CAUSA Cusan e Fazzo c. ITALIA
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CAUSA Cusan e Fazzo c. ITALIA
www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 Corte EUROPEA dei CD Diritti dell'Uomo (Seconda Sezione) 7 gennaio 2014 CAUSA Cusan e Fazzo c. ITALIA ( Richiesta n ° 77/07) OFF STRASBURGO Questa sentenza diventerà definitiva nelle le circostanze di cui al all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Si può soffrire di alterazioni in forma. www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 Nel caso Cusan e Fazzo c. Italia La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da: Işıl Karakaş , Presidente, Guido Raimondi, Peer Lorenzen , Dragoljub Popović , András Sajó , Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, giudici, e Stanley Naismith , cancelliere disezione e Dopo aver deliberato in privato il 26 novembre 2013, Rende la seguente sentenza, adottata in tale data: PROCEDURA 1 . Alla radice della questione è un ricorso (n o 77/07) contro la Repubblica italiana e due cittadini di tale Stato, M me Alessandra Cusan e Luigi Fazzo ("i richiedenti"), sono entrati la Corte il 13 dicembre 2006 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione"). 2 . Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, la signora mi E. Spatafora . 3 . I ricorrenti lamentavano che il rifiuto delle autorità italiane di concedere loro richiesta che la loro figlia è attribuito il cognome di sua madre. 4 . Il 7 febbraio 2013, la domanda è stata comunicata al governo. Come consentito dall'articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato deciso che il Consiglio avrebbe deciso insieme sulla ricevibilità e sul merito. FATTI I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO 5 . I ricorrenti sono nati nel 1964 e nel 1958 e residente a Milano. 6 . I ricorrenti sono una coppia sposata. Nato 26 aprile 1999 il loro primo figlio, una figlia, Maddalena. 7 . La ricorrente ha presentato al registrar una richiesta che sua figlia sia collocato nel registro civile come un cognome con la madre ( Cusan ). Tale richiesta è stata respinta e Maddalena era iscritto con il nome di suo padre ( Fazzo ). 8 . Nel giugno 2000, i ricorrenti hanno depositato dinanzi al Tribunale di Milano un ricorso contro questa decisione. Essi hanno affermato che hanno deciso di includere gentilmente Maddalena con il nome di sua madre e nulla nel diritto italiano si oppose. 9 . In una sentenza del 6 giugno 2001, il cui testo è stato depositato l'8 giugno 2001, il tribunale di Milano ha respinto il ricorso dei ricorrenti. 10 . Nelle sue motivazioni, la Corte ha osservato che, anche se nessuna disposizione legale richiesto di registrare un bambino nato da una coppia sposata con il nome di suo 2 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 padre, questa regola corrisponde ad un principio radicato nella coscienza sociale e storia italiana. La corte ha ritenuto questione altrimenti superflua l'esistenza o meno di una disposizione giuridica esplicita. Guardò in vigore ai sensi dell'ex articolo 144 del codice civile ("CC"), una donna sposata ha adottato il nome del marito, e ha scoperto che i bambini non potevano essere registrati con quel nome, questo nome era in realtà comune ai coniugi, anche se in seguito, l'articolo 143bis del CC si aspettava che il nome del marito può essere aggiunto solo dopo quello di sua moglie. 11 . I ricorrenti hanno presentato ricorso. 12 . In una sentenza del 24 maggio 2002, il cui testo è stata presentata il 4 giugno 2002, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado. 13 . Nelle sue motivazioni, la Corte d'appello ha osservato che la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato (ordinanze n os 176 e 586 28 gennaio 1988 11 Maggio 1988), che la capacità non previsione della madre di trasmettere il suo cognome "figli legittimi" non ha violato l'articolo 29 (fondamento del matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi) o l'articolo 3 (uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge) della Costituzione. Ha fatto notare che la Corte Costituzionale aveva indicato che era fino al Parlamento decidere se introdurre una diversa famiglia di sistema di denominazione, e almeno sei progetti o proposte legislative sono state all'esame del Parlamento . Questo ha mostrato nei suoi occhi che la regola non scritta di denominazione era ancora in vigore, i giudici hanno avuto altrimenti non dubita dell'esistenza. 14 . Per la Corte d'Appello, la mancata applicazione di questa norma avrebbe comportato conseguenze per i bambini che si attribuirebbe il nome della madre, in quanto potrebbero essere scambiati per "figli illegittimi". 15 . I ricorrenti hanno presentato ricorso alla Corte Suprema. 16 . Con ordinanza del 26 febbraio 2004, che è stato depositato presso la cancelleria il 17 luglio 2004 la Corte Suprema ha ritenuto che la questione incidentale di legittimità costituzionale della norma attribuendo al nome del padre "legittima" è stato rilevante e n ' non era manifestamente infondata e, di conseguenza, ha sospeso il procedimento e ha ordinato il trasferimento del caso alla Corte costituzionale. Nella motivazione dell'ordinanza, la Corte di Cassazione ha affermato che la norma in questione non era una regola di diritto consuetudinario, ma è emerso dalla interpretazione di alcuni articoli del CC. 17 . In una sentenza (n o 6) del 16 febbraio 2006, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità. Nelle sue motivazioni, la Corte Costituzionale ha rilevato che il sistema attuale è il risultato di una concezione patriarcale della famiglia e dei poteri del marito, che aveva le sue radici nel diritto romano e non era più compatibile con il principio costituzionale di uguaglianza tra uomo e donna. Ha raccolto più di Articolo 16 § 1 g), della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (convertito dalla legge n o 132 del 14 marzo 1985) impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure necessario per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne su tutte le questioni relative al matrimonio e rapporti familiari e, in particolare, di fornire gli stessi diritti di marito e moglie, compresa la scelta del nome. 18 . La Corte costituzionale è altresì indicato raccomandazioni ossa 1271 1995 1362 1998 del Consiglio d'Europa e la giurisprudenza della Corte (cioèBurghartz c. Svizzera 22 febbraio 1994, serie A n o 280-B; Stjerna . v Finlandia 25 novembre 1994, serie A n o 299-B, e Ünal Tekeli contro Turchia. , n o29865/96, CEDU 2004-X). 