Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell`Uomo e

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Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell`Uomo e
Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU)
Firmata a Roma il 4 novembre 1950 dai paesi membri del Consiglio d'Europa, è il documento convenzionale
più importante adottato dai membri di questa organizzazione internazionale, di cui fanno attualmente
parte 47 Stati.
La Convenzione si ispira ai principi di dignità della persona umana, uguaglianza formale e sostanziale,
giustizia e libertà. La CEDU deve essere interpretata e applicata negli Stati membri sulla base dei criteri di
universalità e indivisibilità dei diritti umani. I diritti di "prima generazione" sono quelli prevalentemente già
previsti da altre fonti, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata due anni prima nel
contesto dell'approvazione della Carta delle Nazioni Unite. Tra questi diritti figurano quello alla vita e
all'integrità fisica, quello alla libertà personale, il diritto a una vita privata e familiare, la libertà di
espressione, di pensiero e religiosa. Figurano poi i diritti degli stranieri, in generale riconducibili al criterio di
non refeulement. La CEDU prevede diritti di natura economica e sociale, quali quello di proprietà privata e
la libertà di associazione (alla quale è stata ricondotta la libertà di aderire a un sindacato e svolgere attività
sindacale).
L'art. 14 sancisce il divieto di discriminazioni nel godimento dei diritti sanciti dalla CEDU stessa. Il protocollo
n. 12 ha invece esteso il divieto di discriminazioni nel godimento di "ogni diritto previsto dalla legge". I
fattori di rischio riguardano il sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro
genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od
ogni altra condizione.
Altre specificazioni del divieto di discriminazioni, in particolare nel settore sociale, sono contenute nella
Carta sociale europea, adottata sempre in seno al Consiglio d'Europa.
La Convenzione prevede un meccanismo internazionale di controllo. Per assicurare il rispetto degli impegni
assunti dalle Parti contraenti, è stata istituita, a Strasburgo, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte
delibera su ricorsi individuali o su ricorsi interstatuali. Per domanda del Comitato dei Ministri, la Corte può
dare anche dei pareri consultivi concernenti l’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. In
seguito all’entrata in vigore della Protocollo aggiuntivo n. 11 alla Convenzione, il 1° novembre 1998, il
meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione è stato modificato. Quale conseguenza delle apportate
modifiche tutte le presunte violazioni, da quella data, sono sottoposte direttamente alla Corte.
In seguito all'entrata in vigore del Protocollo n. 14, possono aderire alla CEDU anche organizzazioni
internazionali (fino ad allora, potevano aderirvi solo Stati). In seguito all'entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, una disposizione del Trattato sull'Unione europea consente a quest'ultima di aderire alla CEDU.
Indirizzo web della CEDU (con tutti i protocolli e i documenti rilevanti):
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?MA=3&CM=7&CL=ITA
Anno: 1950
Data di emissione: 1950-10-04
Destinatari: Stati membri del Consiglio d'Europa.
Organismi di riferimento: Consiglio d'Europa
Livello territoriale: Comunitario/Sovranazionale