slide 06

Transcript

slide 06
I RISANAMENTI AZIENDALI E GLI ACCORDI
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
ALCUNI SPUNTI DI TECNICA PROFESSIONALE
INDICE
INDICE
1. Premessa
2. Rinegoziazione e ristrutturazione dell’indebitamento
3. La scelta dello strumento di risanamento
4. Il piano economico finanziario
5. Strumenti tecnici per la ristrutturazione del debito: spunti operativi
6. Le professionalità coinvolte nel processo
7. Le attività propedeutiche alla attestazione e il suo contenuto
8. Il delitto di falso in attestazioni e relazioni
2
PREMESSA
PREMESSA
GLI EQUILIBRI AZIENDALI
È noto che l’equilibrio aziendale complessivo è dato dalla
contemporanea sussistenza di:
Equilibrio reddituale
Equilibrio patrimoniale
Equilibrio finanziario.
Molte crisi aziendali si consumano pur in presenza di equilibrio
reddituale e divengono “evidenti” per la carenza di equilibrio
finanziario:
La ristrutturazione dell’impresa e, in particolare, del debito:
• dovrebbe avvenire quando vi è (solo) squilibrio patrimoniale
• viene percepita come una necessità solo se è accompagnata
da uno squilibrio finanziario.
4
PREMESSA
SQUILIBRIO PATRIMONIALE E SQUILIBRIO FINANZIARIO
Ad esempio il conferimento in natura (ad es. immobiliare) rimuove
lo squilibrio patrimoniale ma non è utile per rimuovere quello
finanziario.
Equilibrio finanziario:
capacità dell’impresa di assolvere le proprie obbligazioni
• ordinatamente (cioè senza operazioni di dismissione
patrimoniale) e
• tempestivamente (cioè alla scadenza).
5
PREMESSA
SQUILIBRIO FINANZIARIO E GOING CONCERN
La ristrutturazione dell’indebitamento può essere necessaria anche
in assenza di squilibrio patrimoniale ma in presenza di squilibrio
finanziario:
N.B. connessioni con il going concern
Anche per la sussistenza del going concern assume rilevanza l’analisi
dei flussi di cassa attesi nel breve periodo.
6
RINEGOZIAZIONE E RISTRUTTURAZIONE
DELL’INDEBITAMENTO
RISTRUTTURAZIONE E RINEGOZIAZIONE DELL'INDEBITAMENTO
RISTRUTTURAZIONE DELL’INDEBITAMENTO
Il principio contabile OIC 6 (ristrutturazione del debito e informativa
di bilancio), distingue opportunamente fra ristrutturazione e
rinegoziazione dei debiti.
La ristrutturazione del debito è “un’operazione mediante la quale il
creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua
una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà
finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe
accordato. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una
ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento
più favorevoli al debitore”.
8
RISTRUTTURAZIONE E RINEGOZIAZIONE DELL'INDEBITAMENTO
RINEGOZIAZIONE DELL’INDEBITAMENTO
Le rinegoziazioni invece sono “tutte le operazioni di modifica dei
termini originari del debito (ovvero una revisione delle clausole
contrattuali originarie) intervenute tra il debitore e il creditore diverse
dalle fattispecie riconducibili alle operazioni di ristrutturazione del
debito”.
Nella rinegoziazione non vi è la contemporanea presenza dei due
elementi che qualificano la ristrutturazione:
una situazione di difficoltà finanziaria del debitore
la concessione del creditore di un beneficio per il debitore.
9
RISTRUTTURAZIONE E RINEGOZIAZIONE DELL'INDEBITAMENTO
RINEGOZIAZIONE DELL’INDEBITAMENTO
La rinegoziazione può essere originata dal mancato rispetto di
convenants.
Ad esempio mantenimento di un determinato equilibrio fra:
entità dei ricavi (o valore della produzione)
redditività (in genera misurata a livello di EBITDA o EBIT)
indebitamento (determinato dalla posizione finanziaria netta).
Queste operazioni, in genere, non danno luogo a un vantaggio per il
creditore, quanto piuttosto per il creditore, che, come nel caso della
revisione del tasso di interesse, vede crescere la remunerazione
dell’operazione.