3 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 19 . Tuttavia, la Corte Costituzionale non ha ritenuto competente a eseguire l'azione desiderata della Corte di Cassazione. Sembrava anzi come una gamma di opzioni restano aperte, vale a dire: 1 o ) doveva dipendere dalla scelta del nome solo della volontà dei coniugi; 2 o ) se consentire ai coniugi di rinunciare Regola 3 o ) se la scelta di un coniuge dovrebbe avvenire una volta per tutte rivendicare i loro figli, o se una scelta individuale deve essere espresso per ogni bambino. Si osserva che le bollette (n os 1739-S, 1454-S e 3133-S) presentati al XIV ° legislatura che riflette la diversità delle soluzioni che possono essere considerate, e ha scoperto che la scelta tra queste soluzioni potrebbero essere fatta dal legislatore. Ha inoltre mantenuto una dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni nazionali avrebbe creato un vuoto giuridico. 20 . In una sentenza del 29 maggio 2006, che è stato depositato in cancelleria 16 Lug 2006, la Corte Suprema ha preso atto della decisione della Corte Costituzionale e ha respinto il ricorso dei ricorrenti. Nelle sue motivazioni, ha sottolineato che la norma denunciata dai ricorrenti è sintomatico di una concezione patriarcale della famiglia ed è facilmente conciliabile con i relativi strumenti internazionali, ma ha rilevato che il compito di fissare in una materia coerente con il regime giuridico la Costituzione doveva tornare al legislatore. 21 . 31 MARZO 2011, i ricorrenti hanno chiesto al ministro dell'Interno di poter completare il nome della loro "figli legittimi" aggiungendo il nome di " Cusan . "Hanno spiegato che lo desiderano, in questo modo per identificare con l'eredità morale del loro nonno materno - morto nel 2011, che secondo loro era un filantropo - e il fratello del ricorrente non hanno avuto discendenti, il nome " Cusan "non poteva continuare, essi specificato, passando figli M me Alessandra Cusan . 22 . Con un decreto del 14 dicembre 2012, il Prefetto di Milano ha permesso ai ricorrenti di cambiare il nome dei loro figli " Fazzo Cusan . " 23 . Le ricorrenti affermano che, nonostante di questa autorizzazione, vogliono mantenere il loro ricorso alla Corte. A questo proposito, si nota che il decreto del Prefetto è stato emesso a seguito di un procedimento amministrativo, non giudiziario, e non erano autorizzati a dare il loro bambino l'unico nome di famiglia la loro madre, come avevano chiesto al tribunale di Milano. II. LEGGE NAZIONALE RILEVANTE 24 . L'articolo 29 della Costituzione recita: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è fondato ( Ordinato ) sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge per la tutela del nucleo familiare. " 25 . Gli articoli 153-164 del regio decreto n o 1238 del 9 luglio 1939, in vigore al momento della nascita di Maddalena, a condizione che ogni richiesta di cambiamento del nome deve essere indirizzata al Presidente della Repubblica, esporre motivi e sono pubblicati nella gazzetta ufficiale. A questo proposito, il Presidente ha esercitato discrezione. 26 . Dopo la nascita della Maddalena è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica o 396 del 3 novembre 2000. L'articolo 84, intitolato "cambio di nome", recita come segue: 4 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 "Chi vuole cambiare il nome o aggiungere un altro al suo nome deve richiedere al Ministero dell'Interno indicando i motivi. " LEGGE I. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE, LU DA SOLO O IN RELAZIONE ALL 'ARTICOLO 14 27 . I ricorrenti lamentavano che il rifiuto delle autorità italiane di concedere loro richiesta che viene assegnato alla figlia il cognome di sua madre e il fatto che la normativa italiana, come interpretata all'epoca dei fatti, imposto l'assegnazione automatica e senza eccezioni il nome del padre "figli legittimi". Essi sostengono che la legge dovrebbe consentire ai genitori di scegliere il nome dei propri figli e invocato l'articolo 8 della Convenzione, da solo o in combinato disposto con l'articolo 14. Tali disposizioni recitano quanto segue: Articolo 8 "1. Ogni individuo ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non ci può essere alcuna ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o il benessere del paese economico, difesa, ordine pubblico e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui . " Articolo 14 "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (...) Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o di altro, origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita o altro status. " 28 . Il Governo contesta questa tesi. A. Ammissibilità 1. L'obiezione del governo sulla base della perdita della "vittima" dei candidati 29 . Il governo sostiene in primo luogo che la query è "irricevibile e oggi (...) infondata", sostenendo che i ricorrenti siano stati autorizzati dal Prefetto di Milano per aggiungere, per tutti i loro figli minori, il nome madre di famiglia ( Cusan ) il cognome del padre ( Fazzo - supra, punto 22). 