Il diritto al rispetto della vita privata e familiare nel diritto

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Il diritto al rispetto della vita privata e familiare nel diritto
Il diritto al rispetto della vita
privata e familiare nel diritto
nazionale ed europeo
Prof. Ilaria Queirolo
Ordinario di Diritto internazionale
Università degli Studi di Genova
Unione europea (Carta)
Consiglio d’Europa (CEDU)
Articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea (TUE)
• 1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000,
adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore
giuridico dei trattati.
Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le
competenze dell'Unione definite nei trattati.
I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità
delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano
la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le
spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di
tali disposizioni.
• 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non
modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.
• 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e
risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri,
fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.
Articolo 52
Portata e interpretazione dei diritti e dei principi sanciti nella Carta
• Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli
garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti
dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata
degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione.
La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione
conceda una protezione più estesa.
• Il medesimo approccio è poi ripreso nell’ambito della dichiarazione
n. 1 allegata al TUE, in cui si stabilisce che la Carta dei diritti
fondamentali ha forza giuridicamente vincolante e conferma i diritti
fondamentali quali garantiti dalla convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali
risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.
Siti per reperire sentenze
• Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo si trovano –
nelle lingue ufficiali (inglese e francese) - sul sito:
http://www.echr.coe.int
• Per quanto riguarda le cause riguardanti l’Italia, sul sito del Ministero
della giustizia è reperibile una loro traduzione (non ufficiale):
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20.wp
• Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea si trovano
(in tutte le lingue dei Paesi membri) sul sito: http://curia.europa.eu
Art. 8 CEDU → Art. 7 Carta
• Sulla base dell’art. 8 della CEDU,
«Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio
di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e
costituisca una misura che, in una società democratica, è
necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per
il benessere economico del Paese, per la difesa dell’ordine e per la
prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o
per la protezione dei diritti e delle libertà altrui».
• La Carta dei diritti fondamentali introduce, all’art. 7, una disposizione
del tutto analoga, laddove precisa che
«Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».
Il concetto di “vita familiare”
Sulla base dell’art. 8 la famiglia è quella
•
(i) scaturente dall’atto di matrimonio legale e non fittizio, anche se una vita
familiare vera e propria non si sia ancora pienamente instaurata (sentenza
del 28 maggio 1985, Abdulaziz, Cabales e Balkandali, simile art. 12 CEDU);
•
(ii) risultante da altri legami di carattere giuridico (adottante-adottato) o
da legami biologici come quelli esistenti tra genitori e figli illegittimi, tra
nonno e nipote, tra zio e nipote, tra fratello e sorella: la salvaguardia di detti
rapporti sulla base dell’art. 8 prescinde dalla coabitazione (sentenza 24
aprile 1996, Boughanemi);
•
(iii) individuabile in convivenze serie e durature, siano o meno
formalizzate in unioni registrate (sentenza del 26 maggio 1994, Keegan).
L’art. 8 non copre il mero desiderio di formare una famiglia (Corte EDU,
decisione di irricevibilità del 15 maggio 2007, Giusto, Bornacin e V.)
Condizioni di operatività
L’art. 8 impone agli Stati sia un’obbligazione negativa (di astensione)
sia un’obbligazione positiva (di intervento).
1.
Sotto il profilo dell’obbligazione negativa, esso va essenzialmente
a «proteggere l’individuo dall’arbitraria interferenza delle
pubbliche autorità nella sua vita privata o familiare», rispettando
tre requisiti: (i) previsione legislativa; (ii) necessarietà e
proporzionalità; (iii) tutela di interessi meritevoli.
2.
In relazione all’obbligazione positiva, invece, la norma comporta il
dovere di porre in essere tutte quelle misure atte a garantire
l’effettivo “rispetto” per la vita familiare.
In ogni caso: necessità di trovare il giusto equilibrio tra gli interessi
coinvolti → giudizio di bilanciamento.
Alcuni esempi di specifici settori di intervento:
1. Provvedimenti sulle relazioni
minore - familiare
• Le autorità nazionali hanno l’obbligo di adoperarsi per il
ricongiungimento della famiglia garantendo l’interesse superiore
del figlio a meno che proprio i contatti con i genitori o gli altri
membri della famiglia vadano a pregiudicare la serenità e la vita del
minore (in tal caso necessità di ricercare il giusto equilibrio tra gli
interessi dei minori e quelli dei soggetti che chiedono il
proseguimento della relazione affettiva).
Esempi di violazioni
• di obbligo negativo: allontanamento di minori dalla famiglia di
origine; interruzione contatti tra minore e familiari;
• di obbligo positivo: mancato stabilimento automatico delle relazioni
parentali; mancata esecuzione dei provvedimenti riguardanti il diritto
di visita; mancata motivazione nel respingimento della domanda di
adozione.
2. Diritto al rispetto della vita
familiare e soggetti omosessuali
a) Diritto al rispetto della vita familiare: differenza
rispetto al diritto al matrimonio
b) Affidamento del figlio a genitore omosessuale
c) Adozione da parte di soggetto single e
omosessuale
d) Cd. second-parent (o step-parent) adoption
3. Provvedimenti penali
Interventi in materia di:
a) regime detentivo di cui all’art. 41bis della
legge n. 354 del 1975;
b) immigrazione ed espulsione;
c) condanne per abusi e violenze, anche
carattere sessuale, sul minore;
d) condanna del genitore per omicidio di un
familiare e contatti con il minore.
4. Sottrazione internazionale di
minori
• Tutela effettiva della relazione genitorefiglio
• Obbligo di rimpatrio e tempi di esecuzione
delle decisioni (mancata rilevanza
dell’inefficienza dei sistemi giudiziari)
• Riferimento alla Convenzione dell’Aja del
1980
• Interferenza CEDU – Regolamento
2201/2003
5. “Nuove frontiere”
nell’applicazione della nozione di
vita familiare ex art. 8
Due esempi:
a) procreazione assistita e diagnosi
preimpianto
b) diritto alla trasmissione del cognome
6. Lesione del
diritto alla vita privata
• a) diritto di azione per procedimenti
giudiziari
• b) intercettazioni telefoniche e della
corrispondenza
• c) transessualità
• d) diritto dell’adottato a conoscere le
proprie origini
• e) smaltimento dei rifiuti
• f) diritto a inumare i familiari