dell’Albo pretorio informatico e del sito internet istituzionale
1. La responsabilit• del servizio per la gestione dell’Albo pretorio informatico e documentario
compete al Dirigente del Settore Segreteria Generale che si avvale del personale dell’Ufficio
Segreteria , dei messi comunali, del personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e, ove
necessario, di tutto il personale dello stesso Settore.
2. Il predetto Responsabile affida, con apposito provvedimento, a dipendente appositamente
individuato la responsabilit• del servizio di tenuta dell’Albo pretorio informatico e documentario,
del controllo sulla regolarit• della tenuta dei registri delle pubblicazioni e delle operazioni di
affissione e di defissione degli atti nonch… della vigilanza degli atti in deposito, anche su supporto
informatico, ai fini della loro consultazione. Con lo stesso provvedimento nomina il dipendente
tenuto a sostituire il su citato Responsabile in caso di sua assenza o impedimento,
nell’espletamento delle funzioni relative alla tenuta dell’Albo pretorio informatico e
documentario.
3. Fatto salvo quanto previsto al successivo quarto comma, l’affissione e la defissione degli atti
all’Albo pretorio informatico nonch… la relativa annotazione sui registri sono espletate da
dipendenti comunali o, se il servizio di materiale inserimento degli atti all’Albo pretorio
informatico o nel sito informatico istituzionale di questo Comune ‚ esternalizzato, da soggetti
muniti di apposita password rilasciata dall’Amministratore del sistema informatico di questo Ente,
i quali provvedono, sotto la propria responsabilit• e nell’ambito dell’organizzazione del proprio
tempo di lavoro, a garantire la pubblicazione degli atti entro le scadenze, nel rispetto dei principi
fissati dal presente regolamento.
4. Le pubblicazioni degli atti matrimoniali nell’apposita bacheca o sezione dell’Albo pretorio sono
materialmente effettuate dal personale dell’Ufficio Stato Civile, che provvede anche alla loro
registrazione secondo le norme dell’ordinamento dello Stato Civile.
5. I servizi di gestione del sito internet istituzionale e di tenuta dei registri relativi alle affissioni ed
alle defissioni dell’Albo pretorio possono essere esternalizzati, purch… la direzione ed il controllo
degli stessi siano riservati al Comune.
1.
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3.
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Articolo 15
Registri per l’annotazione delle pubblicazioni
Su apposito registro, anche informatico, cui ‚ conferito valore legale della procedura eseguita,
sono annotati i seguenti dati relativi alla procedura di affissione all’Albo pretorio informatico:
a) il numero cronologico per ciascun anno;
b) la data in cui l’atto ‚ stato affisso;
c) la natura e l’oggetto dell’atto da pubblicare;
d) il numero degli esemplari dell’atto e/o delle copie conformi ricevuti ai fini della
pubblicazione;
e) l’autorit• o il soggetto che emanato l’atto da pubblicare ed i suoi estremi identificativi;
f) la data e la durata di pubblicazione all’Albo pretorio;
g) la data di defissione;
h) annotazioni varie.
Dal registro deve risultare quale dipendente comunale o soggetto esterno abbia provveduto
all’affissione ed alla defissione.
Su ogni facciata del registro devono essere riportati il timbro tondo del Comune e la dizione
“Registro dell’Albo pretorio informatico”. Di tali operazioni ‚ redatta e sottoscritta apposita relata,
dalla quale deve risultare anche il totale delle facciate di cui ‚ composto il registro.
Per la pubblicazione degli atti di soggetti diversi da questo Comune possono essere utilizzati
distinti registri o sezioni dell’unico registro aventi le stesse caratteristiche indicate al precedente
primo comma.
Tali registri possono essere gestiti anche con strumenti informatici purch… l’annotazione sugli
stessi sia consentita al personale autorizzato attraverso apposita password di identificazione e, se
necessaria attraverso distinta firma digitale.
L’Ufficio dell’Albo pretorio ha facolt• di conservare, a fini documentali e probatori delle
operazioni di affissione e defissione nonch… delle annotazioni sui registri, un esemplare, anche
parziale, dell’atto affisso.