10
RISTRUTTURAZIONE E RINEGOZIAZIONE DELL'INDEBITAMENTO
ESPOSIZIONE RISTRUTTURATA
Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008:
“esposizioni per cassa e «fuori bilancio» (finanziamenti, titoli, derivati,
etc.) per le quali una banca (o un pool di banche), a causa del
deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore,
acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad
esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli
interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni
nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione
dell’attività (ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni
similari)”.
11
LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI
RISANAMENTO
LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISANAMENTO
I DRIVER FONDAMENTALI DELLA SCELTA
1. Le prospettive strategiche dell’impresa
2. Il grado di deterioramento dell’equilibrio aziendale e l’orizzonte temporale del
suo ripristino
3. La qualità dei rapporti con gli stakeholders
4. Gli effetto giuridici dello strumento di risanamento
13
LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISAMENTO
LE PROSPETTIVE STRATEGICHE DELL’IMPRESA
Priorità di questa analisi
Utilità della sua formalizzazione
Alcuni esempi:
Assenza di prospettive strategiche dell’impresa: strumenti liquidatori
Innovazioni di processo e di prodotto: investimenti con ritorno improbabile e
non misurabile
Ampliamenti di mercato: investimenti in rete commerciale e distributiva
Downsizing: costi straordinari di ristrutturazione e svalutazioni
14
LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISAMENTO
IL GRADO DI DETERIORAMENTO DELL’EQUILIBRIO
AZIENDALE E L’ORIZZONTE TEMPORALE DEL SUO
RIPRISTINO
Disequilibrio reddituale, patrimoniale o finanziario?
Spesso la crisi non viene percepita fino a quando non è finanziaria:
Necessità di finanza ponte
Conseguenze della applicabilità artt. 2447 e 2482-ter c.c. sulla ristrutturazione
del debito bancario
L’effetto della Centrale Rischi sulla percezione della crisi
L’EBITDA è positivo? O in che tempi lo diverrà?
Imprese patrimonialmente solide ma illiquide
Impresa “povera” imprenditore “ricco”
15
LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISAMENTO
LA QUALITÀ DEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS
Dipendenti:
Clima delle relazioni sociali
Scaduti salari e stipendi; scaduti erariali; scaduti contributivi
Utilizzo degli ammortizzatori sociali
Creditori operativi:
Scaduto operativo e suo ageing
Formalizzazione (e rispetto) dei piani di rientro
Cambializzazione degli scaduti
Azioni esecutive e istanze di fallimento
16
LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISAMENTO
LA QUALITÀ DEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS
Creditori finanziari: disponibilità al sostegno e alla finanza ponte
Centrale rischi
Andamentale autoliquidanti e fidi in ammortamento
Autoliquidante incagliato
Privilegi speciali
Bondistica
I leasing
Gli organi deliberanti delle banche
17
LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISANAMENTO
LA QUALITÀ DEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS
Clienti
Produzione di serie per il mercato del consumo
Produzione per commessa per clienti/partner
Stazioni appaltanti pubbliche
Tender internazionali
Erario e istituti di previdenza e assistenza
Entità ad ageing scaduto erariale e contributivo
Soglie di rilevanza penale
Il ruolo della Procura della Repubblica
18
LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISANAMENTO
GLI EFFETTI GIURIDICI DELLO STRUMENTO DI
RISANAMENTO
Solo esimente da revocatoria?
La tenuta del piano ex art. 67 LF si può verificare solo in caso di fallimento
Stralcio di crediti o solo consolidamento?
Crisi da formalizzare o crisi informale?
Art. 67: natura non contrattuale e interna all’impresa?
La numerosità dei creditori e la scelta dello strumento: erga omnes o mirato?