30 . I ricorrenti non si sentono di aver perso il loro status di vittime. Secondo loro, l'autorità di aggiungere il nome della madre per conto del padre non era in misura sufficiente, perché non c'era alcun riconoscimento, anche implicito, di una violazione della Convenzione e n ' non è stato possibile assegnare il nome Maddalena 5 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 " Cusan "dalla nascita. Inoltre, essi sottolineano, nessun risarcimento è stato concesso a loro per il periodo precedente alla decisione del prefetto. 31 . La Corte ricorda che una decisione o misura favorevole al ricorrente in linea di principio sufficiente a privarlo del suo status di "vittima" a meno che le autorità nazionali hanno riconosciuto, espressamente o nella sostanza, e quindi accordata ricorso la violazione della Convenzione (v., ad esempio, Eckle . contro Germania , 15 Luglio, 1982, § 69, serie A no o 51; Amuur . contro Francia , 25 giugno 1996, § 36, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-III; Dalban . v Romania[GC], no o 28114/95, § 44, CEDU 1999-VI . Jensen contro Danimarca (dicembre), n o 48470/99, CEDU 2001-X, e Torreggiani . ed altri contro Italia, nossa 57875/09 , 46882/09 , 55400/09 , 57875/09 , 61535/09 , 35315/10 e 37818/1 0 , § 38, l'8 gennaio 2013). 32 . In questo caso, i ricorrenti lamentano di non essere in grado di assegnare loro figlia dalla nascita, il cognome di sua madre. Le autorità italiane non hanno accettato di includere Maddalena nei registri civili con il nome del richiedente, e si sono limitati ad autorizzare, circa tredici anni dopo, un cambiamento di nome in base alla L'articolo 84 del DPR n o 396 del 2000 (punti 22 e 26). Questo cambiamento non consiste nella attribuzione di un cognome della madre, in quanto i ricorrenti hanno voluto (cfr. punto 23 di cui sopra ), ma una semplice aggiunta del nome della madre al padre. 33 . In queste circostanze, l'obiezione del governo basato sulla perdita dei ricorrenti come vittime non può essere accolto. 2. L'obiezione del governo basato sull'assenza di pregiudizio grave 34 . Il governo afferma anche nell'ultimo paragrafo del suo intervento, che "i ricorrenti avevano subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 35 § 3 b)" della Convenzione. 35 . Le ricorrenti ritengono che tale eccezione non è supportato. In ogni caso, anche se hanno subito una perdita finanziaria, sentono di aver subito una perdita di uno dei loro diritti fondamentali, ossia il diritto a un nome, che è la nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, e la discriminazione basata sul sesso. In aggiunta, secondo loro, l'applicazione solleva questioni generali irrisolti dalla Corte e può interessare chiunque in un simile alla loro situazione. 36 . La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, l'elemento principale del test di ammissibilità ai sensi dell'articolo 35 § 2, lettera b), della Convenzione è se il ricorrente non ha subito un "svantaggio significativo" ( Adrian Mihai Ionescu c. Romania (dicembre), n o 36659/04, § 32, 1 ° giugno 2010). La nozione di "danno significativo" deriva dal principio del de minimis non curat praetor , si riferisce all'idea che la violazione di un diritto deve raggiungere un livello minimo di gravità da giustificare revisione da parte di un tribunale internazionale. La valutazione di questa soglia è, per sua natura, dipende dalle circostanze (e Korolev c. Russia (dicembre), n o 25551/05, CEDU 2010). La valutazione deve tener conto sia della percezione soggettiva del richiedente che l'importanza oggettiva del caso.Si fa quindi riferimento a criteri quali l'impatto monetario del problema o questione del caso per il richiedente impugnata ( Adrian Mihai Ionescu , citato sopra, § 34). 37 . La Corte ha osservato che il caso non sembra includere una partecipazione finanziaria. Tuttavia, l'importanza soggettiva della questione sembra ovvio ai ricorrenti (v., a contrario , Shefer c. Russia (dicembre), n o 45175/04 del 13 marzo 2012). Essi hanno infatti proposto un ricorso contro la decisione di non concedere a Maddalena il 6 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 cognome di sua madre e ha continuato il procedimento fino alla fine (v., mutatis mutandis , Eon c. Francia , n o 26118/10, § 34, 14 Marzo, 2013). 38 . Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale ritiene che la prima condizione dell'articolo 35 § 3 b), della Convenzione, vale a dire l'assenza di un danno significativo per i ricorrenti, non è soddisfatta. Di conseguenza, occorre respingere l'eccezione del Governo. 39 . La Corte desidera chiarire che l'eccedenza di ulteriore esame del caso richiede anche il nome del rispetto dei diritti dell'uomo (v., mutatis mutandis ,Nicoleta Gheorghe c. Romania , n o 23470/05, § 24, 3 aprile 2012, e Eon , citata, § 35 ). A questo proposito, si osserva che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale dalle ricorrenti, in particolare, solleva la questione dell'impossibilità di una coppia sposata, assegnato ai suoi figli al momento della nascita, il cognome della madre. Questo è il primo caso di questo tipo che la Corte è tenuta a prendere in considerazione nel caso di Italia e una decisione del Tribunale su tale questione di principio avrebbe guidato i giudici nazionali. La questione è stata anche oggetto di varie fatture (punti 13 e 19 sopra) e, come sottolineato dal governo stesso (cfr. punto 50 infra), la Corte Costituzionale ha concluso che intervento legislativo era necessario. 