Entro la prima decade di ogni anno deve essere stampato in copia, autenticata per copia conforme
all’originale, il registro informatico dell’Albo pretorio informatico relativo all’anno precedente.
Articolo 16
Attestazione di avvenuta pubblicazione e restituzione dell’atto
L’avvenuta pubblicazione sar• attestata con apposita relata, mediante l’apposizione sull’atto
originale o sulla copia dell’atto di apposita attestazione, recante il periodo di avvenuta
pubblicazione, indicando le date di affissione e di defissone, la qualifica, il cognome ed il nome
del dipendente o soggetto esterno che ha eseguito tali adempimenti, la data e la sottoscrizione del
Responsabile dell’Ufficio dell’Albo pretorio informatico.
Per gli atti ricevuti dall’Ufficio dell’Albo pretorio su supporto informatico o con modalit•
informatiche, la relativa predetta relata di pubblicazione puˆ essere redatta anche con modalit•
informatica.
Tale attestazione sar• apposta anche sull’elenco degli atti trasmessi all’Ente, nel quale siano
riportati esattamente gli estremi degli atti pubblicati.
L’atto riportante in calce la relata di pubblicazione ‚ restituito al soggetto richiedente l’affissione,
unitamente alla eventuale nota di trasmissione.
Articolo 17
Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni
legislative se ed in quanto applicabili in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono da disapplicare senza alcuna formalit• qualora
risultassero contrastanti con le norme delle fonti del diritto gerarchicamente superiori.
Articolo 18
Entrata in vigore e pubblicit„ del presente regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione
di approvazione ed ‚ reso pubblico sul sito internet di questo Comune.
2. Dall’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le precedenti norme
regolamentari in materia.
Citt€ di Gagliano del Capo
Provincia di Lecce
c.a.p. 73034 – Tel. 0833-798311-798312- Fax 0833/798330 Cod. Fiscale 81001150754
e-mail [email protected] sito internet:
REGOLAMENTO ISTITUTIVO
DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
E DEI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI,
GRUPPI ED ENTI
Approvato con delibera C.C: n•21 del 26/08/2003
TITOLO I•
Art. 1
Finalit„
1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione dell’albo delle Associazioni
operanti nell’ambito del territorio comunale, istituto finalizzato alla valorizzazione
delle libere forme associative, alla agevolazione dei rapporti di comunicazione e di
collaborazione tra l’Ente Locale e le Associazioni, secondo i principi della legge 8
giugno 1990, n. 142, confluita nel D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 2
Fonti normative
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno il proprio
fondamento giuridico sia nell’art. 6 comma 1 della citata legge sull’ordinamento
delle autonomie locali, sia nell’art. 39 comma 4 dello Statuto comunale approvato
con deliberazioni di C.C. n. 23 del 26.06.1996.
2. L’iscrizione all’Albo delle Associazioni ‚ requisito indispensabile per
l’accesso ai servizi ed ai contributi di cui all’art.39 dello Statuto Comunale.
Art. 3
Forme Associative
1. E’ considerata forma associativa ogni organismo liberamente costituito ed
ogni organizzazione di volontariato costituiti al fine di perseguire finalit• varie,
purch… apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse, quali quelle culturali,
religiose, politiche, scientifiche, artistiche sportive, ricreative, sociali, senza fini di
lucro, anche indiretto.
2. Le associazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono pi„
adeguata al perseguimento dei loro fini, purch… la loro costituzione risulti da atto
pubblico o da scrittura privata.
3. Nell’atto costitutivo e nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice
civile per le diverse forme giuridiche che l’Associazione assume, devono essere
previsti:
- assenza dei fini di lucro;
- redazione ove prevista, di bilancio o rendiconto annuale;
- la democraticit• degli organismi;
- l’elettivit• e la gratuit• delle cariche associative;
- la gratuit• delle prestazioni fornite agli aderenti;
- i criteri di ammissione o di esclusione di quest’ultimi;
- la pubblicit• degli atti;
Art. 4
Requisiti
1. Ha diritto di iscrizione all’Albo delle Associazioni, qualsiasi Associazione
operante sul territorio comunale che abbia i seguenti requisiti:
a) assenza dello scopo di lucro;
b) sia ispirata da principi democratici;
c) i fini perseguiti siano conformi alla Costituzione;
d) l’atto costitutivo risulti da scrittura privata registrata o da atto pubblico;
e) sia costituita da almeno sei mesi dalla data della domanda;
f) per le associazioni che aderiscono ad organismi nazionali si considera atto
costitutivo l’atto di adesione ( rinnovato ogni anno ) all’organismo stesso.
