Loculi e cellette
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Loculi e cellette
Loculi e cellette Il Regolamento del Servizio Funerario del Comune di Vicenza in essere cita quanto segue: ART. 28 Le sepolture distinte comprendono le tombe ed i colombari: ad esse è destinata l'area fabbricata lungo il muro del recino del Minitero Maggiore. Le tombe sono collegate sotto il pavimento dei portici interni e sotto quello delle gallerie;i colombari sono disposti gli uni sugli latri nelle pareti delle gallerie. La conservazione e la manutenzione delle tombe e dei colombari, salvo i casi di forza maggiore e salvo il disposto dell'Art. 22, sta a carico del Comune. ART. 29 La concessione in uso di sepoltura distinta individuale-colombari per la tumulazione delle salme e loculiossario per i resti mortali ha la durata di anni 40; è invece perpetua per le Tombe di famiglia e collettive. La tariffa delle concessioni viene determinata dalla Giunta municipale e comprende, per i loculi-ossario, oltre al canone, le spese per la cassetta di raccolta dei resti e per l'iscrizione dei dati personali relativi al defunto limitati al nome e cognome e alla data di morte. La concessione perpetua di una tomba da diritto di tumularvi le salme ed i resti dei defunti fino a che dura la destinazione a Cimitero dell'area di cui la tomba fa parte. Per i colombari ed i loculi-ossario, trascorso il termine della concessione, il Comune provvede alla estumulazione dei resti mortali secondo le prescrizioni di legge e regolamentari in vigore. Qualora i colombari, in seguito a traslazione delle salme, rimangano vuoti prima della scadenza della concessione, i concessionari debbono restituirne la disponibilità al Comune. Questo corrisponde agli aenti diritto una somma pari ai 2/3 di tanti quarantesimi del canone fissato per i colombari analoghi dalla tariffa vigente all'atto della restituzione, quanti sono gli anni interi di residua utilizzazione dei colombari che vengono restituiti. Se non pò riscontrarsi alcuna analogia, la somma da restituire è determinata dalla Giunta municipale. I loculi-ossario che si rendono liberi prima della scadenza, per trasferimento dei resti mortali, ritornano in piena disponibilità del Comune senza obbligo di corrispondere alcun rimborso. (Deliberazione Consiliare il 11.09.1965 n. 14551/146) ART. 30 La domanda di concessione di una sepoltura distinta deve essere presentata al Sindaco, il quale potrà accordare la concessione, subordinatamente al pagamento del canone secondo le tariffe vigenti. Nella domanda devono essere indicati: la specie della sepoltura cognome e nome del concessionario persona o famiglia cui la sepoltura va intestata elezione di un domicilio in Vicenza restando ammessa la delega a persona residente nel Comune. Ogni concessione risulta dalla descrizione della sepoltura, col numero assegnatole nei registri d'Ufficio e con la prova dell'avvenuto pagamento del canone. La richiesta della concessione comporta automaticamente la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia, anche se non espresse e non richiamate nell'atto di concessione. Nell'atto di concessione, come pure nella quietanza del relativo canone, devono essere indicati: la natura della concessione il numero del colombaro o tomba l'indicazione della persona o famiglia cui la sepoltura deve servire. ART. 31 Le sepolture distinte sono riservate esclusivamente alle salme delle persone che hanno il diritto di esservi contenut, nè potranno essere destinate ad altra senza l'assenso scritto del concessionario o dei concessionari e senza l'apporvazione della Giunta municipale. Le tombe servono per i sepolcri di famiglia; i colombari servono per contenere un solo feretro; in casi eccezionali però il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà concedere che in uno stesso loculo vengano collocati oltre il feretro, resti di salme esumate dopo il decennio dalla morte. ART. 32 La concessione in uso perpetuo di una tomba dà diritto di tumularvi le salme e i resti degli appartenenti alla famiglia cui la tomba è intestata. A tale effetto sono considerati appartenenti alla famiglia: i parenti in linea retta, ascendenti e discendenti le donne entrate nella famiglia in seguito a matrimonio coloro che in seguito a legittimazione, riconoscimento, adozione od affiliazione ne hanno assunto il cognome si considerano invece non più facebti parte della famiglia le donne, che, pur unite a vincolo di parentela in linea retta, in conseguenza di matrimonio sono entrate in altra famiglia, della quale hanno assunto il cognome. Il caso di morte del concessionario di una tomba, gli eredi dovranno darne comunicazione all'Amministrazione comunale, entro sei mesi dalla data del decesso, comprovando latresì la loro qualità. ART. 33 Le tumulazioni di salme nelle sepolture di famiglia e le esumazioni delle stesse, non potranno avvenire che in seguito a Richiesta al Sindaco, per iscritto firmata dal concessionario o da un suo rappresentante munito di procura speciale. Qualora la domanda si riferisca alla tumulazione di una salma di persona non appartenente alla famiglia, la firma del concessionario o del suo procuratore dovrà essere autenticata. Quando vi siano più persone concessionarie di una sepoltura distinta, le istanze relative all'esercizio dei loro diritti, dovranno essere firmate da tutti, a meno che non abbiano delegato - con procura speciale - uno di essi o altra persona. A tale disposizione potrà essere derogato in casi particolari da accettarsi dalla Giunta di volta in volta. ART. 34 La chiusura definitiva delle sepolture distinte si fa coll'assenso della Giunta municipale, coll'intervento del Delegato funerario e di un rappresentante concessionario. Si fa luogo alla chiusura definitiva : quando la salma viene collocata in un colombaro quando una tomba sia stata acquistata da una persona esclusivamente per se sola, o per sè e determinate persone, e siano in essa tumulati il concessionario e tutte le persone indicate quando sia estinta in tutti i gradi una famiglia od abbia cessato di esistere il Corpo Morale, l'Associazione o Congregazione che fossero concessionari di una tomba quando la tomba per sepolcro di famiglia sia talmente ingombra di feretri da non poterne contenere un ulteriore numero, ammenchè il concessionario non preferisca di farla vuotare, per la quale operazione deve uniformarsi alle disposizioni di cui allArticolo 22