deliberazione C.C. n.ro 4 del 19.04.2007

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deliberazione C.C. n.ro 4 del 19.04.2007
CAPO I
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI
Art. 1
1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull’avviso di morte da parte dei familiari e di chi
per essi contenute nel titolo IX del D.P.R. 3.11.2000, n.ro 396, i medici, a norma dell’art. 103 sub a) del T.U. Leggi
sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n.ro 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita
denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal ministero della
Sanità, il comune deve darne informazione alla A.S.L. nel cui territorio di competenza è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di
morte deve contenere le indicazioni previste dall’art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n.ro 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal
medico necroscopo di cui all’art. 4.
5. L’obbligo della denuncia della causa di morte è fatta anche ai medici incaricati di eseguire autopsie
disposte dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall’accertamento del decesso, su
apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica.
7. copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal comune dove è avvenuto il
decesso all’A.S.L. nel cui territorio detto comune è ricompreso.
Art. 2
1. Fermo restando per i sanitari l’obbligo di cui all’art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte
risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata
comunicazione all’autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.
Art. 3
1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all’art. 74 del D.P.R. 3.11.2000, n.ro 396, sono esercitate da un
medico nominato dalla A.S.L. competente.
2. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l’apposito certificato previsto dal
citato art.74.
3. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i
casi previsti dagli articoli 7, 8 e 9, e comunque non dopo le 30 ore.
Art. 4
1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la
scoperta deve informarne immediatamente il sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all’autorità
giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all’A.S.L. competente per territorio.
1
2. Salvo diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria, l’A.S.L. incarica dell’esame del materiale
rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità
giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
Art. 5
1. L’autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa
umane di cui al precedente articolo.
Art. 6
1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell’art. 37 del D.P.R. 3.11.2000, n.ro 396, si seguono le
disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione tra le 20 e le 28 settimane complete
e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all’ufficiale di stato civile
non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla A.U.S.L.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del
concepimenti di presunta età inferiore alle 20 settimane.
CAPO II
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
Art. 7
1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a
conservazione in celle frigorifere, né tumulato, inumato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento
del decesso, salvo i casi previsti dall’art. 8 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R.10.9.1985,
n.ro 285.
Art. 8
1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dei dubbi di morte apparente,
l’osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi
previsti dall’art. 8 del citato regolamento di polizia mortuaria.
Art. 9
1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell’apposito elenco
pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre speciali
ragioni lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell’A.S.L. il sindaco può ridurre il periodo di
osservazione a meno di 24 ore.
Art.10
2
1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare
eventuali manifestazioni di vita.
CAPO III
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI
Art. 11
1. Il comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le
salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte;
b) morte in seguito a qualunque accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, delle quali si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento
Art. 12
1. Il comune deve disporre di un obitorio per l’assolvimento delle seguenti funzioni:
a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza
assistenza medica;
b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell’autorità giudiziaria;
c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di
radioattività
Art. 13
1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell’ambito del cimitero, o
presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e
requisiti igienici.
CAPO IV
TRASPORTO DEI CADAVERI
Art. 14
1. Trovano applicazione le norme del Capo IV del regolamento di polizia mortuaria, approvato con
D.P.R. 10.9.1990, n.ro 285.
Art. 15
1. Il trasporto delle salme è:
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a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall’autorità comunale, quando vengano richiesti servizi o
trattamenti speciali;
b) a carico del comune in ogni altro caso, secondo modalità che garantiscano il decoro del servizio.
2. L’A.S.L. competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, riferendone annualmente al
sindaco e proponendo i provvedimenti necessari.
Art. 16
1. Il trasporto di un cadavere, di ossa umane o di resti mortali entro l’ambito del comune in luogo
diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento,
nonché ai sindaci dei comuni intermedi nei quali eventualmente dia richiesta la sosta della salma per il tributo di
speciali onoranze.
