Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell`Uomo e
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Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell`Uomo e
Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Firmata a Roma il 4 novembre 1950 dai paesi membri del Consiglio d'Europa, è il documento convenzionale più importante adottato dai membri di questa organizzazione internazionale, di cui fanno attualmente parte 47 Stati. La Convenzione si ispira ai principi di dignità della persona umana, uguaglianza formale e sostanziale, giustizia e libertà. La CEDU deve essere interpretata e applicata negli Stati membri sulla base dei criteri di universalità e indivisibilità dei diritti umani. I diritti di "prima generazione" sono quelli prevalentemente già previsti da altre fonti, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata due anni prima nel contesto dell'approvazione della Carta delle Nazioni Unite. Tra questi diritti figurano quello alla vita e all'integrità fisica, quello alla libertà personale, il diritto a una vita privata e familiare, la libertà di espressione, di pensiero e religiosa. Figurano poi i diritti degli stranieri, in generale riconducibili al criterio di non refeulement. La CEDU prevede diritti di natura economica e sociale, quali quello di proprietà privata e la libertà di associazione (alla quale è stata ricondotta la libertà di aderire a un sindacato e svolgere attività sindacale). L'art. 14 sancisce il divieto di discriminazioni nel godimento dei diritti sanciti dalla CEDU stessa. Il protocollo n. 12 ha invece esteso il divieto di discriminazioni nel godimento di "ogni diritto previsto dalla legge". I fattori di rischio riguardano il sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione. Altre specificazioni del divieto di discriminazioni, in particolare nel settore sociale, sono contenute nella Carta sociale europea, adottata sempre in seno al Consiglio d'Europa. La Convenzione prevede un meccanismo internazionale di controllo. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dalle Parti contraenti, è stata istituita, a Strasburgo, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte delibera su ricorsi individuali o su ricorsi interstatuali. Per domanda del Comitato dei Ministri, la Corte può dare anche dei pareri consultivi concernenti l’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. In seguito all’entrata in vigore della Protocollo aggiuntivo n. 11 alla Convenzione, il 1° novembre 1998, il meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione è stato modificato. Quale conseguenza delle apportate modifiche tutte le presunte violazioni, da quella data, sono sottoposte direttamente alla Corte. In seguito all'entrata in vigore del Protocollo n. 14, possono aderire alla CEDU anche organizzazioni internazionali (fino ad allora, potevano aderirvi solo Stati). In seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, una disposizione del Trattato sull'Unione europea consente a quest'ultima di aderire alla CEDU. Indirizzo web della CEDU (con tutti i protocolli e i documenti rilevanti): http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?MA=3&CM=7&CL=ITA Anno: 1950 Data di emissione: 1950-10-04 Destinatari: Stati membri del Consiglio d'Europa. Organismi di riferimento: Consiglio d'Europa Livello territoriale: Comunitario/Sovranazionale