3. Altri motivi di irricevibilità 40 . Il Tribunale rileva che tale censura non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 a), della Convenzione. Si osserva inoltre che non è inammissibile per qualsiasi altro motivo di irricevibilità. Si deve pertanto essere dichiarato ricevibile. B. Sul fondo 1. Argomenti delle parti a) I ricorrenti 41 . Le ricorrenti ritengono che nelle società moderne, l'unità della famiglia non può dipendere dalla trasmissione del nome del padre, e la tutela degli interessi del bambino, inoltre, non possono giustificare la discriminazione in questione. Essi sottolineano che c'era disparità di trattamento delle persone in situazioni simili, vale a dire il marito e la moglie, perché il nome del padre è stato imposto "figli legittimi". Questa discriminazione è nei loro occhi chiaramente basata sul sesso. 42 . Le ricorrenti non contestano che, come regola generale, le disposizioni relative alla determinazione del nome è nel pubblico interesse, in particolare per quanto riguarda la tutela del nucleo familiare e la capacità di identificare le persone da riferire al loro origini. Tuttavia, essi ritengono che la denominazione automatica e obbligatoria il padre non perseguire tali finalità in questo caso. 43 . Per quanto riguarda l'unità della famiglia, nominando la madre avrebbe secondo loro ha avuto lo stesso effetto nominando il padre come Maddalena è stata identificata con il nome di uno dei suoi genitori soltanto. Inoltre, la ricorrente ha sempre usato il suo cognome da nubile. Maddalena era anche il più anziano della famiglia e le ricorrenti anche chiesto alla denominazione " Cusan "per i loro due figli, nati nel 2001 e nel 2003. Alla luce di quanto precede, le ricorrenti sostengono che l'unico scopo del provvedimento contestato era quello di proteggere una tradizione, secondo una concezione della famiglia in cui il padre ha una posizione preferita, come la Corte di Cassazione del avrebbe riconosciuto. 7 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 44 . In ogni caso, anche se un obiettivo legittimo è stato perseguito, non ci sarebbe sproporzione tra questo obiettivo ei mezzi impiegati, dal momento che l'unità della famiglia potrebbe essere garantita da misure meno restrittive, come ad esempio il semplice requisito assegnare lo stesso nome a tutti i figli di una coppia sposata. 45 . Per quanto riguarda l'argomento del governo (cfr. punto 51 infra) che la denominazione della madre avrebbe pregiudicato Maddalena, le ricorrenti non vedo perché questa circostanza dovrebbe privare il ricorrente dei suoi diritti parentali. Anche se tale fosse stato il caso, un tale risultato sarebbe in loro era chiaramente contraria alla Convenzione. 46 . I ricorrenti sottolineano inoltre che, se la Corte dovesse trovare una violazione dell'articolo 14 della Convenzione, sarebbe opportuno esaminare anche l'applicazione ai sensi dell'articolo 8, preso da solo, perché sotto questo interferenza s nell'area del diritto al rispetto della vita privata e familiare deve essere "prevista dalla legge". Tuttavia, i giudici nazionali hanno riconosciuto che nella loro denominazione il padre non era basata su alcuna norma scritta. Secondo la Corte d'Appello, era una consuetudine. La Suprema Corte, ha respinto questo punto di vista, e ha dichiarato che la regola è emerso un ampio resoconto delle diverse disposizioni del sistema giuridico italiano. I ricorrenti non condividono quest'ultimo parere e ritengono che l'assenza di una norma scritta specifico, si tratta proprio di una norma di natura consuetudinaria che i tribunali nazionali dovrebbero aver rifiutato di applicare, pertanto, che era contraria ai principi costituzionali di uguaglianza e di marito.Inoltre, anche se implicitamente aderito alla revisione da parte della Corte di Cassazione e anche se non ha formalmente fatto la sua cancellazione, la Corte Costituzionale ha chiaramente affermato che la norma in questione era contrario alla Costituzione, che li renderebbe secondo dubbia validità come base giuridica giustificare un'interferenza con i diritti fondamentali della persona. 47 . Le ricorrenti concludono che l'ingerenza controversa non era "prevista dalla legge" ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione perché mancava una disposizione scritta chiaro e prevedibile, come dimostra la varietà di approcci adottati dalla tribunali nazionali. 48 . Inoltre, e in ogni caso, per le ragioni spiegate sopra , l'interferenza non persegue uno scopo legittimo e non è necessaria in una società democratica. b) Il Governo 49 . Il Governo sostiene che la richiesta delle ricorrenti che il nome di sua madre essere attribuita esclusivamente alla loro figlia minorenne è stata respinta in quanto le autorità civili intervenuti erano a conoscenza del DPR n o 396 3 Novembre 2000 - che prevede all'articolo 84 che tutti abbiano l'opportunità di ottenere un cambiamento di nome o cognome per motivi giustificati (v. punto 26 supra) suono. I ricorrenti avevano anche sostenuto che poteva fare tale richiesta direttamente al prefetto, al posto dei tribunali civili. 50 . Il Governo ritiene che la Corte Suprema e la Corte Costituzionale hanno attentamente esaminato le affermazioni delle ricorrenti, e osserva che la Corte Costituzionale ha concluso che l'intervento legislativo fosse necessario. Inoltre, egli sostiene che la possibilità di sostituire o integrare il nome era già stato introdotto dal DPR n o 396 2000. Questa modifica legislativa è stata, ha detto , si è verificato a causa delle decisioni giudiziarie nazionali che sono stati denominati i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario nel caso di persone con doppia cittadinanza, il Consiglio di Stato ha inoltre autorizzato l' sostituendo il nome del padre da parte della madre, per ragioni di gratitudine al nonno materno. In tal modo l'Italia nel suo conto 8 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 dell'evoluzione della società moderna e la tutela dei diritti umani in questo delicato quanto il dominio della famiglia. Il governo ha sostenuto che non vi era alcuna interferenza nella vita privata e familiare dei ricorrenti, che avevano a loro disposizione un rimedio effettivo dinanzi al prefetto. 