Art. 17
1. Il trasporto di un cadavere in altro comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al
luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune nella cui circoscrizione è
avvenuto il decesso.
2. All’infuori del caso suesposto, il trasporto delle ceneri da un comune ad un altro è sottoposto
all’autorizzazione di cui all’art. 16.
Art. 18
1. L’incaricato del trasporto di un cadavere fuori comune deve essere munito del decreto di
autorizzazione del sindaco dove è avvenuto il decesso.
CAPO V
SERVIZIO DEI CIMITERI
Art. 19
1. A norma dell’art. 337 del T.U. Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n.ro 1265, il comune deve
avere almeno un cimitero con un reparto a sistema di inumazione, scelto tenendo conto delle prescrizioni dettate
dall’art. 68 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n.ro 285.
Art. 20
1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa
provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni di cui al comma 5 dell’art. 86 del regolamento di
polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n.ro 285, e per le quali i familiari non abbiano richiesto altra
destinazione.
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Art.21
1. Nei cimiteri presenti nella circoscrizione territoriale del comune devono essere ricevuti, sempre che
non venga richiesta altra destinazione:
a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, indipendentemente dalla loro residenza in
vita;
b) i cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso la residenza al momento del decesso;
c) i cadaveri di persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al
seppellimento in forma privata nel cimitero del comune (tomba di famiglia);
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 6;
e) i resti mortali dei soggetti sopra elencati.
Art. 22
1. La manutenzione, l’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco.
2. Il coordinatore sanitario della A.U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i
provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio
3. Nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno l’orario per il compimento delle operazioni di
inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione è così individuato: dalle ore 7.30 alle ore 16.00.
4. Nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno l’orario per il compimento delle operazioni di
inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione è così individuato: dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore
16.00 alle ore 19.00.
5. Nessuna operazione di polizia mortuaria può essere compiuta al di fuori del predetto orario.
Art. 23
1. Concorrono all’esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:
a) per la parte amministrativa l’Ufficio Servizi Demografici;
b) per la parte sanitaria il coordinatore sanitario della A.S.L.;
c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti,
manutenzione, ...) l’Ufficio Tecnico.
Art. 24
1. Il cimitero deve avere un custode.
2. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé, l’autorizzazione al seppellimento
di cui all’art. 5 del presente regolamento; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal
sindaco in doppio esemplare:
a) le inumazioni eseguite, precisando nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, la data e
l’ora dell’inumazione, il numero del cippo ed il numero del permesso di seppellimento;
b) le tumulazioni eseguite, precisando nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, la data e
l’ora della tumulazione, la localizzazione del tumulo ed il numero del permesso di seppellimento.
c) le operazioni di collocazione di resti o ceneri in cellette, precisando nome, cognome, età, luogo e data
di nascita del defunto, la data e l’ora della collocazione nella celletta, la localizzazione della stessa ed il numero
del permesso di seppellimento.
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d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di
cadaveri o di ceneri.
Art. 25
1. I registri di cui al precedente articolo debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di
controllo.
Art. 26
1. L’incaricato del servizio di custodia è alle dipendenze dell’Ufficio Servizi Demografici per quanto
riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e dal coordinatore sanitario della A.S.L. per quanto
riguarda le norme igienico-sanitarie.
Art. 27
1. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è incaricato di assolvere specifici compiti
attribuitigli dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n.ro 285, nonché del presente
regolamento comunale.
CAPO VI
SEPOLTURE
Art. 28
1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme del Capo XIV del regolamento di polizia
mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n.ro 285.
3. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle, tombe individuali in muratura, cappelle,
edicole, secondo le norme del capo XV del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990,
n.ro 285.
Art. 29
1. Le inumazioni vengono accordate gratuitamente per la sepoltura di coloro che possiedono i requisiti
di cui all’art. 20 del presente regolamento ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a
pagamento.