Art. 5
Procedimento per l’iscrizione all’Albo
1. Il procedimento finalizzato all’iscrizione delle Associazioni all’albo
Comunale segue le seguenti fasi:
a) istanza dell’Associazione;
b) istruttoria del funzionario responsabile;
c) adozione del provvedimento di iscrizione da parte della Giunta Comunale.
Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere ‚ stabilito in gg.
60 decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.
L’unit• organizzativa responsabile dell’istruttoria ‚ l’Ufficio dei Servizi Sociali.
E’ considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto
all’unit• organizzativa.
Il nominativo del responsabile del procedimento sar• comunicato al
rappresentante dell’Associazione.
Art. 6
Presentazione della domanda
1. La domanda di iscrizione all’albo delle Associazioni deve essere indirizzata
al Sindaco, in carta semplice ed in duplice copia, sulla base di un modello-tipo
predisposto dall’Assessorato ai Servizi Sociali e sottoscritto dal legale rappresentante
entro il 30.09.2003 per il primo anno, per quelli successivi entro il 30.09 dell’anno
di riferimento.
2. La domanda dovr„ contenere:
a) le generalit• e la qualit• del firmatario;
b) il nome e le precise finalit• dell’Associazione;
c) la data della sua costituzione e il numero degli iscritti;
d) l’ubicazione della sede;
e) le modalit• di attribuzione delle cariche associative e l’eventuale
obbligatoriet• del Bilancio annuale, con l’indicazione dei beni ed eventuali
contributi ricevuti;
3. Alla domanda devono essere allegate:
a) relazione illustrativa delle attivit• svolte o programmate;
b) copia autenticata dello Statuto dell’Associazione o di altro atto costitutivo
pubblico;
c) per le sezioni locali di Associazioni a rilevanza sovracomunale, sar•
sufficiente copia dell’affiliazione ad organismi nazionali, rinnovata per l’anno in
corso o l’attestazione della rappresentanza territoriale sottoscritta dal legale
rappresentante.
Art. 7
Istanza di conferma
1. Il rappresentante dell’organizzazione di volontariato che intende
continuare ad essere iscritta nell’Albo presenta istanza di conferma o nuove istanze
entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione.
2. Alla domanda, che va diretta al Sindaco, devono essere allegate:
a) relazione illustrativa delle attivit• svolte nell’ anno precedente e di quelle
programmate per l’anno successivo;
b) copia dell’eventuale affiliazione ad organismi nazionali, rinnovata per
l’anno in corso;
c) copia del verbale di rinnovo o di conferma delle cariche associative.
Art. 8
Istruttoria del funzionario responsabile
1. Il responsabile del procedimento istruisce l’istanza in particolare:
a) Valuta le condizioni di ammissibilit•, i requisiti di legittimazione ed ogni
altro presupposto rilevante ai fini dell’iscrizione all’albo;
b) Accerta d’ufficio i fatti e le circostanze dichiarate nella domanda,
chiedendo, se del caso, il rilascio di dichiarazioni integrative e/o rettificative;
c) Ordina l’eventuale esibizione di documenti;
d) Esperisce, se necessario, accertamenti tecnici ed ispezioni;
e) Acquisisce i pareri art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
f) Cura le comunicazioni previste dalla legge 241/1990;
g) Trasmette gli atti alla Giunta Comunale per il provvedimento di iscrizione
all’Albo (o del provvedimento di diniego se del caso).
Art. 9
Il provvedimento della Giunta Comunale
La Giunta Comunale adotta le proprie determinazioni consequenziali,
motivando il provvedimento e comunicando la decisione all’Associazione
richiedente.