51 . In ogni caso, la procedura per il cambio di nome dovrebbe secondo il governo un giusto equilibrio tra, da un lato, l'interesse pubblico nel determinare lo stato civile delle persone e, dall'altro, il diritto identità personale come un diritto fondamentale protetto dalla CC. Questo equilibrio sarebbe fornita ai suoi occhi dalle disposizioni del DPR n o 396 2000. Se il nome del padre era stato sostituito da quello della madre, dice il governo, non ci sarebbe stato tra i candidati discriminazione contraria all'art 14 della Convenzione. Una conseguenza è stato il mancato riconoscimento della Maddalena dal padre, e la responsabilità per la avrebbe pesato esclusivamente sul richiedente. Il Governo sottolinea a questo proposito la necessità per i bambini di avere una identità personale e una situazione giuridica sicuro e verificabile. 52 . Secondo il governo, il principio di non discriminazione deve essere applicato sia orizzontalmente che verticalmente, vale a dire tra i coniugi e nei confronti dei bambini al fine di garantire il godimento dei diritti e delle libertà a tutte le persone interessate : la colpa per i candidati siano in grado di fornire informazioni obiettive e ragionevoli per chiedere loro di giustificazioni sostituzione nome, la concessione causerebbe una discriminazione basata sul sesso tra i coniugi, in modo che l'articolo 14 sarebbe stato violato. 2. Giudizio della Corte 53 . La Corte ritiene che la denuncia delle ricorrenti è pronto per essere considerato prima di tutto in termini dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8. a) Applicabilità dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8 54 . Come la giurisprudenza costante della Corte, l'articolo 14 della Convenzione completa le altre disposizioni sostanziali della Convenzione e dei suoi protocolli.Non ha esistenza indipendente in quanto si applica solo al "godimento dei diritti e delle libertà" salvaguardato. Mentre può entrare in gioco anche senza una violazione alle loro esigenze e in questo senso è autonomo, ma non riesce a trovare una applicazione meno che i fatti in questione rientrano nell'ambito del almeno una di dette clausole (cfr., tra gli altri, Van Raalte contro l'Olanda. , 21 febbraio 1997, § 33, report 1997-I, Petrovic contro Austria. , 27 marzo 1998, § 22, Reports 1998-II , e Zarb Adami contro Malta. , n o 17209/02, § 42, CEDU 2006-VIII). 55 . La Corte ricorda che l'articolo 8 della Convenzione non contiene alcuna disposizione esplicita di nome, ma solo come un mezzo per determinare identificazione personale ( Johansson c. Finlandia , n o 10163/02, § 37, 6 settembre 2007 e Daróczy c. Ungheria , n o 44378/05, § 26, 1 ° luglio 2008) e la connessione a una famiglia, il nome di una persona non di meno il rispetto della vita privata e familiare che sopra. Che lo Stato e la società hanno interesse a regolamentare l'utilizzo non è sufficiente ad escludere la questione dei nomi delle persone in materia di vita privata e familiare, progettata per abbracciare, in qualche misura, il diritto del singolo costruire relazioni con gli altri ( Burghartz , § 24; Stjerna , § 37; Ünal Tekeli , § 42, CEDU 2004X; Losonci . Rose e Rose contro Svizzera , n o 664/06, § 26, 9 novembre 2010; garnaga . v Ukraine , n o 20390/07, § 36, 16 maggio 2013). 9 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 56 . In questo caso, i ricorrenti, come i genitori di Maddalena, hanno avuto un interesse chiaro e collegati ad un diritto strettamente personale di intervenire nel processo di determinazione del nome del loro neonato. I tribunali nazionali hanno costantemente riconosciuto la legittimazione ad agire nel procedimento per contestare il rifiuto di assegnare nome Maddalena di sua madre. Va inoltre ricordato che la Corte ha dichiarato che la scelta del nome del bambino dai suoi genitori nella sfera privata di quest'ultimo (v., . Guillot contro Francia , 24 Ottobre, 1996, § 22, Reports 1996 - V, e Johansson , già citata, § 28). Lo stesso dicasi per quanto riguarda il nome della famiglia. 57 . Lo scopo della richiesta, pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 8 della Convenzione. L'articolo 14 è pertanto applicabile. b) La conformità con l'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8 i. Principi generali 58 . Nella sua giurisprudenza, la Corte ha stabilito che la discriminazione è definita come trattare in modo diverso, senza una giustificazione oggettiva e ragionevole, persone in materia in situazioni analoghe ( Willis c. Regno Unito , n o 36042 / 97, § 48, CEDU 2002-IV). Qualsiasi differenza di trattamento non fa però una violazione di questa sezione automaticamente. Deve stabilire che le persone in situazioni analoghe o comparabili nel settore godono di un trattamento preferenziale, e che questa differenza è discriminatorio ( Ünal Tekeli , § 49, e Losonci e Rose , supra, § 71). 