2. La durata ordinaria delle inumazioni è fissata in dieci anni.
3. Alla scadenza del termine decennale, è data facoltà alla parte interessata di chiedere il rinvio, secondo
i modi ed i tempi di cui all’art. 34, comma 1; il rinnovo viene concesso compatibilmente con la capienza dei
campi destinati alle inumazioni, ed è in ogni caso fatta salva la facoltà di revoca qualora ciò si rendesse
necessario per dar luogo a nuove inumazioni. In caso di necessità di procedere ad esumazioni delle salme
seppellite da oltre dieci anni, si segue l’ordine cronologico delle operazioni di inumazione.
3. Le salme seppellite con il sistema dell’inumazione da meno di dieci anni possono essere esumate per
esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero: in tal caso dovrà essere
assegnata un’altra sepoltura.
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Art. 30
1. Sono sepolture a sistema diverso dall’inumazione e costituiscono materia di concessione
amministrativa da parte del Comune:
2. Tumulazione delle salme in loculi individuali; durata della concessione, secondo la volontà
espressa dal concessionario:
a.
anni trenta;
b.
anni venti;
b) collocazione dei resti mortali o delle ceneri in cellette; durata della concessione: anni venti;
c) tumulazione delle salme, collocazione dei resti mortali o delle ceneri in tombe o cappelle di famiglia
edificate su aree interne al cimitero individuate dall’amministrazione comunale; durata della concessione: anni
novantanove.
Art. 31
1. Le concessioni relative alle sepolture a sistema diverso dall’inumazione vengono disposte, previa
presentazione di regolare istanza, con apposito atto da stipularsi fra il responsabile dell’area amministrativa ed il
concessionario e sono soggette al pagamento di una tariffa determinata con atto della Giunta Comunale.
2. Prima della stipulazione dell’atto il concessionario deve versare l’importo della concessione, le spese
ed i diritti contrattuali.
Art. 32
1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e
future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle
singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall’apposito contratto e dai progetti, qualora richiesti.
2. Le spese di manutenzione delle sepolture a sistema diverso dall’inumazione sono a carico dei
concessionari.
Art. 33
1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data di stipulazione delle stesse.
2. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno
chiedere il rinnovo della concessione:
a) per i loculi per un periodo pari a dieci ovvero a quindici anni previo pagamento di quota parte
della tariffa cimiteriale vigente al momento del rinnovo rapportata alla durata del rinnovo stesso, soggetta,
ove ricorra il caso, alle maggiorazioni previste dagli articoli 36 e 37 del presente regolamento;
b) per le cellette per un periodo pari a venti anni, previo pagamento della tariffa cimiteriale vigente al
momento del rinnovo, soggetta, ove ricorra il caso, alle maggiorazioni previste dagli articoli 36 e 37 del presente
regolamento;
c) per le aree su cui sono state edificate tombe di famiglia, per un periodo uguale a quello stabilito
all’atto della prima concessione, dietro pagamento della tariffa cimiteriale vigente.
Art. 34
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1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituisce legale
presunzione di abbandono; in tale caso il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli
interessati, ma provvederà ad affiggere al cimitero sei mesi prima della scadenza della concessione apposito
avviso recante l’elenco delle concessioni in scadenza.
2. Quanto posto sulle sepolture oggetto di concessione scaduta cade in proprietà del comune.
3. Il loculo o la celletta o l’area oggetto di concessione scaduta rientrano in possesso del comune; la salma
eventualmente non ancora riducibile verrà inumata, i resti mortali o le ceneri verranno posti nell’ossario comune.
4. Nei casi di cui al comma precedente, è data facoltà agli eredi di chiedere la concessione di un loculo
per la tumulazione della salma non ancora riducibile, o di una celletta per la collocazione dei resti o delle ceneri.
Art. 35
1. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può
quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.