Art. 10
Prerogative delle Associazioni iscritte all’Albo
1. Le Associazioni iscritte all’albo godono delle seguenti prerogative, il cui
esercizio ‚ disciplinato nei successivi articoli del presente regolamento:
a) Diritto di accesso alle strutture e ai servizi del Comune, secondo le
modalit• previste nell’apposito regolamento;
b) Possibilit• ad essere consultate in occasione dell’adozione di
provvedimenti generali relativi a materie connesse alle finalit• statutarie proprie
dell’Associazione;
c) Patrocinio del Comune e, compatibilmente con le disponibilit• di
bilancio, un contributo finanziario in occasione della promozione di iniziative
socialmente rilevanti.
Art. 11
Consultazione delle Associazioni
1. In occasione dell’adozione di provvedimenti di carattere generale relativi a
materie connesse alle finalit• statutarie proprie di talune associazioni iscritte
all’Albo comunale, il funzionario che istruisce la proposta deve richiedere, in forma
scritta, il parere ad almeno una Associazione.
2. Il parere da far pervenire entro 7 giorni dalla richiesta e dovr• essere
allegato alla proposta della deliberazione.
3. Il parere di cui al presente articolo non ha carattere vincolante per
l’organo competente a deliberare sulla questione.
Art. 12
Diritto di accesso alle strutture ed ai servizi
1. Alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato iscritte all’Albo
Comunale si applicano le disposizioni di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990,
nr. 241.
2. Ai fini di cui al comma precedente sono considerate situazioni
giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari
dell’organizzazione.
3. Le associazioni godono del sostegno e della consulenza degli uffici
comunali in relazione alla elaborazione di progetti di rilevanza sociale. L’orario di
accesso alle strutture e ai servizi per tali finalit• e le modalit• sono concordate
direttamente dal rappresentante dell’associazione con il responsabile della struttura
e del servizio.
Art. 13
Patrocinio del Comune
1. In occasione della promozione di iniziative pubbliche, convegni, mostre,
rassegne, le Associazioni possono richiedere il Patrocinio del comune, sul quale
decide la Giunta con propria deliberazione da adottare entro 20 giorni dalla
richiesta.
2. L’eventuale richiesta di contributo finanziario, da presentare entro il 31
gennaio di ogni anno, puˆ essere accolta dalla Giunta Comunale nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n† 241 compatibilmente con
la disponibilit• del bilancio, dandone comunicazione scritta entro 30 giorni.
3. L’affissione dei manifesti relativi alle manifestazioni organizzate dalla
singola Associazione con il Patrocinio del Comune, ‚ gratuita.
Art.14
Ricorsi
1. Contro le determinazioni amministrative contenute nel presente
Regolamento ‚ possibile ricorrere al Sindaco nel termine di gg. 30 decorrenti dalla
data di comunicazione di diniego.
Art.15
Forme di pubblicit„
1. Al fine di agevolare l’effettiva conoscenza da parte delle Associazioni
dell’avvenuta istituzione dell’Albo, dei requisiti e delle modalit• delle domande di
iscrizione, se ne assicura la massima pubblicit• con avviso all’ albo Pretorio, con
applicazione di apposito manifesto murale e sar• a disposizione di tutti i cittadini
presso la Biblioteca Comunale e l’Ufficio dei Servizi Sociali.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1† giorno del mese successivo a
quello in cui l’atto deliberativo diventa esecutivo.
Art. 17
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine previsto
dall’art. 6 si intende fissato in 30 giorni dopo l’entrata in vigore di cui al precedente
art. 14.
2. Le Associazioni che gi• risultano iscritte all’Albo e che intendano
confermare tale iscrizione, devono, entro il termine di cui al comma precedente,
adempiere a quanto previsto all’art. 7, integrando la documentazione prevista
dall’art. 6, ove non fosse gi• in possesso dell’Amministrazione.
