STATUTO DELL`ASSOCIAZIONE “KENNEL CLUB SAN MARINO

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STATUTO DELL`ASSOCIAZIONE “KENNEL CLUB SAN MARINO
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“KENNEL CLUB SAN MARINO”
(“K.C.S.M.”)
NOME SEDE E SCOPO
Art. 1
Nome e sede
E’ costituita l’Associazione “KENNEL CLUB SAN MARINO” (in breve “K.C.S.M.”) con sede in
Serravalle della Repubblica di San Marino, Strada Cardio, 58.
Il K.C.S.M svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e, con deliberazione del Consiglio
Direttivo, può nominare propri delegati e delegazioni.
Su deliberazione dell’Assemblea dei soci può istituire sedi secondarie nella Repubblica di San
Marino.
Art. 2
Durata
La durata dell’Associazione è stabilita fino all’anno 2050 e potrà essere prorogata o sciolta
anticipatamente con deliberazione della Assemblea degli Associati.
Art. 3
Scopo
L’Associazione Kennel Club San Marino è apolitica, apartitica e non ha fine di lucro ed è
un’associazione che ha lo scopo di tutelare gli interessi cinologici che rappresenta presso le
autorità e gli organismi cinologici internazionali; è membro della Fédération Cynologique
Internationale (F.C.I.).
Ha come scopo la promozione del cane di razza pura, la diffusione, presso i propri membri e il
pubblico in generale, di informazioni e conoscenze riguardo la natura del cane e il suo rapporto
con l’uomo, il suo allevamento, possesso, educazione e formazione su basi scientifiche,
disciplinando e favorendo l’impiego e la valorizzazione a fini zootecnici, di utilità sociale
oltreché sportivi e nel rispetto dei principi della tutela degli animali in conformità alla
legislazione sammarinese in materia.
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Art. 4
Attività
Per il conseguimento di questi fini il K.C.S.M.:
a) cura la tenuta del Libro Origini San Marino (L.O.S.M.) nel quale vengono iscritti i cani di
razza pura ed il Registro Iniziati San Marino (R.I.S.M.) nel quale vengono iscritti i cani di
razza ma privi di genealogia riconosciuta e i cani con genealogia riconosciuta fino e non
oltre la quarta generazione, attenendosi per tali criteri alle normative internazionali,
nonché nel rispetto degli indirizzi della Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.);
b) regola e controlla, nella Repubblica di San Marino, la produzione e l'allevamento dei cani
di razza pura con particolare riguardo alle esigenze della cinotecnia, emanando altresì
princìpi standardizzati per l’allevamento e l’educazione dei cani da adottarsi con
apposito regolamento;
c) incoraggia, divulga e promuove ogni iniziativa diretta a migliorare ed incrementare
l’allevamento dei cani di razza pura;
d) organizza, regola, riconosce, patrocina e approva, nella Repubblica di San Marino, anche
direttamente, esposizioni, prove, corse ed ogni altra manifestazione cinotecnica anche
con finalità sportive. Può intraprendere anche all'estero le iniziative di cui sopra, intese
a favorire la conoscenza e la valorizzazione dell'attività cinofila della Repubblica di San
Marino;
e) favorisce e sostiene i propri soci in tutte le iniziative dirette a promuovere studi e
ricerche interessanti la cinotecnia ed aiuta le iniziative qualificate rivolte allo studio, al
controllo, al miglioramento ed alla diffusione delle razze canine;
f) forma giudici di bellezza, lavoro, corse, coursing, agility e obedience nel rispetto delle
disposizioni FCI;
g) si propone di collaborare con organismi cinologici internazionali, anche attraverso
contratti o convenzioni;
h) può partecipare ad Enti e Associazioni aventi fini analoghi;
i) esercita ogni altra funzione che gli sia demandata da leggi e da disposizioni emanate dalle
competenti Autorità;
j) potrà curare stampe e pubblicazioni utili alla diffusione delle attività inerenti l'oggetto
sociale.
ASSOCIATI
Art. 5
Gli associati dell'Associazione si distinguono in tre categorie:
a) associati ordinari;
b) associati sostenitori;
c) associati onorari.
Negli articoli seguenti i termini associato o socio, tanto nella forma al singolare quanto nella
forma plurale, verranno utilizzati come sinonimi.