59 . Una distinzione è discriminatoria ai sensi dell'articolo 14, se non ha alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole. L'esistenza di una tale giustificazione deve essere valutata alla luce dei principi prevalenti nelle società democratiche comuni. Una differenza di trattamento nell'esercizio di un diritto sancito dalla Convenzione non deve solo perseguire uno scopo legittimo: l'articolo 14 è altresì violata se non c'è un "ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo "(vedi, per esempio, Petrovic , già citata, § 30, e Lithgow et al. Regno Unito , 8 luglio 1986, § 177, Serie A n o 102). 60 . In altre parole, il concetto di discriminazione in genere include i casi in cui un individuo o un gruppo è, senza adeguata giustificazione, meno favorevole rispetto ad un altro, anche se la Convenzione non richiede il trattamento più favorevole ( Abdulaziz , Cabales e Balkandali c. Regno Unito , 28 maggio 1985, § 82, serie A n o 94). Infatti, l'articolo 14 non osta a una differenza di trattamento se si basa su una valutazione oggettiva della essenzialmente diverse circostanze di fatto e se, ispirato dall'interesse pubblico, colpisce un giusto equilibrio tra la salvaguardia degli interessi la comunità e dei diritti e libertà garantiti dalla Convenzione (v., tra gli altri, GMB e KM c. Svizzera (dicembre), n o 36797/97, 27 settembre 2001 e Zarb Adami , § 73). 61 . Gli Stati contraenti godono di un certo margine di discrezionalità nel valutare se e in quale misura le differenze in situazioni altrimenti simili giustificare un trattamento diverso in legge ( Gaygusuz c. Austria , 16 Settembre, 1996, § 42, serie 1996-IV). La sua dimensione varia a seconda delle circostanze, domini e contesto ( Rasmussen c. Danimarca , 28 novembre 1984, § 40, serie A n o 87, e Inze c. Austria , 28 ottobre 1987, § 41, serie A n o 126) ma la decisione finale per l'osservanza delle prescrizioni della convenzione per la Corte. La Convenzione è principalmente un meccanismo per proteggere i diritti umani, la Corte deve tener conto degli sviluppi nello Stato convenuto e all'interno degli Stati contraenti in generale e rispondere, per esempio, su qualsiasi che 10 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 appaiono sulle norme da raggiungere ( Ünal Tekeli , § 54; Zarb Adami , supra, § 74, e Losonci e Rose , supra, § 74). ii. Chi se ci fosse una differenza di trattamento fra le persone in situazioni simili 62 . Secondo la lettura del diritto interno da parte della Corte di Cassazione (v. supra, punto 16), la regola che "figli legittimi" sono assegnati in nome del padre di nascita viene rilasciato da una interpretazione appropriata, la combinazione di una serie di articoli del codice civile. La legge nazionale prevede non fa eccezione a questa regola. E 'vero che, come il governo ha sottolineato (cfr. i paragrafi 49-51 sopra), l'articolo 84 del DPR n o 396 del 2000 prevede la possibilità di un cambio di nome, e in questo caso il Prefetto di Milano ha permesso di candidati per completare il nome Maddalena, aggiungendo un altro nome (sua madre - supra, punto 22). Tuttavia, dobbiamo distinguere la determinazione del nome di nascita della possibilità di cambiamento di nome durante la vita. A questo proposito, la Corte fa riferimento alle considerazioni esposte nel contesto di opposizione del Governo sulla base della perdita di status di vittima dei ricorrenti (v. supra, punto 32). 63 . Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che, nel contesto di determinare il nome da assegnare al loro "figlio legittimo" delle persone in situazioni simili, vale a dire uno e altri richiedenti, rispettivamente padre e madre del bambino, sono stati trattati in modo diverso. Infatti, a differenza del padre non è stato possibile avere il premio del suo neonato cognome, nonostante il consenso del marito. iii. Chi se ci fosse una giustificazione obiettiva e ragionevole 64 . La Corte ribadisce che se una politica generale o misura ha effetti pregiudizievoli in modo sproporzionato su un gruppo di persone, la possibilità di essere considerata discriminatoria non può essere esclusa, anche se non mirate specificamente a questo gruppo ( McShane c. Regno Unito , n o 43290/98, § 135, 28 maggio 2002). Inoltre, considerazioni molto pesanti possono indurre la Corte a stimare compatibile con la Convenzione una differenza di trattamento basata esclusivamente sul sesso ( Willis , supra, § 39; . Schuler-Zgraggen contro Svizzera , 24 Giugno, 1993, § 67, serie A n o 263, e Losonci e Rose , supra, § 80). 65 . La Corte ricorda che ha avuto l'opportunità di affrontare problemi simili nelle cause Burghartz , Ünal Tekeli e Losonci e Rose , sopra. Il primo è stato l'opposto di una richiesta del marito, che voleva precedere il rifiuto cognome, vale a dire quello di sua moglie, di suo. Il secondo era alla regola legge turca che una donna sposata non può essere esclusivamente il suo cognome da nubile dopo il matrimonio, mentre l'uomo sposato mantiene il suo nome come era prima del matrimonio. Il caso Losonci e Rose era la necessità, secondo il diritto svizzero, a presentare una domanda congiunta alle autorità per i coniugi che desiderano prendere sia il nome della moglie, il nome del marito è diversamente attribuiti di default come nuovo nome famiglia dopo il matrimonio. 66 . In tutti questi casi, la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8. Ha ricordato l'importanza del progresso verso l'uguaglianza di genere e l'eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sul sesso nella scelta del nome. Si sentiva anche che la tradizione manifesta l'unità della famiglia attraverso l'assegnazione di tutti i suoi membri il nome del marito non poteva giustificare la discriminazione contro le donne (v., ÜnalTekeli , supra, § § 64-65). 