TITOLO II
PROCEDURE PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI, ENTI,
CHE OPERANO NEL COMUNE NELL’AMBITO
DEL PRIVATO SOCIALE
Art. 18
Oggetto
Il TITOLO II disciplina, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241 del
07.08.1990 e dell’art. 13 del presente Regolamento, i criteri e le modalit• per la
concessione di contributi e patrocinio ad iniziative e manifestazioni in favore della
popolazione promossi ed organizzati dai soggetti di cui al successivo articolo al fine
di:
o Promuovere attivit• in ambito culturale, sportivo e di formazione;
o Creare luoghi di aggregazione aperti al pubblico giovanile attraverso
attivit• di socializzazione;
o Prevenire il disagio ed ogni forma di devianza;
o Creare la cultura della solidariet• verso gli ammalati, gli anziani ed i
disabili.
Art. 19
Soggetti beneficiari
Enti, Associazioni, Cooperative Sociali non profit, Gruppi operanti nel
territorio comunale aventi lo scopo di promuovere incentivare le attivit• socio-
culturali e ricreative possono essere beneficiari di contributi per l’organizzazione di
dette attivit•.
Tali soggetti devono essere regolarmente costituiti con proprio Statuto
approvato dai soci in cui siano definite le finalit• e gli scopi dell’Associazione e sia
esclusa qualsiasi finalit• di lucro.
Art. 20
Finanziamento
Ogni anno in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario successivo, Consiglio nella relazione previsionale e programmatica
stabilisce l’entit• complessiva di contributi annuali da assegnare ai soggetti di cui al
precedente art. 19.
Art. 21
Domanda di contributo
I soggetti interessati di cui all’art. 2 devono far pervenire
all’Amministrazione Comunale domanda di contributo con il Programma delle
iniziative unitamente ad una dettagliata descrizione delle medesime, comprendente:
a) programma, fasi e modalit• di svolgimento con indicazioni dei tempi e dei
luoghi;
b) valenze, dell’iniziativa con particolare attenzione alla formazione di luoghi
di aggregazione e il coinvolgimento di altre realt•;
c) attivit• precedentemente svolta in favore della popolazione;
d) previsione complessiva del costo del Programma con entrate e uscite;
e) contributo richiesto;
Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovr•
pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 13 del 31 gennaio.
Art. 22
Modalit„ di concessione ed erogazione del contributo
I contributi:
a) sono vincolati alla realizzazione del Programma per il quale vengono assegnati;
b) non possono essere utilizzati per altri progetti.
Art.23
Erogazione del contributo
L’erogazione del contributo spetter• al Dirigente il quale adotter• specifici atti
conseguenti alla deliberazione generale per ogni soggetto beneficiato al termine
delle iniziative dietro presentazione di una relazione morale ed economica
sottoscritta dal Presidente. Nel caso di non rispetto ed inosservanza con il
Programma presentato, il contributo potr• essere ridotto e, in caso di difformit•
grave, potr• essere revocato con deliberazione di Giunta.
La Giunta, a seguito di motivate richieste degli interessati potr• concedere un
acconto non superiore al 50% della somma preventivata.
Art. 24
Criteri
I criteri, in base ai quali verranno prese in esame le iniziative, attraverso
un’attenta valutazione delle stesse, saranno prioritariamente i seguenti:
1. creazione e sviluppo luoghi di aggregazione;
2. coinvolgimento di realt• giovanili del territorio;
3. qualit•, caratteristiche e finalit• del Programma;
4. caratteristiche del soggetto richiedente con particolare attenzione ai
soggetti costituiti da giovani e alle attivit• precedentemente svolte a favore della
popolazione;
5. budget di spesa complessivo.
Art. 25
Patrocinio
Il Comune di Gagliano del Capo ha la facolt• di assegnare, su richiesta scritta
del Soggetto attuatore il proprio patrocinio morale alle manifestazioni.
Per patrocinio si intende la manifestazione di apprezzamento e di adesione
all’iniziativa ritenuta meritevole per le sue finalit• di promozione sociale, culturale e
sportiva.
Si fa obbligo al richiedente di indicare sui manifesti, nei comunicati stampa,
agli organi di informazione la dicitura “con il patrocinio del Comune di Gagliano
del Capo”.