La schedulazione temporale
Gli strumenti con tempi rimessi alla volontà delle parti
Gli strumenti con tempi imposti dalla legge o dal giudice
Prededucibilità dei finanziamenti
Conseguenze della messa in liquidazione
19
IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO: CONTENUTI
Lo stato di fatto
Di diritto
Economico – patrimoniale
Risultato dell’ultimo esercizio
Situazione dell’indebitamento
• Operativo
• Finanziario
• Dettaglio scaduti
• Dettaglio scaduti con elevato grado di privilegio
21
IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO: CONTENUTI
Le cause della crisi
Settore
Impresa
I correttivi adottati
La dinamica
Reddituale: conto economico di periodo
Finanziaria: PFN aggiornata
Commerciale: portafoglio ordini acquisito, backlog L
Cause passive; azioni esecutive e cautelari; istanze di
fallimento
22
IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO: CONTENUTI
Fondamentali strategici del piano di risanamento e ristrutturazione
del gruppo
Operazioni di carattere straordinario inserite a piano
Manovre relative alla ristrutturazione dell’indebitamento inserite a
piano
Assunzioni evoluzione attività industriale e commerciale
Business plan
23
STRUMENTI TECNICI PER LA
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO: SPUNTI
OPERATIVI
STRUMENTI TECNICI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
CONVERSIONE IN EQUITY DEI CREDITI
È una modalità di ristrutturazione (prevista dall’art 160 L. fall.)
Criticità:
Entità
Procedura
Per ottenere il risultato: iter di deliberazione
Per la successiva gestione: profili organizzativi della banca
Way out
25
STRUMENTI TECNICI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
CONSOLIDAMENTO DELL’INDEBITAMENTO E FINANZA
PONTE CRITICITÀ TECNICHE
Linee di credito autoliquidanti
Autoliquidante incagliato
Autoliquidante non incagliato
Decanalizzazione
Tutela della banca o tutela degli altri creditori?
La revocatoria delle rimesse bancarie
Linee di credito di firma e linee promiscue
I Leasing
26
STRUMENTI TECNICI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
CONSOLIDAMENTO DELL’INDEBITAMENTO E FINANZA
PONTE CRITICITÀ TECNICHE
La finanza ponte (accordi di standstill)
La nuova finanza
Il riutilizzo di fidi accordati
I flussi di cassa a breve
Misurazione
Formalizzazione
Validazione
La ripartizione della finanza ponte fra le banche
27
LE PROFESSIONALITÀ COINVOLTE NEL
PROCESSO
LE PROFESSIONALITÀ COINVOLTE NEL PROCESSO
PROFESSIONISTI “LATO IMPRESA”
L’advisor dell’impresa; competenze:
Finanziarie
Fiscali
Societarie
Fallimentari
Il legale dell’impresa
Fallimentarista?
Esperto di diritto bancario?
Penalista?
29
LE PROFESSIONALITÀ COINVOLTE NEL PROCESSO
PROFESSIONISTI “LATO BANCHE”
Il legale “lato banche”
Ruolo
Criteri di scelta.
L’advisor finanziario “lato banche”
Compiti e competenze
Validazione flussi
IBR (independent business review).
30
LE PROFESSIONALITÀ COINVOLTE NEL PROCESSO
L’ATTESTATORE
L’art. 67 co. 3 lett. d) L. fall. identifica i requisiti dell’attestatore,
applicabili a:
Piano attestato ex art. 67 L. fall.
Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 182-bis, 182-quinquies, 186bis L. fall.)
Concordato preventivo.
31
LE PROFESSIONALITÀ COINVOLTE NEL PROCESSO
L’ATTESTATORE: NOMINA E REQUISITI DI
PROFESSIONALITÀ
Il professionista incaricato di redigere le attestazioni prescritte dalla
legge fallimentare deve essere
designato dal debitore;
iscritto nel registro dei revisori;
in possesso dei requisiti ex art. 28 lett. a) e lett. b) L. fall.:
• iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili o
• iscritto all’albo degli avvocati o
• un'associazione professionale o una società di professionisti
i cui soci siano professionisti iscritti a detti albi.
32
LE PROFESSIONALITÀ COINVOLTE NEL PROCESSO
L’ATTESTATORE: REQUISITI DI INDIPENDENZA
Ex art. 67 co. 3 lett. d) l’attestatore è indipendente se:
non è legato all’impresa né a coloro che hanno interesse
all’operazione di risanamento da rapporti di tipo personale o
professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio;
possiede i requisiti previsti di cui all’art. 2399 c.c.;
non ha prestato, neanche per il tramite di soggetti con il quale è
unito in associazione professionale, negli ultimi cinque anni
attività di lavoro dipendente o autonomo in favore del debitore o
fatto parte dei suoi organi di amministrazione e controllo.