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Art. 6
Associati ordinari
Gli associati ordinari cooperano e partecipano alle attività volte al raggiungimento degli scopi
dell'Associazione.
Possono divenire associati ordinari dell'Associazione persone di ambo i sessi, maggiori di età,
senza distinzione di razza, nazionalità, grado di istruzione, condizione sociale, ideologia politica
o credo religioso.
Tutti gli associati ordinari hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa.
Il numero degli associati ordinari è illimitato.
La maggioranza degli associati ordinari deve essere residente nella Repubblica di San Marino.
Qualora gli associati ordinari residenti nella Repubblica di San Marino scendano al di sotto del
numero degli associati non residenti in territorio, il Consiglio Direttivo dovrà escludere gli
associati ordinari non residenti di più recente iscrizione al fine di ripristinare la maggioranza di
associati ordinari residenti nella Repubblica di San Marino.
L'ammissione all'Associazione quale associato ordinario è subordinata all'accettazione del
presente statuto ed è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda presentata
dall’interessato e convalidata da due associati ordinari presentatori.
Il Consiglio Direttivo dovrà decidere sull’ammissione dei nuovi associati ordinari entro trenta
giorni dalla data in cui questi ne avranno inoltrata domanda. Il Consiglio Direttivo non è tenuto,
in caso di mancata accettazione, a motivare la propria decisione.
Le domande di ammissione ad associato ordinario, presentate per l’anno nel corso del quale si
svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal
Consiglio Direttivo neo eletto.
La rinunzia all'iscrizione quale associato ordinario è comunicata con dichiarazione scritta inviata
al Presidente ed ha efficacia dal giorno del ricevimento da parte di quest'ultimo. E' in ogni caso
esclusa la ripetizione di quote e contributi precedentemente versati.
I soci ordinari devono essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione, il cui
ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo. L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci
ordinari regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in
corso. La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è
rimborsabile.
L'obbligazione del socio ordinario si intende rinnovata di anno in anno se il socio non farà
pervenire al Consiglio Direttivo, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le proprie dimissioni a
mezzo lettera raccomandata A.R. Le dimissioni avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio
dell’anno successivo.
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Tutti i soci ordinari dell’Associazione sono tenuti all’osservanza dello statuto, di eventuali
regolamenti interni che fossero adottati e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e
possono essere esclusi dall’Associazione quando:
a) non ottemperino alle disposizioni statutarie;
b) arrechino danni morali o materiali all’associazione;
c) danneggino con il loro comportamento l’immagine dell’Associazione;
d) non provvedano al pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno.
e) abbiano subito una condanna definitiva per maltrattamento e abbandono di animali ai
sensi dell’art. 282 bis del codice penale.
L’esclusione dell’associato ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta
dei suoi componenti con atto motivato. Dell’esclusione deve essere data comunicazione scritta
all’interessato presso il luogo della sua residenza entro quindici giorni dall’avvenuta
deliberazione.
Gli associati ordinari esclusi possono ricorrere all’Assemblea contro il provvedimento adottato
dal Consiglio Direttivo, presentando ricorso scritto indirizzato al Presidente entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di esclusione.
Gli associati ordinari sono esclusi per morosità qualora non provvedano al pagamento della
quota entro il termine concesso dal Consiglio Direttivo per sanare la situazione, termine
comunicato tramite raccomandata.
Art. 7
Associati sostenitori
Gli associati sostenitori sostengono le attività associative mediante il pagamento della relativa
quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, e decadono automaticamente il 1° gennaio
dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento della quota associativa.
Essi riacquisiscono la qualità di associati sostenitori con il pagamento della quota associativa
annuale prevista che avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Il numero degli associati sostenitori è illimitato.
Possono partecipare alle attività associative ma non possono rivestire incarichi amministrativi
nell’Associazione, possono partecipare all’Assemblea dei soci ma non hanno diritto di voto.
Vengono inseriti in apposito elenco tenuto in maniera informatica dall’Associazione e relativo
allo specifico anno di competenza.
L’Associazione può rifiutare l’iscrizione quale associato sostenitore a persone che abbiano
subìto una condanna definitiva per maltrattamento e abbandono di animali ai sensi dell’art.
282 bis del codice penale, abbiano arrecato danni morali o materiali all’associazione o abbiano
danneggiato con il loro comportamento l’immagine dell’Associazione.