Il patrocinio ‚ accordato dalla Giunta Comunale.
La richiesta di patrocinio e dell’utilizzo eventuale del logo (stemma comunale)
deve essere indirizzata al Sindaco e presentata al Protocollo Generale almeno 20
giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.
Art. 26
Casi particolari
In caso di particolare rilevanza, la Giunta potr• prendere in esame anche
domande pervenute al di fuori dei termini previsti dall’art.4, fermo restando gli
accertamenti dei requisiti e le modalit• previste dal presente Regolamento.
Art. 27
Informazione
L’avviso per la presentazione della domanda ai sensi del presente
Regolamento sar• reso noto ogni anno, prima della scadenza, mediante:
1. manifesto pubblico;
2. pubblicazione all’Albo Pretorio per 10 giorni;
3. informazione nelle Scuole e attraverso l’Informagiovani.
INDICE
Titolo I•
Art. 1
Finalit•
Art. 2
Fonti normative
Art. 3
Forme Associative
Art. 4
Requisiti
Art. 5
Procedimento di iscrizione all’Albo
Art. 6
Presentazione della domanda
Art. 7
Istanza di conferma
Art. 8
Istruttoria del Funzionario responsabile
Art. 9
Il provvedimento della Giunta Comunale
Art. 10
Prerogative delle Associazioni iscritte all’Albo
Art. 11
Consultazione delle Associazioni
Art. 12
Diritto di accesso alle strutture ed ai servizi
Art. 13
Patrocinio del Comune
Art. 14
Ricorsi
Art. 15
Forme di Pubblicit•
Art. 16
Entrata in vigore
Art. 17
Norma transitoria
Titolo II•
Art. 18
Oggetto
Art. 19
Soggetti beneficiari
Art. 20
Finanziamento
Art. 21
Domanda di contributo
Art. 22
Erogazione del contributo
Art. 23
Criteri
Art. 24
Patrocinio
Art. 25
Casi particolari
Art. 26
Informazioni
CITTÄ DI GAGLI ANO DEL CAP O
Provincia di Lecce
7 3 0 3 4 - Pi a zze t t a d e l G es Å - C o d. F is c a le 8 1 0 0 1 1 5 0 7 5 4
T el. 0 8 3 3 / 7 9 8 3 1 1 - Fa x 0 8 3 3 / 7 9 8 3 3 0
__________________________________________________________________________________________
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE I.R.P.E.F.
Approvato con delibera C.C. N• 6 del 27 febbraio 2008
Articolo 1 – OGGETTO
1) Il presente Regolamento disciplina l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’IRPEF istituita dall’art 1 del Decreto Legislativo 360/98 e successive modificazioni.
2) Il presente Regolamento ‚ adottato ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97 e
successive modificazioni.
Articolo 2 – ALIQUOTA
1) La Citt• di Gagliano del Capo applica dal 1 gennaio 2008 l’aliquota di compartecipazione
all’Addizionale Comunale sull’IRPEF come sopra istituita nella misura pari allo 0,3%;
2) Le variazioni di aliquota nel limite massimo di punti 0,8 percentuali dovranno essere disposte
unitamente a modifica del presente regolamento con deliberazione da pubblicare nel sito
individuato con decreto del Capo di Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero
dell’Economia;
Articolo 3 – BASE IMPONIBILE
1) L’addizionale ‚ dovuta dalle persone fisiche ed ‚ determinata applicando l’aliquota dello
0,3% al reddito complessivo calcolato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al
netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini del calcolo dell’imposta.
2) L’aliquota stabilita ‚ dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle
persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli
14 e 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986.
Articolo 4 – PLATEA
1) L’addizionale ‚ dovuta alla Citt• di Gagliano del Capo dai contribuenti che hanno il
domicilio fiscale nel Comune alla data stabilita dalla normativa applicabile.
Articolo 5 – EFFICACIA E APPLICAZIONE
1) Il presente Regolamento ha efficacia dalla data di pubblicazione nel sito individuato con
decreto del Capo di Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e con
decorrenza per la sua applicazione dal 01.01.2008.