33
LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA
ATTESTAZIONE E IL SUO CONTENUTO
LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA ATTESTAZIONE E IL SUO CONTENUTO
CONTENUTI FONDAMENTALI
Analisi dell’esistente:
“due diligence” relativa a:
• profilo economico, finanziario e patrimoniale
• condizioni generali di mercato, di settore e di governance
dell’impresa.
Analisi dell’evoluzione futura:
Independent business review
Risultati attesi in termini di risanamento della situazione
finanziaria e di riequilibrio patrimoniale.
35
LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA ATTESTAZIONE E IL SUO CONTENUTO
ANALISI DELL’ESISTENTE
La revisione legale dei conti è, di fatto, richiesta dalla legge
(attestazione della veridicità dei dati aziendali).
Era necessaria anche prima della modifica introdotta dal Decreto
Sviluppo.
La revisione legale rappresenta quindi una parte fondamentale del
processo
Probabilmente assimilabile a una revisione legale al primo
anno di incarico
Stress sullo stato patrimoniale
• Entità del patrimonio netto
• Entità dell’indebitamento
• Valore dell’attivo: ruolo del perito stimatore.
36
LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA ATTESTAZIONE E IL SUO CONTENUTO
ANALISI DELL’ESISTENTE
La revisione legale dei conti non è però sufficiente.
L’attività da condurre è forse più assimilabile a una full due
diligence pre acquisizione, specie nel caso di continuazione
della attività.
Integrata dalla verifica fisica, almeno a campione, delle
consistenza.
Rapporto con la revisione legale della società.
37
LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA ATTESTAZIONE E IL SUO CONTENUTO
ANALISI DELL’ESISTENTE
Scopo dell’analisi:
“fotografare” la gestione passata;
qualificare la pertinenza, l’utilità, l’efficacia e la ragionevolezza
delle azioni contenute nel piano;
focus sulle ragioni che hanno determinato la crisi aziendale:
• fondamentale per individuare le linee di azione del piano ex
art. 67 L. fall.
38
LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA ATTESTAZIONE E IL SUO CONTENUTO
ANALISI DELL’EVOLUZIONE FUTURA
In questa fase è importante la formulazione del giudizio di
ragionevolezza, il quale:
dev’essere subordinato alla preventiva attestazione della realtà
esistente;
riguarda tutti gli aspetti del piano, tra cui:
• l’impostazione progettuale;
• il punto di arrivo;
• la sequenza temporale delle azioni rappresentate e la loro
declinazione economico – finanziaria;
• la coerenza dell’arco temporale del piano con la natura
giuridica dello strumento di risoluzione della crisi di impresa;
• l’accettabilità delle prospettive di business.
39
LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA ATTESTAZIONE E IL SUO CONTENUTO
ANALISI DELL’EVOLUZIONE FUTURA
Si tratta di un giudizio prognostico;
le azioni del piano scontano l’alea degli eventi futuri;
in linea di principio, non dovrebbe essere subordinato a
condizioni,
le quali, in particolari casi, sono insite nel piano di risanamento
ed esse stesse potrebbero essere tacciate di irragionevolezza.
40
LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA ATTESTAZIONE E IL SUO CONTENUTO
ANALISI DELL’EVOLUZIONE FUTURA
Caso:
L’efficacia del piano di risanamento è subordinata all’erogazione di
liquidità da parte del ceto bancario; tuttavia, per una serie di
condizioni, l’erogazione della nuova finanza risulta irragionevole
Si ritiene che in tal caso l’attestatore dovrebbe esprimere un
giudizio negativo.
Iter pratico:
1. Redazione bozza piano e approvazione banche
2. Redazione e approvazione piano definitivo
3. Redazione bozza attestazione
4. Delibera banche
5. Redazione attestazione definitiva
6. Erogazione finanza
7. Attuazione Piano.
41
IL DELITTO DI FALSO IN ATTESTAZIONI E
RELAZIONI
IL DELITTO DI FALSO IN ATTESTAZIONI E RELAZIONI
LA NORMA
Il DL 83/2012 ha introdotto l’art. 236-bis della legge fallimentare e il
reato di falso in attestazioni e relazioni.
“Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67,
terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e
186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire
informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque
anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o
per altri, la pena è aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino
alla metà.”
43