Art. 36
1. Il responsabile dell’area amministrativa individua annualmente con propria determinazione, in base alla
disponibilità di ciascun cimitero, il numero di loculi ed il numero di cellette ossario/cinerarie che possono essere
destinati a ricevere le salme o i resti mortali di coloro che, pur non avendo i requisiti di cui all’articolo
precedente, si trovano tuttavia in una delle seguenti condizioni:
a) siano nati nel comune;
b) siano stati, in vita, residenti nel comune, pur non essendolo al momento del decesso;
c) abbiano sepolti nel comune il coniuge o parenti o affini fino al 2° grado.
2. Nei casi elencati al comma precedente, la concessione del loculo, o della celletta ossario, o della celletta
cineraria è subordinata alla presentazione di regolare istanza ed è soggetta al pagamento della tariffa cimiteriale
in vigore maggiorata del 50%.
3. Il responsabile dell’area amministrativa procede alla concessione osservando quale criterio per
l’accoglimento delle istanze l’ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale, fino a
concorrenza del numero di loculi e cellette determinato ai sensi del primo comma.
4. Nel caso di acquisizione a protocollo di una o più istanze in pari data, viene seguito l’ordine
cronologico di decesso e, qualora neanche tale criterio fosse discriminante, si procede per sorteggio.
.
Art. 37
1. Il responsabile dell’area amministrativa individua annualmente, in base alla disponibilità di ciascun
cimitero, con propria determinazione il numero di loculi ed il numero di cellette ossario/cinerarie che possono
essere destinati a ricevere le salme o i resti mortali di coloro che non possiedono i requisiti di cui all’articolo
precedente.
2. Nei casi elencati al comma precedente, la concessione del loculo, o della celletta ossario, o della celletta
cineraria è subordinata alla presentazione di regolare istanza ed è soggetta al pagamento del triplo della tariffa
cimiteriale in vigore.
3. Il responsabile dell’area amministrativa procede alla concessione osservando quale criterio per
l’accoglimento delle istanze l’ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale, fino a
concorrenza del numero di loculi e cellette determinato ai sensi del primo comma.
4. Nel caso di acquisizione a protocollo di una o più istanze in pari data, viene seguito l’ordine
cronologico di decesso e, qualora neanche tale criterio fosse discriminante, si procede per sorteggio.
.
Art. 38
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1. Il responsabile dell’area amministrativa individua annualmente, in base alla disponibilità di ciascun
cimitero, con propria determinazione il numero di loculi ed il numero di cellette ossario/cinerarie che possono
essere destinati, quando tempo verrà, a ricevere le salme o i resti mortali di coloro di persone ancora in vita che
abbiano compiuto il 70° anno di età e che abbiano sepolto nel cimitero il coniuge, o un genitore o un figlio.
2. Qualora ricorra uno dei casi previsti dal precedente comma, la concessione del loculo, o della celletta
ossario, o della celletta cineraria è subordinata alla presentazione di regolare istanza ed è soggetta al pagamento:
a) della tariffa cimiteriale in vigore, maggiorata del 50%, nel caso in cui la persona la cui salma/resti,
quando tempo verrà, saranno destinati alla sepoltura risieda nel Comune;
b) del triplo della tariffa cimiteriale in vigore in tutti gli altri casi.
3. Il responsabile dell’area amministrativa procede alla concessione osservando quale criterio per
l’accoglimento delle istanze l’ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale, fino a
concorrenza del numero di loculi e cellette determinato ai sensi del primo comma.
4. Nel caso di acquisizione a protocollo di una o più istanze in pari data, viene data precedenza
all’istanza presentata dalla persona più anziana e, qualora neanche tale criterio fosse discriminante, si procede
per sorteggio.
Art. 39
1. Qualora il concessionario o i suoi eredi lo richiedano, è possibile collocare in un loculo ove sia già
tumulata una salma un’urna contenente i resti o le ceneri di un defunto, dietro versamento di una somma pari al
20% della tariffa vigente per i loculi, nel rispetto degli articoli 36 e 37, rapportata al periodo mancante alla
scadenza della concessione.
2. Qualora la capienza del loculo lo consenta, è data la possibilità di collocare nel loculo, secondo le
modalità di cui al precedente comma, anche più di un’urna.