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Art. 8
Associati onorari
Gli associati onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente in virtù
del loro particolare contributo alla realizzazione degli scopi sociali. Non possono rivestire
incarichi amministrativi nell'Associazione. Non sono tenuti al pagamento della quota
associativa; usufruiscono dei vantaggi spettanti ai soci ordinari, incluso quello di partecipare
all’Assemblea, ed ivi esprimere il proprio voto.
ORGANI SOCIALI
Art. 9
Sono organi della Società:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale, ove nominato.
Art. 10
Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. Tuttavia, ai
componenti del Consiglio Direttivo potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute,
anche per esigenze di rappresentanza.
ASSEMBLEA
Art. 11
L’Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione
dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci: ordinari, onorari e sostenitori.
L'Assemblea è composta dai Soci in regola col versamento delle quote associative, inclusa
quella per l'anno in corso. Ogni socio ordinario ed ogni socio onorario ha diritto ad un voto. I
soci sostenitori non hanno diritto di voto. Ogni socio ordinario ed ogni socio onorario, può farsi
rappresentare in Assemblea da altro socio ordinario od onorario mediante delega scritta e
firmata. Ogni socio può essere portatore di non più di una delega. Le deleghe devono venire
depositate dal Socio delegato prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse
correzioni o cancellature sulle deleghe, né è consentito che un socio delegato possa trasferire le
proprie deleghe ad altro socio. Non può essere conferita delega ad Amministratori e Sindaci.
Non è ammesso il voto per posta.
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Art. 12
L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente oppure,
qualora siano assenti sia il Presidente che il Vice Presidente, da altro membro del Consiglio
Direttivo.
L'Assemblea dei Soci è convocata in prima e seconda convocazione, quest’ultima da tenersi a
distanza di almeno un’ora dalla prima, ed è validamente costituita in prima convocazione
quando è presente di persona o per delega la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto
ed in seconda convocazione, con la presenza di un qualsiasi numero di Associati aventi diritto di
voto; delibera tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
In caso di parità la deliberazione si ha per non adottata; in tal caso l’Assemblea potrà procedere
ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta per una terza volta, al fine
di arrivare all’espressione di un voto di maggioranza sia essa di accoglimento o di rigetto della
proposta.
Qualora dopo la terza votazione l’Assemblea non raggiunga una maggioranza, l’argomento
posto all’ordine del giorno dovrà essere rinviato a successiva assemblea.
Le deliberazioni riguardanti persone, qualora ciò sia richiesto, devono essere adottate a
scrutinio segreto.
Qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, l’Assemblea dovrà, prima che abbia
inizio la discussione dell'Ordine del Giorno, eleggere fra i presenti due Scrutatori, cui spetterà di
verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed effettuare il conteggio dei
risultati.
Art. 13
La convocazione è effettuata dal Presidente con l'invio ai Soci mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, la quale deve essere spedita almeno 10 giorni prima di quello fissato per
la convocazione. Nella convocazione deve essere indicata la data, la località e l'ora della
riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.
E’ data facoltà ai soci di chiedere di ricevere la convocazione per posta elettronica.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno nel territorio della Repubblica
di San Marino, entro la fine del mese di giugno, per l’approvazione del rendiconto economico e
finanziario dell’anno precedente.
In via straordinaria può essere convocata sempre nel territorio della Repubblica di San Marino,
in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia
fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale, ove nominato, o da almeno
un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
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Art. 14
L'Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell’Associazione volto al raggiungimento degli scopi che si
propone l’Associazione stessa;
b) sulla elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo
c) sulla elezione del Collegio Sindacale, ove nominato;
d) sui rendiconti finanziari;
e) sulle modifiche dello Statuto;
f) sulla eventuale determinazione dell'emolumento al Collegio Sindaci, ove nominato;
g) sui ricorsi presentati dai soci esclusi con deliberazione del Consiglio Direttivo;
h) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
i) sullo scioglimento anticipato dell’Associazione e sulla sua proroga, in qual caso è richiesta
anche in seconda convocazione la presenza della metà più uno degli Associati aventi
diritto al voto.