11 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 67 . La Corte può raggiungere solo conclusioni simili in questo caso, in cui la determinazione del nome "figli legittimi" è stata fatta esclusivamente sulla base della discriminazione basata sul sesso dei genitori. La norma in questione intende effettuare il nome assegnato, senza eccezione, il padre, nonostante le diverse coniugi desiderio comune. Inoltre, la Corte costituzionale italiana stessa ha riconosciuto che il sistema attuale deriva da una concezione patriarcale della famiglia e dei poteri del marito, che non è più compatibile con il principio costituzionale di uguaglianza tra uomo e donna (v. supra, punto 17). La Corte di Cassazione ha confermato (cfr. punto 20 di cui sopra ). Se la regola che il nome del marito è attribuita ai "figli legittimi" può essere necessaria, in pratica, e non è necessariamente in contraddizione con la Convenzione (vedere, mutatis mutandis , Losonci e Rose , supra, § 49) l'impossibilità di derogare al momento della registrazione di neonati nei registri civili sia eccessivamente rigida e discriminatoria nei confronti delle donne. iv. Conclusione 68 . Tenuto conto di quanto precede, la giustificazione addotta dal governo non sembra ragionevole, e la differenza di trattamento rilevata risulta quindi discriminatoria ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione. Vi è stata quindi una violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione. 69 . Tenuto conto di questa conclusione, la Corte non ritiene necessario esaminare se vi sia stata anche una violazione dell'articolo 8 preso isolatamente (Burghartz , citato sopra, § 30, e Ünal Tekeli , citato sopra, § 69). II. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL PROTOCOLLO N o 7, TI DA SOLO O IN RELAZIONE ALL 'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE 70 . I ricorrenti ritengono che le disposizioni giuridiche relative alla determinazione dei nome "figli legittimi" non garantisce la parità tra i coniugi, e che l'Italia avrebbe dovuto prevedere la possibilità di assegnare il nome della madre, se consenso dei genitori su questo punto. Hanno invocato l'articolo 5 del protocollo n o 7, da solo o in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione. Il suddetto articolo 5 recita: "I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e le loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati membri di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli. " 71 . Il Governo contesta questa tesi. 72 . Il Tribunale rileva che tale censura è legata a quella sopra esaminata e deve pertanto essere dichiarato ricevibile. 73 . Vista la conclusione ha raggiunto in termini dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione, la Corte non ritiene necessario esaminare se vi sia stata anche una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 5 del Protocollo n o 7, o quella disposizione in isolamento. 12 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 III. SULL 'APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 74 . Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, "Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata permette il risarcimento solo parziale delle conseguenze di questa violazione, i premi della Corte la parte feriti, se del caso, un'equa soddisfazione. " 75 . I ricorrenti affermano che essi non richiedono alcuna somma per il danno che hanno sofferto o per i costi e le spese sostenute dinanzi alle giurisdizioni nazionali e la Corte, la mera constatazione di una violazione costituisce nei loro occhi, nelle particolari circostanze specie, un'equa soddisfazione sufficiente. Di conseguenza, la Corte ritiene che non vi è alcuna necessità di pronunciarsi sulla applicazione dell'articolo 41 della Convenzione. IV. SULL 'APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE 76 . Ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, "1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti. 2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione. (...). " 77 . I ricorrenti hanno sottolineato che le violazioni hanno denunciato il risultato di una lacuna nella legge. Nonostante le modifiche introdotte nel 2000, ultimo impone sempre assegnati al nome del padre "legittimo". Sostituzione del nome può avvenire solo per gravi motivi a discrezione del prefetto. I firmatari chiedono pertanto alla Corte di invitare il governo a introdurre il tema, le riforme legislative necessarie per garantire l'uguaglianza tra i sessi e tra i coniugi. 78 . Il governo si mostra contrario. Egli sostiene che la normativa è lo strumento giuridico che ha permesso loro di aggiungere ai propri figli il cognome della madre per denominare il padre, e quindi secondo lui di ottenere soddisfazione internamente. Pertanto, i ricorrenti potrebbero chiedendo alla Corte di obbligare lo Stato convenuto di cambiare. 79 . La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 46, le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti, il Comitato dei Ministri il compito di monitorare l'attuazione del questi giudizi. Ciò implica in particolare che, quando la Corte ha dichiarato che l'esistenza di una violazione, lo Stato convenuto l'obbligo giuridico di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, il generale e / o, se del caso, individuale a includere nel proprio ordinamento giuridico interno per porre fine alla violazione constatata e per rimediare, per quanto possibile gli effetti (v., in particolare, Xenides- Arestis . contro Turchia , n o 46347/99, § § 39 - 40, 22 dicembre 2005, Scordino contro Italia (n.. o 1) [GC], n o 36813/97, § 233, CEDU 2006-V;Broniowski . contro Polonia [GC], n o 31443/96, § 192, CEDU 2004-V; Bottazzi . contro Italia [GC], n o 34884/97, § 22, CEDU 1999-V, e . Di Mauro contro Italia [GC], n o 34256/96, § 23, CEDU 1999-V ). Lo Stato deve inoltre adottare