3. Nel caso di rinnovo della concessione alla sua scadenza, oltre alla tariffa di rinnovo dovrà essere
versata per ognuna delle urne riposte nel loculo un’ulteriore somma pari al 20% della tariffa stessa.
Art. 40
1. Qualora il concessionario o i suoi eredi lo richiedano, è possibile collocare in un celletta ove sia già
collocata un’urna contenente i resti o le ceneri di un defunto un’altra celletta contenente resti o ceneri, dietro
versamento di una somma pari al 25% della tariffa vigente per le cellette, nel rispetto degli articoli 36 e 37,
rapportata al periodo mancante alla scadenza della concessione.
2. Qualora la capienza della celletta lo consenta, è data la possibilità di collocare nella stessa, secondo le
modalità di cui al precedente comma, anche più di un’urna.
3. Nel caso di rinnovo della concessione alla sua scadenza, oltre alla tariffa di rinnovo dovrà essere
versata per ognuna delle urne aggiuntive riposte nella celletta un’ulteriore somma pari al 25% della tariffa stessa.
Art. 41
1. Per ottenere la concessione dell’area per la costruzione di una tomba di famiglia, l’interessato dovrà
presentare istanza in carta legale al Sindaco.
2. Nel caso in cui le domande siano superiori al numero di aree disponibili, per l’assegnazione si
seguono, nell’ordine, i seguenti criteri:
a) residenza nel comune;
b) data di acquisizione dell’istanza a protocollo comunale;
c) sorteggio
3. Le tombe di famiglia dovranno essere realizzate in conformità al progetto tipo redatto dall’Ufficio
Tecnico Comunale, sia per tipo di materiali che di caratteristiche costruttive.
Art. 42
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1. L’area viene assegnata dal responsabile dell’area amministrativa, con proprio provvedimento, in base
ad un prezzo a mq stabilito dall’amministrazione comunale; lo stesso responsabile stipula per conto del comune
il contratto con il concessionario.
2. La concessione dell’area ha durata pari a novantanove anni a far data dalla stipulazione del contratto.
3. Il progetto di costruzione deve essere presentato all’Ufficio Tecnico comunale entro e non oltre trenta
giorni dalla comunicazione di esecutività del provvedimento di assegnazione dell’area.
4. La stipula del contratto deve avvenire entro un mese dal rilascio della concessione edilizia.
Art. 43
1. La concessione dell’area decade di diritto nei seguenti casi:
a) soppressione del cimitero; in tal caso il concessionario ottiene il rimborso del prezzo pagato per la
concessione dell’area;
b) mancato inizio dei lavori di costruzione entro 12 mesi dalla data della concessione edilizia; in tal caso
il concessionario ottiene il rimborso del 50% del prezzo pagato per la concessione dell’area;
c) mancata ultimazione dei lavori entro 36 mesi dall’inizio degli stessi; in tal caso il concessionario
ottiene il rimborso del 50% del prezzo pagato per la concessione dell’area e rientrano nella piena disponibilità
del Comune i manufatti eventualmente realizzati;
d) totale difformità dell’opera rispetto al progetto autorizzato; non si ha alcun rimborso dell’importo
versato e sono a carico del concessionario gli oneri per la demolizione delle opere.
2. La parte interessata può richiedere, tanto per l’inizio quanto per l’ultimazione dei lavori, proroga
motivata, che viene accordata una sola volta in presenza di cause di forza maggiore dalla competente autorità
comunale.
Art. 44
1. L’area concessa a norma dell’art. 41 non è trasferibile a nessun titolo, salvo quanto disposto dall’art. 47
Art. 45
1. Le spese per il perfezionamento del contratto di concessione sono a carico del concessionario.
Art. 46
1. In ciascuna tomba di famiglia è consentita la tumulazione - o la collocazione di resti e ceneri - del
concessionario, del coniuge e di persone legate da vincoli di parentela od affinità riconosciuti dalla legge ai sensi
dell’articolo 74 e seguenti del codice civile.