Art. 15
Delle riunioni dell’Assemblea si redige un verbale che sarà firmato in tutte le pagine dal
Presidente e dal Segretario e nell’ultima pagina da tutti i soci con diritto di voto intervenuti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri, fra cui il Presidente, eletti
dall’Assemblea fra i Soci ordinari.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri
questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti
entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che
essi hanno sostituito.
Qualora venisse a mancare più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà
decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla
convocazione dell'Assemblea dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio.
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Art. 17
Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi i poteri
espressamente riservati dalla legge e dal presente statuto all’Assemblea dei soci. In particolare
al Consiglio Direttivo compete di:
a) curare il conseguimento degli scopi statutari in conformità delle deliberazioni
dell'Assemblea;
b) attendere all'amministrazione sociale, nonché curare l'osservanza delle norme statutarie
e dei regolamenti;
c) predisporre annualmente il bilancio da sottoporre ad approvazione dell’Assemblea dei
Soci;
d) decidere sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
e) determinare la misura delle quote annuali dovute all’Associazione dai Soci ordinari e
sostenitori;
f) approvare i regolamenti dell’Associazione;
g) nominare Responsabili tecnici e/o Comitati Tecnici deliberando sulle proposte da essi
avanzate;
h) affiliare associazioni specializzate di razza;
i) rilasciare, revocare o sospendere la concessione di affissi;
j) indire manifestazioni cinotecniche, approvare e riconoscere quelle indette da altri e
stabilirne il calendario;
k) stabilire le tariffe per l'iscrizione dei cani ai Libri Genealogici, per i passaggi di proprietà,
per il rilascio di certificati e duplicati, per la concessione di affissi, nonché quelle relative
al riconoscimento delle manifestazioni e all'iscrizione dei cani a queste ultime;
l) nominare i giudici e gli esperti, suddivisi secondo le funzioni, tenendone aggiornato
l'elenco e determinando la misura dei rimborsi spettanti, sempre nel rispetto delle
disposizioni FCI;
m) deliberare su accordi e convenzioni che debbono essere stipulati dall’Associazione;
n) deliberare accordi ai fini di sviluppo ed incremento dell'attività cinofila con Associazioni
ed Enti che abbiano comunque tra gli scopi sociali o che in qualunque modo si
propongano l'utilizzazione e la valorizzazione del cane di razza pura;
o) provvedere a pubblicazioni di carattere speciale o periodico;
p) procedere all'assunzione, alla nomina o al licenziamento del personale occorrente per il
funzionamento degli uffici, stabilendone le mansioni e la retribuzione, in funzione
dell'organico opportunamente predisposto;
q) deliberare le liti attive e passive nominando i relativi difensori;
r) cercare di dirimere qualsiasi controversia che si agiti fra gli associati e fra le associazioni
affiliate fra loro e con i soci;
s) deliberare l’espulsione dei Soci;
t) avvalersi della collaborazione di persone, associate o meno, anche a titolo oneroso;
u) nominare delegati, Commissari straordinari o ad acta presso le Associazioni Specializzate
di razza affiliate;
v) adempiere, infine, a tutte le altre attribuzioni relative al funzionamento dell'Associazione
e che dal presente Statuto non siano riservate alla competenza dell'Assemblea.
Art. 18
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Il Consiglio Direttivo provvede al suo interno a maggioranza, alla nomina del Vice Presidente, del
Segretario e del Tesoriere. Un consigliere può assumere più di una carica.
I membri del Consiglio Direttivo non possono presentare personalmente, in manifestazioni
organizzate dal Kennel Club San Marino che si svolgano nel territorio della Repubblica di San
Marino, cani a loro intestati, ma solamente avvalendosi di persone terze.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi e straordinariamente quando lo
ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio Sindacale,
ove nominato.
Gli avvisi di convocazione verranno effettuati tramite posta (anche elettronica) dal Presidente
almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione.
Art. 20
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora
anche questi mancasse, dal Consigliere più anziano di associazione al kcsm.
Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono
ammesse deleghe.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
Le deliberazioni riguardanti persone, qualora ciò sia richiesto, devono essere adottate a
scrutinio segreto.
I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni
consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio stesso.
PRESIDENTE
Art. 21
Il Presidente è nominato dall’Assemblea fra soci ordinari cittadini sammarinesi e/o residenti
nel territorio della Repubblica di San Marino.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli
esterni ivi compresa la rappresentanza in ambito giudiziario; vigila e cura perché siano attuate
le deliberazioni del Consiglio Direttivo e provvede a quanto si addice alla osservanza della
disciplina sociale.