siffatte misure nei confronti di altre persone nella stessa situazione come 13 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 richiedente o richiedenti, incluso l'obiettivo di essere per risolvere i problemi che hanno portato alla constatazione della Corte di una violazione ( Scozzari e Giunta contro Italia. [GC], no ossa 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000VIII, Christine Goodwin contro Regno Unito. [GC], n o 28957/95, § 120, CEDU 2002VI , Lukenda . Slovenia c , n o 23032/02, § 94, CEDU 2005-X e S. e Marper contro Regno Unito. [GC], no ossa 30562/04 e 30566/04, § 134, CEDU 2008) . Nell'ambito della esecuzione delle sentenze della Corte, il Comitato dei Ministri sottolinea costantemente tale requisito ( Burdov contro Russia (n.. o 2) , n o 33509/04, § 125, CEDU 2009; vedere, e andare in Altre risoluzioni DH (97) 336, IntResDH (99) 434, IntResDH (2001) 65 DH (2006) 1). 80 . In linea di principio, non spetta alla Corte definire quali sono le azioni di recupero adeguati da parte dello Stato convenuto per adempiere i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione. Tuttavia, quando è stato rilevato un errore nel sistema nazionale di tutela dei diritti umani, la preoccupazione della Corte è quello di facilitare la soppressione rapida ed efficace ( Driza c. Albania , n o 33771/02, § 125 CEDU 2007-XII, e Vyerentsov c. Ucraina , n o 20372/11, § 94, 11 aprile 2013). 81 . Nel caso di specie, la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8, a causa della impossibilità per i ricorrenti, alla nascita della loro figlia, di includerlo Quest'ultimo nei registri civili come un cognome con la madre. Questa incapacità derivava da un errore del sistema giuridico italiano, che qualsiasi "legittimo" viene inserito nel registro civile come il cognome con il padre, senza possibilità di deroga, anche se il consenso tra i coniugi per il nome della madre. Quando ha trovato l'esistenza di un difetto nella legislazione interna, la Corte ha avuto l'abitudine di identificare la fonte di assistere Stato contraente nel trovare la soluzione appropriata e il Comitato dei Ministri nel controllo del esecuzione della sentenza (v., ad esempio, Maria Violeta Lăzărescucontro la Romania. , n o 10636/06, § 27 del 23 febbraio 2010; Driza , supra, § § 122-126, e Ürper e altri contro la Turchia. , n ossa 14526/07 e altri, § § 51 e 52, 20 ottobre 2009). Data la situazione osservato in precedenza, il Tribunale ritiene che le riforme nella legislazione e / o prassi italiana devono essere adottate per rendere tale legge e la pratica coerenti con le conclusioni raggiunte dalla Corte in questa sentenza, e garantire il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 8 e 14 della Convenzione (v., mutatis mutandis , Vyerentsov , citata, § 95). PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE 1. Dichiara , a maggioranza, il ricorso ricevibile; . 2 Dichiara con sei voti contro uno, vi è stata una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione; 3. Dichiara , all'unanimità, che non vi è alcuna necessità di esaminare la denuncia ai sensi dell'articolo 8, preso da solo e la denuncia ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo n o 7, da solo o in combinazione con L'articolo 14 della Convenzione. 14 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 Fatto in francese, poi comunicata per iscritto il 7 gennaio 2014 in applicazione dell'articolo 77 § § 2 e 3 del regolamento. Işıl Karakaş Il presidente Stanley Naismith cancelliere Per questo giudizio è fissata, a norma dell'articolo 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del Regolamento della Corte del parere specifico del giudice Popović . AIK NHS 15 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 PARERE PARERE DEL GIUDICE POPOVIĆ Mi dispiace non per me aderire la maggioranza in questo caso. Infatti, fatta eccezione per il Governo convenuto in cui la sentenza di cui al paragrafo 34, è a mio parere giustificata. Il governo italiano ha dichiarato che i ricorrenti non avevano subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 35 § 3 b), della Convenzione. I ricorrenti stessi non sostengono di aver subito un danno patrimoniale. Si lamentavano di non essere in grado di assegnare loro figlia il cognome della madre. Tuttavia, risulta dal punto 22 della sentenza che il Prefetto di Milano aveva autorizzato le ricorrenti a cambiare il nome dei loro figli secondo i loro desideri. Infatti il caso, ho riassunto, concludo: 1) che i ricorrenti non avevano subito danni materiali e 2) che anche se avevano sofferto, hanno perso il loro status di vittima.Quest'ultima osservazione porta inevitabilmente alla ricevibilità della prima obiezione sollevata dal governo convenuto al punto 29 della sentenza. Il nucleo della causa presentata alla Corte europea dei diritti dell'uomo, si rivela in tal modo astratto e dà l'impressione che la domanda è solo una sorta di actiopopularis , che I candidati possono entrare solo questa Corte. Voglio sottolineare che il problema in questo caso riguarda in primo luogo la discrezionalità degli Stati membri della convenzione. Egli porta avanti la tradizione di ciascun paese e la pratica in questione non deve essere oggetto di armonizzazione a livello europeo. Per citare un esempio, ben noto anche in Spagna, persone di entrambi i sessi hanno nomi diversi da entrambi i lati della famiglia. Dovrebbe dire allo Stato spagnolo per cambiare la pratica? E perché? La maggioranza in questo caso sembra girare la chiara percezione di un fenomeno sociale, che è estraneo alla tutela dei diritti umani. Per tutti questi motivi, ritengo che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione. 16