Art. 47
1. Ove la sepoltura privata - anche se edificata in forza di concessione perpetua antecedente all’entrata in
vigore del presente regolamento - risulti in stato d’abbandono, il Comune, previa diffida al concessionario o ai
suoi familiari rimasta ineseguita decorsi sei mesi, può procedere alla rimozione totale o parziale dei manufatti, a
spese del concessionario e degli altri aventi diritto.
2. Qualora il concessionario o gli aventi diritto non intendano sostenere gli oneri della manutenzione o
rimozione e rinuncino alla concessione, il comune ottiene la piena disponibilità dell’area e dei manufatti,
provvedendo altresì a propria cura e spese a diversa sistemazione delle salme e dei resti deposti nella tomba di
famiglia.
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3. Nel caso di difficile identificazione e reperibilità degli aventi diritto e nel caso in cui la tomba risulti in
stato di abbandono ed incuria da almeno cinque anni, e siano trascorsi almeno trent’anni dall’ultima
tumulazione, la notifica della diffida avviene mediante affissione di idoneo avviso all’albo pretorio del comune e
ai cancelli del cimitero.
CAPO VII
CREMAZIONE
Art. 48
1. La cremazione avviene nel rispetto delle norme del vigente regolamento nazionale di polizia
mortuaria.
CAPO VIII
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 49
1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall’inumazione e sono regolate dal sindaco,
fatta salva la facoltà di cui all’art. 29, comma 3.
2. Le fosse liberate dai resti sono utilizzate per nuove inumazioni.
Art. 50
1. Le salme possono essere esumate prima del turno decennale di rotazione per ordine dell’autorità
giudiziaria o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o procedere a cremazione.
2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della A.S.L e
dell’incaricato del servizio di custodia.
3. Salvo i casi ordinati dall’autorità giudiziaria, non si può dar luogo ad esumazioni straordinarie:
a) nei mesi di maggio, giugno, luglio. agosto, settembre;
b) qualora si tratti di decesso avvenuto per malattia infettiva contagiosa, a meno che, trascorsi almeno
due anni, il coordinatore sanitario dichiari l’assenza di ogni pregiudizio per la salute pubblica.
Art. 51
1. Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie vengono raccolte e collocate nell’ossario
comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse richiedano di deporli in luoghi di sepoltura avuti in
concessione, ai sensi delle norme di cui al Capo VI del presente regolamento
Art. 52
1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.
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2. I feretri estumulati devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica un’opportuna
apertura.
3. Qualora l’estumulazione avvenga allo scadere di concessione almeno ventennale, il periodo di
inumazione può essere inferiore a dieci anni, ma deve almeno essere quinquennale.
4. Qualora le salme estumulate siano completamente mineralizzate, può provvedersi direttamente alla
raccolta dei resti mortali in urne ossario su parere del coordinatore sanitario.
Art. 53
1. Il sindaco può autorizzare, in ogni momento e dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione,
l’estumulazione di feretri destinati al trasporto in altra sede, previa dichiarazione circa la perfetta tenuta del
feretro e l’assenza di pericolo per la salute pubblica da parte del coordinatore sanitario.
2. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall’art. 51, commi 1 e 2, del
presente regolamento.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 54
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni
contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n.ro 285, e alle disposizioni che
verranno eventualmente approvate in sostituzione di quelle attualmente vigenti.
Art. 55
1. Coloro che hanno ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la concessione
ventennale di un loculo, hanno facoltà di estendere la durata della concessione a trenta o quarant’anni,
integrando proporzionalmente il corrispettivo a suo tempo versato.
Art. 56
1. E’ fatto obbligo ad ognuno di osservare e far osservare il presente regolamento, che si compone di 57
articoli.
Art. 57
1. Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio Comunale e diverrà
esecutivo nel rispetto delle norme vigenti.
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