In casi urgentissimi può agire coi poteri del Consiglio Direttivo, le deliberazioni così adottate
devono essere sottoposte alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima successiva riunione;
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Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o in
subordine dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
In caso di dimissioni del Presidente spetta al Consiglio Direttivo convocare una nuova
Assemblea dei soci per provvedere alla nomina del nuovo Presidente.
VICEPRESIDENTE
Art. 22
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con tutti i poteri e le facoltà allo stesso conferiti, nei
casi di assenza o di impedimento di quest'ultimo ed assume il diritto di presidenza qualora
questa, per qualsiasi motivo si renda vacante, in attesa che una nuova Assemblea dei soci
provveda alla nomina del nuovo Presidente.
SEGRETARIO
Art. 23
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.
Il Segretario assiste e coadiuva il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle delibere dello stesso,
provvede alle convocazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e delle riunioni consiliari, nonché
alla stesura dei relativi verbali, con la tenuta dello schedario dei soci e la compilazione e l'invio
delle tessere, aggiorna l'archivio e si occupa del disbrigo della corrispondenza ordinaria.
TESORIERE
Art. 24
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote sociali e degli altri eventuali introiti, effettua i
pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo, raccoglie e conserva tutti i giustificativi di cassa,
compila alla fine di ogni anno il rendiconto della gestione. Egli custodisce i fondi della società e
ne risponde di fronte al Consiglio ed ai Soci, ed è tenuto in qualsiasi momento a presentare i
conti ai Consiglieri od ai Sindaci, ove nominati, per una eventuale verifica.
IL COLLEGIO SINDACALE
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Art. 25
Il Collegio dei Sindaci, ove nominato, è composto da 2 membri.
Il Collegio dei Sindaci, ove nominato, controlla i dati del bilancio, verifica la regolarità degli atti
amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila
sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti ed i
documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito.
Al Collegio dei sindaci devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati,
almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria, per la compilazione della
relazione.
I componenti del Collegio dei sindaci possono ricevere un emolumento nella misura stabilita
dall'Assemblea.
I Sindaci, ove nominati, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
ASSOCIAZIONI SPECIALIZZATE DI RAZZA
Art. 26
Il Consiglio Direttivo può affiliare su formale richiesta delle stesse, associazioni specializzate di
razza o per gruppi di razze appartenenti al medesimo gruppo FCI, giuridicamente riconosciute ai
sensi dell’art. 4 della legge 13 giugno 1990 n. 68, costituite tra cinofili proprietari di soggetti
iscritti al Libro Genealogico sammarinese (L.O.S.M.) che si occupino, ai fini del miglioramento
genetico delle popolazioni canine, dello studio, della valorizzazione dell'incremento e
dell'utilizzo di una singola razza o di un gruppo di razze appartenenti al medesimo gruppo FCI,
affidando ad esse incarichi di ricerca e di verifica e concordando con esse particolari modalità di
interventi, mirati al conseguimento dei programmi che l'Associazione persegue. Non può
essere ammessa più di una associazione specializzata per razza. Condizione necessaria per
l’affiliazione dell'associazione specializzata di razza o gruppo di razze appartenenti al medesimo
gruppo FCI è che l’associazione abbia almeno 9 Soci ordinari, la maggioranza dei quali deve
essere residente nella Repubblica di San Marino ed almeno 5 cani iscritti all’anagrafe canina
sammarinese e al LOSM per la razza o gruppo di razze rappresentate.
Con l’affiliazione l’associazione specializzata di razza o per di gruppo di razze, è vincolata al
rispetto dello statuto, regolamenti e direttive del Kennel Club San Marino. L’associazione
affiliata rimane comunque un’autonoma associazione ai sensi dell’art. 4 della legge 13 giugno
1990 n. 68.
Qualora l’associazione specializzata di razza o per gruppo di razze appartenenti al medesimo
gruppo FCI non rispetti lo statuto, i regolamenti e le direttive del Kennel Club San Marino, il
Consiglio Direttivo del Kennel Club San Marino revocherà l’affiliazione in precedenza accordata
all’associazione specializzata.
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Il Presidente del Consiglio Direttivo dell’associazione specializzata di razza o per gruppo di razze
appartenenti al medesimo gruppo FCI affiliata, deve essere socio del Kennel Club San Marino e
sarà il referente nonché il responsabile presso lo stesso Kennel Club San Marino di tutte le
attività poste in essere dall’associazione affiliata, attività che dovranno essere
preventivamente comunicate ed autorizzate dal Kennel Club San Marino.
I membri del Consiglio direttivo dell’associazione specializzata di razza o per gruppo di razze
appartenenti al medesimo gruppo FCI affiliate, non possono essere Presidente o membri del
Consiglio Direttivo del Kennel Club San Marino.
Alle manifestazioni cinofile di carattere internazionale l’associazione specializzata di razza o per
gruppo di razze appartenenti al medesimo gruppo FCI affiliata, potrà partecipare solamente
con cani iscritti nel libro genealogico sammarinese (LOSM).
Le norme di dettaglio relative ai rapporti fra il Kennel Club San Marino e le associazioni
specializzate di razza o per gruppo di razze appartenenti al medesimo gruppo FCI affiliate, sono
disciplinate da apposito regolamento emanato e approvato dal Consiglio Direttivo del Kennel
Club San Marino.
COMITATI TECNICI
Art. 27
Il Consiglio Direttivo può nominare Responsabili Tecnici o costituire Comitati Tecnici per
sovrintendere a particolari attività o per lo studio di determinati problemi interessanti la vita e
l'azione del K.C.S.M. Tali Responsabili o Comitati sono organi consultivi del Consiglio Direttivo e
a questo sottopongono le proprie proposte e conclusioni.
Qualora il Consiglio Direttivo nomini un Comitato Tecnico questo è formato da un massimo di
tre membri scelti fra Soci particolarmente competenti e idonei ad assolvere i compiti affidati al
Comitato del quale fanno parte, ovvero da esperti di comprovata professionalità, anche non
Soci.
Il Consiglio Direttivo può revocare la nomina del Responsabile Tecnico o sciogliere il Comitato
Tecnico qualora questi abbiano esaurito il proprio compito o quando il Consiglio stesso non
ravvisi più la necessità di nomina.
Art. 28
Il Consiglio Direttivo può riconoscere esclusivamente ai fini FCI, associazioni giuridicamente
riconosciute ai sensi dell’art. 4 della legge 13 giugno 1990 n. 68 che nel rispetto del benessere
animale svolgano nella Repubblica di San Marino attività cinofilo-sportive e che avanzino
richiesta in tal senso, affinché le stesse possano svolgere in territorio tutte quelle attività di
rilievo FCI che necessitino dell’intervento del Kennel Club.
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PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
Art. 29
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle eccedenze attive della gestione annuale;
c) da qualsiasi altro bene che gli sia pervenuto.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative, dai contributi straordinari versati dai Soci;
b) dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie;
c) dai contribuiti o da qualsiasi altro provento ad esso versati da Enti, persone o Società a
qualsiasi titolo, purché compatibile con i fini statutari dell'Ente;
d) dai frutti del patrimonio sociale.
Art. 30
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 31
Bilancio
Ogni anno si provvede alla compilazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea ordinaria
degli associati.
Per la natura e le finalità dell'Associazione l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili
ripartibili. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi di riserva, capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la
distribuzione non sia imposta per legge.
Non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione nemmeno in
caso di scioglimento dell’Associazione, né di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione
dall’Associazione.
Eventuali eccedenze saranno riservate per iniziative statutarie negli esercizi successivi.
NORME FINALI E GENERALI
Art. 32
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Particolari norme per il funzionamento e l'esecuzione del presente Statuto possono essere
eventualmente disposte con regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 33
In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e
il risultante netto della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità.
NORME DI RINVIO
Art. 34
L’Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino ha competenza esclusiva in ogni
controversia che dovesse sorgere tra gli associati, tra gli aventi qualunque carica o incarico,
nelle azioni di responsabilità e ogni volta che l’Associazione sia convenuta.
Art. 35
L’ Associazione e gli associati si impegnano ad osservare le leggi della Repubblica di San Marino
presenti e future, nonché le disposizioni contenute nei trattati intervenuti tra questa ed altri
Stati.
Art. 36
Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, valgono le disposizioni di
legge vigenti in materia nella Repubblica di San Marino.
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